Compendio per genitori a scuola

Perugia, 13 febbraio 2015
Port. PGD113215
Forum delle Associazioni Familiari dell'Umbria
Compendio orient tivo per genitori nell scuol Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA
Segr. 3200699989 - [email protected]
www.forumfamiglieumbria.org
1
Perugia, 13 febbraio 2015
Port. PGD113215
Premessa
Vista la grande incertezza della maggior parte dei genitori nell'orientarsi all'interno
della macchina amministrativa scolastica, abbiamo pensato di offrire alle famiglie
questo piccolo compendio orientativo, strutturato a partire dalle domande più
frequenti (frequently asked questions: FAQ) dei genitori, e le problematiche collegate
ai progetti formativi sull'affettività/sessualità.
Questo piccolo documento non è un saggio, né una pubblicazione ufficiale, si
tratta principalmente di consigli utili e orientamenti che potranno offrire la
consapevolezza che la famiglia non soltanto è tutelata dalla legge nel suo ruolo
educativo, ma che i genitori sono una parte imprescindibile della dimensione
educativa, addirittura sancita con Legge di rango costituzionale (Artt. 2, 3, 30 Cost.).
Ciò infatti era l'obiettivo primario dei Padri costituenti, allo scopo di preservare le
giovani generazioni dalle influenze ideologiche che lo stato etico negli anni della
dittatura nazifascista aveva imposto nelle scuole. Per questo motivo la scuola è stata
pensata come un organo indipendente dallo stato, il quale ne deve garantire il
funzionamento amministrativo (agibilità delle aule, personale ATA, gestione
amministrativa degli insegnanti, ecc.) ma che non può imporsi mai sull'autonomia
delle scelte didattiche (neanche il Miur). Al contrario, i genitori sono i veri titolari
dell'educazione dei figli ed esercitano il dovere-diritto di educazione su di essi;
pertanto le scuole hanno il dovere di mettere in grado i genitori di esercitare il loro
dovere educativo (prima ancora che il diritto); ne consegue che i genitori non
possono in alcun modo essere ostacolati nell'esercitare il loro presidio educativo. In
termini pratici quanto detto si esprime attraverso il principio dell'Alleanza educativa
(Patto educativo di corresponsabilità), che stabilisce la continuità educativa tra la
famiglia e la scuola; per meglio dire, la scuola, d'accordo con la famiglia, ne prosegue
il compito educativo, tuttavia senza mai spezzare il legame fiduciario con l'ente
educativo titolare dell'educazione dei figli, che è e rimane la famiglia nelle persone
dei genitori o dei tutori legali.
Questo piccolo sussidio tenta di fornire qualche certezza in più, senza alcuna
pretesa di esaurire un argomento così vasto e delicato; e tuttavia, proprio per questi
ultimi due aspetti era importante almeno stabilire un punto di partenza.
Si ringraziano tutte le associazioni nel Forum e amiche del Forum che hanno
contribuito e stanno contribuendo ai contenuti di questo piccolo compendio e altri
documenti utili: Age, AGeSc, Manif pour Tous, Comitato Art. 26, UGCI, e tutti i
comitati spontanei di genitori e amici.
Ernesto Rossi
Forum delle Ass. Familiari dell'Umbria
Note
Impianto redazionale a cura del dott. Ernesto Rossi (Presidente Forum Umbria)
Contenuti a cura dell'avv. Giancarlo Cerrelli (Vicepresidente UGCI).
Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA
Segr. 3200699989 - [email protected]
www.forumfamiglieumbria.org
2
Perugia, 13 febbraio 2015
Port. PGD113215
FAQ
E' legale che l'insegnante venga costretto a uscire dall'aula durante i corsi di
educazione sessuale?
E’ legale che l’insegnante accetti volontariamente di uscire dall’aula durante i corsi…?
No, entrambi gli atteggiamenti non sono leciti né legittimi, se il corso di educazione
sessuale è proposto durante l’orario curriculare.
Breve premessa: il corso di educazione sessuale transita tramite il Piano dell'Offerta
Formativa (POF) che ciascuna scuola elabora. Nel Piano dell'Offerta Formativa sono
descritti obiettivi, finalità, organizzazione dell’Istruzione Scolastica. E’ un documento
che caratterizza la scuola nei confronti dell’”utenza” e dei terzi. Al suo interno sono
inserite tutte le attività progettuali curricolari ed extracurricolari della scuola; in
queste ultime possono essere ricompresi gli insegnamenti facoltativi (ad esempio nel
campo della sessualità).
Il POF viene elaborato dal collegio docenti sulla base degli indirizzi generali definiti
dal Consiglio di Istituto, tenuto conto dei pareri formulati dagli organismi e dalle
associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, dagli studenti.
