Modifiche al Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Consob e dalla Banca d’Italia con Provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato (c.d. Provvedimento Unico) conseguenti alla introduzione della disciplina del voto maggiorato Relazione illustrativa Nel corso della consultazione effettuata dalla Consob nel mese di novembre 2014 e relativa alle proposte di modifica del Regolamento in materia di emittenti (la “consultazione”) conseguenti alla nuova disciplina del voto maggiorato per le società quotate, gli operatori di settore hanno evidenziato l’opportunità di apportare modifiche al Provvedimento Unico in misura più ampia di quanto era stato ipotizzato nel documento di consultazione. In particolare, sono state proposte soluzioni operative aventi ad oggetto la previsione di specifiche evidenze contabili per le azioni in relazione alle quali un soggetto abbia ottenuto l’iscrizione nell’elenco indicato dall’articolo 127-quinquies del Testo unico finanziario, nonché per quelle in relazione alle quali abbia conseguito la maggiorazione del diritto di voto1, attraverso il ricorso a codici identificativi ad hoc, la cui gestione richiede una modulazione più dettagliata dei rapporti tra intermediari ed emittenti ed il coinvolgimento della società di gestione accentrata. L’intervento di modifica del Provvedimento Unico, di seguito illustrato, tiene conto dei contributi pervenuti nel corso della citata consultazione, ferma restando la necessità di contemperare l’autonomia statutaria che il legislatore ha riservato alle società nella definizione dei concreti meccanismi di operatività della maggiorazione e l’esigenza di una standardizzazione minima dei processi, funzionale all’operatività del sistema di gestione accentrata. Si ritiene che i risvolti di natura più marcatamente tecnica della nuova disciplina possano e debbano essere definiti dai soggetti coinvolti (intermediari, emittenti, società di gestione accentrata), analogamente a quanto già avvenuto per la gestione degli altri flussi relativi all’esercizio dei diritti sociali, attraverso la definizione congiunta di prassi operative. 1 Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 143-quater del Regolamento Emittenti, nell’elenco previsto dall’articolo 127quinquies comma 2 sono indicati i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l’iscrizione, con specificazione del numero di azioni interessate, e - in apposita sezione del medesimo elenco - sono indicati i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione, con specificazione del numero di azioni interessate. Si rammenta a questo proposito che l’articolo 27, comma 5, del Provvedimento Unico, prevede che l’invio delle comunicazioni e delle segnalazioni sia effettuato attraverso “reti telematiche o collegamenti informatici”. Tale previsione trova applicazione anche con riferimento alle comunicazioni e segnalazioni funzionali alla maggiorazione del diritto di voto e oggetto del presente intervento di modifica. La scelta del ricorso alle reti telematiche o ai collegamenti informatici ai fini della gestione dei flussi derivanti dall’applicazione della disciplina del voto maggiorato è rimessa ad una valutazione dell’industria, che potrà tenere conto, nella determinazione del livello di automatizzazione necessario, anche dei concreti volumi di adesione alla nuova disciplina da parte di emittenti e azionisti. *** Come già rilevato ad esito della consultazione sopra citata, si è ritenuto preferibile prevedere un generale ricorso allo strumento della “comunicazione” da parte degli intermediari nei confronti dell’emittente – in luogo di quello della “certificazione”, attualmente prevista per l’esercizio di taluni diritti sociali – tenuto conto della netta preferenza espressa dai partecipanti alla consultazione verso tale tipo di strumento, anche al fine di contenere i costi di gestione per i soggetti interessati. Pertanto, si introduce una previsione specifica, il nuovo articolo 23-bis, che prevede un flusso comunicativo obbligatorio tra l’azionista e l’emittente filtrato dall’intermediario nel momento in cui l’azionista decide di iscriversi nell’elenco previsto dall’articolo 127-quinquies, comma 2, del TUF. Il comma 1 specifica che, indipendentemente dalla procedura di iscrizione nell’elenco eventualmente prevista nello statuto dell’emittente, l’azionista è tenuto a rivolgersi all’intermediario presso il quale ha aperto il conto sul quale sono registrate le azioni rilevanti (che, nel sistema codificato dal Provvedimento Unico, è l’ultimo intermediario). Si precisa nel comma 2 che la legittimazione all’iscrizione nell’elenco è attestata