ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI ” Istituto Tecnico Commerciale, Geometri, Agrario Piazza delle Medaglie d’Oro – 07014 Ozieri (SS) Cod. fiscale 81000270900 – Cod. Min. SSIS01600P www.itozieri.net - Tel. 079787922 - Fax 079783303 Istituto Tecnico Commerciale Via Gronchi 07020 Buddusò (OT) Istituto Tecnico Commerciale, I. P. Agr. e Ambiente "F. COCCO ORTU"- Via Aldo Moro 07011 Bono (SS) [email protected] [email protected] Ai sig.ri Docenti responsabili delle sezioni associate e dell’indirizzo serale, prof.ri Mellino, Pittalis, Uda e R.Porcu; Ai sig.ri Coordinatori dei Consigli di Classe delle 5e di tutti gli indirizzi di studio; Ai Sig.ri Docenti delle stesse classi; Alle alunne e agli alunni delle classi richiamate più sopra, All’Ufficio Didattica; Alla Sig.ra Direttrice SGA sedi di Ozieri, Bono e Buddusò Al sito web d’Istituto Ozieri, 1, aprile 2015, circ.n° 113 oggetto: Esami di Stato 2014-2015: sintesi della normativa, delle procedure e modalità organizzative per lo svolgimento delle prove e l’attribuzione delle valutazioni . A beneficio di una massima e puntuale informazione degli studenti frequentanti le classi in indirizzo e affinché i sig.ri Coordinatori dei C.d.C. e i singoli docenti possano facilitarli nell’acquisire un quadro esauriente e sintetico delle indicazioni,delle normative e delle procedure che è indispensabile conoscere per una preparazione consapevole all’Esame di Stato 2014-2015, se ne fornisce qui di seguito una sintesi schematica di cui gli interessati in indirizzo, per la consultazione, potranno scaricare il file disponibile sul sito dell’Istituto. Vista l’importanza della materia se raccomandano la lettura e il commento con il necessario anticipo. Il dirigente scolastico (prof.Antonio Ruzzu) 1. Inizio della sessione d’esame <<L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2014/2015 ha inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 17 giugno 2015 alle ore 8.30. La prima prova scritta suppletiva verrà svolta il giorno 1 luglio 2015, alle ore 8.30>> ( MIUR,,ORDINANZA n.43 dell'6-8-2014 –art.3) 2. Candidati interni: <<Sono ammessi all'esame di Stato: gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina[…] e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi[…]..>>(DPR 22 giugno 2009, n.122, art.6 e C.M n°26, 11-10-2013). Gli Alunni con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell’art.15, comma 4, dell’O.M. 21 maggio 2011, sono valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione dei voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. 3. Valutazione del comportamento: E’finalizzata ad accertare: <<l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare>>. (DPR 22 giugno 2009, n.122, art.7 comma1), 4. Presentazione delle domande I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato, e regolarizzato, dunque la propria posizione presso l’Ufficio Alunni, entro e non oltre il termine del 30 novembre 2014. Gli alunni che non conseguono la votazione prevista dall’art.6 c.1 del DPR n°122 del giugno 2009 possono ritirarsi entro il 15 marzo 2015. Qualora proseguano dopo questa data, la valutazione finale ottenuta dovrà corrispondere comunque ai criteri stabiliti dal citato articolo. Infatti, se allo scrutinio finale dovessero permanere discipline insufficienti, il consiglio di classe dovrà esprimere un motivato giudizio di non ammissione. 5. Formazione delle commissioni <<Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe, comunque, non superiore a tre. In ogni caso è assicurata la presenza dei commissari oggetto della prima e seconda prova scritta>>,( MIUR,circ. n°5 del 26 febbraio 2015 ). Ovvero: -Un presidente esterno; -Tre commissari esterni; -Tre commissari interni nominati dal C.d.C. Il presidente e i commissari esterni svolgono gli esami Ogni due classi. Per gli allievi in situazione di handicap è prevista la presenza, durante lo svolgimento delle prove, di assistenti per l’autonomia e la comunicazione. Questo compito viene svolto dai docenti di sostegno che hanno seguito gli alunni durante l’anno, nominati dal consiglio di classe. 6. Le prove scritte. - il loro numero è di tre; - La prima e la seconda prova sono predisposte dal Ministero - La terza prova è definita collegialmente dalla Commissione in coerenza con il documento del Consiglio di classe. 7. Finalità della prima prova scritta. <<1. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché' le capacità' espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creativita'. 