Relazione illustrativa delle modifiche conseguenti alla

Modifiche al Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Consob e
dalla Banca d’Italia con Provvedimento del 22 febbraio 2008 come successivamente
modificato (c.d. Provvedimento Unico) conseguenti alla introduzione della disciplina del voto
maggiorato
Relazione illustrativa
Nel corso della consultazione effettuata dalla Consob nel mese di novembre 2014 e relativa alle
proposte di modifica del Regolamento in materia di emittenti (la “consultazione”) conseguenti alla
nuova disciplina del voto maggiorato per le società quotate, gli operatori di settore hanno
evidenziato l’opportunità di apportare modifiche al Provvedimento Unico in misura più ampia di
quanto era stato ipotizzato nel documento di consultazione.
In particolare, sono state proposte soluzioni operative aventi ad oggetto la previsione di specifiche
evidenze contabili per le azioni in relazione alle quali un soggetto abbia ottenuto l’iscrizione
nell’elenco indicato dall’articolo 127-quinquies del Testo unico finanziario, nonché per quelle in
relazione alle quali abbia conseguito la maggiorazione del diritto di voto1, attraverso il ricorso a
codici identificativi ad hoc, la cui gestione richiede una modulazione più dettagliata dei rapporti tra
intermediari ed emittenti ed il coinvolgimento della società di gestione accentrata.
L’intervento di modifica del Provvedimento Unico, di seguito illustrato, tiene conto dei contributi
pervenuti nel corso della citata consultazione, ferma restando la necessità di contemperare
l’autonomia statutaria che il legislatore ha riservato alle società nella definizione dei concreti
meccanismi di operatività della maggiorazione e l’esigenza di una standardizzazione minima dei
processi, funzionale all’operatività del sistema di gestione accentrata.
Si ritiene che i risvolti di natura più marcatamente tecnica della nuova disciplina possano e debbano
essere definiti dai soggetti coinvolti (intermediari, emittenti, società di gestione accentrata),
analogamente a quanto già avvenuto per la gestione degli altri flussi relativi all’esercizio dei diritti
sociali, attraverso la definizione congiunta di prassi operative.
1
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 143-quater del Regolamento Emittenti, nell’elenco previsto dall’articolo 127quinquies comma 2 sono indicati i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l’iscrizione, con specificazione
del numero di azioni interessate, e - in apposita sezione del medesimo elenco - sono indicati i dati identificativi degli
azionisti che hanno conseguito la maggiorazione, con specificazione del numero di azioni interessate.
Si rammenta a questo proposito che l’articolo 27, comma 5, del Provvedimento Unico, prevede che
l’invio delle comunicazioni e delle segnalazioni sia effettuato attraverso “reti telematiche o
collegamenti informatici”. Tale previsione trova applicazione anche con riferimento alle
comunicazioni e segnalazioni funzionali alla maggiorazione del diritto di voto e oggetto del
presente intervento di modifica. La scelta del ricorso alle reti telematiche o ai collegamenti
informatici ai fini della gestione dei flussi derivanti dall’applicazione della disciplina del voto
maggiorato è rimessa ad una valutazione dell’industria, che potrà tenere conto, nella determinazione
del livello di automatizzazione necessario, anche dei concreti volumi di adesione alla nuova
disciplina da parte di emittenti e azionisti.
***
Come già rilevato ad esito della consultazione sopra citata, si è ritenuto preferibile prevedere un
generale ricorso allo strumento della “comunicazione” da parte degli intermediari nei confronti
dell’emittente – in luogo di quello della “certificazione”, attualmente prevista per l’esercizio di
taluni diritti sociali – tenuto conto della netta preferenza espressa dai partecipanti alla consultazione
verso tale tipo di strumento, anche al fine di contenere i costi di gestione per i soggetti interessati.
