Osservazioni alla Variante Generale del Comune di Villesse

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4/12/1997
Trieste, 7 aprile 2014
Prot. n.004 B.2.2
Al Comune di Villesse
Ufficio Urbanistica
Via Roma, 16
34070Villesse (GO)
[email protected]
E p.c.
Servizio Pianificazione territoriale
Direzione centrale infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale e lavori pubblici
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
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34126 Trieste
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paesaggistici del Friuli Venezia Giulia
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34132 - Trieste
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Oggetto: Osservazioni alla Variante Generale del Comune di Villesse.
Premessa.
Analizzando nella sua integrità il nuovo PRGC di Villesse, si è dovuto constatare che le nuove scelte
pianificatorie di cui il territorio comunale dovrà prendersi carico sono dovute non a dinamiche che si
sono venute a creare per una volontà intrinseca del territorio, ma si basano principalmente su un
accordo politico (pubblico-privato) che prevedeva la realizzazione di un parco commerciale
all’uscita dello svincolo della A4 di Villesse. Il consumo di suolo fertile che tale dissennata
cementificazione ha comportato è irreparabile e costituisce un danno rilevante su diversi fronti, dal
settore agricolo (unico segmento produttivo considerato in fase di rilancio negli ultimi anni), a cui è
Registrato come:
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del 9.2.2005 – ONLUS di
diritto
stata tolta la materia prima, alla qualità della vita degli abitanti di Villesse, costretti per lungo tempo
ai disagi di una viabilità incerta e sottoposti ad un’ulteriore sorgente inquinante. A ciò si sommi
l’impatto negativo che il parco commerciale ha esercitato fin dalla fase costruttiva sul piccolo
commercio di vicinato, che si vede ora compresso fra crisi e concorrenza dei colossi multinazionali.
Si ricordi che il territorio villessino è già molto sacrificato dal punto di ambientale, dal momento che
ospita la seconda zona industriale della Provincia e imponenti opere infrastrutturali (Autostrada A4
Venezia-Trieste, elettrodotti, metanodotti, benzinodotti e SR 351). Se si considera poi che anche il
tracciato del nuovo elettrodotto aereo denominato “Udine Ovest – Redipuglia” interesserà il
territorio comunale, sorge spontaneo domandarsi se potrà mai esserci un po’ di tregua per la
cittadinanza villessina.
Ci si sarebbe aspettati, dunque, da questo strumento urbanistico, una sorta di “compensazione” degli
impatti che questo territorio ha dovuto subire negli ultimi decenni, indicando finalmente una
inversione di rotta a partire da un deciso stop a nuove urbanizzazioni e dalla valorizzazione del
territorio agricolo e naturale superstite.
Calcolo capacità insediativa residenziale teorica massima (CIRTM)
Secondo il “Calcolo della Capacità insediativa residenziale teorica massima” riportato nella
Relazione Illustrativa al nuovo PRGC (p.147), si stima che nei prossimi 10 anni la popolazione
aumenterà di 164 unità per una volumetria di 32.846 metri cubi (di cui 29.658 mc già previsti dal
piano vigente, comprendenti le zone di espansione C e gli edifici non utilizzati); pertanto il piano
prevede di incrementare la capacità edificatoria di ulteriori 3.501 mc per soddisfare la domanda
residenziale. Tale computo pare ragionevole solo in un’ottica di crescita sostanziale della
popolazione.
Al contrario, la capacità edificatoria prevista nel piano struttura (p. 149) non pare conforme ai dati
statistici rilevati (Al. 01) e all’incremento della popolazione valutato per i prossimi dieci anni.
Prendendo in considerazione il parco commerciale e la sua futura espansione (UMIB), la relazione
prevede che il totale degli addetti sia di 1300 unità. Il documento presume che il 15% dei dipendenti
si stabilisca nel comune di Villesse: quindi 195 nuovi abitanti per 39.000 mc di nuove residenze. In
tal modo l’amministrazione comunale - qualora ne ravvisi la necessità - può procedere al cambio di
destinazione d’uso di aree agricole in aree residenziali con una variante non sostanziale al PRGC.
Si ritiene che non sussista la necessità di individuare in piano struttura nuove aree residenziali per
tali motivi:
1) Sono già previsti nel piano regolatore 29.658 mc, sufficienti per coprire l’effettivo
fabbisogno insediativo;
2) Non ci sono analisi che dimostrino che l’ampliamento del parco commerciale porti anche un
incremento del settore residenziale. Si consideri il fatto che parte della zona HC è attiva già
dal 2009; come si evince dalla tabella 1 i dati non attestano l’aumento di popolazione
2
conseguentemente all’insediamento del parco commerciale nel comune di Villesse, ma al
contrario si registra una sostanziale stasi;
3) Il parco commerciale è contiguo al comune di Romans d’Isonzo; se si volesse accogliere
l’ipotesi sopraesposta, ovvero che circa il 15% degli addetti decida di trasferirsi nel comune
di Villesse per il fattore dell’attrattività, si dovrebbe affermare che un ulteriore 15% degli
addetti si trasferirebbe nel territorio di Romans d’Isonzo e così in percentuale minore anche
negli altri comuni contermini. Ma è inverosimile che il 30% degli addetti del parco
commerciale (anche considerando solo Romans d’Isonzo e Villesse) cambi residenza.
Pertanto, si può ipotizzare che il 15% sia da suddividere tra i comuni contermini se si vuole
applicare tale regola, riducendo così il carico sul comune di Villesse.
