WWF Italia Sezione regionale Friuli Venezia Giulia Via Rittmeyer 6 34134 Trieste Tel: 040 360551 Tel e fax assistente regionale: 0432 502275 [email protected] www.wwf.it/friuliveneziagiulia Esente da bollo ai sensi del DPR 642 dd. 26/10/1972 – All. B n. 27 bis aggiunto dall’art. 17 del D. Lgs. N. 460 dd. 4/12/1997 Trieste, 7 aprile 2014 Prot. n.004 B.2.2 Al Comune di Villesse Ufficio Urbanistica Via Roma, 16 34070Villesse (GO) [email protected] E p.c. Servizio Pianificazione territoriale Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Via Giulia 75/1 34126 Trieste [email protected] Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia Piazza della Liberta’, 7 34132 - Trieste [email protected] Oggetto: Osservazioni alla Variante Generale del Comune di Villesse. Premessa. Analizzando nella sua integrità il nuovo PRGC di Villesse, si è dovuto constatare che le nuove scelte pianificatorie di cui il territorio comunale dovrà prendersi carico sono dovute non a dinamiche che si sono venute a creare per una volontà intrinseca del territorio, ma si basano principalmente su un accordo politico (pubblico-privato) che prevedeva la realizzazione di un parco commerciale all’uscita dello svincolo della A4 di Villesse. Il consumo di suolo fertile che tale dissennata cementificazione ha comportato è irreparabile e costituisce un danno rilevante su diversi fronti, dal settore agricolo (unico segmento produttivo considerato in fase di rilancio negli ultimi anni), a cui è Registrato come: WWF Italia Via Po, 25/c 00198 Roma Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. Ente morale riconosciuto con D.P.R. n.493 del 4.4.74. Schedario Anagrafe Naz.le Ricerche N. H 1890ADZ. Cod.Fisc. 80078430586 O.N.G. idoneità riconosciuta P.IVA IT 02121111005 con D.M. 2005/337/000950/5 del 9.2.2005 – ONLUS di diritto stata tolta la materia prima, alla qualità della vita degli abitanti di Villesse, costretti per lungo tempo ai disagi di una viabilità incerta e sottoposti ad un’ulteriore sorgente inquinante. A ciò si sommi l’impatto negativo che il parco commerciale ha esercitato fin dalla fase costruttiva sul piccolo commercio di vicinato, che si vede ora compresso fra crisi e concorrenza dei colossi multinazionali. Si ricordi che il territorio villessino è già molto sacrificato dal punto di ambientale, dal momento che ospita la seconda zona industriale della Provincia e imponenti opere infrastrutturali (Autostrada A4 Venezia-Trieste, elettrodotti, metanodotti, benzinodotti e SR 351). Se si considera poi che anche il tracciato del nuovo elettrodotto aereo denominato “Udine Ovest – Redipuglia” interesserà il territorio comunale, sorge spontaneo domandarsi se potrà mai esserci un po’ di tregua per la cittadinanza villessina. Ci si sarebbe aspettati, dunque, da questo strumento urbanistico, una sorta di “compensazione” degli impatti che questo territorio ha dovuto subire negli ultimi decenni, indicando finalmente una inversione di rotta a partire da un deciso stop a nuove urbanizzazioni e dalla valorizzazione del territorio agricolo e naturale superstite. Calcolo capacità insediativa residenziale teorica massima (CIRTM) Secondo il “Calcolo della Capacità insediativa residenziale teorica massima” riportato nella Relazione Illustrativa al nuovo PRGC (p.147), si stima che nei prossimi 10 anni la popolazione aumenterà di 164 unità per una volumetria di 32.846 metri cubi (di cui 29.658 mc già previsti dal piano vigente, comprendenti le zone di espansione C e gli edifici non utilizzati); pertanto il piano prevede di incrementare la capacità edificatoria di ulteriori 3.501 mc per soddisfare la domanda residenziale. Tale computo pare ragionevole solo in un’ottica di crescita sostanziale della popolazione. Al contrario, la capacità edificatoria prevista nel piano struttura (p. 149) non pare conforme ai dati statistici rilevati (Al. 01) e all’incremento della popolazione valutato per i prossimi dieci anni. Prendendo in considerazione il parco commerciale e la sua futura espansione (UMIB), la relazione prevede che il totale degli addetti sia di 1300 unità. Il documento presume che il 15% dei dipendenti si stabilisca nel comune di Villesse: quindi 195 nuovi abitanti per 39.000 mc di nuove residenze. In tal modo l’amministrazione comunale - qualora ne ravvisi la necessità - può procedere al cambio di destinazione d’uso di aree agricole in aree residenziali con una variante non sostanziale al PRGC. Si ritiene che non sussista la necessità di individuare in piano struttura nuove aree residenziali per tali motivi: 1) Sono già previsti nel piano regolatore 29.658 mc, sufficienti per coprire l’effettivo fabbisogno insediativo; 2) Non ci sono analisi che dimostrino che l’ampliamento del parco commerciale porti anche un incremento del settore residenziale. Si consideri il fatto che parte della zona HC è attiva già dal 2009; come si evince dalla tabella 1 i dati non attestano l’aumento di popolazione 2 conseguentemente all’insediamento del parco commerciale nel comune di Villesse, ma al contrario si registra una sostanziale stasi; 3) Il parco commerciale è contiguo al comune di Romans d’Isonzo; se si volesse accogliere l’ipotesi sopraesposta, ovvero che circa il 15% degli addetti decida di trasferirsi nel comune di Villesse per il fattore dell’attrattività, si dovrebbe affermare che un ulteriore 15% degli addetti si trasferirebbe nel territorio di Romans d’Isonzo e così in percentuale minore anche negli altri comuni contermini. Ma è inverosimile che il 30% degli addetti del parco commerciale (anche considerando solo Romans d’Isonzo e Villesse) cambi residenza. Pertanto, si può ipotizzare che il 15% sia da suddividere tra i comuni contermini se si vuole applicare tale regola, riducendo così il carico sul comune di Villesse. 