Ufficio Nazionale per l`educazione, la scuola e l`università STATUTO

Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola e l’università
STATUTO-TIPO
DELLA CONSULTA DIOCESANA
(appendice al Sussidio “Fare pastorale della scuola oggi in Italia”)
I. Natura e finalità
Questi aspetti sono ben delineati nei nn. 30 e 31 del Sussidio.
II. Composizione e rapporti
La Consulta ha il primo e immediato riferimento all’Ufficio diocesano per la
scuola che costituisce l’autorevole ed essenziale collegamento tra il momento consultivo
e quello operativo nell’ambito della pastorale diocesana della scuola (cf Sussidio Fare
pastorale della scuola oggi in Italia, n. 32).
La Consulta è composta dai rappresentanti delle associazioni, organismi e
movimenti di animazione cristiana del mondo della scuola, statale e non statale, di ogni
ordine e grado.
Fa parte di diritto della Consulta un rappresentante del Consiglio Pastorale
Diocesano e un rappresentante della Consulta Diocesana dell’Apostolato dei Laici.
Possono essere chiamati a far parte della Consulta singole persone, anche non
appartenenti ad associazioni o movimenti specifici, a titolo di esperti, per la loro
competenza e attività nel settore scolastico.
Dovrà essere curata la partecipazione alla Consulta di tutte le componenti della
scuola (studenti, genitori, personale docente e non docente).
Non fanno parte della Consulta le organizzazioni partitiche e sindacali.
Le procedure di nomina e cooptazione dei membri di questo organismo pastorale
vanno definite dal Regolamento di cui ogni Consulta dovrà dotarsi.
III. Organi e competenze
La Consulta diocesana ha i seguenti organi:
a)
la Presidenza;
b)
la Segreteria.
La Presidenza è composta da un Presidente nominato dall’Ordinario ed
eventualmente da un Vicepresidente eletto tra i membri della Consulta. La loro durata in
carica è precisata dal Regolamento.
Nelle diocesi in cui è già costituito l’Ufficio diocesano per la scuola, la presidenza
della Consulta è affidata al direttore dello stesso Ufficio.
Il Presidente convoca la Consulta, la presiede e nel rende esecutive le
deliberazioni.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nella sua attività, svolge le funzioni a lui
demandate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza.
Fra i membri della Consulta il Presidente sceglie un Segretario per l’espletamento
di mansioni tecniche e di supporto organizzativo quali l’invio delle convocazioni per le
sedute, la stesura e la conservazione dei verbali delle riunioni, e ogni altro servizio che
faciliti l’efficace operatività della Consulta.
IV. Funzionamento e attuazione delle decisioni
La Consulta viene convocata in seduta ordinaria, con frequenza da stabilire per
regolamento, o in seduta straordinaria qualora un terzo dei suoi membri ne faccia
richiesta.
La convocazione deve essere fatta per iscritto e comunicata ai singoli membri
almeno otto giorni prima della seduta, e deve recare l’indicazione della sede, del giorno,
dell’ora, dell’o.d.g.
Oltre che attraverso riunioni plenarie, la Consulta può articolare il suo lavoro per
Commissioni o Gruppi di studio; ad esempio per gradi di scuola (materna, elementare,
media e secondaria superiore), oppure per specifici problemi (partecipazione agli
Organi Collegiali della scuola, problemi dell’educazione religiosa o dell’educazione
sessuale, ecc.), restando tuttavia inteso che le conclusioni per diventare operative
debbono essere portate ed approvate in seduta plenaria.
Le deliberazioni della Consulta vengono assunte dall’Ufficio diocesano per la
scuola che ne cura l’attuazione lavorando perché la pastorale della scuola si integri e
porti il proprio contributo alla pastorale d’insieme della diocesi (cf Sussidio Fare
pastorale della scuola oggi in Italia, n. 32).
Statuto-tipo della consulta
06/02/15 16:39