F.A.Q. - Bando "LAB.accoglienza"

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
P.F. Emigrazione, sport e politiche giovanili
bando “LAB.accoglienza”
FAQ
(ATTENZIONE:LE DOMANDE SONO STATE ORGANIZZATE PER ARGOMENTO
SECONDO L’ARTICOLATO DEL BANDO)
Informazioni generali
1.
Domanda: qual è la scadenza del bando?
Risposta: il termine per la presentazione delle domande è il 4 maggio 2015.
2.
La D.G.R. n. 103 del 23 febbraio 2015 è esaustiva oppure occorre fare riferimento ad
altre DGR?
Risposta: la delibera di giunta n. 103 del 23 febbraio 2015 è il bando della procedura ed è quindi
l’unica fonte normativa della stessa.
3.
Dove si possono reperire gli allegati?
Risposta: sul sito www.giovani.marche.it. Il decreto dirigenziale n.9/IPC del 03/03/2015 con il
quale è stata approvata la modulistica, ha stabilito che, ai fini della compilazione, dovranno
essere utilizzati esclusivamente i files disponibili sul sito.
L’accordo di partenariato è quello di cui all’allegato B1 – DD 9/2015 – Punto III 1.2.
compilato datato e sottoscritto da ciascun partner? Non occorre fare altri Accordi?
Risposta: ai sensi del bando, per l’accordo di partenariato è necessario compilare l’allegato B1
dello stesso.
4.
Rientrano in regime “de minimis” solo le borse o tutti i 50.000 euro?
Risposta: il bando prevede che “i contributi previsti dal presente bando si configurano, nel caso di
imprese, cooperative ecc. iscritte alla Camera di Commercio, come “Aiuti di Stato” e rientrano nel
regime “de minimis” (Reg. CE n. 1998/2006)”. Quindi rientra in tale regime l’intera cifra concessa a
titolo di cofinanziamento (che ovviamente varia in base alla percentuale di finanziamento del
soggetto proponente).
5.
ART. 2 (Finalità e obiettivi)
1.
"Valorizzare i luoghi di accoglienza attraverso la creazione di reti al fine di promuovere
la mobilità giovanile in ambito regionale": cosa si intende per reti? Può farmi un esempio
per capire meglio la finalità di questo punto?
Risposta: le reti sono sinonimi di partenariato anche nell’accezione di quello che ci costituisce per
la presentazione del progetto, così come sono reti le relazioni che afferiscono ai soggetti
costituenti il partenariato. In entrambi i casi tali reti contribuiscono a promuovere la mobilità
giovanile nei diversi territori.
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ART. 3 (Progetti ammissibili)
1.
Cosa si intende per struttura "aperta al pubblico"?
Risposta: per struttura aperta al pubblico si intende una struttura nella quale l’accesso è libero.
2.
"Le strutture devono essere destinate all'accoglienza e all'aggregazione dei giovani":
come si fa a stabilire che siano destinate a ciò? C'è un albo di iscrizione regionale?
Risposta: il bando prevede espressamente alcuni esempi di strutture destinate all’accoglienza e
all’aggregazione dei giovani. Trattasi di un elenco non esaustivo ma esemplificativo. Oltre ai casi
citati a titolo di esempio, non esistendo un elenco o un albo dei luoghi a ciò deputati, la prerogativa
è che la struttura sia destinata effettivamente all’accoglienza e/o all’aggregazione dei giovani. A
titolo esemplificativo una biblioteca comunale non può considerarsi, in quanto tale, un luogo
destinato all’accoglienza né all’aggregazione dei giovani. Possono esserci tuttavia biblioteche che
hanno locali ben definiti ed appositamente organizzati per attività di accoglienza (dove i giovani
possono alloggiare), o nelle quali ci sono anche locali appositamente organizzati per
l’aggregazione, dove i giovani possono incontrarsi e intrattenersi per lo svolgimento di attività
comuni.
Le strutture devono essere “conformi alla normativa prevista per tali tipologie di
attività: esiste una normativa”? Se sì, è possibile averne gli estremi?
