7/5/2014 N. 03689/2014 REG.RIC. N. 02331/2014REG.PROV.COLL. N. 03689/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3689 del 2014, proposto da: Sara Franchino, Jessica Molino, rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Clarizia, Giorgio Strambi, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; contro Ufficio Centrale Regionale Per il Piemonte, U.T.G. - Prefettura di Cuneo, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per la riforma della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 00746/2014, resa tra le parti, concernente esclusione della lista del "partito pensionati" - elezioni amministrative regione piemonte del 25 maggio 2014 Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Centrale Regionale Per http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2014/201403689/Provvedimenti/201402331_11.XML 1/8 7/5/2014 N. 03689/2014 REG.RIC. il Piemonte e di U.T.G. - Prefettura di Cuneo e di Ministero dell'Interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 6 maggio 2014 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO I ricorrenti agiscono ai sensi dell’art. 129 c.p.a., in qualità rispettivamente di delegata e candidati della lista del Partito Pensionati Pichetto contro il provvedimento di esclusione della predetta lista dalla consultazione elettorale del 25 maggio 2014 per la Provincia di Cuneo, di cui al verbale di adunanza dell'Ufficio Centrale Regionale per il Piemonte in data 29 aprile 2014. La ricusazione è stata motivata sulla base dell’indebita partecipazione della suddetta lista alla competizione elettorale del 2010, circostanza questa ritenuta ostativa alla possibilità per l’attuale gruppo consiliare di beneficiare dell'esenzione dalla raccolta delle firme (di cui agli artt. 9 L. 107/1968 e 1 L. 43/1995) prevista dall’art.1, comma 1, lett. c), della legge regionale 21/2009. In particolare, l’Ufficio centrale ha rilevato che la “dichiarazione di collegamento” è stata resa da un organo elettivo regionale (il presidente del gruppo consiliare) privo di legittimazione per effetto dell’accertata falsità documentale all’origine dell’annullamento dell’esito complessivo delle elezioni regionali del 2010. 2. Con il ricorso di primo grado i ricorrenti hanno lamentato la violazione della citata Legge regionale n. 21/2009 e i vizi di incompetenza ed eccesso di potere, sostenendo che l'attuale Consiglio http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2014/201403689/Provvedimenti/201402331_11.XML 2/8 7/5/2014 N. 03689/2014 REG.RIC. Regionale del Piemonte, alla luce delle pronunce del giudice amministrativo, "è un Consiglio legittimato a tutti gli effetti, anche se esistente solo di fatto, al cui interno il gruppo Pensionati con Cota opera al pari e con la medesima legittimità di tutti gli altri gruppi consiliari". Ne consegue che ha errato l'Ufficio Centrale Circoscrizionale a non attenersi al mero dato letterale della "presenza" in Consiglio regionale, come anche affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8145/2010. 3. Il ricorso è stato respinto con la sentenza appellata. Gli appellanti contestano gli argomenti posti a fondamento del decisum. Si sono costituiti il Ministero del’Interno e l’Ufficio Elettorale Centrale. 4.All’udienza pubblica del 6 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione. 5. L’appello è fondato. 5.1 La fattispecie è regolata dal disposto dell’art. 1, comma 1, lett c), della legge regionale piemontese 29 luglio 2009, n. 21 (recante “Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali”), ai sensi del quale la presentazione delle liste dei candidati non richiede alcuna sottoscrizione nel caso di “liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento”. L’esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni costituisce un'eccezione al principio generale che contempla tale adempimento quale requisito indefettibile per la presentazione delle liste. Il presupposto per ritenere http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2014/201403689/Provvedimenti/201402331_11.XML 3/8 7/5/2014 N. 03689/2014 REG.RIC. operante tale eccezione è costituito, a mente del disposto della lettera c) dell'art. l L.r. n. 21/2009, dalla "presenza" del partito nel Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. Si tratta in questa sede di verificare se sia sufficiente a radicare l’eccezione la mera presenza di fatto del gruppo consiliare al quale è riferibile la dichiarazione di collegamento o se sia all’uopo necessario che tale presenza sia giuridicamente autorizzata a monte dalla legittima partecipazione alla competizione elettorale della lista che abbia espresso il gruppo consiliare. Si deve, in altri termini, stabilire se l’annullamento del provvedimento di ammissione della lista riverberi i suoi effetti negativi anche sulla legittimità della presenza del partito rappresentato dalla lista medesima nel Consiglio regionale e, conseguentemente, sulla possibilità che il gruppo consiliare partorito dalla lista esprima, attraverso il suo Presidente, una dichiarazione di collegamento ai sensi della citata normativa regionale. 5.2. Reputa la Sezione che la tesi sostenuta dagli appellanti sia suffragata da argomenti di carattere letterale, teleologico e sistematico. 5.2.1. Sul piano letterale, la norma considera quale unico presupposto per l’operatività dell’eccezione la “presenza” del gruppo interessato dalla dichiarazione di collegamento, senza richiedere il requisito aggiuntivo della derivazione del gruppo da una lista che abbia partecipato in modo legittimo alla procedura elettorale. L’esonero dall’obbligo della raccolta delle firme di presentazione è quindi ancorato dal legislatore al verificarsi di un presupposto di mero fatto (il collegamento della nuova lista ad una realtà politica già beneficiaria di consenso elettorale, tanto da essere insediata nel consiglio regionale uscente), dal quale il legislatore desume, sulla scorta di una presunzione iuris et de iure, la sussistenza di http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2014/201403689/Provvedimenti/201402331_11.XML 4/8 7/5/2014 N. 03689/2014 REG.RIC. adeguati indizi di rappresentatività, o di radicamento politico e sociale, della nuova lista di candidati che intende partecipare alla competizione. Ne deriva che la richiesta, in via ermeneutica, del presupposto aggiuntivo dato dalla legittimità della partecipazione della lista alla competizione si traduce in un’operazione integrativa del dato normativo in distonia con il principio del favor admissionis che permea la materia elettorale. 