LE PISCINE - approvazione tariffe e attività musicale

DELIBERAZIONE
n. 060/2014 del 20.05.2014
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
LE PISCINE DI SAN SALVATORE MONFERRATO: DETERMINAZIONE
IN MERITO ALLE TARIFFE PROPOSTE PER LA STAGIONE ESTIVA
2014 E ALL’ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE IN
PROGRAMMA.
L’anno…duemilaquattordici…alle……..ore……16,30……del…….venti…..maggio….……..nella
Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente,
si è riunita la Giunta Comunale.
********************************************************************************
Eseguito l’appello risultano:
assente / presente
Corrado TAGLIABUE
Gherardo DESANA
Enrico DIANA
Andrea GERMONIO
Laura MERLO
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
SI
SI
SI
SI
SI
Componenti presenti n. 5
********************************************************************************
Con l’assistenza del Segretario Comunale sig. Gian Carlo Avv.
RAPETTI
essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Corrado TAGLIABUE Sindaco
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
********************************************************************
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• con deliberazione di G.M. n. 338 del 13.12.1986, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata
bozza della Convenzione per la realizzazione e la gestione di impianto sportivo su terreno
comunale, con la Società Le Piscine S.r.l. corrente in Alessandria;
• con convenzione in data 25 febbraio 1987 Repertorio n. 1753 registrata in Alessandria in data
06.04.87 al n. 1703 Vol. I, di durata trentennale, veniva concesso alla società prefata, l’uso di
terreno, di proprietà comunale, ubicato in Valle Baldone, descritto catastalmente al N.C.T. del
Comune di San Salvatore Monferrato, al Foglio 24, mappali n. 83, 84, 85, 86, 87, per la
costruzione di impianto sportivo da adibirsi a pubblico uso, costituito da numero due piscine
scoperte, locali accessori e locali per la somministrazione alimenti e bevande;
• con nota in data 08.04.1991 a Protocollo del Comune n. 2151 in data 15.04.1991, veniva
richiesto al Comune il trasferimento della convenzione in capo alla Società Le Piscine di San
Salvatore S.r.l. corrente in Alessandria, trasmettendo altresì il relativo atto costitutivo a rogito
del Notaio Gabei, in Alessandria, n. 131421 di Repertorio Fascicolo n. 27220;
• con deliberazione G.C. n. 173 in data 23.04.1991, veniva approvata la novazione soggettiva
della convenzione in corso, dalla Società Le Piscine S.r.l., alla Società Le Piscine di San
Salvatore S.r.l., dando atto che, ad esecutività della deliberazione stessa, “tutti i rapporti tra
questo Comune e la soc. Le Piscine S.r.l. già esistenti intercorreranno con la Società Le Piscine
di San Salvatore S.r.l.”;
• con successiva deliberazione G.C. n. 116 in data 17.03.1992, veniva operata revoca della
prefata deliberazione G.C. n. 173 del 23.04.1991, in quanto “per errore materiale si è ritenuto
che la nuova società subentrasse e rilevasse dalla Società Le Piscine S.r.l. sia l’attività che le
attrezzature, per cui con l’atto sopra riportato si assentiva alla novazione soggettiva”, mentre,
“tra le due Società non si tratta di rilevamento di attività nell’atto costitutivo”;
• con contestuale deliberazione G.C. n. 117 del 17.03.1992, esecutiva ai sensi di legge, all’uopo
citando la predetta nota in data 08.04.1991, affidava alla Società Le Piscine di San Salvatore
S.r.l. la realizzazione e gestione di un impianto sportivo con convenzione riportante tutti i diritti
ed obblighi previsti nella convenzione stipulata con la Società Le Piscine S.r.l., dando atto che
“anche la scadenza della nuova convenzione seguirà le previsioni della succitata convenzione”;
RICHIAMATE inoltre per relazione le deliberazioni n. 46/2000 adottate dalla Giunta Comunale
in data 28/03/2000 ad oggetto: “Convenzione per la gestione delle piscine. Modifica ai fini di
riconoscimento di affitto di azienda del gestore e integrazione delle tipologie.”, e la deliberazione n.
