Perugia, 13 febbraio 2015 Port. PGD113215 Forum delle Associazioni Familiari dell'Umbria Compendio orient tivo per genitori nell scuol Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA Segr. 3200699989 - [email protected] www.forumfamiglieumbria.org 1 Perugia, 13 febbraio 2015 Port. PGD113215 Premessa Vista la grande incertezza della maggior parte dei genitori nell'orientarsi all'interno della macchina amministrativa scolastica, abbiamo pensato di offrire alle famiglie questo piccolo compendio orientativo, strutturato a partire dalle domande più frequenti (frequently asked questions: FAQ) dei genitori, e le problematiche collegate ai progetti formativi sull'affettività/sessualità. Questo piccolo documento non è un saggio, né una pubblicazione ufficiale, si tratta principalmente di consigli utili e orientamenti che potranno offrire la consapevolezza che la famiglia non soltanto è tutelata dalla legge nel suo ruolo educativo, ma che i genitori sono una parte imprescindibile della dimensione educativa, addirittura sancita con Legge di rango costituzionale (Artt. 2, 3, 30 Cost.). Ciò infatti era l'obiettivo primario dei Padri costituenti, allo scopo di preservare le giovani generazioni dalle influenze ideologiche che lo stato etico negli anni della dittatura nazifascista aveva imposto nelle scuole. Per questo motivo la scuola è stata pensata come un organo indipendente dallo stato, il quale ne deve garantire il funzionamento amministrativo (agibilità delle aule, personale ATA, gestione amministrativa degli insegnanti, ecc.) ma che non può imporsi mai sull'autonomia delle scelte didattiche (neanche il Miur). Al contrario, i genitori sono i veri titolari dell'educazione dei figli ed esercitano il dovere-diritto di educazione su di essi; pertanto le scuole hanno il dovere di mettere in grado i genitori di esercitare il loro dovere educativo (prima ancora che il diritto); ne consegue che i genitori non possono in alcun modo essere ostacolati nell'esercitare il loro presidio educativo. In termini pratici quanto detto si esprime attraverso il principio dell'Alleanza educativa (Patto educativo di corresponsabilità), che stabilisce la continuità educativa tra la famiglia e la scuola; per meglio dire, la scuola, d'accordo con la famiglia, ne prosegue il compito educativo, tuttavia senza mai spezzare il legame fiduciario con l'ente educativo titolare dell'educazione dei figli, che è e rimane la famiglia nelle persone dei genitori o dei tutori legali. Questo piccolo sussidio tenta di fornire qualche certezza in più, senza alcuna pretesa di esaurire un argomento così vasto e delicato; e tuttavia, proprio per questi ultimi due aspetti era importante almeno stabilire un punto di partenza. Si ringraziano tutte le associazioni nel Forum e amiche del Forum che hanno contribuito e stanno contribuendo ai contenuti di questo piccolo compendio e altri documenti utili: Age, AGeSc, Manif pour Tous, Comitato Art. 26, UGCI, e tutti i comitati spontanei di genitori e amici. Ernesto Rossi Forum delle Ass. Familiari dell'Umbria Note Impianto redazionale a cura del dott. Ernesto Rossi (Presidente Forum Umbria) Contenuti a cura dell'avv. Giancarlo Cerrelli (Vicepresidente UGCI). Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA Segr. 3200699989 - [email protected] www.forumfamiglieumbria.org 2 Perugia, 13 febbraio 2015 Port. PGD113215 FAQ E' legale che l'insegnante venga costretto a uscire dall'aula durante i corsi di educazione sessuale? E’ legale che l’insegnante accetti volontariamente di uscire dall’aula durante i corsi…? No, entrambi gli atteggiamenti non sono leciti né legittimi, se il corso di educazione sessuale è proposto durante l’orario curriculare. Breve premessa: il corso di educazione sessuale transita tramite il Piano dell'Offerta Formativa (POF) che ciascuna scuola elabora. Nel Piano dell'Offerta Formativa sono descritti obiettivi, finalità, organizzazione dell’Istruzione Scolastica. E’ un documento che caratterizza la scuola nei confronti dell’”utenza” e dei terzi. Al suo interno sono inserite tutte le attività progettuali curricolari ed extracurricolari della scuola; in queste ultime possono essere ricompresi gli insegnamenti facoltativi (ad esempio nel campo della sessualità). Il POF viene elaborato dal collegio docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Istituto, tenuto conto dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, dagli studenti. Il POF è pubblico ed è consegnato agli alunni e alle famiglie al momento dell’iscrizione. Durante l’orario curriculare l’insegnante non può e non deve abbandonare l’aula. Il docente, infatti, è responsabile della vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica. Segnatamente, l’insegnante ha l’obbligo della vigilanza nei 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 42 del CCNL/95); durante le ore di lezione; durante gli intervalli (art. 99 del R.D. 965/24) e durante l’uscita dei ragazzi dalla scuola; spetta al Consiglio d’istituto l’adozione del regolamento interno che fra le altre cose stabilisce le modalità della vigilanza nell’intero periodo delle lezioni; gli insegnanti sono responsabili dei danni causati dagli alunni sotto la loro sorveglianza; l’insegnante è responsabile dei danni recati da un alunno a un altro se egli lascia l’aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l’intera classe (art. 2048 c.c.). A ciò va Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA Segr. 3200699989 - [email protected] www.forumfamiglieumbria.org 3 Perugia, 13 febbraio 2015 Port. PGD113215 aggiunto che la giurisprudenza della Suprema Corte individua in capo all’insegnante una posizione di garanzia in termini di protezione della persona dell’alunno, fondata sull’obbligo di vigilanza (tra le tante, Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 aprile – 23 maggio, n. 21056), che comporta responsabilità penale e civile (oltre che disciplinare). La responsabilità civile scatta non solo per i danni materiali, ma anche per danni non patrimoniali (in specie, danni psichici) causa; da terzi all’alunno. Infine, va considerato che agli insegnanti di scuola pubblica e privata paritaria viene riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale, sicché la condotta di allontanamento potrebbe essere valutata anche sotto altri profili (es. interruzione pubblico servizio) e configurare reato a carico di chi dovesse obbligare l’insegnante ad abbandonare l’aula. Laddove il corso di educazione sessuale venisse proposto al di fuori dell’orario curriculare, significherebbe che appartiene ad attività extra organizzate dall’istituto scolastico. In ambito di POF la scuola può mettere in campo l’autonomia riconosciutale dall’art. 21 della legge Bassanini nr. 59/1997, sicché può stipulare accordi di rete, convenzioni con associazioni (ma anche con ASL, università etc.) il cui contributo è ritenuto coerente con l’offerta formativa. Laddove adotti questa linea, il corso per l’educazione sessuale verrà svolto in orario extra curriculare e verosimilmente non prevederà la presenza di un insegnante della scuola, ma del solo personale dell’associazione. Ovviamente, se il POF prevedesse comunque la presenza dell’insegnante, varrebbe la regola di cui sopra. Si dice che l'insegnante deve uscire dall'aula per lasciare liberi i ragazzi di esprimersi. Esistono alternative? Sì, si possono fare domande anonime con bigliettini. E comunque non ha senso fare una lezione di nascosto se non si ha nulla da nascondere. Come detto sopra, la richiesta di far uscire l’insegnante dall’aula è abusiva. Cosa possono fare i genitori quando viene proposto un corso non gradito? Fare gruppo, contattare le associazioni di genitori (ovvero, più potere nei confronti della dirigenza). Occorre mettere in campo tutti gli strumenti legislativi che evidenziano il ruolo centrale della famiglia nel progetto educativo scolastico: Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA Segr. 3200699989 - [email protected] www.forumfamiglieumbria.org 4 Perugia, 13 febbraio 2015 Port. PGD113215 - Costituzione italiana, art. 30, “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio […]”; - Convenzione ONU sui diritti del fanciullo art. 14 par. 2) “gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori o alla occorrenza, dei tutori, di guidare il fanciullo nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione in modo consono alle sue capacità evolutive”). - Raccomandazione europea: ”Tali misure dovrebbero tenere conto del diritto dei genitori di curare l’educazione dei propri figli” (CM/Rec 2010 Consiglio d’Europa). - Decreti delega; del 1974; - Decreto del Presidente della Repubblica n.275/1999 Art. 4 (Autonomia didattica). Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo...(omissis)... 5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. - Decreto legislativo n. 59/2004 (Cooperazione e primaria responsabilità educativa della famiglia) - “Patto di corresponsabilità” Art. 3 del DPR 235/2007: 1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente: "Art. 5‐bis (Patto educativo di corresponsabilità). 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA Segr. 3200699989 - [email protected] www.forumfamiglieumbria.org 5 Perugia, 13 febbraio 2015 Port. PGD113215 autonoma, studenti e famiglie. 