Deliberazione n. 2/2015/PRSP Comune di Bracciano – Rend. 2011-2012 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO Nell’Adunanza del 19 dicembre 2014 composta dai magistrati Anna Maria CARBONE PROSPERETTI Presidente; Maria Luisa ROMANO Consigliere; Carmela MIRABELLA Consigliere; Rosalba DI GIULIO Consigliere; Maria Teresa D’URSO Consigliere relatore; Donatella SCANDURRA Consigliere; Elena PAPA Referendario. VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione; VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e s.m.i.; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20; VISTO l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131; VISTO l'art. 1, commi 166 e ss, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, successivamente modificato con 1 deliberazione delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003, con deliberazione n.229 del 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza e da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2011); VISTO l’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci di previsione ed ai bilanci consuntivi degli Enti medesimi; VISTO l’articolo 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. n.174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo il quale le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti; VISTA le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2012/INPR e n. 18/SEZAUT/2013/INPR con le quali sono state approvate le linee-guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata legge n. 266/2005 concernenti i bilanci consuntivi dell’esercizio 2011 e 2012 degli enti stessi nonché dettati indirizzi di coordinamento della conseguente 2 attività delle Sezioni regionali di controllo; VISTA le deliberazioni di questa Sezione n. 59/2012/INPR e n. 271/2013/INPR, con la quale gli organi di revisione contabile dei comuni del Lazio sono stati formalmente invitati a produrre le predette relazioni; ESAMINATE le relazioni-questionario relative ai rendiconti 2011 e 2012 inoltrate dall’Organo di revisione economico-finanziario del Comune di Bracciano, acquisite al protocollo di questa Sezione al n. 6179 del 15 dicembre 2012 e al n. 1799 del 15 marzo 2014; VALUTATI i chiarimenti forniti dall’Ente nel corso dell’istruttoria con le note prot. Cdc. n. 1010 del 7 febbraio 2013; n. 1320 del 18 febbraio 2013; n. 5759 del 1 agosto 2013; n. 1191 del 20 febbraio 2014 e n. 5312 del 2 dicembre 2014; VISTA la nota con la quale il magistrato istruttore, ritenendo i chiarimenti trasmessi non idonei a superare i dubbi insorti sulla regolarità di alcune poste di bilancio, ha chiesto al Presidente della Sezione l’attivazione della procedura prevista dall’art. 1, comma 148 bis, del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213; VISTA l’ordinanza n. 41/2014 con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l’Adunanza pubblica del 19 dicembre 2014, trasmessa all’Ente ai fini dell’integrazione del contraddittorio formale, con invito a produrre controdeduzioni sugli specifici punti oggetto del deferimento; ESAMINATE le controdeduzioni prodotte dall’Ente in data 17 dicembre 2014; UDITI all’Adunanza pubblica del 19 dicembre 2014 il magistrato relatore, Consigliere Maria Teresa D’Urso, e, per dell’Amministrazione convenuta, il 3 Sindaco Giuliano Sala, il Segretario comunale Roberto Signore ed il responsabile del Servizio finanziario Marinella Silla; Rilevato in FATTO Dall’esame delle relazioni sui bilanci consuntivi 2011 e 2012 del Comune di Bracciano (RM), redatte dall’Organo di revisione, sono emerse alcune irregolarità finanziario/contabili comunicate all’Ente con le note istruttorie prot. Cdc n. 549 del 28 gennaio 2013; n. 807 del 4 febbraio 2013; n. 5558 del 22 luglio 2013 e n. 2049 del 27 marzo 2014. I chiarimenti forniti non hanno consentito di superare, se non in parte, le irregolarità riscontrate. La questione è stata, quindi, deferita alla sede collegiale. Prima dell’adunanza l’Ente ha inviato ulteriori elementi di valutazione con nota prot. Cdc n. 5861 