92/2004 del 07/06/2004 ad oggetto: “Le piscine di San Salvatore. Inizio di attività anno 2004. Presa
d’atto tariffe e orari intrattenimenti notturni.”;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione G.C. n. 123/2005 del 21/07/2005 ad oggetto. “LE
PISCINE DI SAN SALVATORE”: Parere in merito all’attività permanente di sala da ballo,
discoteca ecc..” con la quale la Giunta Comunale deliberava il rilascio di licenza temporanea per
trattenimenti danzanti e musicali previo accertamento da parte della competente Commissione
Comunale di Vigilanza dei requisiti di legge per i locali di pubblico spettacolo;
- i verbali di sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza n. 03/2005 del 15/07/2005 e
n. 01/2006 del 28/06/2006;
- la relazione tecnica n. S. Salvatore 21RB/2006E e la Valutazione di Impatto Acustico;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 68/2013 in data 28/05/2013 con la quale si prendeva atto
della comunicazione di variazione del legale rappresentante della società “le piscine di San
Salvatore s.r.l.”.
VISTE:
- la nota fax pervenuta dalla Società Le Piscine di San Salvatore S.r.l. in data 16/05/2014
protocollo n. 3534 con la quale viene comunicato che l’impianto di balneazione verrà aperto
al pubblico dal 20/05/2014;
-
la nota fax pervenuta dalla Società Le Piscine di San Salvatore S.r.l. in data 16/05/2014
protocollo n. 3541 con la quale viene comunicato che l’impianto natatorio chiuderà la
stagione stiva il 07/09/2014;
TENUTO CONTO CHE con nota fax del 16/05/2014, acclarata al protocollo al n. 3536, stessa
data, vengono comunicate le tariffe che la Società Le Piscine di San Salvatore s.r.l. intende praticare
nella stagione estiva 2014 e che di seguito si riportano:
€ 7,00
• ingresso feriale
€ 10,00
• ingresso prefestivi e festivi
€ 5,00
• ingresso pausa pranzo
€ 3,00
• lettini
€. 4,00
• ingresso studenti fino a 14 anni feriali *
€. 7,00
• ingresso studenti fino a 14 anni prefestivi e festivi *
€ 60,00
• abbonamento 10 ingressi (escluso prefestivi e festivi)
€ 300,00
• abbonamento stagionale
€ 350,00
• abbonamento stagionale con posto riservato
€ 200,00
• abbonamento studenti fino a 14 anni *
* con relativo documento
- Per i residenti viene previsto uno sconto del 20% sui prezzi degli abbonamenti;
- I bambini fino a sei anni non pagano l’ingresso;
RICHIAMATO l’art. 12 comma 1 della convenzione approvata con deliberazione di C.C. n.
75/1986 del 14/11/1986 come modificato con deliberazione G.C. n. 42/1987 del 3/02/1987 che di
seguito si riporta: “Le tariffe al pubblico perpetrate dalla Società concessionaria dovranno essere
annualmente e preventivamente comunicate e concordate con il Comune”;
DATO ATTO CHE, nell’esercizio della discrezionalità amministrativa nella ponderazione del
pubblico interesse:
- l’azione amministrativa deve, in ogni caso, perseguire i parametri di efficienza, economicità ed
efficacia;
- la componente gestionale e conservativa, per contro, si manifesta, allo stato attuale, tenuto conto
dell’equilibrio sinallagmatico dell’assetto degli interessi economici e giuridici dei soggetti del
rapporto concessorio, di rilevanza preponderante, trattandosi di rendere prevalente, ora,
l’interesse a che il bene pubblico di cui si tratta, venga conservato nei modi migliori e svolga
l’uso (comunque pubblicistico, trattandosi di piscina di proprietà comunale e con utilizzo
caratterizzato da prezzi al pubblico in regime amministrato) per cui è stato realizzato;
RITENUTO, pertanto, in forza di quanto precede, congrue le tariffe su esposte;
PRESO ATTO infine della nota fax protocollo n. 3538 del 16/05/2013 con la quale la Società
concessionaria comunica l’intenzione di organizzare settimanalmente una serata con intrattenimento
musicale, programmata nel giorno di mercoledì nel periodo di apertura dell’impianto di balneazione
precisando che trattasi di intrattenimento musicale complementare e secondario alla normale attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, precisando che non verrà modificata la
disposizione dei tavoli e delle sedie e non verrà richiesto pagamento di biglietto di ingresso;
ALTRESI’, sempre con la medesima nota fax,protocollo n. 3538 del 16/05/2013, comunica che
provvederà al contenimento delle emissioni rumorose nei limiti della vigente normativa;
VISTO, inoltre, l’art. 13 della Convenzione, inerente le tipologie delle licenze commerciali e delle
attività assentite;
RILEVATO CHE l’attività prevalente dell’impianto appare quella riferita all’impianto natatorio,
subordinata al possesso di licenza ai sensi del T.U.L.P.S.;
RILEVATO CHE oltre all’attività di impianto natatorio il concessionario è titolare di
autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
RICHIAMATA la nota della Prefettura di Alessandria n. A/10/94 V.L.S. II del 30.11.1994;
"le licenze ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. non sono necessarie qualora all'interno del locale destinato
alla somministrazione di alimenti e bevande si tengano piccoli trattenimenti che non richiedono
particolari apprestamenti, e senza che in relazione al loro svolgimento si determini un aumento del
prezzo della consumazione (Cass.pen. n. 10234 del 21.10.1986)."