Pertanto, si introduce una previsione specifica, il nuovo articolo 23-bis, che prevede un flusso
comunicativo obbligatorio tra l’azionista e l’emittente filtrato dall’intermediario nel momento in cui
l’azionista decide di iscriversi nell’elenco previsto dall’articolo 127-quinquies, comma 2, del TUF.
Il comma 1 specifica che, indipendentemente dalla procedura di iscrizione nell’elenco
eventualmente prevista nello statuto dell’emittente, l’azionista è tenuto a rivolgersi all’intermediario
presso il quale ha aperto il conto sul quale sono registrate le azioni rilevanti (che, nel sistema
codificato dal Provvedimento Unico, è l’ultimo intermediario).
Si precisa nel comma 2 che la legittimazione all’iscrizione nell’elenco è attestata da una
comunicazione che contiene tutte le informazioni che caratterizzano le “comunicazioni” nel sistema
delineato dal Provvedimento Unico (in questo senso il rinvio all’articolo 21, comma 2).
La peculiarità della comunicazione ex articolo 23-bis è rappresentata dall’indicazione di un termine
di efficacia “fino a revoca”: ciò implica che l’intermediario sarà tenuto a monitorare lo status delle
azioni a partire dal momento in cui effettua tale comunicazione fino al momento di un eventuale
trasferimento delle stesse.
Il comma 4 specifica che una comunicazione analoga è necessaria anche in caso di aumento di
capitale per attestare la legittimazione all’estensione del beneficio eventualmente applicabile nei
termini di cui all’articolo 127-quinquies.
Secondo quanto disposto dal comma 6, nel caso in cui le azioni siano trasferite in tutto o in parte
(riferendosi la nozione di “trasferimento” ivi adottata a qualsiasi addebito, sul conto dell’azionista
che ha richiesto la comunicazione ai sensi del comma 2, relativo alle azioni interessate, strumentale
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ad un accredito delle medesime azioni su un conto diverso), dovrà essere trasmessa all’emittente
una successiva comunicazione di revoca, totale o parziale, della comunicazione originaria.
Lo stesso si prevede per l’ipotesi in cui l’azionista rinunci, in tutto o in parte, ad avvalersi
dell’iscrizione nell’elenco e si rivolga a tal fine al proprio intermediario.
L’obbligo di effettuare una comunicazione di revoca tiene luogo della previsione, prospettata nella
consultazione, di un obbligo di segnalazione in capo all’intermediario, essendo a quest’ultimo
equivalente da un punto di vista operativo.
Si richiede all’intermediario di rendere nota la causale della revoca. Nella definizione delle concrete
modalità applicative del flusso informativo, per la valorizzazione del campo “causale” l’industria
potrà scegliere il livello di dettaglio che ritiene più opportuno.
Per agevolare la tracciabilità dei processi da parte dell’emittente, l’intermediario dovrà indicare il
numero progressivo annuo della comunicazione originaria emessa ai sensi del comma 2. Per il caso
in cui l’intermediario abbia effettuato più di una comunicazione in relazione ad azioni acquisite in
momenti diversi e il trasferimento o la rinuncia non riguardino la totalità della partecipazione, ai fini
di facilitare l’imputazione del trasferimento si specifica che dovranno considerarsi “trasferite” per
prime le azioni registrate da ultimo sul conto, secondo un criterio “LIFO” (last in, first out).
Nel caso in cui l’intermediario che processa il trasferimento sia diverso dall’intermediario che ha
originato la prima comunicazione (poiché, ad esempio, nel frattempo è intervenuto un trasferimento
del dossier titoli dell’azionista), l’intermediario che processa il trasferimento sarà comunque tenuto
ad effettuare una comunicazione di “revoca”, ma l’indicazione del numero progressivo annuo della
o delle comunicazioni originarie potrà essere omessa, perché l’intermediario potrebbe non disporre
del dato.
