invio nota operativa in materia di rinnovo di validità delle patenti di

Trento, 21 febbraio 2014
CT/PA/lb
CIRCOLARE N. 5/2014
Prot. n. 1060
Ai Comandi di Polizia Locale
dei Comuni trentini e delle Comunità
- LL.SS. e p.c. Ai Signori Sindaci
dei Comuni trentini
Ai Signori Presidenti
delle Comunità
- LL.SS. -
OGGETTO: invio nota operativa in materia di rinnovo di validità delle patenti di guida
Si ritiene fare cosa gradita nell’inviare in allegato nota operativa in materia di rinnovo di
validità delle patenti di guida, elaborata dallo Sportello Polizia Locale.
Si allegano quindi circolare rinnovo patente di guida e circolare Ministeriale del rinnovo di
validità patente.
Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che
dovesse rendersi necessario.
Cordiali saluti.
Il Direttore
dott. Alessandro Ceschi
All.
Via Torre Verde, 23 – 38122 Trento – Tel. 0461 987139 – fax 0461 981978 – 238886
[email protected][email protected] – www.comunitrentini.it
P.IVA e C.F. 01533550222 – iscritta al Registro delle Imprese 143476
Il Presidente
dott. Paride Gianmoena
Comune di …………………………………….
COMANDO DI POLIZIA LOCALE
Tel………………………. E-mail……………………
A tutto il personale
Polizia Locale
SEDE
OGGETTO:
•
disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del
rinnovo di validità della patente di guida;
•
D.M. 9 agosto 2013;
•
D.M. 15 novembre 2013;
A tutto il personale
Polizia Locale
SEDE
PREMESSA
La presente disposizione di servizio ha un duplice scopo, quello di fornire informazioni
di carattere generale sulla nuova disciplina in materia di rinnovo della validità della patente di
guida (al fine di avere un quadro completo sulle nuove disposizioni) e nel contempo
approfondire le procedure operative di interesse per gli operatori di polizia locale impegnati
nell'attività di controllo su strada.
A partire dal 9 gennaio 2014, salvo alcuni problemi tecnici legati alle procedure
informatiche in fase di risoluzione, sono entrate in vigore le nuove procedure in sede di rinnovo
della patente di guida.
La nuova disciplina prevede la progressiva sostituzione delle patenti modello cartaceo
e/o vecchie patenti card per giungere ad un unico modello uniforme formato “card”, eliminando
l'apposizione di tagliandi adesivi di rinnovo sulla patente, rilasciando di volta in volta un nuovo
documento di guida.
Va precisato che ci sono voluti più di tre anni per giungere alla piena attuazione delle
procedure di rinnovo della patente mediante il rilascio di un duplicato aggiornato.
La nuova disciplina in materia di rinnovo della patente di guida era stata prevista dalla
Legge 120/2010 che aveva modificato il testo dell'articolo 126, comma 5 del CdS.
La stessa Legge 120/2010, entrata in vigore il 13 agosto 2010, aveva previsto
l'emanazione entro 6 mesi di un apposito decreto da parte del Ministero delle infrastrutture e
trasporti con il quale dovevano essere disciplinate le procedure di rinnovo della validità della
patente di guida.
Nel frattempo con il Dlgs 59/2011 entrato in vigore dal 19 gennaio 2013, l'art. 126 del
CdS veniva totalmente modificato ed in particolare la parte relativa al rinnovo della validità della
patente di guida veniva inserita al comma 8.
L'eliminazione progressiva dei tagliandi adesivi ha avuto inizio a partire dal 19 gennaio
2013, con l'entrata in vigore del D.lgs 18 aprile 2011, n. 59 e succ. mod. che ha dato attuazione,
nell'ordinamento italiano, alle disposizioni della direttiva comunitaria n. 2006/126/CE in materia
di patenti di guida.
Da tale data, per effetto della modifica dell'art. 116, comma 13, non è più prevista
l'apposizione del tagliando di aggiornamento della residenza sulla patente. Nel contempo sulla
Sede legale:
via Belenzani, 19 I 38122 Trento I C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 I fax 0461/889370 I www.comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
Solo su appuntamento
nuova patente di guida è stata eliminata l'indicazione della residenza del titolare con la
conseguente cancellazione del campo 8 sulle nuove patenti formato “card”.
Articolo 116 CdS
Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore
in vigore dal 19 gennaio 2013
13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene
effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica
o su del
supporto
Eliminazione
campo 8 magnetico secondo i tracciati
record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel
termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.
RINNOVO PATENTE DI GUIDA - nuove procedure
Al fine di ottemperare alle variazioni normative introdotte dalle Legge 120/2010 (art. 21,
c. 2) in modifica all'articolo 126, comma 5 del CdS e in attuazione di quanto previsto dalle
disposizioni comunitarie che vietano l'apposizione di tagliandi adesivi sulla patente di guida, il
Ministero delle infrastrutture e trasporti ha emanato due decreti attuativi:
•
•
Decreto 9 agosto 2013 (disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione
del rinnovo di validità della patente);
Decreto 15 novembre 2013 (disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2, 3 del
decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di
validità della patente)
oltre ad alcune circolari esplicative e di dettaglio, con i quali ha disciplinato le procedure per il
rinnovo di validità della patente di guida.
Il vantaggio della nuova disciplina è duplice: evitare l'emissione di tagliandi da applicare
sul documento e sostituire gradualmente, uniformandole al nuovo modello, tutte le patenti
(modelli cartacei, modelli card vecchio tipo ecc..) rilasciate in data antecedente il 9 gennaio
2014, patenti di guida che spesso si presentano in cattivo stato di conservazione, con dati
anagrafici di difficile visura e/o tagliandi adesivi scarsamente leggibili se non del tutto cancellati
(vedere le condizioni di alcune pecette adesive di conferma di validità o cambio di residenza),
fotografie nelle quali i titolari sono irriconoscibili ecc...
Il primo decreto emanato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti è stato il Decreto 9
agosto 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 231 del 2.10.2013) il quale ha disciplinato i contenuti e le
procedure delle comunicazioni di rinnovo di validità della patente di guida.
