Situazione patrimoniale dei consorzi e dei contratti di Rete (deposito

Situazione patrimoniale dei consorzi e dei contratti di Rete
( DEPOSITO AI SENSI DELL’ART.2615 BIS C.C.)
Il 2 marzo p.v. è l’ultimo giorno utile per depositare la situazione patrimoniale dei consorzi il cui esercizio
annuale si sia chiuso al 31.12.2014 (art. 2615 bis codice civile).
La situazione patrimoniale deve intendersi composta da: stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa. Infatti, l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel citato articolo del codice civile, deve
ritenersi equivalente a quella del bilancio delle società di cui all'articolo 2423 c.c, in forza del richiamo letterale
contenuto nell'articolo 2615 bis c.c. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni", il quale
comprende, oltre allo stato patrimoniale anche il conto economico e la nota integrativa. L’adempimento non
comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale né dell’elenco dei
consorziati.
Il ritardato o l’omesso deposito della situazione patrimoniale del consorzio comporta una sanzione
amministrativa (come previsto dall’art. 2630 codice civile).
ATTENZIONE: NOTA INTEGRATIVA XBRL
Le nuove regole di tassonomia, in vigore per tutti i bilanci relativi a esercizi chiusi a partire dal 31.12.2014,
che obbligano alla presentazione in formato XBRL anche della nota integrativa, si applicheranno a partire
dal 03.03.2015. E’ quindi esclusa per quest’anno l’applicazione al deposito delle situazioni patrimoniali dei
Consorzi effettuate entro la scadenza del 2 marzo p.v.
Obbligo di depositare la “situazione patrimoniale” in formato elaborabile XBRL
I consorzi con attività esterna sono tenuti al deposito della situazione patrimoniale nel formato elettronico
elaborabile (XBRL); pertanto devono depositare presso gli uffici del Registro delle imprese :
● il modulo B con codice atto 720
● le tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale (compilate secondo lo standard XBRL - versione
2011-01-04 pubblicata sul sito ministeriale www. DigitPA. gov.it - )
● la nota integrativa in formato PDF/A
Costi
L’adempimento comporta il versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 62.70 , nonché dell’imposta di
bollo per euro 65,00.
Per maggiori informazioni sul formato elaborabile XBRL e per scaricare gli applicativi gratuiti si rimanda al sito:
http :// webtelemaco. infocamere. it/ nell’apposita sezione dedicata al Bilanci in formato XBRL.
Consorzi di garanzia collettiva dei fidi
Ai sensi dell’art. 13, comma 35, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24
novembre 2003, n. 326, gli amministratori dei consorzi con attività esterna che svolgono l’attività di garanzia
collettiva dei fidi devono redigere il bilancio di esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio
delle società per azioni.
L’assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed entro 30 giorni all’approvazione
una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
istituito, e dal verbale di approvazione dell’assemblea deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle
imprese a cura degli amministratori.
Entro il medesimo termine i consorzi fidi sono tenuti altresì al deposito dell’elenco dei consorziati riferito alla
data di approvazione del bilancio.
CONTRATTI DI RETE
(deposito ai sensi dell’art. 3 comma 4 ter – numero 3 del D.L. 5/2009)
Si ricorda che i contratti di rete che hanno istituito un fondo patrimoniale e un organo comune destinato a
svolgere un’attività con i terzi sono tenuti, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, a depositare presso
l’ufficio del registro delle imprese, ove hanno sede, la situazione patrimoniale redatta secondo le disposizioni
relative al bilancio di esercizio delle società Per il tardato deposito verrà applicata la sanzione prevista per i
Consorzi soggetti al 2615 bis codice civile.
Tale disposizione si applica anche alle reti di imprese prive di personalità giuridica. Anche per questa tipologia
di deposito è previsto l’obbligo di presentazione del file XBRL ed è possibile compilare le sole voci di
tassonomia effettivamente presenti nel prospetto contabile.