Microcredito_III Avviso pubblico_ 27 marzo 2015

III AVVISO PUBBLICO
PO FSE ABRUZZO 2007-2013
OB. “COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE”
III AVVISO PUBBLICO PER LA EROGAZIONE DI
MICROCREDITO
NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEL
“FONDO MICROCREDITO FSE – PO FSE ABRUZZO 2007-2013
OB. “COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE”
(D.G.R. n. 744/2010 e D.G.R. n. 846)
27 marzo 2015
Approvato dal CdA di Abruzzo Sviluppo in data 20 marzo 2015
Fondo Microcredito FSE
Approvato dal CdA di Abruzzo Sviluppo in data 20/03/2015
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INDICE
Articolo 1 Premessa ........................................................................................................................................... 3
Articolo 2 Normativa di Riferimento ................................................................................................................. 4
Articolo 3 Finalità dell’Avviso ............................................................................................................................ 6
Articolo 4 Soggetti beneficiari dell’agevolazione .............................................................................................. 6
Articolo 5 Requisiti generali di ammissibilità .................................................................................................... 8
Articolo 6 Caratteristiche del Microcredito ..................................................................................................... 11
Articolo 7 Cause di esclusione ......................................................................................................................... 11
Articolo 8 Regime degli aiuti............................................................................................................................ 12
Articolo 9 Spese ammissibili ............................................................................................................................ 12
Articolo 10 Variazioni progettuali.................................................................................................................... 13
Articolo 11 Domanda di ammissione e documentazione richiesta ................................................................. 14
Articolo 12 Modalità di presentazione delle domande di ammissione al microcredito ................................. 16
Articolo 13 Istruttoria e criteri di selezione delle domande............................................................................ 17
Articolo 14 Concessione del finanziamento ed obblighi del beneficiario ....................................................... 20
Articolo 15 Modalità di incasso ....................................................................................................................... 21
Articolo 16 Monitoraggio e controlli ............................................................................................................... 21
Articolo 17 Revoca e recupero del finanziamento. Rinuncia e decadenze ..................................................... 22
Articolo 18 Servizio di supporto – Operatori Territoriali ................................................................................. 23
Articolo 19 ....................................................................................................................................................... 24
Privacy ............................................................................................................................................................. 24
Articolo 20 ....................................................................................................................................................... 25
Responsabile del procedimento ...................................................................................................................... 25
Articolo 21 ....................................................................................................................................................... 25
Disposizioni generali ........................................................................................................................................ 25
Fondo Microcredito FSE
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Articolo 1
Premessa
1. La Regione Abruzzo, nell’ambito del Programma operativo regionale - FSE 2007/2013, Piano Operativo
2009/2010/2011, con D.G.R. 15/11/2010, n. 846, ha istituito il “Fondo Microcredito FSE”, con risorse del PO
FSE 2007 – 2013 Regione Abruzzo, in accordo con quanto stabilito dal Progetto Speciale multiasse “Sviluppo
della crescita e dell’occupazione”, approvato con D.G.R. 27/09/2010 n. 744, ed ha individuato Abruzzo
Sviluppo S.p.A., società “in house” dell’Amministrazione Regionale, quale soggetto Gestore del “Fondo
Microcredito FSE”, finalizzato ad agevolare l'accesso al credito da parte di:
1. microimprese1, che assumono la forma giuridica di ditta individuale, di società di persone, società
cooperative;
2. lavoratori autonomi o liberi professionisti;
2. Le agevolazioni verranno concesse nel rispetto della regola comunitaria del de minimis ai sensi del Reg.
CE 1407/2013 a favore di iniziative imprenditoriali e professionali supportate da adeguata progettualità
presentate da soggetti che hanno difficoltà ad accedere al credito.
3.Il Fondo Microcredito FSE risponde alla necessità di contribuire efficacemente al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
- aumentare l’efficacia, l’efficienza, la qualità e l’inclusività delle imprese;
- sostenere la regolarizzazione del mercato del lavoro;
- migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere;
- sviluppare percorsi di integrazione e migliorare l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per
combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro;
- aumentare la flessibilità della gestione del Fondo Sociale Europeo attraverso la costituzione di fonti
finanziarie durevoli e “rotative” che si rigenerano con la restituzione delle risorse impiegate;
- creare un effetto “leva”: possibilità di attirare altre fonti di finanziamento.
4. Gli Assi del PO FSE Abruzzo 2007-2013 e gli obiettivi specifici interessati dal Fondo Microcredito FSE sono
i seguenti:
Asse II Occupabilità
Obiettivi specifici
2.e)Attuare politiche del lavoro attive e preventive con particolare attenzione all’integrazione dei migranti
nel mercato del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese.
Asse III Inclusione Sociale
Obiettivi specifici
3.g) Sviluppare percorsi d’integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati
per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro.
5. Le risorse finanziarie, a valere su detti Assi, utilizzate per l’attivazione del Fondo Microcredito FSE, e
destinate al Microcredito, ammontano a 13.000.000,00 di euro, di cui 8.450.000,00 di euro a valere
sull’Asse II e 4.550.000,00 di euro a valere sull’Asse III del PO FSE Abruzzo 2007/2013. Il Gestore del Fondo
potrà, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell’Autorità di Gestione, con
parere favorevole dell’Assessore regionale preposto, ove se ne creassero i presupposti, incrementare la
1
Così come definito dal Reg. UE 651/2014
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dotazione iniziale con ulteriori risorse rinvenibili in economie e negli interessi attivi maturati dopo la data
del 31/12/2015.
6. La gestione del Fondo Microcredito FSE è affidata alla Società in house Abruzzo Sviluppo SpA.
7. I beneficiari avranno la possibilità di avvalersi, a titolo gratuito, del supporto di una rete di Operatori
Territoriali il cui Albo è pubblicato sul sito www.abruzzosviluppo.it fin dalla fase di avvio dell’iniziativa per
l’affiancamento nel percorso di costituzione/consolidamento delle iniziative progettuali.
8. Il Servizio di Tesoreria per l’erogazione del Fondo Microcredito FSE è stato affidato, tramite una
procedura di evidenza pubblica, al RTI costituito da Banca Caripe e Banca Tercas. L’RTI si è impegnato a
fornire ai beneficiari interessati l’apertura di un conto corrente e linee di credito a condizioni agevolate.
Articolo 2
Normativa di Riferimento
1.Il presente avviso si inquadra nel seguente ambito normativo:
Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
regolamento (CE) n. 1260/1999;
Regolamento (UE) 18 dicembre 2013 n. 1407/2013 della Commissione UE relativo all’applicazione
degli aiuti 107 108 TFUE sugli aiuti “De Minimis”;
Regolamento (UE) 18 dicembre 2008, n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune
disposizioni relative alla gestione finanziaria;
Regolamento (CE) 18 dicembre 2008, n. 1341/2008 del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione,
per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;
Regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 85/2009 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per
quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
Regolamento (CE) 7 aprile 2009, n. 284/2009 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al
Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
Regolamento (CE) 6 maggio 2009, n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi
ammissibili a un contributo del FSE;
Regolamento (CE) 8 dicembre 2006, n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n.
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1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Regolamento (CE) 1 settembre 2009, n. 846/2009 della Commissione che modifica il regolamento
(CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
Rettifica del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del
regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale;
Programma Operativo 2007-2013 della Regione Abruzzo – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo
Competitività Regionale e Occupazione (di seguito “PO FSE Abruzzo 2007-2013”), approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 del 08-XI- 2007 e successive modifiche e integrazioni;
Deliberazione CIPE del 15 giugno 2007, n. 36, recante “Definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 20072013”;
D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i., aggiornato ai sensi dei D. Lgs. 13 agosto 2010 n.141 e 30
dicembre 2010 n. 239 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20/03/2013 recante “Individuazione
dei lavoratori svantaggiati” - (GU n.153 del 2/07/2013);
Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Economia
e delle Finanze) del 2/09/2013 che individua puntualmente i settori economici caratterizzati da un tasso di
disparità uomo donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo donna per le annualità 2013 e
2014 sulla base delle elaborazioni ISTAT su base annua, rispettivamente, del 2011 e del 2012;
Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali;