Per l'entrata in vigore delle nuove procedure bisognava attendere l'emanazione di un
altro decreto attuativo e di dettaglio sempre a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (decreto 15 novembre 2013 pubblicato sulla G.U. n. 289 del 10.12.2013) ed alcune
circolari esplicative.
In particolare il nuovo procedimento di rinnovo della patente, con modalità telematica ed
emissione di duplicato della stessa, prevede quanto segue:
1) i soggetti certificatori indicati all'art. 119 commi 2 e 4 (medici monocratici e collegiali),
contestualmente alla conclusione della visita per la conferma della validità della patente
di guida, trasmettono telematicamente all'UCO (Ufficio centrale operativo) del CED
della Direzione Generale del MIT, una comunicazione dei contenuti del certificato
medico;
2) unitamente alla comunicazione trasmettono, con la stessa modalità telematica, la foto e
la firma del titolare della patente;
3) qualora l'acquisizione di quanto indicato ai punti 1) e 2) sia andata a buon fine, il
sistema informatico del CED elabora una RICEVUTA (allegato 1), sulla quale sono
riportate le eventuali prescrizioni relative al conducente o le modifiche e adattamenti al
veicolo, indicati con gli appositi codici armonizzati unionali o nazionali (allegato 4) e la
nuova data di scadenza della patente posseduta;
4) il sanitario stampa la ricevuta su carta semplice e la consegna immediatamente
all'interessato. Essa è valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato
della patente di guida rinnovata nella validità e comunque non oltre sessanta giorni
dalla data di rilascio;
5) il sistema informatico del CED una volta ottenuta la comunicazione dei contenuti del
certificato medico, procede alla stampa del duplicato della patente, rinnovato nella
validità ed alla successiva spedizione postale dello stesso, presso l'indirizzo che il
titolare avrà comunicato in sede di visita medica quale luogo di recapito.
Qualora le patenti, a seguito del primo tentativo di recapito, risultino impossibili da recapitare
per le seguenti motivazioni: - rifiuto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente,
destinatario irreperibile, destinatario deceduto, destinatario sconosciuto, destinatario trasferito, verranno restituite all'UCO e successivamente annullate.
6) Il titolare della patente di guida, dopo aver ricevuto il duplicato deve procedere alla
distruzione della patente scaduta di validità. Si tratta delle stesse indicazioni relative
al rilascio di duplicato a seguito di smarrimento, sottrazione, distruzione della patente di
guida.
DISPOSIZIONI OPERATIVE
Con l'entrata in vigore della nuova disciplina, per un certo periodo di tempo e fino
all'entrata a regime delle nuove procedure, potranno essere esibite agli organi di polizia stradale
due distinte “certificazioni mediche” con le quali viene attestato che il titolare di patente si è
sottoposto con esito positivo alla visita medica di rinnovo dell'abilitazione di guida.
Articolo 331 Regolamento di attuazione del CdS - Certificato Medico
I titolari di patente di guida che si sono sottoposti a visita medica prima dell'entrata in
vigore delle nuove disposizioni, ovvero fino all'8 gennaio 2014*, a seguito di controllo su strada
da parte degli organi di polizia stradale, presenteranno assieme alla patente di guida scaduta di
validità, il certificato medico mod. IV 5 e IV 6 art. 331 del Regolamento di attuazione del CdS
(allegato 3 e allegato 4).
* per consentire ai medici e alle strutture sanitarie di raggiungere gradualmente la piena operatività e soltanto in caso di effettivi impedimenti, sarà possibile
operare con le vecchie procedure fino e non oltre il 7 febbraio 2014 (vedasi circolare MIT n. 30855 d.d. 17.12.2013 punto 7.9).
Va precisato che il certificato medico non ha una data di scadenza, ma attesta che il
titolare della patente di guida si è sottoposto con esito positivo alla visita periodica di rinnovo
della validità; tale documento va presentato assieme alla patente di guida scaduta di validità. In
seguito, l'Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici spedisce all'indirizzo del titolare, solo per i casi particolari predetti, la
pecetta adesiva da apporre sulla patente di guida; in sintesi rimane in vigore la vecchia
procedura sul rinnovo della patente di guida.
Va evidenziato che nel corso degli anni si sono presentati numerosi problemi legati
all'applicazione, da parte del titolare della patente, del tagliando di rinnovo sul documento di
guida, in parte dovuti al mancato invio-recapito da parte dell'UCO di Roma, in alcuni casi per
disservizi del servizio postale ed in molti casi per l'inerzia dell'utente titolare dell'abilitazione alla
guida.
Può capitare che il titolare della patente non abbia provveduto ad applicare sulla
patente la prescritta pecetta di rinnovo di validità, perchè mai ricevuta o per dimenticanza, ed in
fase di controllo venga presentata la patente di guida scaduta ed relativo certificato medico che
attesti l'esito positivo di rinnovo di validità.
In questo caso non è prevista alcuna sanzione amministrativa o accessoria per colui
che circola con patente scaduta di validità e con certificato medico di rinnovo validità al seguito
o in possesso di tagliando adesivo di rinnovo non ancora incollato sulla patente.
Qualora il tagliando di rinnovo sia in possesso dell'utente, lo si invita ad incollarlo sul
documento di guida, mentre nel caso di mancato ricevimento della pecetta o per smarrimento,
distruzione ecc.. della stessa, lo si inviterà a contattare un Ufficio provinciale della MCTC o a
telefonare al numero verde 80097416 per avere informazioni in merito.
Può accadere che il titolare di patente, in fase di controllo, porti con se la patente di
guida scaduta di validità, ma non il certificato medico, pur dichiarando di aver superato con esito
positivo la visita di controllo.
In questo caso, prima di applicare le sanzioni previste dall'art. 126 comma 11 del CdS
per guida con patente scaduta di validità (pmr 155,00 € - riduzione del 30 % per pagamento
entro i 5 giorni – € 108,50 + ritiro patente di guida), tenendo valide le indicazioni fornite
dall'utente, si procede ad una verifica attraverso la banca dati informatica del Ministero –
anagrafe degli abilitati alla guida, al fine di accertare se quanto riferito dal conducente risponde
al vero e controllare l'effettiva scadenza della patente o se la stessa sia oggetto di
provvedimenti ostativi alla guida.
