DELIBERAZIONE N. 14 COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO PROVINCIA DI CATANIA REGISTRO PROPOSTE N. 14 DEL 27/02/2014 ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE: SINDACO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE OGGETTO: TARSU GARAGE E AUTORIMESSE ANNO 2007. ATTO DI INDIRIZZO L'anno, 2014 addì, 27 del mese di FEBBRAIO alle ore 14,50 e seguenti, nella Casa Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE con l'intervento dei Sigg.ri: PUGLISI IGNAZIO SINDACO Pres.te MALAPONTI FRANCESCO ASSESSORE Pres.te ROMEO GIOVANNI POLLICINA ENRICHETTA VALASTRO ANGELO ASSESSORE Ass.te ASSESSORE Pres.te ASSESSORE Pres.te Presiede il Sindaco, Avv. Ignazio Puglisi Partecipa il Segretario Comunale, Dottssa Anna Bongiorno IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto LA GIUNTA MUNICIPALE - ESAMINATA l'allegata Proposta di Deliberazione inerente all'oggetto; - PRESO e DATO ATTO che la stessa è conforme a quanto previsto dall'art. 12 L.R. n. 30/2000; - RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; - VISTO L'O.A.EE.LL. Vigente; - CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. APPROVARE, l'allegata proposta di deliberazione, 2. Il presente atto viene trasmesso: 3. Al Capo Settore aree: U.T.C. Al Capo Settore AA.GG. AI Capo Settore SS.FF. AL Capo Settore VV.UU. Al Responsabile Ufficio Tributi Al Capo gruppo di maggioranza, Avv. Carmela Vasta; Al Capo gruppo di minoranza, Alfìa Catanzaro; All'Ufficio Pubblicazioni; La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta inerente all'oggetto. COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO (Provincia di Catania) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE OGGETTO: TARSU GARAGE E AUTORIMESSE ANNO 2007. ATTO DI INDIRIZZO PREMESSO CHE la questione della applicabilità della Tarsu ai locali garage ed alle autorimesse private è connotata da un'obbiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di operatività delle norme che la disciplinano; CHE, al riguardo, con deliberazione n. 4/2008 il Consiglio comunale con riferimento e ad interpretazione dell'ari. 11 e. 1 punto 2 del Regolamento Comunale TARSU, ha disposto "... l'esenzione dal tributo per tutti / locali destinati a ricovero automezzi esistenti nell'ambito del territorio comunale, purché catastati in categoria "C/6..."; CHE la Tributi Italia S.p.a., allora titolare del servizio di riscossione dei tributi locali, ha dato comunque corso all'attività di accertamento e riscossione della TARSU anche per i locali garage; CHE, pertanto, con delibera n. 16/2009 il Consiglio Comunale ha disposto la riapertura dei termini di cui all'art. 2 del Regolamento sul Condono delle Imposte Comunali, approvato con delibera di C.C. n. 10 del 17/2/2003, statuendo, altresì, che " ... poiché il Comune avrà un vantaggio del superiore condono in quanto per gli anni successivi verranno iscritti a ruolo superfici di quanti chiederanno di beneficiare del superiore condono, applicare a tutti coloro che presenteranno istanza, oltre all'abbuono degli interessi, delle sanzioni e di tutte le maggiorazioni applicate, un abbuono del 20% (venti percento) sulla tassa dovuta..."', CHE con deliberazione n. 20 del 29 giugno 2010 il Consiglio Comunale ha modificato il regolamento comunale TARSU, fissando per i locali garage un'aliquota non superiore al 15% di quella stabilita per le abitazioni; CHE la Giunta Municipale, con deliberazione n. 28 del 26.2.2013, ha deliberato "... di dare direttive all'Ufficio tributi perché non ricomprenda nell'attività di recupero evidenziata in premessa, le sanzioni e gli interessi connessi alle ingiunzioni TARSU garage recapitate a partire dal 2013..."; CHE l'Ufficio Tributi, ritenendo dovuta l'imposta per i locali garage per l'anno 2007, ed al fine comunque di non incorrere in prescrizione, ha richiesto i relativi importi con avvisi di accertamento notificati entro il 31.12. 