Repubblica italiana del. n.;3h/2015/PAR La Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per I'Abruzzo nella Camera di consiglio del 24 marzo 2015 composta dai Magistrati: Maria Giovanna GIORDANO Presidente Lucilla VALENTE Consigliere Nicola DI GIANNANTONIO Consigliere " Referendario (relatore) Angelo Maria QUAGLINI Visto I'articolo 100, comma 2, della Costituzione; /~BLlC1 ' /' (.,""! . "ale cJl c: ~%:, 1934, n. 1214, e successive modificazioni; / .. ~i\ Vista iI T.U. delle leggl sulla Corte del conti, approvato can R.D. 12 lu g ll(,'(1 ::"")!t:::t;. '\,..!J$jr ccJ~,,?,,'1't> Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto iI Regolamento concernente I'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testa modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2.07.2008); Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa aile "Disposizioni per I'adeguamento dell'ordinamento della Repubb/ica alia /egge costituziona/e 18 1 ""',' ~~~ ,--~---- ~~~~---~-,--------~------- ottobre 2001, n. 3"; Visto I'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 avente ad oggetto "Indirizzi e criteri generali per I'esercizio dell'attivita consultiva", integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; Vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 17 novembre 2010, n. 54; Visto iI decreto del 13 febbraio 2014, n. 3/2014 di ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili aile varie aree di attivita rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo; Vista la richiesta di parere del Presidente della Provincia di Teramo, pervenuta I'll marzo 2015; Vista I'ordinanza del 19 marzo 2015, n. 12/2015 con la quale iI Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha convocato la Sezione per la data odierna; Udito il relatore, Angelo Maria QUAGLINI. PREMESSO CHE Con nota del 5 febbraio 2015, pervenuta I'll marzo 2015 a questa Sezione per iI tramite del CAL, iI Presidente della Provincia di Teramo ha trasmesso una richiesta di parere concernente due quesiti in materia di rimborso delle spese di viaggio dei consiglieri provinciali. In particolare, con il primo quesito viene chiesto se, in caso di utilizzo del mezzo proprio, ai consiglieri delegati delle province (nuovi enti di area vasta), in considerazione della gratuita dei lorD incarichi, spetti un rimborso spese da calcolarsi in base agli oneri che in concreto l'Ente avrebbe sostenuto per Ie 2 sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici ovvero se ad essi possa essere riconosciuto iI ristoro determinato nei limiti di un quinto del costa della benzina per chilometro. II secondo quesito, invece, attiene alia possibilita di riconoscere ai medesimi consiglieri delegati, sempre in considerazione della condizione di gratuita del relativo inca rico, il rimborso delle spese di parcheggio per iI tempo necessario all'espletamento delle proprie funzioni. DIRITTO L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ha innovato il sistema delle funzioni tradizionalmente intestate alia Corte dei conti, consentendo a Regioni, Comuni, Province e Citta metropolitane di richiedere alia Corte stessa,,~~<:;~~~Tf~ / :~,'t~::'.;'~···"'~""="-?t;!.~ ,f ",I,' I);~~'~ 10 10 La funzione consultiva appare finalizzata a fornire agli enti territoriali possibilita di rivolgersi alia Corte dei conti, quale organo professionalmente qualificato e neutrale, per acquisire elementi interpretativi generali, tesi ad orientare ai parametri della legittimita e del buon andamento Ie concrete scelte amministrative dell'ente richiedente. La facolta attribuita agli enti territoriali non ha una portata genera Ie, ma deve essere esercitata nel rispetto dei limiti soggettivi e oggettivi fissati dallo stesso articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003; preliminarmente all'esame nel merito, quindi, la Sezione e tenuta a verificare I'ammissibilita soggettiva e oggettiva della richiesta di parere. Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva e circoscritta ai soli enti esplicitamente elencati 3 .1::.:--,/; (t/';~. l' II ,. pareri in materia di contabilita pubblica. nella norma, attesa ~ %t:. i~ -.h <fl. - ~ I la natura speciale che la tale funzione assume rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti. La legittimazione alia richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell'ente, deve essere riconosciuta all'organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell'ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia. La richiesta di parere in esame, provenendo dal Presidente della Provincia, e soggettivamente ammissibile. Sotto iI profilo oggettivo, il parere deve essere circoscritto aile questioni attinenti la materia della contabilita