In alternativa, qualora l'accesso alla banca dati del MIT non fosse disponibile, può
essere predisposto un invito ai sensi dell'art. 180 comma 8 del CdS (allegato 6), con il quale si
invita l'utente a fornire informazioni sulla validità della patente di guida, in relazione alla
mancanza del certificato medico o di altro documento.
Anche se può apparire ridondante, se la patente è scaduta e il titolare non si è
sottoposto alla prescritta visita medica con esito positivo si applicano le sanzioni per
circolazione con patente di guida scaduta di validità.
Si tenga presente che ai fini della circolazione non valgono le prenotazioni alla visita
medica oltre la data di scadenza di validità della patente, nemmeno se rilasciate prima della
scadenza stessa, salvo i casi espressamente previsti da alcune norme ministeriali, i cui casi
però prevedono il rilascio di apposita autorizzazione da parte della MCTC. L'art. 59 della Legge
120/2013 contempla la possibilità di rilasciare permessi provvisori di guida ai titolari di patente di
guida chiamati a sottoporsi alla visita medica, validi sino al termine delle procedure di rinnovo
avviate davanti alla Commissione Medica Locale (vedasi circolare prot. 86959-28/08.03 d.d.
28.10.2013 relativa al rilascio del permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della
patente presso CML).
Ricevuta dell'avvenuta conferma di validità – art. 3 Decreto MIT 9 agosto 2013
I titolari che rinnoveranno la patente di guida a partire dal 9 gennaio 2014, nelle more
della consegna della nuova patente, in fase di controllo su strada, dovranno esibire assieme alla
patente scaduta di validità:
1) la ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente (allegato 1);
2) eccezionalmente (come si spiegherà in seguito) un estratto dei contenuti della relazione
medica ai fini della conferma di validità della patente (allegato 2) .
VALIDITÀ DELLA RICEVUTA
DELL'AVVENUTA CONFERMA DI VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'emanazione dei decreti attuativi in
materia di rinnovo della validità della patente di guida ha previsto che la ricevuta dell'avvenuta
conferma della patente di guida ha validità ai fini della circolazione fino al ricevimento del
duplicato della patente di guida, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio (art. 3
comma 3 decreto 9 agosto 2013).
Detta ricevuta dovrà riportare i dati anagrafici del titolare della patente, il numero e la
categoria della stessa, le eventuali prescrizioni relative al conducente o a modifiche del veicolo
e la nuova data di scadenza della patente stessa.
La ricevuta va consegnata, al termine della visita, immediatamente all'interessato e
riporta il timbro e la firma del medico accertatore.
In merito alla validità della ricevuta, il Ministero ha comunicato che il giorno successivo
all'acquisizione sul sistema informatico della conferma di validità, sarà emessa una nuova
patente che sarà inviata al titolare della stessa (per posta assicurata con spese a carico del
destinatario all'indirizzo indicato in fase di rinnovo, sia esso corrispondente alla residenza
oppure al domicilio).
Nel caso di mancato ricevimento entro 15 giorni dalla visita medica, il cittadino potrà
contattare, al numero verde 80097416, il servizio che fornirà tutte le informazioni riguardanti la
spedizione (orario 24 ore 7 giorni su 7 con risponditore automatico e con orario 8.30-14.00 e
14.30-17.30 dal lun-ven con operatore).
In merito alla validità di 60 giorni della ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della
patente di guida, si forniscono le seguenti indicazioni operative da adottare in fase di controllo:
•
qualora un conducente dovesse presentare la patente di guida scaduta di validità e la
ricevuta, anch'essa scaduta di validità, a suo carico attualmente non sono previste
sanzioni amministrative o accessorie. L'operatore di polizia dovrà invitare l'utente a
chiedere informazioni direttamente al numero verde sopra indicato o presso un ufficio
provinciale della MTCT. Qualora sorgano dubbi sulla regolarità del documento di guida
si procederà ad una verifica tramite la banca dati del Ministero al fine di verificare;
•
non è prevista alcuna sanzione amministrativa o accessoria per colui che circola con
patente scaduta di validità senza avere al seguito la ricevuta che attesti l'esito positivo
della visita di rinnovo, pur dichiarando di averla superata. Anche in questo caso prima di
applicare le sanzioni previste dall'art. 126 comma 11 del CdS per guida con patente
scaduta di validità (pmr 155,00 € - riduzione del 30 % per pagamento entro i 5 giorni – €
108,50 + ritiro patente di guida), tenendo valide le indicazioni fornite dall'utente, si
procede ad una verifica attraverso la banca dati informatica del Ministero – anagrafe
degli abilitati alla guida al fine di accertare se quanto riferito dal conducente risponde al
vero e controllare l'effettiva scadenza della patente o se siano pendenti provvedimenti
ostativi alla guida;
•
in alternativa può essere predisposto un invito ai sensi dell'art. 180 comma 8 del CdS
con il quale si invita l'utente a fornire informazioni in merito alla mancanza della ricevuta
o di altro documento equipollente;
•
il fatto di non avere con se la ricevuta di avvenuta conferma di validità attualmente non
comporta l'applicazione di alcuna violazione, salvo ricorrere ad interpretazioni
analogiche difficilmente sostenibili.
•
si ribadisce che i titolari di patente di guida chiamati a sottoporsi alla visita medica
presso la Commissione Medica Locale, prima della scadenza della patente, possono
ottenere, da parte della MCTC, un permesso provvisorio di guida con validità oltre la
data di scadenza e valido sino al termine delle procedure di rinnovo avviate davanti alla
CML.
DISTRUZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA
Come indicato al comma 8 dell'art. 126 del CdS il titolare della patente di guida, dopo
aver ricevuto il duplicato deve procedere alla distruzione della patente scaduta di validità.
Si tratta delle stesse indicazioni relative al rilascio di duplicato a seguito di smarrimento,
sottrazione, distruzione della patente di guida.
Va precisato che attualmente non sono previste sanzioni amministrative a carico di chi
non ottempera a tale operazione di distruzione, come non è previsto il ritiro del documento da
parte degli organi di Polizia stradale, qualora il conducente dimostri di essere in possesso della
patente rinnovata o della ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida.
