CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO Giugno 2014

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO Giugno 2014
Sommario
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Acconto Tasi
Agevolazioni per Pmi nelle zone franche urbane
Risposte ai Caf in tema di dichiarazioni dei redditi 2014
Chiarimenti interpretativi (Telefisco 2014)
Gerico 2014
Studi di settore
Bonus 80 euro ai dipendenti
Rimborsi modello 730/2014
Pagamento tributi con F24
Versamento contributi Enpacl
Agevolazioni autotrasportatori
Chiarimenti in tema di Ace
Rivalutazione beni d`impresa e partecipazioni
Deducibilità perdite su crediti di modesto importo
Proroga modello 730/2014
Maggiorazione Ires per banche e assicurazioni
Comunicazioni di anomalia degli studi di settore
Affrancamento avviamento e marchi d`impresa
Pos per professionisti
Bonus mobili
Credito d`imposta per erogazioni ai beni culturali pubblici (Art bonus)
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Aggiornato al 11.06.2014
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Acconto Tasi
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G.U. 10.06.2014, n. 132
Il D.L. 9.06.2014, n. 88 interviene a definire i termini di pagamento della Tasi per l’anno 2014, così articolati:
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per i Comuni che hanno già assunto la deliberazione TASI entro il 23.05.2014, è confermato l’obbligo di
pagamento entro il 16.06.2014, sulla base delle aliquote e detrazioni approvate dal Comune stesso;
❍
per i Comuni che non hanno assunto le deliberazioni TASI entro il 23.05.2014, il versamento della prima rata
TASI è posticipato al 16.10.2014. A tal fine, i Comuni devono deliberare entro il 10.09 le aliquote e le
detrazioni.
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Se entro il 10.09.2014 il Comune non avrà ancora deliberato le aliquote e le detrazioni TASI, l’imposta sarà
dovuta applicando l’aliquota di base pari all’1 per mille e sarà versata in un’unica soluzione il 16.12.2014.
Sempre nel caso della mancata determinazione, la Tasi dovuta dall’occupante sarà nella misura del 10%
dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
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Agevolazioni per Pmi nelle zone franche urbane
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Provv. Ag. Entrate 6.05.2014
Ris. Ag. Entrate 13.05.2014, n. 51/E
Ris. Ag. Entrate 9.06.2014, n. 59/E
L’art. 1 della L. 296/2006 prevede la concessione di agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese situate in
aree qualificate come zone franche urbane (ZFU). Le agevolazioni si applicano, altresì, in via sperimentale, ai
comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi
nell'accordo di programma “Piano Sulcis”. La L. 147/2013 riconosce le agevolazioni anche alle micro e piccole
imprese localizzate nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa.
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I benefici sono fruiti, nei limiti dell’importo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, mediante riduzione dei
versamenti da effettuarsi presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e
Fisconline.
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L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “Z100” per consentire l’utilizzo del beneficio.
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Con risoluzione 9.06.2014, n. 59/E sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle
agevolazioni a favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane della Regione Campania
e della Regione Calabria ricadenti nell’Obiettivo “Convergenza”.
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Risposte ai Caf in tema di dichiarazioni dei redditi 2014
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Circ. Ag. Entrate 21.05.2014, n. 11/E
L’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta ai quesiti posti dai Centri di assistenza fiscale sulla compilazione della
dichiarazione dei redditi per il 2014.
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Per quanto riguarda la detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie, è stato precisato che nel caso in cui la fattura e
il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario, mentre la spesa di ristrutturazione sia sostenuta da entrambi,
la detrazione spetta anche al soggetto che non risulta indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura
sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.
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L’annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di
fruizione del beneficio e il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione. E' esclusa
la possibilità di modificare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta.
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Chiarimenti interpretativi (Telefisco 2014)
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Circ. Ag. Entrate 14.05.2014, n. 10/E
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare che raccoglie le risposte fornite alla stampa specializzata
nell’ambito di Telefisco 2014. Nell’ambito della rivalutazione dei beni in bilancio prevista dalla L. 147/2013 è stato
chiarito che non è consentito effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica, ossia senza il versamento
dell’imposta sostitutiva.
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Gerico 2014
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Comunicato Ag. Entrate 15.05.2014
Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la versione definitiva di Gerico 2014, il software per la
compilazione degli studi di settore, aggiornata con i correttivi “crisi”.
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Studi di settore
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Provv. Ag. Entrate 20.05.2014
Sono stati approvati in via definitiva i 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi
di settore 2013, parte integrante del modello Unico 2014, relativi alle attività economiche nel settore delle
manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.