Deliberazione Giunta Regionale 07 marzo 2011, n. 164 concernente l’approvazione del Manuale
delle procedure dell’Autorità di Gestione e successive modifiche e integrazioni;
Determinazione Direttoriale 4 aprile 2013, n. DL/45, concernente l’approvazione delle Linee Guida
per l’attuazione operativa degli interventi;
Determinazione Direttoriale DL/23 del 18/02/2014 recante “PO FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo
CRO – “Linee Guida per l’attuazione operativa degli interventi” – “Descrizione dei sistemi di gestione e
controllo”: modifiche ed integrazioni. “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione”:
aggiornamento”., così come modificata ed integrata dalle determinazioni direttoriali DL/62 del 25/07/2014
e DL/78 del 02/10/2014;
Criteri di Selezione degli interventi approvati nel Comitato di Sorveglianza (1 Febbraio 2008);
D.G.R., 27-09-2010, nr. 744, recante “Piano Operativo 2009-2010-2011 del P.O. F.S.E. Abruzzo
2007-2013”;
D.G.R. n. 846 del 15 novembre 2010, recante l’Istituzione del Fondo Microcredito FSE;
Determinazione Direttoriale 22 novembre 2011 n. DL/92 recante l’incremento della dotazione
iniziale del Fondo Microcredito FSE;
Determinazione direttoriale DL 105 del 03/09/2012 recante “PO FSE Abruzzo 2007-2013,
Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” – Sistema di gestione e di controllo del programma
operativo – “Linee Guida per l’attuazione operativa degli interventi”: modifiche ed integrazioni al paragrafo
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3.1. Attuazione di percorsi di inserimento a prevalente contenuto formativo;
Determinazione Direttoriale DL/132 del 29 novembre 2012 recante “PO FSE Abruzzo 2007-2013
Obiettivo CRO – Piano Operativo 2009-2010-2011 – II Incremento dotazione iniziale del “Fondo
Microcredito FSE”;
Determinazione Direttoriale DL/169 del 10 dicembre 2012 recante “PO FSE Abruzzo 2007-2013
Obiettivo CRO – Piano Operativo 2009-2010-2011 – Aumento del II incremento rotazionale del “Fondo
Microcredito FSE”;
Determinazione direttoriale DL/152 del 29/10/2013 recante “PO FSE Abruzzo 2007-2013
Obiettivo CRO – Piano Operativo 2009-2010-2011 – III Aumento dotazione iniziale del “Fondo Microcredito
FSE”;
Determinazione direttoriale DL/33 del 19/03/2014 recante “PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo
CRO – Piano Operativo 2009-2010-2011 – IV Aumento dotazione iniziale del “Fondo Microcredito FSE”;
Decreto del Presidente della Repubblica del 03/10/2008 n. 196 recante “Regolamento di
esecuzione del regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo
regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” (GU n.294 del 17 dicembre 2008), così come
modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 05/04/2012 n. 98;
Determinazione Direttoriale DL/96 del 28 novembre 2014 recante recante “PO FSE Abruzzo 20072013 Obiettivo CRO – Piano Operativo 2009-2010-2011 – V Aumento dotazione iniziale del “Fondo
Microcredito FSE”;
Determinazione ANAC del 07/11/2011 n. 4.
Articolo 3
Finalità dell’Avviso
1. Il presente Avviso è volto alla concessione di finanziamenti di importo compreso tra 5.000 e 25.000 euro
ed ha l’obiettivo primario di sostenere la microimprenditorialità locale e il lavoro autonomo finanziando
l’avvio di nuove attività economiche, ovvero la realizzazione di nuovi investimenti e/o il consolidamento
della attività imprenditoriale nell’ambito di iniziative già esistenti, da parte di tutti quei soggetti, persone
fisiche e persone giuridiche, che, per condizioni soggettive e oggettive, si trovino in difficoltà ad accedere ai
canali tradizionali del credito, meglio declinati al successivo art.4.
2. Ai fini del presente Avviso, i finanziamenti saranno concessi nel rispetto della regola comunitaria del “de
minimis” ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013.
Articolo 4
Soggetti beneficiari dell’agevolazione
1. I finanziamenti saranno concessi a favore di iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, costituende
(Tipologia A) o costituite (Tipologia B), supportate da adeguata progettualità, presentate dai Soggetti che
si trovino in difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito di seguito specificati:
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1. microimprese2, che assumono la forma giuridica di ditta individuale, di società di persone,
società cooperative;
2. lavoratori autonomi o liberi professionisti.
2. I Soggetti di cui al paragrafo che precede potranno inoltrare istanza di finanziamento qualora presentino
indicatori economici e patrimoniali, tali da poter essere considerati “Soggetti non bancabili”, così come di
seguito specificato:
a) per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio in quanto in contabilità ordinaria, il volume d’affari
non deve superare euro 200.000,00 desumibile dalla dichiarazione I.V.A. per l’anno d’imposta 2013
al “rigo VE 40”;
b) per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio il volume d’affari non deve superare l’importo
di euro 100.000,00, desumibile dalla dichiarazione I.V.A. per l’anno d’imposta 2013 al “rigo VE 40”;
-
per i soggetti che hanno aderito al “nuovo” regime dei minimi (art. 27, D.L. 6 luglio 2011 n.98) si
prende a riferimento il quadro LM del Mod. Unico PF 2014 relativo al “Reddito dei soggetti con
regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)” =>
Rigo LM2;
c) per i professionisti/lavoratori autonomi: il volume d’affari non deve superare l’importo di euro
50.000,00, desumibile dalla dichiarazione I.V.A. per l’anno d’imposta 2013 al “rigo VE 40”;
d) per i Soggetti costituiti dal 01/01/2014 al 31/12/2014 il volume d’affari deve essere attestato dal
registro riportante la liquidazione annuale IVA. Per i soggetti costituiti dal 01/01/2015 il volume
d’affari deve essere attestato dal registro riportante la liquidazione periodica IVA riferiti per il
periodo intercorrente tra la data di costituzione e la data di presentazione della domanda di cui al
successivo art.11. In tale caso, ai fini della quantificazione dell’indicatore economico, il limite
massimo di quest’ultimo, fissato nei precedenti punti a) e b), dovrà essere riparametrato in
funzione della frazione di anno. Le frazioni di mese sono considerate mese intero solo se superiori a
giorni 15.
e) per i Soggetti costituendi (imprese e lavoratori autonomi/liberi professionisti) la non bancabilità
dovrà essere attestata, da ogni singolo componente, da Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R.
445/2000 (Mod.4)
3. I Soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno beneficiato dei finanziamenti derivanti dalla partecipazione
all’Avviso Pubblico per la erogazione di Microcredito, pubblicato in data 28 settembre 2012, nonché
all’Avviso Pubblico per la erogazione di Microcredito, pubblicato in data 31 ottobre 2013, nell’ambito della
gestione del “Fondo Microcredito FSE – PO FSE Abruzzo 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e
Occupazione” non possono presentare istanza, pena l’esclusione.
4. I Soggetti beneficiari, prima della concessione del finanziamento, devono disporre di un conto corrente
dedicato al progetto, anche in via non esclusiva, su cui verrà accreditato il microcredito.
2
Così come definito dal Reg. (UE) nr. 651/2014.
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Articolo 5
Requisiti generali di ammissibilità
1. I soggetti che possono inoltrare istanza di partecipazione ai sensi definiti dall’art.4 devono:
a) Per le microimprese costituende (Tip.A):
Impegnarsi a:
1. Costituire una microimpresa che abbia sede operativa nella Regione Abruzzo;
2. Iscriversi e attivarsi presso il Registro imprese della CCIAA nei termini stabiliti al successivo art.14 o
presentare, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica dell’atto di concessione, idonea e
giustificata documentazione dalla quale si evinca che l’attivazione dell’impresa presso la CCIAA è
subordinata all’acquisizione di autorizzazioni amministrative specifiche. In tal caso il Soggetto
Gestore potrà, dopo la verifica di merito, concedere una dilazione dei termini per l’attivazione
dell’impresa;
3. Attivare Partita IVA;
4. Dichiarare di non aver riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo
mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli art.
416 – bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
5. Per i Soggetti costituendi (microimprese) la non bancabilità dovrà essere attestata in fase di
domanda, come così come definito all’art. 4;
6. Dichiarare di non fruire contestualmente di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le
stesse finalità fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale.
b) Per le microimprese costituite (Tip.B):
1. essere imprese iscritte al Registro imprese della CCIAA competente per territorio ed attive, in
regola con tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali di legge.
2. essere titolari di Partita IVA;
3. avere sede operativa nella Regione Abruzzo;
4. non aver riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso,
riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli art. 416 – bis,
648-bis e 648-ter del codice penale;
5. essere soggetti non bancabili così come definito all’art. 4;
6. dichiarare di non fruire contestualmente di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le
stesse finalità fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale.
c) Per i lavoratori autonomi/liberi professionisti, già titolari P.IVA o iscritti Albo professianale
(Tip.B):
1. essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o cittadini di Stati terzi purché in
possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno;
2. avere la residenza anagrafica in un comune della Regione Abruzzo da almeno 12 mesi;
3. avere compiuto i 18 anni di età;
4. non aver riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso,
riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli art. 416 – bis,
648-bis e 648-ter del codice penale;
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5. essere soggetti non bancabili così come definito all’art. 4;
6. dichiarare di non fruire contestualmente di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le
stesse finalità fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale.
d) Per i lavoratori autonomi/liberi professionisti costituendi (ossia non ancora iscritti all’Albo
professionale di riferimento o titolari di P. IVA) (Tip.A):
Impegnarsi a:
1. Iscriversi ad un Albo professionale, nel caso di Liberi Professionisti, qualora dovuto dalla normativa
vigente per l’attività di merito. Per i casi non dovuti, produrre iscrizione INPS;
2. Attivare Partita IVA;
3. essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o cittadini di Stati terzi purché in
possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno;
4. avere la residenza anagrafica in un comune della Regione Abruzzo da almeno 12 mesi;
