“Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’affidamento dei lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico del Viadotto Ritiro dell’ A/20 Messina – Palermo” CUP - B47H13001170007 CIG- 551397434A Gara CAS n. 086 Importo totale dell’appalto € 57.188.319,47 oltre Iva CHIARIMENTI N. 4 FAQ n. 20 Sulle tavole da 3.6.1 a 3.6.7, relative alle interferenze traffico e fasi di cantierizzazione, viene riportato un bypass direzione MESSINA-PALERMO che ha inizio circa 100 m prima della esistente spalla SPdx-ME. Ad oggi la parte iniziale delle rampe utilizzate come bypass non è realizzata! Il completamento delle rampe by-pass è da ritenersi come opera eseguita dall'Ente prima della cantierizzazione dell'appalto in essere o a carico dell'impresa appaltatrice? Se i lavori sono previsti a carico dell'impresa Appaltatrice i conseguenti costi delle opere sono previsti a computo? FAQ n. 21 Si richiede il rilascio della documentazione in copia semplice o digitale degli atti progettuali originari del viadotto ritiro ex Tecnital S.p.A. e della campagna di indagini sia geologiche sia strutturali sulle opere oggetto dell’appalto. FAQ n. 22 Negli atti di gara risulta che l'Università di Messina ha condotto delle verifiche al viadotto Ritiro (oggetto dell'appalto). Ciò premesso Vi richiediamo che ci vengano fornite le seguenti relazioni: - Valutazione degli effetti delle interazioni tra le strutture del viadotto Ritiro e dei costruendi viadotti dello Svincolo Giostra (risalenti al Luglio 2012); - lavori urgenti necessari per il rinforzo strutturale delle pile H<35 mt, installazione dei dispositivi di ritegno sismico, disgaggio e ripristino del calcestruzzo ammalorato degli impalcati del viadotto Ritiro. FAQ n. 23 Si richiede la documentazione di seguito elencata: 1- i dati relativi alle indagini eseguite sul viadotto Ritiro ; 2- il progetto as–built del viadotto Ritiro ; 3- il progetto as–built dei confinanti viadotti ed opere dello svincolo di Giostra RISPOSTE (20, 21, 22 , 23) Si rimanda a quanto già esposto per le FAQ n. 14 e n. 17 (Chiarimenti n. 3), ribadendo che il concorrente può visionare gratuitamente i progetti e tutti gli atti collegati all’appalto, presso la Sede del Consorzio. FAQ n. 24 In relazione al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 61, comma 6, del D.P.R. 207/2010, costituito dall'aver realizzato una cifra d'affari ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo dei lavori per i quali si qualifica; visto il bando di gara e relativo disciplinare, i quali recitano: "di avere realizzato una cifra d'affari, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando ..."; visto il modello di dichiarazione (Allegato A) il quale recita invece, di avere realizzato una cifra d’affari, “nei migliori 5 (cinque) anni degli ultimi 10 (dieci) anni..."; In considerazione di quanto previsto dal regime transitorio previsto dall'art. 357, comma 19bis, del D.P.R. 207/2010 (*), come richiamato anche in calce al Vs. modello Allegato A (nota 43), si chiede di confermare che la dichiarazione da rendere in sede di gara sia da intendersi quella prevista dal relativo modello Allegato A, il cui testo si riporta a seguire: "di aver realizzato una cifra d'affari ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, nei migliori 5 (cinque) anni degli ultimi 10 (dieci) anni per i quali, alla data di scadenza del bando è disponibile la documentazione probatoria, come previsto dall'articolo 79, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 207 del 2010". Si riporta il testo del citato art. 357, c.19-bis, del Regolamento: “19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando”. RISPOSTA Non vi è alcuna concreta discrasia tra bando e il disciplinare, avuto riguardo al fatto che l'uno fa riferimento alla lettera dell'art. 61, co. 6, D.P.R. n. 207/10; l'altro, invece, alla norma transitoria di cui all'art. 357, co. 19 bis, D.P.R. cit., come introdotto dall'art. 33 bis l. n. 221/12. Pertanto, ai sensi della citata norma transitoria, si conferma che "per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta”, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. FAQ n. 25 Si chiede se un'impresa, NON in possesso di adeguata qualificazione per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria subappaltabili da bando di gara, può dichiarare in sede di offerta di subappaltare le stesse, senza l'obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori. RISPOSTA Secondo il principio di diritto affermato, di recente, dal Consiglio di Stato, sez. IV, 13/03/14, n. 1224, nel caso in cui il concorrente è sprovvisto iure proprio di adeguata qualificazione (categoria e classifica) in relazione alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, la indicazione nominativa dell'impresa subappaltatrice deve essere