del 17 dicembre 2014. Le criticità emerse riguardano: 1) Mancanza di controllo analogo sulla società partecipata “Bracciano Ambiente S.p.A.. La tematica ha già costituito oggetto di attenzione da parte della Sezione, nelle delibere n. 37/2012/PRSE, relativa al rendiconto 2010, adottata ai sensi dell’art. 1, comma 168, TUEL, e n. 50/2013/PRSE. Nell’ambito della verifica dei rendiconti 2011 e 2012, è emerso dall’attività istruttoria che l’organismo di controllo analogo del Comune di Bracciano è stato istituito con delibera di giunta comunale n. 407 del 25.09.20121. Dopo sei mesi i membri di tale organismo hanno rassegnato le 1 L’Ente, come riportato nella delibera n. 37/2012/PRSP di questa Sezione, aveva provveduto alla costituzione formale di tale organismo già in precedenza con delibera di giunta comunale 682/2008. 4 dimissioni. Con successiva delibera di giunta comunale n. 329 del 06.06.2013 l’organismo è stato istituito, ma, come attestato dai revisori dell’ente2, “non ha mai esercitato la propria funzione. Si conferma come evidenziato nelle relazioni dell’organo di revisione che l’organismo del controllo analogo non ha svolto le funzioni disposte dalla legge”. Con la successiva nota3, l’Ente, nel chiarire che il consolidamento dei conti con gli organismi partecipati risulta obbligatorio per il comune di Bracciano a decorrere dall’anno 2015, ha evidenziato che nel primo periodo di operatività(dal 10/10/2012 al 11/03/2013) l’organismo di controllo analogo ha rilevato “…la necessità di adeguare lo Statuto della società all’istituzione dell’Ufficio di controllo analogo, oltre che la necessità della definizione di un budget previsionale e di report periodici su cui esercitare il controllo. Sono stati sollecitati ed esaminati i contratti di servizio ed espresso la necessità di redigere carte dei servizi…”. Inoltre, a seguito di osservazioni formulate sul numero dei dipendenti “..è stato avviato dalla società un processo di revisione della pianta organica finalizzato alla riduzione dei costi dell’azienda ed all’ottimizzazione dei processi lavorativi… Con la deliberazione del C.C. n. 27 del 12/07/2013 è stato formulato indirizzo nei confronti del CDA della Bracciano Ambiente S.p.A., affinché si procedesse all’attuazione del piano pluriennale..; in esecuzione dell’indirizzo formulato sono state attivate le procedure di riduzione del personale….Dopo le dimissioni dell’organismo originariamente deputato, si è proceduto alla sua formale ricostituzione. Da allora il controllo è stato espletato in maniera informale (e non in maniera corrispondente ad un controllo analogo a pieno titolo)…”. 2 3 Nota Collegio dei revisori prot. Cdc 5312 del 2/12/2014 punto 1. Nota prot. Cdc 5861 del 17/12/2014 punto 1. 5 All’adunanza pubblica i rappresentanti dell’Amministrazione hanno proceduto a depositare nuova documentazione, recante in oggetto la dizione “Verbale organismo controllo analogo”, sottoscritta dal dr. Roberto Signore. 2) Perfezionamento tardivo dei contratti di servizio con la Bracciano Ambiente S.p.A.. Il tardivo perfezionamento dei contratti di servizio con la società “Bracciano Ambiente”, come rilevato dal Collegio dei revisori4, è presente nel 2012 (periodo gennaio/maggio 2012; giugno/dicembre 2012) e viene segnalata dal Collegio dei revisori anche per il 2013 (gennaio/aprile 2013; maggio/ottobre 2013; novembre/dicembre 2013). L’Ente, nella nota a firma del Sindaco5, riconduce tale circostanza “…all’avvicendamento dei funzionari e, comunque, per una generica percezione in ordine al fatto che i contratti in questione andavano a formalizzare, sotto il profilo sostanziale, una attività già in capo alla Bracciano Ambiente SpA dal lontano 2004 ed espletata dalla medesima in maniera oramai consolidata e standardizzata, con apporto di non eccezionale novità, fatto salvo quanto correlato all’introduzione graduale della raccolta differenziata e quanto relativo all’aggiornamento (dal 2012) del corrispettivo del servizio, ragguagliato all’effettività dei costi concretamente sostenuti dalla partecipata affidataria..”