5. avere compiuto i 18 anni di età;
6. non aver riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso,
riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli art. 416 – bis,
648-bis e 648-ter del codice penale;
7. Per i Soggetti costituendi (lavoratori autonomi/liberi professionisti) la non bancabilità dovrà essere
attestata in fase di domanda, come così come definito all’art. 4;
8. dichiarare di non fruire contestualmente di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le
stesse finalità fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale.
2. Tutti coloro che presentano domanda di cui al paragrafo a):
- non devono essere sottoposti a procedure esecutive e concorsuali;
- non devono aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi 3
anni, salvo che, entro il termine dell’attività istruttoria di cui al successivo art. 13, abbiano proceduto:
a. al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbiano presentato
domanda di riabilitazione al Tribunale;
b. al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità
o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei
Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.
3. Tutti i Soggetti di cui al paragrafo b):
- non devono trovarsi in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà secondo la definizione data dagli
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- non devono essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure esecutive e concorsuali;
- non devono aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi 3
anni, salvo che, entro il termine dell’attività istruttoria di cui al successivo art. 13, abbiano proceduto:
a. al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbiano presentato
domanda di riabilitazione al Tribunale;
b. al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità
o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei
Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.
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- i requisiti di cui al punto precedente è riferito anche ai singoli amministratori del soggetto beneficiario.
4. Tutti i Soggetti di cui al paragrafo c):
- non devono essere sottoposti a procedure esecutive;
- non devono aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi 3
anni, salvo che, entro il termine dell’attività istruttoria di cui al successivo art. 13, abbiano proceduto:
a. al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbiano presentato
domanda di riabilitazione al Tribunale;
b. al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità
o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei
Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.
5. Tutti i Soggetti di cui al paragrafo d):
- non devono essere sottoposti a procedure esecutive e concorsuali;
- non devono aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi 3
anni, salvo che, entro il termine dell’attività istruttoria di cui al successivo art. 13, abbiano proceduto:
a. al pagamento del titolo protestato oltre i 12 mesi dalla levata del protesto ed abbiano presentato
domanda di riabilitazione al Tribunale;
b. al pagamento del titolo protestato entro i 12 mesi dalla levata del protesto - o per accertata illegittimità
o erroneità della levata - qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei
Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.
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Articolo 6
Caratteristiche del Microcredito
1. I finanziamenti hanno la forma tecnica di mutui chirografari. Ogni destinatario potrà essere finanziato
una sola volta.
2. Risorse finanziarie ed entità dei finanziamenti
Le entità del prestito sono:
- per le persone fisiche (ditte individuali, lavoratori autonomi, liberi professionisti)
- importo minimo: 5.000 euro
- importo massimo: 10.000 euro
-
per le persone giuridiche (società di persone e società cooperative)
- importo minimo: 10.000 euro
- importo massimo: 25.000 euro3
3. Caratteristiche del Microcredito
Durata: 60 mesi (incluso il periodo di preammortamento)
Spese per l’Istruttoria: 0
Tasso: 1%
Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al destinatario un interesse di mora pari al tasso
legale
Preammortamento: sei mesi a tasso zero
Rimborso: in rate costanti posticipate mensili
Scadenza prima rata: ultimo giorno bancario lavorativo del settimo mese successivo alla stipula del
contratto di finanziamento
Modalità di pagamento: modulo di bonifico permanente
Estinzione anticipata: Possibilità di estinzione anticipata (totale o parziale) in qualsiasi momento senza
oneri aggiuntivi, salvo il pagamento del rateo degli interessi maturati fino alla data di estinzione anticipata.
In caso di estinzione anticipata, l’importo va restituito entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della relativa
comunicazione da parte del Soggetto Gestore successiva alla richiesta di estinzione.
Articolo 7
Cause di esclusione
1. Sono escluse le domande presentate da Soggetti che:
-
3
hanno beneficiato, a qualsiasi titolo, dei finanziamenti derivanti dalla partecipazione all’Avviso
Pubblico per la erogazione di Microcredito, pubblicato in data 28 settembre 2012 e a quello
pubblicato in data 31 ottobre 2013, nell’ambito della gestione del “Fondo Microcredito FSE – PO
FSE Abruzzo 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione”;
hanno forma giuridica diversa da quanto previsto all’art. 4;
Cfr. massimali definiti dall’art. 111 TUB
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-
non hanno sede operativa o residenza nella Regione Abruzzo;
hanno in corso finanziamenti dei quali non sia dimostrato il regolare rispetto del piano di rimborso.
Per quanto concerne le persone giuridiche, tale requisito deve riguardare tanto la persona giuridica
quanto le persone degli amministratori;
- operano nei settori di seguito indicati:
 Pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n.104/2000 del Consiglio;
 Industria carbonifera ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
 Imprese operanti nei settori espressamente esclusi dall’art. n.1 del Reg. (UE) 1407/2013.
2. Sono altresì escluse:
 le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione
92)
 le attività di organizzazioni associative previste dall’ATECO 2007, sezione S divisione 94;
 le spese relative a mezzi di trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto
di merci su strada per conto terzi.
3. Sono esclusi, altresì, tutti i Soggetti che non rispettino le prescrizioni di cui all’ art. 5.
4. La presentazione contestuale da parte di uno stesso Soggetto di una domanda di finanziamento in qualità
di persona fisica e di un’altra in qualità di Legale Rappresentante di una Persona Giuridica, comporterà
l’esclusione di entrambe le domande.
5. Saranno escluse le domande presentate da soggetti rientranti nella “Tipologia A” non corredate dalla
Autodichiarazione di non bancabilità prevista all’art. 4 del presente Avviso, e nel caso di microimprese
costituende resa a cura di ogni singolo componente;
6. Saranno altresì escluse le domande presentate da soggetti tra cui intercorrano rapporti di controllo o di
collegamento di cui all’art. 2359 c.c., o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche di
altri soggetti partecipanti, o coniugi, parenti e affini entro il terzo grado;
Articolo 8
Regime degli aiuti
1. Gli aiuti a favore delle imprese verranno concessi sulla base e nel rispetto del regolamento (UE)
1407/2014 (aiuti cd. de minimis).
Articolo 9
Spese ammissibili
1. Conformemente alle disposizioni sulla ammissibilità delle spese contenute nel combinato disposto degli
articoli 3 comma 7 del Regolamento (CE) 1081/2006 e 34 comma 2 del Regolamento 1083/2006, e
coerentemente con la normativa comunitaria sugli strumenti di ingegneria finanziaria, saranno considerate
ammissibili al finanziamento le spese afferenti ai progetti presentati coerentemente con le indicazioni
fornite dagli artt. 4, 5 e 6 del presente Avviso, tra cui:
• le spese di funzionamento e di gestione (a titolo indicativo ma non esaustivo si riportano le seguenti voci:
utente, affitti,..), le spese per consulenze specialistiche inerenti il programma proposto;
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• le spese per investimenti fissi, limitatamente a macchinari, impianti, software, attrezzature generiche,
scorte di magazzino, mezzi mobili, opere murarie per adeguamento e messa a norma dei locali,
direttamente connessi all’attività.
2. L’acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi dedicati, indispensabili per
l’attività d’impresa. È inammissibile l’acquisto di autovetture/automezzi ad uso promiscuo.
3. E’ ammissibile l’acquisto di materiale usato, purché nel rispetto di quanto stabilito all’art. 4 del D.P.R. n.
196/2008, così come modificato dal DPR del 05/04/2012 n. 98.
4. Non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti
di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 c.c., o nella cui compagine sociale siano presenti soci o
titolari di cariche nell’ambito del soggetto beneficiario, o coniugi, parenti e affini entro il terzo grado. Per
quanto riguarda i beneficiari persone fisiche tra questi e i fornitori non devono intercorrere rapporti di
coniugio, parentela e affinità entro il terzo grado.
5. Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento CE 1080/2006 e art. 11 del Regolamento CE 1081/2006, sono escluse
le seguenti tipologie di spese:
 interessi passivi;
 imposta sul valore aggiunto recuperabile.
6. Tutte le spese dovranno essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda e possono
essere effettuate solo con bonifico bancario, RID, RIBA e assimilabili. E’escluso l’uso dei contanti, tranne che
per il pagamento delle utenze nel rispetto del limite identificato dal DL 201/2011 convertito in legge
214/2011 e pari ad euro 1.000,00.
Articolo 10
Variazioni progettuali
1. In caso di concessione del Microcredito, sono ammissibili variazioni motivate delle spese nell’ambito del
finanziamento accordato, previa autorizzazione del Soggetto Gestore. La variazione richiesta non deve
alterare l’importo totale del finanziamento, mantenendo comunque inalterata la finalità dell’iniziativa.
La variazione può essere richiesta una sola volta, a partire dal trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione della graduatoria sul sito del Soggetto Gestore ed entro i primi 10 mesi dalla concessione
del finanziamento medesimo. Richieste di variazioni delle spese prima del termine indicato al periodo
che precede e dopo il decimo mese dalla concessione del finanziamento medesimo, saranno subordinate
alla valutazione del Soggetto Gestore che, dopo l’analisi di merito delle oggettive motivazioni addotte,
strettamente collegate a cause di forza maggiore, comunicherà nel merito al richiedente.
Non comporta per il beneficiario la presentazione di istanza di variazione progettuale, una delle seguenti
tipologie:


