COMUNE DI FERLA

COMUNE DI FERLA
PROVINCIA DI SIRACUSA
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE
NUMERO REGISTRO GENERALE
1 3 5
DEL
4 511/02
NUMERO REGISTRO SETTORE O 7ZPM DEL 07/04/2014
OGGETTO Adozione convenzione di cui all'art. 11 punti 4 e 5 della L.R. 3 luglio 2000 n. 15, per
l'espletamento del servizio di accalappiamento,mantenimento e custodia di cani randagi - CIG n. ZB40E70368
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il responsabile del Servizio Finanziario;
•
VISTO íl presente atto,
•
VISTO l'art. 6, comma 11, della legge 127197, come recepito dall'art. 2 con L.R. n.23196;
•
VISTO l'art.151 c. 4° del D.to Leg.vo n.267/2000;
APPONE
II visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
Farla lì 1
IL
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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Oggetto.
Adozione convenzione di cui all'art. 11 punti 4 e 5 della L.R. 3 luglio 2000 n. 15, per l'espletamento
del servizio di a.ccalappiamento,mantenimento e custodia di cani randagi - CIG n. Z840E70368
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la /.r. 3 luglio 2000 n°15 che istituisce l'anagrafe canina e detta norme per la tutela degli animali da
affezione e la prevenzione del randagismo,
Visto l'art. 11 della citata legge il quale si dispone che i cani vaganti catturati sono condotti presso i rifugi sanitari
pubblici o convenzionati e qualora questi non siano disponibili, possono essere custoditi, su incanto dei comuni
singoli o associati, dalle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale per la protezione
degli animali, che gestiscono rifugi privati per cani.
Visto rart. 4 della su menzionata legge con il quale viene demandato al presidente della regione il compito di
emanare entro 120 giorni il regolamento di esecuzione della legge medesima.
Visto il decreto presidenziale della Regione Sicilia 12 gennaio 2007, n° 7, con il quale viene emanato il
regolamento esecutivo sopra annunciato, confermando all'art. 2 che i comuni, qualora non siano disponibili
idonei rifugi sanitari pubblici, possono incaricare della custodia dei cani catturati le associazioni iscritte all'albo
regionale sulla base di una convenzione conforme allo schema tipo di cui all'allegato iii del citato decreto.
Atteso che il Comune dì Fida è sprovvisto di rifugio sanitario e rifugio per ìl ricovero dei cani e che da tempo si
avvale, per la custodia e il mantenimento dei cani randagi, dell' associazione protezionistica IVOC, nella persona
del legale rappresentante pro-tempore Lo Giudice Carmela, elettivamente domiciliato presso la propria sede,
sita in Sortino, contrada Manzo s.n.c, P.I. 01449710894.
Dato atto che con molteplici ordinanze sindacali il Sindaco pro-tempore, per l'urgente necessità di
salvaguardare e tutelare l'incolumità, la salute e l'igiene pubblica, ha disposto l'accalappiamento, il
mantenimento e la custodia di cani randagi i presso la predetta Associazione Protezionistica.
Dato atto che la predetta Associazione Protezionistica IVOC risulta iscritta al n ° 19, sezione b, dell'albo delle
associazioni per la protezione degli animali, di cui alrart. 19 della Lr. 15/2000, come da D.I.G. n ° 2354 - 2003 del
17/12/2003.
Atteso che la suddetta associazione gestisce un rifugio per ricovero di cani in contrada Manzo, territorio di
Sorbito.
Dato atto che i cani microcippati e custoditi nel rifugio dalla succitata associazione, per conto del Comune,
ammontano attualmente a n. 3 cani.
Considerato che occorre regolarizzare ex lege i rapporti con la predetta Associazione mediante la convenzione di
cui all'art. 11 punti 4 e 5 della L R 3 luglio 2000 n. 15, per l'espletamento del servizio di accalappiamento,
mantenimento e custodia di cani randagi
Vista la deliberazione della C.M. n. 23 del 19/03/2014 con oggetto "Alto di indirizzo per l'adozione di una
convenzione di cui agli arti, 11 e 15 della L.R. 3 luglio 2000 n. 15, per l'espletamento del servizio di accalappiamento,
mantenimento e custodia di cani randagi"
Preso atto che con la citata deliberazione si da incarico al Responsabile del Settore di Polizia Municipale di adottare
la succitata convenzione con un' Associazione Protezionistica o Animalista iscritta nell'Albo regionale di cui all'art. 19
della suddetta legge, che gestisce un rifugio privato per cani e di porre in essere ogni altro atto esecutivo e gestionale.