Risposta: la normativa a cui si fa riferimento è quella prevista per le diverse tipologie di strutture
(esempio, normative per le strutture ricettive/di accoglienza, ecc.).
3.
4.
Le strutture devono essere preesistenti alla pubblicazione del bando?
Risposta: le strutture di accoglienza e/o di aggregazione devono risultare esistenti alla data di
presentazione della domanda.
5.
Fra le strutture potenzialmente idonee all'aggregazione dei giovani possono essere
considerate anche sale polifunzionali annesse ai Musei Civici e già a disposizione dei
giovani per attività aggregativo/culturali?
Risposta: si veda quanto specificato al punto 2.
ART. 4 (Soggetti beneficiari e composizione della rete)
1.
Possono partecipare anche le organizzazioni che non sono "giovanili", ovvero i cui
componenti non sono per la maggior parte appartenenti alla fascia di età 18-35, e che non
abbiano uno staff composto da giovani?
Risposta: fra i soggetti individuati dall’art. 4 del bando sono previste le associazioni senza alcuna
ulteriore specifica circa l’età dei soci o dello staff. Da annotare tuttavia che, per quanto riguarda la
composizione dello staff, essa rappresenta uno dei criteri di valutazione con riguardo al numero dei
giovani tra i 18 e 35 anni che curerà la realizzazione del progetto; criterio per il quale è prevista
l’assegnazione di uno specifico punteggio.
2.
Un Ente (Società Consortile a Responsabilità Limitata) può partecipare in qualità di
capofila all’avviso pubblico per l’intervento in oggetto?
Risposta: la società consortile rientra fra gli “organismi diversi” di cui all’art. 4 (soggetti beneficiari e
composizione della rete) del bando.
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3.
E' possibile considerare come partner istituti di formazione come scuole secondarie
superiori? Se no, possono essere considerati come sponsor/finanziatori del progetto
mettendo a disposizione “strumentazioni, spazi, materiali utili alla realizzazione del
progetto"?
Risposta: il bando non disciplina l’esclusione di tali soggetti che possono, quindi, essere partner
del progetto o sponsor/finanziatori: in entrambi i casi, tuttavia, la loro partecipazione deve essere
valutata ai fini della pertinenza con l’obiettivo del progetto (valorizzazione di uno spazio di
accoglienza/aggregazione).
4.
Possono essere considerati partner o capofila i soggetti che "concorrono alla
progettazione e alla realizzazione delle attività previste dal progetto" senza contributo
economico, ma solo con un contributo in termini di risorse umane/strumentali?
Risposta: si veda la risposta ai quesiti 1 e 2 del successivo art. 8 (Risorse finanziarie e criteri di
finanziamento).
5.
Tra i partner è indispensabile che ci sia un soggetto economico, o possono essere
anche solo le associazioni?
6.
Qualsiasi composizione del partenariato è corretta oppure è necessario che un
soggetto sia un’Associazione, un soggetto sia un Ente Locale e un soggetto sia del tessuto
economico?
Risposta: l’art. 4 del bando (2° capoverso) stabilisce che il capofila appartenga ad una delle
tipologie di soggetti ivi indicate; non disciplina invece la composizione del partenariato se non con
la seguente definizione di principio “la composizione del partenariato dovrà essere coerente
rispetto agli obiettivi e alle attività previste dal progetto ed includere, quindi, tutti gli attori necessari
alla realizzazione del progetto in modo effettivo e verificabile” (3° capoverso).
ART. 5 (Requisiti soggettivi per la partecipazione)
1.
Il capofila può essere partner in un altro progetto?
Risposta: l’art. 5 (Requisiti soggettivi per la partecipazione) del bando non pone limiti rispetto a
quanto prospettato.
2.
Il soggetto capofila deve essere costituito in data antecedente alla pubblicazione del
bando?
Risposta: il soggetto capofila, così come anche gli altri soggetti costituenti il partenariato, devono
ovviamente essere costituiti alla data di presentazione della domanda. Il bando non prevede il
possesso di altri requisiti circa la costituzione pregressa rispetto alla pubblicazione del bando.