In tutti i casi in cui l’indicazione del numero progressivo annuo della o delle comunicazioni
originarie sia omesso, sarà cura dell’emittente, nel momento in cui effettua l’aggiornamento
dell’elenco, applicare il criterio LIFO nell’imputazione del trasferimento agli acquisti di azioni
eventualmente effettuati dal medesimo soggetto in periodi diversi.
Qualora lo statuto preveda un automatismo nell’operatività della maggiorazione del voto, la
mancata ricezione, da parte dell’emittente, di una comunicazione di revoca totale o parziale della
comunicazione originaria sarà prova sufficiente ai fini dell’attestazione della continuità nella
detenzione delle azioni, a prescindere dalle concrete modalità operative del meccanismo di
maggiorazione delineato dallo statuto. Laddove lo statuto richieda invece un’attestazione ulteriore
della legittimazione dell’azionista ai fini del conseguimento della maggiorazione, decorso il termine
di “possesso continuativo” – il quale, si ricorda, è rimesso alla determinazione da parte dello statuto,
fermo restando il minimo di “almeno due anni” previsto dal TUF – si prevede nel comma 3 che
l’azionista sia tenuto a rivolgersi nuovamente al proprio intermediario, al fine di inviare una
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seconda comunicazione, avente le medesime caratteristiche e informazioni della prima
comunicazione.
L’eliminazione della previsione di una seconda comunicazione in via obbligatoria – che pure era
stata prospettata nella consultazione – è maggiormente coerente con la libertà che il legislatore ha
riservato all’autonomia statutaria nel delineare i concreti meccanismi di attribuzione della
maggiorazione, inclusa la possibilità di prevedere un automatismo nel conseguimento della
maggiorazione decorso il periodo di “possesso continuativo”. Tale eliminazione consente, inoltre, di
risolvere il problema relativo al rapporto tra la prospettata seconda certificazione/comunicazione
obbligatoria e la comunicazione attualmente prevista dall’articolo 83-sexies del TUF per la
partecipazione all’assemblea. Quest’ultimo obbligo di comunicazione continuerà, infatti, ad
applicarsi secondo la disciplina sua propria.
Il comma 7 chiarisce che l’obbligo di effettuare una comunicazione di revoca non si applica nel
caso di trasferimento del dossier titoli ad altro intermediario senza modifica dell’intestazione del
conto. In questa ipotesi, le concrete modalità adottate dagli intermediari dovranno tuttavia essere
tali da garantire all’emittente di conoscere l’identità degli intermediari coinvolti nel trasferimento,
in particolare quella dell’eventuale nuovo partecipante al sistema di gestione accentrata cui rendere
i flussi informativi di ritorno, eventualmente anche attraverso l’effettuazione di una nuova
comunicazione all’emittente che origini dall’intermediario subentrante a seguito del trasferimento
del dossier.
Il comma 9 prevede infine che gli intermediari rendano note all’emittente anche le ipotesi di
costituzione di diritti di pegno, usufrutto, sequestro nonché le eventuali estinzioni e modifiche dei
predetti vincoli, al fine di consentire all’emittente di valutare l’impatto della costituzione del
vincolo sul beneficio della maggiorazione maturando o già maturato. Anche in questo caso sarà
necessaria l’indicazione del numero progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie, che
potrà essere omessa laddove, per le medesime ragioni sopra illustrate con riferimento all’ipotesi di
comunicazione di revoca, l’informazione non sia nella disponibilità dell’intermediario segnalante.
Le modifiche all’articolo 30, comma 3, lettera c-bis), sono volte a consentire l’adozione delle
soluzioni prospettate nell’ambito della consultazione dalle associazioni di categoria che
contemplano, come già detto, l’attivazione di separate evidenze contabili attraverso l’attribuzione di
codici specifici alle azioni con riferimento alle quali sia stata ottenuta l’iscrizione nell’elenco e sia
stata ottenuta la maggiorazione del diritto di voto.
Si prevede inoltre la possibilità di attribuire codici specifici alle azioni anche medio tempore tra la
data di comunicazione ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2, e la data dell’effettiva iscrizione
nell’elenco tenuto dall’emittente. La modifica apportata al comma 3, lettera a), del medesimo
articolo è di mero coordinamento.