2. I singoli regolamenti d’istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.". (Si voglia notare il collegamento al precedete articolo 3 del DPR 235/2007 con riferimento ai criteri di trasparenza e tempestività). - Quaderno del MIUR del 2009 sul tema: il Patto prevede che, in tema di “Relazionalità […] La famiglia si impegna a condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa”; per quel che riguarda “l’offerta formativa […] La famiglia si impegna a prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto”. Le fonti citate (senza pretesa di esaustività) dimostrano il ruolo centrale della famiglia. Ogni sua violazione va denunciata in sede scolastica (al dirigente scolastico, all’Ufficio scolastico provinciale, regionale) e può essere denunciata anche in sede giudiziaria civile se ha provocato danni. In sede penale si dovrà valutare caso per caso. A ciò va aggiunto che il Piano dell’offerta formativa è adottato dal consiglio di circolo o di istituto (art. 3 co.3 DPR 275/1999). Ne consegue che ogni comportamento elusivo di tale norma è illegittimo. Per le scuole di competenza comunale, si può interagire con il Consiglio Comunale. I genitori possono utilizzare gli strumenti che la legge pone loro a disposizione per vigilare adeguatamente. 1) L’art. 43 del DLGS 297/1994 disciplina la pubblicità riguardante gli atti degli organi collegiali (cioè i pareri e le deliberazioni). Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA Segr. 3200699989 - [email protected] www.forumfamiglieumbria.org 6 Perugia, 13 febbraio 2015 Port. PGD113215 Ebbene, detta norma prevede che gli atti del consiglio di istituto e di circolo siano pubblicati in apposito albo della scuola. 2)Assemblee dei genitori. Sono previste a livello di classe, di sezione e di istituto. 3) Comitato dei genitori. Organo che può essere istituito dal consiglio di classe, di interclasse e di intersezione. Basta un voto del Collegio Docenti per far partire un corso di educazione sessuale? No, deve essere deliberato dal Consiglio d’Istituto. Qual è l'iter corretto per approvare un corso di educazione sessuale? Il POF, ma non è sufficiente che l'educazione all'affettività sia prevista genericamente dal POF, è anche necessario che le singole attività concrete siano approvate dagli organi collegiali (collegio docenti e Consiglio d'Istituto) e che i genitori delle classi siano informati in modo completo e trasparente su contenuti e modalità dell'attività proposta, in modo che possano decidere di non avvalersene se lo ritengono. I corsi di educazione sessuale sono obbligatori? Per gli insegnanti? E per gli studenti? Per gli insegnanti è prevista la formazione (DPR 275/1999, art. 6 co.1 leG. b): gli istituti scolastici curano …la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico). Lo stesso dicasi ex art. 63 CCNL. La formazione va considerata come obbligo per l’amministrazione scolastica e diritto del personale scolastico. Non s'intravede l’obbligatorietà intesa come obbligo dell’insegnante. Tuttavia la formazione fa parte delle competenze e quindi del profilo del docente. In questo senso, non si può escludere l’obbligatorietà. Esaminando il CCNL comparto scuola non pare che la formazione emerga come obbligo. L’art. 64 qualifica la formazione come diritto. Recita il co.1:1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Quindi, il docente ha l’opportunità formativa, potendo scegliere tra le proposte. Gli insegnanti sono in grado di sapere in anticipo il contenuto della formazione programmata perché l’art. 66 al co.1 prevede che il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA Segr. 3200699989 - [email protected] www.forumfamiglieumbria.org 7 Perugia, 13 febbraio 2015 Port. PGD113215 docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Anche sul versante disciplinare, non c’è uno specifico riferimento alla “violazione dell’obbligo formativo”. Gli “obblighi di servizio” hanno riguardo a ciò: il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza … ” Sarebbe azzardato ritenere che tra le “attività” rientri anche la formazione, laddove quest’ultima vede nel docente il fruitore. Per gli studenti, in Italia non c’è ancora obbligatorietà dell’insegnamento dell’educazione sessuale, quindi rimane facoltativa. Cosa può fare un insegnante a cui viene proposto/imposto di partecipare ad un corso di aggiornamento sugli stereotipi di genere? E’ obbligato a partecipare? può chiedere l’esonero ? In quali termini ? Fare obiezione di coscienza (con la necessaria prudenza). Pur non essendoci un riconoscimento normativo specifico al mondo scolastico del diritto di obiezione di coscienza, esso può ritenersi applicabile poiché fa parte di un contesto più