Page 1 AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE RIETI Via del

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminilio, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: [email protected]
C.F. e P.I. 00821180577
U.O.C.: Acquisizione Beni e Servizi
Responsabile: Dott.ssa Omeiia SERVA
Tel. 0746-279550 - Fax 0746-278730 - e-mail: [email protected]
Funzionario Responsabile per quanto comunicato: Dottssa Marina FICORILLI
Tel. 07461279550 - Fax 0746/278730 - e-mail: [email protected]
APPALTO PER L'AFFIDAMENTO, DI DURATA ANNUALE, DEL
SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE PER GLI ASSISTITI
DELL'AZIENDA U.S.L. DI RIETI
IMPORTO ONERI DI SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA
PARI AD £ O,OO(ZERO).
NUMERO GARA: 5955368
C.I.G.: 61560293D6
PROCEDURA APERTA
******
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
.'2 .
INDICE
....................................................................................... Pag.
................................................................................. Pag.
.
................................................Pag.
.
....................................................... Pag.
.
......... Pag.
Art . 4 Fabbisogno e consegne - Sospensione e cessazione ..................... Pag.
Art. 5 Instailazione - Idoneità - Locali - Norme di sicurezza................. Pag.
Indice
Premessa
Art 1 Oggetto e valore deil'appalto
Art 2 Durata della fornitura
Art 3 Caratteristiche del servizio di ossigeno terapia domiciliare
.
2
3
3
3
4
8
10
............ Pag. 10
.
......................................................Pag. 11
........................................... Pag. 11
.
.
................................. Pag. 12
.
.................. Pag. 12
.
.................................................................. Pag. 13
Art. 12 Assicurazione ed obblighi del fornitore ................................... Pag. 13
Art .13 Obbligo alla riservatezza e segretezza...................................... Pag. 15
Art .14 Ulteriori obblighi del fornitore ............................................. Pag. 16
Art .15 Norme di sicurezza ............................................................ Pag. 16
Art . 16 Danni a persone o cose ....................................................... Pag. 17
Art .17 Modifica deile condizioni ..................................................... Pag. 17
Art .18 Variazioni soggettive ......................................................... Pag. 17
Art. 19 Cessione dei crediti ............................................................ Pag. 17
Art.20 Subappalto ...................................................................... Pag. 18
Art . 21 Revisione prezzi ................................................................ Pag. 18
Art .22 Clausola di recesso art.1373 C.C. ........................................ Pag. 18
Art .23 Risoluzione del contratto ..................................................... Pag. 19
Art.24 Penalità ...........................................................................Pag. 19
Art. 25 Disdetta del contratto da parte dell'impresa .............................. Pag. 21
Art .26 Deposito cauzionale definitivo ............................................... Pag. 22
Art .27 Tutela della privacy ........................................................... Pag. 22
Art. 28 Spese e oneri contrattuali .....................................................Pag. 22
Art.29 Termine del contratto ......................................................... Pag. 22
Art .30 Controversie e foro competente ............................................. Pag. 22
Art.31 Norme di rinvio ................................................................. Pag. 22
Art 6 Manutenzione delle apparecchiature ed assistenza tecnica
Art 7 Liquidazioni e pagamenti
Art 8 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art 9 Accertamento qualità servizio - prodotto
Art 10 Gestione del paziente - Informazioni amministrative
Art 11 Responsabilità
PREMESSA
Il presente Capitolato disciplina la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare da
destinarsi ai pazienti afferenti al territorio dell'Azienda USL di Rieti.
Qualora, nel corso della validità del Contratto di fornitura, si verificasse l'emanazione di
disposizioni normative cogenti, statali e10 comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla
produzione, distribuzione, trasporto, immissione in commercio, nonché la disciplina dei requisiti
tecnici e10 regolamentari relativamente al prodotto oggetto della fornitura, o qualsiasi altra
disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformarsi alla sopravvenuta normativa,
senza alcun aumento di prezzo.
Si rappresenta che l'esecuzione del presente appalto non genera rischi da interferenza, pertanto,
l'importo complessivo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenza è pari ad €. 0,00
(ZeroIOO) per l'intera durata del contratto.
ART. 1: OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO
I1 presente Capitolato disciplina il servizio di Ossigenoterapia di carattere continuativo da
fornire, comprensivo di una qualificata assistenza e di monitoraggio telemetrico, al domicilio dei
pazienti affetti da insufficienza respiratoria e residenti nel territorio dell'ASL della provincia di
Rieti per i quali lo stesso sarà richiesto, con i sistemi ad ossigeno liquido e con concentratori.
Il valore stimato dell'appalto che tiene conto della durata annuale del contratto e della
eventuale ripetizione annuale dello stesso è pari complessivamente ad € 2.437.470,OO (IVA
esclusa). L'importo annuale presunto, posto a base di gara, è pari ad € 1.218.735,00 (IVA esclusa).
11 numero potenziale dei pazienti da assistere è valutabile in circa 620, di cui circa 120
presentano i requisiti clinici per ricevere la terapia tramite concentratore di ossigeno (n. 40
concentratore portatile e n. 80 concentratore fisso).
I1 consumo giornaliero di ossigeno liquido stimato, per paziente con sistema ad ossigeno liquido, è
circa di m3 3.
Il numero dei pazienti e la suddivisione tra le tipologie di servizio è indicativo e non risulta
vincolante ai fini della esecutività del servizio.
L'Azienda si riserva la facoltà di aumentare l'ammontare contrattuale e di estendere il
presente contratto per servizi analoghi o complementare ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs.n.16312006 e
s.m.i..
L'Azienda si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta confacente alle esigenze aziendali e congrua nel prezzo.
La stessa si riserva la facoltà di aggiudicare parzialmente, revocare, sospendere od annullare
totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non
pervenire ad aggiudicazione della stessa.
L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di non aggiudicare il servizio se, dalle offerte
pervenute, lo stesso non dovesse risultare idoneo e10 congruo nel prezzo o di aggiudicare per
quantitativi inferiori ai fabbisogni espressi.
ART. 2: DURATA DELLA FORNITURA
I1 servizio avrà durata annuale dalla data riportata nella stipula del contratto, con possibilità,
a discrezione dell'Azienda, di un ulteriore periodo di affidamento pari ad un anno, previa adozione
di apposita deliberazione. La società aggiudicataria è pertanto impegnata, in forza dell'eventuale
opzione di rinnovo annuale, all'esecuzione del contratto senza che possa sollevare eccezione alcuna.
Nessuna pretesa potrà essere vantata dalla società aggiudicataria in caso di mancato esercizio
dell'opzione di rinnovo. E' facoltà dell'Azienda U.S.L. richiedere all'Appaltatore una proroga
tecnica, temporanea e finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di
aggiudicazione. L'Appaltatore si impegna sin da ora, pertanto, a prorogare in tal caso la fornitura,
alle stesse condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla
scadenza.