. Per il servizio cimiteriale il contratto stipulato il 1° giugno 2012, relativo al periodo 1° gennaio/30 giugno 2012, prevedeva la possibilità di proroga 4 Nota Collegio dei revisori prot. Cdc 5312 del 2/12/2014 punto 2; Questionario consuntivo 2012; Relazione dell’organo di revisione al rendiconto 2012. 5 Nota prot. Cdc 5861 del 17/12/2014 punto 2 a firma del Sindaco dell’Ente. Nella stessa nota è stato precisato che per gli anni 2011, 2012 e 2013 la Bracciano Ambiente ha gestito la discarica comprensoriale, mentre a decorrere dal 2014 svolge solo attività di gestione del servizio di igiene urbana ed ambientale per il comune di Bracciano, oltre ai servizi connessi alla gestione della fase post operativa della discarica. 6 semestrale di cui si è avvalso il comune. In data 10/11/2014 è stato sottoscritto il contratto per i servizi cimiteriali periodo 1/07/2013- 31/12/2014. 3) Mancata adozione del piano triennale del contenimento delle spese ai sensi dell’art. 2, commi 594/5999 l. 244/2007. L’Ente ha comunicato di aver dato adempimento a decorrere dal 2009 alla norma surrichiamata per il periodo 2009-2011 (deliberazione C. C. n. 28 del 04/05/2009) e di aver approvato il nuovo piano per il periodo 2013-2015 (deliberazione C. C. n. 17 del 11/04/2013). Per l’annualità 2012 il piano è mancato, ma sono state applicate “…le medesime regole di contenimento della spesa risultanti dal piano precedentemente approvato”. 4) Gestione dei residui attivi e passivi. In relazione alla mole ed all’anzianità dei residui attivi e passivi presenti 6 in bilancio, l’Amministrazione , nel fornire chiarimenti sui residui passivi di maggiore consistenza, ha comunicato che verrà effettuata una revisione straordinaria relativa ai residui, con particolare riferimento a quelli derivanti da contributi regionali e di altri enti pubblici. Il Collegio dei revisori7, sul punto ha comunicato di aver invitato l’Ente a procedere ad un riaccertamento straordinario dei residui. 5) Presunto utilizzo per cassa di entrate vincolate ed esistenza di vincoli da ricostituire. Con riferimento al disallineamento rilevato in sede istruttoria tra residui 8 e fondo cassa, il Collegio dei revisori ha riferito che “la responsabile dell’area finanziaria ha evidenziato che non esistono somme da ricostituire, in quanto 6 Nota prot. Cdc 5861 del 17/12/2014 punto 4. Nota Collegio dei revisori prot. Cdc 5312 del 2/12/2014 punto 1 parte seconda. 8 Nota Collegio dei revisori prot. Cdc 5312 del 2/12/2014 punto 1 parte seconda. 7 7 tale saldo è influenzato dalla gestione dei residui per partite di giro relative ai servizi sociali sovraccomunali dell’accordo di programma F3”. Nella risposta dell’Amministrazione si legge9 che “..Rimane in piedi il rilievo relativo alla circostanza dell’utilizzo di parte dei fondi vincolati per il pagamento di spese correnti..”, situazione che viene ricondotta alla difficoltà ovvero al ritardo con cui nell’esercizio 2012 risultano essere state riscosse talune entrate di parte corrente. L’Ente a tal proposito ritiene necessario “ dar corso ad una migliore organizzazione al fine di accelerare le procedure di riscossione”. 6) Debiti fuori bilancio La problematica era presente anche nel rendiconto 201010 Nell’esercizio 201111 risultano debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’art. 194, lett. a TUEL (sentenze esecutive) per euro 918,63; dalla relazione sul rendiconto 2012 debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento per euro 2.360.367,83. Nell’esercizio 2012 risultano debiti fuori bilancio riconosciuti per complessivi euro 2.366.036,83, di cui euro 2.287.312,96 per spesa corrente e euro 78.723,09 per spesa di investimento, così suddivisi: euro 5.668,22 ai sensi della lett. a TUEL (sentenze esecutive) ed euro 2.360367,83 ai sensi della lett. e) (beni e servizi). Inoltre, dalla relazione sul rendiconto 2012 risultano ulteriori debiti fuori bilancio stimati nel 2012, ma non riconosciuti nei confronti di Bracciano Ambiente Spa per euro 588.726,31; sentenze esecutive per euro 30.653,27 riconosciuto nel 2013; altri debiti per euro 19.741,50 riconosciuto nel 2013. 