“RECENTI NOVITA’ FISCALI E SOCIETARIE” Giovedì 30 ottobre 2014 Associazione Industriale Bresciana www.pirolapennutozei.it NOVITÀ IN MATERIA DI REDDITO D’IMPRESA Credito d’imposta per l’assunzione di profili altamente qualificati; La modifiche alla disciplina ACE; La disciplina delle compensazioni; La riduzione delle aliquote Irap. 2 CREDITO D’IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI 3 IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI Il 22 gennaio 2014 è entrato in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico emanato di concreto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 23 Ottobre 2013 (G.U. 21/01/2014 n. 16), recante le regole di attuazione del credito di imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato introdotto dall’articolo 24 del D.L. 83/2012 “Misure urgenti per la crescita del Paese” convertito dalla Legge n. 134/2012. APPLICAZIONE RETROATTIVA per l’anno 2012: vengono presi in considerazione i costi sostenuti per le assunzioni effettuate dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, per gli anni successivi quelle a partire invece dal 1° gennaio di ciascun anno. 4 IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI AMBITO SOGGETTIVO (1/2) Il credito di imposta è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente: -dalla forma giuridica; -dalle dimensioni aziendali; -dal settore economico operativo; -dal regime contabile adottato. Il decreto ministeriale 23 ottobre 2013 chiarisce che possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti, sia persona fisica sia giuridica, titolari di reddito d’impresa (art. 55 TUIR) anche imprese costituite nell’esercizio 2012 e che hanno proceduto nel corso dell’anno all’assunzione di personale qualificato. 5 IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI AMBITO SOGGETTIVO (2/2) L’agevolazione non può essere riconosciuta a soggetti esercenti attività non produttive di reddito d’impresa: -persone fisiche e società semplici con riferimento all’attività agricola svolta entro i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR; -persone fisiche, con riferimento all’attività produttiva di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR; -le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, nonché le società tra avvocati; -gli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa. 6 IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI AMBITO OGGETTIVO (1/2) Il credito d’imposta può essere fruito per le assunzioni stabili di personale in possesso di: a) Dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia; b) Laurea magistrale nelle discipline tecnico – scientifico stabilite nell’Allegato 2 del Decreto legge 22/06/2012 n. 83 (ad esempio Laurea in Design, Ingegneria civile, Ingegneria Informatica, Biologia, Scienze statistiche ecc.) impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo. 1) Assunzioni a tempo indeterminato; 2) Trasformazioni di contratto a tempo determinato (anche apprendistato) in contratto a tempo indeterminato la data di decorrenza dell’assunzione è quella della trasformazione; 3) Assunzioni a tempo indeterminato effettuate tramite contratto di apprendistato solo per le start-up innovative e incubatori certificati di imprese. 7 IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI AMBITO OGGETTIVO (2/2) Il credito di imposta è concesso per il personale impiegato nelle seguenti attività di R&S: 1- lavori sperimentali o teorici svolti al fine di acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza applicazioni/utilizzazioni pratiche dirette; 2- ricerca pianificata o indagini critiche al fine di acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento degli stessi già esistenti, ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale (no prototipi); 3- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Trattasi anche di: -altre attività destinate alla definizione, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi NON DESTINATI AD USO COMMERCIALE. -realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota per esperimenti tecnologici o commerciali. 8 IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI DETERMINAZIONE DEL CREDITO L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto per un periodo massimo di un anno dalla data di assunzione per personale altamente qualificato per un soggetto assunto il 1° ottobre 2012 l’istanza presentata nel primo periodo di apertura dello sportello può indicare un costo aziendale sostenuto dal 1° ottobre 2012 fino al massimo di 12 mesi e quindi fino al 30 settembre 2013. I beneficiari possono fruire del contributo per un ammontare massimo, per ciascun anno, pari a 200 mila euro. Il Decreto Ministeriale del 23 Ottobre 2013 specifica che per “costo aziendale” si intende: costo salariale che corrisponde all’importo effettivamente pagabile in relazione ai posti di lavoro considerati e comprende: a) retribuzione lorda prima delle imposte; b) i contributi obbligatori (oneri previdenziali); c) i contributi assistenziali per figli e familiari. Il costo aziendale di cui sopra è oggetto di certificazione contabile da ricomprendere nella domanda di richiesta del credito . N.B. per le imprese non soggette a revisione contabile o prive di collegio sindacale è riconosciuto un ulteriore credito di imposta pari alle spese sostenute per l’attività di certificazione contabile entro un limite massimo di 5.000 Euro (entro comunque il tetto massimo annuo di 200 mila euro) 9 IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI ESEMPI DI CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA Esempio 1: Una S.p.A. assume 10 dottori di ricerca e 15 persone con laurea magistrale Costo sostenuto per l’assunzione pari a 700.000 Euro Il credito