La mera modifica del fornitore o dell’oggetto /servizio acquistato a parità di categoria
merceologica, servizio;
Lo spostamento di spese tra le voci nel limite del 10% del finanziamento pubblico accordato.
2. Sono altresì ammissibili variazioni nella compagine sociale delle persone giuridiche, previa autorizzazione
del Soggetto Gestore, purché non incidano sui requisiti che hanno dato origine al punteggio finale. Le
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variazioni nella compagine sociale realizzate prima della pubblicazione della graduatoria sul sito internet del
Soggetto Gestore dovranno essere comunicate al Soggetto Gestore e autorizzate dai Nuclei di Valutazione,
di cui al successivo art.13 comma 7, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi.
3. Sono ammesse variazioni del luogo di svolgimento del progetto rispetto a quello indicato nella domanda
di finanziamento, previa comunicazione al Soggetto Gestore, purché la nuova sede sia localizzata nel
territorio della Regione Abruzzo.
4. Sono in ogni caso inammissibili le variazioni che comportino la cessazione del Soggetto beneficiario prima
dell’estinzione del finanziamento e/o la cessione del finanziamento a Soggetto terzo.
5. Le richieste di autorizzazione alle variazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 che precedono vanno presentate
utilizzando gli appositi moduli reperibili nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Gestore.
Articolo 11
Domanda di ammissione e documentazione richiesta
1. La domanda di ammissione datata deve, a pena di inammissibilità, essere redatta utilizzando i moduli,
allegati al presente avviso e pubblicati nell’area dedicata del sito internet del Soggetto Gestore:

