inaugurazione dell`anno giudiziario 2015

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L’ABRUZZO
INAUGURAZIONE DELL’ANNO
GIUDIZIARIO
2015
RELAZIONE
PRESIDENTE LUCIANO CALAMARO
L’AQUILA, 13 MARZO 2015
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L’ABRUZZO
Inaugurazione dell’anno giudiziario
2015
RELAZIONE
PRESIDENTE LUCIANO CALAMARO
L’AQUILA, 13 MARZO 2015
Desidero, in primo luogo, anche a nome dei Colleghi e del Personale tutto, rivolgere un cordiale
saluto e un sentito ringraziamento a tutte le Autorità intervenute, presenza che dimostra
l’attenzione e l’interesse con cui viene seguita l’attività della Corte dei conti, in particolare della
sede abruzzese.
La cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario rappresenta non solo l’occasione per
delineare il quadro dell’attività svolta dalla Corte dei conti in ambito regionale, ma anche la sede
più idonea per informare la collettività dei risultati raggiunti.
Verrà, quindi illustrata, con riferimento all’anno passato, l’azione svolta dalla Sezione
giurisdizionale, con l’indicazione delle sentenze di particolare rilievo, nonché quella della Sezione
regionale di controllo.
La riflessione sull’attività della Corte dei conti non può prescindere dalla rassegna delle più
significative innovazioni ordinamentali.
Nella indicata prospettiva si segnalano:
• il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 2 maggio
2014, n. 68 che, tra l’altro ha:
- ulteriormente ampliato la disciplina dei piani di riequilibrio degli enti locali ( commi 573 bis e
573 ter aggiunti all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147);
- aggiunto all’articolo 243 quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il comma 7 bis
in materia di rimodulazione del richiamato piano di riequilibrio;
- sostituito i commi 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, con i
quali viene prescritto che la relazione di fine mandato del responsabile del servizio finanziario o
del segretario generale, sottoscritta dal sindaco o dal presidente della provincia, sia trasmessa
alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- previsto che Roma Capitale trasmetta alla Corte dei conti un rapporto che evidenzi le cause
del disavanzo di bilancio di parte corrente degli anni precedenti, anche con riferimento alle
società controllate e partecipate, nonché l’entità e la natura della massa debitoria da trasferire
alla gestione commissariale (articolo 16 comma 1) e un piano triennale per la riduzione del
disavanzo e riequilibrio strutturale di bilancio (articolo 16 comma 2).
• il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, che, tra l’altro:
- ha ampliato il novero degli atti sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti
(articolo 16, comma 4);
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Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
- ha previsto la trasmissione dei decreti di ripartizione del fondo ivi previsto anche alla Corte
dei conti (articolo 16 bis, comma 2);
- ha introdotto l’obbligo di segnalazione alla Corte dei conti da parte dell’Agenzia del demanio
nelle ipotesi ivi contemplate (articolo 24, comma 2, che ha aggiunto il nono periodo al comma
222 bis dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191).
•
il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, che, tra l’altro ha introdotto:
- l’obbligo per l’Autorità indipendenti di trasmettere alla Corte dei conti la relazione annuale
in cui venga dato atto dell’osservanza dei criteri contemplati dalla legge stessa ( comma 9 bis
dell’articolo 22);
- la possibilità nei giudizi innanzi alla Corte dei conti di avvalersi delle modalità informatiche e
telematiche (articolo 43 comma 1);
•
il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, che, all’articolo 33, ha apportato modifiche a varie disposizioni di legge volte alla
semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti.
•
Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, in forza del quale:
- la responsabilità di amministratori e dipendenti della regione è disciplinata nei casi e nei
limiti stabiliti dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20 (articolo 71);
- il Collegio dei revisori dei conti delle regioni deve trasmettere i propri verbali alla competente
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (articolo 72 ).
Per quanto concerne la giurisprudenza, le pronunce della Corte costituzionale e della Corte di
cassazione che hanno interessato le funzioni della Corte dei conti sono state numerose.
Le statuizioni del Giudice delle leggi hanno riguardato il regime giuridico della responsabilità
amministrativa con particolare riferimento ai limiti imposti dalla Costituzione alla potestà
legislativa delle regioni e delle province autonome (n. 19/2014), la normativa sull’ utilizzo delle
anticipazioni di cassa da parte di una provincia autonoma (n. 188/2014), la latitudine dei
controlli della Corte dei conti, con particolare riferimento a quelli introdotti dal decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (nn. 39 e 40
del 2014) e al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari (nn. 130 e 263 del 2014), e, infine,
l’ordinamento pensionistico, nella specie l’articolo 204 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (n.
208/2014).
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Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di cassazione, oltre alla questione relativa
alla giurisdizione contabile nei confronti di amministratori e dipendenti di società di capitali
partecipate da enti pubblici, più volte sindacata senza significativi scostamenti rispetto
all’indirizzo consolidato sin dal 2009, si deve annotare l’importante statuizione che ha ritenuto
sussistente la potestà cognitiva del Giudice contabile sulla responsabilità per danni erariali
derivanti da illecita gestione dei fondi pubblici assegnati ai gruppi consiliari dei partiti politici
nell’ambito dei consigli regionali (n. 2325 del 2014).
In materia di finanza locale, con due pronunce sono stati tracciati i limiti del riparto della
giurisdizione - contabile e amministrativa - nell’ipotesi di coesistenza tra procedure di dissesto e di
ricorso al piano di riequilibrio (n. 5805 e n. 16631 del 2014).
L’ambito oggettivo della giurisdizione è stato affrontato in relazione alla applicazione
dell’articolo 17, comma 30 ter, del decreto legge 2009, n. 78 (n. 5490 del 2014).
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, poi, hanno ribadito il principio secondo cui sono
esclusi dal sindacato sulla giurisdizione gli errores in procedendo (n. 7847 e n. 22951 del 2014).
Ampia conferma ha trovato, altresì, il principio secondo cui la concessione di contributi
pubblici a soggetti privati per l’attuazione di progetti nell’ambito di programmi che l’ente pubblico
si propone di realizzare instaura un rapporto di servizio in senso lato con esso, con conseguente
giurisdizione della Corte dei conti sui danni derivanti dallo sviamento dal programma stesso (n.
22114 del 2014).
Nell’orbita della giurisdizione della Corte dei conti è stata attratta anche l’ANAS spa, avuto
riguardo alla presenza di connotati essenziali pubblicistici della persona giuridica non incisa dal
modello organizzativo della società per azioni (n. 15594 del 2014).
Un cenno deve essere riservato alle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, i
cui approdi hanno interessato la risoluzione di questioni di massima e di regolamenti di competenza
ex art. 42 c.p.c nonché questioni affrontate in speciale composizione per effetto di recenti
normative di settore.
In quest’ultimo ambito il potere giurisdizionale trae origine da varie disposizioni che delineano
un giudizio in unico grado con il rito dei giudizi ad istanza di parte e con termini processuali
talvolta brevi.
L’attività delle Sezioni riunite in speciale composizione è stata intensa, avuto riguardo al
consistente numero di pronunce emesse e alla particolare rilevanza dei profili ermeneutici, tenuto
conto della novità e complessità delle questioni sottoposte al loro sindacato.
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Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
Le Sezioni riunite in composizione ordinaria hanno continuato a svolgere la loro attività
nomofilattica nell'enunciazione di principi di diritto a seguito di proposizione di questioni di
massima.
Per la sua rilevanza si segnala la pronuncia negativa sulla questione di massima relativa alla
assoggettabilità al giudizio di conto della gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi consiliari
regionali (30/QM/2014).
1. ATTIVITÀ DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE.
Nella gestione del contenzioso amministrativo contabile la Sezione giurisdizionale ha
pronunciato sentenze in materia di responsabilità amministrativa e di conto.
L’accoglimento delle richieste risarcitorie azionate dalla Procura regionale si è attestato nella
misura percentuale dell’ 89%.
L’importo dei risarcimenti disposti con le predette condanne è stato di poco inferiore ai 29
milioni di euro.
Le sentenze emesse hanno impegnato il Collegio nell’esame di interessanti ed attuali questioni
giuridiche, di ordine sostanziale e processuale.
A tal fine si segnalano gli argomenti trattati nelle seguenti pronunce.
1.1. CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - CONTABILE.
Sentenza 11 febbraio 2014 n. 2
La statuizione ha escluso la sussistenza di un giudicato nell’ipotesi in cui il convenuto, già
condannato per il danno all’immagine, sia stato evocato in giudizio per condotte di appropriazione
e distrazione, nella considerazione che ai sensi dell'art. 2909 del codice civile la res iudicata si forma
in ordine ad un punto fondamentale e comune a entrambe le cause, circostanza non ravvisabile
nella fattispecie.
Sentenza 11 febbraio 2014 n. 3
La pronuncia, premesso che la responsabilità sussidiaria per omessa vigilanza è ipotizzabile nel
caso di concorso di condotte dolose e condotte colpose nella produzione di un unico danno, ha
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Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
ribadito il principio enunciato dalla giurisprudenza secondo cui al Sindaco è intestato ai sensi
dell'art. 50 del TUEL il compito di raccordo tra indirizzo politico e amministrativo dell'ente, da
attuare impartendo direttive e dando impulso alla corretta esecuzione delle delibere comunali, con
la conseguenza che la sua inerzia configura la colpa grave. Ulteriore statuizione ha interessato il
potere sindacatorio del giudice contabile all’interno del giudizio innanzi alla Corte dei conti, da
esercitare nel contesto tracciato dall’articolo 111 della Costituzione.
Ordinanza 25 marzo 2014 n. 4
La pronuncia interlocutoria ha individuato gli elementi necessari per valutare se sia
assoggettabile al giudizio di conto la gestione di contributi regionali in capo al Presidente di un
Gruppo consiliare regionale, ritenendo necessario conoscere, oltre alle generalità degli agenti
contabili interessati, in primo luogo le modalità concrete della loro erogazione da parte del
Consiglio regionale in favore del Gruppo e, poi, quelle di gestione da parte del Gruppo stesso.
Sentenza 26 febbraio 2014 n. 9
La sentenza ha escluso la sussistenza del danno all'immagine in relazione alla condanna per
truffa a seguito di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un dipendente di una
pubblica amministrazione, non avendo la Procura regionale fornito nessun altro elemento a
suffragio del clamor fori, come ad esempio articoli di stampa, ad eccezione della celebrazione del
processo penale.
