Provincia di Torino ORIGINALE DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA n. 421 Data 16/09/2013 SI x NO Oggetto: Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (T.A.R.E.S.) - Presa d'atto liste di carico anno 2013 e minor gettito derivante dalle disposizioni contenute nell'art. 14 comma 1 lettera D e comma 8 del vigente Regolamento comunale Settore Tributi Il Responsabile del Servizio Roberta Pesca VISTO Si attesta la copertura finanziaria Dario Fontana Lì 16/09/2013 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione in copia conforme, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi Dal 12/12/2013 Lì 12/12/2013 IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Giovanni Lombardi IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI Premesso che: l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013, in sostituzione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni; l’art. 1 comma 387 della Legge n° 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013), l’art. 1bis del DL N. 1 del 14/01/2013 come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 11 del 1° febbraio 2013, l’art. 10 commi 2 e 3 del DL n. 35 dell’8/4/2013 convertito in Legge n. 64 del 6 giugno 2013 e l’art. 5 del DL n. 102 del 31 agosto 2013 hanno apportato modifiche alla disciplina originaria della TARES, introducendo anche alcune specifiche disposizioni applicabili al solo anno 2013; la disciplina del nuovo tributo si trova nell’art. 14 sopra richiamato oltre che nel DPR n° 158/1999, richiamato dal comma 9, che contiene il cd. ‘metodo normalizzato’ per l’individuazione dei criteri per definire la tariffa relativa al servizio di gestione dei rifiuti; sulla scorta delle disposizioni contenute nel comma 35 dell’art. 14 del DL n. 201/2011 e s.m.e.i., i Comuni, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono affidare fino al 31 dicembre 2013 la gestione del tributo ai soggetti che alla data del 31/12/2012 svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA; Richiamati: il regolamento comunale disciplinante il tributo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 17 giugno 2013; il Piano Finanziario per l’anno 2013, con il quale vengono definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di questo Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 17 giugno 2013; le tariffe del tributo per l’anno 2013 stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17 giugno 2013; l’art. 27 del regolamento comunale disciplinante la TARES, ai sensi del cui disposto è stato deciso di affidare, ai sensi del comma 35 dell’art. 14 del DL n. 201/2011 e s.m.e.i., fino al trasferimento definitivo delle competenze ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e, comunque non oltre il 31 dicembre 2013, salvo eventuali proroghe del legislatore, la gestione del tributo e della relativa maggiorazione al Consorzio di Bacino 16, soggetto già affidatario della gestione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) alla data del 31/12/2012, fermo restando il versamento diretto al Comune dei relativi proventi da parte dell’utenza, come da convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17 giugno 2013, sottoscritta in data 25 giugno 2013; Considerato che: alla tariffa di gestione dei rifiuti determinata sulla base del richiamato DPR n° 158/1999 (componente rifiuti) si applica una maggiorazione pari a € 0,30 per metro quadrato di superficie imponibile a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, che, per il solo anno 2013, in virtù delle disposizioni contenute nell’art. 10 comma 2 del DL n. 35/2013 convertito in L. n. 64/2013 è riservata allo Stato, non è incrementabile da parte del Comune ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997 (modello F24), ovvero utilizzando apposito bollettino di c/c postale di cui al comma 35 dell’art. 14 del DL n. 201/2011; ai sensi del comma 28 dell’art. 14 del DL n. 201/2011, è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura percentuale fissata dalla Provincia sull’importo del tributo, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili e richiamata in proposito la Deliberazione della Giunta della Provincia di Torino n. 127641351/2012 del 21/12/2012, con la quale la misura del tributo per l’anno 2013 è stata fissata al 5% della TARES; con l’istituzione del nuovo Tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili è ritornata in capo al Comune la disponibilità dei relativi proventi, e la correlata titolarità dell’obbligazione nei confronti del soggetto affidatario del servizio di igiene urbana; Visti in