Al precedente punto 1 si specifica che ai sensi dell’art. 5 non vi sono limiti rispetto al
fatto di essere partner in un altro progetto; ma, in qualità di partner non è ammessa la
partecipazione di uno stesso soggetto a max 2 progetti? (quindi 1 come capofila ed
eventualmente altri 2 come partner?).
Risposta: il precedente punto 1 risponde ad una domanda specifica sul capofila. Come indicato
all’art. 5 del bando, “in qualità di partner è ammessa la partecipazione di uno stesso soggetto a 2
(due) progetti.”
3.
4.
Con riferimento alle FAQ: una cooperativa fornitrice di servizi in C.A.G. Comunali può
essere partner degli stessi Comuni di cui 1 individuato quale capofila partecipando la
stessa alla progettazione e attivando delle borse lavoro per la realizzazione del progetto
integrato?
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Risposta: nell’ambito del progetto presentato, il partner che gestisce autonomamente un suo
budget e una sua attività non può essere contemporaneamente fornitore di servizi a favore dei
soggetti del partenariato.
5.
Se il capofila è un Consorzio, i partner alcuni enti locali proprietari delle strutture e
centri di aggregazione e accoglienza, i fornitori di servizi possono essere società aderenti al
Consorzio?
Risposta: le società aderenti al Consorzio, in quanto soggetti costituenti il capofila (Consorzio), non
possono essere contemporaneamente fornitrici di servizi a favore degli altri soggetti del
partenariato.
Nell’art. 5 si prevede che "Non potrà svolgere il ruolo di capofila il soggetto che,
sempre in qualità di capofila, abbia beneficiato di un altro contributo relativo ad interventi
previsti dall'accordo "i giovani C'ENTRANO"; a tal proposito, quali sono gli interventi cui
l'accordo si riferisce, esiste un elenco e dove è possibile reperirlo? L'incompatibilità
sussiste solo relativamente a questa linea d'azione oppure ne esistono altre?
Risposta: l’incompatibilità riguarda quanto previsto dall’art. 5 del bando, con riferimento al soggetto
capofila, per i seguenti interventi previsti da “i giovani C’ENTRANO”: “I luoghi dell’animazione”,
“Officine della creatività” e “a scuola di convivenza”.
6.
ART. 6 (Requisiti di ammissibilità dei progetti)
1.
Può un soggetto pubblico proprietario della struttura dove si realizzerà il progetto
accedere al bando con soggetti partner di cui uno riveste anche il ruolo di ente gestore
dell’intervento?
Risposta: l’art. 6 (Requisiti di ammissibilità dei progetti) prevede che i progetti devono essere
realizzati all’interno di una struttura, di proprietà o gestita dal soggetto capofila o dagli altri soggetti
facenti parte del partenariato. Nel caso indicato, quindi, il capofila proprietario della struttura ha la
titolarità ad accedere al bando.
2.
Posto che l'associazione XXX non potrà essere il proponente (vista la clausola che è
escluso dall'essere capofila chi ha già beneficiato di altri contributi relativi all'accordo "i
giovani centrano"), nel caso in cui il capofila fosse un'associazione socia della
associazione XXX o un soggetto terzo, sarebbe possibile comunque valorizzare come luogo
di aggregazione lo spazio gestito dall’associazione XXX in qualità di partner del progetto?
Risposta: l’art. 6 (Requisiti di ammissibilità dei progetti) prevede che i progetti devono essere
realizzati all’interno di una struttura, di proprietà o gestita dal soggetto capofila o dagli altri soggetti
facenti parte del partenariato. Nel caso indicato, quindi, è possibile valorizzare la struttura gestita
dall’associazione XXX in quanto facente parte del partenariato.
3.
Nel momento in cui in fase di progettazione si individuano una o due sedi di
aggregazione, è possibile poi a progetto avviato inserirne delle altre? O conviene
descrivere in maniera generica le potenziali sedi itineranti?
Risposta: la sede dove si realizza il progetto, secondo quanto previsto dall’art. 6 (requisiti di
ammissibilità dei progetti) del bando, è una e deve essere specificamente individuata. Non è
possibile prevedere/descrivere più sedi; peraltro ciò non è contemplato neppure nella modulistica
approvata (formulario di presentazione proposta).