Sentenza 27 febbraio 2014 n. 25
La sentenza ha affrontato diverse tematiche statuendo che:
- non comporta inammissibilità della citazione la modifica dei suoi contenuti rispetto a quelli
dell'invito a dedurre, a seguito delle deduzioni difensive svolte dai presunti responsabili in fase preprocessuale, risultando fisiologico che il Pubblico Ministero prenda posizione direttamente nell'atto
di citazione sulle difese articolate dai presunti responsabili, anche alla luce delle emergenze
istruttorie conseguenti o connesse alle deduzioni stesse;
- ai fini dell'esordio della prescrizione è irrilevante che l’occultamento doloso del danno sia stato
posto in essere solo dal convenuto in via principale (a titolo di dolo) e non anche dagli altri
convenuti in via sussidiaria (a titolo di colpa grave), posto che ciò che assume pregio giuridico è il
momento della scoperta o “disvelamento” del danno stesso, da parte dell’amministrazione
danneggiata, la quale solo a seguito di tale evento è posta nelle condizioni di poter esercitare
l’azione giurisdizionale a tutela del proprio credito;
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Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
- configura responsabilità contabile del tesoriere il mancato rigoroso rispetto delle procedure di
riscossione e di spesa contemplate dal Regolamento di contabilità dell'ente - nella specie l’incauta
ed irregolare consegna brevi manu di assegni circolari al Responsabile del Servizio Finanziario
dell'ente il quale aveva così utilizzato le somme per spese personali;
- la natura contabile della responsabilità del tesoriere non esclude, qualora concorra con il fatto
doloso del dipendente della stessa amministrazione danneggiata, l'applicazione del principio
generale contemplato dall’art. 1, comma 1-quater, legge 14 gennaio 1994, n. 20, in forza del quale
“se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità,
condanna ciascuno per la parte che vi ha preso”, potendosi quindi limitare la condanna in via
sussidiaria “fino a concorrenza” dell'importo ritenuto dal Giudice congruo rispetto alla concreta
quota di contributo causale nell'illecito riferibile al concorrente a titolo di colpa.
Sentenza 27 febbraio 2014 n. 26
La pronuncia ha enunciato il principio secondo cui la presentazione del regolamento preventivo
di giurisdizione dinanzi alla Corte di cassazione non comporta l'automatica sospensione della
controversia incardinata presso la Corte dei conti e non preclude l'immediato accoglimento
dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa, qualora quest’ultima si riveli
manifestamente fondata e non possano ravvisarsi ragionevoli dubbi o fondate “contestazioni” sul
punto. Conseguentemente ha escluso la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti
dell’aggiudicatario di un contratto di appalto per la realizzazione di un'opera pubblica non venendo
ad emersione un “rapporto di servizio”, neppure nella sua più ampia accezione, e non risultando
l’appaltatore beneficiario di fondi pubblici da “gestire” o “finalizzare”, cioè di risorse da impiegare
nell'ambito di un “programma” di rilievo pubblicistico impostogli dall'amministrazione, secondo
uno schema pubblicistico-contabile.
La stessa sentenza ha ravvisato la responsabilità amministrativa del progettista - direttore dei
lavori di un'opera pubblica il quale non aveva verificato, con la diligenza minima richiesta dalle
circostanze, la regolare esecuzione del lavoro, certificando una (insussistente) conformità dell'opera
al progetto da lui stesso elaborato (nella specie, si era accertato che le opere previste in appalto non
erano state per la gran parte realizzate o, comunque, non erano state eseguite in conformità del
progetto, vanificando la finalità dell'erogazione del denaro pubblico ).
Sentenze 16 aprile 2014 n. 34, 13 agosto 2014 nn. 80 - 84 e 12 settembre 2014 n. 85
Nelle fattispecie la Sezione ha ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei conti nei
confronti di amministratori e dipendenti di un ente privato, destinatari di pubblici contributi ( per
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Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
corsi di formazione o per il sostegno di attività produttive). Ha, poi, statuito che l'invio degli atti
da parte del Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.p. costituisce notizia
specifica e concreta di danno.
Sentenza 16 aprile 2014 n. 35
La statuizione non ha ritenuto ravvisabile la condotta gravemente colposa del direttore dei
lavori di un comune, incaricato – con ordinanza sindacale contingibile ed urgente – di effettuare
urgenti lavori di ripascimento di un litorale, avuto riguardo a una straordinaria mareggiata che
aveva rimosso la sabbia artificialmente collocata e tenuto conto che l'intervento si inseriva in un
più ampio progetto regionale, a carattere sperimentale, mai completamente realizzato.
Sentenza 16 aprile 2014 n. 36
La decisione ha fatto applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza secondo cui il
ricorso a personale esterno da parte delle Pubbliche amministrazioni deve essere limitato ad
esigenze eccezionali e contingenti di scopertura dell'organico ovvero all'assenza di professionalità
adeguate, ferma rimanendo la durata predeterminata, onde evitare che l’affidamento dell’incarico,
da eccezionale e urgente, assuma nella sostanza le sembianze di un rapporto di lavoro subordinato
con aggravio ingiustificato dei bilanci delle amministrazioni, specie quelle di piccole dimensioni.
Sentenza 17 aprile 2014 n. 37
Il Collegio giudicante ha ritenuto che l’intervento ad adiuvandum sia ammissibile nel giudizio
di responsabilità, ove esso sia diretto a sostenere le ragioni di una delle parti in lite, senza
introdurre domande nuove od ampliare il thema decidendum e sempre che possa essere individuato
l'interesse concreto e qualificato dell'interveniente.
Sentenza 28 maggio 2014 n. 55
La sentenza, premesso che costituisce ius receptum il principio secondo cui la pubblica
amministrazione deve provvedere ai suoi compiti con la propria organizzazione ed il proprio
personale e che il ricorso a soggetti esterni è consentito solo nei casi previsti dalla legge o in
relazione ad eventi straordinari che non possono essere affrontati con la struttura esistente, ha
stabilito che non possa essere ravvisata utilitas in attività espletate da estranei all’apparato tecnoburocratico intestate istituzionalmente al personale dell’ente e similiter considerare utile proprio
quella circostanza che la norma violata intendeva evitare.
Sentenza 28 maggio 2014 n. 56
La pronuncia, in adesione alla costante giurisprudenza, ha statuito che al giudice contabile è
consentito desumere l’intensità dell’elemento soggettivo anche dalla condanna in sede penale, sia
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Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
pure a seguito di patteggiamento e valutare autonomamente gli stessi elementi di fatto ed i
contenuti degli atti penali, tutti liberamente apprezzabili ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.c..
Sentenza 6 giugno 2014 n. 60
Nella fattispecie la posizione giuridica dell’economo di un comune che aveva incassato per
contanti crediti di pertinenza dell’ente, rilasciandone quietanza ai debitori, è stata qualificata come
agente contabile con obbligo, quindi, di riversare all’ente le somme incassate. La stessa sentenza ha
stabilito che configura onere dell'agente contabile, ancorché affetto da ludopatia e, per tale motivo,
ammesso all'amministrazione di sostegno dopo la scoperta di ammanchi di cassa, provare non solo
che la patologia fosse di consistenza, intensità e gravità tali da renderlo incapace di intendere e di
volere o, comunque, di autodeterminarsi già al momento della consumazione degli illeciti contabili,
ma anche dimostrare o allegare il nesso etiologico immediato e concreto tra l'infermità e la
condotta illecita. Infine la pronuncia ha escluso la sussistenza dei presupposti per la riduzione del
danno a titolo di colposa attività del creditore nella produzione del danno stesso, ex art. 1227 c.c.,
tenuto conto che l’ammanco derivava dalla consumazione di un reato, con la conseguenza che
nessuna corresponsabilità avrebbe potuto ipotizzarsi in capo all’amministrazione, quale vittima
della truffa perpetrata dal proprio dipendente, a prescindere dalle eventuali carenze organizzative,
potenziale circostanza di agevolazione della consumazione dell'illecito.
Sentenza 25 giugno 2014 n. 62
In materia di danno all'immagine, la Sezione ha ritenuto che la sentenza irrevocabile di
applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. rientri nell’alveo concettuale della
“sentenza irrevocabile di condanna” e, conseguentemente, della consumazione “ di un reato contro
la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato”.
Sentenze 26 giugno 2014 n. 63 , 9 luglio 2014 n.66 e 9 luglio 2014 n. 69
Le tre statuizioni hanno affermato il principio secondo cui non comporta nullità dell’atto di
citazione la mancanza dell'avvertimento circa le decadenze di cui all'art. 38 e all'art. 167 c.p.c. (ex
art. 163, n. 7 c.p.c.), considerato che la competenza territoriale delle Sezioni regionali della Corte
dei conti in materia di responsabilità ha natura funzionale (non operando neppure le deroghe alla
competenza per ragioni di connessione, indicate negli artt. 31 e seguenti dello stesso codice di rito) e
che la relativa questione è rilevabile d'ufficio, sicché l'avvertimento delle decadenze recate dal
novellato art. 38 c.p.c. non costituisce indicazione necessaria dell'atto di citazione e non può
assumere alcun rilievo ai fini della declaratoria di nullità. Inoltre, l'omissione di cui si tratta resta
sanata dalla costituzione del convenuto (ex art. 164, co. 3, c.p.c.), salva la facoltà di quest’ultimo
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Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
di chiedere la fissazione di una nuova udienza e di essere rimesso in termini rispetto alle attività
processuali che gli siano rimaste precluse per effetto del mancato avvertimento.
La pronuncia n. 69, inoltre, ha ritenuto che in base al principio del libero convincimento ogni
elemento dotato di efficacia probatoria può essere utilizzato dal giudice attraverso una sua
autonoma valutazione nel contraddittorio tra tutte le parti in giudizio, sicché il giudice contabile,
al pari di quello civile, può utilizzare come fonte anche esclusiva del proprio convincimento le
prove raccolte in un processo penale, nonché i rapporti ed i verbali degli organi di P.G. ed anche le
dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali, pure nel caso in cui sia mancato il
vaglio critico del dibattimento, senza che ciò comporti la violazione del diritto di difesa della parte,
fermo restando che il materiale probatorio deve essere ritualmente introdotto nel giudizio
contabile, in modo che in merito ad esso possa instaurarsi un regolare contraddittorio.
La stessa sentenza ha ravvisato danno erariale nella percezione di un aiuto comunitario per
l'arricchimento del vino da parte di una società fittiziamente costituita e di fatto non operante, a
nulla rilevando l'effettivo svolgimento dell'intervento ammesso a contributo da parte di altra
società, tanto più ove sia stato accertato attraverso l'esame dei movimenti bancari che il
contributo stesso è stato distratto in favore di persone fisiche collegate ad entrambe le società.
Sentenza del 9 luglio 2014 n. 65
La sentenza ha ritenuto insussistente il danno da demansionamento asseritamente arrecato a
dirigente medico da parte dei commissari straordinari e del direttore generale di una USL
competenti ratione temporis, avendo il medesimo dirigente rivestito, nel periodo considerato,
incarichi apicali adeguatamente retribuiti con conseguente adempimento del giudicato del T.A.R.,
indipendentemente dalle statuizioni del Giudice del lavoro.
Sentenza 9 luglio 2014 n. 67
La pronuncia ha fatto applicazione del principio consolidato in giurisprudenza secondo cui le
opzioni derivanti da valutazioni di opportunità e di convenienza sono sindacabili in concreto
quando si pongano in contrasto con i principi di buon andamento, imparzialità, economicità,
efficienza ed efficacia dell'Amministrazione. E’ stata affermata, quindi, la responsabilità del
sindaco di un comune che aveva favorito l'assunzione, ancorché a tempo parziale – non necessaria e
perdurante nel tempo – di un professionista esterno per svolgere compiti assolvibili da un
dipendente, che in precedenza li aveva portati a termine e che aveva manifestato la propria
disponibilità alla prosecuzione nelle stesse mansioni.
Sentenza 9 luglio 2014 n. 68
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Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
La sentenza, con riferimento alla quantificazione del danno all'immagine ha ritenuto che l'art.
1, comma 62, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha novellato il comma 1 dell'art. 1 della
legge n. 20 del 1994 abbia introdotto nell’ordinamento una presunzione “iuris tantum”, come tale
demolibile dalla prova contraria; inoltre ha precisato che la citata disposizione ha natura
sostanziale e non processuale e, quindi, non è suscettibile di applicazione retroattiva.