generale. Infatti, l’obiezione di coscienza consiste nel rifiuto individuale, pubblicamente espresso, di tenere il comportamento, imposto da un obbligo giuridico di fare, che la coscienza ritiene ingiusto in forza di una norma etica, religiosa, filosofica, sentita più vincolante della norma giuridica. Postula, perciò, come presupposto, il verificarsi nel soggetto di un conflitto tra i contrapposti doveri, imposti dalla norma esterna, del mondo giuridico, e dalla norma interna, del mondo della coscienza. L’obiezione di coscienza è assurta a problema epocale, perché si è andata sempre più concretizzando ed acutizzando per la ragione fondamentale che nell’età moderna l’avvento della secolarizzazione ha provocato, con la cultura del relativismo etico, una vera e propria frattura tra coscienza e diritto , alimentata dalla crisi della stessa idea della verità. C’è chi come Ferrando Mantovani ha dedicato ampie argomentazioni alla necessità di costruire un dirittto generale ed unitario di obiezione di coscienza, pronto a recepire via via le nuove ipotesi emergenti di obiezione, a prescindere da specifiche previsioni Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA Segr. 3200699989 - [email protected] www.forumfamiglieumbria.org 8 Perugia, 13 febbraio 2015 Port. PGD113215 di legge. La sua tesi muove dall’idea che detto diritto unitario possa poggiare sui principi fondanti il nostro ordinamento, dell’autentica laicità (intesa come neutralità etica dello Stato laico), del pluralismo, dell’eguaglianza e della libertà di coscienza, ritenendo possibile l’interpretazione estensiva delle norma;ve sull’obiezione contenute nelle leggi già esistenti, non essendo norme eccezionali come invece è stato ritenuto dai sostenitori della necessità dell’interposizione legislativa. Oggi l’ideologia del gender e qualsivoglia normazione legislativa o regolamentare o, anche più semplicemente, qualsivoglia criterio guida che l’abbia alla base, pone alla coscienza il conflitto di ragione, prima ancora che di fede. Pertanto, non può non essere riconosciuto agli insegnanti il diritto di obiezione di coscienza e quindi il rifiuto a partecipare a corsi di formazione/aggiornamento intrisi di ideologia gender ed il rifiuto ad insegnarla. Gli insegnanti devono, quindi, essere in grado di fare opportuno discernimento sulla formazione, separando ciò che davvero è finalizzato alla lotta alla discriminazione di qualsiasi specie da ciò che invece pretende di fare violenza alla retta coscienza. Una coordinatrice di scuola materna ha incaricato formatori attivisti LGTB per tenere corsi si formazione alle maestre e vietato alle stesse di informare i genitori. Comportamento assolutamente illegittimo, fonte di responsabilità civile verso i genitori e disciplinare verso la scuola. Un’iniziativa di tal genere ‐così come descritta‐ è abnorme e in odore di responsabilità disciplinare. Secondo il CCNL i soggetti che possono offrire formazione sono 3: - le istituzioni scolastiche tramite il Piano annuale di aggiornamento e formazione deliberato dal consiglio docenti; - l’amministrazione scolastica periferica; - l’amministrazione centrale; Accanto a questi soggetti si pongono, in posizione di collaborazione, organismi, enti ed associazioni allorché possano debitamente dimostrare la loro qualificazione. Come possono comportarsi le maestre che non condividono né la scelta dei formatori, né la censura rispetto ai genitori? Il timore di disobbedire alla coordinatrice e di avere problemi di lavoro le blocca. Come possiamo aiutarle ? Fare obiezione di coscienza. Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA Segr. 3200699989 - [email protected] www.forumfamiglieumbria.org 9 Perugia, 13 febbraio 2015 Port. PGD113215 Come si propone un corso di educazione all’affettività nella scuola? Si presenta il progetto tramite il rappresentante al Consiglio di Istituto ovvero tramite un docente. Ovviamente, stiamo parlando di un progetto che è destinato agli alunni. Per l’aspetto della formazione ai docenti, il percorso è quello della direttiva ministeriale 90/2003. Il progetto viene proposto nell’ambito dell’offerta formativa . Esso comprende: 1) descrizione di quello che si intende fare (ambito), completo di titolo; 2) Indicazione delle ore del corso/laboratorio; 3) allegazione di curriculum vitae; Spesso in segreteria si riesce a reperire la modulistica per la presentazione alla scuola. E’ opportuno un previo colloquio con il dirigente scolastico e/o la programmazione di incontri con il personale docente. Tempo di presentazione: fine anno scolastico o primissimo inizio (comunque prima di settembre) ******* NOTA: il DPCM 7.5.1995 ha introdotto la Carta