4) La considerazione è avvalorata anche dal Rapporto Ambientale della VAS, ove si legge che
l’impatto maggiore è previsto soprattutto per l’espansione residenziale (Azioni 20 e 24)
5) Inoltre nel DPGR 126 del 1995, ove si regolano le misure per gli standard di un piano
regolatore, all’articolo 3 comma 1 punto 1 (criteri generali) si afferma che :“Il
dimensionamento degli strumenti urbanistici generali dovrà essere impostato su criteri di
minimizzazione e contenimento delle nuove espansioni e dei loro costi complessivi, con
particolare attenzione al contenimento del consumo del suolo e delle aree agricole
produttive ed alla salvaguardia rigorosa dei beni paesistico-ambientali. Dovranno pertanto
essere privilegiate ed incentivate le operazioni di trasformazione e riqualificazione
urbanistica delle aree urbanizzate esistenti, degradate o abbandonate.”. Inoltre, nella L.R.
5/2007 all’articolo 7 comma 1 lettera f si afferma che: “contenere il consumo di nuovo
territorio subordinandone l'uso all'attenta valutazione delle soluzioni alternative derivanti
dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti o dalla loro riorganizzazione e
riqualificazione”.
Riteniamo che queste disposizioni non siano state adeguatamente osservate: il piano regolatore stima
un incremento degli abitanti soltanto in base ad un non ben precisato fattore di attrattività del parco
commerciale e senza un’effettiva analisi delle soluzioni che possano minimizzare e contenere le
nuove espansioni. Va ricordato, infatti, che l’ampliamento della zona residenziale comporterebbe
l’aumento degli standard con un conseguente ulteriore consumo di suolo.
SI CHIEDE pertanto che la quota di riserva di aree residenziali inserite nel piano struttura sia
cancellata o quantomeno ridotta, e si propone la realizzazione di un’analisi dettagliata degli effetti
che il parco commerciale e la sua espansione sul territorio produrrebbero non solo su Villesse ma su
tutto il territorio contermine. Si tratterebbe di un’analisi del tutto innovativa, non essendo ancora
esistente in alcun piano di ordine e grado.
3
Tabella 1: andamento demografico 2001-2012 nel comune di Villesse
Anno
Popolazione
(N.)
Variazione % su
anno prec.
2001
1.571
-
2002
1.573
+0,13
2003
1.568
-0,32
2004
1.560
-0,51
2005
1.588
+1,79
2006
1.619
+1,95
2007
1.662
+2,66
2008
1.697
+2,11
2009
1.723
+1,53
2010
1.729
+0,35
2011
1.709
-1,16
2012
1.709
+0,00
Ampliamento del Parco Commerciale e consumo di suolo.
Abbiamo analizzato il modo in cui un parco commerciale influisce sul territorio dal punto di vista
urbanistico e sociale, osservando le dinamiche territoriali che si sono innescate.
Con l’inserimento sul territorio del parco commerciale si notano quattro dinamiche legate al
consumo del suolo:
1) La prima è il consumo di suolo diretto dovuto alla creazione del parco commerciale: ai
457.716 mq già zonizzati - di cui la sola UMI A edificata (278.424 mq) con una superficie di
vendita pari a 57.000 mq, e la UMI B di 179.292 mq in fase di urbanizzazione –vanno a
sommarsi altri 154.296 mq, previsti in piano struttura. Inoltre il comune di Romans d’Isonzo
con le varianti 31 e 32 adottate il 30 novembre del 2009 prevede altri 77.000 mq di zona
commerciale e 62.000 mq di zona artigianale in un’area attigua al parco commerciale.
Con l'espansione del parco commerciale in piano struttura si prevedono nuove aree di
espansione residenziale per ulteriori 39.000 mc. Tali aree, come affermato nella Relazione
Illustrativa, sono frutto solamente dell’attrattività del parco commerciale. Va ricordato inoltre
che, considerata tale “attrattività”, ci potrebbe essere un’ulteriore quota di superfici
residenziali prevista dai comuni contermini. Non è stato possibile quantificare il fenomeno
4
dell’attrattività su un’area più vasta di quella del comune di Villesse, visto che non
disponiamo di uno studio apposito.
2) La seconda è il consumo del suolo indiretto, dovuto alle cosiddette “greyfields” o zone
grigie: si tratta dell’abbandono di vecchie aree commerciali e terziarie a causa dell’apertura
di nuove e più attrattive aree commerciali o dello spostamento di attività commerciali verso il
parco commerciale di Villesse.
Come abbiamo potuto osservare, con l’apertura di “Tiare” due grandi realtà dell’Isontino
(Ipercoop di Gradisca d’Isonzo con circa 50.000 mq tra edificato e parcheggio e Mediaworld
di Monfalcone) hanno spostato la propria attività a Villesse. Questo fenomeno, da anni
conosciuto nei paesi anglosassoni, porta con il tempo alla chiusura dei centri commerciali
minori a favore dei centri commerciali definiti Killer, in quanto uccidono le altre attività più
piccole e meno attrattive, lasciando sul territorio scheletri vuoti ed inutilizzati che le proprietà
non sanno come recuperare.
Inoltre in questo periodo storico tale fenomeno è accentuato dalla crisi: capita sempre più
spesso di entrare in qualche centro commerciale e osservare che molti spazi per negozi sono
chiusi o intere attività stanno chiudendo,in quanto il mercato si è contratto e le spese di
gestione non permettono la sopravvivenza degli stessi negozi.