9 Nota prot. Cdc 5861 del 17/12/2014 punto 5. Delibera di questa Sezione n. 37/2012/PRSP. 11 Relazione rendiconto 2011; Relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2011. 10 8 L’Ente, nella nota di risposta12, addebita tale circostanza alla necessità di dover pagare parcelle di giudizi risalenti, mentre comunica di aver instaurato dal 2008 “la corretta prassi di richiedere la formulazione dei preventivi specifici e di impegnare la spesa effettivamente necessaria per portare avanti l’intero giudizio”. Con riferimento debiti fuori bilancio connessi ai crediti vantati dalla Bracciano Ambiente Spa l’Ente rappresenta che la circostanza origina non dalla mancata sottoscrizione dei contratti di servizio, “bensì piuttosto risulta correlato ad affidamenti operati per importi inferiori al costo effettivo del servizio…Dal 2012 il Comune ha stanziato ed attribuito importi congrui per l’espletamento del servizio di igiene urbana ed ambientale da parte della società partecipata. I debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2012 a favore della Bracciano Ambiente Spa risultavano relativi prevalentemente alle annualità 2011 e precedenti.” 7) Ammontare Fondo Rischi La Sezione con la deliberazione n. 50/2013/PRSE ha già rilevato che l’ammontare del “Fondo Rischi” risultasse potenzialmente “insufficiente”, perché non rapportato all’ammontare stimato del potenziale debito fuori bilancio riconoscibile. L’Ente nella nota13 rappresenta che l’ammontare del Debito fuori bilancio riconosciuto nel 2012 “rappresenta per la sua consistenza un unicum”; nel contempo l’Ente comunica che nel 2013 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per euro 57.410,63, ma che sono in corso verifiche di altre situazioni. 12 13 Nota prot. Cdc 5861 del 17/12/2014 punto 6. Nota prot. Cdc 5861 del 17/12/2014 punto 7. 9 8) Servizi Conto Terzi La tematica è relativa alle poste dei servizi sociali riferite a servizi sovracomunali gestiti dal Comune di Bracciano, quale comune capofila per conto di una pluralità di comuni con lo strumento dell’accordo di programma e l’attuazione del piano di zona. Tali poste risultano allocate nella voce “Servizi in conto terzi” sia per il 2011, che per il 2012 ed il 2013, mentre l’Ente ha comunicato14 di aver modificato a partire dal 2014 l’iscrizione contabile inserendola tra la spesa corrente (Titolo II dell’Entrata e Titolo I della spesa). 9) Conto del Patrimonio L’Ente ha comunicato15 che l’inventario dei beni immobili è stato completato in data 29/07/2014. Il protrarsi della compilazione dell’inventario per i beni mobili discende dalla necessaria collaborazione degli uffici comunali con la ditta esterna, affidataria dell'incarico ed è stata rallentata da evenienze contingenti dell’ufficio competente. 10) Mancato rispetto per l’anno 2012 del parametro n.7 relativo alla consistenza dei debiti di finanziamento superiori al 120% rispetto alle entrate correnti accertate. L’Ente ha comunicato che lo sforamento del parametro, originato dall’ammontare dei mutui contratti e pari per il 2012 al 128%, non si verificherà per le annualità successive, in quanto il Comune non ha stipulato nuovi contratti di mutuo. Considerato in 14 15 Nota prot. Cdc 5861 del 17/12/2014 punto 8. Nota prot. Cdc 5861 del 17/12/2014 punto 9. 10 DIRITTO Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2006 (art. 1, commi 166 e seguenti), gli organi di revisione degli enti locali devono trasmettere alla Corte dei Conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e rendiconti degli enti stessi. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive. Siffatto controllo, che ai sensi del richiamato comma 166 è espressamente finalizzato alla tutela “dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica…”, è stato ulteriormente rafforzato dall’art. 148 bis del D. Lgs. n. 267 del 2000 - TUEL - come introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 2012. Trattasi di un controllo, che - in quanto finalizzato alla tutela “dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica” - ha lo scopo di accertare e segnalare ai Consigli degli Enti interessati la presenza di squilibri, anche prospettici, di natura economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione delle norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, affinchè gli Enti adottino, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia, provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. Per ciascuno dei punti in contestazione osserva la Sezione: 11 1) Mancanza di controllo analogo sulla società partecipata “Bracciano Ambiente S.p.A.. Il Comune di Bracciano è socio unico della società “Bracciano Ambiente spa”, società in house dell’Ente. L’orientamento consolidato della giurisprudenza, fin dalla sentenza Teckal16 del 18.11.1999 della Corte di giustizia(Corte Giust. CE, C-107/98, Teckal), ritiene che l’in house legittima l’affidamento diretto di un servizio di un ente pubblico ad un soggetto da esso giuridicamente distinto, qualora il primo eserciti sul secondo un controllo analogo a quello dallo stesso esercitato sui propri servizi e il secondo realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti che la controllano. In altri termini, il modello dell’“in house providing” richiede che la società affidataria sia, in sostanza, una diramazione organizzativa dell’ente locale, priva di autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle dell’ente stesso, tanto da potersi parlare di mera "autoproduzione" del servizio. Come già osservato nella precedente delibera di questa Sezione n. 37/2012/PRSE, ciò “…presuppone che il Consiglio Comunale controlli l’organismo partecipato in termini di preventiva definizione degli obiettivi gestionali (a cui deve tendere la partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi), di organizzazione di un idoneo sistema informativo relativo alla situazione contabile, gestionale e organizzativa delle partecipate, ai contratti di 16 La consolidata giurisprudenza comunitaria (cfr. per tutte Corte di Giustizia CE, sentenza del 18 novembre 1999, causa Teckal C-107/98) e nazionale indica quali elementi costitutivi della nozione di controllo analogo: a) il possesso dell’intero capitale azionario che, tuttavia, da solo, è condizione necessaria ma non sufficiente a determinare il requisito strutturale; b) il controllo del bilancio; c) il controllo sulla qualità della amministrazione; d) la spettanza di poteri ispettivi diretti e concreti, sino a giungere al potere del controllante di visitare i luoghi di produzione; e) la totale dipendenza dell’affidatario diretto in tema di strategie e politiche aziendali. 12 servizio, alla qualità dei servizi erogati ed al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica . È, pertanto, necessario che si realizzi quello che è definito un "controllo strutturale", non limitato agli aspetti formali relativi alla nomina degli organi societari ed al possesso della totalità del capitale azionario, talché l’ingerenza dell’ente controllante si realizzi non sotto un profilo formale, bensì sostanziale, di direzione strategica e gestionale..”. La disamina della documentazione prodotta dall’Ente nella fase istruttoria ha evidenziato che l’organismo incaricato del controllo analogo ha operato in maniera temporalmente ed operativamente discontinua e non ha in concreto svolto i compiti di indirizzo, analisi, monitoraggio e valutazione dei dati contabili e gestionali della società partecipata medesima. La stessa documentazione depositata in sede di adunanza pubblica dai rappresentanti dell’Amministrazione riveste carattere meramente descrittivo17 e dichiaratamente parziale18 delle problematiche afferenti i rapporti tra il Comune socio e la società partecipata, evidenziando, tuttavia, elementi di rilevante squilibrio contabile19 del bilancio della società partecipata, che non potranno non riverberare i loro effetti sul bilancio dell’Ente socio. Appare, quindi, indifferibile l’attuazione di un effettivo e continuativo “sistema di controllo analogo”, attuato con modalità di tipo programmatorio dell’attività (esercitando poteri di indirizzo nei confronti della società “in 17 “In relazione al controllo effettuato dal sottoscritto quale referente incaricato del Controllo Analogo sulla società a capitale pubblico totalitario Bracciano Ambiente S.p.A. ed in relazione a ricognizione effettuata e con riferimento a quanto relazionato dal direttore generale della B. A. si rappresenta quanto segue:….” 