Il POF è pubblico ed è consegnato agli alunni e alle famiglie al momento
dell’iscrizione.
Durante l’orario curriculare l’insegnante non può e non deve abbandonare l’aula. Il
docente, infatti, è responsabile della vigilanza durante lo svolgimento dell’attività
didattica. Segnatamente, l’insegnante ha l’obbligo della vigilanza nei 5 minuti prima
dell’inizio delle lezioni (art. 42 del CCNL/95); durante le ore di lezione; durante gli
intervalli (art. 99 del R.D. 965/24) e durante l’uscita dei ragazzi dalla scuola; spetta al
Consiglio d’istituto l’adozione del regolamento interno che fra le altre cose stabilisce
le modalità della vigilanza nell’intero periodo delle lezioni; gli insegnanti sono
responsabili dei danni causati dagli alunni sotto la loro sorveglianza; l’insegnante è
responsabile dei danni recati da un alunno a un altro se egli lascia l’aula senza
sorveglianza dopo aver preso in consegna l’intera classe (art. 2048 c.c.). A ciò va
Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA
Segr. 3200699989 - [email protected]
www.forumfamiglieumbria.org
3
Perugia, 13 febbraio 2015
Port. PGD113215
aggiunto che la giurisprudenza della Suprema Corte individua in capo all’insegnante
una posizione di garanzia in termini di protezione della persona dell’alunno, fondata
sull’obbligo di vigilanza (tra le tante, Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16
aprile – 23 maggio, n. 21056), che comporta responsabilità penale e civile (oltre che
disciplinare). La responsabilità civile scatta non solo per i danni materiali, ma anche
per danni non patrimoniali (in specie, danni psichici) causa; da terzi all’alunno.
Infine, va considerato che agli insegnanti di scuola pubblica e privata paritaria viene
riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale, sicché la condotta di allontanamento
potrebbe essere valutata anche sotto altri profili (es. interruzione pubblico servizio) e
configurare reato a carico di chi dovesse obbligare l’insegnante ad abbandonare
l’aula.
Laddove il corso di educazione sessuale venisse proposto al di fuori dell’orario
curriculare, significherebbe che appartiene ad attività extra organizzate dall’istituto
scolastico.
In ambito di POF la scuola può mettere in campo l’autonomia riconosciutale dall’art.
21 della legge Bassanini nr. 59/1997, sicché può stipulare accordi di rete,
convenzioni con associazioni (ma anche con ASL, università etc.) il cui contributo è
ritenuto coerente con l’offerta formativa. Laddove adotti questa linea, il corso per
l’educazione sessuale verrà svolto in orario extra curriculare e verosimilmente non
prevederà la presenza di un insegnante della scuola, ma del solo personale
dell’associazione. Ovviamente, se il POF prevedesse comunque la presenza
dell’insegnante, varrebbe la regola di cui sopra.
Si dice che l'insegnante deve uscire dall'aula per lasciare liberi i ragazzi di esprimersi.
Esistono alternative?
Sì, si possono fare domande anonime con bigliettini. E comunque non ha senso fare
una lezione di nascosto se non si ha nulla da nascondere.
Come detto sopra, la richiesta di far uscire l’insegnante dall’aula è abusiva.
Cosa possono fare i genitori quando viene proposto un corso non gradito? Fare
gruppo, contattare le associazioni di genitori (ovvero, più potere nei confronti della
dirigenza). Occorre mettere in campo tutti gli strumenti legislativi che evidenziano il
ruolo centrale della famiglia nel progetto educativo scolastico:
Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA
Segr. 3200699989 - [email protected]
www.forumfamiglieumbria.org
4
Perugia, 13 febbraio 2015
Port. PGD113215
- Costituzione italiana, art. 30, “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio […]”;
- Convenzione ONU sui diritti del fanciullo art. 14 par. 2) “gli Stati parti devono
rispettare il diritto e il dovere dei genitori o alla occorrenza, dei tutori, di guidare il
fanciullo nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione in
modo consono alle sue capacità evolutive”).
- Raccomandazione europea: ”Tali misure dovrebbero tenere conto del diritto dei
genitori di curare l’educazione dei propri figli” (CM/Rec 2010 Consiglio d’Europa).
- Decreti delega; del 1974;
- Decreto del Presidente della Repubblica n.275/1999 Art. 4 (Autonomia didattica).
Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di
scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma
dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali
alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli
alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di
ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo
formativo...(omissis)... 5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e
degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano
dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza
e tempestività.
- Decreto legislativo n. 59/2004 (Cooperazione e primaria responsabilità educativa
della famiglia)
- “Patto di corresponsabilità” Art. 3 del DPR 235/2007: 1. Dopo l'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente: "Art.