Sentenze 9 luglio 2014 nn. 70 e 72
Nella controversia la sussistenza della responsabilità amministrativa è stata affermata nei
confronti di un socio e amministratore unico di una società destinataria di un finanziamento
regionale per la realizzazione di un progetto, rendicontato con fatture relative ad operazioni
inesistenti o comunque non compatibili con l’intervento, tali da rendere certo che il piano ammesso
a contributo non era stato mai realizzato e che i relativi fondi risultavano essere stati distratti in
favore del responsabile.
Sentenza 9 luglio 2014 n. 71
La sentenza ha ravvisato la responsabilità del direttore dei lavori, del collaudatore, del
responsabile unico del procedimento e del commissario pro tempore delegato per l’attuazione di un
intervento urgente, nella specie lavori per rendere fruibile una discarica comunale, nominato con
ordinanza del presidente del consiglio dei ministri, per avere realizzato un’opera non funzionale in
difformità dal progetto originario, con conseguente produzione di danno erariale.
Sentenza 6 ottobre 2014 n.96
La pronuncia ha dichiarato non soggetto a prescrizione il diritto dell'Amministrazione alla resa
del conto, fermo restando che per il diritto sottostante trova applicazione l'ordinario termine
decennale ai sensi dell'art. 2946 del codice civile. Ha inoltre ritenuto che l’economo comunale che
abbia provveduto al pagamento di spese non rientranti nelle tipologie del regolamento economale
né deliberate dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, incorra nella responsabilità contabile con
conseguente rifusione a suo carico delle somme illegittimamente corrisposte.
Sentenza 15 ottobre 2014 n.105
La sentenza ha affrontato delicate problematiche.
Ha, innanzitutto, affermato la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di
amministratori e dipendenti di una associazione:
a. in relazione alla omessa restituzione dei contributi regionali oggetto di rendicontazione non
veritiera secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale Abruzzo 16
settembre 1997, n. 100, nella considerazione che l’ente, a prescindere dall'accertamento della sua
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Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
natura pubblica o privata, in fattispecie agiva quale gestore di fondi pubblici nell'ambito di un
programma imposto dalla pubblica amministrazione;
b. con riferimento all'irregolare rimborso di spese in favore dei propri amministratori e
dipendenti, stante la natura di ente strumentale e sostanzialmente pubblica dell’associazione,
ancorché in veste (solo formalmente) privata, e come tale da considerarsi “amministrazione
danneggiata” rispetto agli illeciti contabili commessi dai propri dipendenti.
La statuizione ha respinto, poi, l’eccezione di prescrizione posto che la vicenda oggetto di
controversia ha evidenziato responsabilità a titolo di dolo, quanto meno nella forma del dolo
contrattuale, con conseguente applicazione dell’art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20
e individuazione della relativa decorrenza del termine quinquennale nel momento della scoperta o
“disvelamento” del danno stesso, allorché esso è divenuto effettivamente conosciuto (o comunque
concretamente rientrante nella sfera di oggettiva conoscibilità) da parte dell’amministrazione
danneggiata, la quale è così stata posta nelle condizioni di poter esercitare l’azione.
Infine il Collegio giudicante ha ritenuto che nel giudizio di responsabilità amministrativocontabile la ripartizione delle singole responsabilità, in via solidale o parziaria, nei rapporti interni
ed esterni, sia rimessa all’apprezzamento del giudice cui “è affidato”, a prescindere dalla richiesta
di parte attrice, “il compito di determinare e costituire il debito risarcitorio, stabilendo quanta
parte del danno prodotto deve ritenersi risarcibile in relazione all'intensità della colpa del
responsabile, da individuare in relazione a tutte le circostanze di fatto in cui si è svolta l'azione
produttiva del danno” (C. cost., ord. 392 del 19 – 23 novembre 2007).
Sentenza 4 novembre 2014 n.108
La controversia si è conclusa con la declaratoria di inammissibilità dell'atto di citazione per
violazione dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19), nel testo sostituito dal decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 543 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639), non avendo la
Procura regionale proceduto alla richiesta audizione personale dell’intimato. In ordine alla
regolazione delle spese il Collegio giudicante ha statuito che la richiamata declaratoria non
costituisca “proscioglimento nel merito”, condizione richiesta per la liquidazione delle spese di
difesa dal combinato disposto dell’art. 3, co. 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543
(convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639) e dell’art. 18 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135), come
interpretati dall’art. 10-bis, co. 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con
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Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), a sua volta modificato dall'art. 17, comma 30quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102).
Sentenza 4 novembre 2014 n.109
Nella controversia è stata ritenuta sussistente la responsabilità contabile dell’amministratore di
società di capitali, titolare di delegazioni ACI, che ha avuto la disponibilità anche solo giuridica del
denaro riscosso a titolo di tasse automobilistiche e che, alle prescritte scadenze, non ne ha curato il
riversamento alla Regione.
Sentenza 4 novembre 2014 n.110
La sentenza ha ritenuto sussistente la responsabilità amministrativa di un assessore comunale
con riferimento all’inottemperanza a pronunce del TAR e conseguenti spese per l’attività di un
commissario ad acta, trattandosi di oneri manifestamente inutili ed evitabili, dal momento che i
provvedimenti esecutivi delle sentenze di merito del giudice amministrativo, adottati dal
commissario ad acta con oneri a carico del Comune, erano in realtà già stati predisposti dai
competenti uffici comunali e formalmente inviati all'assessore competente, il quale, tuttavia, non
vi aveva dato seguito.
Sentenza 4 novembre 2014 n.111
La pronuncia, dopo aver premesso che l'istanza di sospensione del processo chiesta ai sensi del
combinato disposto degli artt. 41 e 367 c.p.c. a seguito di presentazione di ricorso per regolamento
preventivo di giurisdizione, è assoggettata, ai sensi della norma da ultimo citata, alla delibazione
del Giudice di merito della non manifesta inammissibilità del ricorso e della non manifesta
infondatezza della questione di giurisdizione, l’ha respinta nel rilievo che l’azione revocatoria
esercitata dalla Procura regionale rientra nel contesto della efficace tutela dei crediti erariali e
trova fondamento nell’articolo 1, comma 174, della legge 23.12.2005 n. 266 e nella costante
giurisprudenza della Corte di cassazione.
Sentenza 2 dicembre 2014 n.117
La statuizione ha respinto la domanda attrice stante l’esistenza di sentenza penale avente
efficacia di giudicato nel giudizio contabile ai sensi dell’articolo 652 del codice di procedura penale.
Al citato esito è pervenuta considerando che la pronuncia penale era diventata irrevocabile e che
conteneva un effettivo e specifico accertamento in ordine alla insussistenza degli stessi fatti
contestati con l’atto di citazione e alla partecipazione dell’imputato, poi convenuto innanzi alla
Sezione.
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Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
Sentenza 23 dicembre 2014 n.124
La sentenza ha ritenuto inammissibile l’atto introduttivo del giudizio per l’incertezza nella
individuazione del danno erariale ( ancorato ora alla mancata realizzazione di lavori di un
immobile di proprietà pubblica , ora nella perdita di valore per la mancata ristrutturazione, ora per
la lesione degli interessi della collettività) e per la genericità delle condotte addebitate ai singoli
convenuti.
1.2. GIUDIZI DI CONTO.
L’attività della Sezione ha evidenziato i seguenti esiti:
•
discarico di n. 103 conti erariali;
•
discarico di n. 256 conti degli enti locali;
•
dichiarazione di estinzione n. 577 giudizi.
Rispetto al carico registrato alla data del 31 dicembre 2013 (n. 904 conti erariali, n. 4929 conti
degli enti locali), nel 2014 sono stati depositati n. 123 conti erariali e n. 1046 conti degli enti locali,
con una giacenza, alla fine dello stesso anno, di n. 917 conti erariali e di n. 5125 conti degli enti
locali.
Va aggiunto che in esito all'esame del magistrato relatore, sono stati deferiti all'esame collegiale
della Sezione, 31 giudizi di conto e per resa di conto, in aggiunta ai 6 già iscritti al ruolo di udienza
all'inizio dell'anno; le sentenze che hanno riguardato espressamente la materia dei conti giudiziali
sono state 4.
La Corte dei conti ha impresso un rinnovato impulso al settore, nella convinzione che la
salvaguardia delle finanze pubbliche debba essere assicurata dal costante e rigoroso controllo del
conto, quale documento rappresentativo dell’entità delle risorse di cui l’agente ha avuto la
gestione.
Il traguardo che la Sezione giurisdizionale intende raggiungere è quello della piena effettività di
tale giudizio, mediante la sua progressiva applicazione a tutti gli ambiti previsti dalla legge.
La verifica dei conti giudiziali, pertanto, è stata articolata secondo criteri di gradualità e lungo
tre direttrici: estensione “a regime” del giudizio di conto; formazione di tutti i soggetti coinvolti;
digitalizzazione.
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Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
Con riferimento alla prima tappa del delineato percorso, assume assoluta priorità la
ricognizione di tutte le gestioni assoggettate al regime del giudizio di conto e l'individuazione delle
inadempienze, anche mediante la sensibilizzazione sul punto degli enti interessati.
Il mancato rispetto dell'obbligo di resa del conto è ancora elevato. Per alcuni enti, e per i
relativi agenti contabili, il giudizio di conto costituisce una novità; altri enti locali si adagiano
sull'equivoco che la trasmissione dei conti giudiziali debba avvenire solo “a richiesta” della Sezione.
Ancora altri enti locali depositano solo una parte dei conti previsti, rimanendo inottemperanti
per talune gestioni.
In tale situazione la regolarizzazione “ex post” dei conti può risultare obiettivamente
problematica, in quanto l’elaborazione, la parificazione e il loro deposito, partendo sostanzialmente
da zero e in mancanza di una corretta impostazione e di una rilevazione sistematica dei dati minuti
di gestione fin dall'origine, comportano un rilevante impiego di risorse.
La Sezione ha constatato l’omessa presentazione di conti giudiziali addirittura per un arco
temporale superiore al decennio.
A ciò si aggiungano le numerosissime presentazioni di conti non conformi ai criteri di corretta
rappresentazione delle operazioni di “carico” e “scarico”, cui segue la necessaria loro
rielaborazione.
Nel descritto contesto la Sezione procede privilegiando l'adozione di soluzioni volte alla ricerca
di un punto d’equilibrio tra l'esigenza di un soddisfacente riscontro della regolarità di gestioni
pregresse, anche risalenti nel tempo, e quella di “lavorare a regime”, cioè tendenzialmente sul
corrente anziché sul passato.
Innumerevoli, quindi, sono state le richieste istruttorie, i rilievi, i contatti anche informali, i
chiarimenti forniti, gli incontri tecnici, tutti informati tendenzialmente al perseguimento
dell'obiettivo della regolarizzazione, graduale, delle modalità di rendicontazione delle gestioni.
L'approccio fin qui adottato è stato quello dell'interlocuzione diretta con ciascun ente, dopo
averne preso in esame le principali caratteristiche, in modo da poter modulare le richieste
istruttorie sulla base della peculiare situazione, fornendo tutte le indicazioni necessarie al fine di
ottemperare correttamente e tempestivamente agli adempimenti di legge.
Per gli esercizi più risalenti, le istruttorie dirette all’acquisizione di documentazione sono state
limitate al minimo indispensabile e sempre che non risultassero attingibili direttamente dalle
banche dati accessibili alla Corte dei conti.