4) La considerazione è avvalorata anche dal Rapporto Ambientale della VAS, ove si legge che l’impatto maggiore è previsto soprattutto per l’espansione residenziale (Azioni 20 e 24) 5) Inoltre nel DPGR 126 del 1995, ove si regolano le misure per gli standard di un piano regolatore, all’articolo 3 comma 1 punto 1 (criteri generali) si afferma che :“Il dimensionamento degli strumenti urbanistici generali dovrà essere impostato su criteri di minimizzazione e contenimento delle nuove espansioni e dei loro costi complessivi, con particolare attenzione al contenimento del consumo del suolo e delle aree agricole produttive ed alla salvaguardia rigorosa dei beni paesistico-ambientali. Dovranno pertanto essere privilegiate ed incentivate le operazioni di trasformazione e riqualificazione urbanistica delle aree urbanizzate esistenti, degradate o abbandonate.”. Inoltre, nella L.R. 5/2007 all’articolo 7 comma 1 lettera f si afferma che: “contenere il consumo di nuovo territorio subordinandone l'uso all'attenta valutazione delle soluzioni alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti o dalla loro riorganizzazione e riqualificazione”. Riteniamo che queste disposizioni non siano state adeguatamente osservate: il piano regolatore stima un incremento degli abitanti soltanto in base ad un non ben precisato fattore di attrattività del parco commerciale e senza un’effettiva analisi delle soluzioni che possano minimizzare e contenere le nuove espansioni. Va ricordato, infatti, che l’ampliamento della zona residenziale comporterebbe l’aumento degli standard con un conseguente ulteriore consumo di suolo. SI CHIEDE pertanto che la quota di riserva di aree residenziali inserite nel piano struttura sia cancellata o quantomeno ridotta, e si propone la realizzazione di un’analisi dettagliata degli effetti che il parco commerciale e la sua espansione sul territorio produrrebbero non solo su Villesse ma su tutto il territorio contermine. Si tratterebbe di un’analisi del tutto innovativa, non essendo ancora esistente in alcun piano di ordine e grado. 3 Tabella 1: andamento demografico 2001-2012 nel comune di Villesse Anno Popolazione (N.) Variazione % su anno prec. 2001 1.571 - 2002 1.573 +0,13 2003 1.568 -0,32 2004 1.560 -0,51 2005 1.588 +1,79 2006 1.619 +1,95 2007 1.662 +2,66 2008 1.697 +2,11 2009 1.723 +1,53 2010 1.729 +0,35 2011 1.709 -1,16 2012 1.709 +0,00 Ampliamento del Parco Commerciale e consumo di suolo. Abbiamo analizzato il modo in cui un parco commerciale influisce sul territorio dal punto di vista urbanistico e sociale, osservando le dinamiche territoriali che si sono innescate. Con l’inserimento sul territorio del parco commerciale si notano quattro dinamiche legate al consumo del suolo: 1) La prima è il consumo di suolo diretto dovuto alla creazione del parco commerciale: ai 457.716 mq già zonizzati - di cui la sola UMI A edificata (278.424 mq) con una superficie di vendita pari a 57.000 mq, e la UMI B di 179.292 mq in fase di urbanizzazione –vanno a sommarsi altri 154.296 mq, previsti in piano struttura. Inoltre il comune di Romans d’Isonzo con le varianti 31 e 32 adottate il 30 novembre del 2009 prevede altri 77.000 mq di zona commerciale e 62.000 mq di zona artigianale in un’area attigua al parco commerciale. Con l'espansione del parco commerciale in piano struttura si prevedono nuove aree di espansione residenziale per ulteriori 39.000 mc. Tali aree, come affermato nella Relazione Illustrativa, sono frutto solamente dell’attrattività del parco commerciale. Va ricordato inoltre che, considerata tale “attrattività”, ci potrebbe essere un’ulteriore quota di superfici residenziali prevista dai comuni contermini. Non è stato possibile quantificare il fenomeno 4 dell’attrattività su un’area più vasta di quella del comune di Villesse, visto che non disponiamo di uno studio apposito. 2) La seconda è il consumo del suolo indiretto, dovuto alle cosiddette “greyfields” o zone grigie: si tratta dell’abbandono di vecchie aree commerciali e terziarie a causa dell’apertura di nuove e più attrattive aree commerciali o dello spostamento di attività commerciali verso il parco commerciale di Villesse. Come abbiamo potuto osservare, con l’apertura di “Tiare” due grandi realtà dell’Isontino (Ipercoop di Gradisca d’Isonzo con circa 50.000 mq tra edificato e parcheggio e Mediaworld di Monfalcone) hanno spostato la propria attività a Villesse. Questo fenomeno, da anni conosciuto nei paesi anglosassoni, porta con il tempo alla chiusura dei centri commerciali minori a favore dei centri commerciali definiti Killer, in quanto uccidono le altre attività più piccole e meno attrattive, lasciando sul territorio scheletri vuoti ed inutilizzati che le proprietà non sanno come recuperare. Inoltre in questo periodo storico tale fenomeno è accentuato dalla crisi: capita sempre più spesso di entrare in qualche centro commerciale e osservare che molti spazi per negozi sono chiusi o intere attività stanno chiudendo,in quanto il mercato si è contratto e le spese di gestione non permettono la sopravvivenza degli stessi negozi. 