Trento, 21 febbraio 2014 CT/PA/lb CIRCOLARE N. 5/2014 Prot. n. 1060 Ai Comandi di Polizia Locale dei Comuni trentini e delle Comunità - LL.SS. e p.c. Ai Signori Sindaci dei Comuni trentini Ai Signori Presidenti delle Comunità - LL.SS. - OGGETTO: invio nota operativa in materia di rinnovo di validità delle patenti di guida Si ritiene fare cosa gradita nell’inviare in allegato nota operativa in materia di rinnovo di validità delle patenti di guida, elaborata dallo Sportello Polizia Locale. Si allegano quindi circolare rinnovo patente di guida e circolare Ministeriale del rinnovo di validità patente. Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario. Cordiali saluti. Il Direttore dott. Alessandro Ceschi All. Via Torre Verde, 23 – 38122 Trento – Tel. 0461 987139 – fax 0461 981978 – 238886 [email protected] – [email protected] – www.comunitrentini.it P.IVA e C.F. 01533550222 – iscritta al Registro delle Imprese 143476 Il Presidente dott. Paride Gianmoena Comune di ……………………………………. COMANDO DI POLIZIA LOCALE Tel………………………. E-mail…………………… A tutto il personale Polizia Locale SEDE OGGETTO: • disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida; • D.M. 9 agosto 2013; • D.M. 15 novembre 2013; A tutto il personale Polizia Locale SEDE PREMESSA La presente disposizione di servizio ha un duplice scopo, quello di fornire informazioni di carattere generale sulla nuova disciplina in materia di rinnovo della validità della patente di guida (al fine di avere un quadro completo sulle nuove disposizioni) e nel contempo approfondire le procedure operative di interesse per gli operatori di polizia locale impegnati nell'attività di controllo su strada. A partire dal 9 gennaio 2014, salvo alcuni problemi tecnici legati alle procedure informatiche in fase di risoluzione, sono entrate in vigore le nuove procedure in sede di rinnovo della patente di guida. La nuova disciplina prevede la progressiva sostituzione delle patenti modello cartaceo e/o vecchie patenti card per giungere ad un unico modello uniforme formato “card”, eliminando l'apposizione di tagliandi adesivi di rinnovo sulla patente, rilasciando di volta in volta un nuovo documento di guida. Va precisato che ci sono voluti più di tre anni per giungere alla piena attuazione delle procedure di rinnovo della patente mediante il rilascio di un duplicato aggiornato. La nuova disciplina in materia di rinnovo della patente di guida era stata prevista dalla Legge 120/2010 che aveva modificato il testo dell'articolo 126, comma 5 del CdS. La stessa Legge 120/2010, entrata in vigore il 13 agosto 2010, aveva previsto l'emanazione entro 6 mesi di un apposito decreto da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti con il quale dovevano essere disciplinate le procedure di rinnovo della validità della patente di guida. Nel frattempo con il Dlgs 59/2011 entrato in vigore dal 19 gennaio 2013, l'art. 126 del CdS veniva totalmente modificato ed in particolare la parte relativa al rinnovo della validità della patente di guida veniva inserita al comma 8. L'eliminazione progressiva dei tagliandi adesivi ha avuto inizio a partire dal 19 gennaio 2013, con l'entrata in vigore del D.lgs 18 aprile 2011, n. 59 e succ. mod. che ha dato attuazione, nell'ordinamento italiano, alle disposizioni della direttiva comunitaria n. 2006/126/CE in materia di patenti di guida. Da tale data, per effetto della modifica dell'art. 116, comma 13, non è più prevista l'apposizione del tagliando di aggiornamento della residenza sulla patente. Nel contempo sulla Sede legale: via Belenzani, 19 I 38122 Trento I C.F e P. IVA: 00355870221 tel. 0461/884111 I fax 0461/889370 I www.comune.trento.it Orario di apertura al pubblico: Solo su appuntamento nuova patente di guida è stata eliminata l'indicazione della residenza del titolare con la conseguente cancellazione del campo 8 sulle nuove patenti formato “card”. Articolo 116 CdS Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore in vigore dal 19 gennaio 2013 13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su del supporto Eliminazione campo 8 magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. RINNOVO PATENTE DI GUIDA - nuove procedure Al fine di ottemperare alle variazioni normative introdotte dalle Legge 120/2010 (art. 21, c. 2) in modifica all'articolo 126, comma 5 del CdS e in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie che vietano l'apposizione di tagliandi adesivi sulla patente di guida, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha emanato due decreti attuativi: • • Decreto 9 agosto 2013 (disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente); Decreto 15 novembre 2013 (disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2, 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente) oltre ad alcune circolari esplicative e di dettaglio, con i quali ha disciplinato le procedure per il rinnovo di validità della patente di guida. Il vantaggio della nuova disciplina è duplice: evitare l'emissione di tagliandi da applicare sul documento e sostituire gradualmente, uniformandole