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Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
Non sempre le note istruttorie del Magistrato relatore sul conto hanno ricevuto riscontro nei
termini all’uopo fissati, ciò che ha determinato la necessità di formalizzare solleciti; in un solo caso
si è reso necessario un accesso diretto unitamente alla Guardia di Finanza.
La consapevolezza delle difficoltà rinvenienti dalla scarsità di risorse delle amministrazioni
interessate e dalla molteplicità degli adempimenti, non possono configurare preclusioni per il
raggiungimento dell'obiettivo della corretta e sistematica rendicontazione delle gestioni pubbliche,
quale primo presidio e garanzia dell'integrità delle finanze pubbliche e della legalità delle procedure
di entrata e di spesa.
Tanto più che la persistenza di casi di frode e di peculato, consumati da parte di alcuni agenti
contabili, esalta la centralità dei riscontri contabili, non soltanto con finalità repressiva e
recuperatoria, ma anche, e soprattutto, in funzione di prevenzione. L'attività istruttoria svolta
sistematicamente sui conti giudiziali può efficacemente limitare i fenomeni delittuosi e gli errori di
natura contabile ( ad esempio duplicazioni di pagamento) e, in generale, può stimolare
l'amministrazione a presidiare più rigorosamente i propri processi contabili1.
La necessità di rendere ad un giudice il conto della propria gestione induce necessariamente gli
agenti contabili e gli enti interessati a prestare maggior attenzione alla regolare “quadratura” di
essi, alla corretta impostazione delle procedure contabili, alla legittimità della gestione,
all'adeguatezza della propria regolamentazione interna.
Va, altresì, segnalato che il conto va parificato, cioè dichiarato regolare e conforme alle proprie
scritture da parte dell’amministrazione da cui il contabile dipende (amministrazione la quale,
responsabilizzata in tal senso, deve necessariamente organizzarsi in modo da essere in grado di
“incrociare” le operazioni della gestione contabile con le proprie scritture e, all’occorrenza, darne
conto o evidenziare tempestivamente le anomalie riscontrate). Si tratta di un controllo necessario
al fine della verifica delle proprie gestioni contabili, e, quindi, della corretta organizzazione
dell’amministrazione.
Il giudizio di conto, inoltre, secondo una impostazione che sembra al momento prevalere in
giurisprudenza, non si limita ad accertare la mera presenza di una qualsiasi “carta contabile”, ma
si spinge sino a verificarne l’inerenza e l’ammissibilità, oltre la “regolarità” anche sostanziale e non
solo formale. Nei descritti limiti, quindi, consente anche un vaglio sommario sulla legittimità
dell’operazione e sulla regolarità in senso non strettamente “computistico”.
1 Sotto altro profilo, il giudizio di conto, basato sul riscontro cartolare dei giustificativi di ciascuna operazione, costituisce comunque
un deterrente rispetto a plateali fenomeni di peculato che, purtroppo, continuano a registrarsi pur essendo evitabili con
semplicissimi accorgimenti di riscontro contabile (vedasi, al riguardo, Sez. Abruzzo, 447 del 29 maggio 2004, n. 447 e 10 luglio 2013,
n. 143).
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Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
Sotto distinta angolazione il giudizio stesso può costituire l'occasione per individuare ed
evidenziare eventuali lacune nel sistema contabile o dei controlli interni, a livello di adempimenti
basilari (ad esempio: se, come e quando vengono effettivamente svolte le verifiche di cassa o le
ispezioni sui magazzini o sui consegnatari; se e come l’ente forma e tiene i propri registri; se e come
l’ente procede al riscontro contabile, ecc.). Si è constatato, ad esempio, che alcuni organi di
revisione di enti locali non hanno condotto, in passato, le verifiche di cassa secondo le modalità
stabilite dalla legge2.
Ancora, il controllo “a norma” sulle operazioni esecutive della gestione contabile può essere la
sede per individuare eventuali anomalie anche nella regolamentazione di cui si è dotato l’ente
stesso.
Infine non può escludersi che l’esame del conto giudiziale possa far emergere elementi di
irregolarità che comportano non un ammanco o un danno per l’amministrazione, ma un vantaggio
patrimoniale con lesione dei diritti del cittadino; sotto quest'ultimo aspetto viene in luce il
carattere di garanzia obiettiva della regolare gestione, proprio del giudizio di conto, nell’interesse
non tanto e non solo del patrimonio dell’ente da cui dipende l’agente contabile, ma della
collettività intera di riferimento (si pensi, a titolo di mero esempio, all’irregolare addebito alla
collettività di importi non dovuti da parte di un agente della riscossione o di un gestore di beni
pubblici).
L’attività di verifica svolta nel 2014 non ha posto in risalto particolari problematiche nella
materia dei conti giudiziali erariali. Questi ultimi sono, di norma, regolarmente e tempestivamente
depositati presso la Segreteria della Sezione, muniti del visto di regolarità apposto dalle Ragionerie
Territoriali dello Stato e corredati della documentazione giustificativa.
In pochi casi sono state rilevate imprecisioni o discordanze, peraltro sanate in corso
d'istruttoria; in altri evenienze, invece, sono stati avviati tavoli tecnici finalizzati a verificare
l'opportunità di eventuali adeguamenti della modulistica e delle modalità di redazione e
trasmissione dei conti, in relazione all'evoluzione normativa e a concrete esigenze operative.
Merita segnalare, tra gli altri, l'approfondimento avviato con le quattro motorizzazioni civili e
le quattro Ragionerie Territoriali abruzzesi, in relazione alle modalità di rendicontazione della
gestione delle targhe dei veicoli a motore, in particolare dopo l'introduzione dello Sportello
Il giudizio di conto in alcuni casi può essere l’occasione per rilevare anomalie nell'amministrazione dell'ente e, per tal via, consente
individuare e perseguire fattispecie di responsabilità amministrativa che, in mancanza di altra notizia di danno, non potrebbero
affiorare.
2
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Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
Telematico dell'Automobilista, anche con riguardo al riscontro di coerenza dei correlati versamenti
alla Tesoreria dello Stato mediante conto corrente postale.
Per gli enti locali, molte delle irregolarità emerse, di carattere prevalentemente formale, sono
state sanate o sono state avviate le misure correttive. Con riferimento ad alcune gestioni è stata
ravvisata l'opportunità di un più ponderato vaglio di carattere giuridico relativamente
all'impostazione dei conti stessi, anche al fine di assicurare l'uniforme rendicontazione da parte di
tutti i soggetti interessati.
Nella indicata prospettiva l’attività dei singoli Magistrati relatori sui conti è stata preceduta da
approfondimenti giuridici ed operativi sull'ampiezza del conto dei consegnatari, volti ad
individuare linee-guida per la relativa presentazione dei conti (in relazione alla tipologia di beni
assunti in custodia e alle modalità della custodia stessa).
Omologa indagine ermeneutica è stata condotta relativamente alla recente introduzione
dell'imposta di soggiorno, al fine di chiarirne alcuni aspetti applicativi in vista della resa del
relativo conto giudiziale.
Le istruttorie relative agli agenti contabili degli enti locali evidenziano problematiche già in
fase di acquisizione dei conti giudiziali, anche in relazione alle rappresentate difficoltà di far
reperire, a distanza di tempo, ai propri agenti contabili la documentazione necessaria ad elaborare
ex novo conti ( talvolta mai presentati) o a giustificare quelli depositati; identici ostacoli sono stati
prospettati in occasione della richiesta di chiarimenti e/o atti, specie in concomitanza con la
scadenza di molteplici altri adempimenti (non ultima, l'adozione del nuovo sistema armonizzato dei
conti). Numerose carenze e irregolarità formali hanno reso necessarie ripetute integrazioni e
rettifiche, a seguito di rilievi del magistrato relatore, con dilatazione dei tempi di presentazione del
relativo sindacato.
Il lavoro svolto consente di ritenere che, in futuro, dette difficoltà non si presenteranno o
risulteranno affievolite, in quanto i conti e la relativa documentazione dovranno essere elaborati e
conservati ab origine secondo i criteri indicati dalla Corte dei conti.
Un cenno deve essere riservato ad altre istruttorie.
Per quanto riguarda la Regione, assumono rilevanza le indagini sull’obbligo, o meno, della
presentazione del conto giudiziale relativamente all'utilizzo dei fondi erogati ai Gruppi consiliari
regionali.
Sul punto si sono registrati contrasti giurisprudenziali, approdati recentemente alle Sezioni
Riunite della Corte dei conti, mentre pendono tuttora conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte
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Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
costituzionale e ricorsi per difetto di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di
cassazione. Il quadro di riferimento dovrebbe delinearsi nei prossimi mesi.
E' stata avviata, ed è in fase avanzata, la verifica dei conti giudiziali di un ente strumentale
della regione. Si tratta di una istruttoria “pilota” virata alla valutazione di profili normativi ed
operativi relativi all'applicazione delle norme sui giudizi di conto nei confronti degli enti regionali,
in vista della progressiva estensione del controllo a tutti gli altri enti della categoria.
La seconda direttrice su cui si è orientata l'azione della Sezione, in materia di conti giudiziali, è
stata quella della formazione del personale.
Risulta ormai consolidata la prassi delle riunioni di coordinamento interne, estese a tutto il
personale operante nel settore, e delle sessioni di “auto-formazione”, indirizzate all'accrescimento e
alla condivisione delle professionalità dei magistrati e dei funzionari, nonché alla conseguente
individuazione di metodologie condivise ed uniformi di revisione, nel rispetto del trade off tra
quantità delle contabilità revisionabili e qualità del controllo svolto.
L'obiettivo da perseguire, per quanto ambizioso in rapporto alle risorse umane a disposizione, è
quello di fare in modo che tutti gli agenti contabili, comunque operanti nel territorio regionale,
siano periodicamente sottoposti al sindacato di regolarità contabile da parte della Corte dei conti.
Particolare attenzione è stata dedicata anche allo studio dei precedenti e degli indirizzi di altre
Sezioni giurisdizionali; con queste ultime sono stati instaurati rapporti di reciproca condivisione
delle migliori prassi.
In quest'ottica, tutti i funzionari della Sezione hanno preso parte, nel corso del 2014, ad un
programma di formazione presso la sede centrale di Roma, articolato in quattro moduli, ciascuno
di tre giorni, unitamente al personale di altre Sezioni.
Lo stesso è a dirsi per i magistrati, i quali hanno beneficiato di iniziative formative specifiche,
collaborando anche alla preparazione di esse.
Un particolare impegno è stato profuso, sul fronte esterno, nel fornire agli agenti contabili ed ai
relativi enti, le indicazioni e i chiarimenti del caso sugli adempimenti da assolvere, essendo emerso
che numerosi conti giudiziali non sono stati depositati presso la Segreteria della Sezione ovvero
sono stati presentati incompleti già sul piano formale, evidentemente per una carenza informativa
dei soggetti obbligati.
A tal fine, le note istruttorie sono state spesso corredate di indicazioni sulle modalità di
predisposizione dei conti giudiziali.
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Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
Sono stati individuati ed esaminati “casi pilota” sulle singole questioni problematiche, talvolta
sottoposti al giudizio della Sezione, in modo da contribuire alla elaborazione di principi
giurisprudenziali.
La terza direttrice, strettamente correlata alle due precedenti, è quella dell'utilizzo delle nuove
tecnologie.
