Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola e l’università STATUTO-TIPO DELLA CONSULTA DIOCESANA (appendice al Sussidio “Fare pastorale della scuola oggi in Italia”) I. Natura e finalità Questi aspetti sono ben delineati nei nn. 30 e 31 del Sussidio. II. Composizione e rapporti La Consulta ha il primo e immediato riferimento all’Ufficio diocesano per la scuola che costituisce l’autorevole ed essenziale collegamento tra il momento consultivo e quello operativo nell’ambito della pastorale diocesana della scuola (cf Sussidio Fare pastorale della scuola oggi in Italia, n. 32). La Consulta è composta dai rappresentanti delle associazioni, organismi e movimenti di animazione cristiana del mondo della scuola, statale e non statale, di ogni ordine e grado. Fa parte di diritto della Consulta un rappresentante del Consiglio Pastorale Diocesano e un rappresentante della Consulta Diocesana dell’Apostolato dei Laici. Possono essere chiamati a far parte della Consulta singole persone, anche non appartenenti ad associazioni o movimenti specifici, a titolo di esperti, per la loro competenza e attività nel settore scolastico. Dovrà essere curata la partecipazione alla Consulta di tutte le componenti della scuola (studenti, genitori, personale docente e non docente). Non fanno parte della Consulta le organizzazioni partitiche e sindacali. Le procedure di nomina e cooptazione dei membri di questo organismo pastorale vanno definite dal Regolamento di cui ogni Consulta dovrà dotarsi. III. Organi e competenze La Consulta diocesana ha i seguenti organi: a) la Presidenza; b) la Segreteria. La Presidenza è composta da un Presidente nominato dall’Ordinario ed eventualmente da un Vicepresidente eletto tra i membri della Consulta. La loro durata in carica è precisata dal Regolamento. Nelle diocesi in cui è già costituito l’Ufficio diocesano per la scuola, la presidenza della Consulta è affidata al direttore dello stesso Ufficio. Il Presidente convoca la Consulta, la presiede e nel rende esecutive le deliberazioni. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nella sua attività, svolge le funzioni a lui demandate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza. Fra i membri della Consulta il Presidente sceglie un Segretario per l’espletamento di mansioni tecniche e di supporto organizzativo quali l’invio delle convocazioni per le sedute, la stesura e la conservazione dei verbali delle riunioni, e ogni altro servizio che faciliti l’efficace operatività della Consulta. IV. Funzionamento e attuazione delle decisioni La Consulta viene convocata in seduta ordinaria, con frequenza da stabilire per regolamento, o in seduta straordinaria qualora un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta. La convocazione deve essere fatta per iscritto e comunicata ai singoli membri almeno otto giorni prima della seduta, e deve recare l’indicazione della sede, del giorno, dell’ora, dell’o.d.g. Oltre che attraverso riunioni plenarie, la Consulta può articolare il suo lavoro per Commissioni o Gruppi di studio; ad esempio per gradi di scuola (materna, elementare, media e secondaria superiore), oppure per specifici problemi (partecipazione agli Organi Collegiali della scuola, problemi dell’educazione religiosa o dell’educazione sessuale, ecc.), restando tuttavia inteso che le conclusioni per diventare operative debbono essere portate ed approvate in seduta plenaria. Le deliberazioni della Consulta vengono assunte dall’Ufficio diocesano per la scuola che ne cura l’attuazione lavorando perché la pastorale della scuola si integri e porti il proprio contributo alla pastorale d’insieme della diocesi (cf Sussidio Fare pastorale della scuola oggi in Italia, n. 32). Statuto-tipo della consulta 06/02/15 16:39
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