Disegno di legge Modificazione dell’articolo 48 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica (lp 15 maggio 2002, n. 7 “Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica”) Relazione accompagnatoria Con l’articolo 12 della l.p. 23 ottobre 2014, n. 11 “Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, della legge provinciale sugli impianti a fune 1987, della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo), della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 relativa alle professioni turistiche della montagna, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, della legge provinciale sui campeggi 2012, della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 e abrogazione di disposizioni regolamentari connesse” è stato introdotto l’articolo 48 bis (Accompagnamento degli ospiti sul territorio) nella legge provinciale sulla recettività turistica. Questo articolo prevede la possibilità per i gestori degli esercizi alberghieri ed extraalberghieri di organizzare percorsi di accompagnamento sul territorio dedicati agli ospiti, con l’esclusione di escursioni che comportano difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, purché sia garantita una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per lo svolgimento dell’attività. L’articolo recita testualmente: “1. I gestori degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri al fine di promuovere e incoraggiare i propri clienti a frequentare, ammirare e meglio apprezzare il patrimonio ambientale e naturalistico locale, possono organizzare percorsi di accompagnamento sul territorio. 2. L'attività di accompagnamento prevista dal comma 1 può essere svolta dai gestori o dai familiari che operano nella struttura ricettiva, esclusivamente per i propri clienti, purché sia garantita una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per lo svolgimento dell'attività. Sono comunque escluse le escursioni che comportano difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici.” La formulazione ed il contenuto dell’articolo presentano dubbi di legittimità costituzionale, oggettive incertezze interpretative con implicazioni anche di rilevanza penale e seri dubbi di opportunità in relazione alla qualità dell’offerta turistica del Trentino. Legittimità costituzionale La Corte Costituzionale ha più volte avuto modo di pronunciarsi sulla materia “professioni” del turismo e sul riparto di competenza tra Stato e regioni. La Corte ha chiarito che l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata esclusivamente allo Stato. In particolare: 1. con la sentenza n. 222/2008 la Corte Cost., nel dichiarare infondata una questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 10, co. 4, della L.R. 40/2007, ha ribadito che “il settore in cui una determinata professione si esplica non rileva in merito alla definizione dei principi fondamentali della disciplina stessa; la fissazione dei principi fondamentali spetta sempre allo Stato, nell’esercizio della propria competenza concorrente, ai sensi dell’art. 117, co. 3 della Cost.”. Tale principio, indipendentemente dalla specifica area caratterizzante la “professione”, si configura come principio fondamentale invalicabile dalla legge regionale (da ultimo si veda la sentenza Corte Cost. n. 271/2009). Il fatto che la professione si esplichi quindi nel campo turistico risulta ininfluente ai fini del riparto di competenze delineato dalla Costituzione. Ne deriva che, anche con riguardo alle professioni turistiche, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., compete solo allo Stato nell'esercizio della propria competenza concorrente, l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio. 2. con la sentenza n. 271/2009 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma regionale che modificava gli ambiti di esercizio di una professione ordinistica regolata dallo Stato. In sostanza, la norma censurata, riconosceva alla Regione la competenza a stabilire, con propria deliberazione, requisiti ulteriori/diversi per l'esercizio delle professioni in questione, rispetto a quelli stabiliti dallo Stato. E’ stato ritenuto che tale norma violasse il principio fondamentale che riserva allo Stato, non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse. E’ evidente che, mentre gli articoli 2 e 16bis della l.p. 20/1993 “Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)” costituiscono una esatta applicazione dei principi generali contenuti negli articoli 2 e 21 della l. 6/89 “Ordinamento della professione di guida alpina”, la norma provinciale approvata nel 2014 (art. 48 bis l.p. 15 maggio 2002, n. 7 “Disciplina degli esercizi alberghieri ed extraalberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica”), consentendo a soggetti diversi rispetto a quelli previsti dalla legge dello Stato l’attività oggetto di riserva di legge, potrebbe risultare incostituzionale in quanto contraria al principio fondamentale di cui all’art. 117 Cost. che, appunto, riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse. Incertezze interpretative La denominazione