dei servizi scolastici, che impegna ciascuna unità scolastica a garantire standard qualitativi ma anche fissare i principi, i criteri, le regole attraverso cui ogni istituzione scolastica persegue gli obiettivi educativi o didattici e al contempo garantisce alle famiglie un servizio efficace per qualità e trasparenza. (Nella carta dei servizi -obbligatoria- sono previste le procedure per ottenere atti e documenti, nonché le buone prassi che l'ente scolastico è tenuto a seguire). Una ulteriore fonte utile. D.Lgs. N.33/2013 Trasparenza amministrativa degli enti. Obbligo per gli enti al pubblico di fornire documenti e atti amministrativi agli utenti. (In ogni momento è possibile ottenere atti e documenti all'ente attraverso istanza redatta in carta semplice inviata a mezzo PEC o Raccomandata RR, con espressa citazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013). Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA Segr. 3200699989 - [email protected] www.forumfamiglieumbria.org 10 ! RINNOVARE LA CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA DEI GENITORI NELLA SCUOLA. Criteri di giudizio e strumenti di azione nella scuola per genitori con figli da 0 a 18 anni su affettività, sessualità e identità sessuale. 1. Genitori nella scuola: alleanza e corresponsabilità Di fronte all’indiscutibile emergenza educativa che il Paese sta affrontando, l’alleanza tra scuola e famiglia è criterio irrinunciabile. Proprio per questo è particolarmente grave che oggi siano in corso di diffusione presso le scuole di ogni ordine e grado materiali didattici ed interventi apparentemente sull’affettività e sulla sessualità, ma che in sostanza tradiscono il giusto mandato di combattere ogni discriminazione, e invece intendono introdurre valori, contenuti e stili di vita riferiti all’ideologia del gender, promossi e gestiti da associazioni prive di alcun accreditamento presso il MIUR, senza alcun contraddittorio, e soprattutto senza alcuna richiesta o informazione preventiva ai genitori. Queste azioni espropriano in modo inaccettabile i genitori del loro intangibile diritto/dovere di essere riconosciuti come primi educatori dei loro figli (Costituzione italiana, art. 30, “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio […]”; Convenzione ONU sui diritti del fanciullo art. 14.par. 2) “gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori o alla occorrenza, dei tutori, di guidare il fanciullo nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione in modo consono alle sue capacità evolutive”). Ricordiamo che uno degli atti che hanno maggiormente consentito queste azioni, il documento “Strategia Nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere”, realizzato dall’UNAR, non ha alcun valore normativo, non è mai stato approvato da nessuna istituzione di rappresentanza dei cittadini sia a livello politico che sociale e non può quindi essere presentato come una disposizione obbligatoria per le scuole. Tale documento è inoltre incompleto perché non afferma la responsabilità educativa dei genitori, riconosciuta dalla Costituzione e da altre norme in vigore. Sotto questo aspetto non rispetta neppure la raccomandazione europea che a tal proposito recita: ”Tali misure dovrebbero tenere conto del diritto dei genitori di curare l’educazione dei propri figli” (CM/Rec 2010 Consiglio d’Europa). L’unica legge che regola corsi tenuti agli alunni nella scuola da parte di esterni è quella dei Decreti Delegati che, come noto, stabiliscono per l’attuazione di tali corsi preventiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto. Trattandosi di materia delicata occorre inoltre un’approvazione non formale, ma esito di un dibattito approfondito tra i genitori con i docenti della classe/scuola, con i Comitati dei genitori o con loro Associazioni per favorire delibere che siano realmente espressione della maggioranza dei genitori di quella scuola. I genitori devono conoscere in anticipo i contenuti degli incontri e dei testi in discussione, devono avere la facoltà di chiedere che il proprio figlio possa non partecipare senza nessuna conseguente discriminazione. Le attività di educazione affettiva sono aggiuntive rispetto alle attività curricolari quindi occorre da parte della scuola aver preventivamente recepito il consenso delle singole famiglie. Anche nel caso che l’argomento fosse trattato dai docenti della scuola, peraltro, si ritiene assolutamente necessario che i genitori ne siano informati e possano dare il proprio contributo, data la delicatezza degli argomenti. Anche la distribuzione di opuscoli su questi temi deve seguire lo stesso iter; deve essere osservata quindi la disposizione che prevede il consenso preventivo dei genitori. 