g,Sc-rui*f ) bft %vvo D^ uC.s ,!; . 4"6a/$r- STATUTO Art. I Denominazione, sede e durata Nello spirito della Costituzione della Repubblica ltaliana, in ossequio ai principi contenuti nel D.M.26619.l (legge quadro sul volontariato) e nel D. Lgs. 460197 (riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle O.N.L.U.S.), nonché in base agli artt.36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'Associazione di associazioni senza fiNi di IUCrO dCNOMiNAtA 'CONSULTA DELLA SOLIDARIETA' DELLA CI]TA' DI RICCIONE- o.N.L.U.S.". L'ordinamento e la struttura dell'Associazione sono democratiche. L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro. La sede dell'Associazione è fissata in Riccione, via Flaminia n'4.l, R.iccione. Nel caso in cui la sede legale dell'Associazione dovesse trasferirsi nell'ambito del territorio di Riccione, lo Statuto verrà aggiornato automaticamente. Art. 2 Scopi e finalità Finalità: L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, avvalendosi delle prestazioni volontarie dei suoi soci; si propone di realizzare, sostenere e promuovere attività legate all'assistenza sociale, alla promozione culturale del volontariato e della solidarietà, alla tutela dei diritti civili e altre ad esse legate direttamente soprattutto nel campo della prevenzione del degrado sociale, dell'aiuto e dell'assistenza alle situazioni di indigenza e di malattia, della prevenzione e dell'eliminazione di fenomeni di emarginazione ed esclusione sociale legati e non direttamente alla povertà (es.: disabilità, diversità, ecc.) L'Associazione si propone di promuovere nella loro interezza, gli ideali di libertà, giustizia e pace, nel rispetto della condizione essenziale per raggiungere tali obiettivi: la riaffermazione, senza ambiguità, del diritto alla vita di ogni essere umano. Scopi: L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività a favore delle organizzazioni di volontariato e di solidarietà sociale, tra le quali quella di sostenere le attività delle Associazioni locali che hanno la sede sociale e operano prioritariamente sul territorio comunale e/o locale, nonché quella di collaborare eventualmente con organizzazioni nazionali ed internazionali; di creare momenti ed attività specifiche rivolte alle associazioni aderenti; di promuovere e organizzare attività e progetti, rivolti alla popolazione, alla città, alle persone in difficoltà economica e sociale, sia direttamente come Consulta sia a sostegno delle associazioni aderenti; nel caso di progetti gestiti direttamente, si individuano tematiche comuni che si definiscono "progetti della Consulta". La Consulta attiva e utilizza strumenti, risorse umane e finanziarie ed iniziative-azioni per Ia crescita della cultura della solidarietà, del volontariato, della partecipazione solidale; offre iniziative di formazione e di qualificazione nei confronti di persone aderenti (e non) ad associazioni di volontariato; promuove e sostiene i progetti delle associazioni di volontariato aderenti, fornendo interventi di natura economica, prestazioni professionali o servizi previsti dagli stessi progetti; produce e diffonde pubblicazioni scritte o audiovisive o altri supporti automatizzati (libri, riviste, giornali, filmati, supporti audio e video, programmi radiofonici e televisivi) che riguardino particolarmente i problemi della comunità e l'oggetto delle proprie finalità e scopi; produce espressioni culturali di ogni tipo, sensibilizzando I'opinione pubblica attraverso incontri, dibattiti, manifesti, giornalini, rubriche giornalistiche, ecc...; promuove convenzioni con le pubbliche amministrazioni su progetti legati ai suddetti scopi sociali. Art. 3 50cr ordrnan Possono essere soci le Associazioni di volontariato che abbiano nel loro Statuto come scopo prioritario quello della solidarietà, dell'uguaglianza sociale, della promozione dei diritti civili e umani e della promozione di ideali di libertà, giustizia e pace, che non abbiano scopi di lucro e svolgano la propria attività a titolo gratuito. Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e i regolamenti che disciplinano la Consulta. Possono essere ammesse a far parte della Consulta, nella persona di un 'proprio rappresentante, Associazioni di volontariato che hanno la sede sociale, o una sede operativa, e operano prevalentemente nel Comune di Riccione, anche se di livello nazionale ed internazionale, e che si impegnino, approvando il presente Statuto, a collaborare alle attività della Consulta, Le Associazioni che aderiscono alla Consulta mantengono la propria identità associativa e possono assumere iniziative specifiche anche al di fuori della Consulta stessa. Per essere ammessi a far parte della Consulta le Associazioni, a mezzo del legale rappresentante, devono inoltrare apposita domanda in