L`attuale disegno di legge che modifica la normativa dei parchi

Atti parlamentari
Assemblea regionale siciliana
XVI Legislatura
Documenti: disegni di legge e relazioni
Anno 2013
(n. 463)
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE
presentato dai deputati: Grasso, Lantieri
il 20 giugno 2013
Norme in materia di aree protette
----O---RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi,
l’Italia, in generale, e la Sicilia in particolare, è immersa nella crisi più acuta registratasi dal
dopoguerra ad oggi. Essa è parte certamente della più generale crisi economica e finanziaria che attraversa la quasi totalità dei paesi occidentali ma, da noi, è resa particolarmente grave dall’intreccio
perverso che si determina con l’alto tasso di debito pubblico, con le difficoltà competitive del nostro
sistema produttivo e con la vera e propria caduta di fiducia che colpisce le nostre istituzioni democratiche.
Purtroppo, non si è ancora sufficientemente compreso che questa crisi, insieme al dato economico e finanziario, è caratterizzata anche dall’emergere impetuoso della crisi ambientale che, come ci dimostrano tutti i dati scientifici più recenti, è ancora più acuta di quanto si prevedesse solamente alcuni anni fa.
Oggi all’esigenza di coniugare, tra di loro, economia ed ecologia si è sostituita la vitale necessità di coniare i caratteri di quella che si può chiamare ‘economia ecologica’ (green economy)
che è la sola strada per dare un futuro dignitoso all’umanità, ed al cui raggiungimento contribuiscono in maniera fondamentale anche le aree protette in generale e i parchi in particolare.
La nostra regione è caratterizzata da una crescente pressione edilizia e demografica lungo le
coste e da un elevatissimo consumo di suolo agricolo a fini edificatori. Si registra inoltre una continua diminuzione delle risorse ittiche presenti nei nostri mari che, tra l’altro, sono caratterizzati da
una intrinseca fragilità in quanto bacini chiusi e nello stesso tempo molto navigati anche da grandi
navi che trasportano i prodotti petroliferi.
Di fronte a questa situazione le aree protette, in molti casi, hanno fornito risposte importanti,
anche se parziali, per frenare la perdita della biodiversità e del paesaggio, ed oggi rappresentano dei
presidi sicuri di conservazione attiva della natura. Per questo sono concordemente riconosciuti come
degli strumenti principali per la valorizzazione sostenibile del territorio e delle sue risorse.
Nonostante queste tendenze negative da alcuni anni molte specie animali e vegetali, ed importanti habitat di interesse comunitario, godono nella nostra regione di una protezione inimmaginabile solo poco tempo fa e alcune sono in netto recupero. Progetti di reintroduzioni ben realizzati, e
portati avanti su una solida base scientifica hanno consentito la ricomparsa in molti territori di specie
localmente estinte come il Grifone nel Parco dei Nebrodi.
Inoltre in moltissimi casi le aree protette gestiscono con criteri sostenibili i principali serbatoi
forestali di CO2, garantiscono il rifornimento idropotabile alle città poste all’esterno dei loro confini, e sono riuscite a tutelare produzioni vegetali, animali ed alimentari tipiche, che spesso erano
sull’orlo dell’estinzione.
La natura è il regolatore climatico più efficace ed anche il più potente elemento di immagazzinamento della CO2. La sua perdita influenza direttamente la stessa capacità di raggiungere gli obiettivi di arrestare il surriscaldamento del pianeta.
Conservare la biodiversità è quindi una delle prime condizioni per aiutare a ridurre le emissioni di gas serra ed a rendere gli ecosistemi più resistenti e capaci di proteggersi da soli. E’ uno degli obiettivi prioritari per il cui raggiungimento le aree protette debbono, e possono, concorrere in
maniera decisiva.
Conservare la biodiversità è anche una grande opportunità di investimento e di creazione di
nuovi lavori per una ‘economia verde’. Solo in Europa circa il 17 per cento dei posti di lavoro attuali
è più o meno direttamente collegato alle risorse ecosistemiche e quindi alla loro efficienza biologica.
In sostanza, sul versante delle azioni necessarie per conservare e ripristinare la biodiversità, si possono aprire straordinari opportunità di nuova ricerca applicata e di lavori qualificati.
Sono oltre 30 milioni i visitatori e 160 milioni le presenze annue che si registrano nelle aree
protette italiane; presenze che rappresentano circa il 16 per cento di tutte le presenze turistiche complessive del nostro paese. Perciò l’ecoturismo, se disciplinato e correttamente gestito, può essere uno
straordinario veicolo di educazione alla sostenibilità e per un diverso e più rispettoso rapporto tra
l’uomo e la natura, oltre che una grande fonte di lavoro.
Del resto molte delle nostre aree protette potranno raggiungere gli obiettivi di conservazione
che sono alla base della loro istituzione, solo se le attività antropiche di uso del territorio saranno rese sempre più sinergiche con la conservazione attiva della biodiversità presente. In sostanza occorre
favorire una maggiore interazione tra uomo e natura la cui evoluzione non può essere regolata, tanto
o solo, con i divieti ma bensì con le buone pratiche concertative che già oggi tante aree protette praticano.
Le risorse storiche, naturali, paesaggistiche e culturali sono tra le principali leve per una nuova fase di rinascita duratura e sostenibile per la Sicilia. Si tratta di risorse preziosissime perché esse
non sono delocalizzabili e nessuno, nel mondo, ne ha più di noi in qualità e quantità. Si pensi, ad esempio, il recente riconoscimento dell’UNESCO dell’Etna quale patrimonio dell’umanità.
In questo quadro il ruolo dei beni naturali e della biodiversità rappresentano un valore aggiunto competitivo che non ha eguali e che ci assicura un vantaggio straordinario rispetto agli altri
paesi.