3) La terza dinamica territoriale legata al consumo del suolo è quella della morte dei centri storici. Con l’apertura dei cosiddetti centri commerciali killer, i primi a soccombere sono i negozi e le attività di vicinato, che scompaiono in quanto non riescono ad avere proposte concorrenziali valide per rimanere sul mercato: questo potrebbe portare alla chiusura delle piccole attività del centro di Villesse e ad un micro consumo di suolo a macchia di leopardo che si sviluppa all’interno del centro cittadino. Nessun piano del commercio a livello comunale ha mai considerato questa dinamica, in quanto tali studi sono redatti in modo da quantificare la domanda e l’attrattività, ma non individuano la modalità di redistribuzione della domanda totale (un utente non farà la spesa n volte in n negozi, ma ne sceglierà uno solo: così, mentre l’offerta si può suddividere, la domanda rimane invariata). 4) La quarta dinamica riguarda l’infrastrutturazione viaria a servizio del parco commerciale. Questo è l’unico fattore che viene considerato quando si “progetta” un polo commerciale, con l’unico intento di capire se le strade esistenti possano supportare il flusso di traffico; in caso contrario si procede realizzando nuove strade, senza che tale ulteriore consumo di suolo venga contabilizzato. Ad esempio, a quattro mesi dall’apertura di Tiare, si sono verificati dei problemi generati dal traffico nel centro di Versa: è presumibile che si penserà ad una nuova strada per far sì che il traffico diretto al parco commerciale sia escluso da tale abitato. 5 Tutte queste dinamiche legate al consumo di suolo si sarebbero dovute prendere in considerazione già a partire dal 2001. L’ampliamento del parco commerciale è in stretta relazione con la parte esistente (Ikea/Tiare). Per capire se tale previsione di espansione sia sostenibile dal punto di vista urbanistico ci siamo pertanto posti il seguente quesito: In una pianificazione territoriale moderna, sostenibile e all’avanguardia, le analisi territoriali e gli strumentidi governo del territorio disponibilisarebbero stati sufficienti a giustificare la realizzazione del parco commerciale? Siamo andati quindi a verificare, ai diversi livelli della pianificazione, se tali dinamiche fossero state prese in considerazione e se fossero stati indicati i successivi accorgimenti per limitare il fenomeno del consumo del suolo. A. “Piano per la grande distribuzione” adottato con DGR 781 del 15 aprile 2005 (abrogato con la legge regionale 15/2012 detta “legge comunitaria”. La motivazione dell’abrogazione dipende dal recepimento a livello nazionale della direttiva comunitaria relativa ai servizi nel mercato interno, la quale ha influito pesantemente sugli aspetti legati alla pianificazione anche in materia di grande distribuzione commerciale): nel documento si indica il nuovo Parco Commerciale di Villesse come priorità. Le uniche analisi svolte riguardano la viabilità e il possibile aumento del traffico - considerando il bacino d’utenza della possibile clientela mentre le dinamiche del consumo del suolo non sono prese in considerazione. B. Nel PTR del maggio 2007 si individuano gli obiettivi che il piano stesso deve raggiungere per quanto riguarda le zone HC. Si legge che queste devono fare sistema regionale e specializzarsi e devono esserefacilmente raggiungibili da grosse arterie viarie. Ciò detto, nel Rapporto Ambientale l’unico accenno sul consumo di suolo è quello dell’utilizzo delle aree dismesse, mentre non si fa menzione circa il consumo di territorio che la viabilità a servizio delle aree HC genera. C. Nel PGT dell’ottobre 2012 adottato nel 2013, il consumo del suolo riguardante la proliferazione dei centri commerciali non viene preso in considerazione; rimane solo l’invito a riutilizzare le aree dismesse, ma in un’ottica generale e non specificatamente nelle Zone HC. Nel Rapporto Ambientale, il consumo del suolo non viene vagliato in quanto non viene identificato un indicatore adatto a quantificare tale fenomeno; Si analizzano di seguito i documenti relativi all’accordo di programma per il parco commerciale di Villesse, per comprendere se le dinamiche relative al consumo di suolo vengano valutate e quali siano le proposte per arginare il fenomeno. A. In nessun documento allegato al primo accordo di programma si fa cenno alla tematica del consumo del suolo; nemmeno a partire dalla viabilità, unico tema trattato in fase di accordo/progettazione. 6 B. Nella novazione di accordo dell’ottobre 2011, la questione consumo di suolo non è presa in considerazione, in quanto i documenti allegati sono di fatto delle variazioni rispetto a quelli principali, quindi non individuano come emergenza il consumo di suolo. Nella variante 9 del comune di Villesse, che inserisce l’area HC, e nel PRPC di iniziativa privata del febbraio del 2008, che regola la zona HC, il consumo di suolo è individuato solo in termini di riduzione dei terreni agricoli, mentre non viene individuata alcuna dinamica territoriale riguardante tale fenomeno e tantomeno alcuna mitigazione che lo possa contenere. C. Nel nuovo piano il consumo del suolo è analizzato in maniera più esaustiva, ma l’analisi del Rapporto Ambientale non affronta il problema nella sua complessità. I problemi generati dalle scelte politiche non affiorano in maniera evidente. Ad esempio,per quanto riguarda il consumo di suolo diretto, il suolo che si perde negli altri comuni e il consumo dovuto alle nuove aree residenziali previste nel comune di Villesse non sono prese in considerazione in modo organico: questo fa sì che il problema non sia analizzato nella sua integrità, ma solo parzialmente. Le soluzioni adottate nel lungo periodo potrebbero generare un ulteriore consumo del suolo: si potrebbe verificare contemporaneamente l’aumento dell’edificato ad uso residenziale e la produzione di ampie zone grigie sia all’interno del centro cittadino di Villesse (con la chiusura dei negozi di vicinato) che al di fuori dei confini comunali.Tutte queste dinamiche territoriali dovute all’ampliamento del parco commerciale dovrebbero essere prese maggiormente in considerazione dal nuovo Piano Regolatore Generale Comunale e dalla Valutazione Ambientale Strategica che lo accompagna, in base ad una visione a lungo termine che invece pare mancare nei documenti suddetti. La legislazione regionale in vigore ci indica comunque alcuni principi che devono o dovrebbero essere rispettati, mentre nel nuovo piano regolatore rimangono in qualche modo disattesi. A. La Legge Regionale numero 29 del 5 dicembre 2005 denominata “Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande” che modifica la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”. Al titolo II, Capo II, Articolo 15 (Strumenti di pianificazione commerciale) comma 1, afferma che: “La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonché dell'interesse dei consumatori. A tal fine, limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:a) tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, architettonico, storico-culturale e di viabilità;b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie distributive, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), anche attraverso il 7 recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, al fine di estendere e ampliare la presenza di strutture commerciali nelle zone in cui il servizio è carente, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi, e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche.” B. Nel DPGR 126 del 1995, in cui si regolano le misure per gli standard di un piano regolatore, all’articolo 3 comma 1 punto 1 (criteri generali) si afferma che : “Il dimensionamento degli strumenti urbanistici generali dovrà essere impostato su criteri di minimizzazione e contenimento delle nuove espansioni e dei loro costi complessivi, con particolare attenzione al contenimento del consumo del suolo e delle aree agricole produttive ed alla salvaguardia rigorosa dei beni paesistico-ambientali. Dovranno pertanto essere privilegiate ed incentivate le operazioni di trasformazione e riqualificazione urbanistica delle aree urbanizzate esistenti, degradate o abbandonate.”, ed Inoltre nella L.R. 5/2007all’articolo 7 comma 1 lettera f si afferma che: “contenere il consumo di nuovo territorio subordinandone l'uso all'attenta valutazione delle soluzioni alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti o dalla loro riorganizzazione e riqualificazione”. C. Anche nel Piano di Governo del Territorio, adottato nell’aprile 2013, possiamo ravvisare almeno due azioni specifiche al fine di ridurre il consumo del suolo generato dal Parco Commerciale di Villesse: 1) disincentivare l’urbanizzazione lungo le grandi infrastrutture e 2) favorire la valorizzazione dei centri minori. D. Il Documento Territoriale Strategico Regionale (DTSR) nella Politica strategica n°2 nel Obiettivo 2.2 Conservazione della risorsa naturale Suolo privilegiando interventi di riqualificazione urbana e recupero di aree dismesse da riconvertire, sia utilizzando il patrimonio edilizio esistente, sia riducendo l’urbanizzazione di suoli agricoli, prevede come azione: 1) Disincentivare l’urbanizzazione nei pressi delle grandi infrastrutture di connessione viabilistica, favorendo viceversa progetti locali di sviluppo. 2) Favorire la plurifunzionalità dei centri attraverso il superamento della monofunzionalità residenziale, il recupero delle destinazioni che appartengono alle tradizioni locali e la localizzazione di funzioni nuove e articolate (artigianato, turismo, commercio, strutture per il tempo libero e le attività culturali). Analizzato lo studio proposto dal PRGC e dalla VAS desumiamo che si è tentato un bilanciamento tra le aree urbanizzate e quelle agricole, spostando destinazioni d’uso e volumetrie, senza però prendere in considerazione le dinamiche esterne al territorio comunale. Riportiamo in sintesi i principali fattori del consumo di suolo: 8 A. Sviluppo residenziale. Se nel piano operativo c’è una riduzione delle aree di espansione (la quantità di aree residenziali in zonizzazione risulta sufficiente per la durata del piano), nel piano struttura è previsto invece un incremento di 39.000 mc, dovuti all’attrattività del parco commerciale. Lo sviluppo residenziale aumenta il consumo del suolo. B. Aree industriali - artigianali. Mentre si trasformano in zone agricole un’area a cavallo della strada regionale e dell’autostrada (108.531 mq) e un’area lungo Via Trieste (47.374 mq), si aumentano le aree industriali in altri punti del territorio comunale per un totale di 69.634 mq. Considerato che l’area eliminata più estesa è prevalentemente commerciale, ne risulta che le zone industriali vengono solamente spostati in altri luoghi del territorio comunale. C. Aree commerciali. Anche se si considerasse interamente commerciale l’area di 108.531 mq, l’aumento del parco commerciale previsto è di 154.296 mq: pertanto si riscontra un aumento sostanziale delle aree a destinazione commerciale. D. Area di compensazione. Al comma 3 dell’art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione si legge: “la zona viene configurata quale eventuale intervento compensativo connesso all’ampliamento della zona HC destinata a parco commerciale”. Si osserva tuttavia che tale zona è già stata individuata quale intervento di compensazione paesistico-ambientale, mai attuato, così come definito dallo “Studio preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VIA, relativo alla