autorizzazione genitori diritti a scuola

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014
Terre e rocce da scavo
risorsa, rifiuto, sottoprodotto....
Dott. Claudio Savoia
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DPR 915 del 10 settembre 1982
Rientrano tra i rifiuti speciali:
speciali i materiali provenienti da
demolizioni, costruzioni e scavi.
scavi
La Delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del DPR
915/1982 “Smaltimento dei rifiuti” - destinava le terre e
rocce da scavo a discariche di seconda categoria di Tipo
A, senza esclusione e senza ammettere diverse forme di
utilizzo/riutilizzo.
Le terre e rocce da scavo sono RIFIUTI SPECIALI
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D.Lgs. 389/97
“Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 22/97”
La Commissione UE contestò formalmente - con nota n. 6465 del
29 settembre 1997 - l'ampliamento abnorme delle esclusioni
dall'ambito di applicazione della normativa italiana sui rifiuti,
effettuato con l'art. 8 del D.Lgs. 22/97, rilevando la non corretta
trasposizione in tale norma delle direttive europee sui rifiuti.
Il legislatore nazionale intervenne, conseguentemente, con
D.Lgs. 389/97 - modifiche e integrazioni al D.Lgs. 22/97,
abrogando la lettera c) comma 2 dell’art.8. Le terre e rocce da
scavo tornarono così ad essere assoggettate alla normativa sui rifiuti.
Le terre e rocce da scavo (pericolose e non) RIENTRANO
nell'alveo della normativa sui RIFIUTI.
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Legge 93 del 23 marzo 2001
“Disposizioni in campo ambientale”
Modifica nuovamente il D.Lgs. 22/97 escludendo dai rifiuti le:
“terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per reinterri,
riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali
provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di
inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme
vigenti”:
Le terre rocce da scavo POSSONO essere escluse dal regime
normativo ordinario dei rifiuti a condizione che:
L'utilizzo sia effettivo (progettualmente previsto)
I materiali risultino idonei dal punto di vista qualitativo
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Legge 443 del 21 dicembre 2001 (Legge Lunardi)
Art. 1, com. 17 - le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non
costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del
medesimo decreto legislativo (D.Lgs. 22/97), anche quando contaminate,
durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di
escavazione, perforazione e costruzione, semprechè la composizione media
dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai
limiti massimi previsti dalle norme vigenti (in relazione alla destinazione
urbanistica dei siti di riutilizzo).
Art. 1, com. 18 - il rispetto dei limiti di concentrazione è verificato mediante
accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo.
Art. 1, com. 19 - si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti,
rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione
industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la
ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità
amministrativa competente.
TdS POSSONO essere escluse dal regime normativo ordinario
dei rifiuti se qualitativamente idonee al riutilizzo autorizzato
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La Legge 306/2003 modifica la L.443/2001
Art. 1, com. 17 - le TdS, anche di gallerie, non costituiscono
rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del
medesimo decreto legislativo (D.Lgs. 22/97), anche quando
contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti
derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione,
siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le
modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non
sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato
dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA,
sempre che la composizione media dell'intera massa non presenti
una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi
previsti dalle norme vigenti (in relazione alla destinazione
urbanistica dei siti di riutilizzo).
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D.Lgs. 152/06 – Norme in materia ambientale
P.te IV – Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
Le terre e rocce da scavo non costituiscono rifiuti quando:
destinate all'effettivo utilizzo (reinterri, riempimenti, rilevati, macinati)
senza trasformazioni preliminari
secondo le modalità previste nel progetto approvato
concentrazione di inquinanti inferiori ai limiti massimi previsti
Il rispetto dei limiti di concentrazione può essere verificato, in alternativa
agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante accertamenti
sui siti di deposito, in caso di impossibilità di immediato utilizzo.
Il riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi dall'avvenuto deposito, salvo
proroga su istanza motivata dell'interessato.
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Modifiche al D.Lgs. 152/06, da D.Lgs. 04/08 e D.Lgs. 205/10
Art. 186. - Terre e rocce da scavo
Le terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti, possono essere
utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchè:
a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi
preventivamente individuati e definiti
b) dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo
c) l'utilizzo sia possibile senza necessità di preventivo trattamento o
di trasformazioni preliminari
e) non provengano da siti contaminati
f) deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è
contaminato e compatibile con il sito di destinazione (CSC)
g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata
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Inoltre.....
Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito
della realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA o AIA, la tutti i
requisiti devono risultare da un apposito progetto che e' approvato
dall'autorità titolare del relativo procedimento. I tempi di deposito
non possono superare 1 anno.
Se il riutilizzo delle terre e rocce da scavo è previsto nel
sito/progetto di produzione, i tempi dell'eventuale deposito possono
essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non
superino i tre anni.
Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della
realizzazione di opere soggette a PdC o a DIA, la sussistenza dei
requisiti devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della
procedura per il PdC o secondo le modalità della DIA. Deposito
massimo 1 anno.
I residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati
alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo.
Dott. Claudio Savoia
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Modifiche al D.Lgs. 152/06, da D.Lgs. 04/08 e D.Lgs. 205/10
Art. 184-bis. - Sottoprodotto
È un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che
soddisfa tutte le seguenti condizioni:
sia originato da un processo di produzione il cui scopo primario non
è la sua produzione
è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato;
la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun
ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
l'ulteriore utilizzo è legale, ossia soddisfa, per l'utilizzo specifico, i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e
dell'ambiente.
L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come
sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel
rispetto delle condizioni di cui sopra.
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Modifiche al D.Lgs. 152/06 introdotte dal D.Lgs. 04/08 e D.Lgs.
205/10
Art. 185 - Esclusioni dall’ambito di applicazione (rifiuti e TdS)
Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato
nel corso di attività di costruzione, se:
è certo il riutilizzo
il riutilizzo avviene a fini di costruzione
allo stato naturale
nello stesso sito in cui è stato escavato
Reale semplificazione ?
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Art. 184 – bis (sottoprodotti) del D.Lgs. 152/06 prevedeva la
possibilità di adottare dei DM volti a definire criteri qualitativi o
quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o
oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti
L’art. 39 del D.Lgs. N. 205/2010 prevedeva che si applicasse l’art.
186 del D.Lgs. 152/06 in attesa dell’introduzione di un decreto
applicativo specifico
L'art. 49 del DL 1/2012 ha previsto che l’utilizzo delle terre e rocce
da scavo fosse regolamentato con DM da adottarsi entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore dello stesso DL
La Legge 27/2012 ha previsto che dalla data di entrata in vigore
del DM di cui all'articolo 49 del DL 1/2012, sarebbe stato abrogato
l'articolo 186 del D.Lgs. 152/06
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DM 161/2012
Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle
terre e rocce da scavo
Entrato in vigore il 6 ottobre 2012, ha reso efficace l'abrogazione
dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06.
Disciplina complessa, con aggravio dei costi e degli iter amministrativi
per gestire i materiali da scavo come sottoprodotti.
La sussistenza dei requisiti per la qualifica del materiale da scavo
come sottoprodotto e non rifiuto (art. 184bis D.Lgs. 151/06), deve
essere dimostrata dal proponente attraverso il Piano di utilizzo.
Finalità della norma:
“migliorare l’uso delle
produzione di rifiuti....”
risorse
naturali
e
prevenire
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la
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DM 161/2012
non più “TERRE E ROCCE DA SCAVO”
ma “MATERIALI DA SCAVO”
destinati a reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari,
viari, altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali,
processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava.
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PROCEDIMENTO
Il DM 161/12 introduce un procedimento specifico e distinto (rispetto a
quello che autorizza l'intervento) per il quale l’Autorità competente
(quella che autorizza l'opera o quella a cui compete la VIA o l'AIA, quando
previste) ha 90 giorni per approvare o rigettare il Piano di Utilizzo,
con la possibilità di richiedere integrazioni e, motivatamente (per es.
se è a conoscenza di pregresse attività antropiche rilevanti) un parere ad
Arpa.
Le integrazioni e il parere di ARPA possono essere richieste entro
30 gg dalla presentazione del Piano, in questo caso i 90gg del
procedimento ripartono al momento della presentazione della
documentazione integrativa richiesta.
ARPA si deve esprimere entro 45 gg e può chiedere approfondimenti
ed accertamenti in contraddittorio.
Il parere di ARPA è oneroso per il proponente e segue uno specifico
tariffario.
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VERIFICHE QUALITATIVE SUI MATERIALI DA SCAVO
. Obiettivi
Devono accertare l'idoneità qualitativa del materiale da scavo, ossia che
questo presenti concentrazioni di inquinanti inferiori ai valori limite
previsti dalla norma (CSC colonna A e B, tab. 1, all. 5, P. IV del D.Lgs.
152/06) in riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica
del sito di produzione e del sito di destinazione/utilizzo.
Nel caso di siti in cui si rileva un NATURALE superamento delle CSC
tabellari nei terreni, le concentrazioni limite possono essere riferite al
fondo naturale. Il proponente in questi casi segnala il superamento delle
CSC all’Autorità competente, presentando un piano di accertamento per
definire i valori di fondo da assumere. Tale piano è eseguito in
contraddittorio con ARPA. Sulla base dei valori di fondo definiti dal
piano di accertamento, il proponente presenta il Piano di Utilizzo.
L’utilizzo del materiale da scavo sarà consentito nell’ambito dello
stesso sito di produzione o comunque in aree dove il suo utilizzo
non peggiora lo stato qualitativo dei suoli.