La Sezione, nella prospettiva di una progressiva digitalizzazione dell’intero processo
giurisdizionale dinanzi alla Corte dei conti, ha avviato da tempo una serie di attività
propedeutiche.
Nell’innovativo contesto si colloca anche la sperimentazione del sistema informativo per
l'acquisizione telematica dei conti giudiziali (SIRECO - Sistema Informativo Resa Elettronica
COnti), avviata proprio in Abruzzo nell'ottobre 2014, in collaborazione con il personale tecnico che
ha lavorato alla realizzazione dell'applicativo e con la partecipazione di alcuni enti locali e di una
Ragioneria territoriale.
Detta attività, preceduta da una ineludibile fase di analisi, è culminata nell'effettuazione di
alcuni test operativi.
I responsabili delle amministrazioni partecipanti, dopo una prima sessione formativa, sono
stati assistiti nella procedura di registrazione al nuovo sistema informativo nel ruolo di "redattore”,
accreditandosi mediante l'inserimento dei dati e della documentazione richiesti; esaurita questa
fase hanno quindi provveduto a depositare telematicamente alcuni conti giudiziali, firmati
digitalmente.
Il personale della Sezione ha seguito, in qualità di "gestore", l'intera procedura, il cui apice è
consistito nella presa in carico dei conti giudiziali in formato digitale mediante Sireco e con la
correlata acquisizione ai sistemi informativi della Corte dei conti, previa verifica di corrispondenza
della documentazione depositata.
Il risultato delle due giornate di test e del susseguente follow up si è rivelato ampiamente
positivo, anche grazie al diretto contributo degli utenti finali, i quali hanno consentito ai tecnici
della Corte di affrontare e risolvere in tempo reale alcune questioni operative.
Successivamente ai test si è potuto provvedere alla messa in esercizio del sistema.
Il SIRECO, accessibile direttamente via Internet, riveste particolare importanza, in quanto
consentirà la progressiva dematerializzazione delle attività istituzionali riguardanti i conti
giudiziali, con notevole risparmio di risorse e con il beneficio della maggiore semplicità, certezza ed
immediatezza nella gestione dei relativi atti e documenti. Il primo modulo del nuovo sistema
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Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
informativo prevede la costituzione, a cura degli enti soggetti alla giurisdizione contabile, di
un’anagrafica informatica degli agenti contabili, che dovrà essere costantemente alimentata, con
l'obiettivo di avere piena ed aggiornata cognizione dei soggetti tenuti alla resa del conto giudiziale.
Per l’utilizzo del sistema, il Responsabile dei Servizi Finanziari di ciascun ente o della
Ragioneria dovrà previamente autenticarsi ed accedervi seguendo le istruzioni contenute nei
manuali, nei video tutorial e nelle guide rapide presenti sul sito dedicato al SIRECO.
L’invio telematico dei conti tramite il nuovo sistema sostituisce l’invio cartaceo; quest’ultima
opzione resta comunque consentita, in via transitoria e residuale, al fine di garantire una ordinata e
graduale migrazione alle nuove tecniche digitali.
La Sezione Abruzzo ha impegnato tutto il personale della Segreteria al fine di favorire la
conoscenza e quindi il maggior utilizzo possibile del sistema: ciascun ente interessato è già stato, o
comunque sarà singolarmente contattato, sia a mezzo posta, sia telefonicamente, e potrà riporre
affidamento su un'assistenza tecnica di primo livello in Abruzzo e, nel caso di particolari difficoltà
tecniche, di secondo livello presso le strutture centrali della Corte dei conti.
Con il nuovo sistema, le amministrazioni avranno modo di apprezzare i vantaggi della
dematerializzazione del conto giudiziale: risparmio di carta e spese postali, semplicità
dell'interfaccia; certezza ed immediatezza nella gestione delle fasi di deposito.
Benefici analoghi si prospettano per la Sezione giurisdizionale che, inoltre, troverà nel SIRECO
un’anagrafica informatica degli agenti contabili aggiornata costantemente a cura degli stessi enti
soggetti alla giurisdizione.
1.3. CONTENZIOSO IN MATERIA DI PENSIONI.
L’attività dei tre Giudici unici per le pensioni incardinati presso questa Sezione territoriale, si è
articolata nella celebrazione di 22 udienze pubbliche e di 6 camere di consiglio.
Nel 2014 è proseguito il sensibile smaltimento dell’arretrato pensionistico, comprovato dalla
modesta giacenza, alla fine dello stesso anno, di n. 72 giudizi. Sotto diversa angolazione va
segnalata la diminuzione dei ricorsi depositati rispetto al passato: n. 1180 nel 2005 contro i n. 85
presentati nel 2014.
I ricorsi trattati (116) e definiti (102) nell’anno in rassegna evidenziano la tempestiva risposta
alle istanze giudiziali dei privati, giudicate in tempi ravvicinati, inferiori all’anno solare.
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Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
Il contenzioso pensionistico presenta attualità in ragione della esistenza di controversie
concernenti diverse tematiche (a titolo esemplificativo: aggravamento di infermità già
precedentemente indennizzate, diritto alla reversibilità, aumento della base pensionabile, cumulo
di indennità integrative speciali, diritto alla pensione privilegiata, ordinaria e tabellare).
Anche la giurisdizione pensionistica ha affrontato temi di particolare interesse.
Sentenza 14 gennaio 2014 n. 1
La pronuncia ha escluso non solo che la modifica in pejus del trattamento pensionistico a
seguito di sentenza di riforma di precedente, provvisoriamente esecutiva, possa essere annoverata
nell’ambito della revoca amministrativa dei provvedimenti pensionistici, ma anche la ricorrenza
della buona fede da parte del pensionato, stante la consapevolezza dell'aleatorietà del giudizio.
Sentenza 11 febbraio 2014 n. 6
La statuizione ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità
costituzionale dell'art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978, nella parte in cui subordina la concessione
della pensione di guerra all'orfano maggiorenne alla sussistenza di limiti reddituali, nella
considerazione che la pensione di guerra ha funzione indennitaria e solo indirettamente
assistenziale.
Sentenza 11 febbraio 2014 n. 7
La decisione del giudice monocratico ha ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei
conti con riferimento alla domanda di rivalsa di un ente locale nei confronti dell'INPS che aveva
autonomamente mutato la decorrenza e la natura della cessazione del rapporto del dipendente.
Sentenza 26 febbraio 2014 n. 12 e 20 maggio 2014 n. 47
Le sentenze in epigrafe hanno stabilito che le doglianze articolate in udienza costituiscono
nuove domande rispetto all'atto introduttivo del giudizio e, come tali, devono essere ritenute
inammissibili sulla base della preclusione nelle allegazioni contemplata dall’art. 420, primo comma,
ultimo periodo, c.p.c., richiamato dall’art. 5, secondo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205,
delle esigenze connesse ad un pieno regolare contraddittorio ed alla necessaria funzionalità dello
specifico rito.
Sentenza 26 febbraio 2014 nn. 13 - 15
Le due decisioni hanno affermato la legittimità della motivazione per relationem ad altra
sentenza della quale il giudicante condivida le argomentazioni logiche e giuridiche ovvero i punti e
gli elementi essenziali, tanto più che, per quanto concerne il giudizio pensionistico innanzi alla
Corte dei conti ex art. 5 della legge n. 205 del 2000, la motivazione della sentenza, in presenza delle
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Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
condizioni e dei casi contemplati dall’art. 9, comma 1, dello stesso provvedimento, può consistere
in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad
un precedente conforme, da indicare espressamente in modo da far comprendere la ratio decidendi
secondo il principio cogente posto dall’art. 111 Cost..
Sentenza 27 febbraio 2014 n. 17
L’esito della controversia ha ribadito il valore di principio fondamentale e di generale
applicazione nell’ordinamento delle pensioni dei dipendenti statali, del divieto di doppia
valutazione di un periodo di attività.
Sentenza 27 febbraio 2014 nn. 18, 20
Le due statuizioni hanno dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti avendo le
controversie ad oggetto pretese inerenti al rapporto di servizio (nella specie scatto aggiuntivo
previsto dall’art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 83/2001 e indebito stipendiale).
Sentenze 27 febbraio 2014 n. 19 e 29 settembre 2014 n. 94
Le sentenze in epigrafe, in aderenza alla costante giurisprudenza, hanno riconosciuto il diritto
alla percezione dell’indennità integrativa speciale, in misura intera, e della tredicesima mensilità
sulla pensione corrisposta in costanza di attività retribuita alle dipendenze di terzi.
Sentenza 27 febbraio 2014 n. 21
La pronuncia ha dichiarato l’irripetibilità dell’indebito pensionistico avuto riguardo alle
provate allegazioni difensive in ordine a peculiari ed eccezionali condizioni di disagio (stato di
invalidità civile e di disoccupazione), ostative alla restituzione dei maggiori assegni percepiti dal
pensionato.
Sentenza 27 febbraio 2014 n. 23
La decisione del giudice monocratico ha applicato la giurisprudenza di appello sostanzialmente
consolidata nel senso di affermare la ripetibilità di somme percepite dal pensionato in forza di
sentenza provvisoriamente esecutiva a lui favorevole, travolta da una sentenza di secondo grado,
non potendosi configurare in alcun modo un affidamento incolpevole dell’interessato, a prescindere
dal tempo trascorso, e dovendosi applicare l’art. 336 c.p.c..
Ordinanza 28 maggio 2014 n. 24
Il provvedimento giudiziale ha stabilito che la dichiarazione del valore della prestazione
dedotta in giudizio, richiesta nell'atto introduttivo a pena di inammissibilità o improcedibilità del
giudizio dal combinato disposto degli art. 152 disp. att. c.p.c. e dell'art. 38, comma 3, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111),
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Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
presuppone che il ricorrente ne quantifichi l'importo, almeno in via approssimativa, non essendo a
tal fine sufficiente, ove si verta di prestazione agevolmente liquidabile (nella specie, ratei di
indennità integrativa speciale arretrati per un periodo temporale individuato), la formula di stile
secondo cui la prestazione avrebbe valore “indeterminabile”.
Sentenze 4 aprile 2014 nn. 30 e 31
Il Giudice monocratico, in fattispecie, ha stabilito che il requisito dell'inabilità a proficuo
lavoro, richiesto ai fini della concessione della pensione di guerra in favore degli orfani
maggiorenni, è riferito alla capacità dell'interessato di attendere ad un'occupazione proficua, vale a
dire idonea a procurargli un reddito “congruo”, tenendo conto dell'insieme delle patologie
invalidanti, dell'età, del livello di scolarità, del concreto curriculum lavorativo del soggetto.
