GUIDA ELETTORALE - Comune di Bitritto

COMUNE DI BITRITTO
Provincia di Bari
ELEZIONI COMUNALI 2014
GUIDA ALL’ELEZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE E DEL
SINDACO
Il Responsabile dei Servizi Demografici
Firmato: Avv. Roberta BRUNO
Il Sindaco
Rag. Vito LUCARELLI
Il Consigliere delegato
Saverio Gazaneo
Per la realizzazione della presente Guida si ringrazia per la collaborazione offerta a titolo gratuito dall’Avv.
Flavio Luigi Romito, dal Dott. Iginio Del Vecchio e dal Sig. Franco Bruno.
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INDICE
Avvisi utili alla cittadinanza……………………………………………………………pag. 3
Seggi elettorali del Comune di Bitritto……………………………………………….pag. 4
Composizione del seggio elettorale (ufficio elettorale di sezione)…………….pag. 4
Esenzione da diritti e imposte di bollo……………………………..…………………pag. 5
Sistema elettorale per l’elezione del sindaco e del consiglio …………………..pag. 6
Elettori…………………………………………………………………….…………………pag.7
Elettori dell’unione europea…………………………………………………………….pag. 7
Voto domiciliare per gravi infermità/dipendenza apparecchiature…………..pag. 7
Elettori fisicamente impediti………………………………………….…………………pag. 8
Elettorato passivo………………………………………………………..………………..pag. 9
Elenco dei documenti necessari per la preparazione delle candidature……pag. 10
Presentazione delle candidature………………………………………………….…pag. 12
Esame e ammissione delle candidature e sorteggio dei candidati e liste ammesse
………………………………………………………………………………………………pag. 13
Designazione dei rappresentanti di lista …………………………………………..pag. 13
Propaganda elettorale…………………………………………………………………pag. 14
Riunioni di propaganda elettorale……………………………………………………pag. 16
Committente responsabile…………………………………………………………….pag. 16
Sanzioni……………………………………………………………………………………pag. 17
Disposizioni penali……………………………………………………………………….pag. 18
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AVVISI UTILI ALLA CITTADINANZA
Il Sindaco, il Consigliere delegato e il Responsabile dei Servizi Demografici informano la
cittadinanza che le operazioni di voto per l’elezione del Sindaco e del Consiglio
comunale si terranno domenica 25 maggio 2014, dalle ore 7,00 alle ore 23,00
contemporaneamente alle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti
all’Italia.
Le operazioni di scrutinio per i membri del Parlamento avranno inizio la domenica
immediatamente dopo la chiusura dei seggi, mentre lo scrutinio per l’elezione del Sindaco
e del Consiglio comunale avrà inizio lunedì 26 maggio 2014 alle ore 14,00.
Si informa che l’Ufficio elettorale del Comune di Bitritto, sito in P.za Leone n. 14, ha i
seguenti orari di apertura al pubblico:
-dal lunedì al venerdì alle ore 8.30 alle ore 11.00 e martedì e giovedì pomeriggio dalle ore
16.00 alle 17.00;
-per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o per il loro rinnovo o la consegna
dei duplicati è inoltre prevista l’apertura straordinaria dell’ufficio elettorale comunale nei
due giorni antecedenti le consultazioni (venerdì 23 e sabato 24 maggio) dalle ore 9.00 alle
ore 18.00 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto (25
maggio dalle ore 7.00 alle 23.00 (art. 1 comma 400 lett. g) Legge di stabilità 2014).
SI INVITANO GLI ELETTORI A VERIFICARE PER TEMPO IL POSSESSO DELLA
TESSERA ELETTORALE AL FINE DI RICHIEDERE, OVE NECESSARIO, IL
DUPLICATO AL PIù PRESTO, EVITANDO DI CONCENTRARE TALI RICHIESTE NEL
GIORNO DELLA VOTAZIONE E NEI DUE GIORNI ANTECEDENTI AL FINE DI EVITARE
LUNGHE CODE.
Telefono: 0803858217
Mail: [email protected]
Sulla rete internet è possibile trovare informazioni sulle elezioni collegandosi ai seguenti
siti:
http://www.interno.gov.it/ cliccando sul link a sinistra “ELEZIONI E REFERENDUM”
http://www.prefettura.it/bari/ cliccando sul link a destra in rosso “ELEZIONI 2014”
La presente guida ha lo scopo di fornire un vademecum sugli aspetti dell’attività legata alle
elezioni comunali ed europee 2014 (candidature, eleggibilità, propaganda) con indicazioni
pratiche sugli aspetti più significativi dell’iter elettorale (raccolta delle sottoscrizioni,
presentazione delle candidature, modalità dei diversi tipi di propaganda, sanzioni penali in
materia elettorale, seggi elettorali ecc.).