Mod.1 – Domanda di ammissione per microimpresa costituenda;

Mod.2 – Domanda di ammissione per microimpresa costituita;

Mod.3 – Domanda di ammissione per lavoratore autonomo/libero professionista;

Mod.4 - Domanda di ammissione per lavoratore autonomo/libero professionista costituendo;
2. La domanda, inoltre, a pena di inammissibilità ,deve essere sottoscritta:
 dal titolare, nel caso di impresa individuale;

dal legale rappresentante, nel caso di Società costituite;

dal primo richiedente nel caso di imprese costituende (in quest’ultima ipotesi, sino alla costituzione
formale dell’impresa, il firmatario sarà individuato come rappresentante di tutti i proponenti nei
rapporti formali con il Soggetto Gestore);


dal lavoratore autonomo/libero professionista;
dal lavoratore autonomo/libero professionista costituendo.
3. Alla domanda di ammissione, per ciascuna tipologia, a pena di inammissibilità, dovrà essere allegata la
seguente documentazione:
a. Per le microimprese costituende:
 Copia del documento di identità del richiedente titolare o primo richiedente/rappresentante;



Copia del codice fiscale del richiedente titolare o primo richiedente/rappresentante;
Autodichiarazioni di non bancabilità rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000 da ogni singolo componente
(corredate da documento di identità). (Mod.5)
Curriculum richiedente e/o degli eventuali soci.
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b. Per le microimprese costituite:
 Copia del documento di identità del legale rappresentante;
 Copia del codice fiscale del legale rappresentante;
 Certificato di iscrizione alla CCIAA competente non anteriore a 6 mesi, con vigenza e indicazione
della data di inizio di attività.
 Situazione economico/patrimoniale, se in contabilità ordinaria, o prospetto di conto economico, se
l’impresa è in regime di contabilità semplificata , chiusa al 31/12/2014;
 Situazione economico/patrimoniale, se in contabilità ordinaria, o prospetto di conto economico, se
in contabilità semplificata, aggiornata al 28/02/2015;
 Copia della dichiarazione dei redditi dell’ultimo periodo d’imposta, presentata dal Soggetto
richiedente con allegato il modello IVA. In caso di costituzione dal 01/01/2014 al 31/12/2014, il
volume d’affari deve essere attestato dal registro riportante la liquidazione annuale IVA. Per i
soggetti costituiti dal 01/01/2015 il volume d’affari deve essere attestato dal registro riportante la
liquidazione periodica IVA, riferito al primo trimestre 2015;
 Autodichiarazione De minimis (Mod.6);
 Autocertificazione sulla regolarità contributiva, contenente i dati per richiesta DURC (matricola
INPS, INAIL) o modello equipollente (Mod. 7);
 Copia titolo di disponibilità dell’immobile sede dell’investimento (Mod.8).
c. Per i lavoratori autonomi/liberi professionisti:
 Copia del documento di identità del richiedente;
 Copia del codice fiscale del richiedente;
 Copia certificato inizio Attività Agenzia Entrate – Attribuzione Partita I.V.A.;
 Copia della dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo d’imposta , presentata dal Soggetto
richiedente con allegato il modello IVA. In caso di costituzione dal 01/01/2014 al 31/12/2014, l
volume d’affari deve essere attestato dal registro riportante la liquidazione annuale IVA. Per i
soggetti costituiti dal 01/01/2015 il volume d’affari deve essere attestato dal registro riportante la
liquidazione periodica IVA, riferito al riferito al primo trimestre 2015;
 Autodichiarazione De minimis (Mod.6);
 Autocertificazione sulla regolarità contributiva (Mod. 7);
 Copia titolo di disponibilità dell’immobile sede dell’investimento (Mod.8).
d. Per i lavoratori autonomi/liberi professionisti costituendi:
 Copia del documento di identità del richiedente;
 Copia del codice fiscale del richiedente;
 Autodichiarazione di non bancabilità resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (corredata da documento di
identità). (Mod.5)
 Curriculum richiedente.
4. L’Avviso pubblico e gli allegati sono disponibili:

Sul sito internet di Abruzzo Sviluppo, www.abruzzosviluppo.it

Sul portale www.regione.abruzzo.it/fil
5. Per la richiesta di chiarimenti scrivere a [email protected] indicando nell’oggetto: “III
Avviso per l’erogazione di microcredito” oppure chiamare il numero Verde 800193703 nei seguenti giorni e
secondo il seguente orario:
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Lunedì, Mercoledì e Venerdì 10.00 – 12.30 / Giovedì 15.00 – 17.00.
Sarà possibile organizzare eventuali incontri presso lo Sportello Front Office istituito presso gli uffici di
Abruzzo Sviluppo previa richiesta di appuntamento.
6. Le risposte fornite ai quesiti inoltrati all’indirizzo di posta elettronica suindicato, saranno trasformate in
FAQ (Frequently Asked Questions) e pubblicate sul sito www.abruzzosviluppo.it.
7. Per la richiesta di informazioni, nonché per il supporto nella predisposizione della domanda di
finanziamento, si potrà altresì contattare la rete degli Operatori Territoriali i cui riferimenti sono disponibili
al seguente link http://www.abruzzosviluppo.it/new/microcredito-gli-operatori-territoriali/
Tale servizio sarà reso dagli operatori territoriali a titolo gratuito.
Articolo 12
Modalità di presentazione delle domande di ammissione al microcredito
1. La domanda di ammissione e la documentazione prevista, siglate su ogni foglio, andranno inserite in
un’unica busta chiusa e indirizzata a:
Abruzzo Sviluppo SpA – Corso Vittorio Emanuele II, 49 65121Pescara
e potranno essere presentate mediante:
- Raccomandata A/R;
- PEC all’indirizzo [email protected]
2. La busta, contenente la domanda e la relativa documentazione, dovrà essere presentata in una delle
modalità evidenziate, pena l’inammissibilità.
3. La busta contenente la candidatura e la relativa documentazione dovranno riportare, l’indicazione esatta
del mittente e la seguente dicitura:
“FONDO MICROCREDITO FSE – PO FSE ABRUZZO 2007-2013 – III AVVISO PER L’ EROGAZIONE DI
MICROCREDITO ”.
4. Per quanto riguarda la PEC, le modalità di inoltro delle domande sono indicate nella Circolare DfP n.12
del 2010. Le istanze inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’art.65
del D.Lgs n.82 del 07/03/2005, tenuto conto delle precisazioni contenute nella circolare Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. n.12/2010 di seguito elencate:
a. Validità della trasmissione mediante PEC.
La validità di trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Ai fini della data di
arrivo deve aversi riguardo alla ricevuta di avvenuta consegna di cui all’art.6 DPR 11-02-2005 n.68.
b. Sottoscrizione della domanda.
Le istanze presentate per via telematica sono valide: (a) se sottoscritte mediante firma digitale; (b) ovvero,
quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica e della
carta nazionale dei servizi; (c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico con i diversi
strumenti previsti dalla normativa vigente; (d) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico
attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui
all’art.16-bis del D.L. n.185/2008, convertito dalla L.n.2/2009.
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c. Contenuto della PEC.
La dicitura indicata nell’art.12 dell’Avviso dovrà, essere riportata nell’oggetto del messaggio, mentre la
documentazione che si produce in allegato al messaggio di posta certificata, in formato pdf, dovrà essere
inviata in un unico file.
5. L’inoltro della documentazione tramite pec dovrà essere effettuato, a pena di inammissibilità, dal
richiedente medesimo utilizzando una pec allo stesso intestata.
6. Ai fini dell’assegnazione del numero di protocollo farà fede la data di arrivo della documentazione.
7. Le domande di ammissione dovranno essere inoltrate a partire dal 27 Aprile 2015 e fino al 08 Maggio
2015. Saranno ritenute ammissibili solo le istanze pervenute ad Abruzzo Sviluppo entro e non oltre il 15
Maggio 2015. L’Autorità di Gestione e il Soggetto Gestore si riservano la facoltà, in caso di domande non
sufficienti rispetto alla capienza dell’Avviso, a riaprire i termini di presentazione delle domande, di cui si
darà pubblicità sui siti internet di Abruzzo Sviluppo e della Regione Abruzzo.
8. Il Gestore del Fondo potrà decidere, in caso di sospensione della linea di intervento da parte della
Regione Abruzzo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, di sospendere ovvero interrompere
l’operatività del presente Avviso dandone comunicazione sui siti internet di Abruzzo Sviluppo e della
Regione Abruzzo.
Articolo 13
Istruttoria e criteri di selezione delle domande
1. Il finanziamento è concesso con modalità a sportello, sulla base dell’ordine di invio delle domande
presso Abruzzo Sviluppo, previa istruttoria di ammissibilità e valutazione.
2. Le domande di accesso al microcredito verranno protocollate da Abruzzo Sviluppo SpA secondo l’ordine
cronologico giornaliero di arrivo e sottoposte ad esame istruttorio articolato in due fasi:
 Una fase preliminare diretta ad accertare l’ammissibilità/ricevibilità;