. Visto gli artt. 3 e 4 del citato d.p.r.s. 7/2007 che indica la misura massima delle spese rimborsabili alle
associazioni protezionistiche o animaliste per /a custodia, il mantenimento, per l'accalappiamento e per la visita
clinica all'atto di introduzione del cane, con stesura della cartella clinica, dei cani ricoverati nei rifugi
convenzionati.
Vista la proposta di convenzione dell'associazione lvoc indicante i prezzi offerti per le prestazioni sopra
elencate, in misura ridotta rispetto alle tariffe contenute agli arti 3 e 4 del citato D.P.R.S. 7/2007,
Ritenuto di stipulare una convenzione con la citata associazione in base allo schema tipo allegato al sopra
menzionato D.P.R.S. 7/2007 e alla suddetta proposta;
Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG n. Z640E70368.
Accertato, ai sensi dell'art. 163, Gomma 3, del d. lgs. 267/2000, che la spesa impegnata è una spesa non
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera a), numero 2 del c1.1. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Igs. 267/2000 come recepito
dall'art. 6, comma 4, del Regolamento del Sistema di Controlli Interni;
Visto l'art. 125, comma 11 del D.L.gs. 163 /2006 e s.m.
Visti gli artt. 25 e 26 del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori e per l'effettuazione di forniture e servizi in
economia approvato con deliberazione del C.C. n. 35 del 07/07/2011.
Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n .165, il quale individua, tra l'altro, compiti e responsabilità dei dirigenti;
Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la determinazione sindacale relativa alla nomina di responsabile di settore;
Attesa pertanto la propria competenza ai sensi dell'art. 51, commi 3 e 3bis, della L. 142/1990 e s.m recepita con
legge regionale n. 23 del 07/09(1998.
DETERMINA
Di adottare l'allegato schema di convenzione tra l' Associazione Protezionistica IVOC-ONLUS di cui in
premessa e il Comune ai sensi del succitato D.P.R.S. n° 7 del 12/01/2007, per I' espletamento del
servizio dì accalappiamento mantenimento e custodia dei cani randagi.
2. Di stipulare e sottoscrivere, in nome e per conto del Comune di Ferla, la suddetta convenzione con la
suddetta Associazione Protezionistica IVOC-OHLUS 5 cui schema viene approvato con il seguente atto;
3. Dare atto, ai sensi dell'art. 163, Gomma 3, del D. Lgs. 267/2000, che è stato accertato che la spesa
impegnata è una spesa non suscettibile di pagamento (razionato in dodicesimi;
Di
impegnare la somma di € 3.700,00, comprensiva di IVA del 22%, per il servizio di mantenimento, cura e
4.
custodia dei cani randagi a favore dell'Associazione IVOC-ONLUS. con sede in Sortino, c.da Manzo s.n.
5. Dare mandato al Dirigente Finanziario di impegnare la somma occorrente di E 3.700,00, comprensiva di IVA
del 22% a valere sul fondo clt cui all'intervento n.1090103/1806 del Bilancio 2014 in corso di formazione.
8. Di dare atto, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera a), numero 2 del di. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti, conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica;
7. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147
bis del algs. 267/2000 come recepito dall'art. 6, comma 4. del Regolamento del Sistema di Controlli enti;
1.