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In alcuni dei modelli relativi agli studi di settore, presumibilmente in evoluzione per il periodo d’imposta 2015, è stato
inserito il quadro “Z - Dati complementari”, per chiedere ulteriori informazioni utili ai fini dell’aggiornamento degli
studi stessi.
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Ris. Ag. Entrate 7.05.2014, n. 48/E
Circ. Ag. Entrate 14.05.2014, n. 9/E
Bonus 80 euro ai dipendenti
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E' stato istituito il codice tributo “1655” per il recupero, da parte dei sostituti d’imposta, delle somme erogate ai
lavoratori dipendenti e assimilati, da utilizzare in compensazione mediante il modello di pagamento F24.
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L’Agenzia delle Entrate, con circolare 9/E/2014, ha chiarito, tra l’altro, che il credito Irpef spetta anche ai lavoratori
che percepiscono somme a sostegno del reddito, come la Cig, l’indennità di mobilità e di disoccupazione.
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Rimborsi modello 730/2014
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Ris. Ag. Entrate 30.05.2014, n. 57/E
In presenza di rimborsi Irpef superiori a 4.000 euro e contemporanea richiesta di detrazioni per carichi di famiglia
e/o di eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione, i rimborsi saranno effettuati direttamente dall’Agenzia
delle Entrate a seguito dei previsti controlli.
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L’erogazione del rimborso, al fine di tener conto della presenza del secondo o unico acconto Irpef o cedolare secca,
sarà effettuato al netto dei predetti acconti. Nelle ipotesi in cui il rimborso superiore ai 4.000 euro sia determinato da
crediti diversi dalle detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze da precedente dichiarazione, non trovando
applicazione il controllo preventivo citato, il rimborso sarà erogato dal sostituto d’imposta previa ricezione dei
risultati contabili.
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Pagamento tributi con F24
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Comunicato Ag. Entrate 26.05.2014
Dal mese di giugno 2014 i contribuenti potranno effettuare il versamento dei tributi con modello F24 anche
attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto di Pagamento InfoCamere.
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Versamento contributi Enpacl
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Ris. Ag. Entrate 29.05.2014, n. 55/E
Sono state istituite le causali per il versamento, mediante modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali
dovuti dagli iscritti all’Enpacl (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro).
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Agevolazioni autotrasportatori
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Comunicato Ag. Entrate 30.05.2014
Sono state prorogate anche per il 2014 le agevolazioni per gli autotrasportatori e confermati gli stessi importi del
2013.
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Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2014, fino ad un massimo
di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2013 come contributo al
Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5
tonnellate. Anche quest’anno per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”.
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Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto
merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta
2013, nelle seguenti misure:
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56,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i
trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un
importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni
confinanti;
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92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
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Chiarimenti in tema di Ace
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Circ. Ag. Entrate 23.05.2014, n. 12/E
Con particolare riferimento ai soggetti residenti all’estero che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia nei
periodi d’imposta successivi a quello di prima applicazione dell’Ace, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientra
nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione una società estera che ha trasferito la propria residenza in
Italia, dal momento in cui assume la qualifica di soggetto residente.
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A partire dal periodo d’imposta in cui acquisisce la qualifica di soggetto residente, la società potrà, pertanto,
applicare le disposizioni contenute nel decreto Ace (comprese le disposizioni antielusive), considerando tutti gli
incrementi e decrementi di capitale proprio realizzati a partire dall’esercizio in corso al 31.12.2011.
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Dall’ambito di applicazione dell’agevolazione Ace sono espressamente escluse le società assoggettate alle
procedure di fallimento, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Riguardo a
quest’ultima, la procedura concorsuale persegue finalità tra loro alternative, ossia:
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il risanamento della società (con continuazione dell’esercizio d’impresa);
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qualora questo si riveli impossibile o economicamente non conveniente, la liquidazione della medesima.
Solo in quest’ultima ipotesi si avrà l’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Ace. Diversamente,
restano inclusi nel novero dei contribuenti per i quali trova applicazione l’agevolazione tutti coloro nei cui confronti
l’amministrazione straordinaria risulti finalizzata al risanamento della società.
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Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni
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Circ. Ag. Entrate 4.06.2014, n. 13/E
La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, introdotta dalla L. 147/2013, contiene rilevanti novità
rispetto alle precedenti rivalutazioni. In particolare:
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la necessità di attribuire riconoscimento fiscale ai maggiori valori sui beni iscritti in bilancio, non essendo
consentita una rivalutazione con rilevanza solo civilistica;
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il minor lasso temporale di differimento degli effetti fiscali, producendosi questi ultimi a partire dal terzo
esercizio successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione o dal quarto esercizio successivo nel caso di
cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati;
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la possibilità di effettuare la rivalutazione non solo sui beni immobili ma anche sugli altri beni d’impresa (ad
esclusione dei beni merce) e sulle partecipazioni in società controllate e collegate;
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la possibilità di effettuare, anche congiuntamente alla rivalutazione, il riallineamento dei valori fiscali ai
maggiori valori iscritti in bilancio.