3) La terza dinamica territoriale legata al consumo del suolo è quella della morte dei centri
storici. Con l’apertura dei cosiddetti centri commerciali killer, i primi a soccombere sono i
negozi e le attività di vicinato, che scompaiono in quanto non riescono ad avere proposte
concorrenziali valide per rimanere sul mercato: questo potrebbe portare alla chiusura delle
piccole attività del centro di Villesse e ad un micro consumo di suolo a macchia di leopardo
che si sviluppa all’interno del centro cittadino. Nessun piano del commercio a livello
comunale ha mai considerato questa dinamica, in quanto tali studi sono redatti in modo da
quantificare la domanda e l’attrattività, ma non individuano la modalità di redistribuzione
della domanda totale (un utente non farà la spesa n volte in n negozi, ma ne sceglierà uno
solo: così, mentre l’offerta si può suddividere, la domanda rimane invariata).
4) La quarta dinamica riguarda l’infrastrutturazione viaria a servizio del parco commerciale.
Questo è l’unico fattore che viene considerato quando si “progetta” un polo commerciale,
con l’unico intento di capire se le strade esistenti possano supportare il flusso di traffico; in
caso contrario si procede realizzando nuove strade, senza che tale ulteriore consumo di suolo
venga contabilizzato. Ad esempio, a quattro mesi dall’apertura di Tiare, si sono verificati dei
problemi generati dal traffico nel centro di Versa: è presumibile che si penserà ad una nuova
strada per far sì che il traffico diretto al parco commerciale sia escluso da tale abitato.
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Tutte queste dinamiche legate al consumo di suolo si sarebbero dovute prendere in considerazione
già a partire dal 2001.
L’ampliamento del parco commerciale è in stretta relazione con la parte esistente (Ikea/Tiare). Per
capire se tale previsione di espansione sia sostenibile dal punto di vista urbanistico ci siamo pertanto
posti il seguente quesito:
In una pianificazione territoriale moderna, sostenibile e all’avanguardia, le analisi territoriali e
gli strumentidi governo del territorio disponibilisarebbero stati sufficienti a giustificare la
realizzazione del parco commerciale?
Siamo andati quindi a verificare, ai diversi livelli della pianificazione, se tali dinamiche fossero state
prese in considerazione e se fossero stati indicati i successivi accorgimenti per limitare il fenomeno
del consumo del suolo.
A. “Piano per la grande distribuzione” adottato con DGR 781 del 15 aprile 2005 (abrogato con
la legge regionale 15/2012 detta “legge comunitaria”. La motivazione dell’abrogazione
dipende dal recepimento a livello nazionale della direttiva comunitaria relativa ai servizi nel
mercato interno, la quale ha influito pesantemente sugli aspetti legati alla pianificazione
anche in materia di grande distribuzione commerciale): nel documento si indica il nuovo
Parco Commerciale di Villesse come priorità. Le uniche analisi svolte riguardano la viabilità
e il possibile aumento del traffico - considerando il bacino d’utenza della possibile clientela mentre le dinamiche del consumo del suolo non sono prese in considerazione.
B. Nel PTR del maggio 2007 si individuano gli obiettivi che il piano stesso deve raggiungere
per quanto riguarda le zone HC. Si legge che queste devono fare sistema regionale e
specializzarsi e devono esserefacilmente raggiungibili da grosse arterie viarie. Ciò detto, nel
Rapporto Ambientale l’unico accenno sul consumo di suolo è quello dell’utilizzo delle aree
dismesse, mentre non si fa menzione circa il consumo di territorio che la viabilità a servizio
delle aree HC genera.
C. Nel PGT dell’ottobre 2012 adottato nel 2013, il consumo del suolo riguardante la
proliferazione dei centri commerciali non viene preso in considerazione; rimane solo l’invito
a riutilizzare le aree dismesse, ma in un’ottica generale e non specificatamente nelle Zone
HC. Nel Rapporto Ambientale, il consumo del suolo non viene vagliato in quanto non viene
identificato un indicatore adatto a quantificare tale fenomeno;
Si analizzano di seguito i documenti relativi all’accordo di programma per il parco commerciale di
Villesse, per comprendere se le dinamiche relative al consumo di suolo vengano valutate e quali
siano le proposte per arginare il fenomeno.
A. In nessun documento allegato al primo accordo di programma si fa cenno alla tematica del
consumo del suolo; nemmeno a partire dalla viabilità, unico tema trattato in fase di
accordo/progettazione.
6
B. Nella novazione di accordo dell’ottobre 2011, la questione consumo di suolo non è presa in
considerazione, in quanto i documenti allegati sono di fatto delle variazioni rispetto a quelli
principali, quindi non individuano come emergenza il consumo di suolo.
Nella variante 9 del comune di Villesse, che inserisce l’area HC, e nel PRPC di iniziativa
privata del febbraio del 2008, che regola la zona HC, il consumo di suolo è individuato solo
in termini di riduzione dei terreni agricoli, mentre non viene individuata alcuna dinamica
territoriale riguardante tale fenomeno e tantomeno alcuna mitigazione che lo possa contenere.
C. Nel nuovo piano il consumo del suolo è analizzato in maniera più esaustiva, ma l’analisi del
Rapporto Ambientale non affronta il problema nella sua complessità. I problemi generati
dalle scelte politiche non affiorano in maniera evidente. Ad esempio,per quanto riguarda il
consumo di suolo diretto, il suolo che si perde negli altri comuni e il consumo dovuto alle
nuove aree residenziali previste nel comune di Villesse non sono prese in considerazione in
modo organico: questo fa sì che il problema non sia analizzato nella sua integrità, ma solo
parzialmente.