2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti tipi di elaborati proposti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca: a) analisi e commento, anche arricchito da note personali, di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni che orientino nella comprensione, nella interpretazione di insieme del passo e nella sua contestualizzazione; b) sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico. L'argomento puo' essere svolto in una forma scelta dal candidato tra i modelli di scrittura del saggio breve e dell'articolo di giornale; c) sviluppo di un argomento di carattere storico, coerente con i programmi svolti nell'ultimo anno di corso; d) trattazione di un tema su un argomento di ordine generale, attinto al corrente dibattito culturale, per il quale possono essere fornite indicazioni di svolgimento. 3. Nella produzione dell'elaborato il candidato deve dimostrare: a) correttezza e proprieta' nell'uso della lingua; b) possesso di adeguate conoscenze relative sia all'argomento scelto che al quadro di riferimento generale in cui esso si inserisce; c) attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un discorso organico e coerente, che sia anche espressione di personali convincimenti. 4. Nello svolgimento della prova di cui al comma 2, lettera a), il candidato deve dimostrare di essere in possesso di conoscenze e competenze idonee alla individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali>>(D.M..n°139, 23 aprile 2003, art.1) 8. La seconda prova scritta. <<La seconda prova scritta, […],è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studi, per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alla sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. “ (D.P.R.23 luglio 1998, n°323, art.4) 9.La terza prova. <<La terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica>>. (D.M. 20 Novembre 2000, n. 429, art.1). 10. Tipologie e caratteristiche formali generali della terza prova. <<1. La prova, predisposta dalle commissioni a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per la quale le commissioni stesse possono avvalersi dell'archivio nazionale permanente dell'Osservatorio nazionale istituito presso il centro europeo dell'educazione di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, può comprendere, alternativamente o cumulativamente, le seguenti tipologie di svolgimento: a) trattazione sintetica di argomenti significativi anche a carattere pluridisciplinare, contenente l'indicazione della estensione massima consentita (numero delle righe o delle parole). Tale proposta può essere presentata al candidato anche mediante un breve testo, in relazione al quale vengano poste specifiche domande; b) quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere articolati in una o più domande chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti della estensione massima indicata dalla commissione, analogamente a quanto previsto alla precedente lettera a); c) quesiti a risposta multipla, per i quali vengono fornite più risposte, tra cui il candidato sceglie quella esatta, possono essere presentati anche in forma di risposta chiusa e prevedere un certo numero di permutazioni di posizione delle domande e delle risposte. Tali quesiti possono pertanto concretarsi in vere e proprie prove strutturate vertenti su argomenti di tutte le materie dell'ultimo anno di corso; d) problemi a soluzione rapida, articolati in relazione allo specifico indirizzo di studio e alle esercitazioni effettuate dal candidato nel settore disciplinare coinvolto nel corso dell'ultimo anno; e) analisi di casi pratici e professionali, correlata ai contenuti dei singoli piani di studio dei vari indirizzi, alle impostazioni metodologiche seguite dai candidati e alle esperienze acquisite anche all'interno di una progettazione di istituto caratterizzata dall'ampliamento dell'offerta formativa. La trattazione di un caso pratico e professionale, che costituisce una esercitazione didattica particolarmente diffusa negli istituti professionali e tecnici, può coinvolgere più materie ed è presentata con indicazioni di svolgimento puntuali e tali da assicurare risposte in forma sintetica; f) sviluppo di progetti>>; (D.M. 20 Novembre 2000, n. 429, art.2). 11. Scelta delle tipologie e articolazione della terza prova. <<1. La prova concerne una sola delle tipologie di cui all'articolo 2 ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere b) e c), che possono essere utilizzate anche cumulativamente. La scelta della tipologia da parte delle commissioni deve tenere conto della specificità dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. 