d’imposta è pari a 700.000 x 35% = 245.000 Euro La Società può fruire di un credito d’imposta annuo massimo pari a 200.000 Euro. Esempio 2: Un’impresa non soggetta a revisione contabile e all’obbligo del collegio sindacale, ha assunto 3 dottori di ricerca. Per la certificazione del costo sostenuto si avvale di un professionista: costo della certificazione 6.000 Euro (limite massimo 5.000 Euro) Costo sostenuto per l’assunzione pari a 84.000 Euro Il credito d’imposta è paria a 84.000 x 35% = 29.400 Euro Il credito d’imposta complessivo spettante è paria a 29.400 + 5.000 = 34.400 Euro 10 IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (1/2) Le domande per richiedere il credito, firmate digitalmente, devono essere presentate esclusivamente in via telematica, nei 2 (per le PMI) o 3 anni successivi all’assunzione, tramite la procedura informatica accessibile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico: -dal 15/09 -31/12/2014 per le assunzioni effettuate dal 26/06-31/12/2012 -dal 10 gennaio 2015 per le assunzioni effettuate nell’anno 2013 -dal 10 gennaio 2016 per le assunzioni effettuate nell’anno 2014 Le domande vengono accolte fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili stanziate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la concessione del credito d’imposta (D.L. 83/2012 modificati per effetto dell’accantonamento effettuato ai sensi dell’art. 12, comma 4, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014) 11 11 IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (2/2) Alla domanda da effettuare on-line, oltre ai dati identificativi richiesti del dipendente, devono essere allegati i seguenti documenti: - i titoli accademici attestanti la qualifica del personale assunto; - il documento di certificazione contabile delle spese sostenute. Tale documento deve essere certificato e firmato digitalmente da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale (allegato anche al bilancio d’esercizio) e conservato agli atti dell’impresa tra la documentazione contabile da esibire in caso di controlli o ispezioni. La certificazione deve essere annualmente aggiornata telematicamente (per l’aggiornamento dei dati relativi alle assunzioni dell’anno 2012 entro 30 giorni dalla ricezione del decreto di concessione del credito, per le assunzioni degli anni successivi entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio). Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di collegio sindacale devono avvalersi comunque di una certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto nei tre anni precedenti nessun rapporto di collaborazione/dipendenza con l’impresa. Per le start-up innovative e gli incubatori è sufficiente un’autocertificazione da parte del legale rappresentante. 12 IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE La piattaforma informatica del Ministero dello Sviluppo Economico, processa le istanze secondo l’ordine cronologico di trasmissione. Qualora i soggetti presentassero istanza per un importo superiore a 150.000 Euro, la piattaforma prenota le relative risorse finanziarie e provvede ad accantonarle per almeno 45 giorni dalla data della richiesta alla competente prefettura della Documentazione Antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011. Trascorsi 45 giorni dalla richiesta il credito di imposta è concesso sotto clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs medesimo. I provvedimenti di concessione saranno comunicati alle imprese tramite posta elettronica certificata. 13 IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO Il credito d’imposta annuale, riconosciuto dopo il controllo di ammissibilità effettuato dal Ministero dello Sviluppo Economico (art. 24 D.L. 83/2012 comma 2 e art. 4 D.M. 23 Ottobre 2013): - può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997, mediante F24 (non è ancora stata istituito un codice tributo) per la compensazione di Ritenute, acconto/saldo IVA, IVA periodica, acconto/saldo IRES, IMPOSTA SOSTITUTIVA e IRAP; - deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi riguardante il periodo di maturazione del credito e nelle successive dichiarazioni in cui è utilizzato (slide 15); - non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP; -non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 TUIR (deducibilità degli interessi passivi dei soggetti IRPEF) e art. 109 c. 5 TUIR (rapporto di deducibilità di spese e componenti negativi); -non è soggetto al limite annuale di 250.000 Euro (art. 1, comma 53, legge 244/2007- limite crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione ). 14 IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI Il credito d’imposta riconosciuto va inserito come codice credito 86 nel quadro RU Sez. I – CREDITI DI IMPOSTA del modello UNICO SC (anche per UNICO SP). 15 IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI DECADENZA (1/2) Il diritto a fruire del credito d’imposta decade: 1- se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato (rilevabile dal Bilancio o dal Libro Unico del Lavoro), al netto dei pensionamenti, è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo d’imposta precedente l’assunzione; 2- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni, ovvero 2 anni nel caso di PMI; 3- nei casi in cui l’impresa delocalizzi l’attività in un paese non appartenente all’Unione Europea, con la riduzione dell’attività produttiva in Italia nei 3 anni successivi al periodo d’imposta in cui ha fruito del contributo, ovvero 2, nel caso di PMI; 4- nel caso in cui vengano accertate violazioni non formali, alla normativa fiscale/contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 Euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza; 5- nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi dalla magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. 