Le soluzioni adottate nel lungo periodo potrebbero generare un ulteriore consumo del suolo: si
potrebbe verificare contemporaneamente l’aumento dell’edificato ad uso residenziale e la
produzione di ampie zone grigie sia all’interno del centro cittadino di Villesse (con la chiusura dei
negozi di vicinato) che al di fuori dei confini comunali.Tutte queste dinamiche territoriali dovute
all’ampliamento del parco commerciale dovrebbero essere prese maggiormente in considerazione
dal nuovo Piano Regolatore Generale Comunale e dalla Valutazione Ambientale Strategica che lo
accompagna, in base ad una visione a lungo termine che invece pare mancare nei documenti
suddetti.
La legislazione regionale in vigore ci indica comunque alcuni principi che devono o dovrebbero
essere rispettati, mentre nel nuovo piano regolatore rimangono in qualche modo disattesi.
A. La Legge Regionale numero 29 del 5 dicembre 2005 denominata “Normativa organica in
materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande” che modifica la
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”. Al titolo II, Capo II,
Articolo 15 (Strumenti di pianificazione commerciale) comma 1, afferma che: “La
pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del
sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente,
nonché dell'interesse dei consumatori. A tal fine, limitazioni all'insediamento di esercizi di
vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:a) tutela del territorio e
dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico,
nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, architettonico,
storico-culturale e di viabilità;b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse
tipologie distributive, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), anche attraverso il
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recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, al fine
di estendere e ampliare la presenza di strutture commerciali nelle zone in cui il servizio è
carente, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela
della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone
all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più
omogenea distribuzione dei servizi, e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate
zone periferiche.”
B. Nel DPGR 126 del 1995, in cui si regolano le misure per gli standard di un piano regolatore,
all’articolo 3 comma 1 punto 1 (criteri generali) si afferma che : “Il dimensionamento degli
strumenti urbanistici generali dovrà essere impostato su criteri di minimizzazione e
contenimento delle nuove espansioni e dei loro costi complessivi, con particolare attenzione
al contenimento del consumo del suolo e delle aree agricole produttive ed alla salvaguardia
rigorosa dei beni paesistico-ambientali. Dovranno pertanto essere privilegiate ed incentivate
le operazioni di trasformazione e riqualificazione urbanistica delle aree urbanizzate
esistenti, degradate o abbandonate.”, ed Inoltre nella L.R. 5/2007all’articolo 7 comma 1
lettera f si afferma che: “contenere il consumo di nuovo territorio subordinandone l'uso
all'attenta valutazione delle soluzioni alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti
insediativi esistenti o dalla loro riorganizzazione e riqualificazione”.
C. Anche nel Piano di Governo del Territorio, adottato nell’aprile 2013, possiamo ravvisare
almeno due azioni specifiche al fine di ridurre il consumo del suolo generato dal Parco
Commerciale di Villesse: 1) disincentivare l’urbanizzazione lungo le grandi infrastrutture e
2) favorire la valorizzazione dei centri minori.
D. Il Documento Territoriale Strategico Regionale (DTSR) nella Politica strategica n°2 nel
Obiettivo 2.2 Conservazione della risorsa naturale Suolo privilegiando interventi di
riqualificazione urbana e recupero di aree dismesse da riconvertire, sia utilizzando il
patrimonio edilizio esistente, sia riducendo l’urbanizzazione di suoli agricoli, prevede come
azione: 1) Disincentivare l’urbanizzazione nei pressi delle grandi infrastrutture di
connessione viabilistica, favorendo viceversa progetti locali di sviluppo. 2) Favorire la
plurifunzionalità dei centri attraverso il superamento della monofunzionalità residenziale, il
recupero delle destinazioni che appartengono alle tradizioni locali e la localizzazione di
funzioni nuove e articolate (artigianato, turismo, commercio, strutture per il tempo libero e
le attività culturali).
Analizzato lo studio proposto dal PRGC e dalla VAS desumiamo che si è tentato un bilanciamento
tra le aree urbanizzate e quelle agricole, spostando destinazioni d’uso e volumetrie, senza però
prendere in considerazione le dinamiche esterne al territorio comunale. Riportiamo in sintesi i
principali fattori del consumo di suolo:
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A. Sviluppo residenziale. Se nel piano operativo c’è una riduzione delle aree di espansione (la
quantità di aree residenziali in zonizzazione risulta sufficiente per la durata del piano), nel
piano struttura è previsto invece un incremento di 39.000 mc, dovuti all’attrattività del parco
commerciale. Lo sviluppo residenziale aumenta il consumo del suolo.
B. Aree industriali - artigianali. Mentre si trasformano in zone agricole un’area a cavallo della
strada regionale e dell’autostrada (108.531 mq) e un’area lungo Via Trieste (47.374 mq), si
aumentano le aree industriali in altri punti del territorio comunale per un totale di 69.634 mq.
Considerato che l’area eliminata più estesa è prevalentemente commerciale, ne risulta che le
zone industriali vengono solamente spostati in altri luoghi del territorio comunale.
C. Aree commerciali. Anche se si considerasse interamente commerciale l’area di 108.531 mq,
l’aumento del parco commerciale previsto è di 154.296 mq: pertanto si riscontra un aumento
sostanziale delle aree a destinazione commerciale.