realizzazione di un ipermercato e di una galleria commerciale nell’ambito del Lotto 2 dell’UMI A prevista dallo strumento attuativo (PRPC) approvato con delibera C.C. n. 4 del 28/02/2008 per la realizzazione di una zona omogenea HC e successiva Variante n.1 approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 25 febbraio 2009, che interessa il territorio comunale di Villesse.” Sarebbe quindi auspicabile definire nuove aree idonee all’applicazione delle misure di compensazione paesisticoambientale. Inoltre, si noti che l’area individuata per la compensazione è un’area agricola a forte naturalità, come evidenziato dal progetto di massima del prof. Sconfietti, quindi tale compensazione si riduce di valore: compensare una perdita di territorio agricolo (espansione parco urbano) con la realizzazione di un parco urbano in un’area naturale non sembra opportuno. Tale compensazione potrebbe essere significativa soltanto se tale area fosse dismessa e quindi da bonificare. E. Le norme di attuazione della nuova variante generale precisano che l’ampliamento può avvenire se si verificano le condizioni che vengono enunciate nell’articolo 28 “Z.t.o. HC: Zona commerciale per attività di grande distribuzione”, che riportiamo: 1) siano a compensazione di altre aree che vengono riclassificate da zona HC in zone di tipo agricolo o comunque sistemate a verde. Le nuove aree introdotte in zona omogenea HC devono seguire le direttrici di espansione definite dal piano struttura. 2)a seguito della completa attuazione dell’intera zona HC interessata dal “parco commerciale” sia in termini infrastrutturali che in termini edilizi e sussista un fabbisogno aggiuntivo per l’ampliamento del parco commerciale. Anche in questo caso le nuove aree da 9 riclassificare all’interno della zona HC devono essere ricomprese all’interno delle direttrici di espansione definite dal piano struttura; 3) gli ampliamenti della zona destinata a parco commerciale potrà avvenire nel rispetto delle mitigazioni (scheda delle condizioni ambientali n° 1) ed in presenza di esiti non negativi delle azioni di monitoraggio riferiti agli indicatori individuati con il rapporto ambientale predisposto all’interno della procedura di VAS. Come si può osservare tali norme non hanno alcun indirizzo per quanto riguarda il limitare del consumo del suolo ma indicano soltanto che la realizzazione dell’ampliamento può avvenire se e solo se le aree HC esistenti sono state effettivamente completate. Concludendo, si osserva che: 1) L’attuale parco commerciale attuato per mezzo dell’accordo di programma del 2006 e della sua novazione del 2011, non ha alla base uno studio delle dinamiche territoriali e questo ha provocato e provoca effetti non sostenibili; 2) In nessun studio o documento realizzato dal 2001 ad oggi il consumo di territorio è trattato in maniera esaustiva e completa; le molteplici criticità riportate in maniera sintetica in questo documento evidenziano che un tale intervento non può quindi essere supportato dal territorio; 3) La legislazione vigente e i piani sovra ordinati riconoscono che la realizzazione del parco commerciale attuato con l’accordo di programma e la sua novazione e il previsto ampliamento sono contrari alle linee di sviluppo sostenibili indicate. L’ampliamento del parco commerciale è quindi solo frutto di un accordo politico tra le parti che mette in secondo piano il territorio e tutte le problematiche che tale realizzazione comporta. 4) La realizzazione dell’ampliamento del polo commerciale in questa nuova variante generale non è supportata da alcuna analisi urbanistica che sostenga tale necessità; si può affermare per contro che questa non sia sostenibile nel lungo periodo. 5) L’ampliamento del parco commerciale non è previsto in nessun accordo di programma e nessun atto formale della Giunta o del Consiglio Comunale, quindi non trova giustificazione il suo inserimento in Piano struttura. SI CHIEDE pertanto che la superficie di 154.296 mq prevista per l’ampliamento del parco commerciale sia stralciata in quanto non sostenibile. SI CHIEDE che nelle Norme di Attuazione, oltre alle disposizioni già presenti, si inserisca un comma dove si indichi che sia condotto uno studio a verifica della sostenibilità della realizzazione dell’ampliamento del parco commerciale, che analizzi in maniera specifica sia le dinamiche territoriali di area vasta innescatesi con l’attuale parco commerciale sia quelle che si attiverebbero con l’ipotesi dell’ampliamento. SI CHIEDE che tale studio sia realizzato da un ente terzo ed imparziale, che non abbia interessi economici di nessuna delle parti coinvolte. 10 SI CHIEDE infine che il nuovo piano regolatore individui misure concrete per la valorizzazione del centro storico di Villesse atte non solo alla riqualificazione architettonica, ma alla rinascita del comparto commerciale/sociale che con il parco commerciale sta morendo. Vincolo Laghetti in Località Boschetti. Si osserva che il vincolo vigente in località Boschetti non può essere rimosso in quanto, nonostante parte della Quarta Circolare Esplicativa dell’ottobre 1992 sia stata annullata dalla sentenza del TAR FVG 408/1994, secondo la quale “in materia paesaggistica la Regione ha una potestà ricognitiva e di aggiornamento dei vincoli senza alcuna possibilità di modificare all’epoca vigente l’elenco dei beni protetti di cui alla Legge 431/1985”, si ritiene che tale podestà di eliminare vincoli paesaggistici (ex legge 431/85) non spetti neppure al Comune, in quanto il D.L.vo 42/2004 e successive modificazioni prevede con l’articolo 133 (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio) che: “1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità. 2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile. 3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti” Dunque sono il Ministero e la Regione ad individuare ed a definire le politiche per il paesaggio, mentre il Comune, come specificato nel comma 3, deve solo conformare la propria attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri redatti dagli enti sovraordinati. Si contesta inoltre quanto affermato nella "Relazione Illustrativa (e Allegati)" del nuovo PRGC dove per giustificare la soppressione del vincolo si scrive che: "Allo stato attuale gran parte degli specchi d'acqua che erano stati individuati dalla Regione e ricompresi all'interno dell'Allegato alla Quarta circolare esplicativa sopra richiamata, oggi non esiste più e quelli che sono rimasti non presentano alcun valore sotto il profilo ambientale e paesaggistico". Come si può osservare dalle fotografie di seguito riportate (Figg. 1, 2 e 3), i laghi e gli stagni sono ancora presenti. Si ritiene inoltre che non sia corretto affermare che gli specchi d'acqua non presentino alcun valore dal punto di vista paesaggistico e ci si chiede con quali criteri il Comune abbia valutato la qualità ambientale dei luoghi. Infatti, i boschi di pioppo e salice che si sono creati sulle sponde degli stagni e dei laghi sono in buono stato e vanno conservati in quanto con ogni probabilità in parte assimilabili all’habitat 92A0 “Foreste a galleria di Sabix alba e Populus alba” (sensu Direttiva 92/43/CEE) e le poche 11 specie infestanti (come l’ailanto) si trovano solo in siepi alberate ai margini dell’area e lungo le strade. Presentano inoltre notevole valore naturalistico le radure aperte con alberi isolati. Le depressioni che intercettano la falda freatica hanno formato dei laghetti che ospitano degli stagni popolati da germani reali, folaghe, tuffetti e gallinelle d’acqua. Si ritiene inoltre che con interventi molto economici (impermeabilizzazione con argilla di alcune depressioni) si potrebbero creare ulteriori siti adatti alla riproduzione degli anfibi. A conferma del valore naturalistico dell'area vi è quanto affermato a pag. 18 (Gli ambiti di pregio naturalistico) dell'Allegato B delle "Istanze di Autorizzazione Paesaggistica" relative al PRPC in zona HC (delibera C.C. n° 4/2004) U.M.I.A. Lotto 2 istanze PDC NN. 4/2010 e 5/ 2010 ("Linee Guida: Opere di compensazione paesisticoAmbientale in Comune di Villesse", studio redatto dal prof. Renato Sconfietti del Dip. di Ecologia del Territorio dell'Università di Pavia") dove si scrive che: "Le macchie boschive di pioppi e saliciormai giunte a buon equilibrio ecologico dopo decenni di spontanea evoluzione - dimostrato dalle notevoli dimensioni di alcuni esemplari - e le radure costituiscono, insieme agli specchi d'acqua, gli elementi di pregio naturalistico dell'area”. Nel medesimo documento a pag. 14 in merito ai laghetti si afferma che: "le dinamiche naturali spontanee hanno prevalso sull'assetto artificiale e allo stato attuale il vincolo trova piena giustificazione". Desta preoccupazione anche l'affermazione: “Altri progetti sono in corso di definizione con interventi che prevedono la colmature di alcune depressioni, la formazione di parti boscate ed il miglioramento delle essenze arboree presenti”. Infatti, l'eventuale colmatura degli specchi d'acqua o altri interventi sul territorio andrebbero ad alterare gli ecosistemi che si sono creati, e contrasterebbero con quanto riportato nel Piano Territoriale Regionale del Friuli Venezia Giulia (citato e preso in considerazione nel Rapporto Ambientale della VAS del PRGC), documento che, sebbene mai approvato, fornisce un analisi completa degli Ambiti di Paesaggio (AP). In tale documento nell' “AP 33 CORRIDOI FLUVIALI DEL TORRE, ISONZO E NATISONE", tra le misure di tutela e valorizzazione individuate (Sezione III) vi è il “Divieto di bonifica di zone e aree umide”. In base alle considerazioni sopra riportate, si chiede quindi che l’amministrazione provveda a reintegrare il vincolo in base ad una perimetrazione dei laghetti ancor oggi esistenti, eliminando quindi solo il vincolo gravante su quelli bonificati. Si valuta positivamente invece il fatto che si voglia favorire la realizzazione di un vero e proprio parco urbano, a patto che si mantengano la struttura e la biodiversità vegetale presenti e che all’interno dell’area in oggetto (sia i prati che le specie arboree), vengano mantenuti gli specchi d'acqua e si prevedano delle zone di rifugio per gli animali non fruibili da parte dei visitatori. In particolare è necessario evitare l'apertura di nuovi sentieri che attraversino il bosco di pioppi al centro dell’area e intorno ai laghetti in cui rimane l’acqua più a lungo. E' auspicabile inoltre che il parco venga collegato alle zone golenali dei fiumi Isonzo e Torre. 