Qualora subentri, nelle more dell'aggiudicazione o nel corso della fornitura, una gara
regionale riguardante il medesimo servizio oggetto della presente procedura di gara, la Stazione
Appaltante si riserva di recepire il provvedimento adeguando i prezzi a quelli previsti dalla
Regione, se più favorevoli, inoltre qualora sopravvengano disposizioni regionali che disciplinano la
materia in maniera diversa, la presente procedura di gara, se in corso di espletamento, verrà
revocata ed il relativo contratto non verrà stipulato e, se stipulato, sarà automaticamente risolto.
ART. 3: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE
3.a Ossigeno liquido
L'ossigeno liquido ad uso terapeutico sarà fornito al domicilio dei pazienti, in uso gratuito,
in contenitori criogenici, conformi all'AIC, delle seguenti caratteristiche:
1 Unità madre in acciaio inox, della capacità da 3 1 lt. a 45 it.;
l Unità portatile del peso a pieno ed in ordine di marcia non superiore a kg. 6 e previsto di
maniglia e bretella di trasporto o carrellino a seconda delle necessità;
I1 contenitore "madre", provvisto di base carrellata, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:
possedere indicatore di livello di ossigeno liquido;
dispositivo di erogazione in grado di assicurare flusso con manopola regolatrice da 0.5 a 6
Vmin del flusso di ossigeno, e su richiesta fino a 15 llmin;
massima evaporazione dell'ossigeno liquido 0,s litrilgiorno;
possedere dispositivi di sicurezza costituiti da:
Valvole di sovrapressione in conformità alle disposizione di legge in vigore;
Valvola di riempimento con attacco rapido autobloccante;
I1 contenitore portatile "stroller", dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:
possedere indicatore di livello di ossigeno;
dispositivo di erogazione in grado di assicurare flusso con manopola regolatrice da 0.5 a 6
llmin del flusso di ossigeno, e su richiesta fino a 15 Vmin;
possedere dispositivi di sicurezza costituiti da:
o Valvole di sovrapressione in conformità alle disposizione di legge in vigore;
o Valvola di riempimento con attacco rapido autobloccante;
Possedere opportuno carrellino per il trasporto ove richiesto;
3.b Concentratori di ossigeno
I concentratori di ossigeno saranno forniti in noleggio, comprensivo di manutenzione.
CONCENTRATORE FISSO:
1. Dotato di ruote
2. Dotato di filtri antipolvere
3. Flusso: almeno 0-5 litrilminuto
4. Rumorosità minore o uguale a 45 dBa
5. peso uguale o inferiore a 25 kg
6. indicatore di impostazione
7. concentrazione di ossigeno:
a. da 1 Llmin a 4 Llmin: 95% i- 3% (ossigeno)
b. 5 Llmin:.................... 90% i- 3% (ossigeno)
8. Alimentazione elettrica: 220 V; monofase 50 Hz; 360 W
9. Basso consumo energetico
10. Allarmi
e
allarme concentrazione di ossigeno inferiore all' 82%;
allanne assenza di flusso;
e
allarme ottico e acustico, in caso di guasto;
e
allarme assenza alimentazione elettrica.
CONCENTRATORE PORTATILE, comprensivi di borsa o carrello trasporto:
fascia bassi flussi
1. concentrazione di ossigeno almeno del 90% (*3%);
2. indicatore livello carica batteria;
3. Alimentazione elettrica: 220 V; monofase 50 Hz e 12 Vcc
4. peso max 4,5 kg
5. modalità almeno pulsato (impostazione minima 1-3);
6. durata batteria almeno 6 ore (nel computo può essere compresa batteria opzionale
ricaricabile);
7. range temperatura 5.0-4.0.0 C";
8. altitudine 3000 metri;
9. possibilità di utilizzo in volo;
10. rumorosità minore o uguale a 45 dBa;
l l . allarmi:
allarme concentrazione di ossigeno inferiore a11'82%;
allarme ottico e acustico, in caso di guasto;
allarme batteria scarica;
assenza di respiro.
fascia alti flussi
1. concentrazione di ossigeno del 90% (*3%);
2. indicatore livello carica batteria;
3. Alimentazione elettrica: 220 V; monofase 50 Hz e 12 Vcc;
4. peso max 8 kg;
5. modalità pulsato (impostazione minima 1-6) e continuo ( 1-3 litrilminuto);
6. indicatore impostazione;
7. durata batteria almeno 6 ore (nel computo può essere compresa batteria opzionale
ricaricabile);
8. range temperatura 5.O-40.0 C";
9. altitudine 3000 metri;
10. possibilità di utilizzo in volo;
11. rumorosità minore o uguale a 50 dBa;
12. allarmi:
allarme concentrazione di ossigeno inferiore all' 82%;
allarme ottico e acustico, in caso di guasto;
allarme batteria scarica;
assenza di respiro.
3.c Ulteriori caratteristiche del servizio
11 servizio comprenderà inoltre, sia per il trattamento con il sistema di ossigeno liquido che
per il trattamento con concentratore, la fornitura di:
Set di accessori certificati "latex fiee" comprendenti a seconda della richiesta dello
specialista:
o cannula nasale a cravatta antischiacciamento, lunghezze variabili, lungo almeno 3
metri (uno al meselpaziente);
o maschera Venturi (uno al meselpaziente);
o maschera venturi per tracheotomizzati (uno al meselpaziente);
o nasi artificiali con raccordo ossigeno per tracheotomizzati (uno al giornolpaziente);
o umidificatore (tre 17anno/paziente);
bombola gassosa della capacità di 3.000 litri, per ogni paziente con concentratore fisso, per
evitare il rischio di rimanere senza ossigeno in carenza di energia elettrica
Istruzione dell'assistito e10 dei familiari sul corretto uso delle attrezzature installate;
Verifica, al momento della consegna del concentratore, della idoneità secondo le norme
tecniche previste degli impianti elettrici domestici e della presenza dell'impianto di terra;
Garanzia di un servizio di emergenza 24 ore su 24, compresi i giorni prefestivi e festivi
garantendo la tempestività delle forniture tale da non ammettere sospensione o carenza nella
terapia stessa;
Garanzia di assistenza tecnica 24 ore su 24;
TELEMONITORAGGIO DOMICILIARE con predisposizione di un piano organizzativo che
consenta il monitoraggio da parte della U.O.C. di Pneumologia del P.O. di Rieti dei pazienti
più critici. I1 sistema di telemonitoraggio dovrà essere dotato di:
o interfaccia saturimetrica, in grado di rilevare, memorizzare ed elaborare saturazione e
polso, anche per prolungati periodi di tempo (fino a 24 ore) e quindi dotata di "probe"
adeguata a tali rilevazioni prolungate nel tempo. I dati devono poter essere acquisiti
obbedendo a protocolli predefiniti ed il sistema deve poter essere in grado di
effettuare l'analisi automatica degli eventi così come definita dalla letteratura (Sa02
media, Sa02 min, Indice di eventi desaturanti > 4% (ODI), indice di ipossiemia
ovvero percentuale di tempo trascorso con Sa02<90%).
o Possibilità di espansione per altri parametri misurabili.