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Il costo massimo pari ad € 50.000,00 rappresenta l’85% del totale progetto e quindi il
massimale di contribuzione regionale? In caso affermativo, supponendo una
compartecipazione dei partners nel limite minimo del 15% il totale progetto sarebbe pari ad
€ 58.823,53, è corretto?
Risposta: ai sensi dell’art. 6 del bando i progetti devono “avere un costo massimo pari ad €
50.000,00”, quindi il contributo regionale va calcolato sul costo massimo di € 50.000,00.
4.
Il costo totale di € 50.000 deve intendersi lordo o al netto dell’IVA?
Risposta: il costo di € 50.000 è comprensivo o meno dell’importo dell’IVA a seconda del regime
fiscale dei vari soggetti partecipanti al partenariato. Quindi il costo di € 50.000 sarà comprensivo
dell’IVA qualora detta imposta costituisca un costo per il soggetto.
5.
E’ possibile prevedere la locazione di una struttura (di cui una parte coperta e una
parte scoperta) in forma stabile dove i giovani possano svolgere le attività propedeutiche
alla preparazione degli eventi culturali?
6.
Risposta: l’obiettivo generale del bando (art. 2) è di “valorizzare le strutture per
l’accoglienza e l’aggregazione” dei giovani con progetti ed iniziative da attivare all’interno
delle stesse. l’art. 6 del bando prevede che il progetto deve essere “realizzato all’interno di
una struttura di proprietà o gestita dal soggetto capofila o dagli altri soggetti facenti parte
del partenariato”. Al riguardo si veda in particolare l’art. 3 delle FAQ.
ART. 7 (Misura di sostegno all’occupazione: borse lavoro e incentivi)
1.
Nel momento in cui in fase di progettazione prevediamo l'attivazione obbligatoria di
minimo 2 borse lavoro, come devo scegliere il candidato? Devo specificarlo già in fase di
progettazione? Che tipo di procedura deve essere fatta?
Risposta: il bando non disciplina le modalità di scelta del candidato che, pertanto, è nella facoltà
del soggetto attivare nel rispetto della normativa in materia, anche con riferimento alla propria
natura giuridica (pubblico/privato).
Per il progetto è possibile prevedere l’assunzione a tempo indeterminato di 1 o più
giovani dai proponenti, tra cui possibili Enti pubblici: c’è un rif. normativo o deroga per cui
tali assunzioni possono essere effettuate senza espletamento di procedure concorsuali?
Inoltre, se ad assumere fosse invece un Ente privato (es. coop. soc.) questa può
trasformare, previa approvazione della graduatoria regionale, un suo tempo determinato?
Risposta: si veda il precedente punto 1. Si deve far riferimento alla vigente normativa in materia
anche per quanto riguarda la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo
indeterminato.
2.
Supponendo l’attivazione di due borse lavoro di 6 mesi cadauna è possibile,
conformemente alle azioni previste e la durata di un anno del progetto, attivarne una nei
primi 6 mesi e l’altra nei restanti?
Risposta: il bando lascia la decisione alla facoltà dei soggetti.
3.
4.
In caso di attivazione di borse lavoro, la Convenzione dovrà essere sottoscritta con il
CIOF in cui il giovane è iscritto?
Risposta: per le borse lavoro si richiama l’art. 7 del bando. La convenzione deve essere stipulata
tra il soggetto ospitante e il borsista (si veda art. 18, lettera b): per la documentazione da allegare
in fase di rendicontazione del progetto).
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5.
L'assegnazione della borsa lavoro di cui si parla all'Art.6 e 7 del bando è obbligatoria?
Se non è prevista il progetto viene scartato?
Risposta: secondo quando previsto dall’art. 6, l’attivazione di almeno due borse lavoro di 6 mesi
costituisce uno dei requisiti di ammissibilità dei progetti. Ai sensi dell’art. 14, la mancanza di uno
dei requisiti comporta la inammissibilità della domanda.
6.