16 IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI DECADENZA (2/2) Ai sensi dell’art. 24 del D.L. 83/2012 comma 7 qualora fosse accertata un’indebita fruizione, anche parziale del contributo per il verificarsi di un mancato rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni indicate nelle slide precedenti, il Ministero dello Sviluppo Economico procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni (dal 100 al 200% dell’imposta non versata, oppure 200% in caso di compensazione con credito di ammontare superiore a 50.000 euro) secondo legge (art. 1 comma 6, D.L. 25 marzo 2010 n. 40 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010 n. 73). La cessazione del rapporto di lavoro (per causa ascrivibile alla volontà del datore di lavoro o del lavoratore stesso) non può costituire causa di revoca se il dipendente cessato viene sostituito da una figura professionale avente le stesse caratteristiche - art. 2 comma 1 lettera a) e b) comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico dell’avvenuta sostituzione entro un limite massimo di 30 giorni. Risoluzione Agenzia delle Entrate 12 Ottobre 2010 n. 105 Sentenza Cassazione 14 dicembre 2012 n. 23080 17 IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI AGEVOLAZIONI PARTICOLARI E REGIME DE MINIMIS (1/3) Per le imprese : 1) aventi sede o unità locali nei territori dei comuni colpiti dal sisma 2012 e 2) le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati ai sensi dell’art. 25 e seguenti del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni nella legge 17 Dicembre 2012 n. 221 (per le assunzioni avvenute a partire dal 19 dicembre 2012 e successive all’iscrizione dell’impresa nella sezione speciale del Registro delle imprese) l’accesso all’agevolazione è concesso in regime “de minimis” ai sensi dei seguenti Regolamenti UE -n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (regime generale); -n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 (aiuti d’importanza minore nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli); -n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (aiuti d’importanza minore nel settore della pesca e dell’acquacoltura). 18 IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI AGEVOLAZIONI PARTICOLARI E REGIME DE MINIMIS (2/3) Per i soggetti, di cui alla slide 18, il credito d’imposta è concesso nei limiti previsti dai regolamenti dell’Unione Europea relativi agli aiuti di Stato d’importanza minore (“de minimis”). L’importo a titolo di “de minimis” che un’impresa può ricevere nell’arco di tre esercizi finanziari non può essere superiore a: - Euro 100.000 nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi; - Euro 15.000 nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; - Euro 30.000 nel settore della pesca e dell’acquacoltura; - Euro 200.000 nei restanti settori di attività. I soggetti possono beneficiare del credito di imposta secondo i limiti sopraelencati, tenendo conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti da parte dell’impresa unica”. 19 IL CREDITO DI IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI AGEVOLAZIONI PARTICOLARI E REGIME DE MINIMIS (3/3) IMPRESA UNICA: insieme delle imprese fra le quali esiste (anche per il tramite di una o più altre imprese) almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del CdA, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima. d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa,la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Nel caso in cui la concessione del credito di imposta comporti il superamento dei massimali pertinenti, l’impresa perderà il diritto non solo all’importo in eccedenza ma all’intero beneficio. 20 LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA ACE 21 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*) ,rubricato “Aiuto alla Crescita Economica (ACE)”, ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio. L’agevolazione consiste nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Il rendimento nozionale è stato fissato : • al 3% per i periodi d’imposta 2011,2012,2013; • al 4% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 (**); • al 4,5% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 (**); • al 4,75% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 (**). • dal 2017 la percentuale sarà determinata con Decreto del MEF. POTENZIAMENTO DELL’ACE (*) Convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (**) Modifiche apportate dall’articolo 1, comma 137, lett. a) e b), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 22 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA FRUIZIONE - Il beneficio è utilizzabile mediante l’abbattimento dell’imponibile fiscale e conseguente riduzione delle imposte sul reddito; - per le società in perdita l’incentivo non viene meno né si trasforma in una perdita, ma può essere riportato in avanti; - l’eventuale eccedenza di ACE non dedotta per incapienza del reddito imponibile potrà essere alternativamente: • riportata senza limiti di tempo in deduzione dal reddito degli esercizi successivi; • trasformata in credito d’imposta da ripartire in cinque rate annuali e da far valere esclusivamente in diminuzione dell’IRAP. 23 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA NOVITA’ Con la pubblicazione nella G.U. della legge di conversione del Cd. “Decreto crescita e competitività” (D.L. 91/2014) sono state introdotte importanti novità in materia di ACE: - viene accordata alla generalità dei contribuenti che dispongono di un rendimento nozionale eccedente la possibilità di fruire direttamente di un credito d’imposta che può essere utilizzato solo ai fini Irap e in cinque quote annuali di pari importo; - è previsto un potenziamento della c.d. ACE (c.d. SUPER ACE) per le società che si quotano in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali aumentano il patrimonio con conferimenti in denaro o utili accantonati a riserva. Queste novità risultano operative dall’anno 2014 e seguono le modifiche introdotte con la Legge di Stabilità 2014 in materia di incremento dei coefficienti utili per il calcolo del rendimento nozionale. 