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Deducibilità perdite su crediti di modesto importo
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Circ. Ag. Entrate 4.06.2014, n. 14/E
I soggetti che adottano i principi contabili nazionali, con esercizio coincidente con l’anno solare, possono dedurre le
perdite sui crediti cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili a partire dal bilancio chiuso al
31.12.2013.
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Per tali soggetti, non hanno, invece, automatica rilevanza fiscale le perdite rilevate a seguito di cancellazioni dal
bilancio poste in essere in periodi d’imposta precedenti, per la deducibilità delle quali è necessario valutare la
ricorrenza degli elementi certi e precisi a norma del c. 5 dell’art. 101 del Tuir.
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Proroga modello 730/2014
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D.P.C.M. 3.06.2014
Il modello 730/2014 e le schede di destinazione dell'otto e del cinque per mille dell’Irpef potranno essere presentati
entro il 16.06.2014 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione
necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.
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I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati dovranno provvedere:
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entro il 24.06.2014, a consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di
liquidazione;
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entro il giorno 8.07.2014, a comunicare il risultato finale delle dichiarazioni e a effettuare la trasmissione in via
telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate.
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Maggiorazione Ires per banche e assicurazioni
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Circ. Ag. Entrate 5.06.2014, n. 15/E
Alcuni provvedimenti normativi emanati nel corso del mese di novembre 2013 contengono misure, a carattere
transitorio, concernenti l’applicazione di un’addizionale IRES per i soggetti operanti nel comparto finanziario e
assicurativo. L’addizionale è applicabile una tantum sui redditi prodotti in relazione al periodo d’imposta in corso al
31.12.2013. La misura non ricade solo sugli istituti di credito, ma su tutti i soggetti creditizi e finanziari. La
maggiorazione d’imposta si applica, dunque, anche alle società di gestione comune dei fondi di investimento
mobiliare, alle capogruppo di gruppi bancari, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), agli esercenti attività di
intermediazione finanziaria, agli istituti di moneta elettronica, agli istituti di pagamento e alle società finanziarie.
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Comunicazioni di anomalia degli studi di settore
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Comunicato Ag. Entrate 5.06.2014
Le comunicazioni di anomalia degli studi di settore arriveranno direttamente nel Cassetto fiscale degli iscritti a
Entratel e Fisconline. Inoltre, per garantire la ricezione delle comunicazioni in forma veloce e sicura, i contribuenti
registrati ai servizi telematici che sono destinatari di una comunicazione di anomalia riceveranno, laddove abbiano
chiesto di ricevere un “avviso”, una email o un sms, ai recapiti registrati, con cui l’Agenzia li invita ad accedere al
proprio cassetto fiscale per prenderne visione.
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Affrancamento avviamento e marchi d'impresa
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Provv. Ag. Entrate 6.06.2014
La legge di Stabilità 2014 prevede la possibilità a regime, previo pagamento di un’imposta sostitutiva, di affrancare,
in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio
consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio, qualora siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di
controllo acquisite e iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative.
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Il provvedimento 6.06.2014 illustra nei dettagli l’ambito di applicazione e le operazioni che possono dare luogo alla
fruizione dell’agevolazione.
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Pos per professionisti
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Secondo il Consiglio Nazionale Forense (circolare 20.05.2014, n. 10-C-2014) gli avvocati non hanno l’obbligo
giuridico di dotarsi di Pos per i pagamenti delle prestazioni professionali.
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Del medesimo parere la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro (circolare n.12 del 29.05.2014).
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Bonus mobili
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G.U. 27.05.2014, n. 121
La legge 80/2014, di conversione del D.L. 47/2014 (decreto casa), prevede che per il periodo dal 6.06.2013 al
31.12.2014 le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della
detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione edilizia
che fruiscono delle detrazioni di cui all'art. 16, c. 1 del D.L. 63/2013.
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Aggiornato al 11.06.2014
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Per avere la detrazione su mobili ed elettrodomestici è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su
singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
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Credito d'imposta per erogazioni ai beni culturali pubblici
(Art bonus)
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D.L. 31.05.2014, n. 83
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei 3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2013, per
gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi
della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di
quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono
esclusivamente attività nello spettacolo, spetta un credito d'imposta, nella misura del:
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65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al
31.12.2013;
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50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.
Il credito d'imposta spettante, che è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del
15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui,
è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.
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Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini
delle imposte sui redditi e dell'Irap.
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