Oggi non è più eludibile, come parte delle azioni di rilancio della politica regionale delle aree
protette, un aggiornamento della Legge regionale n. 98/1981 e s.m.i. che punti a introdurre alcune
innovazioni nel campo della governance (conferenza permanente Regione-Enti gestori, eliminazione
della figura del Vice Presidente, riduzione dei componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio dei
Revisori) del rafforzamento della partecipazione delle comunità locali e dei portatori di interesse,
dell’ adeguamento degli strumenti di gestione, delle modalità di finanziamento, della loro autonomia
gestionale e dello snellimento e semplificazione delle procedure autorizzative (silenzio-assenzo dopo 60 giorni dalla richiesta, etc.).
L’obiettivo è di mantenere un elevato livello di tutela dell’ambiente e del paesaggio, e, allo
stesso tempo, far diventare ancora di più i parchi il volano dell’economia dei territori su cui ricadono, facendo sì che le aree protette vengano percepite anche dalle comunità locali come occasioni di
sviluppo.
Fatta la necessaria premessa, di seguito si propone una sintesi delle norme proposte con
l’articolato.
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L’articolo 1 indica le finalità e l’ambito di applicazione del presente disegno di legge, si vuole inserire nell’ordinamento una regolamentazione organica dei principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.
L’articolo 2 disciplina la ripartizione o per meglio dire la classificazione regionale, delle aree
protette sottoposte a tutela.
L’articolo 3 introduce i criteri per la corretta fruizione delle aree protette, stabilendo eventuali limitazioni per particolari aree.
L’articolo 4 mira a introdurre il principio di educazione ambientale, da realizzarsi nelle
scuole di ogni ordine e grado, attraverso progetti finalizzati alla conoscenza del patrimonio naturale
siciliano, all’educazione al rispetto dell’ambiente, della biodiversità, mediante l’istituzione di giornate di educazione ambientale e campi di studio.
L’articolo 5 prevede l’istituzione della Conferenza permanente Regione – Enti gestori delle
aree naturali protette, con compiti di coordinamento, indirizzo e proposta.
L’articolo 6 riconosce oltre quelli esistenti, nuovi soggetti tra gli interlocutori istituzionali per
la politica del sistema regionale delle aree protette.
L’articolo 7 modifica le norme previste dai commi 4 e 5 dell’articolo 24 della legge regionale
n. 14/1988 riguardo il rilascio di nulla osta.
Gli articoli 8, 9, 10 e 11, modificano norme in vigore essi disciplinano la composizione degli
Organi degli enti Parco, le modalità di elezione, le competenze e le funzioni dei singoli Organi.
L’articolo 13 dispone l’istituzione del registro dei geositi, disciplinandone altresì la gestione
e la tutela.
L’articolo 14 prevede l’elevazione a Monumenti naturali di quei siti e delle arre di particolare
pregio naturalistico peculiari per interesse scientifico, singolarità, rarità o bellezza, che devono essere conservati nella loro integrità, prevedendone anche la gestione e la tutela.
L’articolo 15 al fine di dare certezza sulle aree di confine delle riserve, dei parchi etc, prevede l’emanazione da parte dell’ Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente di decreti di riperimetrazione, che facciano coincidere i confini delle suddette aree con punti certi e facilmente identificabili.
L’articolo 16 introduce norme riguardo la destinazione e la gestione dei bene demaniali ricadenti nell’area protetta.
L’articolo 17 indica le misure da adottare in recepimento del protocollo di Kyoto ratificato
con legge 1 giugno 2002, n. 120.
Gli articoli 18 e 19 apportano modifiche alla legge regionale 9 agosto 1988 n. 14, in ordine
alle procedure per l’approvazione del Piano Triennale e al programma Pluriennale economicosociale.
L’articolo 20 introduce modifiche alla normativa vigente in ordine alla predisposizione dei
Piani d’intervento.
L’articolo 21 introduce il principio della sussidiarietà orizzontale in tema di concessione di
attività economico-produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi
fini istituzionali.
L’articolo 22 prevede il censimento, qualora presenti, delle cave dismesse all’interno delle
aree protette, la stesura di un piano di recupero e la fattibilità per un successivo riutilizzo.
L’articolo 23 regolamenta i sistemi di controllo della fauna selvatica all’interno delle aree
protette.
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L’articolo 24 sostiene l’esigenza ti promuovere e tutelare i prodotti tipici dei territori ricadenti all’interno delle aree protette attraverso l’istituzione di filiere alimentari tracciabili e la costituzione di marchi specifici.
L’articolo 25 prevede la realizzazione di corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco, il titolo da diritto all’ iscrizione nell’albo regionale,
quale guida del parco ai sensi e per gli effetti della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8.
L’articolo 26 prevede la realizzazione di corsi in regime di convenzione con l’università per
il rilascio dell’attestato di educatore ambientale.
L’articolo 27 regolamenta il ricorso all’ingegneria idraulica in base alle zone d’intervento.
L’articolo 28 esplicata le funzioni, le mansioni, le possibilità di comando e distacco del personale degli Enti Parco.
L’articolo 29 prevede il transito del personale del Corpo di vigilanza del Parco dei Nebrodi,
nei ruoli del Corpo Forestale della Regione siciliana.
L’articolo 30 dispone l’applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 11/95 e nei
DD.PP.RR.SS. n. 9 e n. 10 del 22 giugno 2001, e successive modifiche ed integrazioni, a tutto il personale ex comandato, già transitato nei ruoli organici degli enti parco siciliani.
---O--DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1.
Finalità e ambito della legge
1. La presente legge detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e
ambientale.
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e
panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
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4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree
naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili .
Art. 2.