contenuta, a pena di esclusione, già nella fase di presentazione dell'offerta. Essa, in particolare, dovrà essere formulata in seno alla documentazione contenuta nella busta "A". FAQ n. 26 Posto che a pag. 18 del Disciplinare di gara art. 3.1 si cita : “ Non sono ammesse varianti al progetto definitivo che riguardino l’ impostazione architettonica e relativo impianto planimetrico così come rappresentati negli elaborati grafici del progetto definitivo “ , ma contemporaneamente il Bando di gara art. IV.2) richiede varianti migliorative soprattutto per ciò che riguarda la protezione sismica dell’ opera, con la presente la scrivente impresa è a porre i seguenti quesiti : a) Fissata la dimensione complessiva in altezza dell’ impalcato, la sezione trasversale può essere variata senza che ciò sia considerata variante architettonica ? b) L’altezza dei tratti di pila incamiciati e quindi di dimensione aumentata può essere variata senza ciò sia considerata variante architettonica ? RISPOSTA Ad entrambe le richieste si risponde positivamente. FAQ n. 27 Al fine di poter predisporre al meglio l’offerta tecnica – economica si formula la seguente richiesta di chiarimento: Il Disciplinare di gara a pag. 17 recita: il concorrente dovrà produrre Cronoprogramma delle attività definito in forma strettamente adimensionale (su base 100), corrispondente alla riduzione temporale offerta, da quale si evinca l’andamento delle singole categorie di lavori, da suddividere nelle stesse WBS di progetto e da correlare strettamente alle fasi e modalità/migliorie previste nell'offerta tecnica, che il concorrente si obbliga a garantire in caso di aggiudicazione, nonché l'insieme delle risorse da impiegare in termini di personale ed attrezzature esplicitando la produzione prevista durante l'avanzamento. Il concorrente dovrà necessariamente esplicitare, le fasi di interferenza con il traffico autostradale e cittadino (svincolo Giostra e sottostante viabilità) esplicitando le interruzioni necessarie alle lavorazioni di demolizione e ricostruzione del viadotto. Si specifica che non dovranno, pena esclusione, essere presenti riferimenti temporali né indicata alcuna esplicita riduzione temporale. Nel Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali a pag. 13 è scritto: ART. 7 - CONTENUTI DEL PROGETTO Per la progettazione esecutiva dovranno essere seguite le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche con particolare riferimento agli art. 93 comma 5 del D.Lgs 163/2006. In particolare il Progetto Esecutivo dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione. A titolo indicativo, ma non esaustivo, gli elaborati di progetto dovranno sviluppare i seguenti argomenti: • Relazione generale; • Relazioni tecniche specialistiche; • Relazione geologia, geotecnica, idrologica e idraulica riassuntiva dei precedenti studi eseguiti dal Committente e delle eventuali indagini integrative e sperimentazioni di campo con indicazione dei parametri assunti a base dei propri calcoli; • Elaborati grafici di dettaglio comprensivi di quelli relativi alle strutture, sia provvisionali che definitive, dei sottoservizi, della viabilità, di ripristino delle aree di superficie e di miglioramento ambientale; • Elaborati grafici di dettaglio delle aree di cantiere e dei relativi apprestamenti; • Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; • Piano di Sicurezza e Coordinamento; • Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; • WBS; • Computo metrico estimativo. • Quant'altro comunque necessario all‘esecuzione dell’opera. In particolare la WBS (Work Break Structure) rappresenta la pianificazione dei lavori nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale. − il progetto di gestione informatica degli elaborati di progetto, finalizzato alla produzione in tempo reale, in cantiere, degli elaborati “As built” ed alla contestuale archiviazione degli stessi nel database centrale del CAS, sarà adottato all’avvio dei lavori. Sarà obbligo per l’Aggiudicatario presentare un programma di dettaglio di esecuzione dei lavori riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell’importo dei vari stati di avanzamento dei lavori alle scadenze temporali contrattualmente previste sulla base della WBS allegata al presente atto. Di conseguenza si chiede se le WBS presenti in progetto e da considerare siano quelle indicate nel cronoprogramma dei lavori (Tavola 1.1.7). RISPOSTA I livelli di scomposizione delle WBS da utilizzare sono quelli indicati nel C.M. di progetto e non quelli del Cronoprogramma. ll concorrente comunque ha facoltà di aggiungere ulteriori livelli di scomposizione fino ad arrivare al dettaglio WP (work package) o di singola attività. Il Responsabile Unico del Procedimento f.to Arch. Letterio Frisone
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