5‐bis (Patto educativo di corresponsabilità). 1. Contestualmente all'iscrizione alla
singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e
degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica
Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA
Segr. 3200699989 - [email protected]
www.forumfamiglieumbria.org
5
Perugia, 13 febbraio 2015
Port. PGD113215
autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti d’istituto disciplinano le
procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di
cui al comma 1. 3.
Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna
istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività
di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto
delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di
istituto e del patto educativo di corresponsabilità.". (Si voglia notare il collegamento al
precedete articolo 3 del DPR 235/2007 con riferimento ai criteri di trasparenza e
tempestività).
- Quaderno del MIUR del 2009 sul tema: il Patto prevede che, in tema di
“Relazionalità […] La famiglia si impegna a condividere con gli insegnanti linee
educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione
educativa”; per quel che riguarda “l’offerta formativa […] La famiglia si impegna a
prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli,
assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto”.
Le fonti citate (senza pretesa di esaustività) dimostrano il ruolo centrale della
famiglia. Ogni sua violazione va denunciata in sede scolastica (al dirigente
scolastico, all’Ufficio scolastico provinciale, regionale) e può essere denunciata
anche in sede giudiziaria civile se ha provocato danni. In sede penale si dovrà
valutare caso per caso.
A ciò va aggiunto che il Piano dell’offerta formativa è adottato dal consiglio di
circolo o di istituto (art. 3 co.3 DPR 275/1999). Ne consegue che ogni
comportamento elusivo di tale norma è illegittimo.
Per le scuole di competenza comunale, si può interagire con il Consiglio Comunale.
I genitori possono utilizzare gli strumenti che la legge pone loro a disposizione per
vigilare adeguatamente.
1) L’art. 43 del DLGS 297/1994 disciplina la pubblicità riguardante gli atti degli
organi collegiali (cioè i pareri e le deliberazioni).
Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA
Segr. 3200699989 - [email protected]
www.forumfamiglieumbria.org
6
Perugia, 13 febbraio 2015
Port. PGD113215
Ebbene, detta norma prevede che gli atti del consiglio di istituto e di circolo siano
pubblicati in apposito albo della scuola.
2)Assemblee dei genitori.
Sono previste a livello di classe, di sezione e di istituto.
3) Comitato dei genitori.
Organo che può essere istituito dal consiglio di classe, di interclasse e di intersezione.
Basta un voto del Collegio Docenti per far partire un corso di educazione sessuale?
No, deve essere deliberato dal Consiglio d’Istituto.
Qual è l'iter corretto per approvare un corso di educazione sessuale?
Il POF, ma non è sufficiente che l'educazione all'affettività sia prevista
genericamente dal POF, è anche necessario che le singole attività concrete siano
approvate dagli organi collegiali (collegio docenti e Consiglio d'Istituto) e che i
genitori delle classi siano informati in modo completo e trasparente su contenuti e
modalità dell'attività proposta, in modo che possano decidere di non avvalersene se
lo ritengono.
I corsi di educazione sessuale sono obbligatori? Per gli insegnanti? E per gli studenti?
Per gli insegnanti è prevista la formazione (DPR 275/1999, art. 6 co.1 leG. b): gli istituti
scolastici curano …la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del
personale scolastico). Lo stesso dicasi ex art. 63 CCNL. La formazione va considerata
come obbligo per l’amministrazione scolastica e diritto del personale scolastico. Non
s'intravede l’obbligatorietà intesa come obbligo dell’insegnante. Tuttavia la
formazione fa parte delle competenze e quindi del profilo del docente. In questo
senso, non si può escludere l’obbligatorietà. Esaminando il CCNL comparto scuola
non pare che la formazione emerga come obbligo. L’art. 64 qualifica la formazione
come diritto. Recita il co.1:1. La partecipazione ad attività di formazione e di
aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena
realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Quindi, il docente ha
l’opportunità formativa, potendo scegliere tra le proposte.
Gli insegnanti sono in grado di sapere in anticipo il contenuto della formazione
programmata perché l’art. 66 al co.1 prevede che il Piano annuale delle attività di
aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei
Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA
Segr. 3200699989 - [email protected]
www.forumfamiglieumbria.org
7
Perugia, 13 febbraio 2015
Port. PGD113215
docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche
esigenze ed opzioni individuali.
Anche sul versante disciplinare, non c’è uno specifico riferimento alla “violazione
dell’obbligo formativo”. Gli “obblighi di servizio” hanno riguardo a ciò: il dipendente,
salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di
attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza … ” Sarebbe azzardato ritenere
che tra le “attività” rientri anche la formazione, laddove quest’ultima vede nel docente
il fruitore.
Per gli studenti, in Italia non c’è ancora obbligatorietà dell’insegnamento
dell’educazione sessuale, quindi rimane facoltativa.
