tarsu garage e autorimesse anno 2007

DELIBERAZIONE
N. 14
COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
PROVINCIA DI CATANIA
REGISTRO PROPOSTE N. 14 DEL 27/02/2014
ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE: SINDACO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: TARSU GARAGE E AUTORIMESSE ANNO 2007. ATTO DI
INDIRIZZO
L'anno, 2014 addì, 27 del mese di FEBBRAIO alle ore 14,50 e seguenti, nella Casa
Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE con l'intervento dei Sigg.ri:
PUGLISI IGNAZIO
SINDACO
Pres.te
MALAPONTI FRANCESCO ASSESSORE Pres.te
ROMEO GIOVANNI
POLLICINA ENRICHETTA
VALASTRO ANGELO
ASSESSORE Ass.te
ASSESSORE Pres.te
ASSESSORE Pres.te
Presiede il Sindaco, Avv. Ignazio Puglisi
Partecipa il Segretario Comunale, Dottssa Anna Bongiorno
IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto
LA GIUNTA MUNICIPALE
- ESAMINATA l'allegata Proposta di Deliberazione inerente all'oggetto;
- PRESO e DATO ATTO che la stessa è conforme a quanto previsto dall'art. 12 L.R. n.
30/2000;
- RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
- VISTO L'O.A.EE.LL. Vigente;
- CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. APPROVARE,
l'allegata
proposta
di
deliberazione,
2. Il presente atto viene trasmesso:
3. Al Capo Settore aree: U.T.C.
Al Capo Settore AA.GG.
AI Capo Settore SS.FF.
AL Capo Settore VV.UU.
Al Responsabile Ufficio Tributi
Al Capo gruppo di maggioranza, Avv. Carmela Vasta;
Al Capo gruppo di minoranza, Alfìa Catanzaro;
All'Ufficio Pubblicazioni;
La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
inerente
all'oggetto.
COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
(Provincia di Catania)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: TARSU GARAGE E AUTORIMESSE ANNO 2007. ATTO DI INDIRIZZO
PREMESSO CHE la questione della applicabilità della Tarsu ai locali garage ed alle
autorimesse private è connotata da un'obbiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di
operatività delle norme che la disciplinano;
CHE, al riguardo, con deliberazione n. 4/2008 il Consiglio comunale con riferimento e ad
interpretazione dell'ari. 11 e. 1 punto 2 del Regolamento Comunale TARSU, ha disposto
"... l'esenzione dal tributo per tutti / locali destinati a ricovero automezzi esistenti
nell'ambito del territorio comunale, purché catastati in categoria "C/6...";
CHE la Tributi Italia S.p.a., allora titolare del servizio di riscossione dei tributi locali, ha
dato comunque corso all'attività di accertamento e riscossione della TARSU anche per i
locali garage;
CHE, pertanto, con delibera n. 16/2009 il Consiglio Comunale ha disposto la riapertura dei
termini di cui all'art. 2 del Regolamento sul Condono delle Imposte Comunali, approvato
con delibera di C.C. n. 10 del 17/2/2003, statuendo, altresì, che
" ... poiché il Comune
avrà un vantaggio del superiore condono in quanto per gli anni successivi verranno iscritti
a ruolo superfici di quanti chiederanno di beneficiare del superiore condono, applicare a
tutti coloro che presenteranno istanza, oltre all'abbuono degli interessi, delle sanzioni e di
tutte le maggiorazioni applicate, un abbuono del 20% (venti percento) sulla tassa
dovuta..."',
CHE
con deliberazione n. 20 del 29 giugno 2010 il Consiglio
Comunale
ha
modificato il regolamento comunale TARSU, fissando per i locali garage un'aliquota non
superiore al 15% di quella stabilita per le abitazioni;
CHE la Giunta Municipale, con deliberazione n. 28 del 26.2.2013, ha deliberato "... di
dare direttive all'Ufficio tributi perché non ricomprenda nell'attività di recupero evidenziata
in premessa, le sanzioni e gli interessi connessi alle ingiunzioni TARSU garage recapitate
a partire dal 2013...";
CHE l'Ufficio Tributi, ritenendo dovuta l'imposta per i locali garage per l'anno 2007, ed al
fine comunque di non incorrere in prescrizione, ha richiesto i relativi importi con avvisi di
accertamento notificati entro il 31.12. 2013, prowedimenti con i quali sono state applicate
sanzioni ed interessi a titolo di omessa denuncia e mancato pagamento;
CHE i predetti avvisi di accertamento con i quali sono state contestate l'omessa denuncia
ed il mancato pagamento della Tassa Smaltimento Rifiuti solidi Urbani, relativa all'anno
2007, riguardano per la gran parte locali garage, catastalmente classificati come C/6;
CHE sono pervenuti all'Ente numerosi ricorsi e numerose richieste di annullamento in
autotutela dei predetti atti da parte dei contribuenti;