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. Casi particolari
1)Nel caso in cui il sito di produzione interessi un sito oggetto di
interventi di bonifica o di ripristino ambientale, i requisiti di
qualità ambientale sono individuati da ARPA. Entro 60 gg ARPA
comunica al proponente se per i materiali da scavo i valori
riscontrati per tutti gli elementi non superano le CSC previste
per la destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione
indicata dal Piano di Utilizzo. In caso di esito positivo, il
proponente può presentare il Piano di Utilizzo.
2)In situazioni di emergenza, la sussistenza dei requisiti per la
gestione come sottoprodotto dei materiali da scavo è attestata
all’Autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà. Entro 15 gg dalla data di inizio lavori, il
soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente
periodo deve comunque presentare il Piano di Utilizzo.
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. Tempistica
La caratterizzazione ambientale viene svolta a carico del proponente in
fase progettuale e comunque prima dell’inizio dello scavo.
Nel caso in cui si preveda il ricorso a metodologie di scavo in grado
di non determinare un rischio di contaminazione per
l’ambiente, il Piano di Utilizzo potrà prevedere che, salvo diversa
determinazione dell’Autorità competente, non sarà necessario
ripetere la caratterizzazione ambientale durante l’esecuzione
dell’opera.
in corso
d’opera solo nel caso in cui, già in fase progettuale, sia
comprovata
l’impossibilità
di
eseguire
un’indagine
ambientale propedeutica alla realizzazione dell’opera da cui deriva
La
caratterizzazione
ambientale
può
essere
eseguita
la produzione dei materiali da scavo.
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DL 43 del 26/04/13 “Disposizioni urgenti...”
Convertito con modificazioni dalla L. 71 del 24/06/13
Art. 8bis - Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e
rocce da scavo
1. Forte limitazione al campo di applicazione del DM
Il DM 161/12 si applica solo alle terre e rocce da scavo prodotte
nell'esecuzione di opere soggette ad Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) o a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
2. Ripescaggio dell'abrogato art. 186 del D.Lgs. 151/06
Per la gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri di
piccole dimensioni (produzione < 6.000 mc), continuano ad
applicarsi le disposizioni dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06, in deroga
a quanto stabilito dall'art.49 del DL 1/12, convertito dalla L. 27/12.
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L. 98 del 09/08/13
di conversione del DL 69 del 21/06/13 “Decreto del Fare”
Elimina ogni riferimento al già abrogato art. 186 del D.Lgs. 152/06
Introduce:
Art. 41 bis – Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da
scavo
I materiali da scavo (così come definiti nel DM 161/12) prodotti nel corso
di attività e interventi autorizzati (diversi da quelli sottoposti a VIA e
AIA), possono essere gestiti come sottoprodotti solo se il produttore
dimostra la sussistenza di precisi requisiti:
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CONCLUSIONI
L'evoluzione normativa è ormai consolidata nel prevedere
che per gestire i materiali da scavo fuori dal regime
ordinario dei rifiuti sussistono degli “oneri di prova”, in
particolare occorre sempre dimostrare:
la certezza dell'utilizzo
dei materiali, che deve
soddisfare esigenze
progettuali
l’idoneità
qualitativa dei
preventivamente
definite
materiali
in relazione
alla
destinazione d’uso del sito
in cui avviene il riutilizzo
l’idoneità qualitativa dei
materiali in relazione agli
usi previsti
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In relazione agli equilibrismi normativi,
si dimostrano ancora attuali alcune considerazioni contenute nella
“Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti”
Commissione UE del 21 febbraio 2007
“... non esiste una distinzione netta, ma svariate situazioni tecniche
con ripercussioni e rischi ambientali molto diversi, così come innumerevoli
zone d'ombra. Tuttavia, per applicare la normativa ambientale occorre
tracciare, caso per caso, una linea chiara tra le due situazioni giuridiche,
stabilendo se il materiale di cui si tratta costituisce rifiuto o meno”
“un'interpretazione troppo ampia della definizione di rifiuto
impone costi superflui, rendendo meno interessante un materiale che
avrebbe
potuto
invece
rientrare
nel
circuito
economico.
Un'interpretazione troppo restrittiva può tradursi in danni
ambientali e pregiudicare l'efficacia della legislazione e delle norme
comunitarie in materia di rifiuti”.
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In sintesi, ad oggi, indipendentemente dai volumi:
se il materiale da scavo viene riutilizzato all'interno del
sito di produzione, questo può essere escluso dal
regime normativo dei rifiuti alle condizioni previste
nell'art. 185 del D.Lgs. 152/06.
i materiali da scavo possono essere gestiti come
sottoprodotti e utilizzati al di fuori del sito di
produzione alle condizioni previste da:
DM 161/12 per interventi sottoposti a VIA o AIA
L. 98/13 - art. 41 bis negli altri casi.
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Utilizzi frequenti: rilevati
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Riempimenti
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barriere visive ed acustiche
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Rimodellamenti, miglioramenti ambientali e paesaggistici
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non soddisfano i requisiti (tipologici,
qualitativi e progettuali) per essere
gestiti come sottoprodotti
o non rifiuti
“materiali da scavo” ....
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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