Le borse lavoro possono essere assegnate a soggetti che abbiano già beneficiato di
un altro contributo relativo ad interventi previsti dall’accordo “i giovani C’ENTRANO”?
Risposta: con riferimento agli interventi previsti dall’accordo in questione, l’art. 5 del bando prevede
che “non potrà svolgere il ruolo di capofila il soggetto che, sempre in qualità di capofila, abbia
beneficiato di un altro contributo relativo ad interventi previsti dall’accordo “i giovani C’ENTRANO”.
Non viene invece disciplinata la questione posta.
7.
Quali sono le prerogative per attivare la borsa lavoro nei confronti di un ragazzo con i
requisiti necessari alla realizzazione dell'attività?
Risposta: la disciplina è quella contenuta nell’art. 7 del bando. In sede di rendicontazione delle
spese relative alla realizzazione del progetto dovrà essere allegata la documentazione prevista
dall’art. 18 in caso di attivazione di borse lavoro.
Art. 8 Risorse finanziarie e criteri di finanziamento
1.
C'è un minimale che ogni partner deve garantire in termini di budget che concorre
insieme agli altri alla somma del cofinanziamento?
2.
Fermo restando che il cofinanziamento da parte dei soggetti del partenariato deve
essere non inferiore al 15%, volevo sapere se i partner sono vincolati a partecipare al
cofinanziamento in parti uguali o, viceversa, se possono partecipare in modo variabile.
Inoltre, qualora potessero partecipare in modo diverso, è ammissibile che uno o più partner
partecipino solo con attività e non con impegni economici, purché il cofinanziamento totale
(complessivo di tutti i partner) raggiunga la quota minima prevista dal bando?
Risposta: il bando non indica la quota minima di apporto dei vari soggetti partecipanti al
partenariato ma prevede soltanto (art. 8) che “la percentuale minima di cofinanziamento da parte
del beneficiario dovrà essere pari al 15%. Tale quota dovrà trovare copertura esclusivamente
attraverso risorse finanziarie proprie dei soggetti del partenariato”. Quindi, è possibile partecipare
al partenariato (gestendo una propria azione/attività e un proprio budget), con percentuali di
apporto diverse o anche solo con attività, purché l’importo totale del cofinanziamento corrisponda a
quello previsto.
ART. 9 (Spese ammissibili)
1.
Cosa si intende per inammissibilità delle spese del personale dipendente? Solo del
soggetto capofila? Se ad esempio il capofila esegue alcune azioni specifiche (es. docenze o
laboratori) all'interno del progetto può essere pagato? E in questo caso come?
Risposta: le spese del personale dipendente riguardano i costi del personale avente rapporti di
lavoro con il soggetto che partecipa al progetto. Le spese del personale dipendente sono
inammissibili tanto con riferimento al soggetto capofila che ai soggetti partner. Tutte le azioni
eseguite devono essere attinenti il progetto, per cui ogni incarico (di docenza, laboratori, ecc.),
dovrà essere contrattualizzato con riferimento alle attività del progetto stesso.
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2.
Si può considerare tra le spese ammissibili quella per il personale interno, già
presente nell’ente, ma direttamente coinvolto nelle attività di progetto? (In particolare
tenendo conto che risulta essere ammissibile da art. 9 del bando: spese del personale
assunto con contratto a tempo indeterminato, in attuazione del progetto presentato, per la
quota massima di € 5.000).
Risposta: per il personale interno si veda il precedente punto 1. Relativamente al personale
assunto a tempo indeterminato, in relazione al progetto, è ammissibile la spesa massima di €
5.000,00 a solo titolo di incentivo all’assunzione come previsto dall’art. 7 del bando. Per tale
incentivo, quindi, non occorre documentare spese afferenti il personale dipendente.
3.
Si possono considerare tra le spese ammissibili quelle per docenti/relatori/esperti
anche nel caso in cui queste figure siano personale interno (in merito alle spese
riconducibili esclusivamente alle attività del progetto)?
Risposta: si veda il precedente punto 1.
4.
Tra le spese per la mobilità dei docenti/relatori/esperti sono ammissibili anche quelle
per la mobilità di personale interno, qualora svolga la funzione di docente/relatore/esperto?