AVVERTENZA: la presente guida non sostituisce in alcun modo le istruzioni impartite dal Ministero
dell’interno e dai testi di legge vigenti che in caso di difformità si intendono prevalenti rispetto alla guida
stessa, con esonero di responsabilità dei curatori per eventuali errori/omissioni in essa contenuti.
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SEGGI ELETTORALI DEL COMUNE DI BITRITTO
Il Comune di Bitritto al Censimento 2011 aveva 10.878 abitanti. Tale dato è utile al fine del
calcolo della fascia di popolazione in cui rientra il Comune di Bitritto ai fini elettorali.
I residenti al 31.12.2013 sono risultati essere un totale di 11.046.
Il territorio elettorale è suddiviso in 11 Sezioni elettorali collocate negli Istituti scolastici di
seguito elencati:
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Via F.S. MERCADANTE
SCUOLA MEDIA STATALE “D. ALIGHIERI”
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Via F.S. MERCADANTE
SCUOLA MEDIA STATALE “D. ALIGHIERI”
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Via F.S. MERCADANTE
SCUOLA MEDIA STATALE “D. ALIGHIERI”
4
Via G. MOSCATI
SCUOLA MATERNA STATALE “M. SS. DI COSTANTINOPOLI”
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Via G. MOSCATI
SCUOLA MATERNA STATALE “M. SS. DI COSTANTINOPOLI”
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Via F.S. MERCADANTE
SCUOLA MEDIA STATALE “D. ALIGHIERI”
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Via V. BACHELET
SCUOLA ELEMENTARE STATALE “G. MODUGNO”
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Via V. BACHELET
SCUOLA ELEMENTARE STATALE “G. MODUGNO”
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Via V. BACHELET
SCUOLA ELEMENTARE STATALE “G. MODUGNO”
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Via V. BACHELET
SCUOLA ELEMENTARE STATALE “G. MODUGNO”
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Via G. MOSCATI
SCUOLA MATERNA STATALE “M. SS. DI COSTANTINOPOLI”
COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE (UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE)
Il seggio elettorale è così composto:
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- un Presidente di seggio, nominato dalla Corte d’appello di Bari che è scelto tra i residenti
nel Comune iscritti in un apposito albo; in merito alla rinunzia all’ufficio di Presidente di
seggio si precisa che l'ufficio di Presidente è obbligatorio e l'eventuale istanza di rinuncia
dall'incarico, per gravi motivi, (indirizzata al Presidente delle Corte di Appello e al Sindaco)
dovrà essere debitamente documentata.
- un Segretario di seggio nominato dal Presidente del seggio stesso. In riferimento a tale
nomina, si rammenta la necessità di scegliere iscritti nelle liste elettorali del Comune di
Bitritto con almeno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado per i quali non
sussistano cause di esclusione; in ragione delle responsabilità previste dalla legge per i
componenti del seggio, si evidenzia inoltre l’opportunità di scegliere segretari con
adeguata esperienza al fine di garantire la precisione nella verbalizzazione e la speditezza
delle complesse operazioni elettorali, nonché di tener conto del disposto relativo all’obbligo
di astensione in presenza di interessi personali sancito dall’art. 7 del DPR 62/2013 “Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici” da ultimo introdotto.
-quattro scrutatori tratti dall’Albo comunale degli scrutatori di seggio elettorale formato
sulla base delle domande degli elettori del Comune. Il Presidente sceglie tra gli scrutatori
un Vicepresidente.
L’ufficio di Presidente, scrutatore e Segretario è obbligatorio per le persone designate ai
sensi dell’art. 24, comma 1, e dell’art. 89 del TU n. 570/1960 che stabiliscono le
responsabilità e sanzioni per coloro che senza giustificato motivo non siano presenti
all’atto di insediamento dl seggio o si allontanino dall’ufficio elettorale di sezione prima che
abbiano termine le operazioni elettorali.
Per le responsabilità penali connesse alle operazioni elettorali si rinvia alle disposizioni
penali riportate nell’ultimo paragrafo della presente guida, ossia in particolare agli artt. 86102 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
Tutti i membri dell’ufficio elettorale di sezione sono durante l’esercizio delle loro funzioni
per ogni effetto di legge pubblici ufficiali.
Al fine di garantire la celerità e la regolarità delle operazioni elettorali A TUTTI I
COMPONENTI DEL SEGGIO SI RACCOMANDA LO STUDIO DELLE “ISTRUZIONI PER
LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE” PREDISPOSTE DAL
MINISTERO DELL’INTERNO E DISPONIBILI SUL SITO http://www.interno.gov.it/.
Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale nel periodo compreso tra il 25° e
il 20° giorno precedente la votazione. La scadenza del termine per la nomina degli
scrutatori è quindi fissata per lunedì 5 maggio 2014.
I Presidenti di seggio invece vengono nominati dal presidente della Corte d’Appello entro
il 25 aprile 2014.
ESENZIONE DA DIRITTI E IMPOSTE DI BOLLO
Gli atti e i documenti da utilizzarsi per i fini elettorali sono esenti da bollo e dai diritti di
segreteria.
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SISTEMA ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO
Ai sensi dell’art. 71 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 nel Comune di Bitritto, che ha una
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, l’elezione del Consiglio comunale si effettua con
sistema maggioritario contestualmente all’elezione del Sindaco.
Con la lista di candidati a Consiglio comunale deve essere presentato anche il nome e
cognome del candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo da affiggere
all’albo pretorio.
Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica
di Consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero
dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
Ai sensi dell’art. 2 della L.215/2012 nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza
di entrambi i sessi. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti
come il Comune di Bitritto, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore ai due terzi dei candidati, salvi gli arrotondamenti di legge.
Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di Sindaco.
Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il
relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla
carica di Consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di
Sindaco prescelta, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo
contrassegno.
Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti come il Comune di
Bitritto, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo
contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due
candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto. Nel
caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso
della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
È proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti da effettuarsi il giorno 08.06.2014. in caso di ulteriore
parità viene eletto il più anziano di età.
A ciascuna lista di candidati alla carica di Consigliere si intendono attributi tanti voti quanti
sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco ad essa collegato.
Alla lista collegata alla carica di Sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono
attribuiti due terzi dei seggi assegnati al Consiglio, salvi gli arrotondamenti di legge.
I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste.
Nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti Consiglieri comunali secondo
l’ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di
preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di
lista.
Il primo seggio spetta a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di
Sindaco della lista medesima.
ELETTORI
ELETTORI DELL’UNIONE EUROPEA
I cittadini dell’Unione Europea1 residenti a Bitritto possono votare per l’elezione del
Sindaco e del Consiglio comunale. Per poter esercitare il diritto di voto presentano al
Sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso il
Comune, entro il 15.4.2014.
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I Paesi membri dell’Unione europea, oltre all’Italia, sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
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L’iscrizione nella lista aggiunta offre consente a tali cittadini di acquisire l’eleggibilità a
Consigliere comunale e l’eventuale nomina a componente della Giunta del Comune di
Bitritto, con esclusione della carica di Vicesindaco.
VOTO DOMICILIARE PER COLORO CHE SONO AFFETTI DA GRAVI INFERMITA’ O
SONO DIPENDENTI DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
Con il D.L. n. 1/2006, gli elettori affetti da grave infermità o dipendenti da apparecchiature
elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, possono
chiedere di esercitare il diritto di voto presso il proprio domicilio.
Per poter accedere al voto domiciliare deve essere fatta richiesta non oltre il
10.05.2014 al Sindaco del Comune di Bitritto, allegando:
1- copia della tessera elettorale;
2- un certificato rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi
dell’Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della
votazione (10.4.2014), che attesti che l’elettore sia affetto da gravissime infermità, tali che
l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei
servizi di cui all’art. 29 della Legge 104/19922, o che l’elettore sia in condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne
l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora.
LA DOMANDA DEVE INDICARE L’INDIRIZZO DELL’ELETTORE E UN RECAPITO
TELEFONICO.
Il voto verrà raccolto presso il domicilio dell’elettore nelle giornate di voto, dal Presidente di
seggio e da due membri del seggio medesimo.
ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI
Ai sensi dell’art. 41 del TU n. 570/1960 sono da considerarsi elettori fisicamente impediti
nell’espressione autonoma del voto i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o
da altro impedimento di analoga gravità.
Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia
o, in mancanza, di un altro elettore liberamene scelto, purchè l’uno o l’altro sia iscritto nelle
liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.
L’annotazione del diritto al voto assistito può essere previamente inserita, su richiesta
dell’interessato corredata dalla relativa documentazione a cura del Comune di iscrizione
elettorale, mediante apposizione di un timbro “AVD” e della firma in calce di un delegato
del Sindaco nella tessera elettorale personale.
Pertanto, qualora l’elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella
quale sia apposto il suddetto simbolo, questi dovrà essere ammesso al voto con l’aiuto di
un accompagnatore.
Potrà essere ammesso a votare con un accompagnatore anche l’elettore il cui
impedimento fisico sia evidente.