I1 numero dei pazienti per i quali verrà attivato il servizio di telemonitoraggio è stimato
in circa il 10% del totale dei pazienti che necessitano di ossigenoterapia.
SOFTWARE GESTIONALE di tutti i pazienti in ossigenoterapia centralizzato ed unico
(comprensivo quindi della gestione del telemonitoraggio), funzionante in rete, il quale
permetta alla UOC di Pneumologia, a17UOC Farmaceutico Territoriale ed ai Distretti di
ottenere, anche attraverso dettagliati e periodici "reports":
> i dati anagrafici e la diagnosi;
> il piano terapeutico con "alert " di scadenza un mese prima della scadenza stessa;
>
>
>
>
consumi di ossigeno;
dettaglio del materiale di consumo consegnato al paziente;
governo del Piano Terapeutico (ricovero, sospensione, modifiche, decesso) con
tracciabilità dell'operazione effettuata e dell'operatore che la effettua;
gestione emergenze;
bolla di consegna;
consegne in altra ASL
La fornitura dei dati dovrà anche essere organizzata secondo il tracciato Farmed sia in forma
mensile che progressiva, come disposto dalla Determinazione Dirigenziale 4333107,
successivamente integrata dalla Nota ASP n. 1669 del 4 marzo 2008 e dalla Nota ASP n.44 19
del 11 giugno 2008L'Azienda USL di Rieti potrà richiedere ulteriori elaborazioni statistiche volte ad indagare
aspetti specifici dell'attività di ossigenoterapia domiciliare, senza aggravi0 di spesa.
Tutti i dati richiesti dovranno essere forniti su supporto cartaceo e su supporto informatico
con tracciato importabile in strumenti comuni di produttività individuale (MS Exel, Ms Access).
L'accesso ai dati deve avvenire via web, garantendo gli standard di privacy e sicurezza dati
previsti dalla vigente legge in materia e ss.rnm.ii..
Tutte le apparecchiature a domicilio del paziente dovranno essere:
conformi alle norme internazionali vigenti e alla direttiva 93142lCEE e D.Lgs. 46/97
modificato dal D.Lgs. 95198;
in possesso del marchio CE.
Gli erogatori domiciliari e portatili completi di accessori, le apparecchiature e quant'altro
necessario per l'attivazione del telemonitoraggio ed il software gestionale, dovranno essere forniti
in comodato d'uso da parte della società aggiudicataria fino alla scadenza della fornitura.
Sarà cura della società provvedere gratuitamente alla sostituzione di quanto deteriorato,
difettoso, usurato od insufficiente. La sostituzione gratuita, quindi, non si applica a guasti o rotture
direttamente imputabili ad uso improprio od errato o per gravi negligenze dell'utente.
La società fornitrice rimane proprietaria delle apparecchiature in parola che verranno
affidate ai pazienti in cura.
E' fatto divieto al malato e10 comunque a persone esterne non autorizzate dalla società
aggiudicataria di manomettere o cedere ad altri le apparecchiature date in consegna.
3.d Rispondenza dei gas. delle apparecchiature e dei materiali alla vipente normativa.
=
La corrispondenza della qualità dei prodotti forniti a quanto richiesto costituisce elemento
fondamentale della fornitura.
I pas medicinali. sia alio stato liquido che passoso, devono essere provvisti di un autorizzazione
all'immissione in commercio nel rispetto delle norme del Titolo I11 del D.L.vo n. 219106.
L'autorizzazione deve rimanere in vigore per tutto il tempo di durata del contratto.
I contenitore madre e portatile dell'ossigeno liquido devono essere dotati di foglietto comprensivo
di istruzioni al paziente, lotto e scadenza conformi alla normativa vigente (artt.76 e 77 D.Lvo
219/06), atte a garantire la tracciabilità del contenitore e del farmaco in esso contenuto; nonché
presenza del codice braille ed adeguamento del foglietto illustrativo per i non vedenti (art.75 D.
L.vo n. 2 19/06).
I concentratori devono far riferimento alla norma CE1 EN 60601-l(CE1 62-5) in quanto
apparecchiatura elettromedicale e alla norma UNI EN ISO 8359 (pubblicata 02/07/2009 e
successivi aggiornamenti).
Le apparecchiature per te1emonitorag;eio devono essere conformi ai requisiti essenziali
applicabili dalla direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici ed alla norma CE1 EN 606011-2.
I prodotti consumabili compresi nella fornitura del servizio in oggetto, devono essere originali o
deve essere garantita l'approvazione del fabbricante. Devono inoltre, insieme ai relativi
confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e
regolamenti comunitari in materia, vigenti all'atto della fornitura e devono essere provvisti di
marcatura di conformità CE (D.Lgs. n. 46 del 24.02.1997 in attuazione della Direttiva 93/42 e
successive modifiche ed integrazioni).
Tutto deve essere documentato da idonee certificazioni.
ART. 4: FABBISOGNO E CONSEGNE - SOSPENSIONE CESSAZIONE
I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere consegnati dalla società aggiudicataria, a
seconda delle necessità, direttamente presso il domicilio dei pazienti residenti nel territorio di
competenza dell'Azienda USL di Rieti, franco di ogni qualsiasi spesa.
Le consegne dovranno essere effettuate presso l'indirizzo comunicato dal competente ufficio
garantendo la riservatezza dell'utente, entro 24 ore dal ricevimento della richiesta.
La società si impegna altresì a garantire la fornitura e la manutenzione delle apparecchiature
anche in caso di eventuali spostamenti temporanei del singolo assistito in altre località al di fuori
della ASL di residenza sul territorio nazionale.
La società, all'atto della consegna delle apparecchiature, visionerà i locali dell'assistito per
verificarne l'idoneità a contenere l'apparecchiatura per la terapia.
La società, inoltre, prowederà all'addestramento del paziente e dei suoi familiari, dovrà
rilasciare loro il manuale d'uso ed ogni altra documentazione sull'apparecchiatura in dotazione,
nella quale si evidenzino le modalità di funzionamento, la sede ed il recapito telefonico
dell'assistenza tecnica in caso di guasti, mal funzionamenti o problemi similari, le norme di
sicurezza da osservare e le manovre da eseguire in caso di emergenza.