2. La prova, che coinvolgerà non più di cinque discipline, deve prevedere: a) non più di cinque argomenti per la trattazione sintetica; b) da dieci a quindici quesiti a risposta singola; c) da trenta a quaranta quesiti a risposta multipla; d) non più di due problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioè da non richiedere calcoli complessi; e) non più di due casi pratici e professionali; f) un progetto. 3. Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere b) e c) siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può essere inferiore, rispettivamente, a 8 e 16. 4. Le commissioni, in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova mediante un testo di riferimento (in forma di documento scritto e/o iconico e/o grafico) che consenta di sollecitare prestazioni di valore pluridisciplinare, articolate in una o più delle modalità previste dall'articolo 2 e contenute nei limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo. A tal fine le commissioni possono avvalersi, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, dei modelli forniti dall'osservatorio nazionale istituito presso il CEDE. 5. Considerato il carattere pluridisciplinare della terza prova, la correzione viene effettuata collegialmente dalla commissione>>..(D.M. 20 Novembre 2000, n. 429, art.3). 12. Accertamento della conoscenza della lingua straniera. 1 All'interno della terza prova scritta deve essere previsto, ove la lingua o le lingue straniere sia o siano comprese tra le discipline dell'ultimo anno di corso, un breve spazio destinato all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. La verifica di tale << . conoscenza può essere effettuata dalla commissione secondo una delle seguenti modalità: a) breve esposizione in lingua straniera (entro un numero massimo di parole prestabilito) di uno degli argomenti o di uno dei quesiti, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla commissione nell'ambito della trattazione sintetica o del gruppo dei quesiti o anche delle domande che accompagnano la soluzione di casi pratici o lo sviluppo di progetti. All'interno di tali tipologie può anche prevedersi che una richiesta o parte di essa venga presentata al candidato attraverso un testo in lingua straniera della lunghezza di circa 80 parole, seguito da una o due domande intese ad accertare la comprensione del brano e la capacità di produzione scritta. In tal caso la commissione ha cura di scegliere possibilmente un testo che per contenuto e caratteristiche linguistico-formali sia, per quanto possibile, congruente con la specificità dell'indirizzo di studio seguito dal candidato; b) breve risposta in lingua straniera o anche in lingua italiana ad uno o più quesiti appositamente formulati in lingua dalla commissione. 2. Qualora nel piano di studio dell'ultimo anno siano comprese due o più lingue straniere, di cui una già oggetto della seconda prova scritta, il candidato deve utilizzare per la terza prova una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova. 3. Nella scelta delle modalità da seguire per la verifica della conoscenza della lingua straniera, la commissione tiene nel debito conto gli spazi orari, l'impostazione metodologica, le esperienze realizzate, gli obiettivi conseguiti e il livello di conoscenza della lingua raggiunto dai candidati, in conformità di quanto puntualmente precisato nel documento del consiglio di classe>>, (D.M. 20 Novembre 2000, n. 429, art.4). 13. Durata delle prove e strumenti ammessi. : 1^prova La prova ha inizio con l’apertura dei plichi alle ore 8.30 e per quell’orario tutti gli studenti dovranno aver preso posto nell'aula assegnata esibendo un valido documento di identità. Gli studenti dovranno portare un vocabolario della lingua italiana. La durata massima della prova è di 6 ore, che decorrono dal momento della lettura delle tracce nelle aule. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla lettura delle tracce. 2^prova: La prova ha inizio con l’apertura dei plichi alle ore 8.30 e pertanto a quell’orario tutti gli studenti dovranno aver preso posto nell'aula assegnata. La durata massima della prova decorre dal momento della lettura dei testi specifici delle singole prove nelle aule per un termine che è indicato dal Ministero in calce ai testi delle prove. Si può consegnare la prova dopo 3 ore dalla lettura del compito. Gli studenti dovranno portare i manuali consentiti di consultazione attinenti alla materia. 