DATO ATTO CHE l'Amministrazione comunale, at fine di dirimere definitivamente la
vicenda, con deliberazione di G.M. n. 135 del 28 dicembre 2013 ha conferito incarico
all'avv. Andrea Libranti, del foro di Catania, per attività di assistenza legale al fine di
rendere un parere nel procedimento di riscossione TARSU relativa a locali garage ed
autorimesse private - anni 2007 e seguenti;
CHE il predetto professionista con nota prot.2295 del 20.02.2014 ha trasmesso il parere,
che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
CHE dal predetto parere emerge che "l'ordinamento tributario non prevede un'intassabilità
incondizionata di garage ed autorimesse private, ma consente tuttavia al contribuente di
denunziare nelle prescritte forme e di dimostrare la eventuale inidoneità del bene a
produrre rifiuti o la sua oggettiva inutilizzabilità nel corso dell'anno" (cfr. Corte Suprema di
Cassazione, sentenza n. 11351/2012);
CHE la TARSU è astrattamente dovuta anche per il possesso dì garage ed autorimesse
private, ferma restando la facoltà del contribuente di dimostrare in sede di denuncia e/o
ricorso la inidoneità alla produzione di rifiuti o oggettiva inutilizzabilità dell'immobile;
CHE, in materia di applicazione di sanzioni ed interessi moratori per omessa denuncia ed
omesso pagamento, il professionista incaricato ha evidenziato che, stante l'obbiettiva
incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme che disciplinano la Tarsu
ai garage ed alle autorimesse private "... consegue, in base ai principi codificati dall'ari. 6
del D. Igs. 472/1997 (che detta i principi generali applicabili alle sanzioni tributarie) e
dall'ari. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 27.7.2000 n. 212), la inapplicabilità
delle sanzioni alla fattispecie che ne occupa.."',
CHE, in particolare, l'art. 6 del D.lgs. 472/1997, infatti, prevede al comma 2 che "Non è
punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di
incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si
riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la
dichiarazione e per il pagamento";
Che l'art. 8 del D.lgs. n. 546/1992 abilita il Giudice Tributario a non applicare la sanzione
tributaria "quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla
portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce".;
CHE l'art. 10 della L. n. 212/2000 prevede al comma 2 che "Non sono irrogate sanzioni né
richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni
contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate
dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a
seguito di fatti conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione medesima";
CHE, conseguentemente, la irrogazione di sanzioni e fa richiesta di interessi, per effetto
della omessa denuncia ai fini Tarsu del possesso di garage o autorimesse privare,
sarebbe certamente contraria al disposto della norma sopra richiamata, posta a presidio e
tutela del principio di collaborazione e buona fede al quale devono essere improntati i
rapporti tra contribuente ed amministrazione;
CHE non può revocarsi in dubbio la assoluta buona fede dei contribuenti di Piedimonte
Etneo, i quali sono stati indotti a confidare nell'intassabilità dei locali di cui trattasi anche
dalla condotta mantenuta al riguardo dalla Amministrazione Comunale, con gli atti sopra
indicati;
CHE il predetto professionista ha inoltre escluso l'applicabilità retroattiva del regime
tariffario introdotto per i garage con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2010;
Tutto ciò emesso, da formare parte integrante del presente atto,
Visto il Regolamento comunale in materia Tassa Smaltimento Rifiuti solidi Urbani
Vistoli D.Lgs. 507/1993
Visto l'ari 8 del D.lgs. n. 546/1992
Visto l'art. 6 del D.lgs. 472/1997;
Visti i pareri formulati sulla proposta;
Visto il d.Ls. 267/2000;
Visto l'O.R.A.EE.LL. vigente in Sicilia
PROPONE
1. Di dare atto di indirizzo all'Ufficio Tributi al fine di procedere d'ufficio allo sgravio di
tutte le somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi, con atti già emessi e
regolarmente notificati, a titolo di omessa denuncia e omesso pagamento Tassa
Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani per i locali garage (Categ. C/6) costituenti
dipendenze di locali adibiti ad uso abitativo e facenti parte del corpo di fabbrica
principale;
2. Di applicare
i principi
esposti,
salvo diverse successive
nell'immediato agli atti di accertamento relativi all'anno 2007.