12 Figure 1, 2 e 3: specchi d'acqua in località Boschetti 13 Ampliamento della zona D4 Si ritiene che tanto nella Relazione Illustrativa del PRGC quanto nelle norme attuative non si sia tenuto adeguatamente conto della vulnerabilità della falda freatica legata alla presenza di cave attive e dismesse e al consumo di suolo agricolo determinato da queste attività. La coltivazione della cava denominata "Foss Omblar" prevede l'estrazione di ghiaia sotto falda. Come riportato nel Parere del Comitato Tecnico Regionale, Sezione III, n. 23/03/2000 del 12 dicembre 2000 in merito alla modalità estrattiva impiegata dalla suddetta cava: "priva la falda della sua naturale protezione che ha la funzione di impedire, ritardare e comunque attenuare la propagazione di sostanze inquinanti, di origine sia naturale che antropica, verso la falda. Le attività di escavazione che vanno ad interessare la falda freatica costituiscono pertanto un punto di vulnerabilità in termini di rischio potenziale del suo inquinamento". E ancora: “Situazioni di vulnerabilità della falda freatica sono riferibili alle escavazioni nella Pianura Friulana che interessano formazioni alluvionali permeabili presenti immediatamente a monte o in prossimità della linea delle risorgive, ove un possibile inquinamento, nella sua migrazione in profondità e verso valle per normale deflusso della falda, potrebbe coinvolgere non solo la falda stessa, ma anche le falde in pressione poste a maggiore profondità a Sud della Linea delle risorgive.” Anche nella relazione geologica della variante generale al PRGC si evidenzia come le cave di ghiaia attive e dismesse presenti sul territorio comunale rappresentino dei punti di particolare criticità per la vulnerabilità delle acque sotterranee. Infatti, la vulnerabilità della falda, già elevata a causa della modesta profondità a cui si trova la tavola d'acqua e dello scarso spessore del terreno di copertura, viene aumentata con l’asportodel terreno superficiale e di rilevanti spessori delle alluvioni ghiaiose che costituiscono la pianura isontina, al punto tale da mettere a giorno le acque sotterranee. Nel testo i due Professionisti incaricati di svolgere lo studio si augurano che vengano adottate delle scelte urbanistiche che consentano di preservare la risorsa idrica. In particolare andrebbe prestata attenzione verso "attività o impianti che diano luogo a immissione di potenziali inquinanti (ovviamente penalmente perseguibili) in falda particolarmente dove la stessa è affiorante (laghi ex cave) o a qualche metro di profondità". La condizione di vulnerabilità della falda che si viene a creare è permanente nel tempo (non si esaurisce al termine della coltivazione); inoltre, nonostante il progetto di coltivazione preveda il ripristino ambientale delle aree coinvolte, le oscillazioni stagionali rendono difficile la rinaturalizzazione delle sponde di questi specchi d'acqua, essendo soggette a periodiche immersioni ed emersioni che ostacolano lo sviluppo della vegetazione. Per questo motivo, come menzionato nel "Progetto di Piano Regionale di Tutela delle Acque": "l'apertura di nuove cave in falda è vietata in Friuli Venezia Giulia sin dal 1997 con voto del comitato tecnico regionale n. 4/03/1997 reiterato nel 2000 con voto n. 23/02/2000 ed ora legiferato con legge regionale n°6 del 2011. Le attività estrattive che hanno avuto inizio in un periodo precedente sono attualmente in via di esaurimento". 14 Come già menzionato, le attività estrattive inoltre rappresentano un'ulteriore causa di consumo di suolo. Nonostante le competenze in materia di cave siano della Regione, l'art. 2 della legge regionale 18/08/1986 n.35 stabilisce che: "L'apertura e l'ampliamento di cave e l'esercizio dell'attività di estrazione e coltivazione delle sostanze di cui al precedente articolo 1, sono subordinati ad autorizzazione dell'assessore regionale all'industria1 (*), previa acquisizione di attestazione comunale di conformità dell'intervento estrattivo agli strumenti urbanistici vigenti, rilasciata dal sindaco". Perciò l'inserimento dell'ampliamento della zona D4 nel nuovo PRGC è una condizione necessaria affinché la Regione valuti eventualmente di concedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva. SI CHIEDE dunque di non ampliare la zona D4, in quanto, pur riconoscendo l'importanza economica delle attività estrattive di materiali inerti, in quanto questenon sono prive di ripercussioni negative importanti sull'ambiente e sul paesaggio. Sarebbe inoltre auspicabile commisurare i volumi estratti alla richiesta di ghiaia da parte del territorio regionale. Tali indicazioni dovrebbero essere contenute nel Piano Regionale delle Attività Estrattive, strumento del quale al giorno d'oggi la Regione non si è ancora dotata. In ogni caso, considerando che l'autorizzazione vigente scadrà il 7/03/2020 (informazione tratta da: http://irdat.regione.fvg.it/download/allegati/SchedeCave/go19fossomblar.pdf) la proposta di ampliamento dell'area in cui esercitare le attività estrattive appare assai prematura. Sul territorio comunale sono inoltre presenti le seguenti cave esaurite: Il laghetto "Al Salice" di Villesse, in cui si esercitano attività di pesca sportiva La cava situata a Nord-Nord Est del laghetto "Al Salice", impiegata come campo prova di mezzi anfibi Gli specchi d'acqua conosciuti con il nome "Laghetti in Località Boschetti" L'area ubicata a sud-ovest del centro abitato Mentre nel caso del laghetto dedicato alla pesca sportiva, si ritiene che le attività svolte non siano impattanti per la falda, si nutrono dubbi sull’innocuità delle attività di collaudo dei mezzi anfibi nello specchio d'acqua adiacente. Negli specchi d'acqua noti come "Laghetti in Località Boschetti", se da un lato si riscontra una situazione di degrado legata all'utilizzo in passato dell'area come discarica di rifiuti inerti, dall'altro si può constatare che le sponde e il fondo di queste depressioni si siano rinaturalizzate. 1 Attualmente la competenza in materia di attività estrattive è passata alla Direzione centrale ambiente ed energia area tutela geologico-idrico-ambientale servizio geologico. 15 Norme Tecniche di Attuazione Art. 34 - Z.t.o. “ES” - Zona Agricola degradata soggetta a recupero ambientale Ad una prima lettura dell’art. 34, la Z.t.o.