La disciplina delle compensazioni

“RECENTI NOVITA’ FISCALI E SOCIETARIE”
Giovedì 30 ottobre 2014
Associazione Industriale Bresciana
www.pirolapennutozei.it
NOVITÀ IN MATERIA DI REDDITO D’IMPRESA
Credito d’imposta per l’assunzione di profili
altamente qualificati;
La modifiche alla disciplina ACE;
La disciplina delle compensazioni;
La riduzione delle aliquote Irap.
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CREDITO D’IMPOSTA
PER L’ASSUNZIONE DI
PROFILI ALTAMENTE
QUALIFICATI
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IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE
QUALIFICATI
Il 22 gennaio 2014 è entrato in vigore il decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico emanato di concreto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze il 23 Ottobre 2013 (G.U.
21/01/2014 n. 16), recante le regole di attuazione del credito
di imposta per l’assunzione di personale altamente
qualificato introdotto dall’articolo 24 del D.L. 83/2012 “Misure
urgenti per la crescita del Paese” convertito dalla Legge n.
134/2012.
APPLICAZIONE RETROATTIVA per l’anno 2012: vengono presi in
considerazione i costi sostenuti per le assunzioni effettuate dal 26 giugno
al 31 dicembre 2012, per gli anni successivi quelle a partire invece dal 1°
gennaio di ciascun anno.
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IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE
QUALIFICATI
AMBITO SOGGETTIVO (1/2)
Il credito di imposta è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente:
-dalla forma giuridica;
-dalle dimensioni aziendali;
-dal settore economico operativo;
-dal regime contabile adottato.
Il decreto ministeriale 23 ottobre 2013 chiarisce che possono usufruire
dell’agevolazione tutti i soggetti, sia persona fisica sia giuridica, titolari di
reddito d’impresa (art. 55 TUIR)  anche imprese costituite nell’esercizio
2012 e che hanno proceduto nel corso dell’anno all’assunzione di personale
qualificato.
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IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE
QUALIFICATI
AMBITO SOGGETTIVO (2/2)
L’agevolazione non può essere riconosciuta a soggetti esercenti attività
non produttive di reddito d’impresa:
-persone fisiche e società semplici con riferimento all’attività agricola
svolta entro i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR;
-persone fisiche, con riferimento all’attività produttiva di reddito di lavoro
autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR;
-le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche
per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, nonché le società tra
avvocati;
-gli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa.
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IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE
QUALIFICATI
AMBITO OGGETTIVO (1/2)
Il credito d’imposta può essere fruito per le assunzioni stabili di personale
in possesso di:
a) Dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se
riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
b) Laurea magistrale nelle discipline tecnico – scientifico stabilite nell’Allegato 2 del Decreto
legge 22/06/2012 n. 83 (ad esempio Laurea in Design, Ingegneria civile, Ingegneria
Informatica, Biologia, Scienze statistiche ecc.) impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo.
1) Assunzioni a tempo indeterminato;
2) Trasformazioni di contratto a tempo determinato (anche apprendistato) in
contratto a tempo indeterminato  la data di decorrenza dell’assunzione è quella della trasformazione;
3) Assunzioni a tempo indeterminato effettuate tramite contratto di
apprendistato solo per le start-up innovative e incubatori certificati di imprese.
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IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE
QUALIFICATI
AMBITO OGGETTIVO (2/2)
Il credito di imposta è concesso per il personale impiegato nelle seguenti attività di
R&S:
1- lavori sperimentali o teorici svolti al fine di acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e di fatti osservabili senza applicazioni/utilizzazioni pratiche dirette;
2- ricerca pianificata o indagini critiche al fine di acquisire nuove conoscenze, da utilizzare
per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento degli
stessi già esistenti, ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la
ricerca industriale (no prototipi);
3- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti
di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani progetti o
disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
Trattasi anche di:
-altre attività destinate alla definizione, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi
prodotti, processi e servizi NON DESTINATI AD USO COMMERCIALE.
-realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota per esperimenti tecnologici
o commerciali.
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IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE
QUALIFICATI
DETERMINAZIONE DEL CREDITO
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto per un
periodo massimo di un anno dalla data di assunzione per personale altamente qualificato  per
un soggetto assunto il 1° ottobre 2012 l’istanza presentata nel primo periodo di apertura dello sportello può
indicare un costo aziendale sostenuto dal 1° ottobre 2012 fino al massimo di 12 mesi e quindi fino al 30
settembre 2013.
I beneficiari possono fruire del contributo per un ammontare massimo, per ciascun anno, pari a
200 mila euro.
Il Decreto Ministeriale del 23 Ottobre 2013 specifica che per “costo aziendale” si intende: costo
salariale che corrisponde all’importo effettivamente pagabile in relazione ai posti di lavoro
considerati e comprende:
a) retribuzione lorda prima delle imposte;
b) i contributi obbligatori (oneri previdenziali);
c) i contributi assistenziali per figli e familiari.
Il costo aziendale di cui sopra è oggetto di certificazione contabile
da ricomprendere nella domanda di richiesta del credito .
N.B. per le imprese non soggette a revisione contabile o prive di collegio sindacale è riconosciuto un ulteriore
credito di imposta pari alle spese sostenute per l’attività di certificazione contabile entro un limite massimo
di 5.000 Euro (entro comunque il tetto massimo annuo di 200 mila euro)
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IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE
QUALIFICATI
ESEMPI DI CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Esempio 1: Una S.p.A. assume 10 dottori di ricerca e 15 persone con laurea
magistrale
Costo sostenuto per l’assunzione pari a 700.000 Euro
Il credito d’imposta è pari a 700.000 x 35% = 245.000 Euro
La Società può fruire di un credito d’imposta annuo massimo pari a 200.000 Euro.