Al fine di un’appropriata gestione delle specifiche evidenze contabili, sarà necessario che
l’emittente garantisca un flusso di ritorno tempestivo all’intermediario con riferimento alla
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circostanza che il soggetto che ha richiesto la comunicazione ai sensi dell’articolo 23-bis del
Provvedimento Unico sia stato (o meno) iscritto nell’elenco e che alle medesime azioni oggetto di
comunicazione sia stata effettivamente attribuita (o meno) la maggiorazione del diritto di voto. A
ciò è funzionale quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 23-bis, in cui si richiede altresì
all’emittente di esplicitare le ragioni dell’eventuale diniego dell’iscrizione o del conseguimento
della maggiorazione, al fine di consentire all’ultimo intermediario di rendere all’azionista
un’informativa completa in merito alla propria posizione.
Si ritiene che lo stesso flusso emittente-intermediario debba attivarsi nel caso di aumento di
capitale, perché l’emittente possa confermare di aver esteso il beneficio alle azioni di nuova
emissione (tale estensione essendo prevista dal TUF quale opzione di default “se lo statuto non
dispone diversamente”) o di aver riconosciuto l’estensione proporzionale del beneficio in
esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti (che deve essere, per converso,
espressamente prevista dallo statuto).
Si precisa, inoltre, che il flusso dall’emittente all’intermediario dovrà essere contestuale
all’aggiornamento dell’elenco nel termine eventualmente previsto dallo statuto (essendo dovuto
“senza indugio”, e comunque entro la fine della giornata contabile in cui avviene l’aggiornamento).
Ciò comporta che tale flusso informativo avrà la medesima periodicità dell’aggiornamento
dell’elenco.
Sempre con l’obiettivo di garantire una modifica delle evidenze contabili nel sistema di gestione
accentrata, si prevede, al comma 10 dell’articolo 23-bis, un flusso informativo di ritorno emittenteintermediario, dovuto con la stessa tempistica, con riferimento al caso in cui intervenga una
cancellazione dall’elenco dell’azionista iscritto, con esplicitazione della relativa motivazione.
Si specifica che tale flusso concerne le ipotesi diverse dalla cessione della azioni a titolo oneroso o
gratuito. Ai sensi dell’articolo 127-quinquies del TUF, tale ipotesi determina infatti necessariamente
la perdita della maggiorazione del voto (e, deve ritenersi, implichi analogamente la necessità della
cancellazione dall’elenco nella fase che precede il conseguimento dello stesso): da un punto di vista
operativo, in tutti i casi in cui si verifica un trasferimento verso un conto che abbia un diverso
titolare, l’azione interessata dovrà essere necessariamente ripristinata nel suo status originario,
attraverso la riattivazione del codice ordinario, prima del settlement dell’operazione. In relazione a
questa ipotesi, pertanto, la modifica delle evidenze contabili nel sistema di gestione accentrata
avverrà su iniziativa dell’intermediario che processa il trasferimento, senza che sia necessario un
apposito flusso emittente-intermediario, perché la modifica stessa delle evidenze contabili precede
necessariamente la cancellazione dall’elenco e comunque ne prescinde.
Quando si verifichi un caso di estinzione della maggiorazione del diritto di voto a causa di eventi
estranei alla sfera di controllo dell’intermediario, fuori dalle ipotesi di trasferimento delle azioni
interessate, l’intermediario non potrà che modificare le evidenze contabili solo a seguito della
ricezione dell’apposita informativa da parte dell’emittente, che il Provvedimento Unico rende
obbligatoria. E’ il caso della cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o
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enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall’articolo
120, comma 2, del TUF, oppure il caso della rinuncia irrevocabile se prevista dallo statuto: in
siffatta ultima ipotesi la modifica del codice speciale nel sistema di gestione accentrata avverrà a
seguito della ricezione, da parte dell’intermediario, di un flusso informativo di conferma
dell’avvenuta cancellazione da parte dell’emittente.
