STATUTO Comitato 1390 Insegnanti Scuola dell`Infanzia Roma

STATUTO
Comitato 1390 Insegnanti Scuola dell’Infanzia Roma
Articolo 1 - SEDE
Il Comitato sito in Roma in via P. Zangheri 16 Roma c.a.p. 00134
Articolo 2 – SCOPI
Il Comitato è costituito ai sensi della L. 266 del 11/8/1991 quale organizzazione non lucrativa di utilità
sociale ed è una iniziativa autonoma, pluralista, apartitica, volontaria, democratica ed ha per fini:
- l’assunzione di tutti i vincitori e di tutti gli idonei;
- la difesa dei diritti e della professionalità dei lavoratori della scuola dell’infanzia comunale;
- il miglioramento delle condizioni contrattuali e professionali dei lavoratori della scuola dell’infanzia;
- l’elaborazione e l’attuazione di idee, progetti e proposte per favorire la promozione civile e culturale del
servizio erogato.
Articolo 3 - ADESIONE AL COMITATO
Al Comitato potranno aderire tutti coloro che ne condividano le finalità, e si impegnino al rispetto delle
norme statutarie, regolamentari, delle deliberazioni degli organi sociali e che facciano parte della Graduatoria
Concorsuale 300 Insegnanti Scuola dell’ Infanzia di Roma, approvata con Determina Dirigenziale
n.
109/2014.
Articolo 4 - QUOTE ASSOCIATIVE
L’attività del comitato verrà autofinanziata attraverso libere oblazioni volontarie degli aderenti al comitato
stesso e dalle quote associative di tempo in tempo decise dal consiglio direttivo.
Articolo 5 - FONDO COMUNE
I contributi degli associati e i beni eventualmente acquisiti con questi costituiscono il fondo comune del
Comitato. Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune.
Articolo 6 - ORGANI E POTERI
Organo decisionale del Comitato è l'assemblea degli aderenti che decide a maggioranza (50%+1)
dei presenti. L'assemblea degli aderenti elegge un Presidente,
tesoriere
i quali,
insieme
con
altri
un vicepresidente,
un segretario, un
consiglieri eletti dall’assemblea, compongono il Consiglio
direttivo del Comitato. Questi organismi, che restano in carica due anni, hanno la rappresentanza del
Comitato ed i poteri loro conferiti dall’assemblea.
Articolo 7 - RECESSO
Ciascun
aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione al
Presidente del Comitato con lettera raccomandata.
Articolo 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea degli aderenti deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del
rendiconto annuale. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente, dal Vice-Presidente
e da almeno 1/20 degli aderenti, o dal 50%+1 degli stessi. L’avviso di convocazione dell’assemblea
verrà recapitato agli aderenti con comunicazione scritta via fax o posta elettronica, con almeno tre (3) giorni
di anticipo.
Articolo 9 - DURATA E SCIOGLIMENTO
Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione espressa dalla assemblea.
Articolo 10 - DIRITTI DEGLI ADERENTI
I promotori e gli aderenti hanno i seguenti diritti:
- eleggere il Consiglio Direttivo
- approvare il rendiconto annuale
- partecipare alle iniziative organizzate dal Comitato
Articolo 11 - DOVERI DEGLI ADERENTI
E’ dovere di ciascun aderente:
- partecipare alle assemblee convocate nel corso dell’anno
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo
- tenere verso gli associati un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede
Articolo 12 - ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
I promotori e/o gli aderenti che contravvengano ai doveri indicati dal presente Statuto possono essere
esclusi
dal Comitato con delibera del Consiglio Direttivo
previa
richiesta
di
comunicazione scritta
contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio dell’aderente almeno trenta giorni prima della
delibera di esclusione.
L’esclusione è prevista per i seguenti casi:
- inadempimento degli obblighi assunti da parte del promotore a favore del Comitato
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere e degli organi sociali.
Articolo 13 - PRESIDENTE DEL COMITATO
Il presidente del Comitato è anche presidente del Consiglio Direttivo, è eletto dall’assemblea tra i
consiglieri, è unico rappresentante del Comitato nei confronti dei terzi, nonché in sede amministrativa e
giudiziaria, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, è autorizzato a
impegnare tutti gli atti e operazioni in nome del Comitato. In caso di impedimento del Presidente, il
medesimo potrà delegare il Vice-Presidente a rappresentare il Comitato con gli stessi poteri a Lui
conferiti.
Articolo 14 - Il CONSIGLIO DIRETTIVO: ATTRIBUZIONI, COMPOSIZIONE, VICENDE RELATIVE
ALLA CARICA
Il Consiglio è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a 3, nominati dall’assemblea.
Spetta al Consiglio:
a) la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato;
b) la redazione del rendiconto annuale;
c) la definizione delle iniziative reputate utili – sul piano giuridico, politico e mediatico – al conseguimento
degli obiettivi di cui all’articolo 2, in coerenza anche con gli indirizzi emersi in sede di assemblea;
d) l’individuazione delle misure e degli strumenti necessari a dare attuazione alle iniziative di cui alla
precedente lettera c);
e) la modifica delle norme statutarie su proposta del Presidente.
Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio ha l’obbligo di tener conto delle posizioni espresse dai
delegati, motivando le ragioni sulla base delle quali decide di non aderire a tali indirizzi.
Articolo 15 – COMPENSI
Tutte le cariche sono gratuite e rinnovabili alla scadenza, così come è gratuita l’attività dei componenti del
Comitato, la quale viene prestata con spirito di solidarietà e in modo personale, spontaneo e senza fini di
lucro
Articolo 16 – PATRIMONIO
- Il patrimonio del comitato è costituito da:
-
Quote sociali, oblazioni volontarie dei promotori e degli aderenti
-
contributi e liberalità ricevute
-
riserve formate con utili
-
altre riserve accantonate
Articolo 17 - ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine dell’esercizio il Consiglio
Direttivo provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea entro
il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.
Articolo 18 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI
Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto,
le riserve, i fondi di gestione, e il capitale.
Articolo 19 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO
In caso di scioglimento il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altre
organizzazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali del comitato.
Articolo 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi 18/10/2014 e per quanto non previsto dal presente
atto si rimanda agli artt. 39/42 del C.C.