La distruzione deve essere sempre attuata da parte del titolare.
COSTI A CARICO DEL RICHIEDENTE
La nuova procedura costerà: 25 euro (di cui 16 euro per la marca da bollo e 9 euro per
i diritti della Motorizzazione), ai quali va aggiunto il costo della visita medica. Per la spedizione a
domicilio della patente però (e questa è una novità) sono richiesti 6,80 euro da saldare al
momento del ritiro del nuovo documento.
CASI PARTICOLARI
Con i vari decreti ministeriali sono stati individuati e definiti i casi in cui le nuove
procedure telematiche diano esito negativo.
In primo luogo viene espressamente ribadito che non rientrano nel campo di
applicazione delle nuove procedure di conferma di validità della patente di guida alcuni casi
particolari:
1) le domande presentate prima di quattro mesi dalla data di scadenza della
validità della patente stessa;
2) i rinnovi contestuali di patente e di formazione di CQC;
3) i rinnovi di validità di patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare
ad esperimento di guida;
4) i declassamenti di patente con contestuale conferma di validità;
Nei casi sopra indicati il titolare si deve rivolgere agli Uffici della Motorizzazione Civile.
Poiché le operazione di rinnovo della patente di guida avvengono per via telematica, il
soggetto accertatore (sanitario, studi di consulenza, autoscuole) prima di effettuare la visita
medica, può effettuare preliminarmente una verifica di rinnovabilità ed eventualmente
riscontrare per tempo eventuali impedimenti che non consentono di proseguire nelle ulteriori
operazioni utili al rinnovo di validità della patente di guida.
I casi individuati sono i seguenti:
1) se dal sistema informativo risultano ostatività;
2) se vi sono discordanze tra i dati presenti nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
e quelli riportati sulla patente da rinnovare;
3) se il titolare di patente ha adito un medico monocratico ma ricorra la necessità della
visita collegiale, o se dall'anagrafe degli abilitati alla guida risulti che il conducente deve
sottoporsi a visita presso una Commissione medica locale;
4) se nell'anagrafe degli abilitati alla guida sono presenti motivi ostativi che impediscono il
rinnovo della patente.
In riferimento al punto 2) il titolare può richiedere al medico certificatore (monocratico o
CML) di procedere alla visita medica di controllo, con il rilascio all'utente, in caso di esito
positivo, al posto della ricevuta (allegato 1), la comunicazione dell'”estratto dei contenuti della
relazione medica” (allegato 2) sulla quale è apposta la fotografia che si autentica e la firma del
titolare della patente di guida. Per poter ottenere il rinnovo della patente, tale certificazione
medica va esibita presso l'Ufficio della Motorizzazione territorialmente competente dove va
anche inoltrata richiesta di duplicato a titolo di conferma di validità.
La ricevuta di presentazione dell'istanza di duplicato unitamente all'originale della
comunicazione dei contenuti del certificato medico è valida ai fini della circolazione fino alla
consegna del duplicato della patente di guida, rinnovata nella validità, e comunque non oltre 60
giorni dalla data di rilascio.
Si evidenzia che non è consentita la circolazione con la sola comunicazione
dell'”estratto dei contenuti della relazione medica”. In merito il Ministero dell'Interno con la
circolare 300/A/262/14/109/4 d.d. 13 gennaio 2014 ha precisato che nell'ipotesi che il
conducente esibisca l'originale di detto estratto, ma non la richiesta di duplicato all'Ufficio
provinciale della MTCT, sarà contestata la violazione dell'art. 180 commi 1 e 7 del CdS, con
l'invito, ai sensi del successivo comma 8, ad esibire la patente di guida rinnovata nella validità o
la richiesta del duplicato ovvero fornire informazioni in merito.
In riferimento agli altri punti, qualora il medico monocratico o la commissione medica
locale non procedano alla visita medica per la conferma di validità per motivi ostativi di varia
natura, invitano il conducente a recarsi presso un Ufficio della MCTC, al fine di regolarizzare la
propria posizione.
La presenza di un provvedimento di revoca, sospensione o revisione della patente nella
banca dati del Ministero comporta, in ogni caso, la non rinnovabilità della patente.
Come già detto le nuove procedure sono applicabili a partire dal 9 gennaio 2014, ma
per consentire ai medici e alle strutture sanitarie di raggiungere gradualmente la piena
operatività è consentito fino al 7 febbraio 2014, il rilascio di certificato medico in modalità
cartacea con le modalità in vigore fino all'8 gennaio, con successiva spedizione del tagliando
autoadesivo. Dall'8 di febbraio 2014 non saranno più esperibili procedure di comunicazione del
rinnovo di validità della patente di guida difformi da quelle descritte.
RECAPITO ALL'UTENZA DELLA PATENTE DI GUIDA
Il servizio di recapito dell’invio in assicurazione contenente la patente di guida, è svolto
con modalità tali da massimizzare la possibilità della consegna presso l’indirizzo indicato dal
titolare e comunque agevolandone il ritiro, in caso di mancato recapito, presso gli Uffici Postali
che effettuano il servizio di giacenza.
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con circolare n. 31010 d.d. 18 dicembre 2013
ha fornito precise direttive e chiarimenti agli Uffici periferici provinciali della MCTC relative alle
procedure di recapito della patente di guida emesse a seguito di duplicato, comprese anche
quelle emesse per smarrimento/furto/distruzione.
1) Inesitate per impossibile recapito:
le patenti, che a seguito del primo tentativo di recapito, risultino impossibili da recapitare per le
seguenti motivazioni: rifiuto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente,
destinatario irreperibile, destinatario deceduto, destinatario sconosciuto, destinatario trasferito,
verranno restituite all'UCO e successivamente annullate e distrutte;
2) Inesitate per mancato ritiro presso l'Ufficio Postale:
le patenti che, al 60° giorno dalla data del secondo tentativo di recapito non saranno ritirate
presso l'Ufficio Postale, dal titolare o da un suo delegato, verranno restituite all'UCO e
successivamente annullate e distrutte.