Sistema regionale delle aree protette
1. Il Sistema regionale delle aree protette sottoposte a tutela è composto da:
a) parchi;
b) riserve naturali;
c) monumenti naturali;
d) geositi;
e) parchi nazionali, riserve naturali statali ed aree marine protette eventualmente istituiti dallo
Stato sul territorio regionale, previa intesa con la Regione;
f) zone Speciali di Conservazione (ZSC) Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), IBA – Important Bird Area e IPA-Important Plant Areas, individuate ai sensi della vigente normativa;
g) zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar adottata
con DPR 13 marzo 1976, n. 448 e DPR 11 febbraio 1987, n. 184 e zone umide necessarie per il perseguimento degli obiettivi posti dall’articolo 4 punto 2 della Direttiva 2009/147/CE e dell’Accordo
internazionale AEWA di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 66;
h) monumenti naturali, comprendenti quegli spazi di dimensione ridotta o elementi puntuali
di particolare pregio naturalistico peculiari per interesse scientifico, singolarità rarità o bellezza;
i) geositi, costituiti da aree di interesse geologico, geomorfologico, paleontologico, mineralogico, sedimentario o da architetture naturali di interesse scientifico, ambientale o paesaggistico.
Art. 3.
Fruizione delle aree naturali protette
1. Nelle aree naturali protette è consentita l’attività di fruizione che va limitata o esclusa in
singole zone nella misura necessaria al perseguimento delle finalità istitutive, alla protezione di
habitat, di specie animali e vegetali, di emergenze di interesse geologico nonché per motivate ragioni di carattere scientifico.
2. Per consentire la fruizione da parte del pubblico del territorio compreso nelle aree naturali
protette, gli enti gestori assicurano la predisposizione di una rete di sentieri e la loro periodica manutenzione. Per la manutenzione periodica (ordinaria e straordinaria) dei sentieri e delle connesse strutture di fruizione l’ente gestore può provvedervi direttamente o può avvalersi, dietro specifica convenzione, degli uffici dell’amministrazione forestale in attuazione delle direttive e procedure fissate
con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.
3. La ricognizione dei sentieri esistenti, la progettazione e la predisposizione della rete, nonché la manutenzione, può essere affidata dall’ente gestore, previo esperimento di procedura selettiva,
anche a soggetti privati.
4. La definizione, l’adozione e la pubblicazione degli standard di qualità, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, sono garantiti attraverso ‘carte dei
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servizi dell’area protetta’ adottate, da ciascun ente gestore, sulla base di uno schema di carta dei servizi generale predisposto dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.
5. A tal fine l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente d’intesa con l’Assessore per il
turismo assicura la promozione dell’insieme delle aree protette del sistema regionale, attraverso la
diffusione di apposite carte, che consentono ai titolari la fruizione di servizi e l’acquisto dei beni offerti dai soggetti pubblici o da privati convenzionati che esercitano la propria attività all’interno delle aree protette, contro il pagamento di un prezzo ridotto e consentono altresì di fruire di agevolazioni nei servizi di trasporto che collegano le diverse aree protette. Alla carta è allegata una guida contenente informazioni relative ai siti facenti parte del sistema regionale delle aree protette, all’elenco
dei servizi offerti e dei soggetti convenzionati.
Art. 4.
Educazione ambientale
1. La Regione promuove la conoscenza del patrimonio naturale e geologico delle aree protette presso le scuole di ogni ordine e grado e nelle università.
2. L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, di concerto con l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, organizza giornate di educazione ambientale e
campi di studio e ricreazione da svolgersi all’interno del territorio dei parchi, delle riserve naturali e
dei geositi con il coinvolgimento attivo delle popolazioni residenti e delle associazioni ambientali riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. I progetti finalizzati alla conoscenza del patrimonio naturale siciliano e all’educazione dei
giovani al rispetto dell’ambiente, della biodiversità e della geodiversità che si tengono nel territorio
delle aree protette con i coinvolgimento della popolazione residente hanno priorità di finanziamento.
4. In particolare, la diffusione della cultura ambientale è promossa dalla Regione mediante:
a) incentivi all’inserimento dell’educazione ambientale nell’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado;
b) la previsione, nel percorso formativo delle istituzioni scolastiche aventi sede nei comuni in
cui i territori ricadono, in tutto o in parte, entro i confini di un’area naturale protetta, di ore di formazione annuali da svolgersi nel territorio della medesima area, finalizzate alla diffusione della migliore conoscenza del territorio conseguibile in relazione a ciascun grado e ordine di istruzione;
c) la garanzia di iniziative volte alla formazione e allo sviluppo professionale degli educatori
ambientali;
d) la previsione di un punteggio aggiuntivo nei bandi per l’assegnazione di finanziamenti regionali destinati all’istruzione universitaria e/o alla ricerca scientifica, per le iniziative in cui sia organicamente completato lo studio, sotto il profilo naturalistico, geologico, giuridico o gestionale,
delle aree naturali protette.
Art. 5.
Conferenza permanente Regione-Enti gestori delle aree naturali protette
1. Presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente è istituita la Conferenza permanente Regione - Enti gestori delle aree naturali protette, d’ora in poi ‘Conferenza’, con compiti di
coordinamento, indirizzo e proposta.
2. Della Conferenza fanno parte l’Assessore regionale per il territorio e all’ambiente (o suo
delegato), che la presiede; il dirigente generale (o un suo delegato) del Dipartimento Regionale
dell’Ambiente; il dirigente generale (o un suo delegato) del Comando del Corpo Forestale e i presidenti degli enti parco e degli enti gestori delle riserve (o un loro delegato) e i direttori degli enti parco e delle riserve naturali, nel caso di trattazione di materie riguardanti l’area naturale protetta gestita.
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3. La Conferenza si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti, entro quindici giorni dalla richiesta stessa. La segreteria della Conferenza è assicurata dal Dipartimento regionale dell’Ambiente.
Art. 6.
Rapporti istituzionali
1. La Regione riconosce come interlocutore istituzionale per la politica del sistema regionale
delle aree protette la Federazione italiana dei Parchi e delle Riserve naturali e la sua eventuale articolazione regionale, nonché l’European Geopark Network.
Art. 7.