pubblica, i cui confini sono stati delineati dagli indirizzi adottati dalla Sezione delle Autonomie con atto del 27 aprile elaborato una nozione di contabilita pubblica autonoma rispetto a quella piu ampia riferibile ai giudizi di conto e di responsabilita; nell'accezione strumentale all'attivita consultiva la materia della contabilita pubblica coincide con il sistema di principi e di norme che regolano I'attivita finanziaria e patrimoniale della Stato e degli Enti pubblici, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, I'acquisizione delle entrate, I'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, I'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Oltre al rispetto dei confini della contabilita pubblica, la richiesta di parere, ai fini dell'ammissibilita oggettiva, deve trattare ambiti e oggetti di portata generale, prescindendo dai 4 fatti gestionali concreti che necessariamente costituiscono I'occasione del quesito. Resta quindi escluso che I'attivita consultiva possa comportare un coinvolgimento diretto della Corte dei conti nelle concrete attivita gestionali dell'ente; ne la stessa funzione pua interferire, in concreto, con Ie attribuzioni di altri organi giurisdizionali. Con specifico riferimento alia richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che la stessa rientra nella materia della contabilita pubblica, pOiche attiene all'interpretazione di norme in materia di vincoli alia spesa degli enti locali, con finalita di contenimento della stessa. Tutto cia premesso, si procede alia trattazione nel merito dei quesiti proposti. In via preliminare, si osserva che, con riferimento alia corretta interpretazione del quadro normativo relativo ai rimborsi delle spese di trasporto e parcheggio degli amministratori e consiglieri degli enti locali, si e questa Sezione condivide e ritiene opportuno riepilogare di seguito, al fin valutarne poi I'estensibilita anche ai consiglieri delegati delle province, a seguito della riforma operata dalla Legge n. 56/2014. Con particolare riferimento aile spese legate all'utilizzo del mezzo proprio oggetto del primo quesito, occorre sottolineare che iI rimborso delle spese di viaggio degli amministratori locali trova disciplina generale nel comma 1 dell'art. 84 del TUEL, il quale recita "Agli amministratori che, in ragione del lora mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, e dovuto esclusivamente il rimborso defle spese di viaggio 5 effettivamente sostenute nella misura fissata con de ere to del Ministro dell'interno e del Ministro del/'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali". In attuazione della precedente norma, e state emanato iI Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 rubricato "Intesa con la Conferenza Stato-Citta ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali", il quale, all'art. 2, specifica che "In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede I'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni-autonomie locali." II contratto richiamato (CCNL normativo 1998 - 2001 economico 199 1999 del 23/12/1999 e s.m.i.) contemplava, aWart. 35, comma 4, I'ipotesi autorizzazione aWutilizzo del mezzo proprio, riconoscendo in tal caso il diritto al rimborso delle "spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una in den nita chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.". Sulla materia e successivamente intervenuto il comma 12 deWart. 6 del D.L. 78/2010 iI quale, con chiare finalita di contenimento della spesa pubblica, ha abrogato la precedente disposizione contrattuale, congiuntamente con Ie norme che ne erano a fondamento (articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417). In esito alia citata abrogazione, permanendo tuttavia in vigore I'art. 9 della legge n. 417/1978 ("quando particolari esigenze di servizio 10 impongano 6 ------------ -[ I e qualora risulti economicamente piu conveniente, I'uso del mezzo di trasporto pUG essere autorizzato, con pro vvedim en to motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale"), Ie Sezioni Riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 8jCONTRj2011) hanno precisato che il sistema normativo risultante a seguito degli interventi del legislatore del 2010 consente ancora "I'autorizzazione aWuso del mezzo proprio da parte del dipendente, ai soli fini della copertura assicurativa e senza alcun diritto al rimborso delle spese per carburante e per pedaggi autostradali". In altri termini si e detto che "il dipendente pUG ancora essere autorizzato al/'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base aile vigenti disposizioni, mentre non gli pUG piu essere riconosciuto il rimborso delle spese dell'interesse pubblico. II E dunque va affermata "I'impossibilita per l'Amministrazione di reintrodurre, attraverso una regolamentazione in tern a, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente sulla base delle indicazioni fomite dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1978". Tuttavia, anche al fine di evitare i rischi derivanti dal ricorso a soluzioni applicative che, pur formal mente rispettose delle norme, si pongano in contrasto con la ratio delle stesse (ridurre costi degli apparati amministrativi), in quanto idonee a pregiudicare I'efficacia e I'efficienza dell'azione amministrativa 0 a determinare una lievitazione dei costi stessi (ad es. per il ricorso ad autovetture di servizio, 0 noleggi auto), con successiva 7 deliberazione n. 21/CONTR/2011, Ie medesime Sezioni Riunite hanno ritenuto " ... possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui I'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente piu conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti chef pero, dovranno necessaria mente tenere conto delle finalita di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto I'Ente per Ie sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto". Le considerazioni sopra esposte, valevoli per il personale dirigente delle amministrazioni loeali, risultano applicabili anche agli amministratori locali, in virtu del piu volte richiamato art. 2 del D.M. 4.8.2011, che estende a questi ultimi Ie stesse limitazioni vigenti per i dirigenti relative al rimborso delle spese di missione. (cfr. Corte dei Conti, Sez. reg. 30.01.2012; 16.4.2013; c~ntro Lazio n. 4 del Campania n. 21 del 14.2.2013; Emilia-Romagna n. 208 Piemonte n. 390 del 19.11.2013; Piemonte n. 400 19.11.2013). Con riferimento al secondo quesito sui rimborso delle spese parcheggio, alia luce di quanto risulta dal ricordato quadro ermeneutico, pur nel doveroso rispetto dei principi di economicita, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nel caso di utilizzo del mezzo comunale non vigono vincoli di finanza pubblica che escludano iI rimborso delle spese di pareheggio (cfr. in termini tendenzialmente Sezione escluso iI Lombardia/496/2011/PAR). rimborso dei costi di Va, al contrario, parcheggio per I'uso autorizzato del mezzo proprio, salvo, in conformita al dettato delle Sezioni Riunite, regolamentazioni interne all'ente che prevedano "forme di ristoro del 8 dipendente dei costi dallo stesso sostenuti" esclusivamente "per i soli casi in cui I'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente piLI conveniente per l'Amministrazione" (cfr. Sezione Emilia-Romagna n. 208/2013/PAR). Richiamati gli approdi interpretativi di questa Corte in materia di spese di trasporto e parcheggio, occorre ora verificare se gli stessi sono estensibili anche aile Province (enti di area vasta), a seguito della riforma operata dalla Legge n. 56/2014. AI riguardo, si osserva che I'art. 1, comma 84, della citata legge n. 56/2014, dispone che: "Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di esercitati a titolo gratuito". modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) il legislatore ha ulteriormente precisato che: "restano a carico della provincia gli oneri connessi con Ie attivita in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testa unico". II richiamo esplicito della disciplina contenuta nell'art. 84 del TUEL ne comporta I'applicazione contestualmente alia relativa interpretazione elaborata dalla Corte dei conti, volta a valorizzare Ie finalita di contenimento della spesa pubblica che ispirano Ie disposizioni in tema di rimborso delle spese di trasporto e parcheggio. Questa Sezione non ravvisa motive alcuno per discostarsi dagli orientamenti consolidatisi in materia, tra I'altro, proprio con riferimento aile Province ex L. n. 56/2014, la cui riforma e ispirata ai medesimi obiettivi di riduzione degli apparati pubblici alia base degli stringenti vincoli imposti dal legislatore sui rimborso delle spese di trasporto e 9 di parcheggio. Ne deriva che, ad avviso di questa Sezione, i quesiti posti dal Presidente della Provincia di Teramo trovano risposta alia luce dei principi affermati nella giurisprudenza di questa Corte e richiamati nel testa del presente parere. P,Q,M, Nelle considerazioni che precedono e iI parere della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo. Copia della presente deliberazione sara trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente della Provincia di Teramo e at Consiglio delle Autonomie locali della Regione Abruzzo. Cosl deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio 24 marzo 2015 Depositata in Segreteria 2 5 MAR. 2015 II Funzionario preposto al Servizio di Supporto L~~ 10
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