da una comunicazione che contiene tutte le informazioni che caratterizzano le “comunicazioni” nel sistema delineato dal Provvedimento Unico (in questo senso il rinvio all’articolo 21, comma 2). La peculiarità della comunicazione ex articolo 23-bis è rappresentata dall’indicazione di un termine di efficacia “fino a revoca”: ciò implica che l’intermediario sarà tenuto a monitorare lo status delle azioni a partire dal momento in cui effettua tale comunicazione fino al momento di un eventuale trasferimento delle stesse. Il comma 4 specifica che una comunicazione analoga è necessaria anche in caso di aumento di capitale per attestare la legittimazione all’estensione del beneficio eventualmente applicabile nei termini di cui all’articolo 127-quinquies. Secondo quanto disposto dal comma 6, nel caso in cui le azioni siano trasferite in tutto o in parte (riferendosi la nozione di “trasferimento” ivi adottata a qualsiasi addebito, sul conto dell’azionista che ha richiesto la comunicazione ai sensi del comma 2, relativo alle azioni interessate, strumentale 2 ad un accredito delle medesime azioni su un conto diverso), dovrà essere trasmessa all’emittente una successiva comunicazione di revoca, totale o parziale, della comunicazione originaria. Lo stesso si prevede per l’ipotesi in cui l’azionista rinunci, in tutto o in parte, ad avvalersi dell’iscrizione nell’elenco e si rivolga a tal fine al proprio intermediario. L’obbligo di effettuare una comunicazione di revoca tiene luogo della previsione, prospettata nella consultazione, di un obbligo di segnalazione in capo all’intermediario, essendo a quest’ultimo equivalente da un punto di vista operativo. Si richiede all’intermediario di rendere nota la causale della revoca. Nella definizione delle concrete modalità applicative del flusso informativo, per la valorizzazione del campo “causale” l’industria potrà scegliere il livello di dettaglio che ritiene più opportuno. Per agevolare la tracciabilità dei processi da parte dell’emittente, l’intermediario dovrà indicare il numero progressivo annuo della comunicazione originaria emessa ai sensi del comma 2. Per il caso in cui l’intermediario abbia effettuato più di una comunicazione in relazione ad azioni acquisite in momenti diversi e il trasferimento o la rinuncia non riguardino la totalità della partecipazione, ai fini di facilitare l’imputazione del trasferimento si specifica che dovranno considerarsi “trasferite” per prime le azioni registrate da ultimo sul conto, secondo un criterio “LIFO” (last in, first out). Nel caso in cui l’intermediario che processa il trasferimento sia diverso dall’intermediario che ha originato la prima comunicazione (poiché, ad esempio, nel frattempo è intervenuto un trasferimento del dossier titoli dell’azionista), l’intermediario che processa il trasferimento sarà comunque tenuto ad effettuare una comunicazione di “revoca”, ma l’indicazione del numero progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie potrà essere omessa, perché l’intermediario potrebbe non disporre del dato. In tutti i casi in cui l’indicazione del numero progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie sia omesso, sarà cura dell’emittente, nel momento in cui effettua l’aggiornamento dell’elenco, applicare il criterio LIFO nell’imputazione del trasferimento agli acquisti di azioni eventualmente effettuati dal medesimo soggetto in periodi diversi. Qualora lo statuto preveda un automatismo nell’operatività della maggiorazione del voto, la mancata ricezione, da parte dell’emittente, di una comunicazione di revoca totale o parziale della comunicazione originaria sarà prova sufficiente ai fini dell’attestazione della continuità nella detenzione delle azioni, a prescindere dalle concrete modalità operative del meccanismo di maggiorazione delineato dallo statuto. Laddove lo statuto richieda invece un’attestazione ulteriore della legittimazione dell’azionista ai fini del conseguimento della maggiorazione, decorso il termine di “possesso continuativo” – il quale, si ricorda, è rimesso alla determinazione da parte dello statuto, fermo restando il minimo di “almeno due anni” previsto dal TUF – si prevede nel comma 3 che l’azionista sia tenuto a rivolgersi nuovamente al proprio intermediario, al fine di inviare una 3 seconda comunicazione, avente le medesime caratteristiche e informazioni della prima comunicazione. L’eliminazione della previsione di una seconda comunicazione in via obbligatoria – che pure era stata prospettata nella consultazione – è maggiormente coerente con la libertà che il legislatore ha riservato all’autonomia statutaria nel delineare i concreti meccanismi