Cosa può fare un insegnante a cui viene proposto/imposto di partecipare ad un corso
di aggiornamento sugli stereotipi di genere?
E’ obbligato a partecipare? può chiedere l’esonero ? In quali termini ?
Fare obiezione di coscienza (con la necessaria prudenza).
Pur non essendoci un riconoscimento normativo specifico al mondo scolastico del
diritto di obiezione di coscienza, esso può ritenersi applicabile poiché fa parte di un
contesto più generale. Infatti, l’obiezione di coscienza consiste nel rifiuto individuale,
pubblicamente espresso, di tenere il comportamento, imposto da un obbligo
giuridico di fare, che la coscienza ritiene ingiusto in forza di una norma etica,
religiosa, filosofica, sentita più vincolante della norma giuridica. Postula, perciò, come
presupposto, il verificarsi nel soggetto di un conflitto tra i contrapposti doveri, imposti
dalla norma esterna, del mondo giuridico, e dalla norma interna, del mondo della
coscienza.
L’obiezione di coscienza è assurta a problema epocale, perché si è andata sempre
più concretizzando ed acutizzando per la ragione fondamentale che nell’età moderna
l’avvento della secolarizzazione ha provocato, con la cultura del relativismo etico, una
vera e propria frattura tra coscienza e diritto , alimentata dalla crisi della stessa idea
della verità.
C’è chi come Ferrando Mantovani ha dedicato ampie argomentazioni alla necessità di
costruire un dirittto generale ed unitario di obiezione di coscienza, pronto a recepire
via via le nuove ipotesi emergenti di obiezione, a prescindere da specifiche previsioni
Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA
Segr. 3200699989 - [email protected]
www.forumfamiglieumbria.org
8
Perugia, 13 febbraio 2015
Port. PGD113215
di legge. La sua tesi muove dall’idea che detto diritto unitario possa poggiare sui
principi fondanti il nostro ordinamento, dell’autentica laicità (intesa come neutralità
etica dello Stato laico), del pluralismo, dell’eguaglianza e della libertà di coscienza,
ritenendo possibile l’interpretazione estensiva delle norma;ve sull’obiezione
contenute nelle leggi già esistenti, non essendo norme eccezionali come invece è
stato ritenuto dai sostenitori della necessità dell’interposizione legislativa.
Oggi l’ideologia del gender e qualsivoglia normazione legislativa o regolamentare o,
anche più semplicemente, qualsivoglia criterio guida che l’abbia alla base, pone alla
coscienza il conflitto di ragione, prima ancora che di fede. Pertanto, non può non
essere riconosciuto agli insegnanti il diritto di obiezione di coscienza e quindi il rifiuto
a partecipare a corsi di formazione/aggiornamento intrisi di ideologia gender ed il
rifiuto ad insegnarla. Gli insegnanti devono, quindi, essere in grado di fare opportuno
discernimento sulla formazione, separando ciò che davvero è finalizzato alla lotta alla
discriminazione di qualsiasi specie da ciò che invece pretende di fare violenza alla
retta coscienza.
Una coordinatrice di scuola materna ha incaricato formatori attivisti LGTB per tenere
corsi si formazione alle maestre e vietato alle stesse di informare i genitori.
Comportamento assolutamente illegittimo, fonte di responsabilità civile verso i
genitori e disciplinare verso la scuola.
Un’iniziativa di tal genere ‐così come descritta‐ è abnorme e in odore di
responsabilità disciplinare.
Secondo il CCNL i soggetti che possono offrire formazione sono 3:
- le istituzioni scolastiche tramite il Piano annuale di aggiornamento e formazione
deliberato dal consiglio docenti;
- l’amministrazione scolastica periferica;
- l’amministrazione centrale;
Accanto a questi soggetti si pongono, in posizione di collaborazione, organismi, enti
ed associazioni allorché possano debitamente dimostrare la loro qualificazione.
Come possono comportarsi le maestre che non condividono né la scelta dei
formatori, né la censura rispetto ai genitori? Il timore di disobbedire alla coordinatrice
e di avere problemi di lavoro le blocca. Come possiamo aiutarle ?
Fare obiezione di coscienza.
Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA
Segr. 3200699989 - [email protected]
www.forumfamiglieumbria.org
9
Perugia, 13 febbraio 2015
Port. PGD113215
Come si propone un corso di educazione all’affettività nella scuola?
Si presenta il progetto tramite il rappresentante al Consiglio di Istituto ovvero tramite
un docente.
Ovviamente, stiamo parlando di un progetto che è destinato agli alunni. Per l’aspetto
della formazione ai docenti, il percorso è quello della direttiva ministeriale 90/2003.
Il progetto viene proposto nell’ambito dell’offerta formativa .