Nulla osta Ente parco
1. I commi 4 e 5 dell’articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti:
‘4. Dalla costituzione dell'ente parco ogni concessione o autorizzazione delle autorità competenti relativa a qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio del parco e alla disciplina
del piano territoriale è subordinata al preventivo nulla osta dell'ente parco che lo rilascia, in conformità alle prescrizioni del decreto istitutivo del parco e alla disciplina del piano territoriale e del regolamento di cui all'articolo 10, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso
inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso per giorni trenta all'albo dell'Ente parco. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate
ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. L’Ente parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini
di espressione del nulla osta.
5. Il nulla osta di cui al comma precedente è rilasciato dal Presidente dell’Ente parco, secondo criteri e modalità generali attuativi del regolamento dell’Ente e sostituisce quello previsto dalla
legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, nonché le autorizzazioni e/o i nulla osta
concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dalla normativa vigente.’.
Art. 8.
Organi dell'Ente Parco
1. L’articolo 9 bis della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito come segue: ‘1. Sono organi dell'ente parco: il presidente, il consiglio del parco, il comitato esecutivo, il revisore dei conti.
2. Il presidente, individuato tra i sindaci dei comuni i cui territori ricadono nel Parco, è eletto,
con votazione a scrutinio segreto, dall’Assemblea dei sindaci dei comuni i cui territori ricadono nel
Parco e dal comitato esecutivo, per l'elezione è richiesta la maggioranza semplice dei votanti.
3. Al presidente competono la legale rappresentanza dell'ente, l'indirizzo ed il coordinamento
dell'attività e tutto quanto non rientra nelle competenze del consiglio e del comitato esecutivo.
4. Al presidente, in particolare, spettano le competenze indicate dagli articoli 2 e 3 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, precisamente:
a) assume le iniziative idonee al raggiungimento delle finalità istitutive;
b) convoca e presiede il consiglio del Parco ed il comitato esecutivo, determinandone gli argomenti da trattare;
c) adotta i provvedimenti per far fronte a situazioni di urgenza, di competenza del comitato
esecutivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso, nella prima riunione utile;
d) riferisce al consiglio in merito al bilancio di previsione, alle relative variazioni ed al bilancio consuntivo, predisposti dai competenti uffici dell'Ente;
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e) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, e sull'andamento dell'Ente;
f) adotta tutti gli atti che la legge attribuisce alla sua competenza;
g) rappresenta l'Ente anche in giudizio ed ha il potere di promuovere e resistere alle liti ed alle controversie e di transigere;
h) adotta direttive ai fini della migliore attuazione degli obiettivi, dei piani, dei programmi e
delle altre deliberazioni del consiglio del Parco e del comitato esecutivo, nonché per il miglioramento della funzionalità e dell'imparzialità dell'amministrazione;
i) cura i rapporti con l'Unione europea, con gli altri organismi internazionali, nazionali e regionali, con le organizzazioni degli imprenditori, con gli organismi di informazione;
j) promuove, con ogni adeguata iniziativa, lo sviluppo economico dell'area di competenza;
k) nomina, designa e revoca i rappresentanti dell'Ente presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Il consiglio del parco è composto dai sindaci dei comuni i cui territori ricadono, in tutto o
in parte, entro i confini del parco.
6. I componenti del consiglio possono nominare delegati per singole sedute, per periodi di
tempo determinati od anche a tempo indeterminato (comunque non oltre la durata in carica del proprio mandato di sindaco).
7. Il consiglio del parco elegge nel proprio seno i membri del comitato esecutivo.
8. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, da quattro componenti eletti dal consiglio
del parco con voto limitato ad uno, anche non facenti parte dello stesso e comunque di alta e comprovata competenza nella salvaguardia della natura e dell'ambiente, oltre dal direttore dell'Ente, che
interviene alle sedute dello stesso senza voto deliberativo.
9. Il componente del comitato esecutivo più anziano anagraficamente, in caso di assenza o
impedimento del presidente, assume le relative funzioni. Con decreto l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alla nomina del revisore dei conti scelto tra gli iscritti nel relativo ruolo
ufficiale.
10. Gli organi dell'ente durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola
volta.
11. I componenti degli organi nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.
12. Ai componenti degli organi previsti nel presente articolo competono indennità stabilite
con delibera della Giunta di governo’.’
Art. 9.
Funzioni e compiti del direttore
1. L’articolo 12 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito come segue: ‘1. La direzione del parco, che costituisce una struttura di massima
dimensione ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è affidata ad un direttore, nominato dal consiglio del parco previo concorso pubblico per titoli e secondo le modalità
stabilite nel regolamento del parco.
2. Il direttore è responsabile della conservazione del parco ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del parco. Egli partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio
del parco ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni degli organi del parco.
3. Nell'esercizio delle funzioni connesse alla conservazione del parco e alla vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del parco, il direttore può esercitare la facoltà di richiedere, con mo8
tivazione scritta, il riesame delle delibere relative per le quali, in tal caso, è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (CRPPN). Detto riesame è
espletato entro 60 giorni dalla richiesta.