Nel caso in cui, a seguito di denuncia di smarrimento/furto/distruzione o per conferma
della validità, il duplicato della patente ricevuto dall'utente risulti riportare dati non corretti o di
scarsa qualità potrà essere richiesto dal titolare della patente un duplicato presso un qualsiasi
Ufficio della Motorizzazione Civile, senza ulteriori oneri a suo carico.
Le modalità di recapito della patente di guida all'indirizzo del suo titolare sono
dettagliatamente riportate nella circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti n.
18260/RU del 12.07.2013.
ULTERIORI PRECISAZIONI
VALIDITA' COME DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA
L'art. 35 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 individua i documenti di identità e di
riconoscimento, stabilendo che quando viene richiesto un documento di identità, esso può
essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente.
Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto , la patente di guida, la patente
nautica, il libretto di pensione ecc...., purché muniti di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
Anche la nuova patente europea, benché priva dell'indicazione della residenza, viene
ricompresa tra i documenti di riconoscimento (ogni documento munito di fotografia del
titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica
amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare) non
avendo come primaria funzione quella di identificare il titolare ,come conviene per i documenti
di identità (la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione
competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità
personale del suo titolare).
SCADENZA DELLA PATENTE DI GUIDA IN SEDE DI RILASCIO O RINNOVO
A partire dal 17 settembre 2012, dopo uno scontro istituzionale fra il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti e il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si è
giunti alla conclusione che in occasione del primo rilascio o del primo rinnovo di una patente di
guida di categoria AM, A1, A2, A, B1, B, BE che hanno “scadenza ordinaria”, la scadenza della
validità della stessa è prorogata sino alla data del compleanno del titolare, come disposto
dall'art. 7, commi 1 e 2 del DL 5/2012 (decreto semplificazioni) convertito con modificazioni dalla
Legge 4 aprile 2012che ha modificato l'art.1, comma 1, lett. c), d) ed e) del DPR 445/2000.
Restano escluse nell'ambito di applicazione della citata norma:
1) le patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, le CQC;
2) le patenti per le quali, ancorchè ricomprese nelle categorie da AM a BE. L'accertamento
dei requisiti dell'idoneità psicofisica alla guida sia, a qualunque titolo, demandato alla
competenza di una commissione medica locale nonché quelle per le quali, per lo stesso
accertamento, debba procedersi ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del CdS.
Tabella sinottica della validità delle patenti di guida ex art. 126 CdS
CATEGORIA
AM, A1, A2, A, B1, B e BE
AM, A1, A2, A, B1, B e BE - SPECIALI
C1, C1E, C e CE (anche speciali)
ETÀ DEL TITOLARE
DURATA
•
Fino a 50 anni
•
10 anni
•
superati 50 anni
•
5 anni
•
superati 70 anni
•
3 anni
•
superati 80 anni
•
2 anni
•
Fino a 70 anni
•
5 anni
•
superati 70 anni
•
3 anni
Fino a 65 anni
5 anni
Superati 65 anni
2 anni (rinnovo in CML)**
** al compimento del sessantacinquesimo anni di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di
massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t., salva la possibilità di elevare tale limite di età sino a
sessantotto anni mediante il rilascio di un attestato annuale della CML.
CATEGORIA
D1, D1E, D e DE (anche speciali)
ETÀ DEL TITOLARE
DURATA
•
Fino a 7 anni
•
5 anni*
•
superati 70 anni
•
3 anni*
•
superati 80 anni
•
2 anni*
* Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, lettera b), cioè la possibilità di ottenere annualmente un attestato della CML,
sino al compimento del sessantottesimo anno di età e così continuare a mantenere la titolarità effettiva delle patenti di categoria D1,
D1E, D e DE al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE
abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la
possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria
B o BE.
Articolo 126
Durata e conferma della validità della patente di guida
come modificato dalla Legge 120/2010, in vigore dal 13 agosto 2010
Articolo 126
Durata e conferma della validità della patente di guida
come modificato dal D.lgs 59/2011, in vigore dal 19 gennaio 2013
1 Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano
rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per
cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e
quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal
settantesimo anno di età. La patente della categoria D è valida per cinque anni.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di
validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono
destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici,
determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei
motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'articolo 116, commi 8 e 8-bis, deve essere
effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della
patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti
di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare
autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non
sia superiore a 20 t, e macchine operatrici.
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui
all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più
brevi indicati sul certificato di idoneità.
5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un
duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità.
A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono
tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel
termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i
dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente
di cui al precedente periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui
all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti
alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle
ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi
dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che
effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta
andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di validità. Il titolare della
patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della
patente scaduta di validità.
5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un
periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i
casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari
italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo
accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o
dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al
comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in
Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5.
6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano
venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri l'esito dell'accertamento
stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia
scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
159 a euro 639. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti
di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10,
è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti
di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10,
è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.
2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci
anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di
età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono
valide per tre anni.
3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino
al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due
anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di
autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.
4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per
tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di
guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di
veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o
BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente
D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.
5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM,
A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a
chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida
speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento
dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni.
7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di
abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in
occasione del rinnovo di validità della patente di guida.
8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che
trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente
medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari
indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel
termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i
dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente
di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo
119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che
non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti
in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della
patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in
solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il
duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.
9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di
almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti
nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti
negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da
parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica
attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del
permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora
in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente,
dovrà confermare la patente ai sensi del comma 8.
10. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che
siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente,
comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito
dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo
116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 155 ad euro 624. Alla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione
professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad
un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che,
nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta
l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.
12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le
sanzioni di cui all'articolo 116, comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a
chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.8. La validità della patente
è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della
patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo
termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a
trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione
della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato
della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui
all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti
che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in
conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di
guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso
pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla
distruzione della patente scaduta di validità.
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3 – certificato medico monocratico
Modello “card” patente di guida europea
Allegato 4 - certificato Commissione Medica Locale
Allegato 5
DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA
Allegato I al DLG 16.1.2013 n. 2
1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello UE di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
La scheda è fabbricata in policarbonato.
I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO
10373.
2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da:
-
produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale;
-
contraffazione: modificando le proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso.