particolare i seguenti articoli del Regolamento comunale disciplinante la TARES: art. 17 disciplinante la riscossione del tributo, ai sensi del cui disposto: o il versamento del tributo e della maggiorazione di cui al comma 13 e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24); o al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti passivi, possono essere inviati ai contribuenti appositi avvisi di pagamento presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, fermo restando che l’eventuale mancata ricezione dell’avviso di pagamento non esime il contribuente dall’obbligo del versamento entro le scadenze previste dal presente regolamento; o il tributo e la maggiorazione sono versati esclusivamente al Comune in quattro rate bimestrali, ferma restando la possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine di pagamento della seconda rata; i commi 2 e 3 dell’art. 27, che fissano le seguenti scadenze di pagamento per l’anno 2013: 1 ° rata : 31 LUGLIO 2013 2° rata: 30 SETTEMBRE 2013 3° rata : 31 OTTOBRE 2013 4° rata: 30 NOVEMBRE 2013 stabilendo altresì che è facoltà del contribuente versare le prime tre rate del tributo, fatta eccezione per l’ultima – unitamente alla quale, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del DL n. 35/2013 è versata in unica soluzione la maggiorazione standard di 0,3 €/mq riservata allo Stato – in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (30 SETTEMBRE 2013); Considerato che, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del DL 31 agosto 2013 n. 102, il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie vigenti; Rilevato che, ai sensi dell’art. 14 del vigente regolamento comunale: il Comune accorda specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale del tributo dovuto, in presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale del contribuente, previa domanda dell’interessato, da presentarsi entro il 31 ottobre 2013 (comma 1 lettere a) e c), ovvero su segnalazione effettuata dalla struttura socio assistenziale competente per territorio (comma 1 lettera b); ai locali ad uso abitativo situati nella frazione Pogliani nonchè negli insediamenti sparsi in prossimità della discarica, comprendenti altresì quelli indicati nell’allegato B) alla deliberazione Giunta Comunale n. 106 del 23/07/2010, è accordata una riduzione del 100% del tributo (comma 1 lettera d); le agevolazioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio cui si riferisce l’iscrizione stessa; è altresì a carico del Bilancio comunale l’onere derivante dalla TARES per i locali occupati o condotti dal Comune, adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati allo svolgimento di attività direttamente gestite dal Comune; Considerato che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Regolamento comunale, alla maggiorazione statale si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti; Dato atto che con Deliberazione n. 38 del 17/06/2013 sono stati stanziati a bilancio: all’Intervento 1100403 Cap. 5870 “Agevolazioni TARES e Maggiorazione TARES”: Euro 426.000,00, a titolo di autorizzazione di spesa per le agevolazioni di cui all’art. 14 del Regolamento Comunale, comprensivo altresì degli oneri imputabili ai locali comunali a titolo di TARES e maggiorazione; all’Intervento 4000005 Cap. 9982 “Riversamento Provincia Tributo funzioni ambientali”: Euro 290.000,00 all’Intervento 1090503 Cap. 5815 “Servizio Gestione Rifiuti,: Euro 5.692.675,00, comprensivo dei costi per l’espletamento del servizio di igiene urbana (4.840.750,00 €), dei costi di gestione della TARES imputabili al Consorzio di Bacino 16 (331.135,00 €), nonché degli accantonamenti del Comune (520.790,00 €) ed escluso costo personale comunale e spese varie comunali (per complessivi 36.019,00 €); Preso atto delle liste di carico relative alla TARES anno 2013 predisposte dal Consorzio di Bacino 16 nel mese di luglio 2013 per un totale complessivo di Euro 6.346.565,44 (al netto degli importi ascrivibili alle agevolazioni di cui all’art. 14 comma 1 lettera d) ed ai locali comunali), così suddivisi: Tares Euro 5.594.425,67 Tefa Euro 279.721,29 Maggiorazione Euro 472.418,48 Preso altresì atto dell’allegato elenco, di cui si omette la pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela della riservatezza dei dati personali, che si compone di n. 179 utenze per un totale complessivo di Euro 57.912,00 relativo ad agevolazioni concesse ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera d) del Regolamento Comunale così suddiviso: Tares Euro 50.571,00 Tefa Euro 2.529,00 Maggiorazione