utilizzata dal legislatore provinciale per individuare i soggetti ai quali l’attività di accompagnamento sarebbe ora consentita (“I gestori degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri” […] “dai gestori o dai familiari che operano nella struttura ricettiva”), risulta essere estremante generica e non ha alcun preciso riscontro nella l.p. 7/2002 che, anzi, per la sua formulazione, consente di ipotizzare che, all’interno della nozione di gestore di servizi alberghieri, siano addirittura ricomprese più persone e finanche le persone giuridiche. Ciò contraddice con il principio codicistico contenuto negli artt. 2229 e segg. Cod. Civ., ed in particolare nel disposto dell’art. 2232 (Esecuzione dell'opera) secondo il quale: “il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione”. Infine, a prescindere dalle oggettive difficoltà di individuare, preventivamente ed in concreto, i gestori ed i familiari operanti, al pari, dell'effettiva qualità di cliente dell'accompagnato, nonché, sull'indeterminatezza dei limiti del massimale e dei rischi assicurativi coperti dalla polizza, la disposizione in questione solleva gravissime questioni in ambito penale. In termini generali occorre osservare che il delitto previsto dall'art. 348 c.p. (“Abusivo esercizio di una professione: Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro”) tutela l'interesse generale, riferito alla Pubblica Amministrazione, che determinate attività professionali, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge per cui la sua lesione riguarda in via diretta ed immediata la P.A., mentre solo di riflesso, tocca interessi c.d. professionali, cioè, particolari, dei quali sono portatori ex lege gli ordini ed i collegi professionali. Come è noto, ai fini della sussistenza del reato in oggetto, è sufficiente l'esercizio in concreto di un'attività per la quale è richiesta una particolare abilitazione (che non si possiede; di qui il termine “abusivo”), dal momento che l'abusività consiste, in sostanza, nell'operare in un determinato ambito d’attività in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione. Integra il reato anche la mancata iscrizione presso il corrispondente albo. La Corte Costituzionale, con la sentenza del 27 aprile 1993, n. 199, nel riaffermare la natura di norma penale in bianco dell’art. 348 c.p., ha chiaramente sancito la necessità che le disposizioni extra penali che stabiliscono i requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio di determinate professioni, siano estremamente dettagliate e specifiche. Ciò premesso, la norma in questione sembra “liberalizzare” pericolosamente, incautamente e senza alcun meditato approfondimento, lo svolgimento dell'attività di accompagnamento “turistico” previsto dall'art. 48bis menzionato, senza distinzioni e limitazioni (ad esempio per quanto riguarda il terreno innevato) che sono invece imposte all'accompagnatore di territorio ed all’accompagnatore di media montagna (cioè a figure professionali specifiche). Nella norma de qua ci si limita ed escludere soltanto, ed in modo vago e generico, “le escursioni che comportano difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici” la cui definizione rischia di essere, quindi, lasciata al libero arbitrio dell'organizzatore di tali escursioni. In buona sostanza, tale previsione invade illegittimamente (sotto il profilo costituzionale) l’ambito di attività riservata alle figure professionali di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di territorio e di accompagnatore di media montagna ed, in ogni caso, introduce elementi di incertezza sull'effettivo svolgimento di tali attività “protette” e come tali, tutelate dalla norma di cui all'art. 348 c.p. richiamata. Da ciò consegue altresì che chiunque (albergatore o altro soggetto), in forza di detta norma incostituzionale, ritenesse di poter accompagnare persone in escursioni in montagna senza possedere i titoli sopra menzionati (e la correlata e necessaria iscrizione all’albo professionale), potrebbe incorrere nel reato previsto e punito dall’art. 348 c.p. e la presenza di tale norme non varrebbe certo a scriminare il reato in questione. Qualità dell’offerta turistica trentina L’offerta turistica del Trentino vede nella montagna (particolarmente le Dolomiti, World Natural Heritage Unesco dal 2009) un asset portante, cui sono riconducibili enormi potenzialità di sviluppo e crescita da ricercare e perseguire in una moderna ed equilibrata dimensione di sostenibilità ed adeguatezza ambientale e sociale. Un asset identificativo e valoriale, di incidenza determinante; ai turisti, le Dolomiti e, in generale, il patrimonio ambientale Trentino, sono ormai offerte come brand, ovvero come macro-destinazioni conosciute, all’interno delle quali non vi è solo una destinazione turistica, ma anche e soprattutto i servizi che esse offrono in termini di modernità ed efficienza, livelli culturali ed organizzativi altrettanto internazionalizzati e globalizzati; tutti gli altri segmenti come storia e cultura, attività outdoor, eventi, rigenerazione, enogastronomia