REGOLAMENTO SEZIONI REGIONALI SINP Le Sezioni Regionali o

REGOLAMENTO SEZIONI REGIONALI SINP
Le Sezioni Regionali o Interregionali (Sezioni) della SINP sono costituite su delibera del Consiglio
Direttivo (CD) SINP ed hanno il fine di realizzare le finalità della SINP nell’ambito regionale, coadiuvando il
CD.
Una Sezione deve avere almeno 20 soci iscritti.
Scopi delle Sezioni Regionali/Interregionali:
- organizzare almeno un evento con ECM per anno anche in collaborazione con SIP o società affiliate; è
opportuno che tale evento sia organizzato a rotazione in diverse aree geografiche della Sezione;
- coordinare le attività scientifiche e formative della SINP nella/e regione/i secondo gli scopi della SINP (vedi
Statuto);
- rappresentare la SINP per quanto concerne le attività e le finalità statutarie presso le autorità sanitarie
regionali, collaborando con esse anche ai fini della programmazione sanitaria regionale nel campo delle
neuroscienze pediatriche e della sua attuazione per la promozione e la tutela della salute del bambino con
malattia neurologica;
- promuovere e coordinare i contatti fra la SINP le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Locali ed altre
organizzazioni sanitarie locali, nonché con associazioni ed organizzazioni nell’ambito delle neuroscienze
pediatriche;
- rendere operative localmente le determinazioni e gli indirizzi del CD nazionale e dell’Assemblea nazionale
SINP.
Le Sezioni Regionali sono istituite e funzionano secondo il relativo regolamento, approvato dal CD
nazionale.
I soci in regola con le quote sociali, sulla base della propria regione di domicilio, eleggono un Presidente e 2
consiglieri che provengano da aree geografiche diverse (4 consiglieri nelle regioni con più di 30 soci), con
modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento delle Sezioni approvato dal CD nazionale. Fa parte
del CD regionale anche il “Past- President”, senza diritto di voto. Il CD regionale delibera a maggioranza
semplice.
Il Presidente ed i consiglieri del CD regionale restano in carica per tre anni e non sono immediatamente
rieleggibili nella stessa carica. Il Presidente di Sezione non potrà essere membro del CD SINP nazionale.
In caso di vacanza del Presidente subentra il consigliere eletto con maggior numero di voti.
Hanno diritto al voto tutti i soci della regione, regolarmente iscritti entro la fine dell’anno solare precedente
a quello in cui sono fissate le elezioni ed in regola con le quote sociali. I Presidenti ed i CD regionali entrano
in carica dopo la ratifica della procedura elettorale effettuata dal CD nazionale entro 30 giorni dalle
elezioni. Gli eletti sono tenuti a comunicare alla Presidenza e alla Segreteria Amministrativa i loro recapiti
aggiornati e la loro affiliazione. Se trascorsi tre mesi dalla scadenza del mandato non si è ancora provveduto
al rinnovo del CD regionale, il CD nazionale provvede alla nomina di un Commissario che convoca d’ufficio
l’Assemblea Regionale. Ogni Presidente di Sezione invia al Presidente nazionale, almeno una volta l’anno,
una relazione scritta sulle attività della Sezione presieduta. Le Sezioni non possono concedere patrocini
autonomi né disporre di loghi autonomi rispetto a quello della SINP.
Il CD della Sezione decade dal mandato se non organizza, almeno una volta all'anno, una riunione
scientifica con relativa Assemblea dei Soci, della quale dovrà tenere verbale.
Il CD nazionale nomina tra i consiglieri un Coordinatore delle sezioni regionali con il compito di mantenere i
rapporti fra le stesse e il CD e di informarlo in merito all’andamento delle Sezioni.
Il Coordinatore potrà sostenere le Sezioni più deboli nel promuovere le attività specifiche e dovrà vigilare
sulle attività di tutte le Sezioni, promuovendo il rispetto del regolamento, valutando periodicamente il
numero dei soci, le attività scientifiche e formative svolte.