Euro 4.812,00 Rilevato che l’onere derivante dalla Tares per i locali occupati o condotti dal Comune, adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati allo svolgimento di attività direttamente gestite dal Comune ammonta a complessivi Euro 52.697,00 di cui: Tares Euro 46.909,00 Tefa Euro 2.345,00 Maggiorazione Euro 3.443,00 Appurato che tra i costi inseriti nel Piano Finanziario della TARES anno 2013 risultano altresì inseriti 520.790,00 € a titolo di ACCANTONAMENTI, che costituiscono fondo rischi destinato a coprire perdite e mancate riscossioni per insoluti, crediti inesigibili, applicazione riduzioni non coperte da somme iscritte a Bilancio come autorizzazione di spesa, maggiori costi, ecc.; Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000; DETERMINA 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 2) di prendere atto delle liste di carico relative alla TARES anno 2013 predisposte dal Consorzio di Bacino 16 nel mese di luglio 2013 per un totale complessivo di Euro 6.346.565,44 (al netto degli importi ascrivibili alle agevolazioni di cui all’art. 14 comma 1 lettera d) ed ai locali comunali, contemplati ai successivi punti 6 e 7), così suddivisi: Tares Euro 5.594.425,67 Tefa Euro 279.721,29 Maggiorazione Euro 472.418,48 3) di imputare il gettito derivante ai seguenti capitoli del PEG 2013: Cap. 255 “Tributo comunale Rifiuti Servizi”: Euro 5.594.425,67 Cap. 3904 “Tributo Provinciale Funzioni Ambientale”: Euro 279.721,29 dando contestualmente atto che la maggiorazione è versata direttamente allo Stato; 4) Di dare atto che l’importo del Tributo Provinciale dovrà essere successivamente riversato alla Provincia di Torino, entro il secondo mese successivo a quello del bimestre solare in cui i flussi finanziari pervengono nella Tesoreria, di impegnare conseguentemente la somma di Euro 279.721,29 al Cap. 9 982 - “Riversamento Provincia Tributo Provinciale” del PEG 2013. 5) di dare atto che tali importi potranno subire variazioni a seguito della rideterminazione del tributo a seguito modifica degli elementi utilizzati dal Consorzio di Bacino 16 per calcolare gli importi nel mese di luglio 2013, anche a seguito delle dichiarazioni di inizio/cessazione/variazione presentate dai contribuenti entro il 31 ottobre 2013, ai sensi dell’art. 11 del regolamento comunale; 6) di dare atto che le agevolazioni concesse ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera d) elencate nell’allegato elenco - di cui si omette la pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela della riservatezza dei dati personali, comportano le seguenti minori entrate, non comprese nelle somme già citate al punto 2) della presente: Tares Euro 50.571,00 Tefa Euro 2.529,00 Maggiorazione Euro 4.812,00 che trovano imputazione sul Cap. 5870 “Agevolazioni TARES e Maggiorazione TARES”: del PEG 2013, per quanto concerne il minor gettito TARES a titolo di apposita contropartita finanziaria, mentre per quanto concerne il TEFA e la Maggiorazione a titolo di impegno di spesa, che si dispone con il presente atto, nei confronti rispettivamente della Provincia di Torino (Euro 2.529,00) e dello Stato (Euro 4.812,00); 7) di dare altresì atto che l’onere derivante dalla Tares per i locali occupati o condotti dal Comune di Chivasso, adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati allo svolgimento di attività direttamente gestite dal Comune ammonta a complessivi Euro 52.697,00 di cui: Tares Euro 46.909,00 Tefa Maggiorazione Euro 2.345,00 Euro 3.443,00 che trovano imputazione sul Cap. 5870 “Agevolazioni TARES e Maggiorazione TARES”: del PEG 2013, per quanto concerne il minor gettito TARES a titolo di apposita contropartita finanziaria, mentre per quanto concerne il TEFA e la Maggiorazione a titolo di impegno di spesa, che si dispone con il presente atto, nei confronti rispettivamente della Provincia di Torino (Euro 2.345,00) e dello Stato (Euro 3.443,00); 8) di impegnare sul Cap. 5815 “Servizio Gestione Rifiuti”, del PEG 2013 l’importo di 520.790,00 € quale ACCANTONAMENTI, a titolo di fondo rischi destinato a coprire perdite e mancate riscossioni per insoluti, crediti inesigibili, applicazione riduzioni non coperte da somme iscritte a Bilancio come autorizzazione di spesa, maggiori costi, ecc., dando contestualmente atto che, come previsto dall’art. 4 comma 6 del vigente regolamento comunale disciplinante la TARES, l’eventuale scostamento tra gettito e costi a preventivo e a consuntivo dovrà essere riportato a nuovo in Piani Finanziari successivi non oltre il terzo.
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