al nuovo modello, tutte le patenti (modelli cartacei, modelli card vecchio tipo ecc..) rilasciate in data antecedente il 9 gennaio 2014, patenti di guida che spesso si presentano in cattivo stato di conservazione, con dati anagrafici di difficile visura e/o tagliandi adesivi scarsamente leggibili se non del tutto cancellati (vedere le condizioni di alcune pecette adesive di conferma di validità o cambio di residenza), fotografie nelle quali i titolari sono irriconoscibili ecc... Il primo decreto emanato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti è stato il Decreto 9 agosto 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 231 del 2.10.2013) il quale ha disciplinato i contenuti e le procedure delle comunicazioni di rinnovo di validità della patente di guida. Per l'entrata in vigore delle nuove procedure bisognava attendere l'emanazione di un altro decreto attuativo e di dettaglio sempre a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (decreto 15 novembre 2013 pubblicato sulla G.U. n. 289 del 10.12.2013) ed alcune circolari esplicative. In particolare il nuovo procedimento di rinnovo della patente, con modalità telematica ed emissione di duplicato della stessa, prevede quanto segue: 1) i soggetti certificatori indicati all'art. 119 commi 2 e 4 (medici monocratici e collegiali), contestualmente alla conclusione della visita per la conferma della validità della patente di guida, trasmettono telematicamente all'UCO (Ufficio centrale operativo) del CED della Direzione Generale del MIT, una comunicazione dei contenuti del certificato medico; 2) unitamente alla comunicazione trasmettono, con la stessa modalità telematica, la foto e la firma del titolare della patente; 3) qualora l'acquisizione di quanto indicato ai punti 1) e 2) sia andata a buon fine, il sistema informatico del CED elabora una RICEVUTA (allegato 1), sulla quale sono riportate le eventuali prescrizioni relative al conducente o le modifiche e adattamenti al veicolo, indicati con gli appositi codici armonizzati unionali o nazionali (allegato 4) e la nuova data di scadenza della patente posseduta; 4) il sanitario stampa la ricevuta su carta semplice e la consegna immediatamente all'interessato. Essa è valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida rinnovata nella validità e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio; 5) il sistema informatico del CED una volta ottenuta la comunicazione dei contenuti del certificato medico, procede alla stampa del duplicato della patente, rinnovato nella validità ed alla successiva spedizione postale dello stesso, presso l'indirizzo che il titolare avrà comunicato in sede di visita medica quale luogo di recapito. Qualora le patenti, a seguito del primo tentativo di recapito, risultino impossibili da recapitare per le seguenti motivazioni: - rifiuto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente, destinatario irreperibile, destinatario deceduto, destinatario sconosciuto, destinatario trasferito, verranno restituite all'UCO e successivamente annullate. 6) Il titolare della patente di guida, dopo aver ricevuto il duplicato deve procedere alla distruzione della patente scaduta di validità. Si tratta delle stesse indicazioni relative al rilascio di duplicato a seguito di smarrimento, sottrazione, distruzione della patente di guida. DISPOSIZIONI OPERATIVE Con l'entrata in vigore della nuova disciplina, per un certo periodo di tempo e fino all'entrata a regime delle nuove procedure, potranno essere esibite agli organi di polizia stradale due distinte “certificazioni mediche” con le quali viene attestato che il titolare di patente si è sottoposto con esito positivo alla visita medica di rinnovo dell'abilitazione di guida. Articolo 331 Regolamento di attuazione del CdS - Certificato Medico I titolari di patente di guida che si sono sottoposti a visita medica prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, ovvero fino all'8 gennaio 2014*, a seguito di controllo su strada da parte degli organi di polizia stradale, presenteranno assieme alla patente di guida scaduta di validità, il certificato medico mod. IV 5 e IV 6 art. 331 del Regolamento di attuazione del CdS (allegato 3 e allegato 4). * per consentire ai medici e alle strutture sanitarie di raggiungere gradualmente la piena operatività e soltanto in caso di effettivi impedimenti, sarà possibile operare con le vecchie procedure fino e non oltre il 7 febbraio 2014 (vedasi circolare MIT n. 30855 d.d. 17.12.2013 punto 7.9). Va precisato che il certificato medico non ha una data di scadenza, ma attesta che il titolare della patente di guida si è sottoposto con esito positivo alla visita periodica di rinnovo della validità; tale documento va presentato assieme alla patente di guida scaduta di validità. In seguito, l'Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici spedisce all'indirizzo del titolare, solo per i casi particolari predetti, la pecetta adesiva da apporre sulla patente di guida; in sintesi rimane in vigore la vecchia procedura sul rinnovo della