2013, prowedimenti con i quali sono state applicate sanzioni ed interessi a titolo di omessa denuncia e mancato pagamento; CHE i predetti avvisi di accertamento con i quali sono state contestate l'omessa denuncia ed il mancato pagamento della Tassa Smaltimento Rifiuti solidi Urbani, relativa all'anno 2007, riguardano per la gran parte locali garage, catastalmente classificati come C/6; CHE sono pervenuti all'Ente numerosi ricorsi e numerose richieste di annullamento in autotutela dei predetti atti da parte dei contribuenti; DATO ATTO CHE l'Amministrazione comunale, at fine di dirimere definitivamente la vicenda, con deliberazione di G.M. n. 135 del 28 dicembre 2013 ha conferito incarico all'avv. Andrea Libranti, del foro di Catania, per attività di assistenza legale al fine di rendere un parere nel procedimento di riscossione TARSU relativa a locali garage ed autorimesse private - anni 2007 e seguenti; CHE il predetto professionista con nota prot.2295 del 20.02.2014 ha trasmesso il parere, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; CHE dal predetto parere emerge che "l'ordinamento tributario non prevede un'intassabilità incondizionata di garage ed autorimesse private, ma consente tuttavia al contribuente di denunziare nelle prescritte forme e di dimostrare la eventuale inidoneità del bene a produrre rifiuti o la sua oggettiva inutilizzabilità nel corso dell'anno" (cfr. Corte Suprema di Cassazione, sentenza n. 11351/2012); CHE la TARSU è astrattamente dovuta anche per il possesso dì garage ed autorimesse private, ferma restando la facoltà del contribuente di dimostrare in sede di denuncia e/o ricorso la inidoneità alla produzione di rifiuti o oggettiva inutilizzabilità dell'immobile; CHE, in materia di applicazione di sanzioni ed interessi moratori per omessa denuncia ed omesso pagamento, il professionista incaricato ha evidenziato che, stante l'obbiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme che disciplinano la Tarsu ai garage ed alle autorimesse private "... consegue, in base ai principi codificati dall'ari. 6 del D. Igs. 472/1997 (che detta i principi generali applicabili alle sanzioni tributarie) e dall'ari. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 27.7.2000 n. 212), la inapplicabilità delle sanzioni alla fattispecie che ne occupa.."', CHE, in particolare, l'art. 6 del D.lgs. 472/1997, infatti, prevede al comma 2 che "Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento"; Che l'art. 8 del D.lgs. n. 546/1992 abilita il Giudice Tributario a non applicare la sanzione tributaria "quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce".; CHE l'art. 10 della L. n. 212/2000 prevede al comma 2 che "Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione medesima"; CHE, conseguentemente, la irrogazione di sanzioni e fa richiesta di interessi, per effetto della omessa denuncia ai fini Tarsu del possesso di garage o autorimesse privare, sarebbe certamente contraria al disposto della norma sopra richiamata, posta a presidio e tutela del principio di collaborazione e buona fede al quale devono essere improntati i rapporti tra contribuente ed amministrazione; CHE non può revocarsi in dubbio la assoluta buona fede dei contribuenti di Piedimonte Etneo, i quali sono stati indotti a confidare nell'intassabilità dei locali di cui trattasi anche dalla condotta mantenuta al riguardo dalla Amministrazione Comunale, con gli atti sopra indicati; CHE il predetto professionista ha inoltre escluso l'applicabilità retroattiva del regime tariffario introdotto per i garage con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2010; Tutto ciò emesso, da formare parte integrante del presente atto, Visto il Regolamento comunale in materia Tassa Smaltimento Rifiuti solidi Urbani Vistoli D.Lgs. 507/1993 Visto l'ari 8 del D.lgs. n. 546/1992 Visto l'art. 6 del D.lgs. 472/1997; Visti i pareri formulati sulla proposta; Visto il d.Ls. 