cui, oltre a fornire tutte le informazioni di carattere anagrafico dell'associazione: denominazione, data di costituzione, indirizzo della sede, codice fiscale, nonché i dati anagrafici del legale rappresentante (nome, cogrrome, data e luogo di nascita, residenza, professione, codice fiscale), devono dichiarare di essere a conoscenza dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti della Consulta. Alla domanda di ammissione devono essere allegati I'Atto n< t)Y\ Costitutivo e lo Statuto entrambi regolarmente registrati all'Agenzia delle Entrate e I'ultimo bilancio accompagnato dalla relazione dell'Associazione di appartenenza sull'attività riferita all'esercizio del bilancio. L'ammissione deve essere deliberata dall'Assemblea della Consulta con il voto favorevole di almeno la metà + I delle Associazioni iscritte. La delibera sull'ammissione dell'Associazione deve essere presa entro sessanta giorni dalla domanda, deve essere motivata per iscritto e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla sua assunzione. Tale termine sarà prorogato in caso I'Assemblea non raggiunga il quorum richiesto. Ogni Associazione o ente può nominare come delegato a rappresentarla solo un proprio socio (mem bro effettivo). Possono comunque partecipare all'attività della Consulta anche altri membri delle Associazioni, intervenire alle riunioni promosse dalla Consulta, ma non possono esercitare il diritto di voto, se non in qualità di membro supplente della propria Associazione di appartenenza. L'attività svolta per la Consulta è a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese documentati. La qualità di socio si perde per recesso, per prolungata assenza di un anno alle riunioni dell'Assemblea dei Soci evidenziata con una comunicazione scritta recapitata in occasione dell'ultima convocazione utile, per mancata attività nell'arco di due esei.cizi sociali consecutivi, per espulsione, per decadenza, p€r scioglimento dell'Associazione, per comportamento contrastante con il presente Statuto o per gravi motivi di ordine morale e disciplinare. ln questo ultimo caso, I'espulsione deve awenire con il voto favorevole della metà + I dei membri che costituiscono la Consulta. ll recesso dall'Associazione può avvenire in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Art. 4 Svolgi mento dell'attività Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione degli scopi prefissati, la Consulta si awale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. La Consulta potrà dotarsi di strutture e strumenti adeguati per il raggiungimento delle finalità statutarie. La Consulta può assumere lavoratori dipendenti o awalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti indispensabili al suo regolare funzionamento, owero occorrenti a qualificare o specializzare I'attività svolta, previa approvazione della metà+l delle Associazioni iscritte. Art. 5 Organi sociali Sono organi dell'Associazione: I ) 2) L'Assemblea dei soci; ll Consiglio Direttivo; 1 3) ll Presidente; 4) ll Collegio dei Revisori dei Conti, Le cariche sociali sono gratuite Art.6 Assemblea dei Soci L'Assemblea è sovrana ed è l'organo decisionale della Consulta. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti alla Consulta. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente e il Consiglio Direttivo. L'Assemblea elegge al suo interno il Collegio dei Sindaci Revisori. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. L'Assemblea inoltre, è assistita dal Segretario, nominato tra uno dei membri del Consiglio Direttivo, che ha il compito di redigere su apposito registro il verbale sommario di quanto discusso e per esteso di quanto deliberato in Assemblea. Tale verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tutte le decisioni della Consulta vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti, se non diversamente previsto. E'consentita la defega in rappresentanza dell'Associazione di provenienza ad un altro membro dell'Assemblea per non più di due volte nell'anno solare. La delega è equivalente ad una espressione di voto. Ciascun partecipante all'Assemblea non può essere portatore di più di una delega. La delega non è consentita in occasione del voto per I'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente, nonché per l'ammissione/esclusione di nuove Associazioni e in caso di assunzione di personale. LtAssembìea è convocata dal Presìdente mediante avvìso scrìtto da ìnvìare al domìcìlìo deql.i aderent( almeno 8 (otto\ g(orn( prima de((a data ((ssata per ['Assemb(ea. A^ ^ ) t,l:rrz»L>)n> ,)nrrn tt» tzy=n -)----((s --»))ò-)rL ASSSIIIUISd Ut,VÉ CSSÉtg LUIMLàIA Sé '<'(< t ' ' .-.-j---lt-:-- j.--(*'-r.1]*--* =_ "'-' ì-*;,s\\Y§=- '-':.t ' - <\'.