24 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA LA SUPER ACE PER LE SOCIETA’ QUOTATE Il Decreto 91/2014 prevede, in occasione della quotazione in Borsa, un potenziamento della cd. ACE. E’ infatti previsto che le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati (o in sistemi multilaterali di negoziazione, per es. l’AIM mercato alternativo di capitale dedicato alle PMI italiane) di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo: • per il periodo d’imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, possono fruire di un moltiplicatore del 40% da applicare all’incremento patrimoniale rilevante realizzato in ciascuno di questi tre periodi rispetto all’esercizio precedente (la base Ace accumulata negli esercizi anteriori non è soggetta a tale maggiorazione del 40%); • per i periodi d’imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tener conto del suddetto incremento. Preventiva autorizzazione della Commissione Europea Anche per la super Ace delle neo-quotate restano ferme le altre regole di calcolo e in particolare il limite del patrimonio netto di fine esercizio di cui all’art. 11 del D.M. 14 marzo 2012. DECORRENZA: applicabile alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data di entrata in vigore del “Decreto crescita e competitività” (25 giugno 2014). 25 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA ECEDENZA ACE TRASFORMABILE IN CREDITO D’IMPOSTA IRAP (1/6) L’Agenzia delle Entrate con la circolare 12/2014 ha chiarito che l’ACE opera dopo aver determinato il reddito complessivo netto (già ridotto di eventuali perdite pregresse) e, qualora il rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto, l’eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite quantitativo e temporale. Quindi eventuali quote di ACE non utilizzate, in presenza di capienza di reddito complessivo netto, non potranno essere riportate nei periodi d’imposta successivi. Inoltre, il Decreto competitività ha introdotto la facoltà, per tutti i soggetti che beneficiano dell’agevolazione, di fruire di un credito d’imposta commisurato all’eccedenza di rendimento nozionale non utilizzato nel periodo d’imposta per incapienza del reddito complessivo netto. Utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo, in diminuzione dell’Irap dovuta in ciascun esercizio. 26 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA ECEDENZA ACE TRASFORMABILE IN CREDITO D’IMPOSTA IRAP (2/6) Al fine di determinare la misura del credito d’imposta in questione, la nuova disposizione prevede che debbano essere applicate alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli art. 11 e 77 del TUIR. Pertanto i soggetti Ires devono applicare l’aliquota del 27,5% all’eccedenza per la quale rinunciano, di fatto, al riporto a nuovo, optando per il regime del credito d’imposta. I soggetti Irpef, invece, devono applicare le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito previste dall’art. 11 del TUIR. In sostanza calcolano il credito d’imposta nello stesso modo in cui si determina l’IRPEF , distribuendo le eccedenze ACE secondo gli scaglioni di reddito previsti ai fini del calcolo dell’imposta. DECORRENZA: dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, fruibile con la presentazione del modello Unico 2015 27 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA ECCEDENZA ACE TRASFORMABILE IN CREDITO D’IMPOSTA IRAP (3/6) La Società dovrà effettuare la valutazione della convenienza della conversione dell’eccedenza ACE in credito d’imposta piuttosto che del riporto dell’eccedenza Ace in esercizi successivi. Stima degli importi dei futuri versamenti sia sull’Ires (e sull’Irpef) che sull’Irap Valutazioni di carattere finanziario/pianificazione fiscale Nei casi in cui si prospetta un reddito positivo nei periodi d’imposta successivi, la trasformazione in credito d’imposta Irap rischia di risolversi in una mossa che sotto il profilo finanziario è a favore dell’Erario. 28 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA ECCEDENZA ACE TRASFORMABILE IN CREDITO D’IMPOSTA IRAP (4/6) CASI PARTICOLARI: CONSOLIDATO L’art. 6 del D.L. n. 201/2011 ha introdotto una disciplina specifica della deduzione ACE per le società e gli enti che partecipano al consolidato nazionale. Trasferimento alla consolidante dell’importo corrispondente al rendimento nozionale determinato dalle consolidate che supera il reddito complessivo netto dichiarato (della singola società consolidata), fino a concorrenza del reddito complessivo netto di gruppo. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 23 maggio 2014 ha precisato che l’attribuzione dell’eventuale Ace alla fiscal unit deve avvenire in via obbligatoria qualora vi sia capienza a livello di gruppo. Le eccedenze non trasferite, nell’ipotesi in cui vi sia capienza, non potranno essere riportate nei periodi d’imposta successivi. Le eccedenze di rendimento nozionale generatesi anteriormente all’opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato. 29 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA ECCEDENZA ACE TRASFORMABILE IN CREDITO D’IMPOSTA IRAP (5/6) CASI PARTICOLARI: CONSOLIDATO Le eccedenze di ACE che non trovano capienza nel reddito complessivo di gruppo restano in capo a ciascuna partecipante al consolidato e sono ammesse in deduzione secondo le secondo le regole generali. La scelta per la trasformazione delle eccedenze ace in credito Irap permane in capo alla singola società che matura i presupposti Ace. 30 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA ECCEDENZA ACE TRASFORMABILE IN CREDITO D’IMPOSTA IRAP (6/6) Alcuni aspetti della nuova disciplina dovranno essere chiariti: • l’Amministrazione finanziaria dovrà pronunciarsi sulla possibilità di convertire anche solo una parte delle eccedenze ACE riportabili. Sarebbe auspicabile per agevolare le imprese nelle valutazioni finanziarie al fine di decidere se convertire o meno le eccedenze in credito d’imposta Irap. • L’amministrazione dovrà chiarire se nel caso in cui l’Irap annuale risulti incapiente rispetto alla quota pari a un quinto dell’ACE trasformata in credito d’imposta, che quindi resterebbe non sfruttata nell’esercizio, tale quota possa essere riportata negli anni successivi in aggiunta alle quote di competenza. 31 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA DISCIPLINA ANTIELUSIVA (1/3) Al fine di evitare possibili strumentalizzazioni del beneficio ACE in presenza di operazioni realizzate tra società appartenenti al medesimo gruppo, l’art. 10, commi 2 e 3, del Decreto ACE ha introdotto alcune disposizioni antielusive a integrazione di quelle già previste dagli artt. 37, comma 3, e 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le operazioni infragruppo potrebbero generare, a fronte di un unico conferimento di denaro, la moltiplicazione della base di calcolo ACE mediante una ripetizione di atti di apporto a catena fra società del Gruppo. Sterilizzazione della base ACE 32 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA DISCIPLINA ANTIELUSIVA (2/3) La Circolare n. 12/E del 2014 ha chiarito che la norma antielusiva può essere disapplicata qualora il contribuente presenti un’istanza di disapplicazione, adeguatamente motivata e documentata, al fine di dimostrare che l’incremento di patrimonio netto rilevante ai fini dell’ACE deriva unicamente dall’accantonamento di utili non distribuiti e che lo stesso non è stato preceduto da: - conferimenti in denaro provenienti da altri soggetti del gruppo; - finanziamenti provenienti da altri soggetti interni al gruppo che hanno aumentato il capitale proprio di soggetti del gruppo mediante la ricezione di conferimenti in denaro. La Circolare n. 12/E del 2014 ha precisato che le somme derivanti dalla conversione di prestiti obbligazionari sono assimilabili alle operazioni di conferimento in denaro ai fini dell’incremento patrimoniale. Pertanto, anche a tali operazioni si applica la disciplina antielusiva al fine di evitare una duplicazione del beneficio ACE. 33 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA DISCIPLINA ANTIELUSIVA (3/3) L’agenzie delle Entrate ha chiarito che allo scopo di quantificare alla fine del periodo d’imposta “l’incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento”, il contribuente deve determinare in modo distinto, relativamente a ciascuna impresa del gruppo finanziata, gli aumenti e le riduzioni dei diritti di credito, rispetto alle risultanze dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Quindi le posizioni creditorie non devono essere sommate algebricamente. Il confronto “per masse” consentirebbe di compensare gli incrementi dei finanziamenti verso una società controllata con i decrementi relativi ad un’altra società impedendo il monitoraggio di tutti i flussi di crediti da finanziamento all’interno del gruppo. Il confronto dei flussi di crediti da finanziamento per singola società consente il riscontro di tutti i singoli reimpieghi al fine di verificare eventuali duplicazioni del beneficio ACE all’interno del Gruppo. 34 LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI 35 LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI L’art. 1, comma 574, della Legge 147/2013 “Legge di Stabilità 2014” ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 un nuovo limite sulla compensazione dei crediti fiscali, prevedendo in analogia a quanto già stabilito in ambito IVA, l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità della dichiarazione (art. 35, comma 1, lettera a) D.Lgs. n.241 del 1997) laddove il contribuente proceda alla compensazione di crediti per imposte “dirette” per importi superiore a 15.000 Euro per ciascun anno solare. 36 LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI OGGETTO DEL VISTO DI CONFORMITA’ (1/2) I crediti fiscali oggetto del visto di conformità sono: - CREDITI RELATIVI ALLE IMPOSTE SUL REDDITO: IRES/IRPEF E RELATIVE ADDIZIONALI; -CREDITI RELATIVI ALLE IMPOSTE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E ALL’IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE; -CREDITI RELATIVI ALLE RITENUTE ALLA FONTE (CREDITI DA MODELLO 770) ex art. 3, D.P.R. n. 602/1973. 37 LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI OGGETTO DEL VISTO DI CONFORMITA’ (2/2) In analogia a quanto previsto per il credito IVA (art. 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) obbligo di apposizione del visto di conformità in dichiarazione (UNICO PF/SP/SC – IRAP – 770) dove si voglia procedere alla compensazione, mediante F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 delle eccedenze risultanti per importo superiore a 15.000 Euro per ciascun anno solare. 38 LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI AMBITO DI APPLICAZIONE (1/7) Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 le nuove disposizioni riguardano esclusivamente la “compensazione orizzontale” dei crediti relativi alle imposte dirette per importi superiori a 15.000 Euro (Circ. n.10/E del 14 maggio 2014). Tale limite, superato il quale scatta l’obbligo del visto di conformità, è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione. N.B. l’art. 9 comma 2 del D.L. 35/2013 a decorrere dall’anno 2014, ha innalzato a 700.000 Euro il limite annuo massimo alla compensazione previsto dall’art. 34, comma 1 Legge 388/2000. 