“ES” pare essere destinata al recupero paesaggistico ambientale e agricolo dell’area, tuttavia nel piano struttura molte di tali aree ricadenti all’interno della Z.t.o. sono di fatto destinate ad interventi di trasformazioni dell’uso del suolo, cioè in HC, D4 e C. Se sembra quindi corretto che un’area degradata venga destinata ad un miglioramento paesaggistico agricolo ambientale, desta stupore constatare che queste cambino destinazione d’uso nel piano struttura, con la perdita di qualità paesaggistica. Se già a priori l’obiettivo principale del pianificatore è lo sviluppo delle zone HC e D4, è difficile immaginare che vengano spese risorse per il recupero di tali aree, ancor più se in nessun accordo di programma si afferma che tali aree debbano essere recuperate. Tali aree avrebbero più senso se la previsione in piano struttura fosse diversa, per esempio a servizi a verde o a parco agricolo, perché in questo modo il recupero potrebbe essere di fatto attuato. Al comma 4 dell’articolo 34 si legge: “La zona si configura quale eventuale intervento compensativo connesso all’ampliamento della zona HC destinata a “parco commerciale” o come possibile futura direttrice d’espansione delparco commerciale cos come definito dal piano struttura”. E ancora al comma 6:“Parte di queste aree sono individuate nel piano struttura come possibili direttrici di espansione della zona HC e della zona produttiva “D3”. Tali indicazioni non forniscono un indirizzo preciso sulla strategia pianificatoria che si intende seguire, lasciando largo spazio alla libera azione dell’amministratore. Inoltre, in tutto l’articolo 34 non si fa menzione dell’area di recupero individuata lungo Via Iacopo Tomadini, che in piano struttura è individuata come “ambito di nuova espansione urbana”. Alla luce delle criticità esposte, SI CHIEDE quindi di riscrivere completamente la norma in modo che sia più chiara e attuabile e non vincolata a future previsioni di espansioni,in quanto queste bloccherebbero di fatto la possibilità del recupero paesaggistico/agricolo/ambientale. SI CHIEDE ancora che siano individuate in modo chiaro le diverse tipologie di aree rispetto alla funzione prevista in piano struttura, in modo tale da essere riconoscibili e attuabili. Art. 31 - Z.t.o. “E4” - Zona di interesse agricolo e paesaggistico Tale articolo di norma è collegato con la richiesta di sopressione del vincolo paesaggistico riguardo i laghetti di Boschetti, trattato in un capitolo apposito. Ci sorprende come in tale articolo non ci sia assolutamente nessun comma che parla di tutela e valorizzazione del paesaggio agricolo prevedendo una serie di norme e indirizzi atte al mantenimento dell’esistente e la sua valorizzazione, mantenendolo così in un contesto bucolico di parco, utilizzato si dalla popolazione, ma non in modo da stravolgere quello che è già esistente. 16 In tale area si prospetta un intervento su 392.762 mq, quale eventuale compensazione della espansione della zona HC. Tuttavia, al comma 3 dell’art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione si legge: “la zona viene configurata quale eventuale intervento compensativo connesso all’ampliamento della zona HC destinata a parco commerciale”. Si osserva che tale zona è già stata individuata quale intervento di compensazione paesistico-ambientale, mai attuato, così come definito dallo “Studio preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VIA, relativo alla realizzazione di un ipermercato e di una galleria commerciale nell’ambito del Lotto 2 dell’UMI A prevista dallo strumento attuativo (PRPC) approvato con delibera C.C. n. 4 del 28/02/2008 per la realizzazione di una zona omogenea HC e successiva Variante n.1 approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 25 febbraio 2009, che interessa il territorio comunale del comune di Villesse.” Sarebbe quindi auspicabile definire nuove aree idonee all’applicazione delle misure di compensazione paesistico-ambientale. Per quanto riguarda la realizzazione del “percorso vita”, si andranno a proporre tutta una serie di misure per cui l’area si configurerà interconnessa al sistema agricolo/naturale e più idonea ad una realtà ancora rurale come Villesse. SI CHIEDE che il parco sia attuato tramite PAC di iniziativa pubblica, con un intervento unitario che può essere realizzato per macro lotti, dopo l’acquisizione delle proprietà che non risultano pubbliche. In tale contesto tutti gli elementi di naturalità come boschette, laghetti, filari, prati e siepi devono essere tutelati e valorizzati e non deve essere consentita la riduzione o eliminazione di tali elementi portanti del paesaggio. I percorsi ciclopedonali devono seguire le tracce presenti sul territorio, così da mantenere le caratteristiche della ruralità del territorio di Villesse, mantenendo i segni dei frazionamenti esistenti. Considerato che l’attività di pesca sportiva è già presente in un’area contermine, è vietata la realizzazione di tale attività. Le attività antropiche dovranno essere posizionate in modo da non arrecare danno nella trama territoriale e poste in posizioni non impattanti. SI CHIEDE inoltre che sia eliminato completamente il comma 7 di tale articolo, e soprattutto il riferimento all’articolo 29 comma 3 lettera f sugli sbancamenti, in quanto in contraddizione a quanto proposto precedentemente. Confidando in un positivo accoglimento di quanto sopra esposto, si porgono i più distinti saluti. Gianluca De Vido Responsabile Territorio e Paesaggio WWF Friuli Venezia Giulia 17
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