PROPOSTA DI LEGGE PER LA LIBERA

PROPOSTA DI LEGGE
PER LA LIBERA PROFESSIONE DI ARCHITETTO ED INGEGNERE
Art.1
E’ fatto divieto di esercitare la libera professione di architetto od ingegnere a tutti i dipendenti
pubblici, la norma vale a partire dall’anno 2010 per i neoabilitati professionisti che accederanno
ad impiego pubblico, essi non potranno esercitare la libera professione, in contemporaneità con lo
svolgimento dell'impiego pubblico . Sono vietate in particolare anche le forme attuali di part-time
dei dipendenti degli Enti che possono assegnare gli incarichi .
Art.2
Tutti i servizi di progettazione e direzione lavori, per importo presunto di spese tecniche superiore
a 100.000 €, riguardanti i lavori pubblici e la pianificazione vengono affidati sulla base di
concorso pubblico , adeguatamente pubblicizzato mediante la rete Internet ed i siti dedicati.
Art.3
I bandi di concorso per i servizi di progettazione devono svolgersi in due fasi:
Fase A, concorso di idee aperto a tutti i laureati, abilitati alla professione, con selezione di almeno
5 ammessi alla 2a fase ; questi 5 ammessi verranno invitati a redigere il progetto preliminare della
loro proposta progettuale e, se consegneranno tale preliminare riceveranno un rimborso spese
commisurato all'importo dell'opera . Se tutti i team ammessi consegneranno gli elaborati di 2a
fase , il rimborso spese sarà pari (per ciascuno degli ammessi ) al 20 % del valore corrispondente
al progetto preliminare.Se non tutti i 5 team proseguissero in 2a fase l'importo del progetto
preliminare sarà diviso proporzionalmente .Gli elaborati richiesti nella prima fase a tutti i
concorrenti dovrebbero essere :
- max 2 tavole A1 piegate ( non su forex ) a tecnica libera
- 1 relazione di max 20 cartelle A4 illustrante la proposta progettuale
Fase B, concorso fra i 5 vincitori ammessi alla 2a fase per selezionare il progetto vincitore a cui
assegnare le varie successive fasi progettuali ( definitivo, esecutivo ) . Nel caso il vincitore della
2a fase non possegga in proprio le garanzie organizzative e professionali adeguate all’oggetto del
bando., è fatto l’obbligo di costituire una associazione temporanea di progettazione, con
capogruppo designato fra i componenti l'ATP .
Nel caso l’ente banditore disponga delle risorse per l’esecuzione del progetto, al vincitore verrà
assegnato obbligatoriamente l'incarico professionale relativo all'intera fase progettuale .
E' data facoltà al Committente di assegnare ad altri professionisti la Direzione Lavori ed il
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori .
La commissione DI QUALITA' che presiederà alla selezione dei progetti, sarà costituita da un
numero MASSIMO di 5 componenti i cui nominativi verranno estratti a sorte DA UN ELENCO
UNICO (da formalizzare rispetto a dei criteri oggettivi) di professionisti abilitati alla libera
professione; la commissione verrà costituita dopo la consegna dei progetti concorrenti."
Art. 4
Per gli incarichi pubblici ,che abbiano importo di spese tecniche inferiore a 100.000 € ,è fatto
divieto comunque di ricorrere ad affidamento fiduciario se l'Ente affidatario non dispone di un
albo di professionisti che si siano candidati ad eseguire prestazioni professionali di tali importo . I
RUP non potranno in alcun modo derogare dal criterio di rotazione fra i professionisti inseriti in
tale elenco ; uno stesso professionista non potrà ricevere altro incarico da un Ente se non saranno
passati almeno 3 anni dall'incarico primitivo .
Per l'assegnazione degli incarichi di questo tipo l'Ente committente promulgherà ogni volta un
bando con adeguate forme di pubblicizzazione ,a cui potranno partecipare gli architetti e gli
ingegneri residenti in quella PROVINCIA ,da soli o in team .
Qualora i candidati si associno in ATP deve essere obbligatoriamente prevista la presenza nel
team di almeno un professionista giovane .
Il professionista o l'Atp assegnataria verrà scelta da un Tecnico dipendente dell'Ente ,architetto in
ingegnere , sulla base del curriculum dei professionisti e sulla base della valutazione di una
relazione tecnico metodologica illustrante il modo in cui si svolgerebbe l'incarico ( elaborato di
non più di 4 cartelle A4 ), richiesta in sede di adesione al bando .
E' fatto divieto di richiedere e valutare il fatturato pregresso dei professionisti concorrenti !
Vanno valutati invece con l'attribuzione di un punteggio i corsi di aggiornamento seguiti dai
professionisti candidati .
Art. 5
Gli ordini professionali dovranno vigilare sulla correttezza dei bandi promulgati nella loro
provincia e sulla formazione delle commissioni .
Art. 6
Viene istituita a livello nazionale una commissione per la formulazione di un tariffario unico, non
minimo, commisurato in percentuale alla categoria dei lavori ed all’importo degli stessi.
Per le prestazioni urbanistiche e pianificatorie le prestazioni vengono parametrate alle
caratteristiche di superficie e volume, nonché al livello di scala della progettazione.
Art.7
Non sono ammessi sconti sulle tariffe professionali
Art. 8
La progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica di qualunque edificio, è competenza
esclusiva dei tecnici che abbiano conseguito la laurea in architettura o in ingegneria secondo le
specializzazioni relative .