Le consegne dovranno essere effettuate con mezzi idonei alla qualità della merce trasportata.
Le richieste per la prima attivazione del servizio verranno effettuate telematicamente,
attraverso il portale, da parte dei distretti di competenza, previa verifica del Piano Terapeutico (da
ora in avanti denominato P.T.).
Le richieste successive potranno essere effettuate dall'assistito o da un suo familiare e10
comunque da persona dallo stesso delegato di volta in volta, (anche per telefono), salvo diversa
comunicazione di modifica del P.T. effettuata dal Servizio di Pneumologia o dai Distretti..
L'aggiudicatario prowederà alla consegna del servizio, durante tutto il periodo di validità
del P.T. autorizzato, garantendo la continuità terapeutica al paziente.
Le eventuali modifiche/sospensioni del P.T. saranno anch'esse governate attraverso il
software gestionale.
A piano terapeutico scaduto la fornitura potrà essere effettuata solo previa autorizzazione
informatizzata sul software gestionale ad opera del Distretto di competenza
All'atto di ciascuna consegna, a fronte della merce resa, la società emetterà un documento di
trasporto che dovrà riportare l'esatta indicazione di quanto consegnato. Detto documento dovrà
essere emesso in triplice copia: una resterà al fornitore per ricevuta, una dovrà essere allegata alla
fattura e la terza copia, a cura della società, sarà trasmessa, unitamente alla rendicontazione mensile,
all'UOC Farmaceutico Territoriale il mese successivo all'erogazione.
In caso di cessazione della terapia, la società aggiudicataria, su disposizione del Distretto
prowederà a ritirare, senza alcun addebito, entro e non oltre 7 gg le apparecchiature consegnate in
uso gratuito dandone comunicazione al Distretto di competenza e, per conoscenza, al Servizio
Farmaceutico Territoriale.
In caso di ricovero o decesso del paziente, la segnalazione verrà fatta dai familiari al
Distretto di competenza il quale lo segnalerà immediatamente alla società a mezzo fax. Tutto ciò
comporterà la sospensione temporanea o la cessazione del servizio. La società, nel caso di decesso
del paziente, si impegna comunque a cessare il servizio anche in carenza di comunicazione da parte
del Distretto.
J2a società aggiudicataria dovrà garantire la tempestività delle forniture e dell'assistenza
tecnica, trattandosi di prodotti per terapie indispensabili, insostituibili, urgenti, continuative e tali da
non ammettere sospensioni e10 carenze nell'erogazione della terapia stessa.
A tale scopo la società aggiudicataria dovrà garantire una linea verde telefonica, attiva 24
h/24h, che consenta all'utente di avere la più ampia informazione possibile sia sull'utilizzo dei
presidi che sulle modalità di erogazione del servizio stesso e dovrà assicurare un servizio di
assistenza tecnica 24 ore su 24.
L'aggiudicatario assumerà, altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o a
cose arrecati all'assistito in cura, all'Azienda USL o a terzi per fatto dell'aggiudicatario medesimo o
dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
Sono, inoltre, ad esclusivo carico del fornitore tutte le pratiche riguardanti la regolare e
completa osservanza delle leggi, regolamenti, ecc. Di ciò la società fornitrice risponde in proprio
sollevando l'Azienda USL da ogni responsabilità e turbativa.
I1 paziente sarà tenuto al corretto uso ed alla buona conservazione delle apparecchiature
ricevute e risponderà dei danni alle stesse provocate per incuria o dolo.
In caso di necessità di Telemonitoraggio, questo dovrà essere attivato al domicilio del
paziente entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta inoltrata dalla U.O.C. di Pneumologia.
L'inizio dell'attività erogativa deve essere garantita entro un tempo massimo di 20 (venti)
giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Qualora il calendario degli interventi del piano operativo non possa essere rispettato
in relazione ai singoli interventi, per cause non dipendenti dalla società, la stessa dovrà darne
comunicazione all'Azienda USL al massimo nella giornata lavorativa successiva a quella del
previsto intervento, indicando contestualmente la successiva data prevista.
ART. 5: INSTALLAZIONE - IDONEITA' - LOCALI - NORME DI SICUREZZA
Gli apparecchi e relativi accessori saranno installati sotto la responsabilità della società
medesima e messi in grado di funzionare a cure e spese della società stessa direttamente al
domicilio del malato.
Ove necessarie, sarà compito della società aggiudicataria acquisire eventuali autorizzazioni
da parte dei Vigili del Fuoco.
La società, all'atto della consegna delle apparecchiature, visionerà i locali del malato per
verificarne l'idoneità a contenere l'apparecchiatura scelta per la terapia ed eventualmente del
sistema di telemonitoraggio.
La società si preoccuperà, inoltre, ad istruire l'utente e10 un suo familiare e10 persona dallo
stesso delegata sull'uso delle apparecchiature come previsto ai sensi dell'art. 4 del presente
capitolato. La società prowederà inoltre a certificare quante sopra mediante la stesura di un
"Verbale di consegna del sistema di terapia e monitoraggio".
Sarà cura della società prowedere gratuitamente alla sostituzione di quanto deteriorato,
difettoso, usurato od insufficiente.
La sostituzione gratuita, quindi, non si applica a guasti o rotture direttamente imputabili ad uso
improprio od errato o per gravi negligenze dell'utente.
ART. 6: MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ED ASSISTENZA TECNICA
La società aggiudicataria dovrà prowedere al collaudo ed alla manutenzione periodica di
tutte le apparecchiaturelattrezzature fornitore ai pazienti, garantendo almeno 3 (tre) controlli per
anno oltre agli interventi necessari per eventuali guasti o malfunzionamenti.
La manutenzione delle apparecchiature preposte dovrà altresì comprendere la verifica
periodica nei tempi e con le modalità previste dalle norme CE1 62.5.
La società aggiudicataria dovrà verificare l'effettivo utilizzo di tutte le apparecchiature
fornite agli assistiti.
Entro 12 ore dalla chiamata del paziente sarà cura della società aggiudicataria prowedere a
sostituire le attrezzature deteriorate o difettose che si dimostrassero non più efficienti, con
particolare attenzione al mantenimento della continuità terapeutica. La sostituzione gratuita non si
applica a guasti o rotture direttamente imputabili ad uso improprio o a gravi negligenze da parte del
paziente: è fatto comunque divieto allo stesso ed a persone esterne alla società, di manomettere le
apparecchiature date in consegna.
Per quanto sopra, durante il periodo di vigenza del contratto, la società, con persone da essa
designate, avrà in ogni momento il diritto di effettuare qualsiasi verifica riguardante l'installazione,
la manutenzione, l'utilizzazione e10 la conservazione dell'apparecchio preawertendo comunque il
paziente dell'imminenza dell'intervento. Ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
attrezzature, è a carico della società aggiudicataria.