Esso comprende:
1) descrizione di quello che si intende fare (ambito), completo di titolo;
2) Indicazione delle ore del corso/laboratorio;
3) allegazione di curriculum vitae;
Spesso in segreteria si riesce a reperire la modulistica per la presentazione alla
scuola.
E’ opportuno un previo colloquio con il dirigente scolastico e/o la programmazione
di incontri con il personale docente.
Tempo di presentazione: fine anno scolastico o primissimo inizio (comunque prima di
settembre)
*******
NOTA: il DPCM 7.5.1995 ha introdotto la Carta dei servizi scolastici, che impegna
ciascuna unità scolastica a garantire standard qualitativi ma anche fissare i principi, i
criteri, le regole attraverso cui ogni istituzione scolastica persegue gli obiettivi
educativi o didattici e al contempo garantisce alle famiglie un servizio efficace per
qualità e trasparenza. (Nella carta dei servizi -obbligatoria- sono previste le
procedure per ottenere atti e documenti, nonché le buone prassi che l'ente scolastico
è tenuto a seguire).
Una ulteriore fonte utile.
D.Lgs. N.33/2013 Trasparenza amministrativa degli enti. Obbligo per gli enti al
pubblico di fornire documenti e atti amministrativi agli utenti. (In ogni momento è
possibile ottenere atti e documenti all'ente attraverso istanza redatta in carta semplice
inviata a mezzo PEC o Raccomandata RR, con espressa citazione ai sensi del D.Lgs.
33/2013).
Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA
Segr. 3200699989 - [email protected]
www.forumfamiglieumbria.org
10
!
RINNOVARE LA CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
DEI GENITORI NELLA SCUOLA.
Criteri di giudizio e strumenti di azione nella scuola per genitori con
figli da 0 a 18 anni su affettività, sessualità e identità sessuale.
1.
Genitori nella scuola: alleanza e corresponsabilità
Di fronte all’indiscutibile emergenza educativa che il Paese sta affrontando, l’alleanza
tra scuola e famiglia è criterio irrinunciabile. Proprio per questo è particolarmente grave
che oggi siano in corso di diffusione presso le scuole di ogni ordine e grado materiali
didattici ed interventi apparentemente sull’affettività e sulla sessualità, ma che in
sostanza tradiscono il giusto mandato di combattere ogni discriminazione, e invece
intendono introdurre valori, contenuti e stili di vita riferiti all’ideologia del gender,
promossi e gestiti da associazioni prive di alcun accreditamento presso il MIUR, senza
alcun contraddittorio, e soprattutto senza alcuna richiesta o informazione preventiva ai
genitori. Queste azioni espropriano in modo inaccettabile i genitori del loro intangibile
diritto/dovere di essere riconosciuti come primi educatori dei loro figli (Costituzione
italiana, art. 30, “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori dal matrimonio […]”; Convenzione ONU sui diritti del fanciullo art.
14.par. 2) “gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori o alla
occorrenza, dei tutori, di guidare il fanciullo nell'esercizio del diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione in modo consono alle sue capacità evolutive”).
Ricordiamo che uno degli atti che hanno maggiormente consentito queste azioni, il
documento “Strategia Nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni
basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere”, realizzato dall’UNAR, non
ha alcun valore normativo, non è mai stato approvato da nessuna istituzione di
rappresentanza dei cittadini sia a livello politico che sociale e non può quindi essere
presentato come una disposizione obbligatoria per le scuole. Tale documento è inoltre
incompleto perché non afferma la responsabilità educativa dei genitori, riconosciuta
dalla Costituzione e da altre norme in vigore. Sotto questo aspetto non rispetta neppure
la raccomandazione europea che a tal proposito recita: ”Tali misure dovrebbero tenere
conto del diritto dei genitori di curare l’educazione dei propri figli” (CM/Rec 2010
Consiglio d’Europa).
L’unica legge che regola corsi tenuti agli alunni nella scuola da parte di esterni è quella
dei Decreti Delegati che, come noto, stabiliscono per l’attuazione di tali corsi
preventiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto. Trattandosi di materia
delicata occorre inoltre un’approvazione non formale, ma esito di un dibattito
approfondito tra i genitori con i docenti della classe/scuola, con i Comitati dei genitori o
con loro Associazioni per favorire delibere che siano realmente espressione della
maggioranza dei genitori di quella scuola.
I genitori devono conoscere in anticipo i contenuti degli incontri e dei testi in
discussione, devono avere la facoltà di chiedere che il proprio figlio possa non
partecipare senza nessuna conseguente discriminazione. Le attività di educazione
affettiva sono aggiuntive rispetto alle attività curricolari quindi occorre da parte della
scuola aver preventivamente recepito il consenso delle singole famiglie. Anche nel caso
che l’argomento fosse trattato dai docenti della scuola, peraltro, si ritiene
assolutamente necessario che i genitori ne siano informati e possano dare il proprio
contributo, data la delicatezza degli argomenti. Anche la distribuzione di opuscoli su
questi temi deve seguire lo stesso iter; deve essere osservata quindi la disposizione che
prevede il consenso preventivo dei genitori.