D. Area di compensazione. Al comma 3 dell’art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione si
legge: “la zona viene configurata quale eventuale intervento compensativo connesso
all’ampliamento della zona HC destinata a parco commerciale”. Si osserva tuttavia che tale
zona è già stata individuata quale intervento di compensazione paesistico-ambientale, mai
attuato, così come definito dallo “Studio preliminare ambientale per la verifica di
assoggettabilità a VIA, relativo alla realizzazione di un ipermercato e di una galleria
commerciale nell’ambito del Lotto 2 dell’UMI A prevista dallo strumento attuativo (PRPC)
approvato con delibera C.C. n. 4 del 28/02/2008 per la realizzazione di una zona omogenea
HC e successiva Variante n.1 approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del
25 febbraio 2009, che interessa il territorio comunale di Villesse.” Sarebbe quindi auspicabile
definire nuove aree idonee all’applicazione delle misure di compensazione paesisticoambientale. Inoltre, si noti che l’area individuata per la compensazione è un’area agricola a
forte naturalità, come evidenziato dal progetto di massima del prof. Sconfietti, quindi tale
compensazione si riduce di valore: compensare una perdita di territorio agricolo (espansione
parco urbano) con la realizzazione di un parco urbano in un’area naturale non sembra
opportuno. Tale compensazione potrebbe essere significativa soltanto se tale area fosse
dismessa e quindi da bonificare.
E. Le norme di attuazione della nuova variante generale precisano che l’ampliamento può
avvenire se si verificano le condizioni che vengono enunciate nell’articolo 28 “Z.t.o. HC:
Zona commerciale per attività di grande distribuzione”, che riportiamo:
1) siano a compensazione di altre aree che vengono riclassificate da zona HC in zone di tipo
agricolo o comunque sistemate a verde. Le nuove aree introdotte in zona omogenea HC
devono seguire le direttrici di espansione definite dal piano struttura.
2)a seguito della completa attuazione dell’intera zona HC interessata dal “parco
commerciale” sia in termini infrastrutturali che in termini edilizi e sussista un fabbisogno
aggiuntivo per l’ampliamento del parco commerciale. Anche in questo caso le nuove aree da
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riclassificare all’interno della zona HC devono essere ricomprese all’interno delle direttrici
di espansione definite dal piano struttura;
3) gli ampliamenti della zona destinata a parco commerciale potrà avvenire nel rispetto delle
mitigazioni (scheda delle condizioni ambientali n° 1) ed in presenza di esiti non negativi
delle azioni di monitoraggio riferiti agli indicatori individuati con il rapporto ambientale
predisposto all’interno della procedura di VAS.
Come si può osservare tali norme non hanno alcun indirizzo per quanto riguarda il limitare del
consumo del suolo ma indicano soltanto che la realizzazione dell’ampliamento può avvenire se e
solo se le aree HC esistenti sono state effettivamente completate.
Concludendo, si osserva che:
1) L’attuale parco commerciale attuato per mezzo dell’accordo di programma del 2006 e della
sua novazione del 2011, non ha alla base uno studio delle dinamiche territoriali e questo ha
provocato e provoca effetti non sostenibili;
2) In nessun studio o documento realizzato dal 2001 ad oggi il consumo di territorio è trattato in
maniera esaustiva e completa; le molteplici criticità riportate in maniera sintetica in questo
documento evidenziano che un tale intervento non può quindi essere supportato dal territorio;
3) La legislazione vigente e i piani sovra ordinati riconoscono che la realizzazione del parco
commerciale attuato con l’accordo di programma e la sua novazione e il previsto
ampliamento sono contrari alle linee di sviluppo sostenibili indicate. L’ampliamento del
parco commerciale è quindi solo frutto di un accordo politico tra le parti che mette in
secondo piano il territorio e tutte le problematiche che tale realizzazione comporta.
4) La realizzazione dell’ampliamento del polo commerciale in questa nuova variante generale
non è supportata da alcuna analisi urbanistica che sostenga tale necessità; si può affermare
per contro che questa non sia sostenibile nel lungo periodo.
5) L’ampliamento del parco commerciale non è previsto in nessun accordo di programma e
nessun atto formale della Giunta o del Consiglio Comunale, quindi non trova giustificazione
il suo inserimento in Piano struttura.
SI CHIEDE pertanto che la superficie di 154.296 mq prevista per l’ampliamento del parco
commerciale sia stralciata in quanto non sostenibile.
SI CHIEDE che nelle Norme di Attuazione, oltre alle disposizioni già presenti, si inserisca un
comma dove si indichi che sia condotto uno studio a verifica della sostenibilità della realizzazione
dell’ampliamento del parco commerciale, che analizzi in maniera specifica sia le dinamiche
territoriali di area vasta innescatesi con l’attuale parco commerciale sia quelle che si attiverebbero
con l’ipotesi dell’ampliamento.
SI CHIEDE che tale studio sia realizzato da un ente terzo ed imparziale, che non abbia interessi
economici di nessuna delle parti coinvolte.
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SI CHIEDE infine che il nuovo piano regolatore individui misure concrete per la valorizzazione del
centro storico di Villesse atte non solo alla riqualificazione architettonica, ma alla rinascita del
comparto commerciale/sociale che con il parco commerciale sta morendo.
Vincolo Laghetti in Località Boschetti.
Si osserva che il vincolo vigente in località Boschetti non può essere rimosso in quanto, nonostante
parte della Quarta Circolare Esplicativa dell’ottobre 1992 sia stata annullata dalla sentenza del TAR
FVG 408/1994, secondo la quale “in materia paesaggistica la Regione ha una potestà ricognitiva e
di aggiornamento dei vincoli senza alcuna possibilità di modificare all’epoca vigente l’elenco dei
beni protetti di cui alla Legge 431/1985”, si ritiene che tale podestà di eliminare vincoli
paesaggistici (ex legge 431/85) non spetti neppure al Comune, in quanto il D.L.vo 42/2004 e
successive modificazioni prevede con l’articolo 133 (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche
per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio) che:
“1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la
valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte
formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del
Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri
riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al
fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del
paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi
e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi
e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti”
Dunque sono il Ministero e la Regione ad individuare ed a definire le politiche per il paesaggio,
mentre il Comune, come specificato nel comma 3, deve solo conformare la propria attività di
pianificazione agli indirizzi e ai criteri redatti dagli enti sovraordinati.