4. Al direttore competono altresì le seguenti attribuzioni:
a) formula proposte ed esprime pareri al presidente del Parco ed agli organi deliberanti collegiali sulle materie di rispettiva competenza;
b) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal presidente del Parco
e dagli organi deliberativi collegiali, secondo le rispettive competenze;
c) attribuisce ai dirigenti gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire ed attribuisce ai medesimi le necessarie risorse
umane, finanziarie e materiali, sentiti i dirigenti medesimi;
d) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi dell'Ente, rientranti nelle proprie competenze, nonché quelli relativi alla organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;
e) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza
dei propri uffici;
f) dirige, controlla e coordina l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e con proposta di adozione, nei confronti
dei responsabili, delle misure previste dal terzo comma dell'articolo 12 della presente legge;
g) propone al presidente la promozione e la resistenza alle liti e alle controversie, nonché le
transazioni;
h) richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'Ente e risponde agli organi di controllo sugli atti di competenza;
i) propone agli organi di indirizzo politico-amministrativo le richieste di pareri alle autorità
amministrative indipendenti ed al Consiglio di giustizia amministrativa, per il tramite dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
j) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro anche in sede di contrattazione aziendale, nell'ambito e nei limiti della legge regionale 19 giugno 1991 n. 38;
k) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti non definitivi dei dirigenti;
l) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali, secondo
le specifiche direttive del presidente;
m) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché quelli di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Inoltre è
responsabile dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
o) nomina il cassiere e il consegnatario;
p) esercita la vigilanza sui servizi o incarichi eventualmente affidati a soggetti singoli o associati, nonché a società, enti o altri;
q) stabilisce le aliquote di deperimento per la valutazione dei beni mobili e delle macchine, e
la cancellazione dagli inventari dei beni mobili fuori uso per perdita, cessioni o altri motivi;
r) concede con apposite convenzioni l'utilizzazione del simbolo del Parco a soggetti, singoli o
associati, secondo le modalità e le forme previste nell'apposito regolamento;
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s) per espressa delega del presidente, in caso di assenza o impedimento del vicepresidente,
firma gli atti necessari al funzionamento dell'attività istituzionale dell'Ente.
5. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio con voto consultivo e interviene alle sedute
del comitato esecutivo senza voto deliberativo’.’
Art. 10.
Compiti del consiglio del parco
1. L’articolo 14 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito come segue: ‘1. Il consiglio del Parco delibera in merito a tutte le questioni generali
dell'Ente. Esso esercita le seguenti attribuzioni:
a) adotta lo statuto ed il regolamento dell'Ente, nonché eventuali modifiche allo stesso, da assumersi con il voto favorevole dei 4/5 dei componenti del consiglio;
b) delibera il regolamento concernente l'ordinamento del personale, con la specifica dell'organico;
c) delibera, previo parere del collegio dei revisori dei conti, il bilancio preventivo, il bilancio
consuntivo e le variazioni da apportare al bilancio preventivo;
d) delibera il programma pluriennale economico-sociale;
e) delibera sulla costituzione e partecipazione dell'Ente a società di capitali;
f) delibera gli atti relativi al patrimonio dell'Ente (acquisizioni, vendite, cessioni, permute,
mutui) e sulle variazioni da apportarsi ad esso;
g) delibera, previo parere del collegio dei revisori dei conti, sulla inesigibilità dei crediti;
h) adotta, sentito il comitato tecnico scientifico, il piano territoriale di coordinamento di cui
all'articolo 18 del testo coordinato della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 e della legge regionale
n. 9 agosto 1988 n. 14;
i) adotta il regolamento del parco, di cui all'art. 10 del testo coordinato della legge regionale 6
maggio 1981, n. 98 e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14;
j) delibera, ai sensi della legge regionale 7 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il programma triennale di interventi e l'elenco annuale delle opere da realizzare, stabilendone le priorità e provvedendo alle eventuali modifiche;
k) delibera i limiti di somma entro cui i lavori e le provviste possono essere conseguiti in economia;
l) promuove studi ed iniziative atti a favorire la conoscenza, il miglioramento e lo sviluppo
del Parco;
m) richiede pareri al comitato tecnico scientifico sulle materie previste dalla legge e di propria competenza;
n) ratifica i provvedimenti adottati dal comitato esecutivo nei casi di urgenza;
o) si pronuncia sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte per iniziativa del
presidente;
p) adotta il regolamento per l'utilizzazione del simbolo del Parco da parte di soggetti che
svolgono attività produttive, commerciali, turistiche e sportive, compatibili con le finalità del Parco
stesso;
q) delibera il regolamento per il recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso, di cui
all'articolo 28 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14;
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r) delibera ogni altro regolamento in attuazione delle previsioni di legge e dello statutoregolamento;
s) nomina il servizio di valutazione e controllo strategico.
2. Il consiglio del parco si riunisce almeno due volte l'anno.
3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio delibera a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del presidente’.’
Art. 11.
Compiti del comitato esecutivo
1. L’articolo 15 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito come segue: ‘1. Il comitato esecutivo esercita le seguenti attribuzioni:
a) concorre insieme all’assemblea dei sindaci alla elezione del presidente del Parco;
b) adotta tutti gli atti per il regolare funzionamento dell'Ente ed il raggiungimento delle finalità istitutive, ad eccezione di quelli che siano specificamente attribuiti alla competenza del consiglio,
del presidente o del direttore del Parco;
c) esercita le attribuzioni del consiglio, quando ne abbia ricevuta espressa delega;
d) adotta, nei casi di comprovata urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione successiva alla data di adozione del provvedimento;
e) predispone gli atti ed esamina preliminarmente le questioni da sottoporre al consiglio;
f) approva i progetti di opere;
g) delibera il conferimento ad enti o esperti degli incarichi per studi o prestazioni professionali;
h) determina e bandisce i concorsi per i posti in organico, approva le graduatorie e provvede
alla immissione in ruolo dei vincitori;
i) approva le convenzioni con i soggetti, singoli o associati, per l'esercizio di attività a carattere continuativo che siano funzionali alla fruizione turistica, ricreativa e sportiva, da esercitarsi
nell'ambito del Parco;
j) delibera, nell'ambito delle singole categorie, lo storno dei fondi tra capitoli di spesa corrente per adeguare le previsioni di spesa alle effettive esigenze finanziarie della gestione ed il prelievo
dal fondo di riserva;
l) delibera su tutti gli altri affari attribuiti alla sua competenza dalla legge e dallo statutoregolamento’.’
Art. 12.
Priorità di finanziamenti ai privati
1. Alla fine dell’articolo 25 bis della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma: ‘Il medesimo ordine di priorità di cui al comma
1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio
compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale’.’
Art. 13.