Risposta: si veda il precedente punto 1. Le spese per la mobilità devono essere ricondotte al
rapporto contrattualizzato.
5.
6.
Quali sono da considerarsi spese ammissibili per la manutenzione ordinaria?
In che percentuale sono ammissibili le spese per la manutenzione ordinaria? E per
spese di manutenzione ordinaria si intende la sostituzione di elementi esistenti e funzionali
alla realizzazione delle attività?
Risposta: con riferimento alla vigente normativa in materia, gli interventi di manutenzione ordinaria
riguardano le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici,
nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con
materiali e finiture analoghi a quelli esistenti.
Il bando non specifica la percentuale di spese ammissibili per la manutenzione ordinaria che,
tuttavia, devono “essere necessarie all’attuazione del progetto in quanto ritenute idonee e
funzionali al conseguimento dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici” (art. 9 del bando).
7.
Un soggetto del partenariato, che quindi gestisce una sua quota di budget, può essere
anche fornitore del capofila o di altri partner per la prestazione di un servizio?
Risposta: no, il partner che gestisce autonomamente un suo budget e un’attività, non può essere
contemporaneamente fornitore di servizi a favore dei soggetti del partenariato.
8.
Può essere iscritto a costo nel progetto lavoro specialistico in regime di libera
prestazione professionale (con partita Iva autonoma) di professionisti che sono anche
dipendenti di uno dei soggetti partner?
Risposta: se il soggetto è dipendente del partner non può svolgere prestazioni a favore del
progetto in qualità di professionista, perché in contrasto con la norma che considera non
ammissibili le spese del personale interno dipendente. Il dipendente, quindi, potrà collaborare all’
attuazione del progetto nell’ambito del rapporto di lavoro che ha con il soggetto capofila o partner.
E’ possibile inserire la figura di coordinatore di progetto e considerarla tra le spese
ammissibili? In questo caso c'è sempre una quota massima?
Risposta: è possibile inserire la figura di coordinatore di progetto. L’ammissibilità di tale spesa è
regolata dall’art. 9 del bando. Non sono invece ammissibili le spese per personale interno
dipendente a qualsiasi figura facciano riferimento (coordinatore o altro).
9.
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10. Tra le FAQ pubblicate, in merito all’art. 9 (spese ammissibili), punto 8, si fa riferimento
alla figura di un eventuale coordinatore e si rimanda all’articolo 9 del bando stesso. La
nostra domanda è, non trovandolo specificato nel suddetto art. 9 del bando, qual è la spesa
massima ammessa per compensare un eventuale coordinatore? Possiamo inoltre reperire
questa figura a nostra discrezione, ad esempio tra inoccupati o già iscritti in cooperative o
imprese? La spesa per questo coordinatore può essere attestata ad esempio da voucher?
Risposta: la disciplina generale relativa all’ammissibilità delle spese è unicamente quella stabilita
dall’art. 9 del bando. E’ quindi rimessa alla valutazione dei soggetti del partenariato la decisione di
inserire un coordinatore o altra figura si reputi necessaria, così come è rimessa alla valutazione di
tali soggetti la scelta e le modalità di pagamento. L’unico limite posto dallo stesso articolo è che
non sono ammissibili le spese per personale interno dipendente (dei vari soggetti costituenti il
partenariato).
11. A cosa si riferisce la quota massima di 5.000 euro indicata all’art. 9 come eccezione
alla non ammissibilità delle spese per il personale interno dipendente?
Risposta: la quota massima di 5.000 euro ammissibile fa riferimento esclusivamente al caso di
assunzione a tempo indeterminato (prevista dall’art. 7 del bando), quale incentivo all’assunzione in
attuazione del progetto presentato.
12. Al punto 1 - inammissibilità spese personale dipendente – quale tipologia di
contrattualizzazione specifica per il progetto è possibile prevedere? Ordini di servizio dove
specificare ruolo/mansioni/attività, tempistica incarico, retribuzione oraria lorda e
complessiva e prevederne la liquidazione all’interno della retribuzione mensile di
riferimento (busta paga?)