-e'.qq-vi-riLà-''qrrà'--' ',ffstrsÉt( ---- :rltdr.uo) !]uan6as I pq ontltalrq or16rsuo3 ;; '!tuasaJd rap arr;dtuas ezuetor66eu E Elaqllap a uar;6rsuo: rap oun nld PlaLu pllap pzuasard ur ollntrlsol aiuauurelo6ar ? o^lltaJ!C or161suo3 ll 'giuauodruo) rap ozJat un oueulp elsarqf rJ En)EJ au opuEnb aluauueUole6!lqqo 'aluaprsard lep ote)o^uo) ? onlltaJlO or;6rsuo3 ;1 'ossals onrtlaJrC or;6r suoS lap anrlnlasuof ruorze)onuor arl rad 'olp)runuuo) eluaupnrtuane:d onrlor.u olerr;rlsntE pzuas';tuasse onrllaJrCI or16;suo3 lap rJqruauu renb'prar;6rsuo: !p EIUEI ellep ouope)a6 ;1§?;ff#[1,::'';:::;t';:: ouop,rap oruuar] rap osror rau al,nuaJla auruo, !p ptl.red Jad 'euosrad q1d'lllala uou rerl rurr.rd 'ou;l;nsr.r osel laN'aqrJpl allap onouurJ lr :ad ea;quuassp rp apes ur !]ìala uou rap ouur.rd lr uol auorznlrlsos EllE EJapan oJd onruarrC ot;6rsuo3 l! 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Le cariche sociali hanno durata triennale. Le elezioni delle cariche sociali si fanno a scheda segreta. L'Assemblea ha i seguenti compiti: a) eleggere il Presidente; b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo; c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; d) approvare il bilancio consuntivo; e) approvare il bilancio preventivo; 0 approvare i regolamenti; g) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto della Consulta, come previsto dall'art. l4 del presente Statuto; h) deliberare sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio della Consulta, come previsto dall'art. I 5 del presente Statuto; ll rappresentante o suo supplente che sarà assente per tre volte nel corso dello stesso anno sociale, non avrà diritto di ricevere contributi economici nell'esercizio sociale dell'anno successivo. Art.7 ll Consiglio Direttivo ll Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 6 (sei) membri, tutti eletti dall'Assemblea. ll Consiglio Direttivo elegge al suo interno, il vice presidente, il segretario e il tesoriere. Esso rimane in carica per tre anni ed isuoi componenti non possono essere rieletti in modo consecutivo per più di un ulteriore mandato. Nella votazione per il Consiglio Direttivo, ogni partecipante all'Assemblea esprime 2 (due) preferenze. Risultano eletti i6 (sei) candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. Se ivotati saranno meno di 6 (sei), si procederà ad una ulteriore votazione. A parità di voti, si procederà al ballottaggio. All'elezione del Consiglio Direttivo deve partecipare almeno la metà più uno dei rappresentanti. Qualora vi siano, in corso di mandato, membri dimissionari o decaduti, il Consiglio Direttivo prowederà alla sostituzione con il primo dei non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano di età. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Decadono dalla carica di consiglieri, quei membri del Consiglio Direttivo assenti, senza giustificato motivo preventivamente comunicato, per tre convocazioni consecutive del Cons iglio Direttivo stesso. ll Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, obbligatoriamente quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. ll Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in presenza della metà consiglieri e delibera a maggioranza semplice dei presenti. ll Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: più uno dei a) predisporre iregolamenti e le norme per il funzionamento dell'organizzazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e ne garantisce l'osseryanzai b) predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea per I'approvazione, unitamente ad una relazione sul programma e sulle attività realizzate; c) dare esecuzione al programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel proEramma approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone I'attività; d) eleggere, al suo interno il Vice Presidente , il Segretario ed il Tesoriere; e) ratificare, nella prima seduta successiva, i prowedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza; f) approvare iprogetti presentati dalle singole Associazioni e il relativo finanziamento, dandone motivazione scritta all'Assemblea. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. ln seno al Consiglio Direttivo non è consentita delega. Art.8 Presidente l) La carica di Presidente, eletto dall'Assemblea ha durata di tre anni e il Presidente non può essere rieletto in modo consecutivo per più di un ulteriore mandato. ll Presidente rappresenta legalmente I'Associazione nei confronti dei terzi e sta in giudizio, in nome e per conto dell'Associazione. 2) ll Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; 3) I Presidente, in caso di necessità ed improrogabilità, assume i prowedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva; 4) ln caso di assenza, impedimento, cessazione o dimissioni, le relative funzioni sono svolte in qualità di supplenza dal Vice Presidente. 