5.2.2. L’argomento letterale è suffragato, in termini decisivi, dall’argomento teleologico. Giova osservare che la ratio dell’esonero dalla produzione delle sottoscrizioni autenticate di sostegno alle liste è imperniata sul rilievo che il “collegamento” con gruppi consiliari già presenti in seno al consiglio regionale uscente costituisce un indice presuntivo di rappresentatività (cfr. Cons. St., sez. V, 23 ottobre 2010, n. 8145). Detta presunzione di rappresentatività, essendo fondata sul dato oggettivo e quantitativo dei voti ricevuti, trova idoneo fondamento giustificativo nel mero elemento fattuale del conseguimento del consenso elettorale necessario per l’elezione dei consiglieri regionali, senza che assuma rilievo il profilo giuridico della legittimità del provvedimento che ha disposto l’ammissione alla procedura della lista che ha prodotto la formazione del gruppo. Non convince al riguardo l’ordito argomentativo intessuto dal Primo Giudice secondo cui l'illegittimità della partecipazione di una lista alla corsa elettorale riverbererebbe i suoi effetti sulla legittimità della presenza del partito rappresentato nel Consiglio regionale e, quindi, sulla formazione del relativo gruppo consiliare, con la conseguenza ulteriore che il vizio d’origine riscontrato fin dalla fase di presentazione della lista vanificherebbe e renderebbe nullo il valore sintomatico del http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2014/201403689/Provvedimenti/201402331_11.XML 5/8 7/5/2014 N. 03689/2014 REG.RIC. consenso popolare raccolto nella precedente tornata elettorale. Osserva in senso contrario il Collegio che la capacità rappresentativa è desunta dal significativo consenso popolare tributato alla lista, che dimostra ex se il radicamento sociale e politico della stessa. Si deve, in definitiva, convenire con l’appellante che il problema non è quello di una lista illegittimamente ammessa che beneficerebbe di vantaggi indebiti ma quello del consenso popolare storicamente attribuito ai candidati della lista, che fonda il presupposto applicativo della norma dato dall’espressione di candidati eletti che abbiano formato un gruppo consiliare. L’effetto costitutivo della pronuncia di annullamento produce, infatti, l’annullamento del risultato delle elezioni ma non si propaga fino a cancellare il dato storico del consenso popolare considerato dal legislatore necessario e sufficiente al fine di dare corpo all’eccezione in esame. Una diversa soluzione colpirebbe l’illegittima ammissione di una lista con una misura che, in contrasto con il dato normativo, andrebbe oltre la tornata elettorale interessata dal vizio, obnubilando il dato storico del consenso conseguito e incidendo negativamente sulla presentazione delle liste anche con riguardo alla successiva competizione elettorale. 5.2.3. A sostegno dell’assunto depone infine, sul piano sistematico, la divaricazione concettuale tra le nozioni di “gruppo consiliare” e di “lista” e la conseguente impossibilità di predicare la necessaria derivazione del primo dalla seconda. Si deve infatti rimarcare, in ossequio a consolidata giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 22 dicembre 1988, n. 1130; 12 aprile 1990, n. 187; 10 febbraio 1993, n. 43) e amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2010, n. 8145), che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale caratterizzati da una posizione di autonomia rispetto ai partiti http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2014/201403689/Provvedimenti/201402331_11.XML 6/8 7/5/2014 N. 03689/2014 REG.RIC. politici ed alle liste elettorali. Il gruppo, lungi dall’essere un’appendice del partito politico di cui è esponenziale, gode infatti di una specifica configurazione istituzionale quale articolazione organizzativa del consiglio regionale. Tale autonomia, letta alla luce del principio di continuità istituzionale degli organi elettivi, implica il duplice precipitato che l’annullamento delle elezioni, anche nel caso in cui il vizio genetico riguardi l’ammissione della lista che abbia poi espresso il gruppo, non incide sull’attività pregressa svolta dal gruppo dall’atto del proprio insediamento fino alla sentenza di annullamento e non pregiudica, anche nell’arco temporale successivo, lo svolgimento di talune, specifiche, funzioni, ivi compresa la legittimazione a rendere, attraverso il rappresentante legittimato, la dichiarazione di collegamento ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 21/2009. 6 Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento dell’ appello. Ne deriva, in riforma della sentenza appellata, l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento degli atti originariamente impugnati. La novità e la complessità della questione di diritto trattata giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, riforma la sentenza appellata e annulla i provvedimenti impugnati in primo grado. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2014/201403689/Provvedimenti/201402331_11.XML 7/8 7/5/2014 N. 03689/2014 REG.RIC. con l'intervento dei magistrati: Mario Luigi Torsello, Presidente Francesco Caringella, Consigliere, Estensore Manfredo Atzeni, Consigliere Doris Durante, Consigliere Antonio Bianchi, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/05/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2014/201403689/Provvedimenti/201402331_11.XML 8/8
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