IL esponsab6ettore
(tt V. Cia
CONVENZIONE DI CUI AGLI ARTT 11 E 15 DELLA L.R. 3 LUGLIO 2000 N. 15, PER L'ESPLETAMENTO
DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI RANDAGI TRA IL
COMUNE E LE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE O ANIMALISTE ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE
CHE GESTISCONO RIFUGI PRIVATI
L'anno il giorno In Perla, presso il Palazzo Municipale
Responsabile del Settore di Polizia Municipale
del mese di TRA
E
l'Associazione protezionista iscritta all'albo regionale al n. 19 sezione B di seguito denominata
Associazione "IVOC", nella persona del legale rappresentante pro tempore Lo Giudice Carmela
selettivamente domiciliato presso la propria sede in Sortino c.da Manzo snc P.I. 01449710894 con
rifugio per il ricovero - sito in Sortino c.da Manzo, snc
PREMESSO CHE
l'art. 11, punto 4, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 recita che qualora non siano disponibili
idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacita recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i
comuni singoli o associati possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni
protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale che gestiscono rifugi privati per cani.
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Municipale n. 23 dei 19/03/2014.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Finalità della convenzione
La presente convenzione ha per oggetto il mantenimento e la custodia dei cani catturati da quesla
amministrazione, in convenzione con l' associazione, per i tempi previsti dall'art. 15 della legge
regionale 3 luglio 2000, n. 15.
L'associazione si impegna ad espletare gli adempimenti previsti dai commi 3 e 4 dell'ad 14 della
legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.
L'associazione garantisce l'accalappiamento fino alla capienza del canile.
Art, 2
Ammontare e durata della convenzione
L'importo della custodia e mantenimento giornaliero per cane di piccola, media e grande
taglia è di Euro 2,20 (Euro due120 ) oltre I.V.A.
L'importo per l'accalappiamento ammonta a Euro 50,00 (Euro Cinquanta/00) oltre I.V.A per ogni care
accalappiato.
L'Associazione effettuerà i servizi richiesti di accalappiamento dalle ore 08:00 alle ore 16:00 da Luned
a Venerdi, oltre questi orari si applicherà una maggiorazione di Euro 70,00 (Euro settanta/00) oltre
I.V.A
L'importo della reimmissione in libertà sul territorio, previa Ordinanza, ammonta a Euro 50,00 (Euro
Cinquanta/00) oltre I.V.A. per ogni cane reimmesso in libertà.
L'importo per l'utilizzo dell'Ambulatorio Veterinario di riferimento per la sterilizzazione, a seduta A.S.P.
ammonta a Euro 100,00 (Euro Cento/00) +I.V.A. indipendentemente dal numero di cani sterilizzati.
Per l'espletamento del servizio di accalappiamento, l'Associazione chiede l'assistenza di un
rappresentante del Comune per la certificazione dell'avvenuto servizio.
La convenzione avrà la durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di stipulazione della prersente
convenzione ed è rinnovabile.
Comune, nel caso in cui non intenda rinnovare la convenzione, comunicherà, 30 giorni prima della
scadenza della convenzione, mediante raccomandata A.R.,di non volerla più rinnovare e il giorno in
cui provvederà al trasferimento dei cani ospitati. In caso di mancata disdetta la convenzione si intende
tacitamente rinnovata per la stessa durata
Art. 3
Assistenza sanitaria
L'assistenza sanitaria presso la struttura è garantita dal dr. Fazzino Vito, il quale utilizza l'ambulatorio
sita in Sortine via P. di Piemonte,25
In caso di decesso la carcassa sarà smaltita in accordo alle modalità di cui al regolamento CE n.
1069/2009
Le spese per lo smaltimento carcassa ammontano a Euro 130,00 (Euro Centotrenta/00), oltre I.V.A
L'importo per le terapie post-operatorie se non vengono effettuate dell' A.S.P. ammonta a Euro 10,00
(Dieci /00) +I.V.A, a cane al giorno per i giorni prescritti dal Veterinario A.S.P.
Le terapie mediche ed eventuali interventi chirurgici all'atto dell'introduzione del cane nel canile
saranno fatturate al minimo tariffario professionale Veterinario.
Le spese per la visita clinica all'atto dell introduzione del cane con stesura cartella clinica ammonta a
Euro 10,00 (Euro Dieci/00) oltre I.V.A
Le spese di segreteria ammontano a Euro 5,00 (Euro Cinque/00) oltre I.V.A.