267/2000; Visto l'O.R.A.EE.LL. vigente in Sicilia PROPONE 1. Di dare atto di indirizzo all'Ufficio Tributi al fine di procedere d'ufficio allo sgravio di tutte le somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi, con atti già emessi e regolarmente notificati, a titolo di omessa denuncia e omesso pagamento Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani per i locali garage (Categ. C/6) costituenti dipendenze di locali adibiti ad uso abitativo e facenti parte del corpo di fabbrica principale; 2. Di applicare i principi esposti, salvo diverse successive nell'immediato agli atti di accertamento relativi all'anno 2007. determinazioni, -TUDIO .1Z1,p.,oZ/00a ANDREA LIBRANTI AVVOCATO Catania, 14 Febbraio 2014 Al Signor Sindaco del Comune di Pìedimonte Etneo Con delibera di giunta municipale del 28 dicembre ultimo scorso, mi è staro chiesto dì conoscere se l'ordinamento tributario, nella fattispecie concreta che risulta delineata nel predetto atto deliberativo, consente al Comune di richiedere in pagamento, oltre al tributo in sorte capitale (Tarsu su garage ed autorimesse private), anche le sanzioni e gli interessi moratori. Sulla questione sottopostami rassegno le considerazioni che seguono, ##* L'ordinamento tributario non prevede un'intassabilità incondizionata di garage ed autorimesse private, rna consente tuttavia al contribuente di denunciare nelle prescritte forme e di dimostrare la eventuale inidoneità del bene a produrre rifiuti., o la sua oggettiva irmtìlizzabìlità nel corso dell'anno; circostanze, queste ultime, previste dall'are. 62 Dlgs. n. 507/1993 quali cause di oggettiva esclusione dal tributo. Il superiore assunto è l'estrema sintesi del contenuto della sentenza n. 11351/2012 della Corte Suprema di Cassazione, che ha infine risolto la grave incertem interpretativa nella quale si sono dibattuti, sino a non molto tempo fa, i Giudici Tributari dì merito (sì veda ad es.s in senso favorevole al contribuente, CTR di Palermo Sez. distaccata dì Catania n. 483/34/2011). La Tarsu è. quindi astrattamente dovuta anche per il possesso di garage ed autorimesse private, ferma restando la facoltà del contribuente di dimostrare (in sede di denuncia e/o di ricorso) le sopra segnalate cause di esclusione dal tributo (inidoneità alla produzione di rifiuti o oggettiva umtilifezabilità dell'immobile). 95iaa CATANIA- CORSO ITALIA, 172 -TFU 095536540/095 536364 - FAX 095 7462142 E-MAiu: [email protected] - P£C: ANDREA.UBRANTIS RECORD I NEAWOCATICATANIA.IT 13 2 "14 19;11 «"482142 ^STUDIO B O H A N N O LIBRATI #1216 P. 003/005 ANDREA LIBRANTI AVVOCATO Tanto pici-nesso, resta da chiedersi se, nel procedere al recupero delle annualità pregresse, il Comune possa legittimamente applicare al contribuente le sanzioni per omessa presentazione della denuncia e contestualmente richiedere i relativi interessi di mota. Sul punto vi è da dire che la questione della applicabilità della Tarsu ai garage ed alle autorimesse private è connotata - principalmente in ragione della presenza dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali ai quali si è sopra accennato - da un'obbietùva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme che astrattamente la disciplinano. Da tanto consegue, in base ai principi codificati dall'ari. 6 del Dlgs. 472/1997 (che detta i principi generali applicabili alle sanzioni tributarie) e dall*art 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 27.7-2000 n, 212), la inapplicabilità delle sanzioni alla fattispecie che ne occupa. In particolare l'art. 6 del D.lgs. 472/1997 prevede al comma 2 che "New è punibile fautore della violarne quando essa è determinate da obiettive condizioni dì martela sullo portata e di itpptiwsgQm folk disposizioni alfa quali a riferisCQno, nonché da ìndettrmitctU^ga detti di ìnforma^iùm o dei mode/ti per fa dichiaratone tper ilpagfttnenìd'. Urta norma di identico contenuto - l'art, 8 del D.lgs, n. 