Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE UMBRIA STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG) CENTRALINO: 075 5069611 FAX: 075 5069631/34 mailbox: [email protected] NUMERO COMUNICATO 140 / BIS DATA COMUNICATO 15/04/2014 STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 Sommario COMMISSIONE DISCIPLINARE...................................................................................................................... 3128 Pag. 3127 / 140/Bis COMMISSIONE DISCIPLINARE La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall’Avv. Francesco Temperini Presidente, dal Comm. Vincenzo Internò, dall’Avv. Paolo Cutini, dall’Avv. Maurizio Lorenzini, dall’Avv. Carlo Orlando, Componenti, nella sua riunione del 10 APRILE 2014 ha assunto le seguenti decisioni : Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nr. 7537/489 pf 12/MS/vdb Nei Confronti di : 1) omissis; 2) CONTI Sergio; 3) omissis; 4) omissis; 5) omissis; 6) omissis; 7) omissis; 8) omissis; 9) omissis; 10) omissis; 11) omissis. -“i quali, in concorso necessario tra loro, benché regolarmente convocati si sono rifiutati di partecipare a cinque gare ufficiali della società di appartenenza, così come sopra specificate, al fine di ottenere lo svincolo dalla predetta società per revoca dell’affiliazione, poi intervenuta dopo la quinta rinuncia a scendere in campo integrando così la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS e dei principi di lealtà e correttezza ivi contenuti, dell’art. 3, comma 1, concernente la responsabilità fisica delle persone, nonché dell’art. 92 delle NOIF, concernenti i doveri dei calciatori”; -“Picotti Simone e Desiderio Edoardo, tesserati all’epoca dei fatti con la società ASD Omnia Terni ed attualmente per la ASD Futsal Ternana, in concorso necessario con i tesserati sopra menzionati, Pag. 3128 / 140/Bis per essersi rifiutati di giocare, benché regolarmente convocati e senza addurre cause di giustificazione, rispettivamente una (il 29.09.2012) e tre (il 29.09.2012, il 03.10/2012 e il 06.10.2012) gare ufficiali della società ASD Omnia Terni (valendo nel loro caso per le altre gare quanto riportato nei rispettivi certificati medici), integrando così la violazione dell’articolo 1, comma 1 del CGS e dei principi di lealtà e correttezza ivi contenuti, dell’art. 3, comma 1, concernente la responsabilità fisica delle persone, nonché dell’art. 92 delle NOIF, concernenti i doveri dei calciatori”; -”Formichetti Moreno, tesserato all’epoca dei fatti con la società ASD Omnia Terni ed attualmente per la ASD Futsal Ternana per avere contattato tre compagni di squadra (Boni, Ravetto e Islamaj) allo scopo di indurli a non scendere in campo qualora convocati al fine di non vanificare l’effetto della protesta posta in essere dai calciatori summenzionati e finalizzata ad ottenere lo svincolo dalla società di appartenenza, integrando così la violazione dell’articolo 1, comma 1 del CGS e dei principi di lealtà e correttezza ivi contenuti, dell’articolo 3, comma 1, concernente la responsabilità fisica delle persone, nonché dell’art. 92 delle NOIF, concernenti i doveri dei calciatori, condotta tenuta in concorso necessario con gli altri tesserati sopra descritti”; ha pronunciato la seguente decisione. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con provvedimento nr. 7537/489 pf 12 13/MS/vdb datato 21 maggio 2013, ritualmente comunicato alle parti, il Vice Procuratore, Federale Avv. Marco Squicquero, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sigg. Caromani Andrea, Conti Sergio, Eresia Matteo, Pierucci Francesco, Scatolini Roberto, Martelli Riccardo, Mascellini Alessandro, Chiappalupi Matteo, Picotti Simone, Desiderio Edoardo e Formichetti Matteo per rispondere degli addebiti in epigrafe, come rispettivamente contestati. All’udienza di trattazione del 26/09/2013 erano presenti: l’Avv. Sandro Carlo Fagiolino in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, nonché gli incolpati signori Caromani Andrea, Eresia Matteo, Scatolini Roberto, Desiderio Edoardo, tutti assistiti dall’Avv. Massimo Carignani, nonché Formichetti Moreno, mentre non erano presenti gli altri deferiti. Pag. 3129 / 140/Bis Preliminarmente la Commissione disponeva lo stralcio delle posizioni relative agli incolpati Picotti Simone e Conti Sergio stante il mancato perfezionamento del relativo avviso di convocazione. In virtù del predetto stralcio, con provvedimento nr. 7537/489 pf 12 13/MS/vdb del 4 novembre 2013, ritualmente comunicato alla parte, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Conti Sergio per rispondere degli addebiti in epigrafe, come contestati. All’udienza di trattazione del 27.03.2014 erano presenti il Dott. Patassini Giuseppe in rappresentanza della procura federale della FIGC nonché l’incolpato sig. Conti Sergio. Il rappresentante della Procura Federale, all’esito della discussione, concludeva affinché fosse dichiarata la responsabilità dell’incolpato con l’applicazione della sanzione di un anno di squalifica. Il sig. Conti Sergio, dal canto suo, dichiarava di essersi presentato per due