DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA UNITÀ OPERATIVA ATTIVITÀ VETERINARIE Direttore: Dott.a Chiara Berardelli Prot. n. Ferrara, 27.03.2015 ALLE COOPERATIVE: CO.PE.GO 1 Soci: Boscolo Giuseppe, Stefano e Luca, Gigas, Marandella Giacomo, , Pezzolati Giacomino e C s.s., Selvatico Elio, Suncini Sandro e Gianni, Marandella Filippo e Maurizio, Ittica S. Giorgio, Turola Pino, Fremar Soc. D. e D., Paglierini Max e Tomas e, p.c. Al Servizio Veterinario e Igiene Alimenti Regione Emilia-Romagna Al Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Ravenna Al Dipartimento Sanità Pubblica AUSL. Rimini Al Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Cesena All'ULSS 19 ADRIA Servizio Veterinario Al Comune di Comacchio Al Comune di Goro Al Comune di Codigoro Al Comando Guardia di Finanza di Comacchio Alla Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi Alla Capitaneria di Porto di Goro Al Comando Compagnia Carabinieri di Comacchio Al Comando Carabinieri NAS Bologna All'IZS Sezione Provinciale Ferrara A GOARA S.S. SOC. COOP.VA Ai CDM/CSM Provincia di Ferrara Al Ministero della Salute Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ATTO di REVOCA del DIVIETO TEMPORANEO per biotossine. DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA AZIENDA USL DI FERRARA Visto il regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il Regolamento CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, VISTO il punto 2) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell’Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente l’immissione di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, raccolti nelle zone di produzione della classe A, solo se soddisfano i requisiti di cui al capitolo V; VISTO il punto 3) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell’Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente di immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe B, soltanto dopo averli sottoposti a un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione; VISTO il paragrafo 4) lettera A) del Capo II, dell’Allegato II del Regolamento 854/2004/CE che recita “ … l’autorità competente può classificare come zona di classe B, la/le zona/e da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui al paragrafo 3); Visto il paragrafo 5 del Capitolo V lettera A, Capo II, dell’Allegato II del Reg. 854/04/CE, che consente l’immissione “………sul mercato di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di classe C, soltanto ,previa stabulazione di lunga durata…..”; Visto il paragrafo 4, lettera A, Capitolo II, Sezione VII del Reg. 853/04/CE, che consente l’immissione “……. sul mercato ai fini del consumo umano di molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe C soltanto previa stabulazione di lunga durata, ……..”; Visto il punto 2) lettera c) del Capo II, dell’Allegato II del Regolamento 854/2004/CE che recita “ … l’autorità competente può riaprire una zona di produzione chiusa, soltanto una volta che i requisiti sanitari dei molluschi risultino nuovamente conformi alla normativa comunitaria. Se, per via della presenza di plancton o per livelli eccessivi di tossine nei molluschi, l'autorità competente chiude una zona di produzione, sono necessari almeno due risultati consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, affinché la zona possa essere riaperta. Nell'assunzione della decisione, l'autorità competente può tener conto di informazioni sulle tendenze concernenti il fitoplancton. Qualora vi siano dati attendibili relativi alla dinamica della tossicità di una data zona, e purché siano disponibili dati recenti indicanti una tendenza decrescente della tossicità stessa, l'autorità competente può decidere di riaprire la zona in presenza di risultati al di sotto dei valori limite ottenuti con un solo campionamento; Visto il Regolamento CE 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Vista l’Intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25.01.2007 rep. 7/C5R “relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi vivi e alla nuova regolamentazione comunitaria”; Visto il D. Lgs 193/2007; Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 7.7.2008; Vista la Determina 16842 del 27.12.2011 del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione Emilia Romagna; VISTA la Determina n. 16348 del 19.12.2008 del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione Emilia - Romagna, relativa al “sistema di classificazione e sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi; Vista la Legge 241/91 e s.m. i.; Visti gli esiti degli accertamenti biotossicologici relativi ai campioni di mitili prelevati il 18.03.2015 e 24.03.2015 registrati con i