di attribuzione della maggiorazione, inclusa la possibilità di prevedere un automatismo nel conseguimento della maggiorazione decorso il periodo di “possesso continuativo”. Tale eliminazione consente, inoltre, di risolvere il problema relativo al rapporto tra la prospettata seconda certificazione/comunicazione obbligatoria e la comunicazione attualmente prevista dall’articolo 83-sexies del TUF per la partecipazione all’assemblea. Quest’ultimo obbligo di comunicazione continuerà, infatti, ad applicarsi secondo la disciplina sua propria. Il comma 7 chiarisce che l’obbligo di effettuare una comunicazione di revoca non si applica nel caso di trasferimento del dossier titoli ad altro intermediario senza modifica dell’intestazione del conto. In questa ipotesi, le concrete modalità adottate dagli intermediari dovranno tuttavia essere tali da garantire all’emittente di conoscere l’identità degli intermediari coinvolti nel trasferimento, in particolare quella dell’eventuale nuovo partecipante al sistema di gestione accentrata cui rendere i flussi informativi di ritorno, eventualmente anche attraverso l’effettuazione di una nuova comunicazione all’emittente che origini dall’intermediario subentrante a seguito del trasferimento del dossier. Il comma 9 prevede infine che gli intermediari rendano note all’emittente anche le ipotesi di costituzione di diritti di pegno, usufrutto, sequestro nonché le eventuali estinzioni e modifiche dei predetti vincoli, al fine di consentire all’emittente di valutare l’impatto della costituzione del vincolo sul beneficio della maggiorazione maturando o già maturato. Anche in questo caso sarà necessaria l’indicazione del numero progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie, che potrà essere omessa laddove, per le medesime ragioni sopra illustrate con riferimento all’ipotesi di comunicazione di revoca, l’informazione non sia nella disponibilità dell’intermediario segnalante. Le modifiche all’articolo 30, comma 3, lettera c-bis), sono volte a consentire l’adozione delle soluzioni prospettate nell’ambito della consultazione dalle associazioni di categoria che contemplano, come già detto, l’attivazione di separate evidenze contabili attraverso l’attribuzione di codici specifici alle azioni con riferimento alle quali sia stata ottenuta l’iscrizione nell’elenco e sia stata ottenuta la maggiorazione del diritto di voto. Si prevede inoltre la possibilità di attribuire codici specifici alle azioni anche medio tempore tra la data di comunicazione ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2, e la data dell’effettiva iscrizione nell’elenco tenuto dall’emittente. La modifica apportata al comma 3, lettera a), del medesimo articolo è di mero coordinamento. Al fine di un’appropriata gestione delle specifiche evidenze contabili, sarà necessario che l’emittente garantisca un flusso di ritorno tempestivo all’intermediario con riferimento alla 4 circostanza che il soggetto che ha richiesto la comunicazione ai sensi dell’articolo 23-bis del Provvedimento Unico sia stato (o meno) iscritto nell’elenco e che alle medesime azioni oggetto di comunicazione sia stata effettivamente attribuita (o meno) la maggiorazione del diritto di voto. A ciò è funzionale quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 23-bis, in cui si richiede altresì all’emittente di esplicitare le ragioni dell’eventuale diniego dell’iscrizione o del conseguimento della maggiorazione, al fine di consentire all’ultimo intermediario di rendere all’azionista un’informativa completa in merito alla propria posizione. Si ritiene che lo stesso flusso emittente-intermediario debba attivarsi nel caso di aumento di capitale, perché l’emittente possa confermare di aver esteso il beneficio alle azioni di nuova emissione (tale estensione essendo prevista dal TUF quale opzione di default “se lo statuto non dispone diversamente”) o di aver riconosciuto l’estensione proporzionale del beneficio in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti (che deve essere, per converso, espressamente prevista dallo statuto). Si precisa, inoltre, che il flusso dall’emittente all’intermediario dovrà essere contestuale all’aggiornamento dell’elenco nel termine eventualmente previsto dallo statuto (essendo dovuto “senza indugio”, e comunque entro la fine della giornata contabile in cui avviene l’aggiornamento). Ciò comporta che tale flusso informativo avrà la medesima periodicità dell’aggiornamento dell’elenco. Sempre con l’obiettivo di garantire una modifica delle evidenze contabili nel sistema di gestione accentrata, si prevede, al comma 10 dell’articolo 23-bis, un flusso informativo di