Quando, invece, non vi sia l’apposizione del suddetto simbolo nella tessera elettorale
personale, o quando l’impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito potrà
essere dimostrato con un certificato medico, che deve essere rilasciato immediatamente e
gratuitamente dal funzionario medico designato dai competenti organi delle Unità Sanitarie
Locali. Detto certificato deve attestare che l’infermità fisica impedisce all’elettore di
esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.
Spetta al Presidente del seggio valutare di volta in volta l’effettività dell’impedimento ad
esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità amputazione delle mani, paralisi) che di per sé
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In base all’art. 29, L. 104/1992 in occasione di consultazioni elettorali, i Comuni organizzano i servizi di trasporto
pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
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consentono l’ammissione al voto assistito. L’impedimento, in ogni caso, deve essere
riconducibile alla capacità visiva dell’elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal
momento che l’ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non
influiscono su tali capacità ma riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore.
Alla luce della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. V n. 505/1990) è da
ritenere che gli handicap di natura psichica abbiano rilevanza ai fini del diritto al voto
assistito solo allorquando la relativa condizione patologica comporti una menomazione
fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.
ELETTORATO PASSIVO
Ai sensi dell’art. 55 del TUEL sono eleggibili a Sindaco e a Consigliere comunale gli
elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica che abbiano compiuto il 18° anno di età
nel 1° giorno fissato per la votazione (25.05.14).
Sono, altresì, eleggibili a Consigliere comunale i cittadini di uno Stato membro della
Unione Europea iscritti nelle apposite liste aggiunte.
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ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LA PREPARAZIONE DELLE
CANDIDATURE
Per la presentazione delle candidature è necessaria la produzione dei seguenti documenti:
a) candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere
comunale; i candidati presenti nella lista devono essere indicati con un numero d’ordine
progressivo, riportare l’indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita (per le
donne coniugate o vedove l’indicazione del cognome del marito è facoltativa); altri dati
quali il soprannome possono essere ammessi. Con la lista deve essere presentato il
cognome e nome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo. Per
i candidati cittadini di altri Paesi dell’Unione Europea deve essere specificato anche lo
Stato di appartenenza. La lista dei candidati deve essere presentata con apposita
dichiarazione scritta. Il DPR n. 570/1960 non prescrive una particolare formulazione per
detta dichiarazione, purchè contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede
all’art. 32.
b) dichiarazione di presentazione di lista. Per il Comune di Bitritto, ai sensi dell’art. 3, L.
81/1993, devono essere raccolte un numero di sottoscrizioni da parte dei presentatori in
un numero compreso tra 100 e 200 elettori. La firma degli elettori deve avvenire su
appositi moduli (non esiste un modello ufficiale) riportanti il contrassegno di lista (il
contrassegno deve essere riportato in modo reale ossia mediante la sua riproduzione
grafica), il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché i dati dei
sottoscrittori. Non possono essere raccolte sottoscrizioni su fogli mobili privi del
contrassegno di lista e dei dati anagrafici dei candidati. Le candidature e le liste possono
essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo
politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due
Camere o nel Parlamento Europeo che sia costituito in gruppo parlamentare di una delle
due Camere nella legislatura in corso, a condizione che all’atto di presentazione della
candidatura o della lista, sia allegata una dichiarazione sottoscritta da un legale
rappresentante del partito o gruppo parlamentare. La firma del sottoscrittore deve essere
autenticata da: Notaio, Giudice di pace, Giudice conciliatore, Cancelliere o Collaboratore
delle cancellerie dei tribunali, Segretario delle Procure della Repubblica, Presidente della
Provincia, Sindaco, Assessore comunale e provinciale, Presidente del Consiglio comunale
e provinciale, Segretario comunale e provinciale, funzionario incaricato dal Sindaco e dal
Presidente della Provincia, Consigliere comunale e provinciale che comunichi la sua
disponibilità rispettivamente al Sindaco o al Presidente della Provincia. L’autenticazione
deve essere redatta con le modalità di cui all’art. 21, comma 2 del DPR n. 445/2000
ovvero in presenza dell’autenticatore che deve accertarsi dell’identità del sottoscrittore
tramite esibizione di un documento di identità personale e riportando sul modulo di
sottoscrizione: cognome e nome dell’elettore, luogo e data di nascita, comune di iscrizione
nelle liste elettorali, estremi del documento con cui è stato riconosciuto l’elettore. La
competenza ad autenticare le firme dei sottoscrittori è limitata al territorio di competenza
dell’ufficio di cui sono titolari. Pertanto Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali,
Segretario comunale e incaricati del Sindaco, possono autenticare sottoscrizioni raccolte
nell’ambito territoriale del Comune di Bitritto. Ogni singolo modello può contenere le firme
raccolte nell’ambito di una giornata (dalle ore 00.01 alle ore 24.00) e deve essere chiuso
alla fine della giornata stessa con la data e la firma di chi svolge le operazioni di
autenticazione. Per quanto riguarda la presentazione delle liste per le elezioni comunali,
possono essere sottoscritte esclusivamente da elettori del Comune di Bitritto, pertanto al
momento della sottoscrizione è bene avere certezza della residenza anagrafica degli
interessati e della loro iscrizione nelle liste elettorali. La dichiarazione di presentazione
della lista deve contenere anche l’indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle
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operazioni di sorteggio delle liste presso la Commissione elettorale circondariale,
designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e l’ufficio centrale,
dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco.
c) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali
del Comune di Bitritto; i sottoscrittori delle liste dei candidati per le elezioni comunali
devono essere elettori del Comune di Bitritto e allo scopo di garantire l’esistenza di tale
condizione è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati di iscrizione
nelle liste elettorali. Tali certificati potranno essere anche collettivi e dovranno essere
rilasciati dal Sindaco nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta. I certificati devono
essere presentati, contestualmente alla presentazione delle liste al Segretario comunale.
Nel caso di mancata produzione dei certificati a parte del presentatore della lista, la
Commissione Circondariale deve tener conto della documentazione posta a sua
disposizione e, qualora ritenga di non poter svolgere con la propria struttura gli
adempimenti, può disporre l’ammissione di nuovi documenti. Qualora i presentatori della
lista non abbiano tenuto conto della richiesta di integrazione della documentazione, la
Commissione elettorale ricusa la lista. Non è ammessa l’autocertificazione.
d) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di
Sindaco e per la candidatura alla carica di Consigliere comunale; con la lista deve
essere presentata anche la dichiarazione di accettazione alla candidatura a Sindaco o a
Consigliere comunale. Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna
speciale formulazione. È però necessario che essa contenga l’esplicita dichiarazione del
candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1, art. 15, L. n.
55/1990. Inoltre ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, oltre
all’accettazione della candidatura il collegamento con la lista per l’elezione del Consiglio
comunale. La dichiarazione di accettazione alla candidatura deve essere firmata dal
candidato ed autenticata con le stesse modalità previste per le autentiche dei sottoscrittori
di lista; l’omessa autenticazione della sottoscrizione dei candidati entro il termine prescritto
per la presentazione delle candidature determina la nullità insanabile della sottoscrizione
e, di conseguenza, l’inammissibilità della presentazione della lista (TAR ABRUZZO
11.3.99; TAR CAMPANIA 6.11.98; TAR LOMBARDIA 2.2.95). Nessuno può accettare la
candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni e chi è stato
eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni se prima non rassegna
le dimissioni dalla carica di Consigliere. Chiunque, nella dichiarazione autenticata di
accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito ai sensi della
legge penale.
e) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune
della Repubblica; così come per i sottoscrittoi delle liste, anche per i candidati, all’atto
della presentazione delle candidature, deve essere presentato il certificato di iscrizione
nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica. Per i cittadini della UE il
certificato attesta che questi sono iscritti nella apposita lista elettorale aggiunta, o che
hanno presentato domanda per esservi iscritti. Non è ammessa l’autocertificazione.
f) modello di contrassegno di lista: contrassegno per i candidati alla carica di
Sindaco e per i candidati alla carica di Consigliere comunale. Il candidato alla carica
di Sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno della lista collegata. Tali contrassegni
dovranno essere riprodotti anche sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede
elettorali. Affinchè la Commissione elettorale circondariale non ricusi, ai sensi dell’art. 33
del DPR 570/1960, non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio
interesse, evitare che esso sia identico o simile a quello di altra lista già presentata o a
quello notoriamente usato dai partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i
presentatori medesimi. È inoltre da evitare da parte di coloro che non ne sono autorizzati
l’uso di contrassegni di lista che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli
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usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. L’autorizzazione per la
presentazione di tali contrassegni è ammessa solo mediante dichiarazione sottoscritta dal
Presidente o dal Segretario nazionale del partito o gruppo o dal Presidente o Segretario
regionale o provinciale degli stessi per attestazione dei relativi Presidenti o Segretari
nazionali ovvero da rappresentanti da loro incaricati con un mandato autenticato da
Notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del
partito o gruppo politico stesso. Tale documentazione deve essere presentata in originale
o copia autenticata. È inoltre vietato l’uso dei contrassegni che riproducono immagini o
soggetti di natura religiosa. Il modello di contrassegno deve essere presentato in triplice
copia secondo le disposizioni vigenti in materia e in base all’art. 3 della legge n. 415/1993.
g) preventivo delle spese della lista solo ove ciò sia previsto dallo Statuto comunale.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La presentazione delle candidature deve essere fatta al Comune di Bitritto. La
presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata:
a) dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici;
b) da uno o più candidati;
c) da uno o più sottoscrittori della lista stessa;
d) dai delegati della lista.