Esempio 2: Un’impresa non soggetta a revisione contabile e all’obbligo del collegio
sindacale, ha assunto 3 dottori di ricerca. Per la certificazione del costo sostenuto si
avvale di un professionista: costo della certificazione 6.000 Euro (limite massimo
5.000 Euro)
Costo sostenuto per l’assunzione pari a 84.000 Euro
Il credito d’imposta è paria a 84.000 x 35% = 29.400 Euro
Il credito d’imposta complessivo spettante è paria a 29.400 + 5.000 = 34.400 Euro
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IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE
QUALIFICATI
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (1/2)
Le domande per richiedere il credito, firmate digitalmente, devono essere
presentate esclusivamente in via telematica, nei 2 (per le PMI) o 3 anni successivi
all’assunzione, tramite la procedura informatica accessibile dal sito del Ministero
dello Sviluppo Economico:
-dal 15/09 -31/12/2014 per le assunzioni effettuate dal 26/06-31/12/2012
-dal 10 gennaio 2015 per le assunzioni effettuate nell’anno 2013
-dal 10 gennaio 2016 per le assunzioni effettuate nell’anno 2014
Le domande vengono accolte fino all’esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili stanziate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la concessione
del credito d’imposta (D.L. 83/2012 modificati per effetto dell’accantonamento
effettuato ai sensi dell’art. 12, comma 4, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e
disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014)
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IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE
QUALIFICATI
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (2/2)
Alla domanda da effettuare on-line, oltre ai dati identificativi richiesti del dipendente,
devono essere allegati i seguenti documenti:
- i titoli accademici attestanti la qualifica del personale assunto;
- il documento di certificazione contabile delle spese sostenute.
Tale documento deve essere certificato e firmato digitalmente da un professionista iscritto
al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale (allegato anche al bilancio
d’esercizio) e conservato agli atti dell’impresa tra la documentazione contabile da esibire in
caso di controlli o ispezioni.
La certificazione deve essere annualmente aggiornata telematicamente (per l’aggiornamento
dei dati relativi alle assunzioni dell’anno 2012 entro 30 giorni dalla ricezione del decreto di concessione
del credito, per le assunzioni degli anni successivi entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio).
Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di collegio sindacale
devono avvalersi comunque di una certificazione di un revisore dei conti o di un
professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto nei tre anni
precedenti nessun rapporto di collaborazione/dipendenza con l’impresa.
Per le start-up innovative e gli incubatori è sufficiente un’autocertificazione da parte del
legale rappresentante.
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IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE
QUALIFICATI
CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE
La piattaforma informatica del Ministero dello Sviluppo Economico, processa le
istanze secondo l’ordine cronologico di trasmissione.
Qualora i soggetti presentassero istanza per un importo superiore a 150.000
Euro, la piattaforma prenota le relative risorse finanziarie e provvede ad
accantonarle per almeno 45 giorni dalla data della richiesta alla competente
prefettura della Documentazione Antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Trascorsi 45 giorni dalla richiesta il credito di imposta è concesso sotto clausola
risolutiva espressa ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs medesimo.
I provvedimenti di concessione saranno comunicati alle imprese
tramite posta elettronica certificata.
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IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE
QUALIFICATI
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO
Il credito d’imposta annuale, riconosciuto dopo il controllo di ammissibilità
effettuato dal Ministero dello Sviluppo Economico (art. 24 D.L. 83/2012 comma 2 e
art. 4 D.M. 23 Ottobre 2013):
- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs.
241/1997, mediante F24 (non è ancora stata istituito un codice tributo) per la
compensazione di Ritenute, acconto/saldo IVA, IVA periodica, acconto/saldo IRES,
IMPOSTA SOSTITUTIVA e IRAP;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi riguardante il periodo di
maturazione del credito e nelle successive dichiarazioni in cui è utilizzato (slide 15);
- non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP;
-non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 TUIR (deducibilità degli interessi
passivi dei soggetti IRPEF) e art. 109 c. 5 TUIR (rapporto di deducibilità di spese e
componenti negativi);
-non è soggetto al limite annuale di 250.000 Euro (art. 1, comma 53, legge
244/2007- limite crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione ).
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IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE
QUALIFICATI
Il credito d’imposta riconosciuto va inserito come codice credito 86 nel quadro
RU Sez. I – CREDITI DI IMPOSTA del modello UNICO SC (anche per UNICO SP).
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IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE
QUALIFICATI
DECADENZA (1/2)
Il diritto a fruire del credito d’imposta decade:
1- se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato (rilevabile dal Bilancio o dal
Libro Unico del Lavoro), al netto dei pensionamenti, è inferiore o pari a quello indicato nel
bilancio presentato nel periodo d’imposta precedente l’assunzione;
2- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni, ovvero 2
anni nel caso di PMI;
3- nei casi in cui l’impresa delocalizzi l’attività in un paese non appartenente all’Unione
Europea, con la riduzione dell’attività produttiva in Italia nei 3 anni successivi al periodo
d’imposta in cui ha fruito del contributo, ovvero 2, nel caso di PMI;
4- nel caso in cui vengano accertate violazioni non formali, alla normativa fiscale/contributiva
in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non
inferiore a 5.000 Euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza;
5- nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi dalla magistratura contro il datore di
lavoro per condotta antisindacale.
