STATUTO Comitato 1390 Insegnanti Scuola dell’Infanzia Roma Articolo 1 - SEDE Il Comitato sito in Roma in via P. Zangheri 16 Roma c.a.p. 00134 Articolo 2 – SCOPI Il Comitato è costituito ai sensi della L. 266 del 11/8/1991 quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed è una iniziativa autonoma, pluralista, apartitica, volontaria, democratica ed ha per fini: - l’assunzione di tutti i vincitori e di tutti gli idonei; - la difesa dei diritti e della professionalità dei lavoratori della scuola dell’infanzia comunale; - il miglioramento delle condizioni contrattuali e professionali dei lavoratori della scuola dell’infanzia; - l’elaborazione e l’attuazione di idee, progetti e proposte per favorire la promozione civile e culturale del servizio erogato. Articolo 3 - ADESIONE AL COMITATO Al Comitato potranno aderire tutti coloro che ne condividano le finalità, e si impegnino al rispetto delle norme statutarie, regolamentari, delle deliberazioni degli organi sociali e che facciano parte della Graduatoria Concorsuale 300 Insegnanti Scuola dell’ Infanzia di Roma, approvata con Determina Dirigenziale n. 109/2014. Articolo 4 - QUOTE ASSOCIATIVE L’attività del comitato verrà autofinanziata attraverso libere oblazioni volontarie degli aderenti al comitato stesso e dalle quote associative di tempo in tempo decise dal consiglio direttivo. Articolo 5 - FONDO COMUNE I contributi degli associati e i beni eventualmente acquisiti con questi costituiscono il fondo comune del Comitato. Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune. Articolo 6 - ORGANI E POTERI Organo decisionale del Comitato è l'assemblea degli aderenti che decide a maggioranza (50%+1) dei presenti. L'assemblea degli aderenti elegge un Presidente, tesoriere i quali, insieme con altri un vicepresidente, un segretario, un consiglieri eletti dall’assemblea, compongono il Consiglio direttivo del Comitato. Questi organismi, che restano in carica due anni, hanno la rappresentanza del Comitato ed i poteri loro conferiti dall’assemblea. Articolo 7 - RECESSO Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione al Presidente del Comitato con lettera raccomandata. Articolo 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA L'assemblea degli aderenti deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente, dal Vice-Presidente e da almeno 1/20 degli aderenti, o dal 50%+1 degli stessi. L’avviso di convocazione dell’assemblea verrà recapitato agli aderenti con comunicazione scritta via fax o posta elettronica, con almeno tre (3) giorni di anticipo. Articolo 9 - DURATA E SCIOGLIMENTO Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione espressa dalla assemblea. Articolo 10 - DIRITTI DEGLI ADERENTI I promotori e gli aderenti hanno i seguenti diritti: - eleggere il Consiglio Direttivo - approvare il rendiconto annuale - partecipare alle iniziative organizzate dal Comitato Articolo 11 - DOVERI DEGLI ADERENTI E’ dovere di ciascun aderente: - partecipare alle assemblee convocate nel corso dell’anno - impegnarsi per il raggiungimento dello scopo - tenere verso gli associati un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede Articolo 12 - ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI I promotori e/o gli aderenti che contravvengano ai doveri indicati dal presente Statuto possono essere esclusi dal Comitato con delibera del Consiglio Direttivo previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio dell’aderente almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione. L’esclusione è prevista per i seguenti casi: - inadempimento degli obblighi assunti da parte del promotore a favore del Comitato - inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere e degli organi sociali. Articolo 13 - PRESIDENTE DEL COMITATO Il presidente del Comitato è anche presidente del Consiglio Direttivo, è eletto dall’assemblea tra i consiglieri, è unico rappresentante del Comitato nei confronti dei terzi, nonché in sede amministrativa e giudiziaria, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, è autorizzato a impegnare tutti gli atti e operazioni in nome del Comitato. In caso di impedimento del Presidente, il medesimo potrà delegare il Vice-Presidente a rappresentare il Comitato con gli stessi poteri a Lui conferiti. Articolo 14 - Il CONSIGLIO DIRETTIVO: ATTRIBUZIONI, COMPOSIZIONE, VICENDE RELATIVE ALLA CARICA Il Consiglio è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a 3, nominati dall’assemblea. Spetta al Consiglio: a) la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato; b) la redazione del rendiconto annuale; c) la definizione delle iniziative reputate utili – sul piano giuridico, politico e mediatico – al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, in coerenza anche con gli indirizzi emersi in sede di assemblea; d) l’individuazione delle misure e degli strumenti necessari a dare attuazione alle iniziative di cui alla precedente lettera c); e) la modifica delle norme statutarie su proposta del Presidente. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio ha l’obbligo di tener conto delle posizioni espresse dai delegati, motivando le ragioni sulla base delle quali decide di non aderire a tali indirizzi. Articolo 15 – COMPENSI Tutte le cariche sono gratuite e rinnovabili alla scadenza, così come è gratuita l’attività dei componenti del Comitato, la quale viene prestata con spirito di solidarietà e in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro Articolo 16 – PATRIMONIO - Il patrimonio del comitato è costituito da: - Quote sociali, oblazioni volontarie dei promotori e degli aderenti - contributi e liberalità ricevute - riserve formate con utili - altre riserve accantonate Articolo 17 - ESERCIZIO SOCIALE L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine dell’esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce. Articolo 18 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione, e il capitale. Articolo 19 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO In caso di scioglimento il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali del comitato. Articolo 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi 18/10/2014 e per quanto non previsto dal presente atto si rimanda agli artt. 39/42 del C.C.
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