La presentazione dovrà essere effettuata durante l’orario di apertura dell’ufficio
dalle ore 8.00 alle 20.00 del 25 aprile 2014 e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 26 aprile
2014
ESAME E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE E SORTEGGIO DEI CANDIDATI E
LISTE AMMESSE
Le operazioni per l’esame e l’ammissione delle candidature vengono svolte dalla
Commissione elettorale circondariale. Le operazioni che deve effettuare la Commissione
sono:
a) accertamento della data di presentazione delle liste;
b) verifica del numero dei presentatori e delle regolarità dei moduli contenenti le firme;
c) controllo del numero dei candidati;
d) controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature;
e) controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali
f) controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste;
g) controllo dell’avvenuto deposito del programma amministrativo;
h) esame dei contrassegni di lista.
Tali operazioni devono essere concluse entro il giorno successivo alla scadenza del
termine per la presentazione delle liste (27 aprile 2014). Qualora la Commissione abbia
ricusato il contrassegno di qualche lista le relative comunicazioni devono essere effettuate
al Sindaco ed al Prefetto entro il 26° giorno prece dente le elezioni (martedì 29 aprile).
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Dopo che la Commissione si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste
presentate, dovrà procedere all’assegnazione di un numero progressivo a ciascun
candidato alla carica di Sindaco e a ciascuna lista ammessa. L’assegnazione del numero
avviene tramite sorteggio. Sulla scheda di votazione e sul manifesto i nominativi dei
candidati alla carica di Sindaco sono riportati secondo l’ordine risultato dal sorteggio, con a
fianco i contrassegni delle liste riprodotti secondo l’ordine risultato dal relativo sorteggio.
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA
La designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi elettorali, l’ufficio elettorale
centrale e la Commissione elettorale comunale per le operazioni di nomina degli
scrutatore, non è obbligatoria in quanto la loro nomina è nell’interesse della lista
rappresentata e in quanto non fanno parte integrante di tali organi ma vigilano per tutela
degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.
I rappresentanti di lista per le elezioni comunali devono essere elettori del Comune di
Bitritto.
La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta con dichiarazione scritta e la
firma dei delegati della lista responsabile della loro nomina, con obbligo di autenticazione
con le stesse modalità previste per i sottoscritto di lista. Nulla vieta che un delegato
designi se stesso quale rappresentante di lista ma le designazioni non possono essere
fatte da terzi autorizzati dal delegato. Nel caso di contemporaneità di più elezioni come nel
caso del Comune di Bitritto, quali rappresentanti di lista possono essere designate le
stesse persone per i diversi tipi di elezione. Le designazioni possono essere fatte per due
rappresentanti, uno effettivo e uno supplente. La designazione dei rappresentanti di lista
può essere fatta:
a) al Segretario comunale entro il venerdì 23 maggio precedente alle elezioni;
b) direttamente al Presidente del seggio, il sabato 24 maggio pomeriggio durante le
operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina di domenica
prima dell’inizio delle votazioni. I rappresentanti di lista hanno la qualifica di pubblici
ufficiali e hanno diritto:
a) ad assistere a tutte le operazioni dell’ufficio;
b) possono far verbalizzare brevi dichiarazioni;
c) possono approntare la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne, sui plichi, nei
verbali, sulle strisce di chiusura delle porte e finestre;
d) per l’esercizio delle loro funzioni possono portare segni distintivi del partito o della lista
di appartenenza.
I rappresentati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni possono essere
su disposizioni del Presidente allontanati dall’aula ed essere puniti ai sensi delle
disposizioni penali vigenti.
PROPAGANDA ELETTORALE
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È necessario che in occasione delle elezioni sussistano condizioni di parità tra candidati e
le liste, candidati tra loro, liste tra di loro, in modo che nell’accesso agli spazi loro riservati
non si verifichi a prevalenza di un candidato rispetto ad altri candidati o di una lista rispetto
ad altre liste.