Con riferimento alle ipotesi di successione/fusione/scissione (comma 8 dell’articolo 23-bis), in
relazione alle quali il beneficio del voto maggiorato si conserva “se lo statuto non dispone
diversamente”, l’intermediario dovrà fornire all’emittente informativa dell’evento
successione/fusione/scissione nel momento e nella misura in cui gli sia reso noto (presumibilmente
in occasione della richiesta di trasferimento delle azioni sul conto intestato al soggetto subentrante),
in modo tale da consentire all’emittente di valutare, alla luce dello statuto, se effettivamente possa
essere confermata la continuità nella maggiorazione del diritto di voto. Si ritiene possa trovare
applicazione, per analogia, quanto previsto dal comma 7 in materia di trasferimento del dossier
titoli. In siffatta ipotesi, una soluzione che possa dare certezza alle parti coinvolte potrebbe
consistere nel processare contestualmente il flusso informativo verso l’emittente e il trasferimento
del dossier titoli verso il conto del soggetto subentrante, senza modificare i codici specifici
eventualmente attivati sulle azioni interessate dal beneficio, così come avviene, appunto, nel caso di
ordinario trasferimento del dossier titoli. Sarà cura dell’emittente rilasciare, all’intermediario
subentrante, l’informativa di ritorno relativa all’eventuale perdita del beneficio, secondo quanto
previsto in via generale dal comma 10.
Le modifiche all’articolo 27, comma 1 sono volte a chiarire che le comunicazioni e segnalazioni ex
articolo 23-bis seguono il meccanismo ivi previsto: l’invio delle comunicazioni all’emittente è
effettuato dall’intermediario partecipante al sistema di gestione accentrata, tenuto conto delle
indicazioni trasmesse dagli altri intermediari partecipanti alla catena.
L’introduzione del nuovo comma 3-bis è funzionale a disciplinare entro quando deve essere
effettuato l’invio di comunicazioni e segnalazioni da parte dell’intermediario partecipante al sistema
di gestione accentrata (“senza indugio”), con la specificazione che l’obbligo di processare il flusso
generato dall’iniziativa dell’azionista con la stessa tempestività si applica a tutti i livelli della catena
di intermediazione.
Si propone, inoltre, una modifica all’articolo 29, comma 5, volta a specificare che l’obbligo di
aggiornamento del libro soci per l’emittente consegue anche alla ricezione di una comunicazione
effettuata ai sensi dell’articolo 23-bis. Tale obbligo è coerente con quanto previsto dall’articolo 143quater del Regolamento Emittenti, che prevede un obbligo di aggiornamento dell’elenco a seguito
della ricezione delle comunicazioni e segnalazioni previste dal Provvedimento Unico.
Le modifiche agli articoli 21, comma 3 e 25, comma 1 sono di mero coordinamento.
Il comma 12 dell’articolo 23-bis rappresenta, infine, una norma di chiusura. Si specifica che, per
gli aspetti operativi non espressamente disciplinati nel Provvedimento Unico, intermediari, emittenti
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e società di gestione accentrata sono tenuti ad uniformarsi alle migliori prassi di mercato. Con ciò si
invita l’industria a procedere alla definizione dei risvolti di natura più marcatamente tecnica della
nuova disciplina, analogamente a quanto già avvenuto in passato per la gestione degli altri flussi
relativi all’esercizio dei diritti sociali.
***
Articolato
(Modifiche in modalità revisione rispetto al testo vigente)
Art. 21
(Richiesta di comunicazione o di certificazione all'ultimo intermediario)
[…]
3.