18 “..Restano, peraltro, ferme (nella loro delicata evidenza) tutte le situazioni connesse a pregressi rapporti debito-credito intercorrenti tra la soc. B.A. S.p.A. ed altri soggetti (Comune di bracciano, Università Agraria concedente dell’area di discarica, Comuni vari debitori per servizi resi dalla B. A., ecc.) afferenti situazioni pregresse che incidono sullo status economico finanziario della società. Tale gamma di problematiche(ivi comprese problematiche di contenziosi pendenti con soggetti destinatari di provvedimenti di licenziamenti collettivi).. non è ricompresa nel presente rapporto di verifica” 19 Disavanzo netto mensile tra entrate e uscite pari ad euro 126.000,00. 13 house”), di tipo operativo economico (con monitoraggio delle prestazioni e delle modalità di produzione del servizio) e di tipo economico finanziario anche attraverso un sistema di reports (sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società, sullo specifico andamento della gestione dei singoli servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo effettuata dal soggetto Gestore). Ritiene, dunque, la Sezione che su questo punto vada adottata “pronuncia specifica di grave irregolarità”, anche perché, come è noto, la sussistenza in concreto del "controllo analogo" è requisito essenziale di legittimità per l’affidamento diretto dei servizi alla società in house. 2) Perfezionamento tardivo dei contratti di servizio con la Bracciano Ambiente S.p.A.. Trattasi di una modalità operativa costantemente adoperata dall’Ente che non risulta conforme alla normativa di settore, secondo cui l’affidamento di un servizio deve di regola essere preceduto e non seguito dal contratto di servizio, (che stabilisce tipologia del servizio affidato, modalità e tempi di svolgimento dello stesso), nonché operare una corretta quantificazione dei costi del servizio stesso. La mancanza dello strumento contrattuale depone, poi, per una presuntiva mancanza di stima e comparazione preventiva, sia della qualità del servizio offerto dalla società “in house”, sia dei costi medesimi rispetto a qualità e costi offerti dal mercato per la stessa tipologia di beni e/o servizi. Si ricorda, infatti, che principi di sana gestione finanziaria impongono che l’affidamento diretto di un servizio ad una società “in house”, non possa prescindere da criteri di efficienza, efficacia ed economicità del bene/servizio 14 prodotto dalla medesima20. Ciò richiede che l’Ente socio, anche attraverso i dati pervenuti all’organismo deputato al controllo analogo sull’organismo partecipato, verifichi, in via preventiva, la convenienza, in termini economici e qualitativi, dei beni/servizi offerti dalla società in house rispetto a quelli reperibili sul mercato. La mancata stipulazione preventiva dei contratti di servizio può determinare, inoltre, una non corretta programmazione economico-finanziaria, laddove, all’atto della determinazione dello stanziamento di spesa, non venga, in mancanza dei contratti di servizio, adeguatamente stimato l’onere economico connesso, come avvenuto per i mesi di novembre e dicembre 201321 e per le annualità precedenti22. Ritiene, dunque, la Sezione che su questo punto vada adottata “pronuncia specifica di grave irregolarità”, anche in considerazione della ricorrenza del fenomeno. 