E' fatto divieto alla società di percepire compensi economici dagli utenti, fatta eccezione per
le riparazioni o sostituzioni di apparecchi il cui danno sia stato causato dal cattivo utilizzo da parte
del paziente stesso. In tale evenienza la società, prima di effettuare l'addebito, farà opportuna
segnalazione a questa Azienda.
L'assistito ed il Distretto di appartenenza, riceveranno dalla società l'apposito modulo, ove
saranno registrati i predetti controlli e le manutenzioni praticate dai tecnici della società medesima.
Lo stesso sarà inserito
L'Azienda USL si riserva di verificare in qualsiasi momento quanto richiesto.
ART. 7: LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI
La società fornitrice dovrà inviare con cadenza mensile (entro il 5" giorno del mese
successivo rispetto a quello di competenza), ai Distretti la relativa prefattura elaborata su foglio exel
per singolo paziente che verrà dagli stessi autorizzata. Previo riscontro dei distretti, al17UOC
Farmaceutico Territoriale dovrà essere inviata la fattura riepilogativa mensile che sarà sempre
suddivisa per singolo Distretto e separatamente per ciascuna tipologia di servizio prestato, alle quali
dovranno essere allegati, su foglio exel, gli elenchi di tutti i pazienti in carico e i giorni di terapia
effettuati con distinzione tra quanto imputato al costo del servizio e quanto al costo dell'ossigeno
consumato.
Laddove il riscontro non awenga entro i 5 (cinque) giorni successivi all'invio delle prefatture, la
società potrà emettere la fattura, fermo restando i controlli successivi e l'emissione delle eventuali
relative note di credito ad opera dell'UOC Farmaceutico Territoriale.
In deroga al D.Lgs. 23112002 il pagamento delle fatture sarà effettuato a 90 giorni dalla data
di ricevimento e, dopo la scadenza di detto termine e fino alla data di emissione del mandato,
saranno riconosciuti gli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 del C.C., vigenti nel periodo di
riferimento.
Nel caso di contestazione per inadempimento o irregolarità nell'erogazione del servizio
rispetto a quanto previsto nel contratto, i termini di pagamento concordati restano sospesi dalla
data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della
pendenza.
L'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non può essere invocato come motivo valido
per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio
fino alla scadenza, ricadendo lo stesso nella categoria dei servizi pubblici essenziali.
I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Ente non possono essere ceduti senza il consenso
dell' Amministrazione.
ART. 8 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
-=
Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 07/09/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del
contratto stipulato, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari.
L'aggiudicatario deve rendere gli estremi identificativi delli contoli correnteli "dedicatoli"
alla presente commessa pubblica e le generalità e il codice fiscale. Qualora, nel corso del rapporto
contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono
essere comunicate entro 7 giorni.
L'aggiudicatario deve riportare il codice CIG, assegnato alla presente commessa, in tutte le
comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei
documenti di trasporto e delle fatture.
L'aggiudicatario deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia
inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.
ART. 9: ACCERTAMENTO QUALITA' SERVIZIO - PRODOTTO
L'aggiudicatario sarà tenuto a svolgere indagini periodiche volte alla misurazione della
soddisfazione dell'utenza, mediante appositi moduli forniti dall'Azienda Sanitaria, da distribuire ai
pazienti per la compilazione. I moduli dovranno essere riconsegnati dai pazienti in busta chiusa e
recapitati all'Azienda Sanitaria stessa nelle modalità concordate con quest'ultima. La AUSL si
riserva comunque la possibilità di eseguire autonomamente indagini periodiche volte alla
misurazione della soddisfazione dell'utenza con le stesse modalità sopradescritte (rilevazione
anonima in busta chiusa).
La società si impegna a monitorare la qualità del servizio erogato e a trasmetterne i
certificati d'analisi all'Azienda USL. Comunque, con cadenza semestrale ovvero a richiesta
del17AziendaUSL di Rieti, l'aggiudicatario si impegna a monitorare la qualità dell'ossigeno erogato
inviandolo all'analisi tecnica di laboratorio presso un Istituto legalmente riconosciuto a sue spese e
comunicandone il risultato all'UOC Farmaceutico Territoriale che ne verificherà la comspondenza
con la F.U..
La società si obbliga ad accettare la relazione di analisi e nel caso che l'ossigeno non
risponda alle caratteristiche previste dalla Farmacopea Ufficiale sarà sottoposta alle sanzioni del
caso con relativo risarcimento danni.
ART. 10: GESTIONE DEL PAZIENTE - INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
La Ditta dovrà formare, preventivamente e adeguatamente, gli operatori sanitari, gli assistiti
e10 i loro familiarilcare giver sul corretto uso delle apparecchiature, incluso il sistema di
telemonitoraggio, dotandoli altresì di un manuale di istruzione. Gli assistiti e10 i loro familiarilcare
giver saranno formati presso il domicilio dell'assistito.
Le modalità di erogazione della formazione per gli operatori sanitari sul sistema informativo
di gestione dei dati e sul sistema di telemonitoraggio saranno concordate con l'Azienda.
L'utente o persona da lui delegata, dovrà autorizzare, ove consentito dalla disciplina di
riferimento e10 dalle normative regolamentari, l'Azienda USL all'uso dei propri dati ai fini statistici
per l'espletamento del servizio stesso e per l'invio di materiale informatico sull'erogazione
dell'ossigeno.
ART. 11: RESPONSABILITÀ
L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero
accadere al personale della società aggiudicataria nella esecuzione del contratto, convenendosi a
tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del
contratto stesso.
La società aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e10 cose che possano
derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e
dei quali sia chiamata a rispondere l'Azienda USL, che fin d'ora si intende sollevata e indenne a
ogni pretesa o molestia.
La società si impegna di conseguenza a provvedere al risarcimento dei danni e ad esonerare
l'Azienda USL da ogni responsabilità al riguardo.
La società si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel servizio di
cui al presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavori vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono i
servizi.
La società sarà inoltre responsabile sia per i vizi della cosa venduta (prodotti difettosi, difetti
di costruzione, installazione, malfunzionamento ecc. ai sensi del DPR 224 del 24/05/1988 e degli
artt. 1490 e 1512 del Codice Civile) che per difformità dalla prescrizione medica dei prodotti
forniti.
L'attività prestata dalla società aggiudicataria, al fine di evitare l'interruzione del servizio
pubblico essenziale erogato dall'Azienda, non potrà essere sospesa. Nel caso di scioperi o ferie la
società non potrà, pertanto, sospendere l'attività prestata ma eventualmente ridurla, garantendo
comunque il livello minimo di servizio, che sarà concordato con l'Azienda stessa. In caso di
sciopero la società dovrà comunicare per iscritto all'Azienda la data di inizio dello sciopero almeno
5 giorni prima dello stesso.