L’ultimo intermediario consente ai soggetti legittimati di avanzare la richiesta indicata nel
comma 1 tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità, dallo stesso
prestabilite, che consentano l’identificazione del richiedente, e al quale, su domanda, viene
rilasciata, con lo stesso mezzo, conferma di ricezione e/o copia della comunicazione emessa ai sensi
dell’ degli articolio 22, o 23 o 23-bis.
[…]
Art. 23-bis
(Maggiorazione del voto)
1.
Il soggetto che intenda iscriversi nell’elenco previsto dall’articolo 127-quinquies,
comma 2, avanza apposita richiesta all’ultimo intermediario, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 21, comma 1.
2.
La legittimazione all’iscrizione nell’elenco è attestata da una comunicazione
all’emittente contenente le informazioni di cui all’articolo 21, comma 2, con clausola “fino a
revoca”.
3.
Ove lo statuto preveda una successiva attestazione della legittimazione ai fini del
conseguimento della maggiorazione del voto, decorso il periodo continuativo indicato ai sensi
dell’articolo 127-quinquies, comma 1 del TUF, il soggetto iscritto nell’elenco chiede all’ultimo
intermediario di effettuare una seconda comunicazione, avente le medesime caratteristiche
della comunicazione di cui al comma 2.
4.
In caso di aumento di capitale, la legittimazione all’estensione della maggiorazione
eventualmente applicabile ai sensi dell’articolo 127-quinquies è attestata da una
comunicazione all’emittente ai sensi del comma 2.
5.
L’emittente notifica all’intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata
contabile in cui effettua l’aggiornamento dell’elenco secondo quando previsto dalla disciplina
attuativa dell’articolo 127-quinquies del TUF, l’avvenuta o la mancata iscrizione o, a seconda
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dei casi, il conseguimento o il mancato conseguimento della maggiorazione, per gli
adempimenti conseguenti, esplicitando la motivazione dell’eventuale diniego.
6.
L’intermediario comunica all’emittente l’eventuale trasferimento totale o parziale
delle azioni interessate dalla comunicazione prevista nel comma 2, nonché la rinuncia
all’iscrizione nell’elenco ove ad esso notificata, attraverso una comunicazione di revoca totale
o parziale, che indichi altresì la causale specifica e il numero progressivo annuo di emissione
della o delle comunicazioni originarie laddove disponibile. Nel caso in cui abbia effettuato più
di una comunicazione ai sensi del comma 2 e il trasferimento o la rinuncia non riguardino la
totalità delle azioni, al fine di indicare il numero progressivo annuo di emissione della o delle
comunicazioni originarie l’intermediario considera trasferite le azioni registrate sul conto
secondo un criterio “ultimo entrato, primo uscito”. Nei casi in cui l’indicazione del numero
progressivo annuo della o delle comunicazioni originarie sia mancante, l’emittente applica il
criterio “ultimo entrato, primo uscito” nell’aggiornamento dell’elenco.
7.
Il comma precedente non si applica nel caso di trasferimento totale o parziale delle
azioni interessate dalla comunicazione di cui al comma 2 senza cambio di intestazione del
conto, effettuato secondo modalità che garantiscono all’emittente di conoscere l’identità degli
intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata coinvolti nel trasferimento.
8.
Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto
ove notificate all’intermediario, l’intermediario comunica all’emittente tali eventi per gli
adempimenti conseguenti.
9.
L’intermediario segnala all’emittente la costituzione di vincoli ai sensi dell’articolo 83octies del TUF sulle azioni interessate dalla comunicazione prevista dal comma 2 e la loro
modificazione o estinzione, indicando altresì il numero progressivo annuo della o delle
comunicazioni originarie laddove disponibile.
10.
L’emittente notifica all’intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata
contabile in cui effettua l’aggiornamento dell’elenco secondo quando previsto dalla disciplina
attuativa dell’articolo 127-quinquies del TUF, la cancellazione dall’elenco o, a seconda dei
casi, la perdita della maggiorazione del voto per cause diverse dalla cessione delle azioni a
titolo oneroso o gratuito, esplicitando la relativa motivazione.