546/992 - abilita peraltro il Giudice Tributario a non applicare la sanzione tributaria "quando la violatone è giustificata da obiettive condizioni di incertt^sgt sitila portata e sul?ambito di applicatone delle disposizioni alle quab si riferisce". Occorre infine tenere conto - sia per quanto concerne le sanzioni, che per quanto riguarda gli interessi di mora - del tenore testuale dell'art, 10 della L. n, 212/2000, il quale prevede al comma 2 che "Non sono irrogate sansoni né richiesti interessi moratorì al contribuentc, qua/ara egli si sia conformato ad indìcasgom contenute in aiti detfamftiWìsira^iorìe finanziaria, ancorché SMetfsipamerite modificate dall'amministrasgotie medesima, o qualora il suo comportamentù risulti posto in essere a seguito di fatti (onsvgitntì a ritardi, ontìsùori od errori del?amrt7Ìmstra%oae Medesima", La irrogazione di sanzioni e la richiesta di interessi, in conseguenza della omessa denuncia ai Fini Tarsu del possesso di garage o autorimesse: privare, sarebbe certamente contraria al disposto della norma sopra richiamata, che è posta a presìdio e tutela del principio di collaborazione e buona fede al quale devono essere improntati Ì rapporti tra contribuente ed ammininìstrazione finanziaria. Occorre infatti considerare la assoluta buona fede dei contribuenti di Piedimonte Etneo, i quali sono stati indotti a confidare ndla intassabilità dei locali di cui trattasi anche daRa condotta mantenuta al riguardo dalla Amministrazione Comunale, che in passato v™ T™\n anr*a2Ìone alle norme *fr mi nyrnfWqcnte origina la STUDIO BOHAMHO LIBRmi P. 0 0 4 / 0 0 5 ANDREA LIBRANTI AVVOCATO A tal riguardo non può sottacersi che l'obbligo tributario trova la sua fonte non già negli arri deliberativi del Comune - che sono idonei alla determinazione delle tariffe per ciascuna categoria» ma non alla individuazione del presupposto impositìvo e delle relative cause di esclusione - ma unicamente nelle norme di legge, e precisamente nel richiamato D.lgs, n. 503/1997. il quale, per quanto attiene alla individuazione del presupposto impositivo, sostanzialmente riproduce il contenuto del previgente Testo Unico della Finanza Locale» approvato con regio decreto n, 1175 del 14.9.1931. Ben può dirsi, pertanto, che il Comune dì Piedimonte Etneo SÌ è sempre astenuto dal richiedere il pagamento della Tarsu sui garage, ancorché il relativo obbligo astrattamente sussistesse da oltre ottanta anni; e ciò ha certamente contribuito a rafforzare, in intere generazioni di contribuenti piedinaontesi, il legittimo convincimento della non debensa del tributo in questione. I principi di tutela della buona fede e dell'affidamento, vigenti ed operanti anche in materia di tributi locali, impongono pertanto che l'Amministrazione Comunale adegui il proprio operato a quanto previsto dal richiamato art. 10 dello Statuto del Contribuente in punto di krogazione delle sanzioni e di richiesta di interessi moratori. *** Dai documenti allegati a corredo della richiesta di parere emerge che il Comune di Piedimonte, prendendo atto del dato di comune esperienza secondo cui nei locali adibiti a garage si producono meno rifiuti che in quelli adibiti ad abitasione, ha introdotto a partire dall'anno 2010, per i locali adibiti a garage con categoria catastale C/6, un coefficiente di produttività dei rifiuti inferiore a quello previsto per i locali adibiti ad abitazione (delibera di Consiglio Comunale n. 11/2010). L'iniziativa è coerente con le previsioni di legge (cfr. art. 62 dei DXgs. n. 546/992), che consentono al Comune di commisurare la tariffa alle quantità medie ordinarie di rifiuti che possono essere prodotti negli immobili assoggettati alla tassa, in relazione al dpo di uso al quale sono destinati. II più favorevole regime tariffario introdotto con la richiamata delibera non appare tuttavìa applicabile retroattivamente. Si osserva al riguardo che U credito del Comune per la tassa dovuta dai possessori dì garage o autorimesse private, con riferimento a periodi anteriori al 2010» si è definitivamente formato e non può essere oggetto di rinuncia, neppure parziale, atteso che la Pubblica Amministrazione deve ritenersi priva del potere di disposizione dei credito tributario. 