3^prova: La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. In sintesi: il testo della prova e il tempo assegnato per la sua effettuazione vengono stabiliti dalla Commissione la mattina della prova stessa sulla base delle modalità operative stabilite annualmente dal MIUR con la propria Ordinanza contenente le istruzioni per lo svolgimento degli esami (Cfr., Oridinanza ministeriale 24 aprile 2013, n.13,art.12 e 14). 14. Il colloquio:finalità. <<Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso>>; (D.P.R.n°323 del luglio 1998, art.4,c.5) 15.Il colloquio:modalità di svolgimento I^parte. << Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato>; (D.P.R.n°323 del luglio 1998, art.5,c.7 e O.M. n°13 del 24-4-2013, art.16, c.2 ); <<Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l’anno scolastico, anche con l’ausilio degli insegnanti della classe>>; (O.M. n°42, 6 maggio 2011,art.16 c.2. e O.M. n°13 del 24-4-2013, art.16, c.2). 16.Il colloquio:modalità di svolgimento II^parte. Esaurita la discussione del lavoro di ricerca e di progetto entro un limite massimo di minuti stabilito dalla Commissione, il colloquio <<prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dell’art. 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole>> (D.P.R.n°323 del luglio 1998, art.5, c.7). Il colloquio, in questa fase, <<deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe nell’ultimo anno di corso>>.<<Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di n testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le compoenti culturali, discutendole >> (O.M. n°42, 6 maggio 2011,art.16 c.2. e O.M. n°13 del 24-4-2013, art.16, c.2). 17.Il colloquio III^parte:conclusione e sua validità. <<Il colloquio, nel rispetto della sua natura mutidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline.[…]. A tal fine la commissione deve curare l’equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio, che deve riguardare l’argomento o la ricerca o il progetto scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse discipline e la discussione degli elaborati delle prove scritte>>; (O.M. n°42, 6 maggio 2011,art.16 c.mi 3 e 4; O.M. n°13 del 24-4-2013, art.16, c.3). 18.Il voto finale. <<A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciasciun candidato>> (O.M. del 24-4-2013, art.21,c.2); n°13 articolazione e componenti del voto finale: a.valutazione delle prove scritte:<<La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10>>(O.M. n°42, 6 maggio 2011,art.15 c.5 e O.M. n°13 del 24-4-2013, art.15,c.5). A ciascuna delle tre prove scritte la commissione attribuisce dunque un punteggio massimo di 15 punti; b.valutazione del colloquio:<<La commissione d’esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un colloquio inferiore a 20>>; (O.M. n°42, 6 maggio 2011,art.16 c.8 e O.M. n°13 del 24-4-2013, art.16,c.8). c.voto finale:<< A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alla prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.[…] Per superare l’esame di Stato è sufficiente un punteggio mimino complessivo di 60/100 >>( O.M. n°13 del 24-4-2013, art.21,c.2 e 3). Il voto massimo che la commissione può attribuire al candidato è, dunque, 100; la sufficienza minima è, invece, 60. d.attribuzione della lode:<<La Commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire [dell’] integrazione del punteggio a condizione che: a)abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire dell’integrazione [che con adeguata motivazione può essere effettuata dal C.d.C. in considerazione di particolare Impegno e merito scolastico]; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima,penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento>>; (O.M. n°42, 6 maggio 2011,art.20 c.5 e O.M. n°13 del 24-4-2013, art.21,c.5). 19.Integrazione del punteggio. <<Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d’esame può motivatamente integrare […] il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d’esame pari almeno a 70 punti>> (O.M. n°13 del 24-4-2013, art.21,c.4). 