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IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE
QUALIFICATI
DECADENZA (2/2)
Ai sensi dell’art. 24 del D.L. 83/2012 comma 7 qualora fosse accertata un’indebita
fruizione, anche parziale del contributo per il verificarsi di un mancato rispetto
delle condizioni previste dalle disposizioni indicate nelle slide precedenti, il
Ministero dello Sviluppo Economico procede al recupero del relativo importo,
maggiorato di interessi e sanzioni (dal 100 al 200% dell’imposta non versata,
oppure 200% in caso di compensazione con credito di ammontare superiore a
50.000 euro) secondo legge (art. 1 comma 6, D.L. 25 marzo 2010 n. 40 convertito
con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010 n. 73).
La cessazione del rapporto di lavoro (per causa ascrivibile alla volontà del datore di
lavoro o del lavoratore stesso) non può costituire causa di revoca se il dipendente
cessato viene sostituito da una figura professionale avente le stesse caratteristiche
- art. 2 comma 1 lettera a) e b)  comunicazione al Ministero dello Sviluppo
Economico dell’avvenuta sostituzione entro un limite massimo di 30 giorni.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 12 Ottobre 2010 n. 105
Sentenza Cassazione 14 dicembre 2012 n. 23080
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IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE
QUALIFICATI
AGEVOLAZIONI PARTICOLARI E REGIME DE MINIMIS (1/3)
Per le imprese :
1) aventi sede o unità locali nei territori dei comuni colpiti dal sisma 2012 e
2) le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati ai sensi dell’art. 25 e
seguenti del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni nella legge 17 Dicembre
2012 n. 221 (per le assunzioni avvenute a partire dal 19 dicembre 2012 e
successive all’iscrizione dell’impresa nella sezione speciale del Registro delle
imprese)
l’accesso all’agevolazione è concesso in regime “de minimis”
ai sensi dei seguenti Regolamenti UE
-n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (regime generale);
-n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 (aiuti d’importanza minore nel settore della produzione primaria dei
prodotti agricoli);
-n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (aiuti d’importanza minore nel settore della pesca e dell’acquacoltura).
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IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE
QUALIFICATI
AGEVOLAZIONI PARTICOLARI E REGIME DE MINIMIS (2/3)
Per i soggetti, di cui alla slide 18, il credito d’imposta è concesso nei limiti
previsti dai regolamenti dell’Unione Europea relativi agli aiuti di Stato
d’importanza minore (“de minimis”).
L’importo a titolo di “de minimis” che un’impresa può ricevere nell’arco di tre
esercizi finanziari non può essere superiore a:
- Euro 100.000 nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi;
- Euro 15.000 nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- Euro 30.000 nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- Euro 200.000 nei restanti settori di attività.
I soggetti possono beneficiare del credito di imposta secondo i limiti
sopraelencati, tenendo conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute a
titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di
presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti da parte
dell’impresa unica”.
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IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE
QUALIFICATI
AGEVOLAZIONI PARTICOLARI E REGIME DE MINIMIS (3/3)
IMPRESA UNICA: insieme delle imprese fra le quali esiste (anche per il tramite di
una o più altre imprese) almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del
CdA, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra
impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di
una clausola dello statuto di quest’ultima.
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un
accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa,la maggioranza
dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Nel caso in cui la concessione del credito di imposta comporti il
superamento dei massimali pertinenti, l’impresa perderà il diritto
non solo all’importo in eccedenza ma all’intero beneficio.
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LE MODIFICHE ALLA
DISCIPLINA ACE
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AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA
Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*) ,rubricato “Aiuto alla Crescita Economica (ACE)”,
ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese che si finanziano con debito e
quelle che si finanziano con capitale proprio.
L’agevolazione consiste nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato
un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.
Il rendimento nozionale è stato fissato :
• al 3% per i periodi d’imposta 2011,2012,2013;
• al 4% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 (**);
• al 4,5% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 (**);
• al 4,75% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 (**).
• dal 2017 la percentuale sarà determinata con Decreto del MEF.
POTENZIAMENTO
DELL’ACE
(*) Convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214
(**) Modifiche apportate dall’articolo 1, comma 137, lett. a) e b), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
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AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA
FRUIZIONE
- Il beneficio è utilizzabile mediante l’abbattimento dell’imponibile fiscale e
conseguente riduzione delle imposte sul reddito;
- per le società in perdita l’incentivo non viene meno né si trasforma in una perdita,
ma può essere riportato in avanti;
- l’eventuale eccedenza di ACE non dedotta per incapienza del reddito imponibile
potrà essere alternativamente:
• riportata senza limiti di tempo in deduzione dal reddito degli esercizi
successivi;
• trasformata in credito d’imposta da ripartire in cinque rate annuali e da
far valere esclusivamente in diminuzione dell’IRAP.
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AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA
NOVITA’
Con la pubblicazione nella G.U. della legge di conversione del Cd. “Decreto crescita
e competitività” (D.L. 91/2014) sono state introdotte importanti novità in materia
di ACE:
- viene accordata alla generalità dei contribuenti che dispongono di un rendimento
nozionale eccedente la possibilità di fruire direttamente di un credito d’imposta
che può essere utilizzato solo ai fini Irap e in cinque quote annuali di pari importo;
- è previsto un potenziamento della c.d. ACE (c.d. SUPER ACE) per le società che si
quotano in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali aumentano il
patrimonio con conferimenti in denaro o utili accantonati a riserva.