2.
L’educazione: un diritto-dovere dei genitori
Ricorsi, proteste e iniziative formali sono stati già intrapresi da più parti nei confronti di
Ministeri, Dipartimenti, Parlamento e ogni altro organo competente. Oggi è però
necessaria una rinnovata e diffusa azione diretta di vigilanza e di cittadinanza attiva da
parte dei genitori stessi, che non possono accettare che queste azioni passino sulle
proprie teste, e soprattutto sulle teste dei propri figli. In tal modo la famiglia
contribuisce all’attuazione di quel “Patto di corresponsabilità” tra scuola, famiglia e
studenti che costituisce una delle dinamiche più innovative del sistema scolastico di
questi ultimi anni.
Infatti, secondo quanto riportato nel Quaderno del MIUR del 2009 sul tema, il Patto
prevede che, in tema di “Relazionalità […] La famiglia si impegna a condividere con gli
insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla
propria azione educativa”; per quel che riguarda “l’offerta formativa […] La famiglia
si impegna a prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri
figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto”. Una
responsabilità in azione, quindi, tutta da costruire, ma che impegna la responsabilità di
ogni famiglia e delle associazioni di famiglie, in alleanza con la scuola. Sul versante
opposto, però, anche la scuola deve assolutamente consentire alle famiglie questo
coinvolgimento.
Per dare ulteriore concretezza alla responsabilità dei genitori, singoli o associati, su un
tema così delicato, quale è l’educazione all’affettività, alla sessualità, all’identità
sessuale, di cui i genitori sono invece primi responsabili, ricordiamo qui quattro spazi e
possibilità di azione, che sono appropriati per tutta l’esperienza educativa scolastica,
ma che su questo tema esigono oggi una rinnovata consapevolezza e una attiva
responsabilità operativa.
1) Molti strumenti della scuola sembrano solo “sulla carta”, nascosti da sigle spesso
oscure: invece i piani dell’offerta formativa d’istituto (POF) e i progetti educativi (PEI)
sono preziosi, e i genitori devono vagliarli con attenzione, all’atto dell’iscrizione.
Particolare attenzione va dedicata ai percorsi gestiti in attività extracurriculari, troppo
spesso organizzati tenendo all’oscuro le famiglie, o con informazioni solo formali. Anche
i siti web delle scuole sono spazi informativi che i genitori devono seguire stabilmente.
2) Anche durante lo svolgimento dell’anno scolastico i genitori sono chiamati a seguire
con puntualità la vita scolastica dei propri figli, il contenuto delle lezioni, verificare
diari e impegni, dialogando con serenità su ogni tipo di evento o iniziativa, soprattutto
se extra-curriculare. Ogni firma o autorizzazione, in quanto atto di responsabilità
genitoriale, è e deve essere occasione di dialogo e di scambio di informazioni.
3) Inoltre conviene affrontare il tema dell’educazione all’affettività, alla sessualità,
all’identità sessuale durante le assemblee/consigli di classe, dialogando con gli altri
genitori, con i docenti, con i dirigenti delle scuole. In questo senso la presenza ed il
coinvolgimento delle associazioni di genitori nelle scuole è fondamentale.
4) In questo momento storico, infine, di fronte a percorsi o progetti che sono
espressione unilaterale dell’ideologia del gender, spetta ai genitori il diritto-dovere di
una pronta azione di responsabilità attiva nei confronti dell’offerta formativa ed
educativa indirizzata ai propri figli, soprattutto se attraverso percorsi/interventi
extracurriculari, mediante:
-
-
-
la richiesta formale di informazioni su origini, criteri, contenuti delle iniziative e
degli enti proponenti, per poter esprimere in modo necessario e vincolante il
proprio parere;
il coinvolgimento degli altri genitori e delle associazioni di genitori e di famiglie,
per condividere i giudizi, sviluppare la consapevolezza di tutti, agire con più
efficacia, anche con strumenti formali di protesta (raccomandate, esposti,
richieste scritte di informazione, ecc.);
la responsabilizzazione esplicita degli organi scolastici (direzione, consigli di
classe, collegio docenti, uffici scolastici provinciali e regionali, fino al ministero
se necessario), cui proporre eventuali obiezioni, correzioni, proposte alternative
e da cui pretendere risposte chiare e tempestive;
la reale garanzia di poter non autorizzare la partecipazione del proprio figlio alle
iniziative extracurriculari quando non condivise.