11.
L’intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, le registrazioni
delle comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo.
12.
Per gli aspetti operativi non espressamente disciplinati nel presente provvedimento,
intermediari, emittenti e società di gestione accentrata sono tenuti ad uniformarsi alle migliori
prassi di mercato.
Art. 25
(Certificazioni per l’esercizio di altri diritti)
1. La legittimazione all’esercizio di diritti diversi da quelli previsti dagli articoli 22, e 23 e 23-bis è
attestata da una certificazione rilasciata dall’intermediario conformemente alle proprie scritture
contabili.
[…]
8
Art. 27
(Invio delle comunicazioni e segnalazioni)
1. Le comunicazioni previste dagli articoli 22, 23, 23-bis e 24 e le segnalazioni previste
dall'articolo 23-bis, comma 9, dall’articolo 26 e dall’articolo 26-bis, comma 1, sono inviate
all'emittente dall'intermediario partecipante ad un sistema di gestione accentrata, conformemente
alle proprie scritture contabili e sulla base delle indicazioni ricevute dagli altri intermediari sui conti
dei quali sono registrati gli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni o delle segnalazioni.
2. Il comma 1 non si applica alle segnalazioni previste dall’articolo 83-novies, comma 1, lettera g),
del TUF.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni
sono effettuate in tempo utile per l’esercizio del relativo diritto. Le comunicazioni relative
all'esercizio dei diritti sociali previsti dagli articoli 147-ter e 148 devono pervenire all'emittente
entro la fine del ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.
3-bis. Le comunicazioni e le segnalazioni previste dall’articolo 23-bis sono inviate all’emittente
senza indugio. A tal fine tutti gli intermediari sui conti dei quali sono registrate le azioni
oggetto delle comunicazioni o delle segnalazioni trasmettono senza indugio le indicazioni
rilevanti all’intermediario partecipante al sistema di gestione accentrata o, a seconda dei casi,
all’intermediario che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni.
[…]
Art. 29
(Annotazioni e aggiornamento del libro soci degli emittenti)
[…]
5. Gli emittenti mantengono, nell'ambito del libro dei soci, apposita evidenza dei nominativi dei
titolari degli strumenti finanziari per i quali è stata rilasciata la certificazione o effettuata la
comunicazione, ai sensi degli articoli 22, 23, 23-bis e 25, e di coloro ai quali sono stati pagati i
dividendi o che hanno esercitato la facoltà di acquisto e i diritti di opzione, di assegnazione e di
conversione, specificando le relative quantità degli strumenti finanziari.
[…]
Art. 30
(Tenuta dei conti delle società di gestione accentrata)
[…]
3. Le società di gestione accentrata:
9
a) nel caso di pagamento di utili e altre distribuzioni relativi a strumenti finanziari immessi nella
gestione accentrata, mantengono separata evidenza delle relative risultanze contabili, attraverso
codici identificativi distinti tra loro, fino alla ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque,
fino allo scadere del termine di prescrizione ordinaria;
b) nel caso di operazioni sul capitale registrano separatamente dagli strumenti finanziari i relativi
diritti;
c) nel caso di obbligazioni soggette a estrazione, provvedono, al fine di assicurare agli
obbligazionisti i benefici dell'estrazione, all’amministrazione delle suindicate obbligazioni mediante
procedure che ne gestiscano anche le specifiche numeriche;
c-bis) nel caso di iscrizione di un soggetto nell’elenco previsto dall’articolo 127-quinquies,
comma 2, del TUF e di conseguimento della maggiorazione del voto ai sensi del medesimo
articolo, mantengono separata evidenza delle azioni interessate attraverso codici identificativi
distinti tra loro e da quello originario. Separata evidenza delle azioni interessate potrà essere
analogamente mantenuta per le azioni in relazione alle quali sia stata effettuata una
comunicazione ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2, ma non sia stata ancora conseguita
l’iscrizione nell’elenco.
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