n. di accettazione 75984 e 82266, ed analizzati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e Dell’Emilia Romagna, Sezione di Bologna, nei quali si è rilevata: una concentrazione di BIOTOSSINE ALGALI LIPOSOLUBlLI: yessotossina rispettivamente pari a 3,64 mg/Kg e 2,85 mg/kg; rispettando quanto previsto al comma 2, lettera C, del Capo II, dell’Allegato II del Reg. 854/04, ovvero la presenza di due risultati consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, nei campioni di mitili prelevati negli allevamenti in cui operano le cooperative in indirizzo, ricadenti all’interno della stazione di monitoraggio con codice identificativo PG1 del Piano Monitoraggio Molluschi della Provincia di Ferrara, rispettando pertanto i limiti fissati dal Reg. 853/04; REVOCA: • Il proprio ATTO di DIVIETO TEMPORANEO alla raccolta prot. n. 72053 del 19.11.2014 con il quale si prescriveva il divieto alla raccolta e/o commercializzazione di mitili provenienti dagli allevamenti in concessione alle cooperative in indirizzo ricadenti all’interno della stazione di monitoraggio con il codice identificativo PG1 del piano di monitoraggio molluschi dell’Azienda USL di Ferrara. IL DIRETTORE U.O.A.V. (dott.a Chiara Berardelli) ____________________________________ DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA UNITÀ OPERATIVA ATTIVITÀ VETERINARIE Direttore: Dott.a Chiara Berardelli Prot. n. Ferrara, 27.03.2015 ALLE COOPERATIVE: CO.PE.GO 2 soci: F.lli Bugnoli, Delta Mitili, Ancora snc, Mantovani Ivan, Ricci Gino e Sandro, Trombini E., Nevada, , Scarpa Luciano e Claudio , Selvatico Elio, Tinari e Cavalieri (SVAGO), Scarpa Gian Pietro, Selvatico Pietro Lorenzo, Pezzolati Giacomino, Stemar s.s., Forman s.s. e, p.c. Al Servizio Veterinario e Igiene Alimenti Regione Emilia-Romagna Al Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Ravenna Al Dipartimento Sanità Pubblica AUSL. Rimini Al Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Cesena All'ULSS 19 ADRIA Servizio Veterinario Al Comune di Comacchio Al Comune di Goro Al Comune di Codigoro Al Comando Guardia di Finanza di Comacchio Alla Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi Alla Capitaneria di Porto di Goro Al Comando Compagnia Carabinieri di Comacchio Al Comando Carabinieri NAS Bologna All'IZS Sezione Provinciale Ferrara A GOARA S.S. SOC. COOP.VA Ai CDM/CSM Provincia di Ferrara Al Ministero della Salute Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ATTO di REVOCA del DIVIETO TEMPORANEO per biotossine. DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA AZIENDA USL DI FERRARA Visto il regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il Regolamento CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, VISTO il punto 2) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell’Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente l’immissione di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, raccolti nelle zone di produzione della classe A, solo se soddisfano i requisiti di cui al capitolo V; VISTO il punto 3) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell’Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente di immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe B, soltanto dopo averli sottoposti a un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione; VISTO il paragrafo 4) lettera A) del Capo II, dell’Allegato II del Regolamento 854/2004/CE che recita “ … l’autorità competente può classificare come zona di classe B, la/le zona/e da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui al paragrafo 3); Visto il paragrafo 5 del Capitolo V lettera A, Capo II, dell’Allegato II del Reg. 854/04/CE, che consente l’immissione “………sul mercato di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di classe C, soltanto ,previa stabulazione di lunga durata…..”; Visto il paragrafo 4, lettera A, Capitolo II, Sezione VII del Reg. 853/04/CE, che consente l’immissione “……. sul mercato ai fini del consumo umano di molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe C soltanto previa stabulazione di lunga durata, ……..”; Visto il punto 2) lettera c) del Capo II, dell’Allegato II del Regolamento 854/2004/CE che recita “ … l’autorità competente può riaprire una zona di produzione chiusa, soltanto una volta che i requisiti sanitari dei molluschi risultino nuovamente conformi alla normativa comunitaria. Se, per via della presenza di plancton o per livelli eccessivi di tossine nei molluschi, l'autorità competente chiude una zona di produzione, sono necessari almeno due risultati consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, affinché la zona possa essere riaperta. Nell'assunzione della decisione, l'autorità competente