La società dovrà comunque garantire le consegne urgenti.
Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, la società si trovasse nelle condizioni di
non poter assolvere pienamente ai propri doveri, dovrà comunicarlo tempestivamente all'Azienda
USL.
ART. 12: ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI DEL FORNITORE
L'Azienda USL declina qualsiasi responsabilità in caso di incidenti generati da cause sia
prevedibili che imprevedibili aventi ripercussioni su persone o cose, per i quali prowederà invece la
società appaltatrice del servizio, con stipula di apposita assicurazione.
La società aggiudicataria dovrà dimostrare di avere stipulato ldle polizzde assicurativale
più avanti indicate, presentando all'Azienda USL copiale delli contrattoli assicurativo/i stipulatoli
entro 10 (dieci) giorni dalla data di aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio.
GARANZIE ASSICURATIVE
1) Responsabilità civile per danni corporali e materiali a terzi (RCT) in conseguenza di
eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a
rispondere.
Condizioni particolari
Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti della Azienda Sanitaria Locale di
Rieti e ai pazienti;
Massimale unico minimo 10.000.000per evento e per annualità assicurativa
Danni consequenziali e da interruzione di esercizio
Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato
Danni a cose su cui si eseguono i lavori con sottolimite di almeno € 500.000,OO
Danni a cose trovatesi nell'ambito dei lavori con sottolimite di almeno € 500.000,00
Danni a cose in consegna o custodia con sottolimite di almeno € 500.000,OO
2) Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera (RCO)
Condizioni particolari
Massimale minimo unico Euro 5.000.000 per evento e per annualità assicurativa
3) Responsabilità civile professionale dell'aggiudicatario per le attività tutte previste
dall'appalto per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'aggiudicatario o da persone di
cui I'aggiudicatario è tenuto a rispondere
Condizioni particolari
Massimale unico minimo 5.000.000 per evento e per annualità assicurativa
Danni consequenziali e da interruzione di esercizio
Omissioni o ritardi negli interventi di assistenza e manutenzione
4) Responsabilità civile prodotti per i danni corporali e materiali a terzi e diretti causati a
terzi da difetto del prodotto (ricambi e apparecchiature sostitutive) per i quali
l'aggiudicatario rivesta in Italia la qualifica di produttore o di fornitore.
Condizioni particolari
Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale di
Rieti, ai pazienti
Massimale unico minimo 5.000.000 per evento e per annualità assicurativa
Danni consequenziali e da interruzione di esercizio
Le polizze di cui sopra dovranno prevedere e seguenti clausole:
Art. 1- Novero dei Terzi
Sono considerati nel novero dei Terzi: l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti. In caso di sinistro,
esclusivamente nei confronti dei citati terzi, la Società non potrà eccepire riserve o eccezioni con
riguardo agli articoli 1892 e 1893 del C.C.,fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa della Società.
Art. 3 - Trasmissione di denuncia di sinistro
Qualora l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti fosse chiamata a rispondere per evento dannoso
ascrivibile per legge al17Assicurato,è data facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro
alla Società.
Art. 4 - Modifiche contrattuali, inadempienze, scadenza naturale
La Società si impegna a dare immediato avviso scritto al17AziendaSanitaria Locale di Rieti ,con
raccomandata N R , di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole
previste nel presente documento, nonchè di ogni inadempienza del contraente/Assicurato che possa
comportare la non operatività della garanzia, anche con specifico riguardo al mancato pagamento
del premio ai sensi dell'art. 1901 del C.C.
In tale specifico caso, l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti avrà la facoltà di prowedere direttamente
al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte
del contraente/Assicurato, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere operativa la
polizza di assicurazione.
La Società si impegna a dare awiso scritto anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta
della polizza.
Art. 5 - Pagamento dei sinistri
I sinistri, indennizzabili ai sensi della presente polizza, verranno pagati direttamente al terzo
danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza, i quali
rimangono comunque sempre a carico dell' Assicurato.
In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatona.
Art. 6 - Cessazione deìi'Assicurazione
La Società dovrà informare l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti.
con un preawiso di almeno 60 giorni, dell'intenzione o della decisione di esercitare il
recesso dal Contratto per qualunque motivo ed anche se conseguente al mancato pagamento del
premio;
con un preawiso di almeno 30 giorni, qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di
proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime
condizioni in corso;
La società aggiudicataria è tenuta a mantenere inalterata la qualità del servizio per tutta la
durata del contratto. Dovrà altresì impegnarsi, nel corso della fornitura, a sottoporre all'attenzione
dell'Azienda USL la sopraggiunta disponibilità di evoluzioni di prodotti i quali potranno essere
forniti in sostituzione di quelli aggiudicati, a parità di condizioni economiche, previo consenso dei
sanitari interessati ed autorizzazione dell' Azienda stessa.
La società aggiudicataria si obbliga ad adottare durante l'esecuzione del servizio tutti i
prowedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle
persone impiegate per il servizio, degli utenti, nonché di terzi. La Ditta aggiudicataria assume in
proprio ogni responsabilità per danni arrecati a persone e a cose, tanto dell'ASL quanto di terzi, in
dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali,
anche se eseguite da terzi.
ART. 13: OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
Le notizie ed i dati relativi all'Azienda USL di Rieti, comunque venuti a conoscenza
dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente
appalto, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta
elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o
lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o
di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo
esplicita autorizzazione della stessa Azienda USL .
L'Appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti
dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'
Azienda USL, a:
+ garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
+ non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività
svolta dall' Azienda USL;
+ non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi
atto o documento;
+ garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al
D.Lgs.n. 196103, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei
dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge medesima;
+ attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.Lgs.n.
196103, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione,
distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non
consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.
I1 titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL di Rieti; la società aggiudicataria assume
la qualifica di Responsabile esterno del trattamento.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda USL ha la facoltà di
dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la società sarà tenuta a risarcire tutti i
danni che dovessero derivare all' Azienda USL.
ART. 14: ULTERIORI OBBLICHI DEL FORNITORE
L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 2, comrna 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con
riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, adottato dall'Azienda USL di Rieti con atto deliberativo n. 89lDG ff. del
31/01/2014 (disponibile sul sito www.asl.rieti.it alla sezione "Anticomzione"), e si impegna ad
osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in
esso previsti.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.6212013 costituisce causa di risoluzione del
contratto.
L'Azienda USL, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto
all'aggiudicatario assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di
eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l'Azienda
USL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.
ART. 15: NORME DI SICUREZZA
L'impresa aggiudicataria è tenuta a osservare tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti,
risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni
sociali, nonché di sicurezza sul lavoro così come stabilito nel D.Lgs. n. 8112008.