3) Mancata adozione del piano triennale del contenimento delle spese ai sensi dell’art.2, commi 594/599 l. 244/2007. In considerazione delle argomentazioni svolte dall’Ente e della mancata riproposizione della criticità per le annualità successive al 2012, la Sezione ritiene superato il rilievo. L’irregolarità viene comunque segnalata per l’anno 2012 all’Amministrazione, affinché per le annualità prossime venga data piena applicazione all’art. 2, commi dal 594 al 599, della l. 244/2007. 20 Sul punto si veda anche la relazione del collegio dei revisori sul bilancio consuntivo 2012. Nota del Comune di Bracciano prot. 29598 del 24/10/2014, allegata alla nota del Collegio dei revisori prot. Cdc 5312 del 2/12/2014. Non risulta argomentazione sufficientemente giustificativa la circostanza addotta del differimento del termine di approvazione del bilancio preventivo 2013, trattandosi di una mera facoltà 22 laddove i costi effettivi sostenuti dalla partecipata per l’espletamento del servizio sono risultati, ex post, all’atto dell’approvazione del bilancio di esercizio, superiori agli importi attribuiti. 21 15 4) Gestione dei residui attivi e passivi. In considerazione delle argomentazioni svolte dall’Ente e dell’entrata in vigore della disciplina dell’armonizzazione, dettata dal d. lgs. 118/2011 e ss. mm. ii., che nel primo anno di applicazione della normativa prevede l’obbligo per gli enti territoriali di effettuare una attività di riaccertamento, ordinario e straordinario, dei residui attivi e passivi, la Sezione ritiene superato il rilievo. L’irregolarità viene, comunque, segnalata all’Amministrazione, comunicando che la realizzazione dell’attività di riaccertamento costituirà oggetto di verifica nei successivi cicli contabili. 5) Presunto utilizzo per cassa di entrate vincolate ed esistenza di vincoli da ricostituire. In considerazione delle argomentazioni svolte dall’Ente e dell’entrata in vigore della disciplina dell’armonizzazione, dettata dal d. lgs. 118/2011 e ss. mm. ii., che prevede l’obbligo per gli enti territoriali di effettuare una attività di riaccertamento, ordinario e straordinario, dei residui attivi e passivi, la Sezione ritiene superato il rilievo. L’irregolarità viene, comunque, segnalata all’Amministrazione, invitandola a verificare l’esistenza nel sistema contabile dell’Ente di una corretta modalità di tracciamento dei vincoli di cassa da ricostituire. Se è, infatti, normativamente prevista la possibilità di ricorrere all’utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti prima di ricorrere all’anticipazione di tesoreria, è altresì obbligatoria la pronta ricostituzione di tali somme. 6) Debiti fuori bilancio Come è noto l’articolo 194 del T.U.E.L. indica i casi in cui gli Enti locali 16 possono riconoscere la legittimità dei cd. “debiti fuori bilancio”, elencando una serie di fattispecie eterogenee, accomunate esclusivamente dalla circostanza di rappresentare obbligazioni dell’Ente sorte senza il rispetto delle regole giuridiche contabili. La ratio della norma, che contiene una elencazione tassativa di debiti riconoscibili, deve individuarsi nel principio dell’obbligo di copertura finanziaria nei procedimenti di spesa, posto a garanzia degli equilibri di bilancio, principio affermato, prima ancora che dagli articoli 191 e 193 del T.U.E.L., dall’articolo 81, 4 comma , della Carta costituzionale. La competenza ad operare il riconoscimento è affidata dal legislatore all’organo consiliare, che deve non solo ricondurre al “sistema bilancio” l’obbligazione sorta in modo, per così dire, patologico, vagliandone la legittimità, ma, soprattutto, verificare che il riconoscimento non pregiudichi gli equilibri del bilancio dell’Ente ed, ove ciò si verifichi, approntare tutti gli strumenti a tutela. La fattispecie presenta carattere ricorrente per l’Ente, con una quantificazione assai rilevante nel 2012, ed è sostanzialmente riconducibile alle tipologie della lett. a), cioè debiti sorti a seguito di sentenze esecutive e della lett. e), cioè spesa per beni e servizi. Nel richiamare quanto già evidenziato deliberazione n. 37/2012/PRSE – punto 2 da questa Sezione nella per le medesime tipologie di debiti fuori bilancio, ritiene la Sezione che su questo punto vada adottata “pronuncia specifica di grave irregolarità”, in considerazione della ricorrenza del fenomeno e della esistenza, dichiarata dall’Ente, che è tuttora in corso la verifica della situazione debitoria. 