L’attività dei candidati e delle liste nelle consultazioni elettorali rientra nel concetto di
“propaganda” regolata dalla L. 212/19956 (propaganda mediante affissione), dagli artt. 29
e 30 della L. 81/1993 (propaganda disposta per le elezioni comunali) e dalla L. 28/2000
(propaganda tramite mezzi di informazione).
Gli artt. 1 e 2 della L. 212/1956 prescrivono che le affissioni di propaganda elettorale
possono essere effettuate esclusivamente negli appositi spazi predisposti dalla Giunta
Comunale che per Bitritto è fissato in un numero minimo di 5 e massimo di 10, secondo
le innovazioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2014.
Tale Legge ha abrogato gli spazi di propaganda elettorale in precedenza previsti per
coloro che non partecipano direttamente alla campagna elettorale ma che si interessano in
qualità di fiancheggiatori.
Le affissioni possono avere inizio soltanto successivamente alla comunicazione da parte
della Commissione Elettorale Circondariale delle liste e delle candidature ammesse cui
consegue la delimitazione da parte della Giunta degli spazi per le stesse affissioni.
Dal momento dell’assegnazione degli spazi, vi è il divieto di propaganda al di fuori degli
spazi stabiliti, essendo in particolare vietati:
a) Le affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati alle
normali affissioni;
b) L’esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli
interessati, ovvero di giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti,
associazioni, editori, posti in luogo pubblico. In tali spazi possono essere esposti
quotidiani o periodici;
c) L’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali o altri e di materiali inerenti
direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo
pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni,
sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli infissi di
finestre o balconi, sugli alberi o sui pali.
È compito del Sindaco, Ufficiale di Governo di materia elettorale, ai sensi degli artt. 14 e
54 del D.Lgs. n. 227/2002, procedere a togliere (deaffissione) del materiale abusivamente
affisso tramite apposita ordinanza di immediata rimozione, con riserva di adozione dei
provvedimenti di esecuzione di ufficio in caso di inottemperanza. Le spese sostenute dal
Comune per la rimozione della propaganda abusiva sono a carico dell’esecutore materiale
e del committente responsabile (art. 29, comma IV, L. 81/1993 e art. 15, comma III, L.
515/1993).
Ai sensi della L. 212/1956, solo assolutamente vietate le forme di propaganda elettorale
tramite iscrizioni murali, su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.
Dal 25 aprile 2014, 30° giorno antecedente la votaz ione è ammessa la propaganda
elettorale a mezzo di manifesti, scritti, stampati o giornali murali, nei limiti consentiti dalla
Legge n. 212 del 4.4.56.
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Inoltre, ai sensi della Legge n. 212/1956, art. 6, e della Legge n. 130/1975, art. 7, inizia il
divieto:
- della propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in un luogo pubblico, ivi
compresi tabelloni, striscioni o drappi;
- di ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- del lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- dell’uso di altoparlanti su mezzi mobili in movimento, fatta eccezione per il preannuncio
dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni e solamente del giorno della
manifestazione e di quello precedente negli orari previsti dalla legge;
- di svolgere propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o
periodici, di spot pubblicitari e di ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie
radiotelevisive. Non rientrano nel divieto:
a) Gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque
denominati;
b) Le pubblicazioni di presentazione dei candidati e delle liste che partecipano alla
consultazione;
c) La presentazione e la illustrazione dei loro programmi elettorali.
Il sabato 24 maggio, primo giorno antecedente alle votazioni, ha termine la propaganda
elettorale: ha infatti inizio il divieto di effettuare nel giorno precedente ed in quello stabilito
per la votazione:
a) I comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta e/o indiretta in luoghi pubblici o
aperti al pubblico;
b) La nuova affissione di stampati, di giornali murali o altri e di manifesti di propaganda
elettorale;
c) La diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE
Ai sensi dell’art. 7 L. 130/1975 sono da intendersi come comizi e riunioni elettorali
solamente quelle che si verificano dal 30° giorno a ntecedente la data fissata per le elezioni
(25 aprile) fino alle ore 24,00 del venerdì precedente la data delle votazioni (23 maggio).
Pertanto, solo in tale periodo i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esenti
dall’obbligo di darne avviso al Questore almeno con tre giorni di anticipo. Comunque
anche in tale periodo, al fine di evitare situazioni atte a turbare l’ordine pubblico, le
modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi, sono concordate tra i promotori
delle manifestazioni, con la presenza durante le stesse delle Autorità di pubblica
sicurezza.