L'impresa aggiudicataria è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati
nelle prestazioni oggetto dei contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria ed alla
località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la
categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati
contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse
accadere al personale di cui si avvarrà la società nell'esecuzione del contratto.
Le prestazioni oggetto del presente Capitolato debbono essere svolte nel pieno rispetto di
tutte le norme vigenti in materia, con particolare attenzione a quelle di prevenzione infortuni ed in
ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
ART. 16: DANNI A PERSONE O COSE
La società aggiudicataria e responsabile di ogni danno che potesse derivare all'Ente e a terzi,
intendendosi nei terzi anche personale e cose dellfAzienda USL, dall'adempimento del servizio
assunto con il presente Capitolato.
Qualora la società o chi per essa non dovesse prowedere al risarcimento o alla riparazione
dei danni, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'amministrazione dell'Ente resta
autorizzata a prowedere direttamente, a danno della società, trattenendo l'importo sul canone di
prima scadenza.
ART. 17: MODIFICA DELLE CONDIZIONI
Le Aziende, si riservano, nel corso del contratto, di apportare, in accordo con la società
aggiudicataria, modifiche e10 integrazioni alle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale
di Appalto relativamente alle modalità di espletamento del servizio in conseguenza di sopravvenuti
e imprevedibili cambiamenti strutturali e organizzativi, anche derivanti da disposizioni emanate
dalla Regione, cui è demandata l'organizzazione di detto servizio.
ART. 18: VARIAZIONI SOGGETTIVE
E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso
espresso da parte dell'Azienda USL, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti
soggettivi ed oggettivi in capo alla società subentrante, e comunque nei limiti delle previsioni di cui
all'art. 116 del D.Lgs. n. 16312006 e s.m.i.. In caso di violazione del disposto di cui al comma
precedente, la stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 C.C., di risolvere di
diritto il contratto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per
il risarcimento di ogni conseguente danno subito.
ART. 19: CESSIONE DEI CREDITI
Non è consentita la cessione dei crediti .se non espressamente autorizzata dall'Azienda USL
di Rieti.
ART. 20: SUBAPPALTO
Il subappalto è regolato dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163106 e s.m.i., alla cui disciplina si
richiama per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, ed è, pertanto, consentito
nei limiti e secondo le modalità di cui al suddetto art. 118. La volontà di ricorrere al subappalto
deve essere preventivamente segnalata dal concorrente in sede di offerta. La mancata segnalazione
non comporta l'automatica esclusione dalla gara, ma solo l'impossibilità
di ottenere
l'autorizzazione al subappalto.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 118 del D.Lgs. 16312006 il subappalto è vietato. In
presenza di eventuale subappalto non autorizzato, l'Azienda si riserva la facoltà, ai sensi dell'art.
1456 C.C., di risolvere di diritto il contratto d'appalto e di incamerare il deposito cauzionale
definitivo, fatto salvo l'accertamento di danni ulteriori.
Nel caso di prestazioni subappaltate è fatto obbligo alla società affidataria di trasmettere, entro
20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della società subappaltatrice,
copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli
affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la
stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
ART. 21: REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. l6312006 e s .mi., l'Azienda USL provvederà, su richiesta
della società aggiudicataria e qualora ne ricorrano le condizioni, alla revisione periodica dei prezzi
contrattuali sulla base delle vigenti disposizioni di legge, qualora venisse esercitata l'opzione di cui
all'art. 2 del presente Capitolato.
ART. 22: CLAUSOLA DI RECESSO ART. 1373 C.C.
L'Azienda ASL ha la facoltà unilaterale di recedere dal contratto in qualsiasi momento in
caso di:
giusta causa;
la Regione Lazio dovesse aggiudicare una gara centralizzata per la medesima tipologia
di prestazioni;
mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia di
competenza e modalità di erogazione del servizio oggetto del presente capitolato da
parte delle Aziende Sanitarie Locali;
reiterati inadempimenti della società appaltatrice.
Tale facoltà non è concessa al fornitore.
La società appaltatrice dovrà comunque, se richiesto dall'ASL, proseguire il servizio la cui
interruzione può, a giudizio dell' ASL medesima, provocare danno alla stessa.
Inoltre, saranno addebitate alla società le maggiori spese derivanti dall'assegnazione del
servizio ad altre società concorrenti, a titolo di risarcimento danni, anche mediante trattenuta
sull'importo dovutole per i servizi già effettuati.
L7appaltatrice,in tal caso, non potrà rivalersi in alcun modo nei confronti delle Aziende USL Rieti
ART. 23: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Azienda ASL procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi de117art.1456 del Codice Civile,
quando l'appaltatore e10 il suo personale comunque utilizzato per la gestione del servizio, non
abbiano i requisiti o le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
L'amministrazione comunque si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli
effetti de117art.1456 C.C.,qualora una determinata obbligazione e10 prestazione e10 servizio, oggetto
dell'appalto, non sia adempiuta o esattamente adempiuta, secondo le modalità previste dal presente
Capitolato. Detta risoluzione awerrà mediante raccomandata con awiso di ricevimento.
La risoluzione del contratto, secondo le modalità sopradescritte, potrà awenire per i seguenti
motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
sospensione della fornitura per fatto imputabile al fornitore. Si intendono per sospensione
due mancate forniture continuative di ossigeno liquido o la mancata attivazione del
telemonitoraggio nel tempo stabilito;
forniture di prodotti difformi dai requisiti richiesti e non conformi a quelli campionati
all'atto di presentazione de1170ffertao dimostrato malfùnzionamento degli stessi e contestati
oltre la seconda volta;
ritardo della fornitura totale o parziale reiterato oltre la seconda volta;
mancata sostituzione dei prodotti contestati e della manutenzione delle apparecchiature
reiterate oltre la seconda volta;
in caso di fallimento o di frode;
ogni altra inadempienza o fatto, anche singolo di non scarsa rilevanza e tale da incidere
sull'affidamento contrattuale.
La risoluzione del contratto comporta 17incameramentodella garanzia fideiussoria ed il risarcimento
dei danni derivanti. Inoltre, saranno addebitate alla società le maggiori spese derivanti
dall'assegnazione del servizio ad altre società concorrenti, a titolo di risarcimento danni, anche
mediante trattenuta sull'importo dovutole per i servizi già effettuati.
La società appaltatrice dovrà comunque, se richiesto dal17ASL, proseguire il servizio la cui
interruzione può, a giudizio dell'ASL medesima, provocare danno alla stessa.
Per le caratteristiche di pubblico servizio, l'attività oggetto del presente Capitolato non potrà
essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e
consente al17Azienda USL di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del
Codice Civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio stesso, fatti
salvi i casi di giusta causa o giustificato motivo, mediante trattenuta sull'importo dovutole per i
servizi già effettuati e, ove incapiente, incamerando la garanzia fidejussoria.