volte presso il campo di gioco ma, in tali occasioni, le partite non furono disputate, una volta per mancanza del numero dei giocatori, ed un’altra perché il campo di gioco stesso era occupato; contrariato da tali eventi e considerato sia che, precedentemente, non era mai sceso in campo, sia i propri impegni lavorativi, il sig. Conti Sergio decideva di abbandonare la società. Concludeva pertanto per il suo proscioglimento. La Commissione riservava, quindi, la propria decisione. L’impianto accusatorio prende le mosse dalla presentazione di una apposita istanza di deferimento ai sensi dell’art. 48 regolamento LND da parte della A.S.D. OMNIA TERNI CALCIOACINQUE del 10.11.2012 (istanza poi trasmessa dal C.R.U. alla Procura Federale in data 06.12.2012 per le opportune indagini) nei confronti dei propri tesserati Caromani Andrea, Conti Sergio, Eresia Matteo, Picotti Simone, Pierucci Francesco, Scatolini Roberto, Desiderio Edoardo, Martelli Riccardo, Mascellini Alessandro, Chiappalupi Matteo, colpevoli, secondo quanto asserito nella citata istanza, di non avere preso parte, benché regolarmente convocati, e senza fornire giustificazione, a cinque gare ufficiali della società nella stagione sportiva 2012/2013 e segnatamente, nei mesi di settembre – ottobre 2012, determinando così la perdita a tavolino delle gare stesse, nonché le conseguenti sanzioni nei confronti della società, fino alla revoca dell’affiliazione; comportamento tenuto al solo fine, secondo l’esponente, di potersi dapprima Pag. 3130 / 140/Bis svincolare e poi tesserare con l’ASD Futsal Ternana, anch’essa coinvolta, sempre secondo l’esponente come parte attiva, ancorché non chiaramente esplicitata, nella condotta scorretta. Orbene questa Commissione osserva preliminarmente che dalla documentazione acquisita nel fascicolo, e segnatamente dall’esame dello specifico rapporto arbitrale in atti, la gara del 03.10.2012 non venne disputata a causa dell’indisponibilità del campo di gioco che era diversamente occupato nell’orario previsto per la gara. Passando quindi all’esame della posizione del giocatore deferito sig. Conti Sergio, va rilevato che egli nulla ha documentato in merito agli impegni lavorativi che, a suo dire, gli avrebbero impedito di rispondere ad alcune convocazioni e, quindi, a prendere parte alle gare oggetto di deferimento. Così come nessuna rilevanza può avere, in questa sede, il fatto che il giocatore, qualificatosi in sede di udienza di trattazione come “portiere di riserva”, non fosse, precedentemente, mai sceso in campo. Ciò posto, da una ponderata valutazione dei fatti, questa Commissione ritiene equo e commisurato alla vicenda scrutinata ridurre le sanzioni richieste dalla Procura Federale ritenendole eccessive. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara: - colpevole in ordine agli addebiti a lui ascritti in sede di deferimento il signor Conti Sergio disponendo nei suoi confronti l’applicazione della sanzione della squalifica che si ritiene equo commisurare in mesi 6 (sei). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Avv. Francesco Temperini Presidente Comm. Vincenzo Internò Avv. Paolo Cutini Avv. Maurizio Lorenzini Avv. Carlo Orlando **** Pag. 3131 / 140/Bis La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall’Avv. Francesco Temperini Presidente, dall’Avv. Paolo Cutini, dal Comm. Vincenzo Internò, dall’Avv. Maurizio Lorenzini, dall’Avv. Carlo Orlando, dal Dott. Domenico Oristanio, dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua riunione del 10 APRILE 2014 ha assunto le seguenti decisioni : SERIE C2 CALCIO A 5 NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. S.FORTUNATO DELLA COLLINA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CALCETTO FOLIGNO – S.FORTUNATO COLLINA DISPUTATA A FOLIGNO IL 15.02.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 102 BIS DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 19.02.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI €. 500,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.04.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD S. Fortunato Della Collina, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali e all’esito dell’audizione dell’arbitro, è emerso che nel corso della gara alcuni sostenitori della società S.Fortunato della Collina hanno più volte insultato l’arbitro e i calciatori della squadra avversaria, rivolgendo anche ad uno di essi una frase del chiaro tenore di insulto razziale. Alla luce di ciò, tenuto conto di quanto previsto dall’art.11, comma 3 C.G.S., la Commissione ritiene che la sanzione irrogata dal G.S. non sia suscettibile di riduzione. P.Q.M. Respinge il reclamo. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Avv. Francesco Temperini Presidente Avv. Paolo Cutini Comm. Vincenzo Internò Avv. Maurizio Lorenzini Avv. Carlo Orlando Dott. Domenico Oristanio Rag. Riccardo Toccaceli ********************* Pag. 3132 / 140/Bis PUBBLICATO IN PERUGIA IL 15 APRILE 2014. Il Segretario Valerio Branda Il Presidente Luigi Repace Pag. 3133 / 140/Bis
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