Risposta: per il personale interno si veda il punto 1.
13. Nel caso in cui un partner non abbia un lavoratore dipendente ma un collaboratore a
progetto può utilizzare il suo costo per l’implementazione di parte del progetto,
specificando i giorni/lavoro impiegati per lo svolgimento dello stesso? Oppure, deve fare un
contratto ad hoc?
Risposta: il dipendente deve avere un contratto, nelle forme previste dalla legge, dal quale si
evinca lo svolgimento di attività per il progetto.
14. Il costo delle borse lavoro è una spesa ammissibile coperta dal Bando?
Risposta: Sì. Secondo quanto stabilito dall’art. 9 (2° capoverso) del bando, “sono considerati
eleggibili tutti i costi direttamente collegati all’esecuzione del progetto” e, quindi, anche la spesa
per le borse lavoro che devono essere attivate (in alternativa all’assunzione a tempo
indeterminato), a pena di inammissibilità della domanda, ai sensi degli artt. 6 e 14.
15. Le fatture devono essere intestate al soggetto capofila, oppure ogni associazione
presenta le sue in base a quanto anticipato?
Risposta: l’art. 9 non prevede che le spese siano intestate obbligatoriamente al soggetto capofila. Il
capofila tuttavia, ai sensi di quanto indicato dall’art. 4 (3° capoverso), “è responsabile della
rendicontazione delle spese sostenute (dai vari soggetti) per la realizzazione del progetto” sulla
base di quanto indicato in sede di presentazione del progetto (nella struttura del partenariato e nel
budget).
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ART. 12 (Documentazione da allegare alla domanda)
1.
Gli allegati B5 (dichiarazione CCIIA) e B6 (dichiarazione DE MINIMIS) vanno
compilati soltanto a cura del capofila (impresa/cooperativa/società), o anche a cura dei
partner (impresa/cooperativa/società).
Risposta: secondo quanto stabilito dall’art. 12 (2° capoverso) gli allegati in oggetto vanno compilati
dalle imprese, società e cooperative sia capofila che partner.
ART. 18 (Modalità di erogazione contributo)
Nella lettera a) si prevede che per la liquidazione dell’anticipo si debba produrre
apposita fidejussione (di pari importo rilasciata da banche): questo documento è
necessario anche se il Comune è capofila?
Risposta: no, per gli enti locali non è necessaria la presentazione della fideiussione.
1.
Allegato A1 (Criteri di valutazione)
1.
Nel caso di attivazione di due borse lavoro, quanti punti verranno assegnati?
Risposta: secondo quando previsto dall’art. 6, l’attivazione di almeno due borse lavoro di 6 mesi
costituisce uno dei requisiti di ammissibilità dei progetti e, quindi, non dà titolo ad alcun punteggio.
Il punteggio viene assegnato nel caso di attivazione di un numero superiore a 2 borse lavoro come
si evince dall’ allegato A1 (criteri di valutazione) punto 2.
2.
All'interno dello staff di progetto possiamo coinvolgere dei giovani (18/35) che non
fanno parte degli enti associati e/o dei partner?
Risposta: il bando non disciplina specificamente la composizione dello staff. Tuttavia, nel relativo
criterio di valutazione previsto nell’allegato A1 (nel quale si specifica che lo staff “curerà la
realizzazione del progetto”), è implicito che la composizione dello staff faccia riferimento al
partenariato.
3.
C'è un numero minimo di componenti dello staff di progetto?
Risposta: non è previsto un numero minimo, ma ciò che è rilevante, ai fini dell’assegnazione del
punteggio, è la percentuale di giovani nella fascia indicata (18-35) relativa alla composizione dello
staff.
(aggiornamento del 15 aprile 2015)
Note legali: la pubblicazione delle domande più frequenti (FAQ) ha l’obiettivo di evitare la
riformulazione delle domande a cui è già stata data una risposta. Le risposte hanno valore
indicativo in quanto il bando, approvato con delibera di giunta n. 103 del 23/02/2015, costituisce
l’unica fonte normativa “legge speciale” della procedura.
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