39 LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI AMBITO DI APPLICAZIONE (2/7) Il visto di conformità deve essere apposto “relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito”. a) Se dalla dichiarazione emergono due diversi crediti di imposta rispettivamente di ammontare inferiore a 15.000 Euro (ma complessivamente di importo superiore alla soglia) questi ultimi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità. a) Se emergono due diversi crediti : IRPEF 20.000 Euro + cedolare secca 4.000. 1. Utilizzo credito IRPEF 13.000 + Cedolare secca 3.000 non vi è obbligo di apposizione del visto in quanto ciascun credito è utilizzato per un importo inferiore a 15.000 Euro; 2. L’utilizzo del credito IRPEF per un importo superiore a 15.000 l’obbligo di apposizione del visto su tutta la dichiarazione anche in presenza di altri crediti al di sotto della soglia. 40 LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI AMBITO DI APPLICAZIONE (3/7) Le c.d. compensazioni “verticali” o “interne”, anche se di ammontare superiore alla soglia di 15.000 Euro, ossia le compensazioni operate a valere sul medesimo tributo, NON sono subordinate all’apposizione del visto di conformità e ciò anche nel caso le stesse siano effettuate mediante presentazione del modello F24 (Circ. 1/E del 2010). 41 LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI AMBITO DI APPLICAZIONE (4/7) Esempio 1: non soggiace al visto di conformità la compensazione del credito IRES annuale con il saldo a debito relativo all’anno successivo varia soltanto l’anno di riferimento dell’eccedenza ma non il codice tributo di identificazione della stessa. Esempio 2: la compensazione del saldo IRAP a credito di un anno con il debito per gli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo nonostante la differenza del codice tributo da utilizzare non è soggetta a vincoli, né concorre al computo della soglia di 15.000 Euro annui in quanto il criterio di riferimento è la SIMILARITA’ DEL TRIBUTO. 42 LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI AMBITO DI APPLICAZIONE (5/7) Nella circolare n. 12/E del 2010 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che le limitazioni alla compensazione dei crediti si rendono operative soltanto dalla compensazione effettiva di ammontare superiore a 15.000 Euro: fino a tale importo l’utilizzo degli stessi dovrebbe essere libero anche se successivamente il contribuente potrà compensare (solo attraverso una compensazione verticale imposta su imposta) ulteriori somme che gli faranno superare la soglia. Esempio: le compensazioni per i versamenti in acconto e saldo IRES effettuate tramite modello F24 con il credito derivante da dichiarazione UNICO. In questa casistica gli importi ancorché esposti nel modello F24 (come accade per le compensazioni orizzontali) non soggiacciono ai limiti e alle regole sopra esposte per l’apposizione del visto di conformità. 43 LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI AMBITO DI APPLICAZIONE (6/7) A differenza di quanto previsto per i crediti IVA superiori a 5.000 euro, per i quali la disposizione prevede che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ai fini della compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito. 44 LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI AMBITO DI APPLICAZIONE (7/7) La normativa trova applicazione con riferimento ai crediti maturati nel corso dell’anno solare 2013, oggetto pertanto di dichiarazione entro il 30 settembre 2014. Analogamente a quanto definito con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 15 gennaio 2010, in merito ai controllo sulle compensazioni dei crediti IVA, deve ritenersi che i crediti ante 2013 possono essere utilizzati in compensazione senza applicazione dei nuovi limiti fino a quando gli stessi non trovino rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 (anno 2013), all’interno della quale tali crediti vengono “rigenerati” sommandosi a quello maturato nel 2013 (Circ. n.10/E del 14 maggio 2014). 45 LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI CONTROLLI FORMALI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’ (1/3) Con la Circolare n. 28/E del 25 settembre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito ai controlli che devono essere effettuati per il rilascio del visto di conformità (art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 29 Settembre 1973). Tali controlli non comportano valutazioni di merito, ma solo il controllo formale in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative all’attività d’impresa esercitata (o lavoro autonomo), ai fini IRES/IRPEF e IRAP, nonché in ordine all’ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d’imposta. 46 LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI CONTROLLI FORMALI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’ (2/3) I controlli formali consistono in: 1- riscontrare la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione con le risultanze della relativa documentazione e con le disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto, i versamenti; 2- verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA; 3- valutare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con le risultanze delle scritture contabili; 4- verificare la corrispondenza delle scritture contabili con la relativa documentazione (in particolar modo controllo dei documenti di importo superiore al 10% dell’ammontare complessivo dei componenti negativi). 