Queste novità risultano operative dall’anno 2014 e seguono le modifiche introdotte
con la Legge di Stabilità 2014 in materia di incremento dei coefficienti utili per il
calcolo del rendimento nozionale.
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AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA
LA SUPER ACE PER LE SOCIETA’ QUOTATE
Il Decreto 91/2014 prevede, in occasione della quotazione in Borsa, un potenziamento della
cd. ACE. E’ infatti previsto che le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati
(o in sistemi multilaterali di negoziazione, per es. l’AIM mercato alternativo di capitale
dedicato alle PMI italiane) di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo:
• per il periodo d’imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, possono
fruire di un moltiplicatore del 40% da applicare all’incremento patrimoniale rilevante
realizzato in ciascuno di questi tre periodi rispetto all’esercizio precedente (la base Ace
accumulata negli esercizi anteriori non è soggetta a tale maggiorazione del 40%);
• per i periodi d’imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata
senza tener conto del suddetto incremento.
Preventiva autorizzazione della Commissione Europea
Anche per la super Ace delle neo-quotate restano ferme le altre regole di calcolo e in
particolare il limite del patrimonio netto di fine esercizio di cui all’art. 11 del D.M. 14 marzo
2012.
DECORRENZA: applicabile alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla
data di entrata in vigore del “Decreto crescita e competitività” (25 giugno 2014).
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AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA
ECEDENZA ACE TRASFORMABILE IN CREDITO D’IMPOSTA IRAP (1/6)
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 12/2014 ha chiarito che l’ACE opera dopo
aver determinato il reddito complessivo netto (già ridotto di eventuali perdite
pregresse) e, qualora il rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto,
l’eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d’imposta
successivi senza alcun limite quantitativo e temporale. Quindi eventuali quote di
ACE non utilizzate, in presenza di capienza di reddito complessivo netto, non
potranno essere riportate nei periodi d’imposta successivi.
Inoltre, il Decreto competitività ha introdotto la facoltà, per tutti i soggetti che
beneficiano dell’agevolazione, di fruire di un credito d’imposta commisurato
all’eccedenza di rendimento nozionale non utilizzato nel periodo d’imposta per
incapienza del reddito complessivo netto.
Utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo,
in diminuzione dell’Irap dovuta in ciascun esercizio.
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AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA
ECEDENZA ACE TRASFORMABILE IN CREDITO D’IMPOSTA IRAP (2/6)
Al fine di determinare la misura del credito d’imposta in questione, la nuova
disposizione prevede che debbano essere applicate alla suddetta eccedenza le
aliquote di cui agli art. 11 e 77 del TUIR.
Pertanto i soggetti Ires devono applicare l’aliquota del 27,5% all’eccedenza per la
quale rinunciano, di fatto, al riporto a nuovo, optando per il regime del credito
d’imposta.
I soggetti Irpef, invece, devono applicare le aliquote corrispondenti agli scaglioni di
reddito previste dall’art. 11 del TUIR. In sostanza calcolano il credito d’imposta
nello stesso modo in cui si determina l’IRPEF , distribuendo le eccedenze ACE
secondo gli scaglioni di reddito previsti ai fini del calcolo dell’imposta.
DECORRENZA: dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, fruibile con la
presentazione del modello Unico 2015
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AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA
ECCEDENZA ACE TRASFORMABILE IN CREDITO D’IMPOSTA IRAP (3/6)
La Società dovrà effettuare la valutazione della convenienza della conversione
dell’eccedenza ACE in credito d’imposta piuttosto che del riporto dell’eccedenza
Ace in esercizi successivi.
Stima degli importi dei futuri versamenti sia sull’Ires (e sull’Irpef) che sull’Irap
Valutazioni di carattere finanziario/pianificazione fiscale
Nei casi in cui si prospetta un reddito positivo nei periodi d’imposta successivi, la
trasformazione in credito d’imposta Irap rischia di risolversi in una mossa che sotto
il profilo finanziario è a favore dell’Erario.
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AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA
ECCEDENZA ACE TRASFORMABILE IN CREDITO D’IMPOSTA IRAP (4/6)
CASI PARTICOLARI: CONSOLIDATO
L’art. 6 del D.L. n. 201/2011 ha introdotto una disciplina specifica della deduzione
ACE per le società e gli enti che partecipano al consolidato nazionale.
Trasferimento alla consolidante dell’importo corrispondente al rendimento
nozionale determinato dalle consolidate che supera il reddito complessivo netto
dichiarato (della singola società consolidata), fino a concorrenza del reddito
complessivo netto di gruppo.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 23 maggio 2014 ha precisato che
l’attribuzione dell’eventuale Ace alla fiscal unit deve avvenire in via obbligatoria
qualora vi sia capienza a livello di gruppo. Le eccedenze non trasferite, nell’ipotesi
in cui vi sia capienza, non potranno essere riportate nei periodi d’imposta
successivi.
Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi anteriormente all’opzione per il
consolidato non sono attribuibili al consolidato.
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AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA
ECCEDENZA ACE TRASFORMABILE IN CREDITO D’IMPOSTA IRAP (5/6)
CASI PARTICOLARI: CONSOLIDATO
Le eccedenze di ACE che non trovano capienza nel reddito complessivo di
gruppo restano in capo a ciascuna partecipante al consolidato e sono
ammesse in deduzione secondo le secondo le regole generali.
La scelta per la trasformazione delle eccedenze ace in credito Irap permane
in capo alla singola società che matura i presupposti Ace.