2. L’educazione: un diritto-dovere dei genitori Ricorsi, proteste e iniziative formali sono stati già intrapresi da più parti nei confronti di Ministeri, Dipartimenti, Parlamento e ogni altro organo competente. Oggi è però necessaria una rinnovata e diffusa azione diretta di vigilanza e di cittadinanza attiva da parte dei genitori stessi, che non possono accettare che queste azioni passino sulle proprie teste, e soprattutto sulle teste dei propri figli. In tal modo la famiglia contribuisce all’attuazione di quel “Patto di corresponsabilità” tra scuola, famiglia e studenti che costituisce una delle dinamiche più innovative del sistema scolastico di questi ultimi anni. Infatti, secondo quanto riportato nel Quaderno del MIUR del 2009 sul tema, il Patto prevede che, in tema di “Relazionalità […] La famiglia si impegna a condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa”; per quel che riguarda “l’offerta formativa […] La famiglia si impegna a prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto”. Una responsabilità in azione, quindi, tutta da costruire, ma che impegna la responsabilità di ogni famiglia e delle associazioni di famiglie, in alleanza con la scuola. Sul versante opposto, però, anche la scuola deve assolutamente consentire alle famiglie questo coinvolgimento. Per dare ulteriore concretezza alla responsabilità dei genitori, singoli o associati, su un tema così delicato, quale è l’educazione all’affettività, alla sessualità, all’identità sessuale, di cui i genitori sono invece primi responsabili, ricordiamo qui quattro spazi e possibilità di azione, che sono appropriati per tutta l’esperienza educativa scolastica, ma che su questo tema esigono oggi una rinnovata consapevolezza e una attiva responsabilità operativa. 1) Molti strumenti della scuola sembrano solo “sulla carta”, nascosti da sigle spesso oscure: invece i piani dell’offerta formativa d’istituto (POF) e i progetti educativi (PEI) sono preziosi, e i genitori devono vagliarli con attenzione, all’atto dell’iscrizione. Particolare attenzione va dedicata ai percorsi gestiti in attività extracurriculari, troppo spesso organizzati tenendo all’oscuro le famiglie, o con informazioni solo formali. Anche i siti web delle scuole sono spazi informativi che i genitori devono seguire stabilmente. 2) Anche durante lo svolgimento dell’anno scolastico i genitori sono chiamati a seguire con puntualità la vita scolastica dei propri figli, il contenuto delle lezioni, verificare diari e impegni, dialogando con serenità su ogni tipo di evento o iniziativa, soprattutto se extra-curriculare. Ogni firma o autorizzazione, in quanto atto di responsabilità genitoriale, è e deve essere occasione di dialogo e di scambio di informazioni. 3) Inoltre conviene affrontare il tema dell’educazione all’affettività, alla sessualità, all’identità sessuale durante le assemblee/consigli di classe, dialogando con gli altri genitori, con i docenti, con i dirigenti delle scuole. In questo senso la presenza ed il coinvolgimento delle associazioni di genitori nelle scuole è fondamentale. 4) In questo momento storico, infine, di fronte a percorsi o progetti che sono espressione unilaterale dell’ideologia del gender, spetta ai genitori il diritto-dovere di una pronta azione di responsabilità attiva nei confronti dell’offerta formativa ed educativa indirizzata ai propri figli, soprattutto se attraverso percorsi/interventi extracurriculari, mediante: - - - la richiesta formale di informazioni su origini, criteri, contenuti delle iniziative e degli enti proponenti, per poter esprimere in modo necessario e vincolante il proprio parere; il coinvolgimento degli altri genitori e delle associazioni di genitori e di famiglie, per condividere i giudizi, sviluppare la consapevolezza di tutti, agire con più efficacia, anche con strumenti formali di protesta (raccomandate, esposti, richieste scritte di informazione, ecc.); la responsabilizzazione esplicita degli organi scolastici (direzione, consigli di classe, collegio docenti, uffici scolastici provinciali e regionali, fino al ministero se necessario), cui proporre eventuali obiezioni, correzioni, proposte alternative e da cui pretendere risposte chiare e tempestive; la reale garanzia di poter non autorizzare la partecipazione del proprio figlio alle iniziative extracurriculari quando non condivise. Per informazioni: Forum delle associazioni familiari – Lungotevere dei Vallati 10 00186 Roma tel. 06.6830.9445 – fax 06.8778.1508 – e-mail: [email protected] COME IL GENITORE SI DOVREBBE RAPPORTARE CON LA SCUOLA DEL PROPRIO FIGLIO IN RELAZIONE ALL’INTRODUZIONE DELL’IDEOLOGIA