determinazioni,
-TUDIO
.1Z1,p.,oZ/00a
ANDREA LIBRANTI
AVVOCATO
Catania, 14 Febbraio 2014
Al Signor Sindaco
del Comune di Pìedimonte Etneo
Con delibera di giunta municipale del 28 dicembre ultimo scorso, mi è staro chiesto
dì conoscere se l'ordinamento tributario, nella fattispecie concreta che risulta delineata nel
predetto atto deliberativo, consente al Comune di richiedere in pagamento, oltre al tributo
in sorte capitale (Tarsu su garage ed autorimesse private), anche le sanzioni e gli interessi
moratori.
Sulla questione sottopostami rassegno le considerazioni che seguono,
##*
L'ordinamento tributario non prevede un'intassabilità incondizionata di garage ed
autorimesse private, rna consente tuttavia al contribuente di denunciare nelle prescritte
forme e di dimostrare la eventuale inidoneità del bene a produrre rifiuti., o la sua oggettiva
irmtìlizzabìlità nel corso dell'anno; circostanze, queste ultime, previste dall'are. 62 Dlgs. n.
507/1993 quali cause di oggettiva esclusione dal tributo.
Il superiore assunto è l'estrema sintesi del contenuto della sentenza n. 11351/2012
della Corte Suprema di Cassazione, che ha infine risolto la grave incertem interpretativa
nella quale si sono dibattuti, sino a non molto tempo fa, i Giudici Tributari dì merito (sì
veda ad es.s in senso favorevole al contribuente, CTR di Palermo Sez. distaccata dì Catania
n. 483/34/2011).
La Tarsu è. quindi astrattamente dovuta anche per il possesso di garage ed
autorimesse private, ferma restando la facoltà del contribuente di dimostrare (in sede di
denuncia e/o di ricorso) le sopra segnalate cause di esclusione dal tributo (inidoneità alla
produzione di rifiuti o oggettiva umtilifezabilità dell'immobile).
95iaa CATANIA- CORSO ITALIA, 172 -TFU 095536540/095 536364 - FAX 095 7462142
E-MAiu: [email protected] - P£C: ANDREA.UBRANTIS RECORD I NEAWOCATICATANIA.IT
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^STUDIO B O H A N N O LIBRATI
#1216 P. 003/005
ANDREA LIBRANTI
AVVOCATO
Tanto pici-nesso, resta da chiedersi se, nel procedere al recupero delle annualità
pregresse, il Comune possa legittimamente applicare al contribuente le sanzioni per omessa
presentazione della denuncia e contestualmente richiedere i relativi interessi di mota.
Sul punto vi è da dire che la questione della applicabilità della Tarsu ai garage ed alle
autorimesse private è connotata - principalmente in ragione della presenza dei contrapposti
orientamenti giurisprudenziali ai quali si è sopra accennato - da un'obbietùva incertezza
sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme che astrattamente la disciplinano.
Da tanto consegue, in base ai principi codificati dall'ari. 6 del Dlgs. 472/1997 (che
detta i principi generali applicabili alle sanzioni tributarie) e dall*art 10 dello Statuto dei
diritti del contribuente (L. 27.7-2000 n, 212), la inapplicabilità delle sanzioni alla fattispecie
che ne occupa.