sono parte efficiente del brand. E’ quindi evidente come sia l’elemento qualità a dettare la discriminante, a fare la differenza e creare (o meno) le condizioni del successo: qualità declinata nell’azione dell’intera filiera dell’organizzazione turistica all’insegna della professionalità, delle garanzie di adeguatezza (e quindi gradevolezza) dell’esperienza in montagna. Qualità totale, intesa quale caratterizzazione e connotazione trasversale, ispirata al vecchio motto “l’uomo giusto al posto giusto”: la filiera dell’accoglienza e dell’ospitalità è complessa nella sua articolazione, e per questo la separazione dei ruoli, l’estrema professionalizzazione, la non ingerenza sono da considerare come aspetti e circostanze irrinunciabili. Nel solco della ricerca e dell’affinamento professionale la Provincia pone rigidi vincoli, prerogative e criteri allo svolgimento della professione della Guida Alpina (possibile solo dopo un complesso e selettivo percorso formativo, obblighi assicurativi RCA, aggiornamenti ecc.). Al contempo, l’articolo 48 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica rinuncia alle competenze ed alla preparazione professionale affidando il compito di organizzare escursioni ed accompagnare gli ospiti degli esercizi alberghieri ed extraalberghieri a persone (gestori o i loro familiari che lavorano negli alberghi) che non sono in alcun modo qualificate. In questo modo il sistema turistico Trentino, non solo o non tanto le guide alpine, è nei fatti banalizzato nella sua funzione da un provvedimento che rischia di apparire come una eccessiva ed inopportuna attenzione verso piccoli e parziali interessi anziché verso il brand che il sistema Trentino rappresenta. Ridurre la qualità dell’offerta turistica, legata chiaramente anche alla professionalità degli operatori, compresa quella delle guide alpine, quella degli accompagnatori di media montagna e quella dei maestri di sci, è un atto deleterio, che non può che avere pessime ripercussioni anche economiche. Tenendo conto delle considerazioni sopra esposte, si ritiene indispensabile modificare l’articolo 48 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica in modo tale da delimitare in maniera chiara le attività di organizzazione di percorsi di accompagnamento sul territorio che possono essere svolte a favore degli ospiti al fine di evitare dubbi interpretativi e garantire la massima professionalità nell’offerta turistica trentina. Al contempo si vuole riconoscere una possibilità in più per tutti i casi in cui gli alberghi ritengano di promuovere visite per i loro clienti al di fuori degli ambiti riservati ai professionisti della montagna e dai sentieri escursionistici. Si elimina infatti l’originale limite previsto dalla legge in vigore, che riserva l’accompagnamento ai “gestori e ai loro familiari”, di difficile comprensione e applicazione per tutti quegli alberghi non a gestione familiare, e si permettono quindi visite in zone urbane o strade forestali, lasciando quindi elasticità nell’offerta turistica. Una direzione che la politica dovrebbe piuttosto intraprendere, è quella di incentivare l’incontro tra offerta alberghiera e professioni della montagna. Una miglior qualità dell’offerta turistica passa anche attraverso una maggiore capacità di collegare in maniera stabile i professionisti della montagna ai luoghi, come gli alberghi, in cui i turisti vengono accolti. Anche questo sarebbe “fare sistema”. L’articolato Il disegno di legge si compone di un unico articolo modificativo dell’articolo 48 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica (lp 15 maggio 2002, n. 7 “Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica”). cons. Luca Zeni cons. Alessio Manica cons.ra Violetta Plotegher cons. Mattia Civico Trento, 11 marzo 2015 Disegno di legge Modificazioni dell’articolo 48 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 Art. 1 Modificazioni dell’articolo 48 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002) 1. Il comma 2 dell’articolo 48 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è sostituito dal seguente: "2. L'attività di accompagnamento può essere svolta esclusivamente per i clienti degli esercizi alberghieri o extra-alberghieri, purché sia garantita una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell'attività. Restano esclusi i tracciati alpini disciplinati dall'articolo 8 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), e la possibilità di organizzare attività riservate alle figure professionali previste dalla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1989, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)"." 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 48 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente: "2 bis. La Provincia promuove l'offerta di accompagnamento escursionistico ai clienti delle strutture alberghiere da parte delle figure professionali disciplinate dalla legge provinciale n. 20 del 1993, anche con campagne promozionali specifiche."
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