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7/5/2014
N. 03689/2014 REG.RIC.
N. 02331/2014REG.PROV.COLL.
N. 03689/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3689 del 2014, proposto da:
Sara Franchino, Jessica Molino, rappresentati e difesi dagli avv. Angelo
Clarizia, Giorgio Strambi, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in
Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Ufficio Centrale Regionale Per il Piemonte, U.T.G. - Prefettura di
Cuneo, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n.
00746/2014, resa tra le parti, concernente esclusione della lista del
"partito pensionati" - elezioni amministrative regione piemonte del 25
maggio 2014
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Centrale Regionale Per
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il Piemonte e di U.T.G. - Prefettura di Cuneo e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 6 maggio 2014 il
Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Angelo
Clarizia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti agiscono ai sensi dell’art. 129 c.p.a., in qualità rispettivamente
di delegata e candidati della lista del Partito Pensionati Pichetto contro il
provvedimento di esclusione della predetta lista dalla consultazione
elettorale del 25 maggio 2014 per la Provincia di Cuneo, di cui al verbale
di adunanza dell'Ufficio Centrale Regionale per il Piemonte in data 29
aprile 2014.
La ricusazione è stata motivata sulla base dell’indebita partecipazione
della suddetta lista alla competizione elettorale del 2010, circostanza
questa ritenuta ostativa alla possibilità per l’attuale gruppo consiliare di
beneficiare dell'esenzione dalla raccolta delle firme (di cui agli artt. 9 L.
107/1968 e 1 L. 43/1995) prevista dall’art.1, comma 1, lett. c), della legge
regionale 21/2009.
In particolare, l’Ufficio centrale ha rilevato che la “dichiarazione di
collegamento” è stata resa da un organo elettivo regionale (il presidente
del gruppo consiliare) privo di legittimazione per effetto dell’accertata
falsità documentale all’origine dell’annullamento dell’esito complessivo
delle elezioni regionali del 2010.
2. Con il ricorso di primo grado i ricorrenti hanno lamentato la
violazione della citata Legge regionale n. 21/2009 e i vizi di
incompetenza ed eccesso di potere, sostenendo che l'attuale Consiglio
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Regionale del Piemonte, alla luce delle pronunce del giudice
amministrativo, "è un Consiglio legittimato a tutti gli effetti, anche se
esistente solo di fatto, al cui interno il gruppo Pensionati con Cota opera
al pari e con la medesima legittimità di tutti gli altri gruppi consiliari".
Ne consegue che ha errato l'Ufficio Centrale Circoscrizionale a non
attenersi al mero dato letterale della "presenza" in Consiglio regionale,
come anche affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n.
8145/2010.
3. Il ricorso è stato respinto con la sentenza appellata.
Gli appellanti contestano gli argomenti posti a fondamento del decisum.
Si sono costituiti il Ministero del’Interno e l’Ufficio Elettorale Centrale.
4.All’udienza pubblica del 6 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in
decisione.
5. L’appello è fondato.
5.1 La fattispecie è regolata dal disposto dell’art. 1, comma 1, lett c), della
legge regionale piemontese 29 luglio 2009, n. 21 (recante “Disposizioni
in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali”), ai sensi
del quale la presentazione delle liste dei candidati non richiede alcuna
sottoscrizione nel caso di “liste contraddistinte da contrassegno singolo o
composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi
consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei
comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del
gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per
una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione
diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento”.
L’esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni costituisce un'eccezione al
principio generale che contempla tale adempimento quale requisito
indefettibile per la presentazione delle liste. Il presupposto per ritenere
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operante tale eccezione è costituito, a mente del disposto della lettera c)
dell'art. l L.r. n. 21/2009, dalla "presenza" del partito nel Consiglio
regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali.
Si tratta in questa sede di verificare se sia sufficiente a radicare
l’eccezione la mera presenza di fatto del gruppo consiliare al quale è
riferibile la dichiarazione di collegamento o se sia all’uopo necessario
che tale presenza sia giuridicamente autorizzata a monte dalla legittima
partecipazione alla competizione elettorale della lista che abbia espresso
il gruppo consiliare.
Si deve, in altri termini, stabilire se l’annullamento del provvedimento di
ammissione della lista riverberi i suoi effetti negativi anche sulla
legittimità della presenza del partito rappresentato dalla lista medesima
nel Consiglio regionale e, conseguentemente, sulla possibilità che il
gruppo consiliare partorito dalla lista esprima, attraverso il suo
Presidente, una dichiarazione di collegamento ai sensi della citata
normativa regionale.
5.2. Reputa la Sezione che la tesi sostenuta dagli appellanti sia suffragata
da argomenti di carattere letterale, teleologico e sistematico.
5.2.1. Sul piano letterale, la norma considera quale unico presupposto
per l’operatività dell’eccezione la “presenza” del gruppo interessato dalla
dichiarazione di collegamento, senza richiedere il requisito aggiuntivo
della derivazione del gruppo da una lista che abbia partecipato in modo
legittimo alla procedura elettorale. L’esonero dall’obbligo della raccolta
delle firme di presentazione è quindi ancorato dal legislatore al
verificarsi di un presupposto di mero fatto (il collegamento della nuova
lista ad una realtà politica già beneficiaria di consenso elettorale, tanto da
essere insediata nel consiglio regionale uscente), dal quale il legislatore
desume, sulla scorta di una presunzione iuris et de iure, la sussistenza di
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adeguati indizi di rappresentatività, o di radicamento politico e sociale,
della nuova lista di candidati che intende partecipare alla competizione.