In particolare l'art. 6 del D.lgs. 472/1997 prevede al comma 2 che "New è punibile
fautore della violarne quando essa è determinate da obiettive condizioni dì martela sullo portata e
di itpptiwsgQm folk disposizioni alfa quali a riferisCQno, nonché da ìndettrmitctU^ga detti
di ìnforma^iùm o dei mode/ti per fa dichiaratone tper ilpagfttnenìd'.
Urta norma di identico contenuto - l'art, 8 del D.lgs, n. 546/992 - abilita peraltro il
Giudice Tributario a non applicare la sanzione tributaria "quando la violatone è giustificata da
obiettive condizioni di incertt^sgt sitila portata e sul?ambito di applicatone delle disposizioni alle quab si
riferisce".
Occorre infine tenere conto - sia per quanto concerne le sanzioni, che per quanto
riguarda gli interessi di mora - del tenore testuale dell'art, 10 della L. n, 212/2000, il quale
prevede al comma 2 che "Non sono irrogate sansoni né richiesti interessi moratorì al contribuentc,
qua/ara egli si sia conformato ad indìcasgom contenute in aiti detfamftiWìsira^iorìe finanziaria, ancorché
SMetfsipamerite modificate dall'amministrasgotie medesima, o qualora il suo comportamentù risulti posto in
essere a seguito di fatti (onsvgitntì a ritardi, ontìsùori od errori del?amrt7Ìmstra%oae Medesima",
La irrogazione di sanzioni e la richiesta di interessi, in conseguenza della omessa
denuncia ai Fini Tarsu del possesso di garage o autorimesse: privare, sarebbe certamente
contraria al disposto della norma sopra richiamata, che è posta a presìdio e tutela del
principio di collaborazione e buona fede al quale devono essere improntati Ì rapporti tra
contribuente ed ammininìstrazione finanziaria.
Occorre infatti considerare la assoluta buona fede dei contribuenti di Piedimonte
Etneo, i quali sono stati indotti a confidare ndla intassabilità dei locali di cui trattasi anche
daRa condotta mantenuta al riguardo dalla Amministrazione Comunale, che in passato
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ANDREA LIBRANTI
AVVOCATO
A tal riguardo non può sottacersi che l'obbligo tributario trova la sua fonte non già
negli arri deliberativi del Comune - che sono idonei alla determinazione delle tariffe per
ciascuna categoria» ma non alla individuazione del presupposto impositìvo e delle relative
cause di esclusione - ma unicamente nelle norme di legge, e precisamente nel richiamato
D.lgs, n. 503/1997. il quale, per quanto attiene alla individuazione del presupposto
impositivo, sostanzialmente riproduce il contenuto del previgente Testo Unico della
Finanza Locale» approvato con regio decreto n, 1175 del 14.9.1931.
Ben può dirsi, pertanto, che il Comune dì Piedimonte Etneo SÌ è sempre astenuto
dal richiedere il pagamento della Tarsu sui garage, ancorché il relativo obbligo astrattamente
sussistesse da oltre ottanta anni; e ciò ha certamente contribuito a rafforzare, in intere
generazioni di contribuenti piedinaontesi, il legittimo convincimento della non debensa del
tributo in questione.
I principi di tutela della buona fede e dell'affidamento, vigenti ed operanti anche in
materia di tributi locali, impongono pertanto che l'Amministrazione Comunale adegui il
proprio operato a quanto previsto dal richiamato art. 10 dello Statuto del Contribuente in
punto di krogazione delle sanzioni e di richiesta di interessi moratori.
***
Dai documenti allegati a corredo della richiesta di parere emerge che il Comune di
Piedimonte, prendendo atto del dato di comune esperienza secondo cui nei locali adibiti a
garage si producono meno rifiuti che in quelli adibiti ad abitasione, ha introdotto a partire
dall'anno 2010, per i locali adibiti a garage con categoria catastale C/6, un coefficiente di
produttività dei rifiuti inferiore a quello previsto per i locali adibiti ad abitazione (delibera di
Consiglio Comunale n. 11/2010).