Si contesta inoltre quanto affermato nella "Relazione Illustrativa (e Allegati)" del nuovo PRGC dove
per giustificare la soppressione del vincolo si scrive che: "Allo stato attuale gran parte degli specchi
d'acqua che erano stati individuati dalla Regione e ricompresi all'interno dell'Allegato alla Quarta
circolare esplicativa sopra richiamata, oggi non esiste più e quelli che sono rimasti non presentano
alcun valore sotto il profilo ambientale e paesaggistico". Come si può osservare dalle fotografie di
seguito riportate (Figg. 1, 2 e 3), i laghi e gli stagni sono ancora presenti. Si ritiene inoltre che non
sia corretto affermare che gli specchi d'acqua non presentino alcun valore dal punto di vista
paesaggistico e ci si chiede con quali criteri il Comune abbia valutato la qualità ambientale dei
luoghi. Infatti, i boschi di pioppo e salice che si sono creati sulle sponde degli stagni e dei laghi sono
in buono stato e vanno conservati in quanto con ogni probabilità in parte assimilabili all’habitat
92A0 “Foreste a galleria di Sabix alba e Populus alba” (sensu Direttiva 92/43/CEE) e le poche
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specie infestanti (come l’ailanto) si trovano solo in siepi alberate ai margini dell’area e lungo le
strade. Presentano inoltre notevole valore naturalistico le radure aperte con alberi isolati. Le
depressioni che intercettano la falda freatica hanno formato dei laghetti che ospitano degli stagni
popolati da germani reali, folaghe, tuffetti e gallinelle d’acqua. Si ritiene inoltre che con interventi
molto economici (impermeabilizzazione con argilla di alcune depressioni) si potrebbero creare
ulteriori siti adatti alla riproduzione degli anfibi. A conferma del valore naturalistico dell'area vi è
quanto affermato a pag. 18 (Gli ambiti di pregio naturalistico) dell'Allegato B delle "Istanze di
Autorizzazione Paesaggistica" relative al PRPC in zona HC (delibera C.C. n° 4/2004) U.M.I.A. Lotto 2 istanze PDC NN. 4/2010 e 5/ 2010 ("Linee Guida: Opere di compensazione paesisticoAmbientale in Comune di Villesse", studio redatto dal prof. Renato Sconfietti del Dip. di Ecologia
del Territorio dell'Università di Pavia") dove si scrive che: "Le macchie boschive di pioppi e saliciormai giunte a buon equilibrio ecologico dopo decenni di spontanea evoluzione - dimostrato dalle
notevoli dimensioni di alcuni esemplari - e le radure costituiscono, insieme agli specchi d'acqua, gli
elementi di pregio naturalistico dell'area”. Nel medesimo documento a pag. 14 in merito ai laghetti
si afferma che: "le dinamiche naturali spontanee hanno prevalso sull'assetto artificiale e allo stato
attuale il vincolo trova piena giustificazione".
Desta preoccupazione anche l'affermazione: “Altri progetti sono in corso di definizione con
interventi che prevedono la colmature di alcune depressioni, la formazione di parti boscate ed il
miglioramento delle essenze arboree presenti”. Infatti, l'eventuale colmatura degli specchi d'acqua o
altri interventi sul territorio andrebbero ad alterare gli ecosistemi che si sono creati, e
contrasterebbero con quanto riportato nel Piano Territoriale Regionale del Friuli Venezia Giulia
(citato e preso in considerazione nel Rapporto Ambientale della VAS del PRGC), documento che,
sebbene mai approvato, fornisce un analisi completa degli Ambiti di Paesaggio (AP). In tale
documento nell' “AP 33 CORRIDOI FLUVIALI DEL TORRE, ISONZO E NATISONE", tra le
misure di tutela e valorizzazione individuate (Sezione III) vi è il “Divieto di bonifica di zone e aree
umide”.
In base alle considerazioni sopra riportate, si chiede quindi che l’amministrazione provveda a
reintegrare il vincolo in base ad una perimetrazione dei laghetti ancor oggi esistenti, eliminando
quindi solo il vincolo gravante su quelli bonificati.
Si valuta positivamente invece il fatto che si voglia favorire la realizzazione di un vero e proprio
parco urbano, a patto che si mantengano la struttura e la biodiversità vegetale presenti e che
all’interno dell’area in oggetto (sia i prati che le specie arboree), vengano mantenuti gli specchi
d'acqua e si prevedano delle zone di rifugio per gli animali non fruibili da parte dei visitatori. In
particolare è necessario evitare l'apertura di nuovi sentieri che attraversino il bosco di pioppi al
centro dell’area e intorno ai laghetti in cui rimane l’acqua più a lungo. E' auspicabile inoltre che il
parco venga collegato alle zone golenali dei fiumi Isonzo e Torre.
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Figure 1, 2 e 3: specchi d'acqua in località Boschetti
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Ampliamento della zona D4
Si ritiene che tanto nella Relazione Illustrativa del PRGC quanto nelle norme attuative non si sia
tenuto adeguatamente conto della vulnerabilità della falda freatica legata alla presenza di cave attive
e dismesse e al consumo di suolo agricolo determinato da queste attività.
La coltivazione della cava denominata "Foss Omblar" prevede l'estrazione di ghiaia sotto falda.