può tener conto di informazioni sulle tendenze concernenti il fitoplancton. Qualora vi siano dati attendibili relativi alla dinamica della tossicità di una data zona, e purché siano disponibili dati recenti indicanti una tendenza decrescente della tossicità stessa, l'autorità competente può decidere di riaprire la zona in presenza di risultati al di sotto dei valori limite ottenuti con un solo campionamento; Visto il Regolamento CE 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Vista l’Intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25.01.2007 rep. 7/C5R “relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi vivi e alla nuova regolamentazione comunitaria”; Visto il D. Lgs 193/2007; Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 7.7.2008; Vista la Determina 16842 del 27.12.2011 del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione Emilia Romagna; VISTA la Determina n. 16348 del 19.12.2008 del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione Emilia - Romagna, relativa al “sistema di classificazione e sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi; Vista la Legge 241/91 e s.m. i.; Visti gli esiti degli accertamenti biotossicologici relativi ai campioni di mitili prelevati il 18.03.2015 e 24.03.2015 registrati con i n. di accettazione 76014 e 82261, ed analizzati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e Dell’Emilia Romagna, Sezione di Bologna, nei quali si è rilevata: una concentrazione di BIOTOSSINE ALGALI LIPOSOLUBlLI: yessotossina rispettivamente pari a 3,44 mg/Kg e 3,08 mg/kg; rispettando quanto previsto al comma 2, lettera C, del Capo II, dell’Allegato II del Reg. 854/04, ovvero la presenza di due risultati consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, nei campioni di mitili prelevati negli allevamenti in cui operano le cooperative in indirizzo, ricadenti all’interno della stazione di monitoraggio con codice identificativo PG2 del Piano Monitoraggio Molluschi della Provincia di Ferrara, rispettando pertanto i limiti fissati dal Reg. 853/04; REVOCA: • Il proprio ATTO di DIVIETO TEMPORANEO alla raccolta prot. n. 69201 del 06.11.2014 con il quale si prescriveva il divieto alla raccolta e/o commercializzazione di mitili provenienti dagli allevamenti in concessione alle cooperative in indirizzo ricadenti all’interno della stazione di monitoraggio con il codice identificativo PG2 del piano di monitoraggio molluschi dell’Azienda USL di Ferrara. IL DIRETTORE U.O.A.V. (dott.a Chiara Berardelli) ____________________________________ DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA UNITÀ OPERATIVA ATTIVITÀ VETERINARIE Direttore: Dott.a Chiara Berardelli Prot. n. Ferrara, 27.03.2015 ALLE COOPERATIVE: TECNOPESCA e, p.c. Al Servizio Veterinario e Igiene Alimenti Regione Emilia-Romagna Al Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Ravenna Al Dipartimento Sanità Pubblica AUSL. Rimini Al Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Cesena All'ULSS 19 ADRIA Servizio Veterinario Al Comune di Comacchio Al Comune di Goro Al Comune di Codigoro Al Comando Guardia di Finanza di Comacchio Alla Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi Alla Capitaneria di Porto di Goro Al Comando Compagnia Carabinieri di Comacchio Al Comando Carabinieri NAS Bologna All'IZS Sezione Provinciale Ferrara A GOARA S.S. SOC. COOP.VA Ai CDM/CSM Provincia di Ferrara Al Ministero della Salute Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ATTO di REVOCA del DIVIETO TEMPORANEO per biotossine. DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA AZIENDA USL DI FERRARA Visto il regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il Regolamento CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, VISTO il punto 2) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell’Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente l’immissione di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, raccolti nelle zone di produzione della classe A, solo se soddisfano i requisiti di cui al capitolo V; VISTO il punto 3) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell’Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente di immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe B, soltanto dopo averli sottoposti a un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione; VISTO il paragrafo 4) lettera A) del Capo II, dell’Allegato II del Regolamento 854/2004/CE che recita “ … l’autorità competente può classificare come zona di classe B, la/le zona/e da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui al paragrafo 3); Visto il paragrafo 5 del Capitolo V lettera A, Capo II, dell’Allegato II del Reg. 854/04/CE, che consente l’immissione “………sul mercato di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di classe C, soltanto ,previa stabulazione di lunga durata…..”; Visto il paragrafo 4, lettera A, Capitolo II, Sezione VII del Reg. 853/04/CE, che consente l’immissione “……. sul mercato ai fini del consumo umano di molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe C soltanto previa stabulazione di lunga durata, ……..”; Visto il punto 2) lettera c) del Capo II, dell’Allegato II del Regolamento 854/2004/CE che recita “ … l’autorità competente può riaprire una zona di produzione chiusa, soltanto una volta che i requisiti sanitari dei molluschi risultino nuovamente conformi alla normativa comunitaria. Se, per via della presenza di plancton o per livelli eccessivi di tossine nei molluschi, l'autorità competente chiude una zona di produzione, sono necessari almeno due risultati consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, affinché la zona possa essere riaperta. Nell'assunzione della decisione, l'autorità competente può tener conto di informazioni sulle tendenze concernenti il fitoplancton. Qualora vi siano dati attendibili relativi alla dinamica della tossicità di una data zona, e purché siano disponibili dati recenti indicanti una tendenza decrescente della tossicità stessa, l'autorità competente può decidere di riaprire la zona in presenza di risultati al di sotto dei valori limite ottenuti con un solo campionamento; Visto il Regolamento CE 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Vista l’Intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25.01.2007 rep. 7/C5R “relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi vivi e alla nuova regolamentazione comunitaria”; Visto il D. Lgs 193/2007; Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 7.7.2008; Vista la Determina 16842 del 27.12.2011 del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione Emilia Romagna; VISTA la Determina n. 16348 del 19.12.2008 del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione Emilia - Romagna, relativa al “sistema di classificazione e sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi; Vista la Legge 241/91 e s.m. i.; Visti gli esiti degli accertamenti biotossicologici relativi ai campioni di mitili prelevati il 19.03.2015 e 24.03.2015 registrati con i n. di accettazione 77407 e 82215, ed analizzati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e Dell’Emilia Romagna, Sezione di Bologna, nei quali si è rilevata: una concentrazione di BIOTOSSINE ALGALI LIPOSOLUBlLI: yessotossina rispettivamente pari a 3,39 mg/Kg e 1,16 mg/kg; rispettando quanto previsto al comma 2, lettera C, del Capo II, dell’Allegato II del Reg. 854/04, ovvero la presenza di due risultati consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, nei campioni di mitili prelevati negli allevamenti in cui operano le cooperative in indirizzo, ricadenti all’interno della stazione di monitoraggio con codice identificativo PG4 del Piano Monitoraggio Molluschi della Provincia di Ferrara, rispettando pertanto i limiti fissati dal Reg. 853/04; REVOCA: • Il proprio ATTO di DIVIETO TEMPORANEO alla raccolta prot. n. 69212 del 06.11.2014 con il quale si prescriveva il divieto alla raccolta e/o commercializzazione di mitili provenienti dagli allevamenti in concessione alle cooperative in indirizzo ricadenti all’interno della stazione di monitoraggio con il codice identificativo PG4 del piano di monitoraggio molluschi dell’Azienda USL di Ferrara. IL DIRETTORE U.O.A.V. (dott.a Chiara Berardelli) ____________________________________ DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA UNITÀ OPERATIVA ATTIVITÀ VETERINARIE Direttore: Dott.a Chiara Berardelli Prot. n. Ferrara, 27.03.2015 ALLE COOPERATIVE: NETTUNO INTREPIDO TUROLLA LUIGI (ex SAN MARCO) GENTE di MARE DOMAR ALESSANDRO SIMONI e, p.c. Al Servizio Veterinario e Igiene Alimenti Regione Emilia-Romagna Al Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Ravenna Al Dipartimento Sanità Pubblica AUSL. Rimini Al Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Cesena All'ULSS 19 ADRIA Servizio Veterinario Al Comune di Comacchio Al Comune di Goro Al Comune di Codigoro Al Comando Guardia di Finanza di Comacchio Alla Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi Alla Capitaneria di Porto di Goro Al Comando Compagnia Carabinieri di Comacchio Al Comando Carabinieri NAS Bologna All'IZS Sezione Provinciale Ferrara A GOARA S.S. SOC. COOP.VA Ai CDM/CSM Provincia di Ferrara Al Ministero della Salute Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ATTO di REVOCA del DIVIETO TEMPORANEO per biotossine. DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA AZIENDA USL DI FERRARA Visto il regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il Regolamento CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, VISTO il punto 2) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell’Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente l’immissione di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, raccolti nelle zone di produzione della classe A, solo se soddisfano i requisiti di cui al capitolo V; VISTO il punto 3) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell’Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente di immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe B, soltanto dopo averli sottoposti a un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione; VISTO il paragrafo 4) lettera A) del Capo II, dell’Allegato II del Regolamento 854/2004/CE che recita “ … l’autorità competente può classificare come zona di classe B, la/le zona/e da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui al paragrafo 3); Visto il paragrafo 5 del Capitolo V lettera A, Capo II, dell’Allegato II del Reg. 854/04/CE, che consente l’immissione “………sul mercato di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di classe C, soltanto ,previa stabulazione di lunga durata…..”; Visto il paragrafo 4, lettera A, Capitolo II, Sezione VII del Reg. 853/04/CE, che consente l’immissione “……. sul mercato ai fini del consumo umano di molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe C soltanto previa stabulazione di lunga durata, ……..”; Visto il punto 2) lettera c) del Capo II, dell’Allegato II del Regolamento 854/2004/CE che recita “ … l’autorità competente può riaprire una zona di produzione chiusa, soltanto una volta che i requisiti sanitari dei molluschi risultino nuovamente conformi alla normativa comunitaria. Se, per via della presenza di plancton o per livelli eccessivi di tossine nei molluschi, l'autorità competente chiude una zona di produzione, sono necessari almeno due risultati consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, affinché la zona possa essere riaperta. Nell'assunzione della decisione, l'autorità competente può tener conto di informazioni sulle tendenze concernenti il fitoplancton. Qualora vi siano dati attendibili relativi alla dinamica della tossicità di una data zona, e purché siano disponibili dati recenti indicanti una tendenza decrescente della tossicità stessa, l'autorità competente può decidere di riaprire la zona in presenza di risultati al di sotto dei valori limite ottenuti con un solo campionamento; Visto il Regolamento CE 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Vista l’Intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25.01.2007 rep. 7/C5R “relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi vivi e alla nuova regolamentazione comunitaria”; Visto il D. Lgs 193/2007; Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 7.7.2008; Vista la Determina 16842 del 27.12.2011 del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione Emilia Romagna; VISTA la Determina n. 16348 del 19.12.2008 del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione Emilia - Romagna, relativa al “sistema di classificazione e sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi; Vista la Legge 241/91 e s.m. i.; Visti gli esiti degli accertamenti biotossicologici relativi ai campioni di mitili prelevati il 19.03.2015 e 24.03.2015 registrati con i n. di accettazione 77391 e 82219, ed analizzati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e Dell’Emilia Romagna, Sezione di Bologna, nei quali si è rilevata: una concentrazione di BIOTOSSINE ALGALI LIPOSOLUBlLI: yessotossina rispettivamente pari a 3,30 mg/Kg e 1,41 mg/kg; rispettando quanto previsto al comma 2, lettera C, del Capo II, dell’Allegato II del Reg. 854/04, ovvero la presenza di due risultati consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, nei campioni di mitili prelevati negli allevamenti in cui operano le cooperative in indirizzo, ricadenti all’interno della stazione di monitoraggio con codice identificativo PG5 del Piano Monitoraggio Molluschi della Provincia di Ferrara, rispettando pertanto i limiti fissati dal Reg. 853/04; REVOCA: • Il proprio ATTO di DIVIETO TEMPORANEO alla raccolta prot. n. 69211 del 06.11.2014 con il quale si prescriveva il divieto alla raccolta e/o commercializzazione di mitili provenienti dagli allevamenti in concessione alle cooperative in indirizzo ricadenti all’interno della stazione di monitoraggio con il codice identificativo PG5 del piano di monitoraggio molluschi dell’Azienda USL di Ferrara. IL DIRETTORE U.O.A.V. (dott.a Chiara Berardelli) ____________________________________
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