Sentenza 4 aprile 2014 n. 32
La decisione ha riguardato il tema del recupero di somme pagate in forza di provvisoria
esecuzione di sentenza di primo grado. Al riguardo sono stati enunciati i seguenti principi:
a. le maggiori somme di pensione ricevute in esecuzione di sentenza provvisoriamente
esecutiva, poi annullata, devono essere necessariamente restituite all’ente erogatore del
trattamento di quiescenza, essendo a tal fine irrilevante lo stato soggettivo del percipiente e la
natura pensionistica delle somme;
b. la fattispecie non è inquadrabile nello schema della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c.,
atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della
sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base
alla prima decisione, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in
precedenza (con la conseguenza che, ai fini degli interessi legali da calcolare sulle somme da
restituire, deve farsi riferimento alla data dei singoli pagamenti indebiti e non alla data della
domanda di restituzione delle somme);
c. il recupero di somme non spettanti, percepite da dipendenti pubblici ancorché in buona fede,
costituisce “atto dovuto” della pubblica amministrazione, a contenuto “paritetico” e, di norma,
privo di valore “provvedimentale”, in quanto avente ad oggetto un diritto irrinunciabile, non
potendosi quindi configurare la violazione dei principi in materia di procedimento amministrativo
nel caso in cui sia stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento;
d. esula dalla giurisdizione della Corte dei conti la questione concernente i profili fiscali della
restituzione delle somme indebite erogate ai pensionati, come pure quella della rimborsabilità (ex
art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
26
Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
546) delle ipotetiche maggiori imposte a suo tempo pagate su somme che hanno concorso alla
formazione del reddito in esercizi precedenti, ma che poi sono state restituite ante 2013 al soggetto
erogatore senza trovare capienza, ai fini della deduzione di cui alla lettera d-bis del TUIR, nel
reddito degli anni successivi; la questione, come tale, è infatti devoluta alla cognizione degli organi
della giustizia tributaria ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Peraltro, a seguito dell'introduzione del comma 174 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014
(legge 27 dicembre 2013, n. 147), essendo stata consentita la deducibilità integrale delle somme
restituite, grava sul ricorrente l'onere di provare l'eventuale pregiudizio subito in conseguenza delle
modalità operative seguite dall'Istituto previdenziale per il recupero dell'indebito e quindi la
rilevanza della questione.
Sentenza 28 aprile 2014 n. 38
La pronuncia, premesso che gli accessori hanno lo scopo di conservare il valore originario
dell’obbligazione pensionistica e gli interessi, in particolare, trovano la loro ragion d’essere nella
naturale fecondità del denaro non corrisposto alle scadenze d’obbligo, ha statuito che la ritardata
liquidazione del trattamento pensionistico soggiace alla generale applicazione dell’art. 429 c.p.c. e
alla decorrenza degli accessori stessi dal giorno della maturazione del diritto.
Sentenza 6 maggio 2014 n. 41
La pronuncia ha stabilito che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 41, della legge n. 335
del 1995 debba essere interpretata nel senso di salvaguardare il trattamento più favorevole
comunque in godimento in capo al pensionato nel momento di effettiva applicazione dei nuovi
limiti di cumulabilità, con la conseguenza che, qualora l'applicazione dei limiti stessi, alla data di
entrata in vigore originaria della legge, fosse preclusa per il pensionato dalla presenza, nel suo
nucleo familiare, di un minore o comunque di uno studente di età inferiore ad anni ventisei, la
salvezza del trattamento “più favorevole” non può essere riferita, con inaccettabile interpretazione
letterale, alla data di entrata in vigore originaria della legge n. 335 del 1995 (17 agosto 1995), e
quindi al trattamento virtualmente in godimento a quella data, bensì alla data di successivo
effettivo “ingresso” nel nuovo regime di incumulabilità parziale dei redditi personali con i
trattamenti di reversibilità, cioè alla data di cessazione della presenza del soggetto protetto nel
nucleo familiare. La stessa sentenza inoltre:
a. ha ribadito il principio enunciato dalla giurisprudenza secondo cui gli aumenti perequativi
previsti dall’art. 11, comma 1, del d.lgs n°503/1992 costituiscono miglioramenti da considerare ai
fini del riassorbimento disposto dall’art. 1, comma 41, ultimo periodo della l. n°335/1995;
27
Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
b. ha statuito che il diritto al pagamento dell'indennità integrativa speciale, quale componente
accessoria da corrispondersi, al ricorrere dei presupposti di legge, in aggiunta alla voce pensione,
indipendentemente dalla natura provvisoria o definitiva di essa e senza necessità di appositi
provvedimenti di liquidazione, formando oggetto di specifico regime di limitazioni al cumulo che si
concretizzano con la sospensione e il ripristino dell'emolumento, indipendentemente dalle vicende
afferenti la pensione base, soggiace alla prescrizione quinquennale decorrente dall'omesso
pagamento (cioè dalla scadenza) del singolo rateo mensile; ciò in quanto l'indennità in questione si
presenta liquida ed esigibile già in regime di pensione provvisoria, a nulla rilevando la data della
successiva comunicazione della liquidazione del trattamento definitivo di pensione, assumendo
quest'ultima pregio esclusivamente agli effetti degli arretrati di pensione come riliquidata nel
provvedimento stesso, non anche della indennità accessoria da corrispondersi fin dall'origine del
trattamento provvisorio;
c. in caso di riliquidazione e conguaglio del trattamento pensionistico delle somme arretrate
rispettivamente a credito e a debito del pensionato e dell'ente previdenziale, trova applicazione la
prescrizione sul saldo finale, a credito o a debito, considerando tutte le competenze dovute;
d. nelle controversie pensionistiche la regolazione delle spese di giudizio segue l'ordinario criterio
della soccombenza, salvi i casi di compensazione totale o parziale e salva l'attestazione da parte del
ricorrente del requisito reddituale di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
Sentenza 6 maggio 2014 n. 42
La pronuncia ha affermato che alla luce della attuali conoscenze scientifiche non è possibile
affermare con ragionevole probabilità la sussistenza di un ruolo causale tra il servizio prestato
presso installazioni radar dell'aeronautica militare e l'infermità “linfoma non hodking a grandi
cellule B”.
Sentenza 20 maggio 2014 n. 46
La statuizione ha precisato che ai fini del raggiungimento del requisito di accesso alla pensione
pari a 96 anni ( quota 96), derivante dalla somma dell’età anagrafica e degli anni di anzianità
contributiva, ferma restando la necessità dell'età anagrafica minima di 60 anni, per i dipendenti
pubblici è consentito l'arrotondamento “a mese”.
Sentenza 21 maggio 2014 n. 49
La controversia ha riguardato la categoria dei non vedenti, la cui attività lavorativa è
considerata particolarmente usurante, cui è stato esteso il beneficio di quattro mesi di
contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, per
28
Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, ai
sensi dell’articolo 9, secondo comma, della legge 29 marzo 1985, n. 113. La statuizione, richiamata
la definizione di cecità legale e considerata la protezione giuridica accordata alla categoria in
argomento, ha enunciato il principio secondo cui la fruizione dei benefici in questione è legata alla
cecità assoluta o a un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con
eventuale correzione.
Sentenza 21 maggio 2014 n. 51
La pronuncia, premesso che in controversia l’indebito è derivato da circostanze non imputabili
al pensionato né dallo stesso riconoscibili con immediatezza, ha ritenuto che il prolungato ed
anomalo arco temporale tra la prima provvisoria fruizione dei benefici pensionistici e la concessione
del trattamento definitivo, superiore a quattro anni, configurasse motivo ostativo al recupero da
parte dell’amministrazione.
Sentenza del 21 maggio 2014 n. 52
La fattispecie ha riguardato la mancata concessione dell’equo indennizzo.
Il giudice monocratico ha stabilito che la disciplina di tale beneficio, ancorché sotto taluni
profili risulti affine a quella della pensione privilegiata, presenta natura e caratteri del tutto
autonomi e distinti e, pertanto, non rientra nel novero delle controversie sulle quali ha
giurisdizione la Corte dei conti.
Sentenza del 27 maggio 2014 n. 53
La pronuncia ha stabilito che l’'incremento dell'assegno funzionale, previsto dall'art. 6, comma
1 e seguenti del d.l. n. 387 del 1987, si riferisce al servizio effettivo e non al servizio utile e non
comprende, quindi, l'aumento del quinto previsto dall'art. 3, 5° comma, della legge n. 284 del 1977.
Sentenza 15 luglio 2014 n. 73
La sentenza ha ritenuto che:
a. nel processo pensionistico non trova cittadinanza l'art. 163 c.p.c. ma, quale norma speciale,
l'art. 6, comma 3, del d.l. n. 453 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 19 del 14
gennaio 1994, posto che l'art. 26 del r.d. n. 1038 del 1933 dispone che le norme del codice di
procedura civile si applicano soltanto in quanto compatibili;
b. non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, ma in quella esclusiva del Giudice
amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 69 del 2009, poi abrogata dalle disposizioni di
attuazione del codice del processo amministrativo, la controversia relativa al risarcimento del
danno ingiusto cagionato dall'inosservanza degli obblighi della P.A.
29
Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
Sentenza 23 settembre 2014 n. 91
La pronuncia, dopo aver ribadito che l’indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità
di pensione spettano anche in caso di contemporaneo svolgimento di attività di lavoro dipendente,
ha disposto che ai fini della liquidazione delle spese di lite il Giudice può tenere in considerazione,
oltre ai valori medi indicati nella Tabella 11 allegata al decreto del Ministro della giustizia 10
marzo 2014, n. 55, l'insieme dei seguenti elementi (in aumento e in diminuzione): il carattere non
vincolante per il Giudice dei parametri tariffari; l’aumento del 15% per spese generali; la possibilità
per i pensionati di proporre ricorso dinanzi alla Corte dei conti personalmente o con le condizioni di
particolare favore previste per l’assistenza legale in convenzione con istituti di patronato,
incidendo per tal via sulla valutazione della misura eccessiva delle spese legali ammesse a rimborso
a carico di controparte; il valore della lite; l’attività difensiva concretamente svolta e la natura
delle questioni trattate; l’aumento per manifesta fondatezza della domanda.
Ha, poi, stabilito che l’articolo 96, ultimo comma, c.p.c. (come modificato dalla legge n. 69 del
2009), ha introdotto nel processo civile, con carattere di generalità, la facoltà per il Giudice di
determinare anche d’ufficio, in via equitativa, una somma di condanna da porre a carico della
controparte, allorché statuisce sulle spese ex art. 91 c.p.c.; la locuzione “in ogni caso”, contenuta
nella disposizione, è stata interpretata nel senso che la possibilità di condanna in via equitativa è
svincolata anche dalla connotazione di “temerarietà” in senso proprio della controversia, facendo
assumere alla somma in questione un carattere sanzionatorio misto a quello riparatorio
(introducendo nell’ambito processuale un istituto affine a quello dei punitive damages proprio degli
ordinamenti giuridici di stampo anglosassone).
Quale parametro di liquidazione della somma di condanna è stato ritenuto applicabile, per
analogia ed in via di equità, il criterio indennitario comunemente utilizzato in materia di
irragionevole durata del processo, ritenendo che un processo sostanzialmente “temerario” non
avrebbe mai dovuto essere celebrato e come tale sia da considerare “abusivo” e, per l’effetto, di per
sé “irragionevole” ab origine e per tutta la sua durata.
Sentenza 29 settembre 2014 n. 93
La pronuncia ha riconosciuto il diritto a percepire l’assegno vitalizio previsto dalla legge
unitamente al compenso di Direttore Generale, così come determinato nel contratto di lavoro,
posto che la disciplina introdotta dagli articoli 1 della legge regione Abruzzo 19 luglio 2011, n. 20 e
55 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, in riferimento al peculiare trattamento dei consiglieri
30
Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
regionali, spiega i propri effetti soltanto nei confronti dei rapporti costituiti dopo la rispettiva
entrata in vigore nell’ordinamento giuridico positivo.
Sentenza 14 ottobre 2014 n. 97
La pronuncia ha enunciato il principio secondo cui la rinnovazione delle indagini tecniche è
rimessa alla facoltà discrezionale del giudice del merito e il suo esercizio implica un accertamento di
fatto, non sottoposto al sindacato di legittimità; pertanto, non difetta di motivazione sulla
richiesta di altra perizia la sentenza che riconosce esauriente ed attendibile quella già eseguita
sostanziandosi in tale riconoscimento la ragione della non ammissione di un nuovo accertamento
tecnico.