La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della
scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione.
a)
Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche:
-
schede insensibili ai raggi UV;
-
fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di
sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due
colori speciali e deve includere una microstampa;
-
elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia;
-
incisione al laser;
-
nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo
sfumato).
b)
Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza
aggiuntive), definite con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo:
-
inchiostri a variazione cromatica,
-
inchiostro termocromatico,
-
ologrammi su misura,
-
immagini variabili incise al laser,
-
inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente,
-
stampa iridescente,
-
filigrana digitale sullo sfondo,
-
pigmenti infrarossi o fosforescenti,
-
caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto.
3. La patente si compone di due facciate:
La pagina 1 contiene:
a)
la dicitura "patente di guida" stampata in carattere maiuscolo e grassetto;
b)
la dicitura "Repubblica italiana" stampata in carattere maiuscolo e grassetto;
Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo, può essere disposto che le suddette diciture siano altresì stampate, per gli uffici
appartenenti ad ambiti territoriali ai quali è riconosciuta autonomia linguistica, nelle rispettive lingue.
c)
la sigla distintiva dello Stato italiano "I", stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;
d)
le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:
1)
cognome del titolare;
2)
nome/i del titolare;
3)
data e luogo di nascita del titolare;
4)
a) data di rilascio della patente;
b) data di scadenza della patente;
c) designazione dell'autorità che rilascia la patente;
5)
numero della patente;
6)
fotografia del titolare;
7)
firma del titolare
9)
e)
le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate;
la dicitura "modello UE" in lingua italiana e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue dell'Unione europea, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:
- Свидетелство за управление на МПС
- Permiso de Conduccion
- Øidièský prùkaz
- Kørekort
- Führerschein
- Juhiluba
- ¢äåéá ÏäÞãçóçò
- Driving Licence
- Permis de conduire
- Ceaduas Tiomana
- Patente di guida
- Vadîtâja apliecîba
- Vairuotojo paþymëjimas
- Vezetõi engedely
- Licenzja tas-Sewqan
- Rijbewijs
- Prawo Jazdy
- Carta de Condução
- Permis de conducere
- Vodièský preukaz
- Vozniško dovoljenje
- Ajokortti
- Körkort;
f)
colori di riferimento:
- blu: Pantone Reflex Blue,
- giallo: Pantone Yellow.
La pagina 2 contiene:
a)
9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare: le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate;
10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria: questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio; ogni campo relativo alla
data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA);
11) la data di scadenza per ciascuna categoria; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA);
12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata.
I codici sono stabiliti nel modo seguente:
Codici da 01 a 99: codici unionali armonizzati
CONDUCENTE (motivi medici)
01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01 Occhiali
01.02 Lenti a contatto
01.03 Occhiali protettivi
01.04 Lente opaca
01.05 Occlusore oculare
01.06 Occhiali o lenti a contatto
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
02.01 Apparecchi acustici monoauricolari
02.02 Apparecchi acustici biauricolari
03. Protesi/ortosi per gli arti
03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori
03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori
05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto)
05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città/regione
05.03 Guida senza passeggeri
05.04 Velocità di guida limitata a... km/h
05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
05.06 Guida senza rimorchio
05.07 Guida non autorizzata in autostrada
05.08 Niente alcool
MODIFICHE DEL VEICOLO
10. Cambio di velocità modificato
10.01 Cambio manuale
10.02 Cambio automatico
10.03 Cambio elettronico
10.04 Leva del cambio adattata
10.05 Senza cambio marce secondario
15. Frizione modificata
15.01 Pedale della frizione adattato
15.02 Frizione manuale
15.03 Frizione automatica
15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile
20. Dispositivi di frenatura modificati
20.01 Pedale del freno modificato
20.02 Pedale del freno allargato
20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04 Pedale del freno ad asola
20.05 Pedale del freno basculante
20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
20.09 Freno di stazionamento modificato
20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico
20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)
20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
20.13 Freno a ginocchio
20.14 Freno di servizio a comando elettrico
25. Dispositivi di accelerazione modificati
25.01 Pedale dell'acceleratore modificato
25.02 Acceleratore ad asola
25.03 Pedale dell'acceleratore basculante
25.04 Acceleratore manuale
25.05 Acceleratore a ginocchio
25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile
30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
30.01 Pedali paralleli
30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
30.03 Acceleratore e freno a slitta
30.04 Acceleratore e freno a slitta per otrosi
30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
30.06 Fondo rialzato
30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
30.10 Sostegno per calcagno/gamba
30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico
35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) nè dal sistema combinato di accelerazione e frenatura
40. Sterzo modificato
40.01 Servosterzo standard
40.02 Servosterzo rinforzato
40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
40.04 Piantone del volante prolungato
40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
40.06 Volante inclinabile
40.07 Volante verticale
40.08 Volante orizzontale
40.09 Sterzo controllato tramite piede
40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
40.11 Volante con impugnatura a manovella
40.12 Volante dotato di ortosi della mano
40.13 Con ortosi collegata al tendine
42. Retrovisore/i modificato/i
42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango
42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
43. Sedile conducente modificato
43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
43.04 Sedile conducente dotato di braccioli
43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato
43.06 Cinture di sicurezza modificate
43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti
44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01 Impianto frenante su una sola leva
44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
44.04 Leva dell'acceleratore (adattata)
44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)
44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
45. Solo per motocicli con sidecar
50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)
QUESTIONI AMMINISTRATIVE
70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)
71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)
72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1)
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)
74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)
75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1)
76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la
massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del
veicolo trainante (C1E)
77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg,
sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella
a vuoto del veicolo trainante e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1E)
78. Limitata a veicoli con cambio automatico
79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE
90.01:: a sinistra
90.02:: a destra
90.03:: sinistra
90.04:: destra
90.05:: mano
90.06:: piede
90.07:: utilizzabile.
95. Il conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a...
[ad esempio: 95.01.01.2012]
96. Conducente che ha superato una prova di capacità e di comportamento in conformità delle disposizioni dell'allegato V.
- Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.
- Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11
13. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 4, lettera a) del presente
allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente.
b)
la spiegazione delle seguenti rubriche numerate che si trovano a pagina 1 e 2 della patente; 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12.
c)
Sul modello UE di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.