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AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA
ECCEDENZA ACE TRASFORMABILE IN CREDITO D’IMPOSTA IRAP (6/6)
Alcuni aspetti della nuova disciplina dovranno essere chiariti:
• l’Amministrazione finanziaria dovrà pronunciarsi sulla possibilità di
convertire anche solo una parte delle eccedenze ACE riportabili. Sarebbe
auspicabile per agevolare le imprese nelle valutazioni finanziarie al fine di
decidere se convertire o meno le eccedenze in credito d’imposta Irap.
• L’amministrazione dovrà chiarire se nel caso in cui l’Irap annuale risulti
incapiente rispetto alla quota pari a un quinto dell’ACE trasformata in
credito d’imposta, che quindi resterebbe non sfruttata nell’esercizio, tale
quota possa essere riportata negli anni successivi in aggiunta alle quote di
competenza.
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AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA
DISCIPLINA ANTIELUSIVA (1/3)
Al fine di evitare possibili strumentalizzazioni del beneficio ACE in presenza
di operazioni realizzate tra società appartenenti al medesimo gruppo, l’art.
10, commi 2 e 3, del Decreto ACE ha introdotto alcune disposizioni
antielusive a integrazione di quelle già previste dagli artt. 37, comma 3, e
37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Le operazioni infragruppo potrebbero generare, a fronte di un unico
conferimento di denaro, la moltiplicazione della base di calcolo ACE
mediante una ripetizione di atti di apporto a catena fra società del Gruppo.
Sterilizzazione della base ACE
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AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA
DISCIPLINA ANTIELUSIVA (2/3)
La Circolare n. 12/E del 2014 ha chiarito che la norma antielusiva può
essere disapplicata qualora il contribuente presenti un’istanza di
disapplicazione, adeguatamente motivata e documentata, al fine di
dimostrare che l’incremento di patrimonio netto rilevante ai fini dell’ACE
deriva unicamente dall’accantonamento di utili non distribuiti e che lo
stesso non è stato preceduto da:
- conferimenti in denaro provenienti da altri soggetti del gruppo;
- finanziamenti provenienti da altri soggetti interni al gruppo che hanno
aumentato il capitale proprio di soggetti del gruppo mediante la ricezione
di conferimenti in denaro.
La Circolare n. 12/E del 2014 ha precisato che le somme derivanti dalla
conversione di prestiti obbligazionari sono assimilabili alle operazioni di
conferimento in denaro ai fini dell’incremento patrimoniale. Pertanto,
anche a tali operazioni si applica la disciplina antielusiva al fine di evitare
una duplicazione del beneficio ACE.
33
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA
DISCIPLINA ANTIELUSIVA (3/3)
L’agenzie delle Entrate ha chiarito che allo scopo di quantificare alla fine
del periodo d’imposta “l’incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio
relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di
finanziamento”, il contribuente deve determinare in modo distinto,
relativamente a ciascuna impresa del gruppo finanziata, gli aumenti e le
riduzioni dei diritti di credito, rispetto alle risultanze dell’esercizio in corso
al 31 dicembre 2010. Quindi le posizioni creditorie non devono essere
sommate algebricamente. Il confronto “per masse” consentirebbe di
compensare gli incrementi dei finanziamenti verso una società controllata
con i decrementi relativi ad un’altra società impedendo il monitoraggio di
tutti i flussi di crediti da finanziamento all’interno del gruppo.
Il confronto dei flussi di crediti da finanziamento per singola società
consente il riscontro di tutti i singoli reimpieghi al fine di verificare
eventuali duplicazioni del beneficio ACE all’interno del Gruppo.
34
LA DISCIPLINA DELLE
COMPENSAZIONI
35
LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI
L’art. 1, comma 574, della Legge 147/2013 “Legge di Stabilità
2014” ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2013 un nuovo limite sulla
compensazione dei crediti fiscali, prevedendo in analogia a
quanto già stabilito in ambito IVA, l’obbligo dell’apposizione del
visto di conformità della dichiarazione (art. 35, comma 1,
lettera a) D.Lgs. n.241 del 1997) laddove il contribuente
proceda alla compensazione di crediti per imposte “dirette”
per importi superiore a 15.000 Euro per ciascun anno solare.
36
LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI
OGGETTO DEL VISTO DI CONFORMITA’ (1/2)
I crediti fiscali oggetto del visto di conformità sono:
- CREDITI
RELATIVI ALLE IMPOSTE SUL REDDITO: IRES/IRPEF E
RELATIVE ADDIZIONALI;
-CREDITI RELATIVI ALLE IMPOSTE SOSTITUTIVE DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI E ALL’IMPOSTA REGIONALE SULLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE;
-CREDITI RELATIVI ALLE RITENUTE ALLA FONTE (CREDITI DA
MODELLO 770) ex art. 3, D.P.R. n. 602/1973.
37
LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI
OGGETTO DEL VISTO DI CONFORMITA’ (2/2)
In analogia a quanto previsto per il credito IVA (art. 10 del
decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)
obbligo di apposizione del visto di conformità
in dichiarazione (UNICO PF/SP/SC – IRAP – 770) dove si voglia
procedere alla compensazione, mediante F24, ai sensi dell’art.
17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 delle eccedenze risultanti per
importo superiore a 15.000 Euro per ciascun anno solare.
38
LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI
AMBITO DI APPLICAZIONE (1/7)
Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 le nuove
disposizioni riguardano esclusivamente la “compensazione
orizzontale” dei crediti relativi alle imposte dirette per importi
superiori a 15.000 Euro (Circ. n.10/E del 14 maggio 2014).
Tale limite, superato il quale scatta l’obbligo del visto di
conformità, è riferibile alle singole tipologie di crediti
emergenti dalla dichiarazione.