Catasto regionale dei geositi – gestione e tutela
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1. Al fine di valorizzare e tutelare il patrimonio geologico, l’Assessore regionale per il territorio e dell’ambiente istituisce con decreto, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (CRPPN), il catasto regionale dei geositi che costituisce specificazione del Piano regionale delle aree naturali protette. Il catasto è gestito dal Dipartimento dell’Ambiente ed è soggetto
ad aggiornamento periodico.
2. Per ciascun geosito sono indicati l’ubicazione cartografica e catastale, la descrizione ed
ogni altra notizia utile alla definizione della valenza geologica, geomorfologica, idrogeologica, mineralogica, petrografica, paleontologica e pedologica.
3. Gli Enti locali, gli istituti di ricerca e le associazioni attive in materia ambientale possono
proporre l’istituzione di nuovi geositi.
4. Le attività di cui al comma 2 possono essere realizzate anche mediante convenzioni con
Università, Enti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio
geologico ambientale riconosciute.
5. Il catasto è inserito nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale.
6. L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente può affidare la gestione dei geositi a
province regionali, Enti parco, associazioni ambientaliste, istituti di ricerca pubblici, fornendo indirizzi e linee guida agli Enti gestori.
7. Ove il geosito ricada all’interno di un’area naturale protetta, spetta agli Enti gestori la valorizzazione e la gestione secondo criteri indirizzi e linee guida forniti dall’Assessore regionale per il
territorio e l’ambiente.
8. Nei geositi è fatto divieto di:
a) alterare il regime idrico con l’effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti;
b) alterare la morfologia del terreno e lo stato dei luoghi;
c) asportare o danneggiare affioramenti rocciosi, concrezioni, elementi della biodiversità e
geodiversità o resti di essa, vegetali, fossili, reperti paleontologici;
d) realizzare cave e discariche.
9. Il decreto che vincola il geosito è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo ed è trascritto sui registri immobiliari, su iniziativa dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente. Il vincolo così apposto ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo del geosito.
10. Il Dipartimento dell’ambiente provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del
patrimonio geologico anche attraverso la stipula di convenzioni con università, istituti di ricerca e
associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute.
Art. 14.
Monumenti naturali – Gestione e tutela
1. Sono vincolati a monumenti naturali gli spazi di dimensione ridotta o elementi puntuali di
particolare pregio naturalistico peculiari per interesse scientifico, singolarità, rarità o bellezza, che
devono essere conservati nella loro integrità.
2. L’Assessore regionale per il territorio e all’ambiente istituisce con decreto, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (CRPPN), l’inventario regionale dei monumenti naturali, che costituisce specificazione del Piano regionale delle aree naturali protette.
L’inventario è gestito dal Dipartimento dell’Ambiente ed è soggetto ad aggiornamento periodico.
3. Per ciascun monumento naturale sono indicati l’ubicazione cartografica e catastale, la descrizione e ogni altra notizia utile alla definizione della valenza naturalistica e delle motivazioni che
ne giustificano l’inclusione nell’inventario.
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4. Gli enti locali, gli istituti di ricerca e le associazioni attive in materia ambientale possono
proporre l’istituzione di nuovi monumenti naturali.
5. Le attività di cui al comma 3 possono essere realizzate anche mediante convenzioni con
Università, enti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio
ambientale riconosciute.
6. L’inventario è inserito nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale.
7. L’Assessore regionale per il territorio e dell’ambiente può affidare la gestione dei monumenti naturali a Comuni, Enti parco, associazioni ambientaliste, istituti di ricerca pubblici, fornendo
indirizzi e linee guida agli enti gestori.
8. Ove il monumento naturale ricada all’interno di un’area naturale protetta, spetta agli Enti
gestori la valorizzazione e la gestione secondo criteri, indirizzi e linee guida forniti dall’Assessore
regionale per il territorio e dell’ambiente necessari ad assicurare la buona conservazione del monumento.
9. Il decreto che vincola il monumento naturale è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo ed è trascritto sui registri immobiliari, su iniziativa dell’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente. Il vincolo così apposto ha efficacia nei confronti di ogni successivo
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del monumento naturale.
10. Il Dipartimento dell’ambiente provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione dei
monumenti naturali anche attraverso la stipula di convenzioni con università, istituti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale riconosciute.
Art. 15.
Confini esterni di parchi e riserve naturali
1. L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, entro un anno dall’entrata in vigore
della presente legge, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale
(CRPPN), per superare problemi di interpretazione sulla linea di demarcazione esterna dei confini
del parco e/o della riserva segnalati dai rispettivi enti gestori, emana appositi decreti di riperimetrazione dei confini esterni delle aree di parco e/o delle aree di riserva facendo coincidere il confine esterno dell’area protetta con un elemento fisico certo e rintracciabile sul terreno quali, ad esempio,
un alveo, una strada, un crinale.
Art. 16.
Beni demaniali e patrimoniali
1. Agli Enti gestori delle aree protette compete, d’intesa con l’Azienda foreste demaniali e le
altre amministrazioni interessate, la gestione dei beni regionali demaniali e patrimoniali ricadenti nei
propri territori. I predetti beni possono essere destinati in via diretta al raggiungimento delle finalità
dell’area protetta o in via strumentale ad attività economiche, anche a carattere imprenditoriale,
compatibili con le medesime finalità istituzionali, i cui proventi costituiscono risorse proprie degli
enti gestori.
2. I beni di cui al comma 1 possono essere gestiti direttamente dall’Ente gestore o affidati
sulla base di una convenzione al Comando forestale o dati in concessione con procedure ad evidenza
pubblica a privati. In quest’ultimo caso, qualora il bene sia destinato ad impiego imprenditoriale, i
proventi della gestione spettano al concessionario, salvo il pagamento di un canone all’Ente gestore,
proporzionale al reddito prodotto, il cui ammontare è determinato secondo i parametri fissati con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.
Art. 17.