47 LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI CONTROLLI FORMALI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’ (3/3) Gli adempimenti dei soggetti coinvolti nell’attività di controllo, per ciascuna tipologia di dichiarazione interessata, e i riscontri da porre in essere per l’apposizione del visto possono essere ricondotti ad esempio alle seguenti check list (ALLEGATO A Circ. 28/E 25 settembre 2014 Agenzia delle Entrate): DICHIARAZIONE UNICO SC * 1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori 2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori 3. Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili 4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello UNICO ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria) 5. Controllo documentale delle detrazioni 6. Controllo documentale dei crediti d’imposta 7. Riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dall’UNICO dell’anno precedente 8. Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno 9. Controllo delle ritenute d’acconto 10. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo 11. Controllo delle perdite pregresse DICHIARAZIONE IRAP * 1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori 2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori 3. Corrispondenza dei dati utili a determinare il valore della produzione con le scritture contabili e la documentazione 4. Riscontro delle deduzioni Irap con la relativa documentazione 5. Riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dalla dichiarazione Irap dell’anno precedente 6. Controllo delle compensazioni effettuate nell’anno 7. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo * Tali check list sono da ritenersi esemplificative e non esaustive, oggetto di integrazione, ove necessario da parte del soggetto che appone il visto 48 LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI CASI PARTICOLARI (1/3) La Circolare n. 28/E del 25 settembre 2014 l’Agenzia delle Entrate prende in esame la fattispecie in cui il soggetto che utilizza in compensazione il credito d’imposta sia un soggetto diverso da quello che lo ha generato: Cessione delle eccedenze IRES nell’ambito del gruppo disciplinata dall’art. 43-ter del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 602 il visto va applicato anche sulla dichiarazione del soggetto cedente dalla quale risulta la cessione del credito di importo superiore ai 15.000 Euro, posto che, attraverso la cessione, si produce l’effetto di un “utilizzo anticipato” del credito, analogo a quanto accade con l’istituto della compensazione. il cessionario che utilizza in compensazione il credito ricevuto per un ammontare superiore alla soglia fissata dal legislatore dovrà richiedere l’apposizione del visto sulla propria dichiarazione dalla quale emerge il credito. 49 LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI CASI PARTICOLARI (2/3) Considerando che l’Agenzia delle Entrate ha reso i chiarimenti in prossimità della scadenza del termine per l’invio delle dichiarazioni, Assonime con la circolare n. 29 del 30 Settembre 2014 ha rilevato che sembrerebbe logico ed equo ritenere, che laddove i contribuenti non fossero riusciti ad uniformarsi a tali indicazioni entro il termine per l’invio del modello UNICO 2014 questi possono presentare una dichiarazione c.d. tardiva senza l’applicazione di sanzioni (né in capo al cedente, né in capo al cessionario). 50 LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI CASI PARTICOLARI (3/3) Circolazione dei crediti di imposta nell’ambito del consolidato fiscale Nell’ipotesi di cessione dei crediti utilizzabili in compensazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto 9 giugno 2004, nonché delle eccedenze di cui all’art. 43-ter del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 602 : la società consolidante è tenuta all’apposizione del visto per la cessione delle eccedenze IRES generate dal gruppo di importo superiore a 15.000 Euro; le società consolidate non sono tenute all’obbligo di apposizione del visto in relazione alla determinazione unitaria dell’IRES di gruppo posto che le stesse, per effetto della partecipazione al fiscal unit, trasferiscono solo la propria base imponibile senza liquidazione dell’imposta. 51 LA DISCIPLINA DELLE COMPENSAZIONI SANZIONI L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo n. 241 del 1997 da 258 a 2.582 Euro di sanzione (per il professionista). Nel caso in cui i crediti siano inesistenti sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi. Come chiarito nella circolare n. 1/E del 2010, l’utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore ad Euro 15.000 senza apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione comporta per il contribuente l’applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso versamento 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione (art. 13 D. Lgs 18 dicembre 1997 n. 471). 52 LA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRAP 53 LA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRAP UNA DELLE NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.L. 24.4.14 N. 66, C.D. “DECRETO RENZI”, RIGUARDA LA RIDUZIONE DEL 10% CIRCA DELLE ALIQUOTE IRAP A DECORRERE DAL PERIODO D’IMPOSTA SUCCESSIVO AL 31.12.2013. COMPETITIVITA’ E SVILUPPO ECONOMICO SOLTANTO PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE È STATA CONFERMATA LA MISURA DEL 8,5%(*). (*) Tale aliquota è applicabile all’intera base imponibile prodotta nell’esercizio calcolata con il metodo retributivo. Qualora invece l’ente pubblico eserciti anche un’attività commerciale e opti per la determinazione della base imponibile a essa relativa secondo i criteri delle società di capitali, limitatamente a questa base imponibile trova applicazione l’aliquota prevista per quest’ultime (la quale quindi risente della riduzione). 