Ne deriva che la richiesta, in via ermeneutica, del presupposto
aggiuntivo dato dalla legittimità della partecipazione della lista alla
competizione si traduce in un’operazione integrativa del dato normativo
in distonia con il principio del favor admissionis che permea la materia
elettorale.
5.2.2. L’argomento letterale è suffragato, in termini
decisivi,
dall’argomento teleologico.
Giova osservare che la ratio dell’esonero dalla produzione delle
sottoscrizioni autenticate di sostegno alle liste è imperniata sul rilievo
che il “collegamento” con gruppi consiliari già presenti in seno al
consiglio regionale uscente costituisce un indice presuntivo di
rappresentatività (cfr. Cons. St., sez. V, 23 ottobre 2010, n. 8145).
Detta presunzione di rappresentatività, essendo fondata sul dato
oggettivo e quantitativo dei voti ricevuti, trova idoneo fondamento
giustificativo nel mero elemento fattuale del conseguimento del
consenso elettorale necessario per l’elezione dei consiglieri regionali,
senza che assuma rilievo il profilo giuridico della legittimità del
provvedimento che ha disposto l’ammissione alla procedura della lista
che ha prodotto la formazione del gruppo.
Non convince al riguardo l’ordito argomentativo intessuto dal Primo
Giudice secondo cui l'illegittimità della partecipazione di una lista alla
corsa elettorale riverbererebbe i suoi effetti sulla legittimità della
presenza del partito rappresentato nel Consiglio regionale e, quindi,
sulla formazione del relativo gruppo consiliare, con la conseguenza
ulteriore che il vizio d’origine riscontrato fin dalla fase di presentazione
della lista vanificherebbe e renderebbe nullo il valore sintomatico del
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consenso popolare raccolto nella precedente tornata elettorale.
Osserva in senso contrario il Collegio che la capacità rappresentativa è
desunta dal significativo consenso popolare tributato alla lista, che
dimostra ex se il radicamento sociale e politico della stessa. Si deve, in
definitiva, convenire con l’appellante che il problema non è quello di una
lista illegittimamente ammessa che beneficerebbe di vantaggi indebiti ma
quello del consenso popolare storicamente attribuito ai candidati della
lista, che fonda il presupposto applicativo della norma dato
dall’espressione di candidati eletti che abbiano formato un gruppo
consiliare. L’effetto costitutivo della pronuncia di annullamento
produce, infatti, l’annullamento del risultato delle elezioni ma non si
propaga fino a cancellare il dato storico del consenso popolare
considerato dal legislatore necessario e sufficiente al fine di dare corpo
all’eccezione in esame. Una diversa soluzione colpirebbe l’illegittima
ammissione di una lista con una misura che, in contrasto con il dato
normativo, andrebbe oltre la tornata elettorale interessata dal vizio,
obnubilando il dato storico del consenso conseguito e incidendo
negativamente sulla presentazione delle liste anche con riguardo alla
successiva competizione elettorale.
5.2.3. A sostegno dell’assunto depone infine, sul piano sistematico, la
divaricazione concettuale tra le nozioni di “gruppo consiliare” e di
“lista” e la conseguente impossibilità di predicare la necessaria
derivazione del primo dalla seconda.
Si deve infatti rimarcare, in ossequio a consolidata giurisprudenza
costituzionale (Corte Cost. 22 dicembre 1988, n. 1130; 12 aprile 1990, n.
187; 10 febbraio 1993, n. 43) e amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 23
ottobre 2010, n. 8145), che i gruppi consiliari sono organi del Consiglio
regionale caratterizzati da una posizione di autonomia rispetto ai partiti
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politici ed alle liste elettorali.
Il gruppo, lungi dall’essere un’appendice del partito politico di cui è
esponenziale, gode infatti di una specifica configurazione istituzionale
quale articolazione organizzativa del consiglio regionale. Tale
autonomia, letta alla luce del principio di continuità istituzionale degli
organi elettivi, implica il duplice precipitato che l’annullamento delle
elezioni, anche nel caso in cui il vizio genetico riguardi l’ammissione
della lista che abbia poi espresso il gruppo, non incide sull’attività
pregressa svolta dal gruppo dall’atto del proprio insediamento fino alla
sentenza di annullamento e non pregiudica, anche nell’arco temporale
successivo, lo svolgimento di talune, specifiche, funzioni, ivi compresa la
legittimazione a rendere, attraverso il rappresentante legittimato, la
dichiarazione di collegamento ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c),
della legge regionale n. 21/2009.
6 Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento dell’
appello.
Ne deriva, in riforma della sentenza appellata, l’accoglimento del ricorso
di primo grado e l’annullamento degli atti originariamente impugnati.
La novità e la complessità della questione di diritto trattata giustificano
la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l'effetto, riforma la sentenza appellata e annulla i
provvedimenti impugnati in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014
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con l'intervento dei magistrati:
Mario Luigi Torsello, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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