CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) DELIBERA COMMISSARIALE N° 152 DEL 19 SETTEMBRE 2014 OGGETTO: MODIFICHE AL “REGOLAMENTO ELETTORALE” DEL CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA, AI SENSI DELLA L.R. UMBRIA N° 16 DEL 7 AGOSTO 2014 E DEL D.P.R. N° 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO: Premesso che il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia si è dotato di un “Regolamento Elettorale”, così come previsto dall’art. 15 dello Statuto consortile, approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati n° 64 dell’8 febbraio 2007; Visti: − la L.R. Umbria n° 30 del 23.12.2004: “Norme in materia di bonifica”; − il Regolamento Regionale Umbria n° 6 del 06.06.2006: “Norme per l’organizzazione, il funzionamento e l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei Consorzi di Bonifica”; − il D.L. n° 78/2010, convertito con L. n° 122 del 30.07.2010, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.”; − la L.R. Umbria n° 18 del 23.12.2011 “Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.”; − la L.R. Umbria n° 8 del 09.04.2013: “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.” (artt. 1 e 2); − il D.P.G.R. n° 29 del 12.04.2013: “Legge regionale 9 aprile 2013, n° 8 – Art. 2. Nomina dei Commissari straordinari dei Consorzi di Bonifica operanti in Umbria (Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, Consorzio di Bonificazione Umbra e Consorzio Val di Chiama Romana Val di Paglia)”; − la Deliberazione della Giunta Regionale n° 972 del 04.09.2013: “L.R. 8/2013 art. 2 comma 3. Proroga incarico dei Commissari straordinari dei Consorzi di Bonifica. Determinazioni urgenti.”; − la L.R. Umbria n° 27 del 18.10.2013: “Modificazione ed integrazione della legge regionale 9 aprile 2013, n° 8. (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).” (art. 1); − la L.R. Umbria n° 16 del 7 agosto 2014: “Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n° 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n° 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n° 30, abrogazione di leggi regionali vigenti.”; − la D.G.R. n° 1138 del 15 settembre 2014: “Modifica art. 6 comma 11 del Reg. regionale n° 6/2006 recante “Norme per l’organizzazione, il funzionamento e l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica” − il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.”; − lo Statuto del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia; Preso atto che: − l’art. 15 della L.R. Umbria n° 30 del 23.12.2004 è stato modificato dall’art. 1 della L.R. Umbria n° 8 del 09.04.2013, stabilendo che: “1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento ed è composto da cinque membri, di cui tre eletti dai consorziati nell’ambito della prima sezione elettorale dell’Assemblea e due eletti dai comuni nell’ambito della seconda sezione elettorale.”; − l’art. 1 della L.R. Umbria n° 8 del 09.04.2013 ha ripreso quanto sancito dal D.L. n° 78/2010; − la L.R. Umbria n° 18 del 23.12.2011 ha, sostanzialmente, soppresso le Comunità Montane ed istituito l’Agenzia Regionale Forestale, facendo si che nessun rappresentante delle Comunità Montane potrà essere eletto in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia; − il D.P.G.R. n° 29 del 12 aprile 2013, all’art. 3, c. 2, ha stabilito che i Commissari dovranno ricostituire gli Organi di amministrazione cessati entro il 30 settembre 2013; − l’art. 32 (Modifiche e integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n° 30) della Legge Regionale 7 agosto 2014 n° 16 prevede che: “1. Il comma 1, dell’articolo 15, della legge regionale 23 dicembre 2004, n° 30 (Norme in materia di bonifica), è sostituito dal seguente: “Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento ed è composto da sette membri, di cui: a) cinque eletti dai consorziati nell’ambito della prima sezione elettorale dell’Assemblea; b) due eletti dai comuni nell’ambito della seconda sezione elettorale. “2. Dopo il comma 1, dell’articolo 15, della l.r. 30/2004, sono inseriti i seguenti: “1 bis: Dei membri del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera a), solo a tre componenti è riconosciuto un compenso omnicomprensivo per ogni seduta effettiva secondo i limiti fissati dalla Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto della normativa vigente sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi.” “1 ter. Ai membri del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera b), non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti, in qualsiasi forma siano essi percepiti.”; − l’art. 7, c. 1, del Regolamento Elettorale, statuisce che: “Il voto è segreto, personale e delegabile ad altro consorziato fino ad un massimo di cinque voti. La delega è sottoscritta innanzi ad un notaio, segretario comunale, o al Presidente del consorzio, o suo delegato, che ne legittima la validità.”; − di seguito, lo stesso regolamento, all’art. 7, c. 2, prevede che: “In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dall'intestatario dell'avviso di pagamento della corrispondente anagrafica catastale. L'intestatario può delegare altro comproprietario all'esercizio del voto. La delega è sottoscritta secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 11, del Regolamento Regionale n° 6/2006 e ad essa devono aderire gli altri comproprietari fino al raggiungimento della maggioranza delle quote.”; − l’istituto della delega è previsto dall’art. 12, co. 11 e 12, il quale stabilisce che: “11.Il voto è segreto, personale e delegabile ad atro consorziato fino ad un massimo di …omissis… voti. La delega è sottoscritta innanzi ad un notaio, segretario comunale, o al Presidente del Consorzio, o suo delegato, che ne legittima la validità. 12.Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o loro delegati.”; − l’art. 6, comma 7, del Regolamento Regionale n° 6/2006 e successive modifiche ed integrazioni prevede che: “Le liste, nei termini e con le modalità fissate dall’art. 8, devono essere presentate e sottoscritte da almeno cinquanta consorziati, aventi diritto al voto della rispettiva fascia” e che l’art. 4, comma 5, del Regolamento adottato dal Consorzio prevede: “Le liste devono essere presentate e sottoscritte da almeno cinquanta consorziati aventi diritto al voto nella rispettiva fascia”; Atteso che si rende necessario modificare, aggiornare ed approvare il vigente “Regolamento elettorale”, al fine di uniformarlo alle normative di cui sopra, e che le modifiche consistono in quanto di seguito specificato: − tutte le parti riguardanti la provenienza dei componenti eletti dalla seconda sezione elettorale, statuendo che gli eletti saranno ancora n° 2 (due), ma entrambi eletti tra i Sindaci dei Comuni, e non più n° 1 (uno) eletto tra i Sindaci dei Comuni e n° 1 (uno) eletto tra i legali rappresentanti delle Comunità Montane; sarà inoltre eliminato ogni altro riferimento alle Comunità Montane; − all’art. 1 (Finalità) viene inserito il riferimento alle modifiche ed integrazioni del Regolamento Regionale n° 6/2006 e della L.R. n. 30/2004 e s.m.i., e la parola “…nove…” viene sostituita dalla parola “…sette…”; − all’art. 2 (Diritto di voto), c. 1, la parola “…sette…” viene sostituita con la parola “…cinque…”; − all’art. 4 (Elezione dei rappresentanti della prima sezione), c. 1, la parola “…sette…” viene sostituita con la parola “…cinque…”; − all’art. 4 (Elezione dei rappresentanti della prima sezione), c. 5, ed all’allegato 1a, si rende opportuno specificare che i candidati devono procedere alla sottoscrizione mediante autentica di firma con sottoscrizione, innanzi a notaio, segretario comunale, o al Presidente del Consorzio o suo delegato, che ne legittima la validità, e che le firme dei sottoscrittori dovranno essere autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/2000; − all’art. 5 (Elezione dei rappresentanti della seconda sezione), c. 3, ed all’art. 24 (Espressione di voto), c. 2, le parole “…due preferenze…” vengono sostituite dalla parola “…una preferenza…”; − all’art. 7 (Deleghe), c. 1, il periodo: “Il voto è segreto, personale e delegabile ad altro consorziato fino ad un massimo di cinque voti” è sostituito dal seguente “Il voto è segreto, personale e delegabile ad altro consorziato iscritto nella stessa fascia e nel medesimo seggio del delegante. Il soggetto delegato non può cumulare più di tre deleghe per ogni diritto al voto allo stesso spettante” − agli Allegati 2, 3a, 3b e 4, viene eliminata la parte nelle note finali: “La firma del delegante deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. n° 445/2000. La sottoscrizione potrà considerarsi come autenticata anche se accompagnata dalla fotocopia (semplice) di documento valido di identità del sottoscrivente.”; Vista la stesura di “Regolamento elettorale” che si allega alla presente delibera, per farne parte integrante e sostanziale; con l’assistenza del Direttore dell’Ente; D E L I B E R A: 1) di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Elettorale del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia: − tutte le parti riguardanti la provenienza dei componenti eletti dalla seconda sezione elettorale, statuendo che gli eletti saranno ancora n° 2 (due), ma entrambi eletti tra i Sindaci dei Comuni, e non più n° 1 (uno) eletto tra i Sindaci dei Comuni e n° 1 (uno) eletto tra i legali rappresentanti delle Comunità Montane; sarà inoltre eliminato ogni altro riferimento alle Comunità Montane; − all’art. 1 (Finalità) viene inserito il riferimento alle modifiche ed integrazioni del Regolamento Regionale n° 6/2006 e della L.R. n. 30/2004 e s.m.i., e la parola “…nove…” viene sostituita dalla parola “…sette…”; − all’art. 2 (Diritto di voto), c. 1, la parola “…sette…” viene sostituita con la parola “…cinque…”; − all’art. 4 (Elezione dei rappresentanti della prima sezione), c. 1, la parola “…sette…” viene sostituita con la parola “…cinque…”; − all’art. 4 (Elezione dei rappresentanti della prima sezione), c. 5, ed all’allegato 1a, si rende opportuno specificare che i candidati devono procedere alla sottoscrizione mediante autentica di firma con sottoscrizione, innanzi a notaio, segretario comunale, o al Presidente del Consorzio o suo delegato, che ne legittima la validità, e che le firme dei sottoscrittori dovranno essere autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/2000; − all’art. 5 (Elezione dei rappresentanti della seconda sezione), c. 3, ed all’art. 24 (Espressione di voto), c. 2, le parole “…due preferenze…” vengono sostituite dalla parola “…una preferenza…”; − all’art. 7 (Deleghe), c. 1, il periodo: “Il voto è segreto, personale e delegabile ad altro consorziato fino ad un massimo di cinque voti” è sostituito dal seguente “Il voto è segreto, personale e delegabile ad altro consorziato iscritto nella stessa fascia e nel medesimo seggio del delegante. Il soggetto delegato non può cumulare più di tre deleghe per ogni diritto al voto allo stesso spettante”; − agli Allegati 2, 3a, 3b e 4, viene eliminata la parte nelle note finali: “La firma del delegante deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. n° 445/2000. La sottoscrizione potrà considerarsi come autenticata anche se accompagnata dalla fotocopia (semplice) di documento valido di identità del sottoscrivente.”; 2) di redigere il nuovo Regolamento Elettorale del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, così come alla stesura allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 3) di pubblicare il nuovo Regolamento Elettorale del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia nel sito istituzionale. Il Commissario straordinario F.to (Dott. Mario Mori)
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