Atti del seminario - Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma

SEMINARIO
La priorità delle misure di sicurezza collettive nei
lavori in quota
(Analisi dell’art. 148 - Lavori speciali)
La priorità delle protezioni collettive
ing Filippo Pandolfi
6 maggio 2014
Indice degli argomenti:
• Riferimenti Normativi
• Definizioni
• Dispositivi di protezioni collettiva ed individuali
• Esempi
• Priorità delle misure collettive … Obbligo?
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Art 15 D.Lgs 81/08 - Misure generali di tutela:
Articolo 79 - Criteri per l’individuazione e l’uso
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per
lavori in quota
Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Articolo 148 - Lavori speciali
Circolare n. 29/2010 del 27/08/2010 Quesito n. 3 :
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DEFINIZIONI
Misure di Protezione Collettiva: Mezzi, strutture, attrezzature, impianti che hanno la
funzione di salvaguardare le persone dai rischi per la salute e la sicurezza.
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DEFINIZIONI
Dispositivi di Protezione Individuali: Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo.
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MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(VS)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
Progettazione della
sicurezza sul luogo di lavoro
Gestione del ciclo
produttivo
Riduzione dei livelli di
Gestione del rischio residuo
Scelta dell’attrezzatura
Versatilità ed Utilizzabilità
Vigilanza sulle modalità di utilizzo
rischio in maniera
Formazione ed Addestramento
strutturale
L’utilizzo di mezzi di protezione
collettiva non esclude la necessità
di utilizzo di DPI
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
La scelta dei dispositivi di protezione individuale dipende da:
corretta valutazione dei rischi
Articolo 75 - Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
La scelta dei dispositivi di protezione individuale dipende da:
CORRETTO UTILIZZO
EFFICACE FORMAZIONE INFORMAZIONE
ED ADDESTRAMENTO
CORRETTA ATTIVITÀ DI VIGILANZA E
GESTIONE DELLA SQUADRA
CORRETTA VIGILANZA SULLO STATO DI
UTILIZZO DEL DISPOSITIVO
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO DI DPC
EFFICACE
FORMAZIONE
INFORMAZIONE ED
ADDESTRAMENTO
CORRETTA ATTIVITÀ
DI VIGILANZA E
GESTIONE DELLA
SQUADRA
CORRETTA
VIGILANZA SULLO
STATO DI UTILIZZO
DEL DISPOSITIVO
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MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA
Progettazione – scelta del DPC
Pianificazione operativa installazione
Fase lavorativa che comporta l’utilizzo
di DPI
Sorveglianza sulle attività di
installazione
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D.LGS 81/08
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO
SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
La gestione della sicurezza è legata in maniera imprescindibile alla
valutazione dei rischi obbligo non delegabile di ogni datore di lavoro
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PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO NEI LAVORI IN QUOTA - 1
Lavori su coperture (Manutenzioni – installazioni impianti – ecc.)
Misure Generali di Tutela (Art 15 D.Lgs 81/08)
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
……
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda (….) fornisce
agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività.
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PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO NEI LAVORI IN QUOTA - 2
Lavori su coperture (Manutenzioni – installazioni impianti – ecc.)
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si
attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15,
Piano di Sicurezza e Coordinamento [Allegato XV – p.to 2.2.4. Per ogni elemento
dell’analisi di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 [c) al rischio di caduta dall’alto], il PSC
contiene:
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro;
lavoro
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA (D.Lgs 81/08 ALLEGATO XVI)
CAPITOLO II - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera e di quelle ausiliarie.
l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e
straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati
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PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO NEI LAVORI IN QUOTA - 3
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA (D.Lgs 81/08 ALLEGATO XVI)
CAPITOLO II - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera e di quelle ausiliarie.
Estratto allegato XVI
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LAVORI SPECIALI
Articolo 148 - Lavori speciali
1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili,
fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve
essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso
degli operai e dei materiali di impiego.
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari
apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo,
a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei
dispositivi di protezione individuale anticaduta.
All’interno dell’Articolo 148 si stabilisce
l’obbligatorietà delle misure di protezione
prescindendo dal cardine fondamentale
della gestione e pianificazione della
sicurezza sul lavoro “la
la valutazione dei
rischi “
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PRIORITÀ
Il termine priorità nella
disciplina
antinfortunistica è un
termine introdotto dal
D.Lgs 626/94 (art.3
Misure generali di tutela)
solo nel confronto fra
protezione individuale e
collettiva ed è
strettamente connesso
alla valutazione del
rischio
DPC
Valutazione di
Rischi
DPI
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PRIORITÀ
D.P.R. 164/55
Art. 70
(Lavori speciali)
Prima di procedere alla esecuzione di lavori su
lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere
accertato che questi abbiano resistenza
sufficiente per sostenere il peso degli operai e
dei materiali di impiego.
Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono
essere adottati i necessari apprestamenti atti a
garantire la incolumità delle persone addette,
disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le
orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di
sicurezza.
D.Lgs 81/08
Art 148
art. 85 del D.Lgs. 106/09
Modifica il TUS inserendo
l’obbligo delle priorità dei DPC
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RISPOSTA
Circolare n. 29/2010 del 27/08/2010
Oggetto: Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni e nei lavori in quota.
Quesito n. 3:
E possibile l’impiego di ponteggi di cui all’articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., previo
specifico progetto eseguito ai sensi dall’articolo 133 del citato decreto, come protezione
collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione
diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio?
Si è dell’avviso che è possibile l’impiego di ponteggi di che trattasi come protezione
collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in
posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni
singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno
specifico progetto. Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 e
quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della
professione, deve tra l’altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di
ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione, naturalmente
tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche
in copertura.
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INTERESSANTE L’ANALISI DEL “PREMESSO CHE”
UN PERCORSO CHE ATTREVERSO L’ANALISI DEGLI
l’articolo 111 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che “Il datore
di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni
di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo,
sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro
sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle
sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.”;
l’articolo 115 del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m.i., al comma 1, dispone testualmente che “Nei
lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come
previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei
sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non
necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i
seguenti:
a) assorbitori di energia; - b) connettori; - c) dispositivo di ancoraggio; - d) cordini;
e) dispositivi retrattili; -f) guide o linee vita flessibili; - g) guide o linee vita rigide; - h)
imbracature.”
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INTERESSANTE L’ANALISI DEL “PREMESSO CHE”
UN PERCORSO CHE ATTREVERSO L’ANALISI DEGLI
l’articolo 122 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. i., al comma 1,
l’articolo 125 del D.Lgs. n 81/2008 e s.m.i ., al comma 4,
l’articolo 133 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. i., al comma 1,
l’articolo 138 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 5, lettera a),
l’articolo 148 de D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che
“Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili,
fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere
accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai
e dei materiali di impiego”.
NELLA CIRCOLARE SI ACCOSTANO DISPOSIZIONI IN CUI PER LAVORAZIONI “SIMILI”
LA PRIORITÀ PASSA DA UN CRITERIO DI SCELTA IN SEDE DI VdR AD OBBLIGO PER I
LAVORI SPECIALI
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LAVORI SPECIALI
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LAVORI SPECIALI
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LAVORI SPECIALI
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LAVORI SPECIALI
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