GENDER Per dare ulteriore concretezza alla responsabilità dei genitori, singoli o associati, su un tema così delicato, quale è l’educazione all’affettività, alla sessualità, all’identità sessuale, di cui i genitori sono primi responsabili, secondo la Costituzione Italiana, i documenti internazionali, il diritto naturale, ricordiamo qui alcuni spazi e possibilità di azione, che sono appropriati per tutta l’esperienza educativa scolastica, ma che su questo tema esigono oggi una rinnovata consapevolezza e una attiva responsabilità operativa. E’ auspicabile che, non dovendo ciclicamente rincorrere emergenze, sia sempre viva la presenza dei genitori negli organismi di rappresentanza e nelle assemblee, nonchè tramite la diffusione di associazioni di genitori. Ecco, comunque, alcune indicazioni concrete di che cosa potrebbe/dovrebbe fare una famiglia. 1) Molti strumenti della scuola sembrano essere solo “sulla carta”, nascosti da sigle spesso oscuri: invece i Piani dell’Offerta Formativa d’istituto (POF) sono preziosi, e i genitori devono vagliarli con attenzione, all’atto dell’iscrizione e nel corso dell’anno. Particolare attenzione va dedicata ai percorsi gestiti in attività extracurriculari, spesso organizzati tenendo all’oscuro le famiglie, o con informazioni solo formali. I piani di lavoro dei docenti, inoltre, sono documenti pubblici. Anche i siti web della scuola sono spazi informativi che i genitori devono seguire stabilmente. 2) I genitori sono sempre chiamati a seguire con puntualità la vita scolastica dei propri figli, il contenuto delle lezioni, a verificare diari e impegni, dialogando con serenità su ogni tipo di evento o iniziativa, sopratutto se exstra-curriculare. Ogni firma o autorizzazione, in quanto atto di responsabilità genitoriale, è e deve essere occasione di dialogo e di scambio di informazioni. 3) Conviene affrontare il tema dell’educazione all’affettività, alla sessualità, all’identità sessuale durante le assemblee/consigli di classe, dialogando con altri genitori, con i docenti, con i dirigenti delle scuole. In questo senso la presenza ed il coinvolgimento delle associazioni di genitori nelle scuole è fondamentale. 4) Spetta ai genitori il diritto-dovere di una pronta azione di responsabilità attiva nei confronti dell’offerta formativa ed educativa indirizzata ai propri figli, sopratutto se attraverso percorsi/interventi extracurriculari, mediante: richiesta formale di informazioni su origini, criteri, contenuti delle iniziative e degli enti proponenti, per poter esprimere in modo necessario e vincolante il proprio parere; coinvolgimento degli altri genitori e delle associazioni di genitori/famiglie, per condividere i giudizi, sviluppare la consapevolezza, agire con più efficacia, anche con strumenti formali di protesta (raccomandate, esposti, richieste scritte di informazione, ecc); la responsabilizzazione esplicita degli organi scolastici (direzione, consigli di classe, collegio docenti, uffici scolastici provinciali e regionali, fino al Ministero se necessario), cui proporre eventuali obiezioni, correzioni, proposte alternative e da cui pretendere risposte chiare e tempestive; la reale garanzia di poter non autorizzare la partecipazione del proprio figlio alle iniziative extracurriculari quando non condivise. 5) Qualora, nonostante tutto quanto sopra, si proponessero nella scuola percorsi su queste tematiche, immediatamente un genitore (meglio ancora più genitori) deve mettere per iscritto i propri argomenti, chiedendo immediata convocazione del consiglio di classe/interclasse e ponendo istanza di sospensione del percorso fino ad eventuale autorizzazione di questo organo, valutata la coerenza con il POF. La richiesta scritta (chiedendo ricevuta di avvenuta ricezione) è da inviare al Dirigente scolastico, per conoscenza al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai genitori rappresentanti di classe, al presidente del Consiglio d’Istituto. Al Dirigente Scolastico dell’Istituto___________________________ e.p.c. All’Ufficio Scolastico Provinciale di ___________________________ e.p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale di ___________________________ Oggetto: RICHIESTA CONSENSO INFORMATO I sottoscritti genitori dell’alunno ___________________________, frequentante la classe ____________ di codesto Istituto, nell’esercizio del loro dovere-diritto all’educazione, desieranno esprimere quanto segue: essendo attualmente in programmazione sul territorio locale e nazionale attività formative, curriculari ed extracurricolari riferibili in varia misura a: educazione all'affettività, alla relazionalità, alla sessualità, alle differenze di