Circolare n. 6 - Dichiarazioni d`intento

BRAMBILLA & ASSOCIATI
Associazione professionale tra Dottori Commercialisti
P AOLO B RAMBILLA
Dottore Commercialista
Dottore Commercialista
Dottore Commercialista
A LESSANDRO C ROSTI
SILVIA C HIAVACCI
Milano, 5 febbraio 2015
Lettera informativa n. 6/2015
Oggetto: Dichiarazione d’intento
A partire dal 1° gennaio 2015, come già anticipatovi nelle nostre circolari n. 26 e n. 30 del dicembre 2014 e n. 1
del gennaio u.s., la disciplina delle Dichiarazioni d’intento è stata sostanzialmente modificata dal cosiddetto
Decreto Semplificazioni, invertendo l’onere dell’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dal fornitore
all’esportatore abituale.
Per permettere ai contribuenti di adeguarsi alla nuova normativa, così come anche previsto dallo Statuto del
Contribuente, è stato concesso un periodo transitorio fino all’11 febbraio 2015.
Fino a questa data sarà possibile consegnare/inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore
secondo le vecchie regole, ovvero l’esportatore abituale può inviare le lettere d’intento utilizzando il modello
precedente e il fornitore che le riceve non è obbligato ad effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia, ne a
verificare l’avvenuta presentazione telematica della stessa.
Si evidenzia tuttavia che per quelle dichiarazioni d’intento consegnate/inviate secondo le regole previgenti ma
che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, come ad
esempio per quelle con valenza annuale, è obbligatorio a partire dal 12 febbraio 2015 porre in essere la nuova
procedura.
Pertanto, l’obbligo dell’invio della dichiarazione ricade esclusivamente in capo all’esportatore abituale che dovrà
predisporre e inviare telematicamente le Dichiarazioni d’intento emesse, anche nel caso in cui la dichiarazione
d’intento sia stata già inviata con la vecchia procedura da parte del fornitore.
Più in particolare, la nuova procedura da adottare è la seguente:
1. l’esportatore abituale inoltra in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni di intento da
trasmettere al proprio fornitore;
2. l’Agenzia delle Entrate rilascia apposita ricevuta telematica contenente i dati presenti nella dichiarazione di
intento inviata dall’esportatore abituale;
3. l’esportatore abituale consegna al proprio fornitore, ovvero in dogana, la dichiarazione di intento
trasmessa all’Agenzia delle Entrate, unitamente alla ricevuta telematica di ricezione della stessa
dell’Agenzia;
4. il fornitore, una volta ottenuta la dichiarazione di intento e la relativa ricevuta, può dar corso
all’effettuazione dell’operazione senza applicazione dell’IVA;
5. il fornitore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate in regime di non
imponibilità IVA nei confronti di singoli esportatori abituali.
20121 MILANO - VIA A PPIANI, 12 - TEL. 02/62.00.40.1 R.A. - FAX 02/62.00.40.70
E - MAIL : STUDIO @ TAXBEA . COM
WWW .TAXBEA . COM
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Associazione professionale tra Dottori Commercialisti
Per poter procedere all’operazione senza applicazione dell’IVA, il fornitore dell’esportatore abituale è obbligato:
•
ad aver ricevuto la dichiarazione di intento da parte dell’esportatore abituale;
•
ad aver verificato l’avvenuta trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento,
tramite il seguente link disponibile sul sito dell’Agenzia:
http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica
Per qualsiasi ulteriore chiarimento si rimanda alle nostre precedenti circolari.
Cordialmente
Alessandro Crosti
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