Attuazione protocollo di Kyoto
1. La Regione, nelle more della definizione di un più generale quadro normativo finalizzato
all’attuazione di misure di contenimento delle emissioni di gas serra, nel quadro di una politica con13
corrente e sussidiaria, realizza d’intesa con il sistema regionale delle aree naturali protette, ogni più
utile iniziativa in applicazione dei principi discendenti dal protocollo di Kyoto ratificato con legge 1
giugno 2002, n. 120.
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, gli Enti parco e gli Enti gestori delle riserve elaborano un programma annuale con l’indicazione dei diversi interventi da realizzare, istituiscono il registro verde delle emissioni e possono stipulare accordi e convenzioni con organismi nazionali, internazionali e/o privati e stipulano intese con l’Amministrazione forestale per realizzare opere di rimboschimento o imboschimento di aree di proprietà degli stessi enti parco o del demanio finalizzate al
contenimento del proprio carico ambientale, per favorire la produzione e la collocazione di certificati verdi sul mercato da parte della Regione.
3. I crediti di carbonio ottenuti con gli interventi di forestazione sono inseriti nel registro
verde, in modo da poter mostrare concretamente all’utente, le attività finalizzate alla riduzione delle
emissioni di gas serra.
Art. 18.
Procedure per l’approvazione del piano territoriale
1. All’articolo 18, comma 9, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è aggiunto il seguente periodo: ‘Decorso inutilmente tale termine il piano si considera approvato’.’
Art. 19.
Programma pluriennale economico-sociale
1. L’articolo 19 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 è così sostituito: ‘1. Nel rispetto
delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano territoriale dell’Ente parco e dal regolamento
del parco, il Consiglio direttivo e la Comunità del parco promuovono, nell’ambito delle rispettive
competenze, le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale e culturale delle collettività
residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
2. A tal fine il Consiglio direttivo, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un programma pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di
programma.
3. Tale programma è adottato dal Consiglio direttivo, sentita la Comunità del parco. Il programma è approvato con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente entro novanta
giorni dal ricevimento. L’Assessore può richiedere una sola volta modifiche ed integrazioni, sospendendo i termini di approvazione. Entro i successivi sessanta giorni il piano deve essere esitato. Trascorso tale termine il programma si considera approvato e ne è disposta la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito web ufficiale della Regione siciliana.
4. Il programma ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente previo parere
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.
5. Il programma di cui al comma 2, oltre alla quantificazione delle necessarie risorse occorrenti per la sua attuazione, prevede la realizzazione di:
a) attrezzature, impianti di depurazione, impianti ed attrezzature per il risparmio energetico,
per un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili nonché per l’attuazione di iniziative volte
al contenimento delle emissioni di gas serra in riferimento al protocollo di Kyoto;
b) servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico;
c) l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, di servizi sociali e culturali;
d) restauro di beni architettonici, culturali e anche di beni naturali;
e) ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco,
lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse;
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f) interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato;
g) interventi diretti a favorire l'accessibilità e la fruizione, in particolare, per i portatori di
handicap.
6. Il programma pluriennale economico-sociale prevede forme di incentivazione all’utilizzo
di Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) finalizzati al conseguimento delle certificazioni ambientali previste dalle procedure europee ed internazionali, con particolare riferimento alla registrazione
EMAS.
7. L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, sulla scorta dell’approvazione del
programma, annualmente, in fase di definizione del bilancio regionale, destina una specifica posta
finanziaria per la realizzazione del piano.
8. L'Ente parco può concedere per mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e
del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le
finalità del parco’.’
Art. 20.
Programmi di intervento
1. L’articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall’articolo 27
della legge regionale 9 agosto 1988 n. 14 ed integrato dall’articolo 11 della legge regionale 3 ottobre
1995 n. 71, è così sostituito:
‘1. Per la promozione ed il sostegno delle attività agricole, zootecniche, silvo-pastorali, artigianali, turistiche e culturali, l'Ente parco adotta programmi di intervento approvati con decreto
dell'Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.
2. I programmi di cui al presente articolo devono di norma prevedere:
a) opere pubbliche, acquisizione di immobili, servizi e attrezzature finalizzati alla valorizzazione e fruizione sociale del territorio del parco;
b) indennizzi a proprietari e imprenditori per eventuali e comprovate diminuzioni o cessazioni di reddito conseguenti al rispetto delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del parco o nel
regolamento del parco;
c) contributi a favore di soggetti singoli o associati o di cooperative che intraprendano o
svolgano attività produttiva nei settori di cui al comma 1.
2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emana un decreto contenente lo schema
di programma di intervento, articolato per settori di interventi e con l'indicazione degli elaborati di
corredo, sul quale gli Enti parco devono modellare il proprio programma.
3. Il programma di intervento ha validità triennale e sostituisce il piano triennale delle opere
pubbliche previsto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.
4. L'Ente parco promuove iniziative atte a salvaguardare quelle specie o razze animali domestiche, presenti nell'area protetta, che corrono il rischio di estinzione e che hanno rilevanza storica e
culturale.
5. A tale scopo i predetti enti possono concedere ai residenti nei comuni interessati, che documentino il possesso di esemplari di tali specie, contributi per il loro mantenimento’.’
Art. 21.
Sussidiarietà orizzontale
1. L'Ente parco può dare in concessione attività economico-produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali o gestirle direttamente in ipotesi di
assenza di privati interessati alla gestione.
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2. L'Ente parco agevola e promuove, con proprio contributo da erogare ad enti, ad associazioni pubbliche e private, attività ed iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo delle attività locali compatibili.
3. L'Ente parco può altresì dare in concessione con procedure ad evidenza pubblica l'uso di
beni del suo patrimonio per finalità di fruizione culturale, turistica e sportiva.
Art. 22.
Cave dismesse nei parchi
1. Ciascun Ente parco, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
procede al censimento delle aree di cava dismesse o cessate dall’attività esistenti entro i confini del
parco. Tale censimento è trasmesso all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.
2. L’Ente parco, al cui interno ricadono aree di cave dismesse, predispone apposito piano di
recupero ambientale dei siti dismessi.