Per informazioni:
Forum delle associazioni familiari – Lungotevere dei Vallati 10 00186 Roma
tel. 06.6830.9445 – fax 06.8778.1508 – e-mail: [email protected]
COME IL GENITORE SI DOVREBBE RAPPORTARE
CON LA SCUOLA DEL PROPRIO FIGLIO
IN RELAZIONE ALL’INTRODUZIONE DELL’IDEOLOGIA GENDER
Per dare ulteriore concretezza alla responsabilità dei genitori, singoli o associati, su un
tema così delicato, quale è l’educazione all’affettività, alla sessualità, all’identità
sessuale, di cui i genitori sono primi responsabili, secondo la Costituzione Italiana, i
documenti internazionali, il diritto naturale, ricordiamo qui alcuni spazi e possibilità di
azione, che sono appropriati per tutta l’esperienza educativa scolastica, ma che su
questo tema esigono oggi una rinnovata consapevolezza e una attiva responsabilità
operativa.
E’ auspicabile che, non dovendo ciclicamente rincorrere emergenze, sia sempre viva la
presenza dei genitori negli organismi di rappresentanza e nelle assemblee, nonchè
tramite la diffusione di associazioni di genitori. Ecco, comunque, alcune indicazioni
concrete di che cosa potrebbe/dovrebbe fare una famiglia.
1) Molti strumenti della scuola sembrano essere solo “sulla carta”, nascosti da sigle
spesso oscuri: invece i Piani dell’Offerta Formativa d’istituto (POF) sono preziosi, e i
genitori devono vagliarli con attenzione, all’atto dell’iscrizione e nel corso dell’anno.
Particolare attenzione va dedicata ai percorsi gestiti in attività extracurriculari, spesso
organizzati tenendo all’oscuro le famiglie, o con informazioni solo formali. I piani di
lavoro dei docenti, inoltre, sono documenti pubblici. Anche i siti web della scuola sono
spazi informativi che i genitori devono seguire stabilmente.
2) I genitori sono sempre chiamati a seguire con puntualità la vita scolastica dei propri
figli, il contenuto delle lezioni, a verificare diari e impegni, dialogando con serenità su
ogni tipo di evento o iniziativa, sopratutto se exstra-curriculare. Ogni firma o
autorizzazione, in quanto atto di responsabilità genitoriale, è e deve essere occasione di
dialogo e di scambio di informazioni.
3) Conviene affrontare il tema dell’educazione all’affettività, alla sessualità,
all’identità sessuale durante le assemblee/consigli di classe, dialogando con altri
genitori, con i docenti, con i dirigenti delle scuole. In questo senso la presenza ed il
coinvolgimento delle associazioni di genitori nelle scuole è fondamentale.
4) Spetta ai genitori il diritto-dovere di una pronta azione di responsabilità attiva nei
confronti dell’offerta formativa ed educativa indirizzata ai propri figli, sopratutto se
attraverso percorsi/interventi extracurriculari, mediante:
richiesta formale di informazioni su origini, criteri, contenuti delle iniziative e degli
enti proponenti, per poter esprimere in modo necessario e vincolante il proprio parere;
coinvolgimento degli altri genitori e delle associazioni di genitori/famiglie, per
condividere i giudizi, sviluppare la consapevolezza, agire con più efficacia, anche con
strumenti formali di protesta (raccomandate, esposti, richieste scritte di informazione,
ecc);
la responsabilizzazione esplicita degli organi scolastici (direzione, consigli di classe,
collegio docenti, uffici scolastici provinciali e regionali, fino al Ministero se necessario),
cui proporre eventuali obiezioni, correzioni, proposte alternative e da cui pretendere
risposte chiare e tempestive;
la reale garanzia di poter non autorizzare la partecipazione del proprio figlio alle
iniziative extracurriculari quando non condivise.
5) Qualora, nonostante tutto quanto sopra, si proponessero nella scuola percorsi su
queste tematiche, immediatamente un genitore (meglio ancora più genitori) deve
mettere per iscritto i propri argomenti, chiedendo immediata convocazione del
consiglio di classe/interclasse e ponendo istanza di sospensione del percorso fino ad
eventuale autorizzazione di questo organo, valutata la coerenza con il POF. La richiesta
scritta (chiedendo ricevuta di avvenuta ricezione) è da inviare al Dirigente scolastico, per
conoscenza al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai genitori rappresentanti di
classe, al presidente del Consiglio d’Istituto.