Una fase successiva diretta alla valutazione di merito della domanda.
3. L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata giornalmente secondo il procedimento a sportello
di cui all’art.5 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 123, tenendo conto dell’ordine cronologico giornaliero della data
di invio delle istanze, ovvero verranno redatte specifiche graduatorie, con le modalità di cui al successivo
punto 12, distinte e separate in base al giorno di inoltro delle istanze.
L’ammissibilità delle candidature, spedite dal 27 Aprile 2015 all’8 Maggio 2015 e pervenute entro il 15
Maggio 2015, è disposta secondo l’ordine cronologico della data di invio, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili su ciascun intervento.
L’istruttoria delle domande pervenute il primo giorno di apertura dello sportello dovrà concludersi entro tre
mesi dalla data di presentazione delle istanze medesime.
4. Verifica di ammissibilità/ricevibilità
Tale fase è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli artt.11-12 del presente Avviso.
5. Valutazione di merito
In caso di esito positivo della verifica di ammissibilità/ricevibilità, si procederà all’analisi della scheda
tecnica per la valutazione di merito della domanda.
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6.I criteri di valutazione sono i seguenti:
TIPOLOGIA A. Nuove iniziative (Punteggio massimo 100)
Criteri
A.1 Requisiti soggettivi
Sub-criteri
1.Età del proponente compresa 8
tra 30 e 50 anni compiuti.
2.Donne
10
3.Soggetti Svantaggiati4
12
A.2 Adeguatezza del proponente 1.Coerenza tra il profilo del
e Settori prioritari
proponente
e
l’idea
imprenditoriale
2. Servizi avanzati di supporto
alle
imprese,
servizi
socio/assistenziali,
tutela
ambientale, risparmio energetico
ed energie rinnovabili
A.3 Qualità della proposta
1.Grado di completezza nella
descrizione del programma di
investimento
2.Innovatività dell’iniziativa
3. Fattibilità tecnico-finanziaria
Punti
Da 0 a 20
5
Da 0 a 15
Da 0 a 10
Da 0 a 20
TIPOLOGIA B. Consolidamento di iniziative esistenti(Punteggio massimo 100)
Criteri
B.1 Requisiti soggettivi
Sub-criteri
1.a Soggetti iscritti nel Registro 10
delle imprese da non più di 3 anni
e che abbiano iniziato l’attività da
non più di 3 anni;
1.b Liberi professionisti che
abbiano comunicato data di inizio
attività all’Agenzia delle Entrate
da non più di 3 anni;
1.c Lavoratori autonomi che
Punti
4 Ai sensi dell’art.2, comma 4, Reg. UE n.651/2014 della Commissione Europea, alla luce delle specificazioni di cui al
/Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20/03/2013 e Decreto Interministeriale (Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze) del 2/09/2013.
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abbiano attivato la P. IVA da non
più di 3 anni.
2. Donne
B.2 Adeguatezza del proponente 1.Coerenza tra il profilo del
e Settori prioritari
proponente e il programma
proposto
2. Servizi avanzati di supporto alle
imprese,
servizi
socio/assistenziali,
tutela
ambientale, risparmio energetico
ed energie rinnovabili, servizi
forniti da cooperative di tipo B
iscritte all’Albo regionale
B.3 Qualità della proposta
1.Grado di completezza nella
descrizione del programma di
consolidamento
2.Fattibilità tecnico-finanziaria
10
Da 0 a 20
5
Da 0 a 30
Da 0 a 25
7. In caso di società il punteggio di cui ai criteri A.1 (con esclusione del sub-criterio A.1.3) e B.1 è attribuito
esclusivamente quando viene soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
 la maggioranza delle quote è detenuta da soggetti in possesso dei requisiti soggettivi ivi stabiliti;
 la maggioranza del numero dei soci è in possesso dei requisiti soggettivi ivi stabiliti;
Il punteggio previsto dal sub-criterio A.1.3 è attribuito alle società esclusivamente quando viene
soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
 la percentuale delle quote detenuta da soggetti in possesso dei requisiti soggettivi ivi stabiliti è
quantificabile nella misura almeno del 30% ;
 la percentuale del numero dei soci in possesso dei requisiti soggettivi ivi stabiliti è quantificabile
nella misura almeno del 30%.
8. Il punteggio minimo da raggiungere affinché il progetto sia considerato finanziabile, su entrambe le
tipologie A e B, è di 50/100, di cui almeno 30 punti derivanti dalla “Qualità della proposta” e un punteggio
maggiore di zero per “L’adeguatezza del proponente e Settori prioritari”.
9. Le domande di partecipazione saranno istruite da uno o più Nuclei di Valutazione, ciascuno dei quali
composto da un Presidente, designato dall’Autorità di Gestione PO FSE Abruzzo 2007-2013, e da 2 tecnici,
di cui uno designato/selezionato da Abruzzo Sviluppo e uno designato dall’Autorità di Gestione PO FSE
2007-2013.
10. In caso di parità di punteggio, si darà priorità a chi ha ottenuto, in ordine progressivo, un punteggio
maggiore rispettivamente ai seguenti sub-criteri:
TIPOLOGIA A. Nuove iniziative
A.2.1 Coerenza tra il profilo del proponente e l’idea imprenditoriale
A.3.3 Fattibilità tecnico-finanziaria
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A.3.1 Grado di completezza nella descrizione del programma di investimento
A.1.1 Età del proponente
A.1.2 Donne
A.1.3 Soggetti Svantaggiati
A.3.2 Innovatività dell’iniziativa
A.2.2 Settori prioritari
TIPOLOGIA B. Consolidamento di iniziative esistenti
B.3.1 Grado di completezza nella descrizione del programma di consolidamento
B.3.2 Fattibilità tecnico-finanziaria
B.2.1 Coerenza tra il profilo del proponente e il programma proposto
B.1.1 Requisiti soggettivi
B.1.2 Donne
B.2.2 Settori prioritari
11. Qualora, fossero richiesti al soggetto proponente integrazioni, approfondimenti o chiarimenti, questi
dovranno essere inoltrati entro 10 gg. dalla data di ricezione della richiesta, con le modalità previste
all’art.12 per l’inoltro della domanda, pena l’esclusione.
12. All’esito del procedimento istruttorio, che verrà espletato per ogni singola giornata di presentazione
delle istanze, i Nuclei di Valutazione rimetteranno le risultanze al Soggetto Gestore, predisponendo due
diverse graduatorie giornaliere, una per le nuove iniziative (Tipologia A) e l’altra per il consolidamento di
iniziative esistenti (Tipologia B), ciascuna delle quali a sua volta suddivisa negli elenchi dei Soggetti ammessi
e dei Soggetti esclusi (irricevibili, inammissibili e non finanziabili). Il Soggetto Gestore approverà le
risultanze e delibererà, con atto del Consiglio di Amministrazione. Le risultanze saranno pubblicate sul sito
di Abruzzo Sviluppo e sul portale della Regione Abruzzo, sezione FIL.
13. A ciascuna delle due tipologie di iniziative (Tipologia A e Tipologia B), è riservata una dotazione
finanziaria pari al 50% dell’intero budget del presente Avviso. Nel caso in cui per la singola giornata alla
quale si riferiscono le graduatorie di cui al precedente punto 12, non vengano assorbite tutte le risorse rese
disponibili per una delle due graduatorie giornaliere, l’eccedenza sarà utilizzata, nel limite massimo della
stessa, per finanziare le iniziative utilmente collocate nell’altra graduatoria della medesima giornata.
14. Ai soggetti esclusi sarà inoltrata comunicazione scritta ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n.241/90 e
s.m.i. per la presentazione di eventuali controdeduzioni, nei termini perentori legislativamente stabiliti, che
saranno valutate dai competenti Nuclei di Valutazione. Al termine del procedimento si provvederà alla
predisposizione di specifiche comunicazioni che verranno inoltrate dal Soggetto Gestore ai soggetti esclusi
recante l’esito del procedimento attivato, così come comunicato al Soggetto Gestore dai competenti Nuclei
di Valutazione.
Articolo 14
Concessione del finanziamento ed obblighi del beneficiario
1. Per le imprese costituite, Lavoratori Autonomi/Liberi professionisti
a. All’approvazione dell’elenco dei beneficiari che hanno superato le verifiche previste nel precedente
art.13, il Soggetto Gestore, farà seguire l’atto di concessione del microcredito che sarà inoltrato al
beneficiario del finanziamento interessato.
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b. Il beneficiario, quale accettazione del finanziamento, dovrà restituire l’atto di concessione, unitamente
agli allegati, entro il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento dell’atto stesso, con le modalità
indicate dal Soggetto Gestore nel medesimo atto, pena la decadenza.
Solo successivamente alla avvenuta ricezione, da parte del Soggetto Gestore, della documentazione
richiesta e al riscontro della completezza e regolarità formale della stessa, si provvederà all’erogazione del
finanziamento che, in ogni caso, è subordinata all’accertamento della regolarità contributiva di cui alla
Legge 98/2013.
2. Per le imprese costituende, Lavoratori Autonomi/Liberi professionisti costituendi
a. I Soggetti costituendi dovranno, pena la decadenza, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di
concessione, procedere alla costituzione dell’impresa nelle forme giuridiche previste dal presente Avviso e
trasmettere ad Abruzzo Sviluppo, con le stesse modalità previste all’art.12, copia dell’avvenuta iscrizione in
CCIAA5, con vigenza e indicazione della data di inizio attività, atto di concessione e relativi allegati.
Relativamente all’attivazione in CCIAA, l‘impresa costituenda potrà presentare, entro e non oltre 30 giorni
dalla data di notifica dell’atto di concessione, idonea e giustificata documentazione dalla quale si evinca che
l’attivazione dell’impresa presso la CCIAA è subordinata all’acquisizione di autorizzazioni amministrative
specifiche. In tal caso il Soggetto Gestore potrà, dopo la verifica di merito, concedere una dilazione dei
termini per l’attivazione dell’impresa.
Solo successivamente alla avvenuta ricezione, da parte del Soggetto Gestore, della documentazione
richiesta e al riscontro della completezza e regolarità formale della stessa, compreso l’accertamento della
regolarità contributiva come previsto dalla L.98/2013, si provvederà all’erogazione del finanziamento.
3. Il beneficiario è tenuto ad avviare l’iniziativa progettuale entro 30 giorni dalla data di disposizione del
tesoriere, comunicata dal Soggetto Gestore dopo l’erogazione del finanziamento. A tal fine dovrà essere
inoltrata al Soggetto Gestore specifica comunicazione di avvio attività utilizzando il modulo allegato alla
domanda e comunque reperibile nella sezione dedicata del sito internet di Abruzzo Sviluppo.
4. Il beneficiario è tenuto altresì a completare l’iniziativa progettuale entro 12 mesi dalla data di
disposizione del tesoriere, di cui al comma che precede, salvo proroga autorizzata dal Soggetto Gestore6 su
motivata richiesta inoltrata da parte del beneficiario entro la scadenza del termine predetto, e a presentare
idonea dichiarazione di conclusione dell’iniziativa progettuale, comprensiva dei giustificativi di spesa, entro
60 giorni dal completamento della stessa, secondo la modulistica reperibile nella sezione dedicata del sito
internet di Abruzzo Sviluppo.
Articolo 15
Modalità di incasso
E’ prevista esclusivamente la rimessa diretta mediante modulo di bonifico permanente.
Articolo 16
5
Per i Lavoratori Autonomi inviare documentazione comprovante l’avvenuta attivazione della P.IVA
(certificato di attribuzione Partita IVA).
6
A insindacabile giudizio del Soggetto Gestore.
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Monitoraggio e controlli
1. Il Soggetto Gestore, prima della concessione del finanziamento, procederà a campione ad effettuare
controlli sulle dichiarazioni sostitutive, secondo le prescrizioni del DPR n.445/2000.
2. Le attività di monitoraggio in merito allo svolgimento regolare del progetto verranno svolte da Abruzzo
Sviluppo SpA, che si avvarrà anche dell’attività degli Operatori Territoriali.
3. Abruzzo Sviluppo effettuerà, altresì, accertamenti documentali, verifiche e controlli sulle domande
ammesse al microcredito, che le permettano di dare atto alla Regione Abruzzo ogni 6 mesi della regolarità
dell’iter procedurale e dello stato di utilizzazione del Fondo.
4. Le attività di monitoraggio potranno prevedere visite in loco, sia in itinere che a conclusione degli
interventi, per verificare la coerenza delle attività poste in essere con quelle indicate nel programma
ammesso e finanziato. Le verifiche effettuate saranno finalizzate al controllo fisico e finanziario delle
operazioni.
5. La Regione Abruzzo, inoltre, potrà attivare ulteriori controlli, nei tre anni successivi al termine di chiusura
dell’iniziativa progettuale, finalizzati alla verifica del rispetto dei Regolamenti comunitari.
6. Abruzzo Sviluppo verificherà lo stato dei rimborsi al fine di rilevare tempestivamente le eventuali
posizioni anomale. Qualora il beneficiario risulti inadempiente di due rate consecutive, il Soggetto Gestore
predisporrà la lettera di diffida ad adempiere, contenente i riferimenti per il pagamento dello scaduto.
Entro i 30 giorni successivi alla data di notifica della diffida ad adempiere, in assenza di positivo riscontro, si
procederà ad inoltrare la lettera di revoca dal beneficio. Dalla data di notifica della lettera di revoca si
attiveranno le procedure di legge per il recupero forzoso del credito.
Articolo 17
Revoca e recupero del finanziamento. Rinuncia e decadenze
1.E’ prevista la revoca del finanziamento erogato, con la conseguente restituzione del medesimo
comprensivo di interessi maturati e maturandi,nei seguenti casi:
a) Agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni false, inesatte o reticenti verificate a
seguito di verifiche e controlli ivi incluse le variazioni della spesa e/o della compagine sociale in
assenza di autorizzazione del Soggetto Gestore e non comunicate allo stesso;
b) Modifiche soggettive ed oggettive operate dal beneficiario e non comunicate al Soggetto Gestore
per la valutazione della permanenza dei requisiti;
c) Destinazione dell’intervento a finalità diverse rispetto a quelle contemplate dal programma
ammesso;
d) Mancato completamento dell’investimento entro 12 mesi dalla data di disposizione del tesoriere
così come comunicata dal Soggetto Gestore dopo l’erogazione del beneficio, oppure dalla data di
proroga autorizzata di cui all’art.14, comma 4;
e) Fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell’impresa finanziata ad altra
procedura concorsuale (ove applicabile);
f) Rinuncia al finanziamento;
g) Mancata presentazione delle informazioni ordinarie e straordinarie richieste da Abruzzo Sviluppo
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e/o Regione Abruzzo entro i termini fissati;
h) Cessazione del Soggetto beneficiario prima dell’estinzione del finanziamento;
i) Cessione del finanziamento a Soggetto terzo.
2. Nei casi suindicati si avrà la revoca dell’agevolazione con conseguente decadenza dal beneficio, pari
all’equivalente sovvenzione lordo calcolato sulla base dei tassi di interesse legali al momento della
concessione.
3.In caso di finanziamento già percepito, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del prestito, al netto
della quota capitale delle rate già rimborsate. Sulle somme da restituire, inoltre, saranno calcolati gli
interessi legali maturati sino alla data del provvedimento di revoca, nonché in caso di recupero forzoso del
credito, saranno dovuti gli interessi legali maturali fino alla data dell’effettivo soddisfo.
4. E’ altresì prevista la restituzione del finanziamento concesso dopo la notifica della lettera di revoca, così
come prevista al comma 6 dell’art.16 .
5. In caso di rinuncia il beneficiario è tenuto ad inviare una comunicazione, debitamente sottoscritta e
munita di fotocopia di documento d’identificazione personale in corso di validità. In caso di rinuncia
anticipata, l’importo va restituito entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della relativa comunicazione da
parte del Soggetto Gestore successiva alla richiesta di rinuncia, pena l’attivazione della procedura di
recupero forzoso del credito.
Articolo 18
Servizio di supporto – Operatori Territoriali
1. Al fine di offrire un servizio informativo distribuito in modo capillare sul territorio e particolarmente
rivolto al target di utenza previsto nel presente Avviso, è attivato, presso ogni centro per l’impiego del
territorio regionale, uno specifico corner di promozione del microcredito, con presenza settimanale e
operatività fino alla data di chiusura della presentazione delle istanze, secondo la tabella presente sul sito di
Abruzzo Sviluppo nella sezione dedicata al Microcredito.
2. I beneficiari avranno la possibilità di avvalersi del supporto di una rete di Operatori Territoriali, il cui Albo
è pubblicato sul sito www.abruzzosviluppo.it fin dalla fase di avvio dell’iniziativa, per l’affiancamento nel
percorso di costituzione/consolidamento delle iniziative progettuali.
Gli Operatori Territoriali svolgeranno, a titolo gratuito, nei confronti di tutti i soggetti richiedenti, le
seguenti attività:
Nel caso delle persone fisiche:
 ascoltare le motivazioni espresse dai soggetti richiedenti quali la serietà delle ragioni
dell’indebitamento, la capacità di rimborso in base al reddito;


informarsi compiutamente sulla storia creditizia dei soggetti interessati al finanziamento;
valutare la presenza del congruo rapporto tra importo della rata del prestito e reddito mensile
conseguito dal potenziale beneficiario. Normalmente è richiesto che la rata non superi 1/3 delle
entrate familiari, decurtate dagli impegni finanziari in corso;

fornire il supporto alla redazione delle domande fissando più incontri ed effettuando più colloqui, al
fine di stabilire un rapporto di conoscenza con i richiedenti;
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
valutare attentamente ed in modo oggettivo le reali necessità espresse dai richiedenti e la
destinazione del prestito una volta ottenuto;

cercare di individuare le caratteristiche personali e, ove presenti, il tipo di lavoro svolto e le
competenze professionali dei soggetti richiedenti (bilancio delle competenze);
valutare l’effettiva capacità di produrre il reddito necessario per la restituzione del prestito con
continuità;



valutare il carattere risolutivo dell’intervento richiesto;
valutare la legalità della motivazione della richiesta di prestito;

fornire il supporto alla raccolta della documentazione necessaria a giustificare l’erogazione del
prestito richiesto, da allegare alla domanda stessa;


orientare all’autoimprenditorialità;
favorire un collegamento tra soggetti che presentano profili simili e compatibili ai fini della
creazione di comuni iniziative imprenditoriali;
elaborare l’analisi di fattibilità delle idee progettuali;
effettuare il bilancio delle competenze;
attivare lo strumento della “disincentivazione” ove non sussistano le condizioni di sostenibilità
economico finanziarie per l’avvio dell’attività;
organizzare incontri formativi per l’accompagnamento dei beneficiari nei primi otto mesi del
finanziamento.




Nel caso delle persone giuridiche:





valutare i rischi e le opportunità derivanti dal progetto d’impresa al fine di stimare il giusto grado di
rischio;
elaborare l’ analisi di fattibilità rispetto a progetti di consolidamento e/o ampliamento;
effettuare il bilancio delle competenze;
fornire assistenza tecnica nella redazione del business plan e della documentazione da allegare alla
domanda;
accompagnare i beneficiari nei primi otto mesi del finanziamento.
Articolo 19
Privacy
I dati forniti dai richiedenti all’Amministrazione Regionale e ad Abruzzo Sviluppo saranno oggetto di
trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.
a. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente
Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Abruzzo e da Abruzzo
Sviluppo per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche
con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
b. Titolare del trattamento dei dati è Abruzzo Sviluppo SpA.
c. Alle imprese destinatarie del finanziamento sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato D.lgs. n.
196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
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l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi inoltrando la richiesta ad Abruzzo Sviluppo SpA, Corso
Vittorio Emanuele II, 49 – 65121 Pescara.
Articolo 20
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Elena Tiberio,
Responsabile Area Ricerca & Innovazione e Trasferimento tecnologico – Ingegneria finanziaria di Abruzzo
Sviluppo SpA.
Articolo 21
Disposizioni generali
Tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare secondo
quanto previsto dalla normativa in materia ambientale, dalla normativa in materia di contabilità generale
dello Stato e dalla normativa della Unione Europea.
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti beneficiari ammessi al
microcredito.
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