Al fine di consentire ai partiti ed ai movimenti partecipanti alla competizione elettorale di
fruire di ulteriori spazi, oltre a quelli già posseduti dagli stessi, il Comune è tenuto in
occasione delle elezioni a mettere a disposizione dei partecipanti alla consultazione i locali
di proprietà già predisposti per conferenze o dibattiti. L’utilizzo di tali strutture deve essere
assicurato in egual misura, a tutti i partiti o gruppi politici che lo richiedano,
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compatibilmente con altre iniziative già autorizzate e
dell’Amministrazione comunale. L’utilizzo degli spazi è gratuito.
con
l’organizzazione
COMMITTENTE RESPONSABILE
Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale per mezzo di scritti, stampa o foto stampa,
radio, televisione, incisione magnetica o altro mezzo di divulgazione, devono recare
l’indicazione del committente responsabile, che è da intendersi come colui che ordina la
pubblicazione o la divulgazione del materiale di propaganda elettorale e le connesse
prestazioni di lavoro e come tale, si assume le inerenti responsabilità, anche di ordine
penale per le eventuali inosservanze della normativa in materia.
SANZIONI
È punito con la multa da Euro 103,29 a Euro 1032,91:
a) chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali, manifesti di propaganda
elettorale, destinati all’affissione o alla diffusione o ne impedisce l’affissione o la diffusione,
ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla
propaganda elettorale a norma della presente legge, o non avendone titolo, affigge
stampati, giornali murali o manifesti negli spazi suddetti. Tale disposizione si applica
anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali;
b) chiunque, dal 30° giorno (25 aprile 2014) alla d ata fissata per le elezioni (25 maggio
2014), esegua forme di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in
luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti o faccia lancio o getto di
volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico o propaganda luminosa mobile;
c) chiunque affigge stampati, giornali murali, manifesti di propaganda elettorale previsti al
punto a) fuori degli appositi spazi;
d) chiunque, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, effettua comizi,
riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la
nuova affissione di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda;
e) chiunque nei giorni destinati alla votazione effettua ogni forma di propaganda elettorale
entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
L’impedimento o la turbativa di una riunione di propaganda elettorale è punita con la
reclusione fino a 6 mesi o con la multa da € 103,29 a € 619,75.
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DISPOSIZIONI PENALI
ARTT. 86-102 DPR 16 MAGGIO 1960, N. 570
Art. 86. Chiunque, per ottenere, a proprio o altrui vantaggio, la firma per una
dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o
promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone,
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 7 a euro 51, anche
quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data
all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o
rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.
La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha
accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.
Art. 87. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per
costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in
favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui
riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a
diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una
dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate
candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da
sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 7 a euro 51.
La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la
minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite,
o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o
comitati esistenti o supposti.
Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di
armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso
di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire
10.000.000 [122].
Art. 87 bis.
1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della
candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Art. 88.
Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un
servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico
potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di
esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di
candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate
liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da euro 7 a euro 51.
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Art. 89.
Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i
quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza
giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento
del seggio, incorrono nella multa da euro 5 a euro 12. Nella stessa sanzione incorrono i
membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano
termine le operazioni elettorali.
Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.
Art. 90.
Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento
delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque
modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e
con la multa da euro 7 a euro 51.
Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo
unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime
o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a
sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati,
alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è
commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto
anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro
secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di
elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di
candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro [128].
[Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere
giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo].
Art. 91. Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio
centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed
è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.
Si procede con giudizio direttissimo.
Art. 92.
Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce
nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi
e con l'ammenda fino a lire 400.000.
Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione
o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal
presidente, non obbedisca.
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Art. 93.
Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o
assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si
presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 51.
Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito
con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.
Art. 94.
Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del
verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da
quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che
non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito
con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 7 a euro 51.
Art. 95.
Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla
esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di
farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un
certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con
la multa fino a euro 25.
Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli
sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 51.
Art. 96.
Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari
alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità
della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito votazioni, è
punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 25 a 51.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli
63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.
Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla
legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il
trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire
2.000.000 a lire 4.000.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e
giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo [138].
Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo
verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa fino a 51 euro.
I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle
operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino
a lire 4.000.000[140].
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Art. 97.
Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta,
fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e
con la multa fino a 51 euro.
Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di
certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a 51
euro.
Art. 98.
Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal
certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o
chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
Art. 99.
L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con l'ammenda
da euro 2 a euro 7.
Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice della
scheda.
Art. 100.
Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte
civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.
L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due
anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da
qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata
dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito
per la prescrizione.
Art. 101. T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94.
Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa,
chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.
Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del
Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di
deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la
falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.
Art. 102.
Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena
della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici
uffici.
Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità
è pronunziata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.
Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.
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Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in
altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.
Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175
del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione
condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale [144].
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