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto___________________________
e.p.c. All’Ufficio Scolastico Provinciale
di ___________________________
e.p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale
di ___________________________
Oggetto: RICHIESTA CONSENSO INFORMATO
I sottoscritti genitori dell’alunno ___________________________, frequentante la classe
____________ di codesto Istituto, nell’esercizio del loro dovere-diritto all’educazione,
desieranno esprimere quanto segue:
essendo attualmente in programmazione sul territorio locale e nazionale attività
formative, curriculari ed extracurricolari riferibili in varia misura a: educazione
all'affettività, alla relazionalità, alla sessualità, alle differenze di genere, all'omofobia, alla
contraccezione, e simili; con riferimento al fatto che, come mostrato dai mass-media, in
alcune occasioni si sono verificati contrasti tra i genitori e i promotori di tali corsi, a
causa delle modalità educative, e/o dei contenuti educativi fondamentali in essi
veicolati, in quanto potenzialmente confliggenti con l'interesse educativo delle famiglie,
i loro legittimi valori di riferimento, le loro legittime scelte etiche, filosofiche e religiose,
segnalando in ultimo il rischio di una condizione di scarsa trasparenza e/o informazione
attorno alla promozione di tali corsi, che produce viva preoccupazione nelle famiglie.
Poiché, ciò premesso, esistono numerosi strumenti di garanzia della titolarità educativa
dei genitori, che si ritiene in queste circostanze essere doveroso esercitare, quali:
- l’art.26, terzo comma, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, che
-
-
attribuisce ai genitori «il diritto di priorità nella scelta di educazione da impartire ai
propri figli»;
l’art. 18 della stessa Dichiarazione Universale, che garantisce la «libertà di manifestare,
isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, i propri valori religiosi
nell’educazione»;
l’art. 2 del primo protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo, rubricato “Diritto all’istruzione”, che sancisce il principio secondo cui: «lo
Stato, nel campo dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di
provvedere secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche»;
l’art.30 della Costituzione italiana che garantisce e tutela «il diritto dei genitori ad
educare i propri figli»;
la Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa, che invita espressamente gli Stati membri a «tenere conto del diritto dei
-
-
genitori di curare l’educazione dei propri figli» nel «predisporre e attuare politiche
scolastiche e piani d’azione per promuovere l’uguaglianza e la sicurezza e garantire
l’accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per
combattere la discriminazione» (Allegato VI Istruzione, n.31);
“Linee di Indirizzo sulla Partecipazione dei Genitori e Corresponsabilità Educativa”
diramate dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca il 22 novembre
2012 che espressamente invocano il diritto dei genitori alla «corresponsabilità
educativa»;
l’esercizio libero, democratico e civile dei diritti dei genitori, nel rispetto dello
sviluppo della personalità del proprio figlio, garantito dall’art.3, secondo comma,
della Costituzione italiana
Ciò considerato, i genitori chiedono di essere espressamente informati per iscritto se
nell’ambito del Piano per l’Offerta Formativa sono previsti progetti relativi all’educazione
sessuale ed affettiva, alla cosiddetta “teoria del gender”, o comunque potenzialmente
esposti a veicolare forme di propaganda ideologica circa questioni etiche, politiche e
sociali, in ogni forma tenute;
e dunque, di essere espressamente informati per iscritto e in modo completo e
dettagliato del contenuto delle eventuali attività didattiche in questione, dei relativi
materiali e i sussidi utilizzati, della data, dell’ora e della durata di tale attività, e di ogni
informazione necessaria a identificare le persone e gli enti coinvolti nella organizzazione
dell’attività in questione, al fine di valutare anche i relativi titoli, e dunque attribuirne o
meno un accreditamento di fiducia;
Si segnala che la presente richiesta viene formalmente inoltrata al fine di poter valutare
se dare o meno il consenso alla partecipazione del proprio figlio a tali attività didattiche;
e che, in mancanza delle informazioni richieste o in mancanza del consenso scritto dei
richiedenti genitori, il proprio figlio dovrà essere esonerato dal partecipare ai progetti
formativi fin qui citati e dal frequentare le attività ad essi connesse;
Consci che tali questioni sono di grande delicatezza e richiedono un elevato livello di
dialogo e fiducia dei genitori con dirigenti scolastici e insegnanti, fiducia che
desideriamo ardentemente poter sempre riservare alla scuola, e richiamandoci
all'alleanza tra famiglia e scuola che un sano principio di educazione assegna al patto di
corresponsabilità educativa, desideriamo esprimere apprezzamento e personale
gratitudine per il sostegno che la S.V. vorrà in ogni circostanza fornire per facilitare
l'esercizio della funzione educativa genitoriale e il rinsaldarsi della reciproca fiducia.
Data e firma
Perugia, 13 febbraio 2015
Port. PGD113215
Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA
Segr. 320 0699989
www.forumfamiglieumbria.org
[email protected]
[email protected]
Via Col di Tenda, 15 - 06074 PERUGIA
Segr. 3200699989 - [email protected]
www.forumfamiglieumbria.org
11