Come riportato nel Parere del Comitato Tecnico Regionale, Sezione III, n. 23/03/2000 del 12
dicembre 2000 in merito alla modalità estrattiva impiegata dalla suddetta cava: "priva la falda della
sua naturale protezione che ha la funzione di impedire, ritardare e comunque attenuare la
propagazione di sostanze inquinanti, di origine sia naturale che antropica, verso la falda. Le attività
di escavazione che vanno ad interessare la falda freatica costituiscono pertanto un punto di
vulnerabilità in termini di rischio potenziale del suo inquinamento". E ancora: “Situazioni di
vulnerabilità della falda freatica sono riferibili alle escavazioni nella Pianura Friulana che
interessano formazioni alluvionali permeabili presenti immediatamente a monte o in prossimità
della linea delle risorgive, ove un possibile inquinamento, nella sua migrazione in profondità e verso
valle per normale deflusso della falda, potrebbe coinvolgere non solo la falda stessa, ma anche le
falde in pressione poste a maggiore profondità a Sud della Linea delle risorgive.”
Anche nella relazione geologica della variante generale al PRGC si evidenzia come le cave di ghiaia
attive e dismesse presenti sul territorio comunale rappresentino dei punti di particolare criticità per la
vulnerabilità delle acque sotterranee. Infatti, la vulnerabilità della falda, già elevata a causa della
modesta profondità a cui si trova la tavola d'acqua e dello scarso spessore del terreno di copertura,
viene aumentata con l’asportodel terreno superficiale e di rilevanti spessori delle alluvioni ghiaiose
che costituiscono la pianura isontina, al punto tale da mettere a giorno le acque sotterranee. Nel testo
i due Professionisti incaricati di svolgere lo studio si augurano che vengano adottate delle scelte
urbanistiche che consentano di preservare la risorsa idrica. In particolare andrebbe prestata
attenzione verso "attività o impianti che diano luogo a immissione di potenziali inquinanti
(ovviamente penalmente perseguibili) in falda particolarmente dove la stessa è affiorante (laghi ex
cave) o a qualche metro di profondità".
La condizione di vulnerabilità della falda che si viene a creare è permanente nel tempo (non si
esaurisce al termine della coltivazione); inoltre, nonostante il progetto di coltivazione preveda il
ripristino ambientale delle aree coinvolte, le oscillazioni stagionali rendono difficile la
rinaturalizzazione delle sponde di questi specchi d'acqua, essendo soggette a periodiche immersioni
ed emersioni che ostacolano lo sviluppo della vegetazione.
Per questo motivo, come menzionato nel "Progetto di Piano Regionale di Tutela delle Acque":
"l'apertura di nuove cave in falda è vietata in Friuli Venezia Giulia sin dal 1997 con voto del
comitato tecnico regionale n. 4/03/1997 reiterato nel 2000 con voto n. 23/02/2000 ed ora legiferato
con legge regionale n°6 del 2011. Le attività estrattive che hanno avuto inizio in un periodo
precedente sono attualmente in via di esaurimento".
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Come già menzionato, le attività estrattive inoltre rappresentano un'ulteriore causa di consumo di
suolo.
Nonostante le competenze in materia di cave siano della Regione, l'art. 2 della legge regionale
18/08/1986 n.35 stabilisce che: "L'apertura e l'ampliamento di cave e l'esercizio dell'attività di
estrazione e coltivazione delle sostanze di cui al precedente articolo 1, sono subordinati ad
autorizzazione dell'assessore regionale all'industria1 (*), previa acquisizione di attestazione
comunale di conformità dell'intervento estrattivo agli strumenti urbanistici vigenti, rilasciata dal
sindaco".
Perciò l'inserimento dell'ampliamento della zona D4 nel nuovo PRGC è una condizione necessaria
affinché la Regione valuti eventualmente di concedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività
estrattiva.
SI CHIEDE dunque di non ampliare la zona D4, in quanto, pur riconoscendo l'importanza
economica delle attività estrattive di materiali inerti, in quanto questenon sono prive di ripercussioni
negative importanti sull'ambiente e sul paesaggio. Sarebbe inoltre auspicabile commisurare i volumi
estratti alla richiesta di ghiaia da parte del territorio regionale.
Tali indicazioni dovrebbero essere contenute nel Piano Regionale delle Attività Estrattive, strumento
del quale al giorno d'oggi la Regione non si è ancora dotata. In ogni caso, considerando che
l'autorizzazione
vigente
scadrà
il
7/03/2020
(informazione
tratta
da:
http://irdat.regione.fvg.it/download/allegati/SchedeCave/go19fossomblar.pdf) la proposta di
ampliamento dell'area in cui esercitare le attività estrattive appare assai prematura.
Sul territorio comunale sono inoltre presenti le seguenti cave esaurite:




Il laghetto "Al Salice" di Villesse, in cui si esercitano attività di pesca sportiva
La cava situata a Nord-Nord Est del laghetto "Al Salice", impiegata come campo prova di
mezzi anfibi
Gli specchi d'acqua conosciuti con il nome "Laghetti in Località Boschetti"
L'area ubicata a sud-ovest del centro abitato
Mentre nel caso del laghetto dedicato alla pesca sportiva, si ritiene che le attività svolte non siano
impattanti per la falda, si nutrono dubbi sull’innocuità delle attività di collaudo dei mezzi anfibi nello
specchio d'acqua adiacente.
Negli specchi d'acqua noti come "Laghetti in Località Boschetti", se da un lato si riscontra una
situazione di degrado legata all'utilizzo in passato dell'area come discarica di rifiuti inerti, dall'altro si
può constatare che le sponde e il fondo di queste depressioni si siano rinaturalizzate.
1
Attualmente la competenza in materia di attività estrattive è passata alla Direzione centrale ambiente ed energia area
tutela geologico-idrico-ambientale servizio geologico.