Sentenza 14 ottobre 2014 n. 99
L’infermità “Grave sindrome depressiva reattiva con attacchi di panico” potendo determinare,
in modo diretto ed immediato, una situazione di pericolo per la salute o l'incolumità dei compagni
di lavoro o per la sicurezza degli impianti, rientra nel novero delle patologie che consentono il
riconoscimento del diritto all’assegno di incollocabilità contemplato dall’articolo 104, primo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
Sentenza 14 ottobre 2014 n. 100
La pronuncia, premesso che la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica si
radica con riferimento ai trattamenti a carico dello Stato ed a quelli per i quali lo Stato concorre
con altri enti, in ipotesi di ricongiunzione di servizi, nonché ai trattamenti di quiescenza
interamente a carico di enti diversi dallo Stato, quando esista espressa disposizione nei rispettivi
ordinamenti, che attribuisca detta giurisdizione al giudice contabile, ha escluso la cognizione della
controversia per le pensioni erogate dall’E.N.P.A.L.S., non annoverando l’ordinamento specifica
disposizione in tal senso.
Sentenza 14 ottobre 2014 n. 102
La sentenza ha stabilito che a seguito del decesso del pensionato, il diritto alle competenze
scaturenti dalla riliquidazione del trattamento pensionistico e quello alla percezione del rateo di
pensione o assegno insoluto, non rientrano nell’asse ereditario, ma spettano, iure proprio, al
coniuge non separato ai sensi dell’art. 201 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e ai figli in mancanza del
coniuge.
Sentenza 14 ottobre 2014 n. 103
31
Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
La pronuncia ha enunciato il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui la prescrizione
dei ratei di pensione decorre, secondo quanto disposto dal quarto comma dell’art. 2 r.d.l. n.
295/1939 e dall’art. 2248 del codice civile, dalla data della loro maturazione.
Sentenza 21 ottobre 2014 n. 107
La decisione del giudice monocratico ha stabilito che gli abbattimenti contemplati nella tabella
F della legge n. 335 del 1995 restano determinati di anno in anno in base ai redditi goduti e
autocertificati dal pensionato. Ne consegue che gli stessi trovano applicazione anche in presenza di
una pronuncia giudiziale che riconosca il diritto del ricorrente all'integrazione della seconda
pensione fino al raggiungimento del “minimo INPS”, venendosi in caso contrario a realizzare
un’ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei pensionati che godono di un
trattamento di reversibilità anche superiore, ma che venga invece ridotto in base alle percentuali
della ridetta tabella.
Sentenza 18 novembre 2014 n. 113
La sentenza ha enunciato il principio secondo cui nell’ordinamento pensionistico vige il divieto
di cumulo delle tipologie di riscatto del congedo parentale e del corso di laurea, la loro alternatività
e l’esclusione di ogni possibile sovrapposizione cronologica.
2. ATTIVITA’ DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
Nel corso del 2014 la Sezione regionale di controllo ha emesso n. 390 deliberazioni:
a) nell’ambito del controllo preventivo di legittimità sono stati esaminati n. 226
provvedimenti che hanno costituito oggetto di n. 76 istruttorie/rilevi, n. 208 sono stati
ammessi al visto e alla registrazione mentre i restanti sono stati restituiti alle
Amministrazioni emittenti in quanto non soggetti al controllo;
b) nell’esercizio del controllo di gestione degli enti locali e ASL sono state adottate n. 339
deliberazioni che hanno riguardato:
•
l’esame delle relazioni degli Organi di revisione sui rendiconti e sui bilanci di
previsione degli Enti locali;
•
le prescrizioni procedurali in merito alle relazioni dei Collegi sindacali sui bilanci
delle ASL;
32
Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
•
le verifiche di sana gestione finanziaria ai sensi dell’articolo 7, comma 7, della legge
5 giugno 2003, n. 131;
•
le verifiche sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti nei
quali sussistano squilibri strutturali di bilancio (art. 243-bis e art. 243-quater,
introdotti dall’art. 3, comma 1, lett. r), decreto legge n. 174/2012);
c) in materia di controllo sulla Regione Abruzzo sono state adottate n. 20 deliberazioni
concernenti:
•
la verifica sui rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Abruzzo per l’anno
2013;
•
il referto sulla finanza regionale;
•
la “parifica” del rendiconto della Regione Abruzzo per l’anno 2012;
•
le attività propedeutiche alla “parifica” del rendiconto della Regione Abruzzo per
l’anno 2013;
d) nell’esercizio dell’attività di referto, la Sezione ha adottato una relazione semestrale sulla
tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel
II°
semestre 2013;
e) nell’esercizio dell’attività consultiva sono state adottate n. 17 deliberazioni;
f) nell’esercizio del controllo successivo, infine, sono stati parificati n. 47 decreti di
accertamento residui inviati dalle Amministrazioni periferiche dello Stato aventi sede nella
Regione Abruzzo.
La Sezione ha, inoltre, concluso l’indagine conoscitiva sulle contabilità speciali legate alla
ricostruzione.
2.1. CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO
Particolare rilevanza hanno rivestito le seguenti deliberazioni:
-
deliberazione n. 1/2014/PREV con cui la Sezione ha deciso di ammettere al visto i decreti del
Prefetto di Teramo del 19 agosto 2013, prot. n. 24638 e n. 24639 di proroga degli incarichi di
reggenza (eccezionalmente ammessi al visto sulla scorta della deliberazione n. 23/2013 della Sezione
33
Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
centrale di legittimità che aveva riconosciuto il sussistere le condizioni di eccezionalità nelle carenze
di organico riconosciute a livello nazionale dal Ministero dell’interno), ad un Viceprefetto.
-
deliberazione n. 367/2014/SUCC relativa a decreti di conferimento, a docenti di scuola
d'infanzia e primaria, per lo svolgimento di attività alternative all'insegnamento della religione
cattolica, di ore eccedenti l'orario d'obbligo di servizio. La Sezione ha deliberato: il mancato
rispetto, da parte del dirigente responsabile, del termine per disporre l'esecuzione del
provvedimento; l’inderogabilità del limite delle 24 ore settimanali in sede di assegnazione delle ore
eccedenti l'orario d'obbligo con conseguente ricusazione del visto e della registrazione.
-
deliberazione n. 388/2014/SUCC relativa ad un decreto di attribuzione di trattamento
economico a un docente per il periodo compreso tra la data di dispensa dal servizio e la data di
riassunzione, con richiesta alla Ragioneria territoriale dello Stato di riapertura della partita fissa,
dalla stessa data. La Sezione ha dichiarato la non conformità a legge con ricusazione del visto e
della registrazione;
2.2. CONTROLLO SULLA GESTIONE
Le deliberazioni più rilevanti inerenti alla Regione Abruzzo hanno riguardato:
-
Decisione n. 116/2014/PARI - Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione
Abruzzo - anno 2012. Questa Sezione già nel dicembre 2013 aveva adottato la deliberazione con la
quale accertava gli inadempimenti nell’adozione dei provvedimenti finanziari e contabili inerenti il
bilancio 2011, 2012 e 2013. Solo in data 29 maggio 2013 veniva inoltrato alla Sezione di controllo il
rendiconto generale della Regione Abruzzo per l’anno 2012. Il documento è stato oggetto di una
lunga e complessa attività istruttoria, eseguita dalla Sezione medesima nel rispetto del principio del
contraddittorio con l’Amministrazione regionale su tutti i profili sottoposti a verifica.
A fronte dell’impossibilità di controllare tutte le operazioni appostate nelle scritture contabili
della Regione, la Sezione ha adottato una procedura di stima sull’attendibilità e affidabilità degli
aggregati contabili attraverso un campionamento statistico individuato sulla base di modelli già
sperimentati per il rendiconto generale dello Stato e utilizzati da altre Sezioni regionali, modelli
peraltro adottati dalla Corte dei conti europea per effettuare, nel contesto della Dichiarazione di
Attendibilità delle Scritture (cosiddetta DAS), i testi di convalida delle stesse. È stato così
34
Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
impiegato un metodo di campionamento statistico numerico e monetario le cui modalità sono state
esternate all’Amministrazione regionale con due deliberazioni (la n. 31/2013/FRG e la successiva n.
40/2013/FRG), i cui allegati contengono sia la descrizione della metodologia utilizzata in termini di
campionamento numerico e monetario, sia l’indicazione dei capitoli risultanti estratti a seguito
della sua applicazione, nonché l’elenco dei mandati e delle reversali (in conto competenza ed in
conto residui) da sottoporre al controllo.
La Sezione ha dichiarato regolare il “Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l’esercizio
2012”, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, e degli allegati, con
esclusione: a) del quadro riassuntivo del disavanzo finanziario che accerta un disavanzo finanziario
pari a € 454.964.094,21 e un saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2012 pari a €
1.233.185.248,82, limitatamente alle voci: “residui attivi” provenienti da esercizi precedenti pari a
€ 2.458.083.450,07; “residui passivi” provenienti da esercizi precedenti pari a € 1.570.713.130,92; b)
dei capitoli, per i quali le controdeduzioni dell’Amministrazione non sono state ravvisate sufficienti
a fugare i dubbi di irregolarità sollevati e di cui si dà conto nell’annessa relazione; c) delle voci del
conto del patrimonio: residui passivi perenti per € 307.210.172,10; residui perenti ed economie
vincolate per € 1.688.149.343,03.
Relativamente alle attività propedeutiche alla “Parifica” del Rendiconto regionale per l’anno
2013 la Sezione ha emesso le seguenti deliberazioni:
-
deliberazione n. 68/2014/FRG con cui ha adottato il Piano di controllo per la parifica del
Rendiconto generale 2013 della Regione Abruzzo;
-
deliberazione n. 69/2014/FRG con cui ha adottato il documento relativo all’esito
dell’applicazione del metodo di campionamento statistico numerico ai capitoli del rendiconto
2013;
-
deliberazione n. 247/2014/FRG con cui ha approvato il documento relativo all’esito
dell’applicazione del metodo di campionamento monetario ai capitoli del rendiconto 2013;
A tutt’oggi non risulta approvato da parte della Giunta regionale, né inviato a questa Sezione lo schema di
legge che approva il rendiconto 2013. La Sezione, infatti, a gennaio 2015 ha adottato una deliberazione
(deliberazione n. 2/2015/FRG) con la quale ha accertato, tra l’altro, l’inadempimento di cui sopra e la
mancata completa ottemperanza alle prescrizioni formulate dalla Sezione in occasione del giudizio di
“parifica” del rendiconto 2012.
-
deliberazione n. 246/2014/RQ con cui si è provveduto ad adottare la “Relazione sulla
tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel II^
semestre 2013 dalla Regione Abruzzo e sulle tecniche di quantificazione degli oneri”;
35
Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
-
deliberazione n. 33/2014/FRG con cui la Sezione ha disposto la comunicazione delle
richieste istruttorie relative ai rendiconti presentati ed esaminati, allegate alla
deliberazione stessa e distinte per singolo Gruppo consiliare, fissando un termine entro
cui procedere alla regolarizzazione o alla ulteriore produzione documentale.