4. Disposizioni particolari
a)
La patente di guida reca, sulla pagina 1, nell'angolo inferiore sul lato sinistro, una banda trasversale tricolore verde, bianca e rossa. L'apposizione di tale simbolo nazionale è
sottoposto all'esito favorevole della notifica del presente decreto alla Commissione Europea.
b)
Le informazioni contenute nella parte anteriore e posteriore della patente devono essere leggibili a occhio nudo, utilizzando un carattere di minimo 5 punti per le voci 9-12
sulla pagina 2 della patente.
Allegato 6
Prot. n. ________________
_________________
Data
INVITO AD ESIBIRE DOCUMENTI E/O FORNIRE INFORMAZIONI
(art. 180, comma 8, CDS)
Ai sensi dell’art 180 comma 8 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 ed ai fini
dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, si
invita il/la Signor/a:
Cognome
______________________________________________
Nome
__________________________
nat..
il________________________________________
a
_______________________________________
residente
a
_____________________
(___)
in
via/c.so/p.za
______________________________________
___________________________________________ nr. _______;
A presentarsi presso questo Comando di Polizia Locale, sito in ____________
via
______________
tel.
_____________;
fax
______________
il
giorno___________________________________ alle ore ________________________
entro ___________ giorni dalla consegna ovvero dalla notifica del presente atto, presentandosi
presso l’Ufficio
□
Pagamento
Violazioni
□
Infortunistica
stradale
□
altro
_____
____________________________________
avente il seguente orario __________________________________per:
ESIBIRE IL SEGUENTE DOCUMENTO:
□ patente di guida □ Autorizzazione ad esercitarsi alla guida □  C.A.P. □  C.F.P.  □ C.Q.C.
□ certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori  □ Documento di riconoscimento
 carta di circolazione del veicolo __________________________________ targato
□
_________________
□  certificato di idoneità tecnica del veicolo ___________________________ targa/telaio
______________
□  certificato di circolazione del veicolo _______________________________targa/telaio
______________
□ certificato di assicurazione del veicolo ______________________________targato
_________________
□ altro( specificare la documentazione richiesta
_______________________________________________
____________________________________________________________________________
__________
FORNIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:
____________________________________________________________________________
__________
____________________________________________________________________________
__________
Qualora, senza giustificato motivo, non si ottemperi al presente invito per fornire le informazioni
richieste e/o esibire i documenti suindicati l’interessato è soggetto all’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 180/8 C.d.S. pari a Euro 419,00 + Euro 1,00 quali spese
accessorie (tot. 420,00). Riduzione del 30% per il pagamento entro 5 giorni - Euro 293,00 + Euro
1,00). A questa violazione può inoltre conseguire l’applicazione della sanzione prevista per la mancanza
del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a
quello stabilito per la presentazione dei documenti.
L’interessato
verbalizzante/I
________________
_________________
Il/I
RELATA DI NOTIFICAZIONE
L’anno ______________, addì ____________ del mese di _______________________, alle ore ________ in _________________________ ___________________________noi
sottoscritti Uff./Ag. di P. G._______________________ ______________________________________________________________________________________;
appartenenti al Corpo di Polizia Locale di ___________________ diamo atto a chi di dovere che in data , ora e luogo di cui sopra, abbiamo notificato il presente invito a________
____________________________________ _______________________________________________________________________________________ __________________
mediante consegna di copia nelle mani di_____________________________________________________in qualità di _______________________________________________
Il ricevente
______________
L’Ufficiale/Ag. di P.G.
_____________________
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 15 novembre 2013
Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto
2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità
della patente.
(13A10011)
(G.U. n. 289 del 10-12-2013)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
Codice della Strada», come da ultimo modificato
dal
decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione
delle
direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida»,
e dal Capo I del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che
modifica ed integra le disposizioni del citato decreto legislativo n.
59 del 2011;
Visto in particolare l'art. 119, commi 2 e 4, e 126, comma 8, del
predetto decreto legislativo
n.
285
del
1992,
concernente
l'individuazione dei soggetti certificatori in materia di requisiti
di idoneita' psico-fisica alla guida;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
9 agosto 2013 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre
2013, n. 231 - recante «Disciplina dei contenuti e delle procedure
della comunicazione del rinnovo di validita' della patente», adottato
ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120;
Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto 9 agosto 2013,
che rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti d'intesa con il Ministero della salute, la disciplina
applicativa delle nuove procedure di comunicazione del rinnovo di
validita' della patente;
Ritenuto, pertanto, di disciplinare le predette procedure, in
coerenza con il predetto decreto 9 agosto 2013 ed in particolare con
le
finalita'
di
digitalizzazione
delle
procedure
e
dematerializzazione della documentazioni ivi richiamate;
Acquisito il parere favorevole del Ministero della salute con nota
prot. n. LEG 0006182-P-12/11/2013;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 4 del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013,
disciplina le procedure necessarie affinche' i medici e le strutture
di cui all'art. 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni, le commissioni mediche locali di
cui al comma 4 dello stesso art. 119 e le strutture di cui all'art.
201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in sede
di rinnovo di validita' di una patente di guida, procedano alla
trasmissione telematica della comunicazione dei
contenuti
del
certificato medico, della foto e della firma del titolare della
patente stessa, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto
ministeriale, nonche' alla stampa e
consegna
della
ricevuta
dell'avvenuta conferma di validita' della patente di guida, ai sensi
dell'art. 3 del citato decreto ministeriale.
2. Il presente decreto disciplina altresi' le procedure che
dovranno essere esperite qualora l'acquisizione e verifica dei dati e
della documentazione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013 non dia
esito positivo.
3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto le
domande di conferma di validita' di una patente di guida, presentate
prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validita' stessa.
Art. 2
Requisiti per l'accesso alla procedura informatica
1. Per procedere all'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, i
soggetti di cui allo stesso articolo devono accedere al sistema
informatico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, attraverso sito web Il Portale
dell'Automobilista. A tal fine devono:
a) richiedere l'attribuzione di apposite credenziali di accesso
al predetto sistema informatico all'ufficio della motorizzazione
territorialmente competente in base ai criteri definiti
dagli
articoli 1, 2 e 3, del decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31
gennaio 2011, e successive modificazioni;
b) accedere al sito internet www.ilportaledellautomobilista.it
con le suddette credenziali;
c) acquisire il numero di identificazione personale (PIN) che il
sistema informatico genera.
