Atto dell`Unità Operativa Attività Veterinarie

DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA
UNITÀ OPERATIVA ATTIVITÀ VETERINARIE
Direttore: Dott.a Chiara Berardelli
Prot. n.
Ferrara, 27.03.2015
ALLE COOPERATIVE:
CO.PE.GO 1
Soci:
Boscolo Giuseppe, Stefano e Luca, Gigas, Marandella Giacomo, , Pezzolati Giacomino e C s.s., Selvatico Elio,
Suncini Sandro e Gianni, Marandella Filippo e Maurizio, Ittica S. Giorgio, Turola Pino, Fremar Soc. D. e D.,
Paglierini Max e Tomas
e, p.c.
Al Servizio Veterinario e Igiene Alimenti
Regione Emilia-Romagna
Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL Ravenna
Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL. Rimini
Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL Cesena
All'ULSS 19 ADRIA Servizio Veterinario
Al Comune di Comacchio
Al Comune di Goro
Al Comune di Codigoro
Al Comando Guardia di Finanza di Comacchio
Alla Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi
Alla Capitaneria di Porto di Goro
Al Comando Compagnia
Carabinieri di Comacchio
Al Comando Carabinieri NAS Bologna
All'IZS Sezione Provinciale Ferrara
A GOARA S.S. SOC. COOP.VA
Ai CDM/CSM Provincia di Ferrara
Al Ministero della Salute
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni
e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano
ATTO di REVOCA del DIVIETO TEMPORANEO per biotossine.
DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA
AZIENDA USL DI FERRARA
Visto il regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il Regolamento CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari,
VISTO il punto 2) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell’Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente
l’immissione di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, raccolti nelle zone di produzione della classe
A, solo se soddisfano i requisiti di cui al capitolo V;
VISTO il punto 3) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell’Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente
di immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della
classe B, soltanto dopo averli sottoposti a un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione;
VISTO il paragrafo 4) lettera A) del Capo II, dell’Allegato II del Regolamento 854/2004/CE che recita “ … l’autorità
competente può classificare come zona di classe B, la/le zona/e da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti,
ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un
centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui al paragrafo 3);
Visto il paragrafo 5 del Capitolo V lettera A, Capo II, dell’Allegato II del Reg. 854/04/CE, che consente l’immissione
“………sul mercato di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di classe C, soltanto ,previa stabulazione di lunga
durata…..”;
Visto il paragrafo 4, lettera A, Capitolo II, Sezione VII del Reg. 853/04/CE, che consente l’immissione “……. sul
mercato ai fini del consumo umano di molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe C soltanto
previa stabulazione di lunga durata, ……..”;
Visto il punto 2) lettera c) del Capo II, dell’Allegato II del Regolamento 854/2004/CE che recita “ … l’autorità
competente può riaprire una zona di produzione chiusa, soltanto una volta che i requisiti sanitari dei molluschi risultino
nuovamente conformi alla normativa comunitaria. Se, per via della presenza di plancton o per livelli eccessivi di tossine
nei molluschi, l'autorità competente chiude una zona di produzione, sono necessari almeno due risultati consecutivi al di
sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, affinché la zona possa essere riaperta.
Nell'assunzione della decisione, l'autorità competente può tener conto di informazioni sulle tendenze concernenti il
fitoplancton. Qualora vi siano dati attendibili relativi alla dinamica della tossicità di una data zona, e purché siano
disponibili dati recenti indicanti una tendenza decrescente della tossicità stessa, l'autorità competente può decidere di
riaprire la zona in presenza di risultati al di sotto dei valori limite ottenuti con un solo campionamento;
Visto il Regolamento CE 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
Vista l’Intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25.01.2007 rep. 7/C5R
“relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi vivi e alla nuova regolamentazione comunitaria”;
Visto il D. Lgs 193/2007;
Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 7.7.2008;
Vista la Determina 16842 del 27.12.2011 del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione
Emilia Romagna;
VISTA la Determina n. 16348 del 19.12.2008 del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della
Regione Emilia - Romagna, relativa al “sistema di classificazione e sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione dei
molluschi bivalvi vivi;
Vista la Legge 241/91 e s.m. i.;
Visti gli esiti degli accertamenti biotossicologici relativi ai campioni di mitili prelevati il 18.03.2015 e 24.03.2015
registrati con i n. di accettazione 75984 e 82266, ed analizzati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e Dell’Emilia Romagna, Sezione di Bologna, nei quali si è rilevata:
una concentrazione di BIOTOSSINE ALGALI LIPOSOLUBlLI: yessotossina rispettivamente pari a 3,64 mg/Kg
e 2,85 mg/kg;
rispettando quanto previsto al comma 2, lettera C, del Capo II, dell’Allegato II del Reg. 854/04, ovvero la presenza di
due risultati consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, nei campioni
di mitili prelevati negli allevamenti in cui operano le cooperative in indirizzo, ricadenti all’interno della stazione di
monitoraggio con codice identificativo PG1 del Piano Monitoraggio Molluschi della Provincia di Ferrara, rispettando
pertanto i limiti fissati dal Reg. 853/04;
REVOCA:
• Il proprio ATTO di DIVIETO TEMPORANEO alla raccolta prot. n. 72053 del 19.11.2014 con il quale si prescriveva il
divieto alla raccolta e/o commercializzazione di mitili provenienti dagli allevamenti in concessione alle cooperative in
indirizzo ricadenti all’interno della stazione di monitoraggio con il codice identificativo PG1 del piano di monitoraggio
molluschi dell’Azienda USL di Ferrara.