N.B. l’art. 9 comma 2 del D.L. 35/2013 a decorrere dall’anno 2014, ha innalzato a 700.000
Euro il limite annuo massimo alla compensazione previsto dall’art. 34, comma 1 Legge
388/2000.
39
LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI
AMBITO DI APPLICAZIONE (2/7)
Il visto di conformità deve essere apposto “relativamente alle singole
dichiarazioni dalle quali emerge il credito”.
a)
Se dalla dichiarazione emergono due diversi crediti di imposta
rispettivamente di ammontare inferiore a 15.000 Euro (ma
complessivamente di importo superiore alla soglia) questi ultimi potranno
essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità.
a)
Se emergono due diversi crediti : IRPEF 20.000 Euro + cedolare secca 4.000.
1. Utilizzo credito IRPEF 13.000 + Cedolare secca 3.000  non vi è obbligo
di apposizione del visto in quanto ciascun credito è utilizzato per un
importo inferiore a 15.000 Euro;
2. L’utilizzo del credito IRPEF per un importo superiore a 15.000 
l’obbligo di apposizione del visto su tutta la dichiarazione anche in
presenza di altri crediti al di sotto della soglia.
40
LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI
AMBITO DI APPLICAZIONE (3/7)
Le c.d. compensazioni “verticali” o “interne”, anche se di
ammontare superiore alla soglia di 15.000 Euro, ossia le
compensazioni operate a valere sul medesimo tributo,
NON sono subordinate all’apposizione del visto di
conformità e ciò anche nel caso le stesse siano effettuate
mediante presentazione del modello F24 (Circ. 1/E del
2010).
41
LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI
AMBITO DI APPLICAZIONE (4/7)
Esempio 1: non soggiace al visto di conformità la compensazione del
credito IRES annuale con il saldo a debito relativo all’anno successivo 
varia soltanto l’anno di riferimento dell’eccedenza ma non il codice tributo
di identificazione della stessa.
Esempio 2: la compensazione del saldo IRAP a credito di un anno con il
debito per gli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo 
nonostante la differenza del codice tributo da utilizzare non è soggetta a
vincoli, né concorre al computo della soglia di 15.000 Euro annui in quanto
il criterio di riferimento è la SIMILARITA’ DEL TRIBUTO.
42
LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI
AMBITO DI APPLICAZIONE (5/7)
Nella circolare n. 12/E del 2010 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che le
limitazioni alla compensazione dei crediti si rendono operative soltanto dalla
compensazione effettiva di ammontare superiore a 15.000 Euro: fino a tale
importo l’utilizzo degli stessi dovrebbe essere libero anche se successivamente il
contribuente potrà compensare (solo attraverso una compensazione verticale imposta su imposta) ulteriori somme che gli faranno superare la soglia.
Esempio: le compensazioni per i versamenti in acconto e saldo IRES effettuate
tramite modello F24 con il credito derivante da dichiarazione UNICO.
In questa casistica gli importi ancorché esposti nel modello F24 (come accade per
le compensazioni orizzontali) non soggiacciono ai limiti e alle regole sopra esposte
per l’apposizione del visto di conformità.
43
LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI
AMBITO DI APPLICAZIONE (6/7)
A differenza di quanto previsto per i crediti IVA superiori a
5.000 euro, per i quali la disposizione prevede che la
compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16
del mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, ai fini della compensazione di crediti relativi
alle imposte dirette e all’IRAP non è necessaria la preventiva
presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il
credito.
44
LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI
AMBITO DI APPLICAZIONE (7/7)
La normativa trova applicazione con riferimento ai crediti maturati nel
corso dell’anno solare 2013, oggetto pertanto di dichiarazione entro il 30
settembre 2014.
Analogamente a quanto definito con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate
n. 1/E del 15 gennaio 2010, in merito ai controllo sulle compensazioni dei
crediti IVA, deve ritenersi che i crediti ante 2013 possono essere utilizzati
in compensazione senza applicazione dei nuovi limiti fino a quando gli
stessi non trovino rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014
(anno 2013), all’interno della quale tali crediti vengono “rigenerati”
sommandosi a quello maturato nel 2013 (Circ. n.10/E del 14 maggio
2014).
45
LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI
CONTROLLI FORMALI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI
CONFORMITA’ (1/3)
Con la Circolare n. 28/E del 25 settembre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha
fornito importanti chiarimenti in merito ai controlli che devono essere
effettuati per il rilascio del visto di conformità (art. 36-bis e 36-ter del
D.P.R. n. 600 del 29 Settembre 1973).
Tali controlli non comportano valutazioni di merito, ma solo il controllo
formale in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative
all’attività d’impresa esercitata (o lavoro autonomo), ai fini IRES/IRPEF e
IRAP, nonché in ordine all’ammontare dei compensi e delle somme
corrisposti in qualità di sostituto d’imposta.
46
LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI
CONTROLLI FORMALI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI
CONFORMITA’ (2/3)
I controlli formali consistono in:
1- riscontrare la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione con le risultanze
della relativa documentazione e con le disposizioni che disciplinano gli oneri
deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute
d’acconto, i versamenti;
2- verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili
obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA;
3- valutare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con le risultanze
delle scritture contabili;
4- verificare la corrispondenza delle scritture contabili con la relativa
documentazione (in particolar modo controllo dei documenti di importo superiore
al 10% dell’ammontare complessivo dei componenti negativi).