5) Nel caso in cui il Presidente della Consulta o un altro membro del C.D. non rappresentino più I'Associazione di appartenenza (per dimissione, per revoca del mandato o per sostituzione con altro nominativo) decadono automaticamente dalla carica che ricoprono in quel momento in Consulta. Art. 9 Collegio dei Revisori dei Conti I ) lt Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi, cui possono essere aggiunti due supplenti, eletti dall'Assemblea fra irappresentanti delle Associazioni aderenti ed elegge nel suo seno il Presidente 2) ll Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli artt. 2403 e seg. del Cod. Civile. 3) ll Collegio ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, voto e riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita tutti gli aderenti. a Art. l0 Esercizio Sociale L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 3l marzo di ogni anno, unitamente alla relazione annuale. L'Assemblea si ritiene valida quando siano presenti la metà +1 degli aderenti alla Consulta. È assolutamente esclusa qualsiasi forrna di ripartizione, anche in modo indiretto e differito, di utili o avanzi di gestione tra isoci. Tutti gli utili devono essere relnvestiti per il raggiungimento dei fini istituzionali. Art. I I Risorse economiche L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: a) quote sociali (se previste da regolamento); b) contribuzioni volontarie dei soci; c) contributi, lasciti e donazioni di qualsiasi ente e/o persona; d) contributi dello Stato, di Enti o di lstituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; e) contributi di organismi internazionali; 0 contributi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo; i) qualsiasi altra fonte prevista dalla normativa vigente. Art. ì 2 Convenzione con l'Amministrazione Comunale Quanto previsto dal presente articolo, sarà regolato annualmente da una convenzione che I'Associazione stipulerà con I'Amministrazione Comunale. L'Associazione produrrà all'Amministrazione Comunale il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio sociale, previa approvazione dell'Assemblea, come previsto dall'Art. 7. ll Comune, da parte sua, così come previsto dalla Convenzione, si obbligherà a sostenere la Consulta con un contributo annuale che sarà definito dal bilancio comunale er ogalo-nellanno*Z0O5. Comune sottoporrà inoltre all'esame della Consulta, su invito della stessa o di propria iniziativa, ogni questione riguardante l'Assessorato per le Politiche Sociali. L'Assemblea potrà chiedere al Comune, tramite I'Assessorato per le Politiche Sociali, delucidazioni in merito a questioni attinenti l'argomento già deciso dal Comune ; potrà promuovere interventi necessari; potrà chiedere di essere interpellata dalla Ciunta o dal Consiglio Comunale. ll parere della Consulta si intenderà acquisito se non verrà espresso alcun parere entro 30 (trenta) giorni da parte dell'Assessorato. ll parere della Consulta non vincolerà I'Amministrazione Comunale competente a deliberare. ll Art. 13 Regolamenti L'attività della Consulta è regolata, oltre che dal presente Statuto, anche da uno o più separati regolamenti. I regolamenti potranno essere successivamente modificati solo con l'approvazione di almeno la metà più uno delle associazioni iscritte. Art. 14 Modifica dello Statuto Le proposte di modifica dello Statuto della Consulta possono essere presentate all'Assemblea da almeno un terzo degli associati. L'Assemblea per le modifiche dello Statuto della Consulta è regolarmente costituita in prima convocazione, in presenza di almeno tre quarti degli aderenti, in seconda convocazione, in presenza della metà più uno degli aderenti. L'Assemblea delibera con un voto favorevole della metà più uno degli iscritti. Qualora si tratti di deliberare sulla modifica delle finalità e degli scopi della Consulta e di cui all'Art.2 dello Statuto, la maggioranza richiesta è dei 4/5 dei soci iscritti. Art. I 5 Scioglimento e devoluzione del patrimonio Per le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzlone del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti. ln caso di scioglimento, le attività ed il patrimonio netto residuo della Consulta saranno devoluti, secondo le norme, le modalità ed itempi stabiliti dall'Assemblea con itre quarti degli aderenti, ad una o più Associazioni di volontariato che siano in grado di garantirne la destinazione a fini e scopi analoghi a quelli del presente Statuto' Art. 16 Rinvio 3 quanto non previsto nel presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci il giorno 24 gennaio 2012, si fa riferimento alle vigenti norme del Codice Civile ed alle disposizioni legislative in materia di volontariato. Per ,{uu(nipr ili'"'J6{Lw l, 'd*( Mr i'-:'-; -.-', 21w .w \s
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