Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 Terre e rocce da scavo risorsa, rifiuto, sottoprodotto.... Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 DPR 915 del 10 settembre 1982 Rientrano tra i rifiuti speciali: speciali i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi. scavi La Delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del DPR 915/1982 “Smaltimento dei rifiuti” - destinava le terre e rocce da scavo a discariche di seconda categoria di Tipo A, senza esclusione e senza ammettere diverse forme di utilizzo/riutilizzo. Le terre e rocce da scavo sono RIFIUTI SPECIALI Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 D.Lgs. 389/97 “Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 22/97” La Commissione UE contestò formalmente - con nota n. 6465 del 29 settembre 1997 - l'ampliamento abnorme delle esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa italiana sui rifiuti, effettuato con l'art. 8 del D.Lgs. 22/97, rilevando la non corretta trasposizione in tale norma delle direttive europee sui rifiuti. Il legislatore nazionale intervenne, conseguentemente, con D.Lgs. 389/97 - modifiche e integrazioni al D.Lgs. 22/97, abrogando la lettera c) comma 2 dell’art.8. Le terre e rocce da scavo tornarono così ad essere assoggettate alla normativa sui rifiuti. Le terre e rocce da scavo (pericolose e non) RIENTRANO nell'alveo della normativa sui RIFIUTI. Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 Legge 93 del 23 marzo 2001 “Disposizioni in campo ambientale” Modifica nuovamente il D.Lgs. 22/97 escludendo dai rifiuti le: “terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti”: Le terre rocce da scavo POSSONO essere escluse dal regime normativo ordinario dei rifiuti a condizione che: L'utilizzo sia effettivo (progettualmente previsto) I materiali risultino idonei dal punto di vista qualitativo Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 Legge 443 del 21 dicembre 2001 (Legge Lunardi) Art. 1, com. 17 - le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo (D.Lgs. 22/97), anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, semprechè la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti (in relazione alla destinazione urbanistica dei siti di riutilizzo). Art. 1, com. 18 - il rispetto dei limiti di concentrazione è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. Art. 1, com. 19 - si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente. TdS POSSONO essere escluse dal regime normativo ordinario dei rifiuti se qualitativamente idonee al riutilizzo autorizzato Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 La Legge 306/2003 modifica la L.443/2001 Art. 1, com. 17 - le TdS, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo (D.Lgs. 22/97), anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA, sempre che la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti (in relazione alla destinazione urbanistica dei siti di riutilizzo). Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 D.Lgs. 152/06 – Norme in materia ambientale P.te IV – Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati Le terre e rocce da scavo non costituiscono rifiuti quando: destinate all'effettivo utilizzo (reinterri, riempimenti, rilevati, macinati) senza trasformazioni preliminari secondo le modalità previste nel progetto approvato concentrazione di inquinanti inferiori ai limiti massimi previsti Il rispetto dei limiti di concentrazione può essere verificato, in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, in caso di impossibilità di immediato utilizzo. Il riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi dall'avvenuto deposito, salvo proroga su istanza motivata dell'interessato. Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 Modifiche al D.Lgs. 152/06, da D.Lgs. 04/08 e D.Lgs. 205/10 Art. 186. - Terre e rocce da scavo Le terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchè: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti b) dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo c) l'utilizzo sia possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari e) non provengano da siti contaminati f) deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato e compatibile con il sito di destinazione (CSC) g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 Inoltre..... Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA o AIA, la tutti i requisiti devono risultare da un apposito progetto che e' approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. I tempi di deposito non possono superare 1 anno. Se il riutilizzo delle terre e rocce da scavo è previsto nel sito/progetto di produzione, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere soggette a PdC o a DIA, la sussistenza dei requisiti devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il PdC o secondo le modalità della DIA. Deposito massimo 1 anno. I residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 Modifiche al D.Lgs. 152/06, da D.Lgs. 04/08 e D.Lgs. 205/10 Art. 184-bis. - Sottoprodotto È un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: sia originato da un processo di produzione il cui scopo primario non è la sua produzione è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato; la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale l'ulteriore utilizzo è legale, ossia soddisfa, per l'utilizzo specifico, i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni di cui sopra. Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 Modifiche al D.Lgs. 152/06 introdotte dal D.Lgs. 04/08 e D.Lgs. 205/10 Art. 185 - Esclusioni dall’ambito di applicazione (rifiuti e TdS) Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, se: è certo il riutilizzo il riutilizzo avviene a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato Reale semplificazione ? Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 Art. 184 – bis (sottoprodotti) del D.Lgs. 152/06 prevedeva la possibilità di adottare dei DM volti a definire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti L’art. 39 del D.Lgs. N. 205/2010 prevedeva che si applicasse l’art. 186 del D.Lgs. 152/06 in attesa dell’introduzione di un decreto applicativo specifico L'art. 49 del DL 1/2012 ha previsto che l’utilizzo delle terre e rocce da scavo fosse regolamentato con DM da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso DL La Legge 27/2012 ha previsto che dalla data di entrata in vigore del DM di cui all'articolo 49 del DL 1/2012, sarebbe stato abrogato l'articolo 186 del D.Lgs. 152/06 Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 DM 161/2012 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo Entrato in vigore il 6 ottobre 2012, ha reso efficace l'abrogazione dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06. Disciplina complessa, con aggravio dei costi e degli iter amministrativi per gestire i materiali da scavo come sottoprodotti. La sussistenza dei requisiti per la qualifica del materiale da scavo come sottoprodotto e non rifiuto (art. 184bis D.Lgs. 151/06), deve essere dimostrata dal proponente attraverso il Piano di utilizzo. Finalità della norma: “migliorare l’uso delle produzione di rifiuti....” risorse naturali e prevenire Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo la Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 DM 161/2012 non più “TERRE E ROCCE DA SCAVO” ma “MATERIALI DA SCAVO” destinati a reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari, viari, altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava. Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 PROCEDIMENTO Il DM 161/12 introduce un procedimento specifico e distinto (rispetto a quello che autorizza l'intervento) per il quale l’Autorità competente (quella che autorizza l'opera o quella a cui compete la VIA o l'AIA, quando previste) ha 90 giorni per approvare o rigettare il Piano di Utilizzo, con la possibilità di richiedere integrazioni e, motivatamente (per es. se è a conoscenza di pregresse attività antropiche rilevanti) un parere ad Arpa. Le integrazioni e il parere di ARPA possono essere richieste entro 30 gg dalla presentazione del Piano, in questo caso i 90gg del procedimento ripartono al momento della presentazione della documentazione integrativa richiesta. ARPA si deve esprimere entro 45 gg e può chiedere approfondimenti ed accertamenti in contraddittorio. Il parere di ARPA è oneroso per il proponente e segue uno specifico tariffario. Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 VERIFICHE QUALITATIVE SUI MATERIALI DA SCAVO . Obiettivi Devono accertare l'idoneità qualitativa del materiale da scavo, ossia che questo presenti concentrazioni di inquinanti inferiori ai valori limite previsti dalla norma (CSC colonna A e B, tab. 1, all. 5, P. IV del D.Lgs. 152/06) in riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione/utilizzo. Nel caso di siti in cui si rileva un NATURALE superamento delle CSC tabellari nei terreni, le concentrazioni limite possono essere riferite al fondo naturale. Il proponente in questi casi segnala il superamento delle CSC all’Autorità competente, presentando un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano è eseguito in contraddittorio con ARPA. Sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento, il proponente presenta il Piano di Utilizzo. L’utilizzo del materiale da scavo sarà consentito nell’ambito dello stesso sito di produzione o comunque in aree dove il suo utilizzo non peggiora lo stato qualitativo dei suoli. Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 . Casi particolari 1)Nel caso in cui il sito di produzione interessi un sito oggetto di interventi di bonifica o di ripristino ambientale, i requisiti di qualità ambientale sono individuati da ARPA. Entro 60 gg ARPA comunica al proponente se per i materiali da scavo i valori riscontrati per tutti gli elementi non superano le CSC previste per la destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione indicata dal Piano di Utilizzo. In caso di esito positivo, il proponente può presentare il Piano di Utilizzo. 