PRESO ATTO dell’art. 15.(Esercizio di attività accessorie) della Legge Regionale 38/2006 che di
seguito si riporta:
1. Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la
diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza
ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a
condizione che:
a) non venga imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo delle
consumazioni;
b) non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;
c) vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed
inquinamento acustico.
2. Sono fatte salve le seguenti disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):
a) gli articoli 68, 69 e 80 per l'esercizio di spettacoli e intrattenimenti pubblici;
b) l'articolo 86 per l'esercizio dei giochi leciti;
c) l'articolo 110 per l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da gioco negli esercizi pubblici.
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina delle attività rumorose”
approvato con la deliberazione di C.C. n. 06/2007 del 26/01/2007;
CONSIDERATO CHE eventuali intrattenimenti notturni dovranno essere sospesi tassativamente
alle ore 24,00 come stabilito dall’art. 48 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21/2003 del 26/05/2003 che di seguito si riporta
integralmente: “Art. 48 APPARECCHI RADIO, JUKEBOX, TELEVISORI: Il funzionamento di apparecchi
radio, hi-fi, televisori, jukebox ed altri apparecchi riproducenti suoni, con uso di amplificatori, è consentito
nei negozi e pubblici esercizi, a condizione che l’intensità del suono sia moderata in modo da non recare
disturbo alla quiete pubblica e con l’osservanza del seguente orario: dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 24,00.
Proroghe a tale orario potranno essere di volta in volta concesse dall’autorità comunale in occasione di
feste, sagre o manifestazioni. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione
pecuniaria da € 50,00 a € 250,00.”
RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli
32 comma 2 e 35 L. 142/90 in quanto sussiste coerenza e continuità rispetto agli atti approvati dal
Consiglio Comunale, trattandosi di variazioni che non modificano sostanzialmente la concessione in
corso, in quanto riguardano solo la componente gestionale degli impianti e non la componente
costruttiva;
VISTI :
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il Regolamento Comunale per lavori, provviste e servizi da eseguirsi in economia;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, viene apposto
• il parere espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;
A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,
DELIBERA
1. Di esprimere parere favorevole sulla congruità delle tariffe riportate in premessa e proposte
dalla società “ Le Piscine di San Salvatore S.r.l per la stagione estiva di balneazione 2014;
2. che gli intrattenimenti musicali settimanali, programmati nelle serate di mercoledì, dovranno
essere sospesi tassativamente alle ore 24,00 e gli impianti per le emissioni sonore dovranno
rispettare le norme previste dal “Regolamento per la disciplina delle attività rumorose”
approvato con la deliberazione di C.C. n. 06/2007 del 26/01/2007 e non dovranno in alcun
modo arrecare disturbo alla quiete pubblica;
3. Di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.
Parere espresso dal Responsabile del servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000: favorevole,
f.to Maria Laura ROSSANIGO
_____________________
IL SINDACO
f.to Corrado TAGLIABUE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI
********************************************************************************
Referto di pubblicazione.
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica
che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo
Pretorio del sito istituzionale web del Comune di San Salvatore Monferrato
(www.ssalvatoreinrete.it) accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32 comma 1 L. 69/2009)
dal giorno 03/06/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi
a tutto il 17/06/2014
Dalla Residenza Comunale, li 03/06/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI
********************************************************************************