47
LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI
CONTROLLI FORMALI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI
CONFORMITA’ (3/3)
Gli adempimenti dei soggetti coinvolti nell’attività di controllo, per ciascuna tipologia di
dichiarazione interessata, e i riscontri da porre in essere per l’apposizione del visto possono
essere ricondotti ad esempio alle seguenti check list (ALLEGATO A Circ. 28/E 25 settembre
2014 Agenzia delle Entrate):
DICHIARAZIONE UNICO SC *
1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili
4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato
fiscale alle variazioni in
aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello UNICO ed alla
relativa
documentazione (se in contabilità ordinaria)
5. Controllo documentale delle detrazioni
6. Controllo documentale dei crediti d’imposta
7. Riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dall’UNICO dell’anno
precedente
8. Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno
9. Controllo delle ritenute d’acconto
10. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti
in acconto e a saldo
11. Controllo delle perdite pregresse
DICHIARAZIONE IRAP *
1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. Corrispondenza dei dati utili a determinare il valore della
produzione con le scritture contabili e
la documentazione
4. Riscontro delle deduzioni Irap con la relativa documentazione
5. Riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dalla dichiarazione
Irap dell’anno precedente
6. Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno
7. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i
versamenti in acconto e a saldo
* Tali check list sono da ritenersi
esemplificative e non esaustive, oggetto di
integrazione, ove necessario da parte del
soggetto che appone il visto
48
LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI
CASI PARTICOLARI (1/3)
La Circolare n. 28/E del 25 settembre 2014 l’Agenzia delle Entrate prende in esame
la fattispecie in cui il soggetto che utilizza in compensazione il credito d’imposta sia
un soggetto diverso da quello che lo ha generato:
Cessione delle eccedenze IRES nell’ambito del gruppo
disciplinata dall’art. 43-ter del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 602
 il visto va applicato anche sulla dichiarazione del soggetto cedente dalla quale
risulta la cessione del credito di importo superiore ai 15.000 Euro, posto che,
attraverso la cessione, si produce l’effetto di un “utilizzo anticipato” del credito,
analogo a quanto accade con l’istituto della compensazione.
 il cessionario che utilizza in compensazione il credito ricevuto per un
ammontare superiore alla soglia fissata dal legislatore dovrà richiedere
l’apposizione del visto sulla propria dichiarazione dalla quale emerge il credito.
49
LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI
CASI PARTICOLARI (2/3)
Considerando che l’Agenzia delle Entrate ha reso i chiarimenti in
prossimità della scadenza del termine per l’invio delle dichiarazioni,
Assonime con la circolare n. 29 del 30 Settembre 2014 ha rilevato che
sembrerebbe logico ed equo ritenere, che laddove i contribuenti non
fossero riusciti ad uniformarsi a tali indicazioni entro il termine per l’invio
del modello UNICO 2014 questi possono presentare una dichiarazione
c.d. tardiva senza l’applicazione di sanzioni (né in capo al cedente, né in
capo al cessionario).
50
LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI
CASI PARTICOLARI (3/3)
Circolazione dei crediti di imposta nell’ambito del consolidato fiscale
Nell’ipotesi di cessione dei crediti utilizzabili in compensazione, ai sensi dell’art. 7,
comma 1, lettera b) del decreto 9 giugno 2004, nonché delle eccedenze di cui
all’art. 43-ter del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 602 :
 la società consolidante è tenuta all’apposizione del visto per la cessione delle
eccedenze IRES generate dal gruppo di importo superiore a 15.000 Euro;
 le società consolidate non sono tenute all’obbligo di apposizione del visto in
relazione alla determinazione unitaria dell’IRES di gruppo posto che le stesse, per
effetto della partecipazione al fiscal unit, trasferiscono solo la propria base
imponibile senza liquidazione dell’imposta.
51
LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI
SANZIONI
L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli comporta l’applicazione delle
sanzioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto
legislativo n. 241 del 1997  da 258 a 2.582 Euro di sanzione (per il
professionista).
Nel caso in cui i crediti siano inesistenti  sanzione dal 100% al 200% della misura
dei crediti stessi.
Come chiarito nella circolare n. 1/E del 2010, l’utilizzo in compensazione di crediti
in misura superiore ad Euro 15.000 senza apposizione del visto di conformità sulla
dichiarazione comporta per il contribuente l’applicazione della sanzione prevista
nel caso di omesso versamento  30% del credito indebitamente utilizzato in
compensazione (art. 13 D. Lgs 18 dicembre 1997 n. 471).
52
LA RIDUZIONE DELLE
ALIQUOTE IRAP
53
LA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRAP
UNA DELLE NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.L. 24.4.14 N. 66, C.D. “DECRETO
RENZI”, RIGUARDA LA RIDUZIONE DEL 10% CIRCA DELLE ALIQUOTE IRAP A
DECORRERE DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO AL 31.12.2013.
COMPETITIVITA’ E SVILUPPO ECONOMICO
SOLTANTO PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE È STATA CONFERMATA
LA MISURA DEL 8,5%(*).
(*) Tale aliquota è applicabile all’intera base imponibile prodotta nell’esercizio calcolata con il metodo retributivo. Qualora invece l’ente
pubblico eserciti anche un’attività commerciale e opti per la determinazione della base imponibile a essa relativa secondo i criteri delle
società di capitali, limitatamente a questa base imponibile trova applicazione l’aliquota prevista per quest’ultime (la quale quindi risente
della riduzione).
54
LA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRAP
NUOVE ALIQUOTE
SETTORE
2013
ACCONTI 2014
(PREVISIONALE)
2014
Imprese e lavoratori
autonomi
3,90%
3,75%
3,50%
Imprese concessionarie
diverse da quelle di
costruzione e di gestione di
autostrade e trafori
4,20%
4,00%
3,80%
Banche e enti finanziari
4,65%
4,50%
4,20%
Imprese di assicurazione
5,90%
5,70%
5,30%
Produttori agricoli
1,90%
1,80%
1,70%
55
LA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRAP
RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE GIA’ VARIATE DALLE
REGIONI
Le aliquote che le Regioni hanno già variato avvalendosi dei
poteri loro attribuiti vanno rideterminate tenendo conto delle
nuove misure base.
La variazione deliberata dalla Regione va sommata alla nuova
misura ordinaria. Si considera come aliquota massima di
maggiorazione per le manovre regionali lo 0,92% per tutti i
settori.
56
LA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRAP
EFFETTI SUL CALCOLO DEGLI ACCONTI CON IL METODO PREVISIONALE
(1/2)
I contribuenti che applicano il metodo previsionale possono beneficiare
della riduzione dell’aliquota Irap in sede di versamento dell’acconto Irap
2014.
Applicazione delle aliquote transitorie:
• 3,75% in via generale;
• 4,5% per le banche e gli altri soggetti finanziari;
• 5,7% per le imprese di assicurazione;
• 4 % per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere
pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori);
• 1,8% per i soggetti operanti nel settore agricolo e le cooperative di piccola pesca e
i loro consorzi
57
LA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRAP
EFFETTI SUL CALCOLO DEGLI ACCONTI CON IL METODO PREVISIONALE
(2/2)
Il nuovo sistema di calcolo degli acconti 2014 genera automaticamente (in relazione
alla base imponibile prevista con il metodo previsionale), in sede di Unico 2015,
un’eccedenza di versamento a saldo, poiché:
• non tiene conto (se non in misura parziale) della riduzione dell’aliquota Irap;
• mantiene invariato l’innalzamento della percentuale dell’acconto per le società di
capitali nella misura del 1,5% per il 2014;
• non consente di versare quanto stimato con criteri ragionevoli.
In controtendenza con le attuali esigenze finanziarie delle imprese.
Ad aggravare la situazione finanziaria delle imprese si aggiunge anche l’ulteriore
limitazione all’utilizzo in compensazione del credito Irap superiore a 15.000 Euro
che da quest’anno, per essere compensato orizzontalmente nel mod. F24, con altri
tributi e contributi, dovrà essere certificato da un soggetto abilitato.
58
LA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRAP
EFFETTI DELLA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRAP SUI BILANCI DELLE
IMPRESE
Come noto ai fini Irap, vi è forte derivazione della base imponibile dai dati di bilancio per la
determinazione del valore della produzione da assoggettare al prelievo Irap.
Per disposizioni di legge alcuni costi, pur essendo imputati a bilancio, non assumono rilevanza
ai fini Irap nel periodo in cui vengono contabilizzati.
Contabilizzazione di imposte anticipate e differite
Adeguamento (anche nei bilanci intermedi) dello stock delle attività per imposte anticipate e
delle passività per imposte differite stanziate in sede di bilancio di esercizio e consolidato alla
data del 31.12.2013.
•La riduzione delle imposte anticipate comporta a conto economico un peggioramento del
risultato netto di periodo;
•La riduzione delle imposte differite comporta invece un miglioramento del risultato netto di
periodo.
59
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA’ 2015
NOVITA’ IN AMBITO IRAP (1/2)
In ambito Irap con Ddl. Di stabilità 2015 viene abrogato l’art. 2 commi 1 e 4 del DL.
66/2014 che ha disposto la diminuzione generalizzata (del 10% circa) delle aliquote
Irap applicabili al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2013 (dal 2014 per i soggetti solari).
Nel corso dell’iter parlamentare di approvazione andrebbe precisata la decorrenza
dell’approvazione in quanto sembrerebbe che le aliquote ridotte non siano mai
applicabili, neppure nel periodo d’imposta 2014.
Con riferimento al calcolo degli acconti con il metodo previsionale e quindi con
l’applicazione di aliquote ridotte transitorie, il decreto di stabilità 2015 fa
espressamente salvi gli effetti derivanti da tale disposizione (art.1 comma 2 del
DL66/2014). Pertanto anche se l’acconto versato avvalendosi del suddetto disposto
dovesse rilevarsi, a consuntivo, insufficiente (vale a dire inferiore al 101.5% dell’Irap
dovuta per il 2014, calcolata in base all’aliquota del 3,9%) sarà comunque esclusa
l’applicazione di sanzioni e interessi.
60
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA’ 2015
NOVITA’ IN AMBITO IRAP (2/2)
Sempre in ambito Irap, la bozza del Ddl. Di stabilità 2015 prevede che dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (il 2015 per i soggetti
“solari”), i costi relativi ai dipendenti a tempo indeterminato saranno interamente
deducibili dalla base imponibile Irap.
Tale beneficio spetterà sia alle imprese, sia ai titolari di reddito di lavoro autonomo
(professionisti individuali e studi associati), sia ai produttori agricoli titolari di
reddito agrario.
Viene ammessa in deduzione la differenza tra:
- Il costo complessivo per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- le deduzioni già attualmente previste a fronte dell’impiego di personale, che
vengono quindi confermate.
61
Grazie per l’attenzione.
Dr. Federico Venturi
Pirola Pennuto Zei & Associati – Brescia – Via Cefalonia n. 70
Office: +39.030.2219611
Mobile: +39.348.5910432
E-mail: [email protected]
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