54 LA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRAP NUOVE ALIQUOTE SETTORE 2013 ACCONTI 2014 (PREVISIONALE) 2014 Imprese e lavoratori autonomi 3,90% 3,75% 3,50% Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e di gestione di autostrade e trafori 4,20% 4,00% 3,80% Banche e enti finanziari 4,65% 4,50% 4,20% Imprese di assicurazione 5,90% 5,70% 5,30% Produttori agricoli 1,90% 1,80% 1,70% 55 LA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRAP RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE GIA’ VARIATE DALLE REGIONI Le aliquote che le Regioni hanno già variato avvalendosi dei poteri loro attribuiti vanno rideterminate tenendo conto delle nuove misure base. La variazione deliberata dalla Regione va sommata alla nuova misura ordinaria. Si considera come aliquota massima di maggiorazione per le manovre regionali lo 0,92% per tutti i settori. 56 LA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRAP EFFETTI SUL CALCOLO DEGLI ACCONTI CON IL METODO PREVISIONALE (1/2) I contribuenti che applicano il metodo previsionale possono beneficiare della riduzione dell’aliquota Irap in sede di versamento dell’acconto Irap 2014. Applicazione delle aliquote transitorie: • 3,75% in via generale; • 4,5% per le banche e gli altri soggetti finanziari; • 5,7% per le imprese di assicurazione; • 4 % per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori); • 1,8% per i soggetti operanti nel settore agricolo e le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi 57 LA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRAP EFFETTI SUL CALCOLO DEGLI ACCONTI CON IL METODO PREVISIONALE (2/2) Il nuovo sistema di calcolo degli acconti 2014 genera automaticamente (in relazione alla base imponibile prevista con il metodo previsionale), in sede di Unico 2015, un’eccedenza di versamento a saldo, poiché: • non tiene conto (se non in misura parziale) della riduzione dell’aliquota Irap; • mantiene invariato l’innalzamento della percentuale dell’acconto per le società di capitali nella misura del 1,5% per il 2014; • non consente di versare quanto stimato con criteri ragionevoli. In controtendenza con le attuali esigenze finanziarie delle imprese. Ad aggravare la situazione finanziaria delle imprese si aggiunge anche l’ulteriore limitazione all’utilizzo in compensazione del credito Irap superiore a 15.000 Euro che da quest’anno, per essere compensato orizzontalmente nel mod. F24, con altri tributi e contributi, dovrà essere certificato da un soggetto abilitato. 58 LA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRAP EFFETTI DELLA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRAP SUI BILANCI DELLE IMPRESE Come noto ai fini Irap, vi è forte derivazione della base imponibile dai dati di bilancio per la determinazione del valore della produzione da assoggettare al prelievo Irap. Per disposizioni di legge alcuni costi, pur essendo imputati a bilancio, non assumono rilevanza ai fini Irap nel periodo in cui vengono contabilizzati. Contabilizzazione di imposte anticipate e differite Adeguamento (anche nei bilanci intermedi) dello stock delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite stanziate in sede di bilancio di esercizio e consolidato alla data del 31.12.2013. •La riduzione delle imposte anticipate comporta a conto economico un peggioramento del risultato netto di periodo; •La riduzione delle imposte differite comporta invece un miglioramento del risultato netto di periodo. 59 DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA’ 2015 NOVITA’ IN AMBITO IRAP (1/2) In ambito Irap con Ddl. Di stabilità 2015 viene abrogato l’art. 2 commi 1 e 4 del DL. 66/2014 che ha disposto la diminuzione generalizzata (del 10% circa) delle aliquote Irap applicabili al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (dal 2014 per i soggetti solari). Nel corso dell’iter parlamentare di approvazione andrebbe precisata la decorrenza dell’approvazione in quanto sembrerebbe che le aliquote ridotte non siano mai applicabili, neppure nel periodo d’imposta 2014. Con riferimento al calcolo degli acconti con il metodo previsionale e quindi con l’applicazione di aliquote ridotte transitorie, il decreto di stabilità 2015 fa espressamente salvi gli effetti derivanti da tale disposizione (art.1 comma 2 del DL66/2014). Pertanto anche se l’acconto versato avvalendosi del suddetto disposto dovesse rilevarsi, a consuntivo, insufficiente (vale a dire inferiore al 101.5% dell’Irap dovuta per il 2014, calcolata in base all’aliquota del 3,9%) sarà comunque esclusa l’applicazione di sanzioni e interessi. 60 DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA’ 2015 NOVITA’ IN AMBITO IRAP (2/2) Sempre in ambito Irap, la bozza del Ddl. Di stabilità 2015 prevede che dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (il 2015 per i soggetti “solari”), i costi relativi ai dipendenti a tempo indeterminato saranno interamente deducibili dalla base imponibile Irap. Tale beneficio spetterà sia alle imprese, sia ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati), sia ai produttori agricoli titolari di reddito agrario. Viene ammessa in deduzione la differenza tra: - Il costo complessivo per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato; - le deduzioni già attualmente previste a fronte dell’impiego di personale, che vengono quindi confermate. 61 Grazie per l’attenzione. Dr. Federico Venturi Pirola Pennuto Zei & Associati – Brescia – Via Cefalonia n. 70 Office: +39.030.2219611 Mobile: +39.348.5910432 E-mail: [email protected] 62
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