ritorno emittenteintermediario, dovuto con la stessa tempistica, con riferimento al caso in cui intervenga una cancellazione dall’elenco dell’azionista iscritto, con esplicitazione della relativa motivazione. Si specifica che tale flusso concerne le ipotesi diverse dalla cessione della azioni a titolo oneroso o gratuito. Ai sensi dell’articolo 127-quinquies del TUF, tale ipotesi determina infatti necessariamente la perdita della maggiorazione del voto (e, deve ritenersi, implichi analogamente la necessità della cancellazione dall’elenco nella fase che precede il conseguimento dello stesso): da un punto di vista operativo, in tutti i casi in cui si verifica un trasferimento verso un conto che abbia un diverso titolare, l’azione interessata dovrà essere necessariamente ripristinata nel suo status originario, attraverso la riattivazione del codice ordinario, prima del settlement dell’operazione. In relazione a questa ipotesi, pertanto, la modifica delle evidenze contabili nel sistema di gestione accentrata avverrà su iniziativa dell’intermediario che processa il trasferimento, senza che sia necessario un apposito flusso emittente-intermediario, perché la modifica stessa delle evidenze contabili precede necessariamente la cancellazione dall’elenco e comunque ne prescinde. Quando si verifichi un caso di estinzione della maggiorazione del diritto di voto a causa di eventi estranei alla sfera di controllo dell’intermediario, fuori dalle ipotesi di trasferimento delle azioni interessate, l’intermediario non potrà che modificare le evidenze contabili solo a seguito della ricezione dell’apposita informativa da parte dell’emittente, che il Provvedimento Unico rende obbligatoria. E’ il caso della cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o 5 enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall’articolo 120, comma 2, del TUF, oppure il caso della rinuncia irrevocabile se prevista dallo statuto: in siffatta ultima ipotesi la modifica del codice speciale nel sistema di gestione accentrata avverrà a seguito della ricezione, da parte dell’intermediario, di un flusso informativo di conferma dell’avvenuta cancellazione da parte dell’emittente. Con riferimento alle ipotesi di successione/fusione/scissione (comma 8 dell’articolo 23-bis), in relazione alle quali il beneficio del voto maggiorato si conserva “se lo statuto non dispone diversamente”, l’intermediario dovrà fornire all’emittente informativa dell’evento successione/fusione/scissione nel momento e nella misura in cui gli sia reso noto (presumibilmente in occasione della richiesta di trasferimento delle azioni sul conto intestato al soggetto subentrante), in modo tale da consentire all’emittente di valutare, alla luce dello statuto, se effettivamente possa essere confermata la continuità nella maggiorazione del diritto di voto. Si ritiene possa trovare applicazione, per analogia, quanto previsto dal comma 7 in materia di trasferimento del dossier titoli. In siffatta ipotesi, una soluzione che possa dare certezza alle parti coinvolte potrebbe consistere nel processare contestualmente il flusso informativo verso l’emittente e il trasferimento del dossier titoli verso il conto del soggetto subentrante, senza modificare i codici specifici eventualmente attivati sulle azioni interessate dal beneficio, così come avviene, appunto, nel caso di ordinario trasferimento del dossier titoli. Sarà cura dell’emittente rilasciare, all’intermediario subentrante, l’informativa di ritorno relativa all’eventuale perdita del beneficio, secondo quanto previsto in via generale dal comma 10. Le modifiche all’articolo 27, comma 1 sono volte a chiarire che le comunicazioni e segnalazioni ex articolo 23-bis seguono il meccanismo ivi previsto: l’invio delle comunicazioni all’emittente è effettuato dall’intermediario partecipante al sistema di gestione accentrata, tenuto conto delle indicazioni trasmesse dagli altri intermediari partecipanti alla catena. L’introduzione del nuovo comma 3-bis è funzionale a disciplinare entro quando deve essere effettuato l’invio di comunicazioni e segnalazioni da parte dell’intermediario partecipante al sistema di gestione accentrata (“senza indugio”), con la specificazione che l’obbligo di processare il flusso generato dall’iniziativa dell’azionista con la stessa tempestività si applica a tutti i livelli della catena di intermediazione. Si propone, inoltre, una modifica all’articolo 29, comma 5, volta a specificare che l’obbligo di aggiornamento del libro soci per l’emittente consegue anche alla ricezione di una comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 23-bis. Tale obbligo è coerente con