2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), e' esperita dai
medesimi soggetti legittimati a chiedere il codice di identificazione
ai sensi dell'art. 1, commi 1 ed 1-bis, del decreto del Capo del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni, e gia'
titolari dello stesso codice.
Art. 3
Operazioni propedeutiche alla conferma di validita'
della patente di guida in via telematica
1. Prima di procedere alla trasmissione dell'estratto dei contenuti
della relazione medica per l'accertamento dei requisiti di idoneita'
psico-fisica, utile al rinnovo di validita' di una patente di guida,
i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, esperito l'accesso al portale
dell'automobilista attraverso le credenziali ed il PIN di cui
all'art. 2, effettuano una verifica di rinnovabilita' della patente
di guida attraverso modalita' telematica, inserendo i dati in
apposita maschera che propone il sistema informatico.
Art. 4
Conferma di validita' della patente di guida
in via telematica
1. In caso di esito positivo della verifica di cui all'art. 3, il
medico o, se del caso, la commissione medica locale procedono alla
trasmissione dell'estratto dei contenuti della relazione medica. La
relazione medica e' redatta sulla base di modalita' definite con
provvedimento del Ministero della salute.
2. All'esito della visita, il medico o, se del caso, la commissione
medica compilano l'apposita maschera proposta dal sistema informatico
e conforme all'allegato 1 del presente decreto. Alla maschera sono
allegati, telematicamente, la fotografia e la firma del titolare di
patente nella
specifica
sezione
dell'allegato
1.
Eventuali
prescrizioni mediche per il conducente e adattamenti per il veicolo
sono indicati attraverso l'iscrizione, nella predetta maschera, degli
specifici codici e sub-codici di cui all'allegato I del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni;
b) inseriscono i dati relativi agli estremi dell'attestazione di
pagamento relativa ai diritti dovuti ai sensi dell'art. 126, comma 8,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
c) comunicano al sistema informatico, usando l'apposito comando
presente sulla maschera, l'avvenuto completamento delle operazioni di
conferma di validita'.
3. Concluse con esito positivo le operazioni di cui al comma 2, il
sistema informatico genera la ricevuta dell'avvenuta conferma di
validita' della patente di guida di cui all'art. 3 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, conforme
all'allegato 2 del presente decreto, che e' stampata e consegnata
immediatamente all'interessato, previa apposizione di firma e timbro
del medico che ha effettuato la visita o, se del caso, del presidente
della commissione medica locale.
Art. 5
Esito negativo della conferma di validita'
della patente di guida in via telematica
1. La verifica di cui all'art. 3 da' esito negativo, e non consente
di proseguire nelle ulteriori operazioni utili al rinnovo
di
validita' della patente di guida, se:
a) la patente di guida rientra nei casi di cui all'art. 1, comma
3;
b) se vi e' discordanza tra i dati presenti nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente
da rinnovarsi;
c) se il titolare di patente ha adito un medico monocratico ma
ricorra una delle condizioni di cui all'art. 119, comma 4, del
decreto legislativo 30 aprile
1992,
n.
285,
e
successive
modificazioni, o se dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida risulti che il conducente deve sottoporsi a visita presso una
commissione medica locale;
d) se nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida sono
presenti ostativi che impediscono il rinnovo della patente.
2. Nei casi di cui alla lettera b), il medico certificatore o, se
del caso, la commissione medica locale, su richiesta del titolare
della patente, possono comunque procedere, in caso di esito positivo
della visita, a redigere la comunicazione dell'estratto dei contenuti
della relazione medica, di cui all'art. 1 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013,
conforme
all'allegato 1, su supporto cartaceo non in bollo, sulla quale e'
apposta la fotografia che si autentica e la firma del titolare della
patente di guida. Tale certificazione e' esibita in originale e
prodotta
in
copia
presso
l'ufficio
della
motorizzazione,
territorialmente competente in ragione del luogo ove e' stata
effettuata la visita medica, unitamente ad una seconda fotografia,
identica a quella autenticata, ed alla domanda di emissione di
duplicato a titolo di conferma di validita' della patente, redatta su
apposito modello relativo alle operazioni di motorizzazione sulla
patente di guida. La ricevuta di presentazione dell'istanza di
duplicato, unitamente all'originale della comunicazione dei contenuti
del certificato medico, e' valida ai fini della circolazione fino
alla consegna del duplicato della patente di guida, rinnovata nella
validita', e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di
rilascio.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), il medico monocratico
adito non effettua la visita medica per la conferma di validita' ed
invita il conducente e' invitato a recarsi presso una commissione
medica locale.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), il medico certificatore
o, se del caso, la commissione medica locale non effettuano la visita
medica per la conferma di validita' ed invitano il conducente a
recarsi presso un ufficio della motorizzazione, per verificare la
natura dell'ostativo riscontrato e, se del caso, regolarizzare la
propria posizione nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La presenza di un provvedimento di revoca, sospensione o revisione
della patente nella predetta anagrafe comporta, in ogni caso,
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Art. 6
Diritti e tariffe
1. Ai fini dell'emissione di un duplicato della patente di guida
per conferma di validita', ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 5, comma
2, il titolare della stessa deve esibire
un'attestazione
di
versamento effettuato a titolo imposta di bollo sul duplicato della
patente, ed una a titolo di diritto di motorizzazione.
Art. 7
Modifiche tecniche agli allegati
1. Qualora, per evoluzioni o adeguamento del sistema informatico,
debba procedersi a modifiche tecniche degli allegati al presente
decreto, a cio' si provvede con decreto del direttore generale per la
Motorizzazione.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili
a
decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad
eccezione dell'art. 2 che e' applicabile dal giorno successivo.
2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione di cui al comma 1, non sono piu' esperibili procedure
di comunicazione del rinnovo di validita' della patente di guida
difformi da quelle previste dal presente decreto.
Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 novembre 2013
Il Capo Dipartimento: Fumero
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico