Sezione regionale di controllo per l`Abruzzo

Repubblica italiana
del. n.;3h/2015/PAR
La Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo
per I'Abruzzo
nella Camera di consiglio del 24 marzo 2015
composta dai Magistrati:
Maria Giovanna GIORDANO
Presidente
Lucilla VALENTE
Consigliere
Nicola DI GIANNANTONIO
Consigliere
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Referendario (relatore)
Angelo Maria QUAGLINI
Visto I'articolo 100, comma 2, della Costituzione;
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1934, n. 1214, e successive modificazioni;
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Vista iI T.U. delle leggl sulla Corte del conti, approvato can R.D. 12 lu g ll(,'(1
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Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto iI Regolamento concernente I'organizzazione delle funzioni di
controllo
della
Corte
dei
conti,
nel
testa
modificato,
da
ultimo,
con
deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008
(G.U. n. 153 del 2.07.2008);
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa aile "Disposizioni per
I'adeguamento dell'ordinamento della Repubb/ica alia /egge costituziona/e 18
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ottobre 2001, n. 3";
Visto I'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004
avente ad oggetto "Indirizzi e criteri generali per I'esercizio dell'attivita
consultiva", integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione
del 4 giugno 2009, n. 9;
Vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 17 novembre
2010, n. 54;
Visto iI decreto del 13 febbraio 2014, n. 3/2014 di ripartizione tra i
Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili aile varie aree di attivita
rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;
Vista la richiesta di parere del Presidente della Provincia di Teramo,
pervenuta I'll marzo 2015;
Vista I'ordinanza del 19 marzo 2015, n. 12/2015 con la quale iI
Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha convocato la
Sezione per la data odierna;
Udito il relatore, Angelo Maria QUAGLINI.
PREMESSO CHE
Con nota del 5 febbraio 2015, pervenuta I'll marzo 2015 a questa
Sezione per iI tramite del CAL, iI Presidente della Provincia di Teramo ha
trasmesso una richiesta di parere concernente due quesiti in materia di
rimborso delle spese di viaggio dei consiglieri provinciali.
In particolare, con il primo quesito viene chiesto se, in caso di utilizzo del
mezzo proprio, ai consiglieri delegati delle province (nuovi enti di area vasta),
in considerazione della gratuita dei lorD incarichi, spetti un rimborso spese da
calcolarsi in base agli oneri che in concreto l'Ente avrebbe sostenuto per Ie
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sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici ovvero se ad
essi possa essere riconosciuto iI ristoro determinato nei limiti di un quinto del
costa della benzina per chilometro.
II secondo quesito, invece, attiene alia possibilita di riconoscere ai
medesimi consiglieri delegati, sempre in considerazione della condizione di
gratuita del relativo inca rico, il rimborso delle spese di parcheggio per iI tempo
necessario all'espletamento delle proprie funzioni.
DIRITTO
L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ha innovato il sistema delle
funzioni tradizionalmente intestate alia
Corte dei conti, consentendo a
Regioni, Comuni, Province e Citta metropolitane di richiedere alia Corte
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La funzione consultiva appare finalizzata a fornire agli enti territoriali
possibilita di rivolgersi alia Corte dei conti, quale organo professionalmente
qualificato e neutrale, per acquisire elementi interpretativi generali, tesi ad
orientare ai parametri della legittimita e del buon andamento Ie concrete
scelte amministrative dell'ente richiedente. La facolta attribuita agli enti
territoriali non ha una portata genera Ie, ma deve essere esercitata nel rispetto
dei limiti soggettivi e oggettivi fissati dallo stesso articolo 7, comma 8, della
legge n. 131/2003; preliminarmente all'esame nel merito, quindi, la Sezione
e
tenuta a verificare I'ammissibilita soggettiva e oggettiva della richiesta di
parere.
Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della funzione
consultiva
e circoscritta ai soli enti esplicitamente elencati
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pareri in materia di contabilita pubblica.
nella norma, attesa
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la natura speciale che la tale funzione assume rispetto all'ordinaria sfera di
competenze della Corte dei conti. La legittimazione alia richiesta di parere,
inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria
dell'ente, deve essere riconosciuta all'organo legislativamente investito della
rappresentanza legale dell'ente medesimo ed individuabile, di regola, nel
Presidente della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia.
La richiesta di parere in esame, provenendo dal Presidente della Provincia,
e
soggettivamente ammissibile.
Sotto iI profilo oggettivo, il parere deve essere circoscritto aile questioni
attinenti la materia della contabilita pubblica, i cui confini sono stati delineati
dagli indirizzi adottati dalla Sezione delle Autonomie con atto del 27 aprile
elaborato una nozione di contabilita pubblica autonoma rispetto a quella piu
ampia
riferibile
ai
giudizi
di
conto
e di
responsabilita;
nell'accezione
strumentale all'attivita consultiva la materia della contabilita pubblica coincide
con il sistema di principi e di norme che regolano I'attivita finanziaria e
patrimoniale della Stato e degli Enti pubblici, ricomprendendo in particolare la
disciplina
dei
bilanci e i relativi
equilibri,
I'acquisizione delle entrate,
I'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione
delle spese, I'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.
Oltre al rispetto dei confini della contabilita pubblica, la richiesta di
parere, ai fini dell'ammissibilita oggettiva, deve trattare ambiti e oggetti di
portata
generale,
prescindendo
dai
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fatti
gestionali
concreti
che
necessariamente costituiscono I'occasione del quesito. Resta quindi escluso
che I'attivita consultiva possa comportare un coinvolgimento diretto della
Corte dei conti nelle concrete attivita gestionali dell'ente; ne la stessa
funzione pua interferire, in concreto, con Ie attribuzioni di altri organi
giurisdizionali.
Con specifico riferimento alia richiesta oggetto della presente pronuncia,
la Sezione osserva che la stessa rientra nella materia della contabilita
pubblica, pOiche attiene all'interpretazione di norme in materia di vincoli alia
spesa degli enti locali, con finalita di contenimento della stessa.
Tutto cia premesso, si procede alia trattazione nel merito dei quesiti
proposti. In via preliminare, si osserva che, con riferimento alia corretta
interpretazione del quadro normativo relativo ai rimborsi delle spese di
trasporto e parcheggio degli amministratori e consiglieri degli enti locali, si
e
questa Sezione condivide e ritiene opportuno riepilogare di seguito, al fin
valutarne
poi
I'estensibilita anche ai
consiglieri
delegati
delle
province, a seguito della riforma operata dalla Legge n. 56/2014.
Con particolare riferimento aile spese legate all'utilizzo del mezzo proprio
oggetto del primo quesito, occorre sottolineare che iI rimborso delle spese di
viaggio degli amministratori locali trova disciplina generale nel comma 1
dell'art. 84 del TUEL, il quale recita "Agli amministratori che, in ragione del
lora mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il
rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso
di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel
caso di consiglieri,
e dovuto esclusivamente il rimborso defle spese di viaggio
5
effettivamente sostenute nella misura fissata
con de ere to del Ministro
dell'interno e del Ministro del/'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-citta ed autonomie locali". In attuazione della precedente
norma,
e
state emanato iI Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 rubricato
"Intesa con la Conferenza Stato-Citta ed autonomie locali, concernente la
fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno
sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali", il
quale, all'art. 2, specifica che "In occasione di missioni istituzionali svolte fuori
dal capoluogo del comune
ove ha sede I'ente di appartenenza,
agli
amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i
limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
dirigente del comparto Regioni-autonomie locali."
II contratto richiamato (CCNL normativo 1998 - 2001 economico 199
1999 del 23/12/1999 e s.m.i.) contemplava, aWart. 35, comma 4, I'ipotesi
autorizzazione aWutilizzo del mezzo proprio, riconoscendo in tal caso il diritto
al rimborso delle "spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia
del mezzo ed una in den nita chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro
di benzina verde per ogni Km.".
Sulla materia
e successivamente intervenuto
il comma 12 deWart. 6 del
D.L. 78/2010 iI quale, con chiare finalita di contenimento della spesa pubblica,
ha abrogato la precedente disposizione contrattuale, congiuntamente con Ie
norme che ne erano a fondamento (articoli 15 della legge 18 dicembre 1973,
n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417).
In esito alia citata abrogazione, permanendo tuttavia in vigore I'art. 9
della legge n. 417/1978 ("quando particolari esigenze di servizio 10 impongano
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-[
I
e qualora risulti economicamente piu conveniente, I'uso del mezzo di
trasporto pUG essere autorizzato, con pro vvedim en to motivato, anche oltre i
limiti della circoscrizione provinciale"), Ie Sezioni Riunite della Corte dei conti
(deliberazione n. 8jCONTRj2011) hanno precisato che il sistema normativo
risultante a seguito degli interventi del legislatore del 2010 consente ancora
"I'autorizzazione aWuso del mezzo proprio da parte del dipendente, ai soli fini
della copertura assicurativa e senza alcun diritto al rimborso delle spese per
carburante e per pedaggi autostradali". In altri termini si
e detto
che "il
dipendente pUG ancora essere autorizzato al/'utilizzo del mezzo proprio, con il
limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base aile vigenti
disposizioni, mentre non gli pUG piu essere riconosciuto il rimborso delle spese
dell'interesse pubblico. II
E dunque
va
affermata
"I'impossibilita
per
l'Amministrazione
di
reintrodurre, attraverso una regolamentazione in tern a, il rimborso delle spese
sostenute dal dipendente sulla base delle indicazioni fomite dal disapplicato
art. 8 della legge n. 417 del 1978".
Tuttavia, anche al fine di evitare i rischi derivanti dal ricorso a soluzioni
applicative che, pur formal mente rispettose delle norme, si pongano in
contrasto
con
la
ratio
delle
stesse
(ridurre
costi
degli
apparati
amministrativi), in quanto idonee a pregiudicare I'efficacia e I'efficienza
dell'azione amministrativa
0
a determinare una lievitazione dei costi stessi (ad
es. per il ricorso ad autovetture di servizio, 0 noleggi auto), con successiva
7
deliberazione n. 21/CONTR/2011, Ie medesime Sezioni Riunite hanno ritenuto
" ... possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli
casi in cui I'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente piu conveniente
per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso
sostenuti chef pero, dovranno necessaria mente tenere conto delle finalita di
contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in
concreto avrebbe sostenuto I'Ente per Ie sole spese di trasporto in ipotesi di
utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto".
Le considerazioni sopra esposte, valevoli per il personale dirigente delle
amministrazioni loeali, risultano applicabili anche agli amministratori locali, in
virtu del piu volte richiamato art. 2 del D.M. 4.8.2011, che estende a questi
ultimi Ie stesse limitazioni vigenti per i dirigenti relative al rimborso delle
spese di missione. (cfr. Corte dei Conti, Sez. reg.
30.01.2012;
16.4.2013;
c~ntro
Lazio n. 4 del
Campania n. 21 del 14.2.2013; Emilia-Romagna n. 208
Piemonte
n.
390
del
19.11.2013;
Piemonte
n.
400
19.11.2013).
Con
riferimento
al
secondo
quesito sui
rimborso
delle spese
parcheggio, alia luce di quanto risulta dal ricordato quadro ermeneutico, pur
nel doveroso rispetto dei principi di economicita, efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa, nel caso di utilizzo del mezzo comunale non vigono
vincoli di finanza pubblica che escludano iI rimborso delle spese di pareheggio
(cfr.
in
termini
tendenzialmente
Sezione
escluso iI
Lombardia/496/2011/PAR).
rimborso
dei costi
di
Va,
al
contrario,
parcheggio
per I'uso
autorizzato del mezzo proprio, salvo, in conformita al dettato delle Sezioni
Riunite, regolamentazioni interne all'ente che prevedano "forme di ristoro del
8
dipendente dei costi dallo stesso sostenuti" esclusivamente "per i soli casi in
cui I'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente piLI conveniente per
l'Amministrazione" (cfr. Sezione Emilia-Romagna n. 208/2013/PAR).
Richiamati gli approdi interpretativi di questa Corte in materia di spese di
trasporto e parcheggio, occorre ora verificare se gli stessi sono estensibili
anche aile Province (enti di area vasta), a seguito della riforma operata dalla
Legge n. 56/2014.
AI riguardo, si osserva che I'art. 1, comma 84, della citata legge n.
56/2014,
dispone che:
"Gli incarichi di presidente della provincia,
di
consigliere provinciale e di
esercitati a titolo gratuito".
modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) il legislatore ha ulteriormente
precisato che: "restano a carico della provincia gli oneri connessi con Ie
attivita in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti,
agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85
e 86 del testa unico". II richiamo esplicito della disciplina contenuta nell'art.
84 del TUEL ne
comporta
I'applicazione contestualmente alia
relativa
interpretazione elaborata dalla Corte dei conti, volta a valorizzare Ie finalita di
contenimento della spesa pubblica che ispirano Ie disposizioni in tema di
rimborso delle spese di trasporto e parcheggio. Questa Sezione non ravvisa
motive alcuno per discostarsi dagli orientamenti consolidatisi in materia, tra
I'altro, proprio con riferimento aile Province ex L. n. 56/2014, la cui riforma
e
ispirata ai medesimi obiettivi di riduzione degli apparati pubblici alia base degli
stringenti vincoli imposti dal legislatore sui rimborso delle spese di trasporto e
9
di parcheggio. Ne deriva che, ad avviso di questa Sezione, i quesiti posti dal
Presidente della Provincia di Teramo trovano risposta alia luce dei principi
affermati nella giurisprudenza di questa Corte e richiamati nel testa del
presente parere.
P,Q,M,
Nelle considerazioni che precedono
e iI
parere della Sezione regionale di
controllo per l'Abruzzo. Copia della presente deliberazione sara trasmessa, a
cura della Segreteria, al Presidente della Provincia di Teramo e at Consiglio
delle Autonomie locali della Regione Abruzzo.
Cosl deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio 24 marzo 2015
Depositata in Segreteria
2 5 MAR. 2015
II Funzionario preposto al Servizio di Supporto
L~~
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