commissione disciplinare - FIGC Comitato Regionale Umbria

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
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NUMERO COMUNICATO 140 / BIS
DATA COMUNICATO 15/04/2014
STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
Sommario
COMMISSIONE DISCIPLINARE...................................................................................................................... 3128
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COMMISSIONE DISCIPLINARE
La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall’Avv.
Francesco Temperini Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò, dall’Avv. Paolo Cutini, dall’Avv.
Maurizio Lorenzini, dall’Avv. Carlo Orlando, Componenti, nella sua riunione del 10 APRILE 2014 ha
assunto le seguenti decisioni :
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nr. 7537/489 pf 12/MS/vdb
Nei Confronti di :
1) omissis;
2) CONTI Sergio;
3) omissis;
4) omissis;
5) omissis;
6) omissis;
7) omissis;
8) omissis;
9) omissis;
10) omissis;
11) omissis.
-“i quali, in concorso necessario tra loro, benché regolarmente convocati si sono rifiutati di
partecipare a cinque gare ufficiali della società di appartenenza, così come sopra specificate, al
fine di ottenere lo svincolo dalla predetta società per revoca dell’affiliazione, poi intervenuta dopo
la quinta rinuncia a scendere in campo integrando così la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS
e dei principi di lealtà e correttezza ivi contenuti, dell’art. 3, comma 1, concernente la
responsabilità fisica delle persone, nonché dell’art. 92 delle NOIF, concernenti i doveri dei
calciatori”;
-“Picotti Simone e Desiderio Edoardo, tesserati all’epoca dei fatti con la società ASD Omnia Terni
ed attualmente per la ASD Futsal Ternana, in concorso necessario con i tesserati sopra menzionati,
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per essersi rifiutati di giocare, benché regolarmente convocati e senza addurre cause di
giustificazione, rispettivamente una (il 29.09.2012) e tre (il 29.09.2012, il 03.10/2012 e il
06.10.2012) gare ufficiali della società ASD Omnia Terni (valendo nel loro caso per le altre gare
quanto riportato nei rispettivi certificati medici), integrando così la violazione dell’articolo 1,
comma 1 del CGS e dei principi di lealtà e correttezza ivi contenuti, dell’art. 3, comma 1,
concernente la responsabilità fisica delle persone, nonché dell’art. 92 delle NOIF, concernenti i
doveri dei calciatori”;
-”Formichetti Moreno, tesserato all’epoca dei fatti con la società ASD Omnia Terni ed attualmente
per la ASD Futsal Ternana per avere contattato tre compagni di squadra (Boni, Ravetto e Islamaj)
allo scopo di indurli a non scendere in campo qualora convocati al fine di non vanificare l’effetto
della protesta posta in essere dai calciatori summenzionati e finalizzata ad ottenere lo svincolo
dalla società di appartenenza, integrando così la violazione dell’articolo 1, comma 1 del CGS e dei
principi di lealtà e correttezza ivi contenuti, dell’articolo 3, comma 1, concernente la responsabilità
fisica delle persone, nonché dell’art. 92 delle NOIF, concernenti i doveri dei calciatori, condotta
tenuta in concorso necessario con gli altri tesserati sopra descritti”;
ha pronunciato la seguente decisione.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento nr. 7537/489 pf 12 13/MS/vdb datato 21 maggio 2013, ritualmente comunicato
alle parti, il Vice Procuratore, Federale Avv. Marco Squicquero, ha deferito a questa Commissione
Disciplinare Territoriale i sigg. Caromani Andrea, Conti Sergio, Eresia Matteo, Pierucci Francesco,
Scatolini Roberto, Martelli Riccardo, Mascellini Alessandro, Chiappalupi Matteo, Picotti Simone,
Desiderio Edoardo e Formichetti Matteo per rispondere degli addebiti in epigrafe, come
rispettivamente contestati.
All’udienza di trattazione del 26/09/2013 erano presenti: l’Avv. Sandro Carlo Fagiolino in
rappresentanza della Procura Federale della FIGC, nonché gli incolpati signori Caromani Andrea,
Eresia Matteo, Scatolini Roberto, Desiderio Edoardo, tutti assistiti dall’Avv. Massimo Carignani,
nonché Formichetti Moreno, mentre non erano presenti gli altri deferiti.
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Preliminarmente la Commissione disponeva lo stralcio delle posizioni relative agli incolpati Picotti
Simone e Conti Sergio stante il mancato perfezionamento del relativo avviso di convocazione.
In virtù del predetto stralcio, con provvedimento nr. 7537/489 pf 12 13/MS/vdb del 4 novembre
2013, ritualmente comunicato alla parte, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Conti Sergio per rispondere degli addebiti in epigrafe,
come contestati.
All’udienza di trattazione del 27.03.2014 erano presenti il Dott. Patassini Giuseppe in
rappresentanza della procura federale della FIGC nonché l’incolpato sig. Conti Sergio.
Il rappresentante della Procura Federale, all’esito della discussione, concludeva affinché fosse
dichiarata la responsabilità dell’incolpato con l’applicazione della sanzione di un anno di squalifica.