7) Ammontare Fondo Rischi 17 Connessa alla problematica dei debiti fuori bilancio è la necessità di apprestare idonee misure cautelative, quali, ad esempio, la previsione in bilancio di un congruo fondo per la copertura di spese impreviste, al fine di accantonare risorse finanziarie certe ed idonee a ripianare debiti non previsti ed attenuare gli effetti che tali riconoscimenti in corso di esercizio hanno sugli equilibri di bilancio. A tal fine l’Ente è invitato ad aumentare l’importo del Fondo Rischi, commisurandone la quantificazione alle passività anche potenziali di cui si prevede l’insorgenza. Nel richiamare quanto già evidenziato da questa Sezione nella deliberazione n. 37/2012/PRSE – punto 2, ritiene la Sezione che su questo punto, da considerare funzionalmente connesso al precedente punto 6 della presente deliberazione, vada adottata “pronuncia specifica di grave irregolarità”. 8) Servizi Conto Terzi In considerazione delle argomentazioni svolte dall’Ente e della mancata riproposizione della criticità per le annualità successive al 2013, la Sezione ritiene superato il rilievo. L’irregolarità viene comunque segnalata per l’anno 2012 all’Amministrazione. 9) Conto del Patrimonio In considerazione dell’avvenuto aggiornamento per l’inventario dei beni immobili e dell’attività in corso anche per l’inventario dei beni mobili, la cui realizzazione costituirà oggetto di verifica nei successivi cicli contabili, la Sezione ritiene superato il rilievo. L’irregolarità viene, comunque, segnalata per l’anno 2011 e 2012 all’Amministrazione. 18 10) Mancato rispetto per l’anno 2012 del parametro n. 7 relativo alla consistenza dei debiti di finanziamento superiori al 120% rispetto alle entrate correnti accertate. In considerazione delle argomentazioni segnalate dall’Amministrazione, la Sezione ritiene superato il rilievo. L’irregolarità viene, comunque, segnalata per l’anno 2012 all’Amministrazione. P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio ADOTTA “Pronuncia specifica di grave irregolarità”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 148 bis TUEL, sul punto 1) - “Mancanza di controllo analogo sulla società partecipata “Bracciano Ambiente S.p.A.”; sul punto 2) – “Perfezionamento tardivo dei contratti di servizio con la Bracciano Ambiente S.p.A.”; sui punti 6) e 7) – “Debiti fuori bilancio ed Ammontare Fondo Rischi”, da intendersi riuniti per i motivi illustrati in parte motiva, affinché l’Ente adotti, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente deliberazione, le opportune misure correttive, dandone tempestiva comunicazione alla Sezione; “Delibera con osservazioni” sul punto 3) - “Mancata adozione del Piano triennale di contenimento delle spese ai sensi dell’art. 2, commi da 594 a 599 della L. 244/2007; sul punto 4) - “Gestione dei residui attivi e passivi”; sul punto 5) - “Presunto utilizzo per cassa di entrate vincolate ed esistenza dei vincoli da ricostituire”; sul punto 8) - “Servizi in conto terzi”; sul punto 9) “Conto del patrimonio”; sul punto 10) - “Mancato rispetto per l’anno 2012 del parametro n. 7 relativo alla consistenza dei debiti di finanziamento superiori al 19 120% rispetto alle entrate correnti accertate”, aspetti che costituiranno oggetto di monitoraggio nei successivi cicli di verifica contabile. DISPONE la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio Comunale di Bracciano. Ordina, altresì, che copia della stessa sia inviata al Sindaco e, per conoscenza, all’Organo di revisione del Comune di Bracciano. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2014. IL MAGISTRATO RELATORE IL PRESIDENTE f.to Maria Teresa D’Urso f.to Anna Maria Carbone Prosperetti Depositato in Segreteria il 20 gennaio 2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO f.to Chiara Samarelli 20
© Copyright 2024 ExpyDoc