2)In situazioni di emergenza, la sussistenza dei requisiti per la gestione come sottoprodotto dei materiali da scavo è attestata all’Autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Entro 15 gg dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve comunque presentare il Piano di Utilizzo. Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 . Tempistica La caratterizzazione ambientale viene svolta a carico del proponente in fase progettuale e comunque prima dell’inizio dello scavo. Nel caso in cui si preveda il ricorso a metodologie di scavo in grado di non determinare un rischio di contaminazione per l’ambiente, il Piano di Utilizzo potrà prevedere che, salvo diversa determinazione dell’Autorità competente, non sarà necessario ripetere la caratterizzazione ambientale durante l’esecuzione dell’opera. in corso d’opera solo nel caso in cui, già in fase progettuale, sia comprovata l’impossibilità di eseguire un’indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell’opera da cui deriva La caratterizzazione ambientale può essere eseguita la produzione dei materiali da scavo. Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 DL 43 del 26/04/13 “Disposizioni urgenti...” Convertito con modificazioni dalla L. 71 del 24/06/13 Art. 8bis - Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo 1. Forte limitazione al campo di applicazione del DM Il DM 161/12 si applica solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). 2. Ripescaggio dell'abrogato art. 186 del D.Lgs. 151/06 Per la gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri di piccole dimensioni (produzione < 6.000 mc), continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06, in deroga a quanto stabilito dall'art.49 del DL 1/12, convertito dalla L. 27/12. Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 L. 98 del 09/08/13 di conversione del DL 69 del 21/06/13 “Decreto del Fare” Elimina ogni riferimento al già abrogato art. 186 del D.Lgs. 152/06 Introduce: Art. 41 bis – Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo I materiali da scavo (così come definiti nel DM 161/12) prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati (diversi da quelli sottoposti a VIA e AIA), possono essere gestiti come sottoprodotti solo se il produttore dimostra la sussistenza di precisi requisiti: Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 CONCLUSIONI L'evoluzione normativa è ormai consolidata nel prevedere che per gestire i materiali da scavo fuori dal regime ordinario dei rifiuti sussistono degli “oneri di prova”, in particolare occorre sempre dimostrare: la certezza dell'utilizzo dei materiali, che deve soddisfare esigenze progettuali l’idoneità qualitativa dei preventivamente definite materiali in relazione alla destinazione d’uso del sito in cui avviene il riutilizzo l’idoneità qualitativa dei materiali in relazione agli usi previsti Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 In relazione agli equilibrismi normativi, si dimostrano ancora attuali alcune considerazioni contenute nella “Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti” Commissione UE del 21 febbraio 2007 “... non esiste una distinzione netta, ma svariate situazioni tecniche con ripercussioni e rischi ambientali molto diversi, così come innumerevoli zone d'ombra. Tuttavia, per applicare la normativa ambientale occorre tracciare, caso per caso, una linea chiara tra le due situazioni giuridiche, stabilendo se il materiale di cui si tratta costituisce rifiuto o meno” “un'interpretazione troppo ampia della definizione di rifiuto impone costi superflui, rendendo meno interessante un materiale che avrebbe potuto invece rientrare nel circuito economico. Un'interpretazione troppo restrittiva può tradursi in danni ambientali e pregiudicare l'efficacia della legislazione e delle norme comunitarie in materia di rifiuti”. Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 In sintesi, ad oggi, indipendentemente dai volumi: se il materiale da scavo viene riutilizzato all'interno del sito di produzione, questo può essere escluso dal regime normativo dei rifiuti alle condizioni previste nell'art. 185 del D.Lgs. 152/06. i materiali da scavo possono essere gestiti come sottoprodotti e utilizzati al di fuori del sito di produzione alle condizioni previste da: DM 161/12 per interventi sottoposti a VIA o AIA L. 98/13 - art. 41 bis negli altri casi. Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 Utilizzi frequenti: rilevati Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 Riempimenti Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 barriere visive ed acustiche Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 Rimodellamenti, miglioramenti ambientali e paesaggistici Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 non soddisfano i requisiti (tipologici, qualitativi e progettuali) per essere gestiti come sottoprodotti o non rifiuti “materiali da scavo” .... Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna – giugno 2014 GRAZIE PER L’ATTENZIONE Dott. Claudio Savoia Comune di Bologna U.I. Verde e Tutela del Suolo
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