Il sig. Conti Sergio, dal canto suo, dichiarava di essersi presentato per due volte presso il campo di
gioco ma, in tali occasioni, le partite non furono disputate, una volta per mancanza del numero dei
giocatori, ed un’altra perché il campo di gioco stesso era occupato; contrariato da tali eventi e
considerato sia che, precedentemente, non era mai sceso in campo, sia i propri impegni lavorativi, il
sig. Conti Sergio decideva di abbandonare la società. Concludeva pertanto per il suo
proscioglimento.
La Commissione riservava, quindi, la propria decisione.
L’impianto accusatorio prende le mosse dalla presentazione di una apposita istanza di deferimento
ai sensi dell’art. 48 regolamento LND da parte della A.S.D. OMNIA TERNI CALCIOACINQUE
del 10.11.2012 (istanza poi trasmessa dal C.R.U. alla Procura Federale in data 06.12.2012 per le
opportune indagini) nei confronti dei propri tesserati Caromani Andrea, Conti Sergio, Eresia
Matteo, Picotti Simone, Pierucci Francesco, Scatolini Roberto, Desiderio Edoardo, Martelli
Riccardo, Mascellini Alessandro, Chiappalupi Matteo, colpevoli, secondo quanto asserito nella
citata istanza, di non avere preso parte, benché regolarmente convocati, e senza fornire
giustificazione, a cinque gare ufficiali della società nella stagione sportiva 2012/2013 e
segnatamente, nei mesi di settembre – ottobre 2012, determinando così la perdita a tavolino delle
gare stesse, nonché le conseguenti sanzioni nei confronti della società, fino alla revoca
dell’affiliazione; comportamento tenuto al solo fine, secondo l’esponente, di potersi dapprima
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svincolare e poi tesserare con l’ASD Futsal Ternana, anch’essa coinvolta, sempre secondo
l’esponente come parte attiva, ancorché non chiaramente esplicitata, nella condotta scorretta.
Orbene questa Commissione osserva preliminarmente che dalla documentazione acquisita nel
fascicolo, e segnatamente dall’esame dello specifico rapporto arbitrale in atti, la gara del 03.10.2012
non venne disputata a causa dell’indisponibilità del campo di gioco che era diversamente occupato
nell’orario previsto per la gara.
Passando quindi all’esame della posizione del giocatore deferito sig. Conti Sergio, va rilevato che
egli nulla ha documentato in merito agli impegni lavorativi che, a suo dire, gli avrebbero impedito
di rispondere ad alcune convocazioni e, quindi, a prendere parte alle gare oggetto di deferimento.
Così come nessuna rilevanza può avere, in questa sede, il fatto che il giocatore, qualificatosi in sede
di udienza di trattazione come “portiere di riserva”, non fosse, precedentemente, mai sceso in
campo.
Ciò posto, da una ponderata valutazione dei fatti, questa Commissione ritiene equo e commisurato
alla vicenda scrutinata ridurre le sanzioni richieste dalla Procura Federale ritenendole eccessive.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare dichiara:
- colpevole in ordine agli addebiti a lui ascritti in sede di deferimento il signor Conti Sergio
disponendo nei suoi confronti l’applicazione della sanzione della squalifica che si ritiene equo
commisurare in mesi 6 (sei).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Avv. Francesco Temperini Presidente
Comm. Vincenzo Internò
Avv. Paolo Cutini
Avv. Maurizio Lorenzini
Avv. Carlo Orlando
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La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall’Avv.
Francesco Temperini Presidente, dall’Avv. Paolo Cutini, dal Comm. Vincenzo Internò, dall’Avv.
Maurizio Lorenzini, dall’Avv. Carlo Orlando, dal Dott. Domenico Oristanio, dal Rag. Riccardo
Toccaceli, Componenti, nella sua riunione del 10 APRILE 2014 ha assunto le seguenti decisioni :
SERIE C2 CALCIO A 5
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. S.FORTUNATO DELLA COLLINA, IN
RIFERIMENTO ALLA GARA CALCETTO FOLIGNO – S.FORTUNATO COLLINA DISPUTATA A FOLIGNO IL
15.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 102 BIS DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE
VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI €. 500,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.04.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD S. Fortunato Della Collina, chiedendo la riduzione
della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti ufficiali e all’esito dell’audizione dell’arbitro, è emerso che nel corso della
gara alcuni sostenitori della società S.Fortunato della Collina hanno più volte insultato l’arbitro e i
calciatori della squadra avversaria, rivolgendo anche ad uno di essi una frase del chiaro tenore di
insulto razziale.
Alla luce di ciò, tenuto conto di quanto previsto dall’art.11, comma 3 C.G.S., la Commissione
ritiene che la sanzione irrogata dal G.S. non sia suscettibile di riduzione.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Avv. Francesco Temperini Presidente
Avv. Paolo Cutini
Comm. Vincenzo Internò
Avv. Maurizio Lorenzini
Avv. Carlo Orlando
Dott. Domenico Oristanio
Rag. Riccardo Toccaceli
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PUBBLICATO IN PERUGIA IL 15 APRILE 2014.
Il Segretario
Valerio Branda
Il Presidente
Luigi Repace
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