genere, all'omofobia, alla contraccezione, e simili; con riferimento al fatto che, come mostrato dai mass-media, in alcune occasioni si sono verificati contrasti tra i genitori e i promotori di tali corsi, a causa delle modalità educative, e/o dei contenuti educativi fondamentali in essi veicolati, in quanto potenzialmente confliggenti con l'interesse educativo delle famiglie, i loro legittimi valori di riferimento, le loro legittime scelte etiche, filosofiche e religiose, segnalando in ultimo il rischio di una condizione di scarsa trasparenza e/o informazione attorno alla promozione di tali corsi, che produce viva preoccupazione nelle famiglie. Poiché, ciò premesso, esistono numerosi strumenti di garanzia della titolarità educativa dei genitori, che si ritiene in queste circostanze essere doveroso esercitare, quali: - l’art.26, terzo comma, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, che - - attribuisce ai genitori «il diritto di priorità nella scelta di educazione da impartire ai propri figli»; l’art. 18 della stessa Dichiarazione Universale, che garantisce la «libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, i propri valori religiosi nell’educazione»; l’art. 2 del primo protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, rubricato “Diritto all’istruzione”, che sancisce il principio secondo cui: «lo Stato, nel campo dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche»; l’art.30 della Costituzione italiana che garantisce e tutela «il diritto dei genitori ad educare i propri figli»; la Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che invita espressamente gli Stati membri a «tenere conto del diritto dei - - genitori di curare l’educazione dei propri figli» nel «predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d’azione per promuovere l’uguaglianza e la sicurezza e garantire l’accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione» (Allegato VI Istruzione, n.31); “Linee di Indirizzo sulla Partecipazione dei Genitori e Corresponsabilità Educativa” diramate dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca il 22 novembre 2012 che espressamente invocano il diritto dei genitori alla «corresponsabilità educativa»; l’esercizio libero, democratico e civile dei diritti dei genitori, nel rispetto dello sviluppo della personalità del proprio figlio, garantito dall’art.3, secondo comma, della Costituzione italiana Ciò considerato, i genitori chiedono di essere espressamente informati per iscritto se nell’ambito del Piano per l’Offerta Formativa sono previsti progetti relativi all’educazione sessuale ed affettiva, alla cosiddetta “teoria del gender”, o comunque potenzialmente esposti a veicolare forme di propaganda ideologica circa questioni etiche, politiche e sociali, in ogni forma tenute; e dunque, di essere espressamente informati per iscritto e in modo completo e dettagliato del contenuto delle eventuali attività didattiche in questione, dei relativi materiali e i sussidi utilizzati, della data, dell’ora e della durata di tale attività, e di ogni informazione necessaria a identificare le persone e gli enti coinvolti nella organizzazione dell’attività in questione, al fine di valutare anche i relativi titoli, e dunque attribuirne o meno un accreditamento di fiducia; Si segnala che la presente richiesta viene formalmente inoltrata al fine di poter valutare se dare o meno il consenso alla partecipazione del proprio figlio a tali attività didattiche; e che, in mancanza delle informazioni richieste o in mancanza del consenso scritto dei richiedenti genitori, il proprio figlio dovrà essere esonerato dal partecipare ai progetti formativi fin qui citati e dal frequentare le attività ad essi connesse; Consci che tali questioni sono di grande delicatezza e richiedono un elevato livello di dialogo e fiducia dei genitori con dirigenti scolastici e insegnanti, fiducia che desideriamo ardentemente poter sempre riservare alla scuola, e richiamandoci all'alleanza tra famiglia e scuola che un sano principio di educazione assegna al patto di corresponsabilità educativa, desideriamo esprimere apprezzamento e personale gratitudine per il sostegno che la S.V. vorrà in ogni circostanza fornire per facilitare l'esercizio della funzione educativa genitoriale e il rinsaldarsi della reciproca fiducia. Data e firma Perugia, 13 febbraio 2015 Port. PGD113215 Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA Segr. 320 0699989 www.forumfamiglieumbria.org [email protected] [email protected] Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA Segr. 3200699989 - [email protected] www.forumfamiglieumbria.org 11
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