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Norme Tecniche di Attuazione
Art. 34 - Z.t.o. “ES” - Zona Agricola degradata soggetta a recupero ambientale
Ad una prima lettura dell’art. 34, la Z.t.o.“ES” pare essere destinata al recupero paesaggistico
ambientale e agricolo dell’area, tuttavia nel piano struttura molte di tali aree ricadenti all’interno
della Z.t.o. sono di fatto destinate ad interventi di trasformazioni dell’uso del suolo, cioè in HC, D4 e
C. Se sembra quindi corretto che un’area degradata venga destinata ad un miglioramento
paesaggistico agricolo ambientale, desta stupore constatare che queste cambino destinazione d’uso
nel piano struttura, con la perdita di qualità paesaggistica. Se già a priori l’obiettivo principale del
pianificatore è lo sviluppo delle zone HC e D4, è difficile immaginare che vengano spese risorse per
il recupero di tali aree, ancor più se in nessun accordo di programma si afferma che tali aree debbano
essere recuperate. Tali aree avrebbero più senso se la previsione in piano struttura fosse diversa, per
esempio a servizi a verde o a parco agricolo, perché in questo modo il recupero potrebbe essere di
fatto attuato.
Al comma 4 dell’articolo 34 si legge: “La zona si configura quale eventuale intervento compensativo
connesso all’ampliamento della zona HC destinata a “parco commerciale” o come possibile futura
direttrice d’espansione delparco commerciale cos come definito dal piano struttura”. E ancora al
comma 6:“Parte di queste aree sono individuate nel piano struttura come possibili direttrici di
espansione della zona HC e della zona produttiva “D3”. Tali indicazioni non forniscono un
indirizzo preciso sulla strategia pianificatoria che si intende seguire, lasciando largo spazio alla
libera azione dell’amministratore. Inoltre, in tutto l’articolo 34 non si fa menzione dell’area di
recupero individuata lungo Via Iacopo Tomadini, che in piano struttura è individuata come “ambito
di nuova espansione urbana”.
Alla luce delle criticità esposte,
SI CHIEDE quindi di riscrivere completamente la norma in modo che sia più chiara e attuabile e
non vincolata a future previsioni di espansioni,in quanto queste bloccherebbero di fatto la possibilità
del recupero paesaggistico/agricolo/ambientale.
SI CHIEDE ancora che siano individuate in modo chiaro le diverse tipologie di aree rispetto alla
funzione prevista in piano struttura, in modo tale da essere riconoscibili e attuabili.
Art. 31 - Z.t.o. “E4” - Zona di interesse agricolo e paesaggistico
Tale articolo di norma è collegato con la richiesta di sopressione del vincolo paesaggistico riguardo i
laghetti di Boschetti, trattato in un capitolo apposito.
Ci sorprende come in tale articolo non ci sia assolutamente nessun comma che parla di tutela e
valorizzazione del paesaggio agricolo prevedendo una serie di norme e indirizzi atte al
mantenimento dell’esistente e la sua valorizzazione, mantenendolo così in un contesto bucolico di
parco, utilizzato si dalla popolazione, ma non in modo da stravolgere quello che è già esistente.
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In tale area si prospetta un intervento su 392.762 mq, quale eventuale compensazione della
espansione della zona HC.
Tuttavia, al comma 3 dell’art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione si legge: “la zona viene
configurata quale eventuale intervento compensativo connesso all’ampliamento della zona HC
destinata a parco commerciale”. Si osserva che tale zona è già stata individuata quale intervento di
compensazione paesistico-ambientale, mai attuato, così come definito dallo “Studio preliminare
ambientale per la verifica di assoggettabilità a VIA, relativo alla realizzazione di un ipermercato e di
una galleria commerciale nell’ambito del Lotto 2 dell’UMI A prevista dallo strumento attuativo
(PRPC) approvato con delibera C.C. n. 4 del 28/02/2008 per la realizzazione di una zona omogenea
HC e successiva Variante n.1 approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 25
febbraio 2009, che interessa il territorio comunale del comune di Villesse.”
Sarebbe quindi auspicabile definire nuove aree idonee all’applicazione delle misure di
compensazione paesistico-ambientale.
Per quanto riguarda la realizzazione del “percorso vita”, si andranno a proporre tutta una serie di
misure per cui l’area si configurerà interconnessa al sistema agricolo/naturale e più idonea ad una
realtà ancora rurale come Villesse.
SI CHIEDE che il parco sia attuato tramite PAC di iniziativa pubblica, con un intervento unitario
che può essere realizzato per macro lotti, dopo l’acquisizione delle proprietà che non risultano
pubbliche. In tale contesto tutti gli elementi di naturalità come boschette, laghetti, filari, prati e siepi
devono essere tutelati e valorizzati e non deve essere consentita la riduzione o eliminazione di tali
elementi portanti del paesaggio. I percorsi ciclopedonali devono seguire le tracce presenti sul
territorio, così da mantenere le caratteristiche della ruralità del territorio di Villesse, mantenendo i
segni dei frazionamenti esistenti. Considerato che l’attività di pesca sportiva è già presente in un’area
contermine, è vietata la realizzazione di tale attività. Le attività antropiche dovranno essere
posizionate in modo da non arrecare danno nella trama territoriale e poste in posizioni non
impattanti.
SI CHIEDE inoltre che sia eliminato completamente il comma 7 di tale articolo, e soprattutto il
riferimento all’articolo 29 comma 3 lettera f sugli sbancamenti, in quanto in contraddizione a quanto
proposto precedentemente.
Confidando in un positivo accoglimento di quanto sopra esposto, si porgono i più distinti saluti.
Gianluca De Vido
Responsabile Territorio e Paesaggio
WWF Friuli Venezia Giulia
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