quanto previsto dall’articolo 143quater del Regolamento Emittenti, che prevede un obbligo di aggiornamento dell’elenco a seguito della ricezione delle comunicazioni e segnalazioni previste dal Provvedimento Unico. Le modifiche agli articoli 21, comma 3 e 25, comma 1 sono di mero coordinamento. Il comma 12 dell’articolo 23-bis rappresenta, infine, una norma di chiusura. Si specifica che, per gli aspetti operativi non espressamente disciplinati nel Provvedimento Unico, intermediari, emittenti 6 e società di gestione accentrata sono tenuti ad uniformarsi alle migliori prassi di mercato. Con ciò si invita l’industria a procedere alla definizione dei risvolti di natura più marcatamente tecnica della nuova disciplina, analogamente a quanto già avvenuto in passato per la gestione degli altri flussi relativi all’esercizio dei diritti sociali. *** Articolato (Modifiche in modalità revisione rispetto al testo vigente) Art. 21 (Richiesta di comunicazione o di certificazione all'ultimo intermediario) […] 3. L’ultimo intermediario consente ai soggetti legittimati di avanzare la richiesta indicata nel comma 1 tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità, dallo stesso prestabilite, che consentano l’identificazione del richiedente, e al quale, su domanda, viene rilasciata, con lo stesso mezzo, conferma di ricezione e/o copia della comunicazione emessa ai sensi dell’ degli articolio 22, o 23 o 23-bis. […] Art. 23-bis (Maggiorazione del voto) 1. Il soggetto che intenda iscriversi nell’elenco previsto dall’articolo 127-quinquies, comma 2, avanza apposita richiesta all’ultimo intermediario, in conformità a quanto previsto dall’articolo 21, comma 1. 2. La legittimazione all’iscrizione nell’elenco è attestata da una comunicazione all’emittente contenente le informazioni di cui all’articolo 21, comma 2, con clausola “fino a revoca”. 3. Ove lo statuto preveda una successiva attestazione della legittimazione ai fini del conseguimento della maggiorazione del voto, decorso il periodo continuativo indicato ai sensi dell’articolo 127-quinquies, comma 1 del TUF, il soggetto iscritto nell’elenco chiede all’ultimo intermediario di effettuare una seconda comunicazione, avente le medesime caratteristiche della comunicazione di cui al comma 2. 4. In caso di aumento di capitale, la legittimazione all’estensione della maggiorazione eventualmente applicabile ai sensi dell’articolo 127-quinquies è attestata da una comunicazione all’emittente ai sensi del comma 2. 5. L’emittente notifica all’intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l’aggiornamento dell’elenco secondo quando previsto dalla disciplina attuativa dell’articolo 127-quinquies del TUF, l’avvenuta o la mancata iscrizione o, a seconda 7 dei casi, il conseguimento o il mancato conseguimento della maggiorazione, per gli adempimenti conseguenti, esplicitando la motivazione dell’eventuale diniego. 6. L’intermediario comunica all’emittente l’eventuale trasferimento totale o parziale delle azioni interessate dalla comunicazione prevista nel comma 2, nonché la rinuncia all’iscrizione nell’elenco ove ad esso notificata, attraverso una comunicazione di revoca totale o parziale, che indichi altresì la causale specifica e il numero progressivo annuo di emissione della o delle comunicazioni originarie laddove disponibile. Nel caso in cui abbia effettuato più di una comunicazione ai sensi del comma 2 e il trasferimento o la rinuncia non riguardino la totalità delle azioni, al fine di indicare il numero progressivo annuo di emissione della o delle comunicazioni originarie l’intermediario considera trasferite le azioni registrate sul conto secondo un criterio “ultimo entrato, primo uscito”. Nei casi in cui l’indicazione del numero progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie sia mancante, l’emittente applica il criterio “ultimo entrato, primo uscito” nell’aggiornamento dell’elenco. 7. Il comma precedente non si applica nel caso di trasferimento totale o parziale delle azioni interessate dalla comunicazione di cui al comma 2 senza cambio di intestazione del conto, effettuato secondo modalità che garantiscono all’emittente di conoscere l’identità degli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata coinvolti nel trasferimento. 8. Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto ove notificate all’intermediario, l’intermediario comunica all’emittente tali eventi per gli adempimenti conseguenti. 9. L’intermediario segnala all’emittente la costituzione di vincoli ai sensi dell’articolo 83octies del TUF sulle azioni interessate dalla comunicazione prevista dal comma 2 e la loro modificazione o estinzione, indicando altresì il numero progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie laddove disponibile. 