M. 4
Condizioni per lo svolgimento della convenzione
CaaSoPazione ha i seguenti compiti e deve svolgere le seguenti attività nei riguardi dei cani oggetto
denffidamento:
i) dàiintire il benessere dei cani ospitati;
2) provvedere, se possibile, alla pronta ed efficace ricerca ed individuazione dei proprietari degli
animali, avvertirli tramite comunicazione telefonica o telegrafica, del ritrovamento dei loro animali;
3) comunicare al servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale che gestisce l'anagrafe
canina, per i successivi adempimenti, il ritrovamento o il mancato recupero, senza valido motivo, del
cane da parte di un proprietario;
4) fornire, al servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale che gestisce la l'anagrafe canina
informatizzata, i dati inerenti il codice identificativo e collaborare con lo stesso per ì procedimenti d
identificazione e di ricerca di cani/proprietari, per la raccolta dei dati e delle informazioni utili per ogni
aggiornamento della anagrafe canina informatizzata;
5) garantire la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia diurna e festiva;
6) garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera di tutti i box, le
cucce e gli spazi esterni;
7) preparare e distribuire quotidianamente i pasti per gli animali ricoverati;
8) garantire la somministrazione di farmaci, l'esecuzione di interventi chirurgici,che verranno fatturate
secondo Art.3;;
9) garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi nel rispetto delle condizioni di benessere;
10) garantire l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale è posto in osservazione sanitaria, in
particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;
2
11) comunicare al servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale il sospetto di malattie
trasmissibili dei cani e/o dei gatti ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;
12) garantire l'espletamento delle operazioni sanitarie prescritte dal medico veterinario, ivi compresi il
trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio e il relativo contenimento;
13) accudire gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare,
all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli
alloggi;
14) tenere e aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di carico e scarico degli animali
da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e di uscita, la
provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati;
15) comunicare a questo comune il numero dei cani in convenzione;
16) adottare ogni misura utile a consentire, in orari giornalieri determinati e pubblicizzati, l'accesso al
pubblico per il riconoscimento degli animali e per le proposte di adozione;
17) offrire adeguata assistenza ai visitatori e fornire agli aspiranti affidatari informazioni sulle
caratteristiche dei cani presi in considerazione;
18) farsi consegnare dal proprietario, al momento della riconsegna degli animali, la copia della
ricevuta di pagamento delle tariffe di cui art. 4.
19) assicurare un periodo di adeguato di sgambamento di tutti i cani, da effettuarsi con il criterio della
turnazione per gruppi di animali prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi ed al numero dei
soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili.
•
•
•
Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001, cosi come interpretato dall'art. 21 del
D.Lgs 39/2013 la suddetta Associazione, sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di
non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere
attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale, nei suoi confronti per
triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Ai sensi dell'art 2 , comma 3, del D.P.R. 62/2013, il mancato rispetto da parte dei collaboratori
a qualsiasi titolo della predetta Associazione degli obblighi derivanti dal codice ci
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013, per quanto compatibilt
nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento del comune d
Fetta approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31/01/2014 e pubblicato
nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, per quanto compatibili
sono causa di risoluzione del presente contratto.
Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato
con D.P.R. 62/2013, il responsabile del Settore di Polizia Municipale, il quale interviene h
questo atto in rappresentanza del Comune, ed il rappresentante della suddetta Associazione
sottoscrivendo la presente convenzione, attestano sotto la propria diretta responsabilità che
non sono intercorsi tra loro nel biennio precedente rapporti contrattuali a titolo privato ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile, né che il suddetto
dipendente ha ricevuto altre utilità nel biennio precedente dalla medesima Associazione.
Letto Approvato e sottoscritto
Per il Comune di Ferie
Il Responsabile del Settore di Polizia Municipale
Dott. Ciaffaglione Vincenzo Per I' Associazione "IVOC
Lo Giudice Carmela
3
COMUNE DI FERLA
PROVINCIA DI SIRACUSA
Si attimo alitquesente sto è stato pubblicato
wtwelw
di "mato ~uno actaisaiblie M pubblico IialdiA
Con il
n°43-:. .
.4
al
dei Registro Pubblicazioni
Dita malanno Municipale
tL MESIONOTIFICATORE
IL SEGRETARIO COMMIDGE