IL DIRETTORE U.O.A.V.
(dott.a Chiara Berardelli)
____________________________________
DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA
UNITÀ OPERATIVA ATTIVITÀ VETERINARIE
Direttore: Dott.a Chiara Berardelli
Prot. n.
Ferrara, 27.03.2015
ALLE COOPERATIVE:
CO.PE.GO 2
soci:
F.lli Bugnoli, Delta Mitili, Ancora snc, Mantovani Ivan, Ricci Gino e Sandro, Trombini E., Nevada, ,
Scarpa Luciano e Claudio , Selvatico Elio, Tinari e Cavalieri (SVAGO), Scarpa Gian Pietro, Selvatico
Pietro Lorenzo, Pezzolati Giacomino, Stemar s.s., Forman s.s.
e, p.c.
Al Servizio Veterinario e Igiene Alimenti
Regione Emilia-Romagna
Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL Ravenna
Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL. Rimini
Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL Cesena
All'ULSS 19 ADRIA Servizio Veterinario
Al Comune di Comacchio
Al Comune di Goro
Al Comune di Codigoro
Al Comando Guardia di Finanza di Comacchio
Alla Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi
Alla Capitaneria di Porto di Goro
Al Comando Compagnia
Carabinieri di Comacchio
Al Comando Carabinieri NAS Bologna
All'IZS Sezione Provinciale Ferrara
A GOARA S.S. SOC. COOP.VA
Ai CDM/CSM Provincia di Ferrara
Al Ministero della Salute
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni
e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano
ATTO di REVOCA del DIVIETO TEMPORANEO per biotossine.
DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA
AZIENDA USL DI FERRARA
Visto il regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il Regolamento CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari,
VISTO il punto 2) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell’Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente
l’immissione di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, raccolti nelle zone di produzione della classe
A, solo se soddisfano i requisiti di cui al capitolo V;
VISTO il punto 3) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell’Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente
di immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della
classe B, soltanto dopo averli sottoposti a un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione;
VISTO il paragrafo 4) lettera A) del Capo II, dell’Allegato II del Regolamento 854/2004/CE che recita “ … l’autorità
competente può classificare come zona di classe B, la/le zona/e da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti,
ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un
centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui al paragrafo 3);
Visto il paragrafo 5 del Capitolo V lettera A, Capo II, dell’Allegato II del Reg. 854/04/CE, che consente l’immissione
“………sul mercato di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di classe C, soltanto ,previa stabulazione di lunga
durata…..”;
Visto il paragrafo 4, lettera A, Capitolo II, Sezione VII del Reg. 853/04/CE, che consente l’immissione “……. sul
mercato ai fini del consumo umano di molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe C soltanto
previa stabulazione di lunga durata, ……..”;
Visto il punto 2) lettera c) del Capo II, dell’Allegato II del Regolamento 854/2004/CE che recita “ … l’autorità
competente può riaprire una zona di produzione chiusa, soltanto una volta che i requisiti sanitari dei molluschi risultino
nuovamente conformi alla normativa comunitaria. Se, per via della presenza di plancton o per livelli eccessivi di tossine
nei molluschi, l'autorità competente chiude una zona di produzione, sono necessari almeno due risultati consecutivi al di
sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, affinché la zona possa essere riaperta.