10. L’emittente notifica all’intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l’aggiornamento dell’elenco secondo quando previsto dalla disciplina attuativa dell’articolo 127-quinquies del TUF, la cancellazione dall’elenco o, a seconda dei casi, la perdita della maggiorazione del voto per cause diverse dalla cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, esplicitando la relativa motivazione. 11. L’intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, le registrazioni delle comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo. 12. Per gli aspetti operativi non espressamente disciplinati nel presente provvedimento, intermediari, emittenti e società di gestione accentrata sono tenuti ad uniformarsi alle migliori prassi di mercato. Art. 25 (Certificazioni per l’esercizio di altri diritti) 1. La legittimazione all’esercizio di diritti diversi da quelli previsti dagli articoli 22, e 23 e 23-bis è attestata da una certificazione rilasciata dall’intermediario conformemente alle proprie scritture contabili. […] 8 Art. 27 (Invio delle comunicazioni e segnalazioni) 1. Le comunicazioni previste dagli articoli 22, 23, 23-bis e 24 e le segnalazioni previste dall'articolo 23-bis, comma 9, dall’articolo 26 e dall’articolo 26-bis, comma 1, sono inviate all'emittente dall'intermediario partecipante ad un sistema di gestione accentrata, conformemente alle proprie scritture contabili e sulla base delle indicazioni ricevute dagli altri intermediari sui conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni o delle segnalazioni. 2. Il comma 1 non si applica alle segnalazioni previste dall’articolo 83-novies, comma 1, lettera g), del TUF. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni sono effettuate in tempo utile per l’esercizio del relativo diritto. Le comunicazioni relative all'esercizio dei diritti sociali previsti dagli articoli 147-ter e 148 devono pervenire all'emittente entro la fine del ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea. 3-bis. Le comunicazioni e le segnalazioni previste dall’articolo 23-bis sono inviate all’emittente senza indugio. A tal fine tutti gli intermediari sui conti dei quali sono registrate le azioni oggetto delle comunicazioni o delle segnalazioni trasmettono senza indugio le indicazioni rilevanti all’intermediario partecipante al sistema di gestione accentrata o, a seconda dei casi, all’intermediario che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni. […] Art. 29 (Annotazioni e aggiornamento del libro soci degli emittenti) […] 5. Gli emittenti mantengono, nell'ambito del libro dei soci, apposita evidenza dei nominativi dei titolari degli strumenti finanziari per i quali è stata rilasciata la certificazione o effettuata la comunicazione, ai sensi degli articoli 22, 23, 23-bis e 25, e di coloro ai quali sono stati pagati i dividendi o che hanno esercitato la facoltà di acquisto e i diritti di opzione, di assegnazione e di conversione, specificando le relative quantità degli strumenti finanziari. […] Art. 30 (Tenuta dei conti delle società di gestione accentrata) […] 3. Le società di gestione accentrata: 9 a) nel caso di pagamento di utili e altre distribuzioni relativi a strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata, mantengono separata evidenza delle relative risultanze contabili, attraverso codici identificativi distinti tra loro, fino alla ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque, fino allo scadere del termine di prescrizione ordinaria; b) nel caso di operazioni sul capitale registrano separatamente dagli strumenti finanziari i relativi diritti; c) nel caso di obbligazioni soggette a estrazione, provvedono, al fine di assicurare agli obbligazionisti i benefici dell'estrazione, all’amministrazione delle suindicate obbligazioni mediante procedure che ne gestiscano anche le specifiche numeriche; c-bis) nel caso di iscrizione di un soggetto nell’elenco previsto dall’articolo 127-quinquies, comma 2, del TUF e di conseguimento della maggiorazione del voto ai sensi del medesimo articolo, mantengono separata evidenza delle azioni interessate attraverso codici identificativi distinti tra loro e da quello originario. Separata evidenza delle azioni interessate potrà essere analogamente mantenuta per le azioni in relazione alle quali sia stata effettuata una comunicazione ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2, ma non sia stata ancora conseguita l’iscrizione nell’elenco. _________________________________ 10
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