1B/ 2 2014 1S:12 0957462142 STUDIO B O N A N N O L I B R A N T I ffl216 ANDREA LIBRANTI AVVOCATO La retroattiva applicazione della tariffa più favorevole introdotta nel 2010 si risolverebbe in un'inammissibile parziale rinuncia al maggior credito spettante al Comune per gli anni pregressi. In pratica sarebbe come introdurre un condono "occulto", privo di base normativa. Sì rammenta al riguardo che il potete dei Comuni di stabilire condoni non può essere esercitato "sine die", ma solo con riferimento ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della norma primaria che ha introdotto il suddetto potere (cfr. art. 13 L. n. 289/2002, neirinterpretazione datane da Cass. n, 12679/2012). *** Nel rassegnare le superiori considerazioni, resto in attesa di conoscere se occorrono ulteriori approfondirò enti e/o chiarimenti sulle questioni esaminate e, frattanto, invio cordiali saluti. aw. Andrea Libranti P.005/005 COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO PROVINCIA DI CATANIA PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Ai sensi delFart. 53 della legge 8.6.1990, n° 142, come recepita con l'arti, co.l°, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n° 48, come sostituito dall'art.12, co.l°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n° 30, che testualmente recita: "su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed a! Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragionerìa in ordine alla regolarità contabile". Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprìmono il parere di cui al seguente prospetto: OGGETTO: TARSU GARAGE ED AUTORIMESSE ANNI 2007. ATTO DI INDIRIZZO PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA Area: Area finanziaria Per quanto concerne la regolarità tecnica per esenzione sanzione ed interessi TARSU garage ed autorimesse anno 2007 si esprime pare favorevole considerato che le diverse delibere seppure adottate senza il parere di regolarità contabile hanno prodotto incertezza nei contribuenti. Si rappresenta che il mancato gettito potrebbe comportare un minore entrata con ripercussioni sul bilancio dell'Ente. Dalla Sede Municipale, 27.02.2014 11 Res,ptfnsabile dell'Area Finanzia; S gr^Rag/Ro sari a X ;;<s, •-•"'"\" Ss& IL SECRETALO (COMUNALE Dottssa Anna Ifòngiori r, ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMUNALE La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on Une è iniziata, ai sensi degli artt. Il così come modificato dall'art. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e ari. 12, co. 1°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 il come dal Registro delle pubblicazioni al ».J§5x' ILM^SSO^ ADDETTO ALL BBLICAZIONE II presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal OCÀ2//V al 2S/0J / /4 i~^~' ? /LM^S£Q__ ADDETTO AUfcA PUBBLICAZIONE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE II sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on dal6<:Jo^x/|U line dal6<:Jo^x/|Uai£j /nì/^o^a norma dell'ari. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44/91 così come modificato l'art. 127, co 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'ari. 32, della dall'art. legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami. IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ' Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 1. ^f e? O { U ai sensi dell'art. 12, comma 2, o dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 (immediata esecutività) ai sensi dell'ari. 12, comma I, della L.R. n. 44/91 (11° giorno di pubblicazione) IL SEGRETARIO COMUNALE
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