Nell'assunzione della decisione, l'autorità competente può tener conto di informazioni sulle tendenze concernenti il
fitoplancton. Qualora vi siano dati attendibili relativi alla dinamica della tossicità di una data zona, e purché siano
disponibili dati recenti indicanti una tendenza decrescente della tossicità stessa, l'autorità competente può decidere di
riaprire la zona in presenza di risultati al di sotto dei valori limite ottenuti con un solo campionamento;
Visto il Regolamento CE 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
Vista l’Intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25.01.2007 rep. 7/C5R
“relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi vivi e alla nuova regolamentazione comunitaria”;
Visto il D. Lgs 193/2007;
Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 7.7.2008;
Vista la Determina 16842 del 27.12.2011 del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione
Emilia Romagna;
VISTA la Determina n. 16348 del 19.12.2008 del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della
Regione Emilia - Romagna, relativa al “sistema di classificazione e sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione dei
molluschi bivalvi vivi;
Vista la Legge 241/91 e s.m. i.;
Visti gli esiti degli accertamenti biotossicologici relativi ai campioni di mitili prelevati il 18.03.2015 e 24.03.2015
registrati con i n. di accettazione 76014 e 82261, ed analizzati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e Dell’Emilia Romagna, Sezione di Bologna, nei quali si è rilevata:
una concentrazione di BIOTOSSINE ALGALI LIPOSOLUBlLI: yessotossina rispettivamente pari a 3,44 mg/Kg
e 3,08 mg/kg;
rispettando quanto previsto al comma 2, lettera C, del Capo II, dell’Allegato II del Reg. 854/04, ovvero la presenza di
due risultati consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, nei campioni
di mitili prelevati negli allevamenti in cui operano le cooperative in indirizzo, ricadenti all’interno della stazione di
monitoraggio con codice identificativo PG2 del Piano Monitoraggio Molluschi della Provincia di Ferrara, rispettando
pertanto i limiti fissati dal Reg. 853/04;
REVOCA:
• Il proprio ATTO di DIVIETO TEMPORANEO alla raccolta prot. n. 69201 del 06.11.2014 con il quale si prescriveva il
divieto alla raccolta e/o commercializzazione di mitili provenienti dagli allevamenti in concessione alle cooperative in
indirizzo ricadenti all’interno della stazione di monitoraggio con il codice identificativo PG2 del piano di monitoraggio
molluschi dell’Azienda USL di Ferrara.
IL DIRETTORE U.O.A.V.
(dott.a Chiara Berardelli)
____________________________________
DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA
UNITÀ OPERATIVA ATTIVITÀ VETERINARIE
Direttore: Dott.a Chiara Berardelli
Prot. n.
Ferrara, 27.03.2015
ALLE COOPERATIVE:
TECNOPESCA
e, p.c.
Al Servizio Veterinario e Igiene Alimenti
Regione Emilia-Romagna
Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL Ravenna
Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL. Rimini
Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL Cesena
All'ULSS 19 ADRIA Servizio Veterinario
Al Comune di Comacchio
Al Comune di Goro
Al Comune di Codigoro
Al Comando Guardia di Finanza di Comacchio
Alla Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi
Alla Capitaneria di Porto di Goro
Al Comando Compagnia
Carabinieri di Comacchio
Al Comando Carabinieri NAS Bologna
All'IZS Sezione Provinciale Ferrara
A GOARA S.S. SOC. COOP.VA
Ai CDM/CSM Provincia di Ferrara
Al Ministero della Salute
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni
e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano
ATTO di REVOCA del DIVIETO TEMPORANEO per biotossine.
DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA
AZIENDA USL DI FERRARA
Visto il regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il Regolamento CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari,
VISTO il punto 2) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell’Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente
l’immissione di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, raccolti nelle zone di produzione della classe
A, solo se soddisfano i requisiti di cui al capitolo V;
VISTO il punto 3) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell’Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente
di immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della
classe B, soltanto dopo averli sottoposti a un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione;
VISTO il paragrafo 4) lettera A) del Capo II, dell’Allegato II del Regolamento 854/2004/CE che recita “ … l’autorità
competente può classificare come zona di classe B, la/le zona/e da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti,
ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un
centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui al paragrafo 3);
Visto il paragrafo 5 del Capitolo V lettera A, Capo II, dell’Allegato II del Reg. 854/04/CE, che consente l’immissione
“………sul mercato di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di classe C, soltanto ,previa stabulazione di lunga
durata…..”;
Visto il paragrafo 4, lettera A, Capitolo II, Sezione VII del Reg. 853/04/CE, che consente l’immissione “……. sul
mercato ai fini del consumo umano di molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe C soltanto
previa stabulazione di lunga durata, ……..”;
Visto il punto 2) lettera c) del Capo II, dell’Allegato II del Regolamento 854/2004/CE che recita “ … l’autorità
competente può riaprire una zona di produzione chiusa, soltanto una volta che i requisiti sanitari dei molluschi risultino
nuovamente conformi alla normativa comunitaria. Se, per via della presenza di plancton o per livelli eccessivi di tossine
nei molluschi, l'autorità competente chiude una zona di produzione, sono necessari almeno due risultati consecutivi al di
sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, affinché la zona possa essere riaperta.
Nell'assunzione della decisione, l'autorità competente può tener conto di informazioni sulle tendenze concernenti il
fitoplancton. Qualora vi siano dati attendibili relativi alla dinamica della tossicità di una data zona, e purché siano
disponibili dati recenti indicanti una tendenza decrescente della tossicità stessa, l'autorità competente può decidere di
riaprire la zona in presenza di risultati al di sotto dei valori limite ottenuti con un solo campionamento;
Visto il Regolamento CE 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
Vista l’Intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25.01.2007 rep. 7/C5R
“relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi vivi e alla nuova regolamentazione comunitaria”;
Visto il D. Lgs 193/2007;
Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 7.7.2008;
Vista la Determina 16842 del 27.12.2011 del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione
Emilia Romagna;
VISTA la Determina n. 16348 del 19.12.2008 del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della
Regione Emilia - Romagna, relativa al “sistema di classificazione e sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione dei
molluschi bivalvi vivi;
Vista la Legge 241/91 e s.m. i.;
Visti gli esiti degli accertamenti biotossicologici relativi ai campioni di mitili prelevati il 19.03.2015 e 24.03.2015
registrati con i n. di accettazione 77407 e 82215, ed analizzati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e Dell’Emilia Romagna, Sezione di Bologna, nei quali si è rilevata:
una concentrazione di BIOTOSSINE ALGALI LIPOSOLUBlLI: yessotossina rispettivamente pari a 3,39 mg/Kg
e 1,16 mg/kg;
rispettando quanto previsto al comma 2, lettera C, del Capo II, dell’Allegato II del Reg. 854/04, ovvero la presenza di
due risultati consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, nei campioni
di mitili prelevati negli allevamenti in cui operano le cooperative in indirizzo, ricadenti all’interno della stazione di
monitoraggio con codice identificativo PG4 del Piano Monitoraggio Molluschi della Provincia di Ferrara, rispettando
pertanto i limiti fissati dal Reg. 853/04;
REVOCA:
• Il proprio ATTO di DIVIETO TEMPORANEO alla raccolta prot. n. 69212 del 06.11.2014 con il quale si prescriveva il
divieto alla raccolta e/o commercializzazione di mitili provenienti dagli allevamenti in concessione alle cooperative in
indirizzo ricadenti all’interno della stazione di monitoraggio con il codice identificativo PG4 del piano di monitoraggio
molluschi dell’Azienda USL di Ferrara.
IL DIRETTORE U.O.A.V.
(dott.a Chiara Berardelli)
____________________________________
DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA
UNITÀ OPERATIVA ATTIVITÀ VETERINARIE
Direttore: Dott.a Chiara Berardelli
Prot. n.
Ferrara, 27.03.2015
ALLE COOPERATIVE:
NETTUNO
INTREPIDO
TUROLLA LUIGI (ex SAN MARCO)
GENTE di MARE
DOMAR
ALESSANDRO SIMONI
e, p.c.
Al Servizio Veterinario e Igiene Alimenti
Regione Emilia-Romagna
Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL Ravenna
Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL. Rimini
Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL Cesena
All'ULSS 19 ADRIA Servizio Veterinario
Al Comune di Comacchio
Al Comune di Goro
Al Comune di Codigoro
Al Comando Guardia di Finanza di Comacchio
Alla Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi
Alla Capitaneria di Porto di Goro
Al Comando Compagnia
Carabinieri di Comacchio
Al Comando Carabinieri NAS Bologna
All'IZS Sezione Provinciale Ferrara
A GOARA S.S. SOC. COOP.VA
Ai CDM/CSM Provincia di Ferrara
Al Ministero della Salute
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni
e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano
ATTO di REVOCA del DIVIETO TEMPORANEO per biotossine.
DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA
AZIENDA USL DI FERRARA
Visto il regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il Regolamento CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari,
VISTO il punto 2) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell’Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente
l’immissione di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, raccolti nelle zone di produzione della classe
A, solo se soddisfano i requisiti di cui al capitolo V;
VISTO il punto 3) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell’Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente
di immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della
classe B, soltanto dopo averli sottoposti a un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione;
VISTO il paragrafo 4) lettera A) del Capo II, dell’Allegato II del Regolamento 854/2004/CE che recita “ … l’autorità
competente può classificare come zona di classe B, la/le zona/e da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti,
ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un
centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui al paragrafo 3);
Visto il paragrafo 5 del Capitolo V lettera A, Capo II, dell’Allegato II del Reg. 854/04/CE, che consente l’immissione
“………sul mercato di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di classe C, soltanto ,previa stabulazione di lunga
durata…..”;
Visto il paragrafo 4, lettera A, Capitolo II, Sezione VII del Reg. 853/04/CE, che consente l’immissione “……. sul
mercato ai fini del consumo umano di molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe C soltanto
previa stabulazione di lunga durata, ……..”;
Visto il punto 2) lettera c) del Capo II, dell’Allegato II del Regolamento 854/2004/CE che recita “ … l’autorità
competente può riaprire una zona di produzione chiusa, soltanto una volta che i requisiti sanitari dei molluschi risultino
nuovamente conformi alla normativa comunitaria. Se, per via della presenza di plancton o per livelli eccessivi di tossine
nei molluschi, l'autorità competente chiude una zona di produzione, sono necessari almeno due risultati consecutivi al di
sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, affinché la zona possa essere riaperta.
Nell'assunzione della decisione, l'autorità competente può tener conto di informazioni sulle tendenze concernenti il
fitoplancton. Qualora vi siano dati attendibili relativi alla dinamica della tossicità di una data zona, e purché siano
disponibili dati recenti indicanti una tendenza decrescente della tossicità stessa, l'autorità competente può decidere di
riaprire la zona in presenza di risultati al di sotto dei valori limite ottenuti con un solo campionamento;
Visto il Regolamento CE 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
Vista l’Intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25.01.2007 rep. 7/C5R
“relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi vivi e alla nuova regolamentazione comunitaria”;
Visto il D. Lgs 193/2007;
Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 7.7.2008;
Vista la Determina 16842 del 27.12.2011 del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione
Emilia Romagna;
VISTA la Determina n. 16348 del 19.12.2008 del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della
Regione Emilia - Romagna, relativa al “sistema di classificazione e sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione dei
molluschi bivalvi vivi;
Vista la Legge 241/91 e s.m. i.;
Visti gli esiti degli accertamenti biotossicologici relativi ai campioni di mitili prelevati il 19.03.2015 e 24.03.2015
registrati con i n. di accettazione 77391 e 82219, ed analizzati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e Dell’Emilia Romagna, Sezione di Bologna, nei quali si è rilevata:
una concentrazione di BIOTOSSINE ALGALI LIPOSOLUBlLI: yessotossina rispettivamente pari a 3,30 mg/Kg
e 1,41 mg/kg;
rispettando quanto previsto al comma 2, lettera C, del Capo II, dell’Allegato II del Reg. 854/04, ovvero la presenza di
due risultati consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, nei campioni
di mitili prelevati negli allevamenti in cui operano le cooperative in indirizzo, ricadenti all’interno della stazione di
monitoraggio con codice identificativo PG5 del Piano Monitoraggio Molluschi della Provincia di Ferrara, rispettando
pertanto i limiti fissati dal Reg. 853/04;
REVOCA:
• Il proprio ATTO di DIVIETO TEMPORANEO alla raccolta prot. n. 69211 del 06.11.2014 con il quale si prescriveva il
divieto alla raccolta e/o commercializzazione di mitili provenienti dagli allevamenti in concessione alle cooperative in
indirizzo ricadenti all’interno della stazione di monitoraggio con il codice identificativo PG5 del piano di monitoraggio
molluschi dell’Azienda USL di Ferrara.
IL DIRETTORE U.O.A.V.
(dott.a Chiara Berardelli)
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