Sono seguite n. 14 deliberazioni relative a ciascun Gruppo consiliare con le quali è stata
dichiarata la regolarità dei rendiconti 2013, a seguito delle rettifiche contabili apportate agli stessi e
alle restituzioni degli importi derivanti da spese non considerate coerenti con le finalità istituzionali
dei contributi consiliari (per un totale di € 32.665). Da ultimo, con deliberazione n. 143/2014/FRG la
Sezione ha disposto la restituzione dei rendiconti ricevuti e riferiti al periodo 1° gennaio 2014 - 11
giugno 2014 (termine della IX legislatura) che saranno trattenuti in custodia dal competente
ufficio del Consiglio regionale, per poi essere inviati, congiuntamente ai successivi rendiconti
relativi al periodo 24 giugno - 31 dicembre 2014, ai fini dell’esercizio del controllo di competenza della
Sezione di controllo.
Nel corso dell’anno è stata avviata l’indagine inerente alla gestione del Settore sanitario della Regione
Abruzzo per gli esercizi 2013/2011 - dati contabili, con aggiornamenti in ordine agli aspetti di maggior
importanza nell’ambito delle politiche regionali di governo della spesa sanitaria a tutto il 2014. Indagine che
si prevede di concludere entro il I° semestre 2015.
Relativamente agli Enti locali le questioni di maggiore rilevanza hanno riguardato:
-
deliberazione n. 117/2014/VSGF relativa alla Verifica di sana gestione finanziaria relativa al Comune
di Scanno (AQ) relativa al quinquennio 2008-2012. Con essa è stata approvata una dettagliata
relazione, con prescrizioni rispetto alle quali l’Ente interessato era tenuto a comunicare le misure
correttive adottate, al fine di consentire alla Sezione il monitoraggio delle stesse. E’ seguita la
deliberazione n. 391/2014/VSGF con la quale la Sezione ha accertato l’inadeguatezza delle misure
adottate, avviando la fase del dissesto guidato ex articolo 6 del D.Lgs. n. 149/2011.
-
deliberazioni n. 89/2014/PRSP e 248/2014/PRSP, con cui la Sezione di controllo ha esaminato e preso
atto delle relazioni semestrali dell’Organo di revisione della Provincia di Chieti (II° semestre 2013 e
I° semestre 2014) sullo stato di attuazione del Piano di riequilibrio finanziario, accertando il
mancato rispetto, da parte della Provincia di Chieti, degli obiettivi intermedi fissati, dovuto a gravi
violazioni nell’implementazione delle misure di risanamento; la Sezione ha altresì ordinato
all’Amministrazione provinciale di adottare le necessarie misure correttive onde ricondurre i valori
contabili entro i limiti indicati nel piano di riequilibrio finanziario decennale e all’Organo di
revisione economico-finanziaria della Provincia di Chieti di allineare alle indicazioni contenute in
delibera le future relazioni semestrali sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli
obiettivi intermedi fissati dal piano stesso.
36
Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
-
Un’ulteriore attività di controllo ha riguardato le Relazioni di fine mandato che, ai sensi dell’articolo
4 del D.Lgs. n. 149/2011, come modificato dall’articolo 1-bis del D.L. n. 174/2012, convertito dalla
legge n. 213/2012, le Province e i Comuni devono redigere, pubblicare sul sito istituzionale e
trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, al fine di garantire il
coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e
il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa. Il controllo in discorso ha interessato
100 Comuni della Regione Abruzzo ed ha portato all’adozione di n. 11 deliberazioni concernenti
l’accertamento di violazioni procedurali da parte degli Enti negli adempimenti relativi alle relazioni
di fine mandato.
-
La Sezione ha provveduto, inoltre, all’analisi dei referti semestrali trasmessi dai Sindaci dei Comuni
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti nonché dai Presidenti delle Province al fine di
individuare la presenza di eventuali anomalie che potessero compromettere il rispetto delle regole
contabili ed, in particolar modo, degli equilibri di bilancio.
-
In applicazione dell’articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la Sezione ha approvato, con deliberazione n.
55/2014/CSE del 15 maggio 2014, il referto sui conti consuntivi relativi alle spese per la campagna
elettorale e correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle
consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di
Consigliere comunale del Comune di Sulmona (AQ). La Sezione ha proceduto, anche a seguito delle
modifiche introdotte dall’articolo 33, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in
legge 11 agosto 2014, n. 116, all’esame delle spese relative alle ulteriori consultazioni elettorali
tenutesi nel corso dell’anno 2014.
2.3. CONTROLLO ECONOMICO – FINANZIARIO
Nell’anno 2014 la Sezione ha proseguito l’esame delle relazioni degli Organi di revisione economico finanziaria sui rendiconti e sui bilanci di previsione degli enti locali. In particolare si è concluso l’esame sui
rendiconti 2011 ed è iniziato e concluso l’esame sui rendiconti 2012 segnalando alle amministrazioni
interessate le irregolarità e le criticità riscontrate.
In particolare, è stata adottata una specifica pronuncia (deliberazione n. 118/2014/PRSP) per un Comune
che non ha dato riscontro alla richiesta della Sezione di controllo di trasmettere i rendiconti per le annualità
2008-2009-2010 ai fini di una verifica di sana gestione finanziaria avviata a seguito della segnalazione del
Segretario comunale in merito a presunte inadempienze e criticità ritenute pregiudizievoli per gli equilibri
37
Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
finanziari o comunque sintomatiche di inefficienze. L’Ente, inoltre, non ha provveduto all’invio dei
rendiconti 2008, 2009, 2010 e 2012 sulla banca dati SIRTEL della Corte dei conti.
Con riferimento al Servizio sanitario regionale la Sezione ha emanato la delibera per la fissazione del
termine per l’invio delle relazioni-questionari - anno 2013 - redatti dai Collegi sindacali delle Aziende
sanitarie locali della Regione Abruzzo ed ha proceduto all’esame delle stesse, congiuntamente a quelle
relative all’annualità 2012, attraverso una approfondita e complessa istruttoria. Tale attività si è conclusa
nel mese di febbraio con l’adozione di delibere che hanno approvato dettagliate relazioni contenenti
numerose prescrizioni alle Aziende circa le irregolarità e criticità riscontrate.
2.4. ATTIVITA’ CONSULTIVA
In materia di attività consultiva, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la
Sezione regionale di controllo si è espressa su 17 quesiti, concernenti, tra l’altro, la corretta interpretazione
delle norme relative ai vincoli finanziari in tema di spese per il personale, di quelle inerenti al trattamento
previdenziale degli amministratori degli enti locali che svolgono attività di lavoro autonomo, nonché
relativi alla corretta utilizzazione dei contributi dei Gruppi consiliari per attività di promozione di
referendum consultivi, alla corretta imputazione nel bilancio previsionale del disavanzo accumulato dagli
enti locali ammessi alla procedura di riequilibrio finanziario.
2.5. INDAGINE SULLE CONTABILITÀ SPECIALI LEGATE ALLA
RICOSTRUZIONE
E’ da menzionare, infine, la relazione approvata con deliberazione n. 366/2014/COMP
concernente l’indagine conoscitiva sul concreto impiego delle risorse finanziarie erogate per gli
interventi di ricostruzione nonché sulla economicità, efficacia ed efficienza della gestione delle
stesse a seguito dell’evento sismico del 6 aprile 2009 in L’Aquila e nelle rimanenti aree colpite dal
sisma con particolare riguardo alla contabilità speciale n. 5340 costituita presso la Tesoreria
Provinciale de L’Aquila.
38
Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
Nella speranza di aver fornito un quadro chiaro ed esauriente dell’attività svolta dalla Corte dei conti
nella Regione Abruzzo, e nell’auspicio che nel 2015 si possano registrare ancora più proficui risultati,
ringrazio ancora tutti gli intervenuti per la loro attenzione e invito il Signor Procuratore Regionale ad
illustrare la propria relazione.
39
Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
Quadri sinottici
40
Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
GIUDIZI DI PENSIONE
GIUDIZI DI PENSIONE
RICORSI
CIVILI
MILITARI
GUERRA
TOTALE
Pendenti al
31/12/2013
Pervenuti nel 2014
49
21
19
89
48
34
3
85
In carico nel 2014
97
55
22
174
Giudizi iscritti a
ruolo Ud. e C.d.C.
2014
Giudizi discussi
88
50
13
151
68
38
10
116
Definiti con
sentenza di
Accoglimento
Definiti con
sentenza di
Rigetto
Altri provv.
17
13
1
31
10
6
6
22
14
10
3
27
Provv. misti
18
5
2
25
Definiti con decreti
1
3
8
12
Totale definiti
56
28
18
102
Pendenti al
31/12/2014
Udienze
41
27
4
72
Cam. Cons. Mon.
41
22
6
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GIURISDIZIONE CONTABILE DI RESPONSABILITA’
GIURISDIZIONE CONTABILE DI RESPONSABILITA’
Giudizi di responsabilità pendenti al 1° Gennaio 2014
28
Giudizi pervenuti nell’anno 2014
42
Giudizi di conto Enti locali e resa di conto pendenti al 01/01/2014
6
Giudizi di conto Enti locali e resa di conto pervenuti nel 2014
31
Giudizi di conto Enti locali e resa di conto definiti nel 2014
4
Giudizi di responsabilità definiti al 31/12/2014
37
Sentenze Nr.
Nr. 1 giudizi Istanza di parte
Nr. 1 giudizi di responsabilità Stato
Nr. 31 giudizi di responsabilità Enti Locali
Nr. 4 giudizi di responsabilità A.S.L.
(Nr. 27 di condanna, nr. 4 di assoluzione, nr. 5 miste)
37
4
Sentenze Giudizi di conto
42
Udienze
11
Udienza Monocratica di comparizione
1
Camera di Consiglio
1
Giudizi discussi (responsabilità e conti)
55
Giudizi non definiti (responsabilità e conti) al 31/12/2014
66
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GIUDIZI DI CONTO
GIUDIZI DI CONTO
ERARIALI
ENTI LOCALI
Pendenti al 1 gennaio 2014
904
4929
Pervenuti nel 2014
123
1046
Totale carico
1027
5975
7
570
103
256
Estinti
Approvati con decreto
24
Approvati con sentenza
43
Totale conti definiti
110
850
Pendenti al 31 dicembre 2014
917
5125
Corte dei conti Abruzzo – Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015
INDICE
1
Attività della Sezione giurisdizionale…………………………………………….
Pag.
7
1.1.
Contenzioso amministrativo-contabile…………………………………………..
Pag.
7
1.2.
Giudizi di conto…………………………………………………………………...
Pag.
16
1.3.
Contenzioso in materia di pensioni………………………………………………
Pag.
23
2.
Attività della Sezione regionale di controllo……………………………………..
Pag.
32
2.1.
Controllo preventivo e successivo………………………………………………...
Pag.
33
2.2.
Contenzioso sulla gestione ……………………………………………………….
Pag.
34
2.3.
Controllo economico- finanziario ……………………………………………….
Pag.
37
2.4.
Attività consultiva ……………………………………………………………….
Pag.
38
2.5
Indagine sulle contabilità speciali legate alla ricostruzione …………………….
Pag.
38
Quadri sinottici
Tab.1
Giudizi di pensione ………………………………………………………………
Pag.
41
Tab.2
Giurisdizione contabile di responsabilità ……………………………………….
Pag.
42
Tab.3
Giudizi di conto ………………………………………………………………….
Pag.
43
Indice……………………………………………………………………………..
Pag.
44
44
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45
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