Osservatorio sul recupero del credito

4/2/2015
Nessuna garanzia per le mensilità dello stipendio pignorate sul conto corrente, il denaro è bene fungibile per eccellenza
Stampa l'articolo Chiudi
osservatorio sul recupero del credito
Nessuna garanzia per le mensilità dello
stipendio pignorate sul conto corrente, il
denaro è bene fungibile per eccellenza
Avv. Christian Faggella, Managing Partner – La Scala Studio Legale; Avv. Francesco
Concio, Associate – La Scala Studio Legale
E' questo il principio enucleato nella recente ordinanza collegiale emessa il 9 gennaio
2015 dal Tribunale di Pescara, il quale, investito della questione in sede di reclamo ex
art. 669 terdecies c.p.c., ha revocato l'ordinanza con cui il Giudice dell'Esecuzione, in
sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., aveva sospeso parzialmente il pignoramento
presso terzi intrapreso sul conto corrente del debitore, nel quale confluivano anche gli
emolumenti retributivi.
In questi termini si è, infatti, espresso il Tribunale abruzzese: «fatta applicazione del
principio per il quale nel caso in cui il creditore pignorante sottoponga a pignoramento
somme esistenti presso un istituto bancario, ove il debitore intrattiene un rapporto di
conto corrente e sul quale affluiscono (anche) mensilità di stipendio, il credito del
debitore che viene pignorato è il credito alla restituzione delle somme depositate che
trova titolo nel rapporto di conto corrente».
Ragion per cui, ha concluso icasticamente il giudice adito, devono ritenersi «del tutto
irrilevanti le ragioni per le quali quelle "somme" sono state versate su quel conto: il
denaro è bene fungibile per eccellenza».
Il provvedimento in esame rappresenta la coda di un'iniziativa giudiziale promossa nelle
forme del pignoramento presso terzi delle somme depositate dal debitore in conto
corrente, sul quale venivano versate le mensilità dello stipendio.
In tal contesto, il Giudice dell'Esecuzione aveva sospeso parzialmente il pignoramento
presso terzi, limitatamente alle somme eccedenti l'importo pignorabile di 1/5 degli
importi percepiti a titolo di stipendio, deducendo l'illegittimità dell'azione esecutiva
intrapresa, in quanto erano state sottoposte a pignoramento tutte le somme depositate
sul conto corrente, comprese quelle percepite dal debitore a titolo di retribuzione
mensile.
La ragione, secondo il Giudice investito della questione in sede di opposizione ex art. 615
c.p.c., dipendeva dal fatto che le disposizioni di cui all'art. 545, commi IV e V, c.p.c.,
limitano la pignorabilità delle somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario, o
altre indennità concernenti il rapporto di lavoro o di impiego. Di tal ché, ad avviso del Giudice dell'Esecuzione, il blocco totale di tutte le somme
versate sul conto corrente del debitore esecutato, comprese quelle relative alla
retribuzione mensile, doveva ritenersi illegittimo. http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2015­01­30/nessuna­garanzia­le­mensilita­stipendio­pignorate­conto­corrente­den…
1/2
4/2/2015
Nessuna garanzia per le mensilità dello stipendio pignorate sul conto corrente, il denaro è bene fungibile per eccellenza
In più, proseguiva nella medesima sede il Tribunale, per quanto il pignoramento
riguardasse le somme depositate su di un conto corrente, l'azione esecutiva avrebbe
dovuto essere contenuta nei limiti di 1/5 delle somme ivi versate.
Invitabile, pertanto, l'impugnazione.
Ed infatti, proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso la suddetta ordinanza, in
sede collegiale il Tribunale di Pescara ha offerto una rilettura sistematica diversa, più
incisiva, chiaramente disancorata dalle ragioni addotte dal Giudice dell'Esecuzione, e al
contempo più aderente alle esigenze di tutela del creditore, la cui azione deve ritenersi
legittima, anche se sul conto corrente risultano versate le retribuzioni mensili del
debitore.
In linea generale, ha spiegato il Collegio, «va ritenuto che l'impignorabilità degli
emolumenti retributivi sia una connotazione del credito oggetto di esecuzione, non della
somma di denaro riscossa dall'avente diritto a tale titolo». Pertanto: «una volta che i relativi ratei sono stati corrisposti al beneficiario, con
accredito in conto corrente e con confusione con il restante patrimonio del correntista,
la loro provenienza non impedisce la pignorabilità, trattandosi di poste attive del conto,
del tutto assimilabili ad ogni altra posta attiva di qualsiasi provenienza, di cui resta
debitore, nei confronti del soggetto passivo dell'esecuzione, un terzo pignorato, la
banca, del tutto estraneo al rapporto previdenziale/assistenziale che da fondamento al
carattere di impignorabilità dei crediti che da esso insorgono».
In altre parole: «Col pagamento del credito retributivo si estingue, e con esso cessano di
operare tutte le tutele inerenti a quel credito, quali i limiti di pignorabilità e
sequestrabilità, mentre, argomentando diversamente, l'oggetto della tutela, in contrasto
con la disciplina legislativa attuale, non sarebbe più il credito di lavoro ma
semplicemente il patrimonio del debitore­lavoratore, alimentato dalla percezione della
retribuzione poi trasformatasi in altri beni o in un altro credito verso altro soggetto».
Il tutto, in ogni caso, senza dimenticare che il provvedimento in commento risulta
perfettamente in linea con quanto preconizzato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. lavoro, 09.10.2012, n. 17178; Cass. civ., 12.06.1985,
n. 3518).
Il che, non può che portare ad un'unica, ed inequivocabile, conclusione: non v'è alcuna
garanzia per le mensilità versate sul conto corrente, ormai definitivamente acquisite e
confluite nel patrimonio del debitore.
Il denaro, d'altra parte, è bene fungibile per eccellenza.
P.I. 00777910159 ­ © Copyright Il Sole 24 Ore ­ Tutti i diritti riservati
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2015­01­30/nessuna­garanzia­le­mensilita­stipendio­pignorate­conto­corrente­den…
2/2