L'iniziativa è coerente con le previsioni di legge (cfr. art. 62 dei DXgs. n. 546/992),
che consentono al Comune di commisurare la tariffa alle quantità medie ordinarie di rifiuti
che possono essere prodotti negli immobili assoggettati alla tassa, in relazione al dpo di uso
al quale sono destinati.
II più favorevole regime tariffario introdotto con la richiamata delibera non appare
tuttavìa applicabile retroattivamente.
Si osserva al riguardo che U credito del Comune per la tassa dovuta dai possessori dì
garage o autorimesse private, con riferimento a periodi anteriori al 2010» si è
definitivamente formato e non può essere oggetto di rinuncia, neppure parziale, atteso che
la Pubblica Amministrazione deve ritenersi priva del potere di disposizione dei credito
tributario.
1B/ 2 2014
1S:12 0957462142
STUDIO B O N A N N O L I B R A N T I
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ANDREA LIBRANTI
AVVOCATO
La retroattiva applicazione della tariffa più favorevole introdotta nel 2010 si
risolverebbe in un'inammissibile parziale rinuncia al maggior credito spettante al Comune
per gli anni pregressi.
In pratica sarebbe come introdurre un condono "occulto", privo di base normativa.
Sì rammenta al riguardo che il potete dei Comuni di stabilire condoni non può
essere esercitato "sine die", ma solo con riferimento ai periodi di imposta precedenti
all'entrata in vigore della norma primaria che ha introdotto il suddetto potere (cfr. art. 13 L.
n. 289/2002, neirinterpretazione datane da Cass. n, 12679/2012).
***
Nel rassegnare le superiori considerazioni, resto in attesa di conoscere se occorrono
ulteriori approfondirò enti e/o chiarimenti sulle questioni esaminate e, frattanto, invio
cordiali saluti.
aw. Andrea Libranti
P.005/005
COMUNE
DI PIEDIMONTE ETNEO
PROVINCIA DI CATANIA
PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
Ai sensi delFart. 53 della legge 8.6.1990, n° 142, come recepita con l'arti, co.l°, lett. i),
della L.R. 11.12.1991, n° 48, come sostituito dall'art.12, co.l°, punto 0.1, della L.R.
23.12.2000, n° 30, che testualmente recita:
"su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed a! Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di
spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragionerìa in ordine alla regolarità contabile".
Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprìmono il parere di cui al seguente prospetto:
OGGETTO: TARSU GARAGE ED AUTORIMESSE ANNI 2007. ATTO DI INDIRIZZO
PARERE DI REGOLARITÀ
TECNICA
Area: Area finanziaria
Per quanto concerne la regolarità tecnica per esenzione sanzione ed interessi TARSU garage ed autorimesse
anno 2007 si esprime pare favorevole considerato che le diverse delibere seppure adottate senza il parere di
regolarità contabile hanno prodotto incertezza nei contribuenti. Si rappresenta che il mancato gettito potrebbe
comportare un minore entrata con ripercussioni sul bilancio dell'Ente.
Dalla Sede Municipale, 27.02.2014
11 Res,ptfnsabile dell'Area
Finanzia;
S gr^Rag/Ro sari a
X
;;<s,
•-•"'"\" Ss&
IL SECRETALO (COMUNALE
Dottssa Anna Ifòngiori
r,
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMUNALE
La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on Une è iniziata, ai sensi degli artt. Il così come
modificato dall'art. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e ari. 12, co. 1°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi
dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 il
come dal Registro delle pubblicazioni al ».J§5x'
ILM^SSO^
ADDETTO ALL
BBLICAZIONE
II presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line
dal OCÀ2//V al 2S/0J / /4
i~^~'
?
/LM^S£Q__
ADDETTO AUfcA PUBBLICAZIONE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on
dal6<:Jo^x/|U
line dal6<:Jo^x/|Uai£j
/nì/^o^a norma dell'ari. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44/91 così come modificato
l'art. 127, co 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'ari. 32, della
dall'art.
legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati
presentati reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ'
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal
1.
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ai sensi dell'art. 12, comma 2, o dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 (immediata esecutività)
ai sensi dell'ari. 12, comma I, della L.R. n. 44/91 (11° giorno di pubblicazione)
IL SEGRETARIO COMUNALE