La mancata o parziale presentazione del piano operativo nel termine indicato nel succitato art. 4 (20
giorni):
In assenza di valide giustificazioni comporta una sanzione a carico della società di € 500,OO
(cinquecento) per ogni giorno di ritardo, per un massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni, decorsi i
quali il contratto potrà, a discrezione dell'Amministrazione, essere risolto.
Apparecchiature
I1 ritardato intervento di installazione o manutenzione comporta una penale a carico della
società di € 300,OO (trecentoIO0) per ogni giorno di ritardo.
Consegna di materiale di consumo non conforme a quello campionato all'atto di presentazione
dell'offerta
Il verificarsi dell'evento, contestato formalmente dall'Azienda, comporta una penale a carico
della società di € 500,OO (cinquecento), per evento.
Ossigeno
Ai ritardi nella tempistica di fornitura di ossigeno, sia nel caso di fornitura a nuovi utenti,
che nel caso di mancato rispetto della fornitura dei pazienti già in carico, l'Azienda USL applicherà
una penale a carico della società aggiudicataria pari a € 500,OO (cinquecento) al giorno per ogni
giorno successivo alle 24 ore dal ricevimento della richiesta, salvo il risarcimento delle eventuali
ulteriori spese per l'approwigionamento e10 il protrarsi del ricovero ospedaliero dell'assistito.
Servizio 24 ore su 24:
La mancata attivazione o la risposta non tempestiva, comunicata dal Direttore Esecuzione
del Contratto (DEC) al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le necessarie
contestazioni, in assenza di valide giustificazioni, comporta una penale a carico della società di
€ 300,OO (trecento), per evento.
Mancata comunicazione o aggiornamento banca dati a seguito di sospensione del servizio per
ricovero. trasferimento, decesso.. .:
Decorsi 30 giorni dalla data dell'evento, comunicato dal Direttore Esecuzione del Contratto
(DEC) al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le necessarie contestazioni, in assenza
di valide giustificazioni, comporta una penale a carico della società di € 500,OO (cinquecento), per
evento.
Mancatalritardata trasmissione dati per flusso ministeriale entro i tempi concordati con l'Azienda
USL:
Al verificarsi dell'evento, comunicato dal Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) al
Responsabile Unico del Procedimento (RLTP), per le necessarie contestazioni, in assenza di valide
giustificazioni, comporta una penale a carico della società di € 500,OO (cinquecento), per evento.
Consegna Data Base:
Decorsi 15 giorni dalla data dell'evento, comunicato dal Direttore Esecuzione del Contratto
(DEC) al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le necessarie contestazioni, in assenza
di valide giustificazioni, comporta una penale a carico della società di € 200,OO (duecento), per ogni
giorno di ritardo.
Ulteriori obblighi:
.-
L'inosservanza degli ulteriori obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato, contestati
formalmente, in assenza di valide giustificazioni, comporta una penale a carico della società di €
300,OO (trecento), per evento.
I1 termine di presentazione delle controdeduzioni per le contestazioni è stabilito in 7 giorni.
L'ammontare delle penali e dei danni riconosciuti a carico della società sarà alla stessa
direttamente addebitato mediante deduzione dei suoi crediti e, qualora detti crediti risultassero
insufficienti, mediante rivalsa sulla garanzia fidejussoria.
Se la società sarà sottoposta al pagamento di due penali; il contratto si intende risolto e
aggiudicato alla seconda in graduatoria. In tal caso l'Azienda USL incamererà la garanzia
fidejussoria posta a garanzia del servizio e provvederà ad addebitare alla società inadempiente la
maggiore spesa sostenuta, fatta salva la possibilità di rivalersi per eventuali ulteriori danni subiti.
ART. 25: DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA
Qualora la società aggiudicataria dovesse disdire il contratto prima della scadenza
convenuta, senza giustificato motivo e causa giusta, l'Ente sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito
cauzionale a titolo di penale. All'impresa verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante
dall'assegnazione del servizio ad altre società concorrenti, a titolo di risarcimento, mediante
trattenuta sull'importo dovutole per i servizi già effettuati.
ART. 26: DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
A garanzia dell'esatto adempimento del servizio, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.
16312006 e s.m.i., l'aggiudicataria dovrà provvedere, relativamente alla stipula del contratto, alla
costituzione di un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo contrattuale del servizio,
al netto di IVA, arrotondato al centinaio di euro superiore, a garanzia dell'esatto adempimento degli
obblighi contrattuali ed in uno dei modi previsti per la cauzione prowisoria. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20
per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione prowisoria da parte dell'Azienda USL, che aggiudica l'appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo a seguito del riscontro di regolare esecuzione.
E' ammessa, ai sensi della determinazione del19Autorità per la Vigilanza sui contratti
di lavori, servizi e forniture n. 7 dell'll settembre 2007, la riduzione del 50% dell'ammontare
della cauzione dovuta, a condizione che la società aggiudicataria sia in possesso della
certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate
all'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 16312006 e s.m.i,. In tal caso la società deve produrre la
relativa documentazione a supporto.
ART. 27: TUTELA DELLA PRIVACY
La documentazione presentata, per la partecipazione alla procedura di gara e per
l'espletamento dell'appalto, sarà utilizzata esclusivamente per la gestione del presente appalto e
trattata da organi e uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti ed in tutti gli altri casi
previsti dalla legge.
ART. 28: SPESE E ONERI CONTRATTUALI
Sono a carico della società aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione e la
registrazione del contratto, nonché l'onere della predisposizione di tutte le copie in bollo del
contratto stesso e dei documenti che ne fanno parte integrante, nel numero necessario e secondo
l'occorrenza dell' Azienda USL.
ART. 29: TERMINE DEL CONTRATTO
Al termine del contratto, o comunque su richiesta esplicita dell'Azienda USL, la Ditta
aggiudicataria dovrà consegnare il Data Base degli utenti del servizio, in formato elettronico
elaborabile con i più diffusi strumenti di office automation. Tale archivio dovrà contenere tutti i dati
previsti nel software gestionale.
Inoltre alla scadenza del periodo contrattuale della fornitura la Ditta aggiudicataria deve dare
completa disponibilità per agevolare il subentro del nuovo fornitore.
ART. 30: CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia o contestazione sarà esclusivamente competente il Tribunale di
Rieti.
In attesa di giudizio, 1'Aggiudicataria sarà tenuta, su richiesta dell'Azienda USL, alla
continuazione del servizio, secondo le condizioni tutte di cui al presente Capitolato Speciale.
ART. 31: NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, si fa espresso richiamo
alle normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs n.
16312006 e ss.mm.ii..
a
U.O.C. ACQUISIZ