3. Il piano prefigura il recupero naturalistico dei siti e, attraverso apposito e specifico studio
di fattibilità, il suo eventuale utilizzo per scopi scientifici e/o didattici connessi alla conservazione e
a una corretta fruizione dell’area protetta.
4. L’eventuale materiale di cava preesistente a piazzale può essere utilizzato per le opere necessarie di recupero ambientale utilizzando esclusivamente tecniche di rinaturazione e di ingegneria
naturalistica o per gli interventi edilizi ammessi dal regolamento del parco, nonché per gli interventi
da realizzare nei comuni del parco.
Art. 23.
Controllo della fauna selvatica
1. Nel territorio dei parchi e nelle aree contigue sono possibili interventi di controllo delle
popolazioni faunistiche qualora siano resi necessari per assicurarne la funzionalità ecologica o per
salvaguardare l’habitat naturale o le popolazioni locali.
2. Gli interventi di controllo devono essere effettuati prioritariamente attraverso l’utilizzo di
metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dagli stessi enti di gestione avvalendosi di proprio personale o dell’amministrazione forestale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati.
Art. 24.
Orientamento dei consumi
1. Nelle more di una normativa di settore che disciplini organicamente l’orientamento dei
consumi, l’educazione alimentare e la qualificazione dei servizi della ristorazione collettiva, gli Enti
parco promuovono, d’intesa con i comuni ricadenti nel parco e con gli operatori del territorio,
l’utilizzo delle filiere agroalimentari tipiche e di qualità da riconoscere attraverso l’uso di uno specifico marchio da utilizzare nelle mense scolastiche e nel sistema di ristorazione locale.
Art. 25.
Servizio di guida del parco
1. L'Ente parco organizza, d'intesa con la Regione, speciali corsi di formazione al termine dei
quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco. Il titolo rilasciato dall’ente parco consente il riconoscimento, ai fini della relativa iscrizione nell’albo regionale, quale guida del parco ai
sensi e per gli effetti della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8.
2. L’Ente adotta uno specifico regolamento per l’accreditamento delle guide del parco. Le
guide accreditate possono svolgere autonomamente il servizio di guida naturalistica offrendo i propri
servizi al pubblico dei fruitori.
Art. 26.
Educatori ambientali
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1. L’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, su richiesta della
Conferenza permanente delle Aree naturali protette, organizza, mediante stipula di apposite convenzioni con le Università, corsi di formazione al termine dei quali rilascia l’attestato di educatore ambientale.
2. Ciascun Ente parco assicura lo svolgimento di parte dei corsi presso i propri uffici e adotta
uno specifico regolamento per l’accreditamento degli educatori ambientali.
Art. 27.
Impiego dell’ingegneria naturalistica
1. Nelle zone ‘A’ di parco è obbligatorio il ricorso a tecniche di ingegneria per la realizzazione di ogni intervento finalizzato alla conservazione che implichi la modifica dello stato dei luoghi.
2. Nelle altre zone del Parco e nelle aree SIC e ZPS ogni intervento che comporti la modifica
dello stato dei luoghi è effettuato con le predette tecniche, a meno che queste, a seguito di un’analisi
costi-benefici da rendere esplicita in sede di progettazione, che tenga conto dei vantaggi
dell’ambiente, risultino eccessivamente onerose o non siano tecnicamente adeguate.
Titolo II
Personale
Art. 28.
Personale degli enti Parco
1. Gli enti parco provvedono all'adempimento delle funzioni relative allo svolgimento dei
propri compiti istituzionali con personale proprio il quale è equiparato, ai fini giuridici, economici e
di quiescienza al personale della Regione siciliana.
2. Nell’ambito del sistema regionale delle aree naturali protette può essere attuata la mobilità
volontaria di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, secondo la disciplina dettata
in materia dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
3. Gli Enti parco possono, altresì, utilizzare in assegnazione temporanea o in distacco, secondo la disciplina legale e contrattuale vigente, personale di altri Enti parco o della regione per esigenze funzionali e/o organizzative, per realizzare e intensificare scambi di esperienze professionali,
per avvalersi di competenze specifiche maturate nell’ambito di ciascuna amministrazione e per sopperire alla temporanea assenza di personale della propria dotazione organica.
4. L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con decreto da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina la dotazione organica complessiva
di ogni Ente parco.
Art. 29
Transito del personale del Corpo di vigilanza del Parco dei Nebrodi,
nei ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana
1. Il personale del Corpo di Vigilanza del Parco dei Nebrodi, equiparato ai sensi della legge
regionale 9 agosto 1988, n. 14, ai fini giuridici ed economici al personale del Corpo Forestale della
Regione, è immesso nel ruolo organico del Corpo Forestale medesimo, mantenendo il profilo,
l’anzianità e la qualifica posseduti al momento del passaggio nell’amministrazione di provenienza.
2. Al personale di cui al comma 1, ai fini dell’inquadramento giuridico ed economico, si applica quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di personale del Corpo Forestale della Regione.
3. Il personale del Corpo di Vigilanza del Parco dei Nebrodi che transita nel ruolo del Corpo
Forestale della Regione Siciliana, viene assegnato in servizio per cinque anni nei Distaccamenti forestali dipendenti dall’Ispettorato dipartimentale delle Foreste di Messina. Al compimento del quinto
anno, a domanda, lo stesso può chiedere essere trasferito ad altra sede.
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4. Con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità dell’immissione del
personale del Corpo di Vigilanza del Parco dei Nebrodi nel ruolo del Corpo Forestale della Regione.
Art. 30.
Personale ex comandato
1. Le disposizioni contenute nel D.P.Reg. 20 gennaio 1995 n. 11 e nei D.P.Reg. 22 giugno
2001 nn. 9 e 10, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano indistintamente a tutto il personale ex comandato, già transitato nei ruoli organici degli enti parco siciliani.
Art. 31.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.
Art. 32.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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