20.Esami dei candidati con handicap. a) predisposizione e tipologia delle prove : <<la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti[…] I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo>>. (D.P.R.n°323 del luglio 1998, art.6, c.mi.1 e 2). I testi delle prove scritte saranno predisposti dalle commissioni d’esame sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe che dovrà contenere ogni elemento utile per la formulazione delle stesse e dovranno risultare coerenti con quelle svolte durante il percorso educativo e con gli obiettivi educativi, di formazione e di sviluppo della persona stabiliti nel piano educativo individualizzato. b)valutazione delle prove d’esame: <<In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea>>; (D.P.R.n°323 del luglio 1998, art.6, c.1) c)certificazione: il suddetto accertamento dei livelli raggiunti di preparazione è finalizzato al <<rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame>>. (D.P.R.n°323 del luglio 1998, art.6, c.1). Questa attestazione, in particolare quando il P.E.I. preveda esperienze di orientamento, tirocinio, stage, inserimento lavorativo, costituisce un credito utilizzabile anche nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito degli accordi tra amministrazione scolastica e regioni o attivati da enti e associazioni territoriali. In ogni caso è fondamentale mantenere fermo il principio che la partecipazione alle prove d’esame costituisce per l’allievo in situazione di handicap con P.E.I. una importante occasione di stimolo e di corretta conclusione del proprio percorso formativo realizzato in interazione con la classe, con i docenti e tutte le altre componenti scolastiche. 21. Il credito scolastico. << Il consiglio di classe attribuisce a ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico>>(L.425,10 dicembre 1997,art.5 c.1 e D.P.R. n°323 del 23 luglio 1998, ar.11,c.1); <<Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili[…] il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti>> (O.M. n°13 del 24-4- 2013, art.8,c.6); Per l’assegnazione del <<credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico sono individuati>>, dal Collegio dei Docenti, <<criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno, che possano considerarsi pienamente superate>>>>(L.425,10 dicembre 1997,art.5 c.1) La definizione del credito scolastico è determinata dai seguenti elementi: <<valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto,tenendo in considerazione[…] l’assiduità della frequenza scolastica>> (D.P.R. n°323 del 23 luglio 1998, ar.11,c.2); ovvero media dei voti conseguiti in ciascuna disciplina a cui, dal 2008-2009, concorre la valutazione del comportamento; <<l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo,alle attività complementari ed integrative, eventuali crediti formativi>>; (D.P.R. n°323 del 23 luglio 1998, ar.11,c.2). 22.Il credito formativo. <<Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi[…] sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico[…]. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati [dal collegio dei docenti.n.d.r.] al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati>>(D.M. n°49 del 24 febbraio 2000) La documentazione relativa alle suddette Attività deve pervenire entro il 15 maggio. (O.M. n°13, del 24 aprile 2013,art.9 com.2) In tali certificazioni i C.d.C dovranno comunque valutare che da <<ogni qualificata esperienza>>, dichiarata dall’alunno al fine dell’attribuzione del credito formativo, <<derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato>>; (D.P.R. n°323 del 23 luglio 1998, ar.12,c.1. La ragione dell’accertamento della coerenza tra i contenuti del corso di studi a cui si riferisce l’esame di stato e le caratteristiche dell’esperienza oggetto di credito formativo consiste nel fatto che quest’ultima incide sulla banda di oscillazione del credito scolastico. 23. Il credito scolastico. Media dei voti Credito scolastico (Punti) I anno M=6 6<M≤7 7<M≤8 8<M≤9 9 < M ≤ 10 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 II anno III anno 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 (Decreto Ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009). 24.Documento del 15 maggio. <<I consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all’albo dell’istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia>>. (DPR. N°323,23 luglio 1998, art.5 c.2). Tale documento, dunque, esplica <<l’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso>> dal consiglio di classe e, pertanto,<< al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi>> dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Inoltre << prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori>> (O.M.n°42 del 6 maggio 2011, art.6 c.mi 1,5 e 6; O.M. n°13 del 24-4-2013 art.6 c. 1,2 e 3).
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