patente di guida. Va evidenziato che nel corso degli anni si sono presentati numerosi problemi legati all'applicazione, da parte del titolare della patente, del tagliando di rinnovo sul documento di guida, in parte dovuti al mancato invio-recapito da parte dell'UCO di Roma, in alcuni casi per disservizi del servizio postale ed in molti casi per l'inerzia dell'utente titolare dell'abilitazione alla guida. Può capitare che il titolare della patente non abbia provveduto ad applicare sulla patente la prescritta pecetta di rinnovo di validità, perchè mai ricevuta o per dimenticanza, ed in fase di controllo venga presentata la patente di guida scaduta ed relativo certificato medico che attesti l'esito positivo di rinnovo di validità. In questo caso non è prevista alcuna sanzione amministrativa o accessoria per colui che circola con patente scaduta di validità e con certificato medico di rinnovo validità al seguito o in possesso di tagliando adesivo di rinnovo non ancora incollato sulla patente. Qualora il tagliando di rinnovo sia in possesso dell'utente, lo si invita ad incollarlo sul documento di guida, mentre nel caso di mancato ricevimento della pecetta o per smarrimento, distruzione ecc.. della stessa, lo si inviterà a contattare un Ufficio provinciale della MCTC o a telefonare al numero verde 80097416 per avere informazioni in merito. Può accadere che il titolare di patente, in fase di controllo, porti con se la patente di guida scaduta di validità, ma non il certificato medico, pur dichiarando di aver superato con esito positivo la visita di controllo. In questo caso, prima di applicare le sanzioni previste dall'art. 126 comma 11 del CdS per guida con patente scaduta di validità (pmr 155,00 € - riduzione del 30 % per pagamento entro i 5 giorni – € 108,50 + ritiro patente di guida), tenendo valide le indicazioni fornite dall'utente, si procede ad una verifica attraverso la banca dati informatica del Ministero – anagrafe degli abilitati alla guida, al fine di accertare se quanto riferito dal conducente risponde al vero e controllare l'effettiva scadenza della patente o se la stessa sia oggetto di provvedimenti ostativi alla guida. In alternativa, qualora l'accesso alla banca dati del MIT non fosse disponibile, può essere predisposto un invito ai sensi dell'art. 180 comma 8 del CdS (allegato 6), con il quale si invita l'utente a fornire informazioni sulla validità della patente di guida, in relazione alla mancanza del certificato medico o di altro documento. Anche se può apparire ridondante, se la patente è scaduta e il titolare non si è sottoposto alla prescritta visita medica con esito positivo si applicano le sanzioni per circolazione con patente di guida scaduta di validità. Si tenga presente che ai fini della circolazione non valgono le prenotazioni alla visita medica oltre la data di scadenza di validità della patente, nemmeno se rilasciate prima della scadenza stessa, salvo i casi espressamente previsti da alcune norme ministeriali, i cui casi però prevedono il rilascio di apposita autorizzazione da parte della MCTC. L'art. 59 della Legge 120/2013 contempla la possibilità di rilasciare permessi provvisori di guida ai titolari di patente di guida chiamati a sottoporsi alla visita medica, validi sino al termine delle procedure di rinnovo avviate davanti alla Commissione Medica Locale (vedasi circolare prot. 86959-28/08.03 d.d. 28.10.2013 relativa al rilascio del permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente presso CML). Ricevuta dell'avvenuta conferma di validità – art. 3 Decreto MIT 9 agosto 2013 I titolari che rinnoveranno la patente di guida a partire dal 9 gennaio 2014, nelle more della consegna della nuova patente, in fase di controllo su strada, dovranno esibire assieme alla patente scaduta di validità: 1) la ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente (allegato 1); 2) eccezionalmente (come si spiegherà in seguito) un estratto dei contenuti della relazione medica ai fini della conferma di validità della patente (allegato 2) . VALIDITÀ DELLA RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONFERMA DI VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'emanazione dei decreti attuativi in materia di rinnovo della validità della patente di guida ha previsto che la ricevuta dell'avvenuta conferma della patente di guida ha validità ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio (art. 3 comma 3 decreto 9 agosto 2013). Detta ricevuta dovrà riportare i dati anagrafici del titolare della patente, il numero e la categoria della stessa, le eventuali prescrizioni relative al conducente o a modifiche del veicolo e la nuova data di scadenza della patente stessa. La ricevuta va consegnata, al termine della visita, immediatamente all'interessato e riporta il timbro e la firma del medico accertatore. In merito alla validità della ricevuta, il Ministero ha comunicato che il giorno successivo all'acquisizione sul sistema informatico della conferma di validità, sarà emessa una nuova patente che sarà inviata al titolare della stessa (per posta assicurata con spese a carico del destinatario all'indirizzo indicato in fase di rinnovo, sia esso corrispondente alla residenza oppure al domicilio). Nel caso di mancato ricevimento entro 15 giorni dalla visita medica, il cittadino potrà contattare, al numero verde 80097416, il servizio che fornirà tutte le informazioni riguardanti la spedizione (orario 24 ore 7 giorni su 7 con risponditore automatico e con orario 8.30-14.00 e 14.30-17.30 dal lun-ven con operatore). In merito alla validità di 60 giorni della ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida, si forniscono le seguenti indicazioni operative da adottare in fase di controllo: • qualora un conducente dovesse presentare la patente di guida scaduta di validità e la ricevuta, anch'essa scaduta di validità, a suo carico attualmente non sono previste sanzioni amministrative o accessorie. L'operatore di polizia dovrà invitare l'utente a chiedere informazioni direttamente al numero verde sopra indicato o presso un ufficio provinciale della MTCT. Qualora sorgano dubbi sulla regolarità del documento di guida si procederà ad una verifica tramite la banca dati del Ministero al fine di verificare; • non è prevista alcuna sanzione amministrativa o accessoria per colui che circola con patente scaduta di validità senza avere al seguito la ricevuta che attesti l'esito positivo della visita di rinnovo, pur dichiarando di averla superata. Anche in questo caso prima di applicare le sanzioni previste dall'art. 126 comma 11 del CdS per guida con patente scaduta di validità (pmr 155,00 € - riduzione del 30 % per pagamento entro i 5 giorni – € 108,50 + ritiro patente di guida), tenendo valide le indicazioni fornite dall'utente, si procede ad una verifica attraverso la banca dati informatica del Ministero – anagrafe degli abilitati alla guida al fine di accertare se quanto riferito dal conducente risponde al vero e controllare l'effettiva scadenza della patente o se siano pendenti provvedimenti ostativi alla guida; • in alternativa può essere predisposto un invito ai sensi dell'art. 180 comma 8 del CdS con il quale si invita l'utente a fornire informazioni in merito alla mancanza della ricevuta o di altro documento equipollente; • il fatto di non avere con se la ricevuta di avvenuta conferma di validità attualmente non comporta l'applicazione di alcuna violazione, salvo ricorrere ad interpretazioni analogiche difficilmente sostenibili. • si ribadisce che i titolari di patente di guida chiamati a sottoporsi alla visita medica presso la Commissione Medica Locale, prima della scadenza della patente, possono ottenere, da parte della MCTC, un permesso provvisorio di guida con validità oltre la data di scadenza e valido sino al termine delle procedure di rinnovo avviate davanti alla CML. DISTRUZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA Come indicato al comma 8 dell'art. 126 del CdS il titolare della patente di guida, dopo aver ricevuto il duplicato deve procedere alla distruzione della patente scaduta di validità. Si tratta delle stesse indicazioni relative al rilascio di duplicato a seguito di smarrimento, sottrazione, distruzione della patente di guida. Va precisato che attualmente non sono previste sanzioni amministrative a carico di chi non ottempera a tale operazione di distruzione, come non è previsto il ritiro del documento da parte degli organi di Polizia stradale, qualora il conducente dimostri di essere in possesso della patente rinnovata o della ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida. La distruzione deve essere sempre attuata da parte del titolare. COSTI A CARICO DEL RICHIEDENTE La nuova procedura costerà: 25 euro (di cui 16 euro per la marca da bollo e 9 euro per i diritti della Motorizzazione), ai quali va aggiunto il costo della visita medica. Per la spedizione a domicilio della patente però (e questa è una novità) sono richiesti 6,80 euro da saldare al momento del ritiro del nuovo documento. CASI PARTICOLARI Con i vari decreti ministeriali sono stati individuati e definiti i casi in cui le nuove procedure telematiche diano esito negativo. In primo luogo viene espressamente ribadito che non rientrano nel campo di applicazione delle nuove procedure di conferma di validità della patente di guida alcuni casi particolari: 1) le domande presentate prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità della patente stessa; 2) i rinnovi contestuali di patente e di formazione di CQC; 3) i rinnovi di validità di patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento di guida; 4) i declassamenti di patente con contestuale conferma di validità; Nei casi sopra indicati il titolare si deve rivolgere agli Uffici della Motorizzazione Civile. Poiché le operazione di rinnovo della patente di guida avvengono per via telematica, il soggetto accertatore (sanitario, studi di consulenza, autoscuole) prima di effettuare la visita medica, può effettuare preliminarmente una verifica di rinnovabilità ed eventualmente riscontrare per tempo eventuali impedimenti che non consentono di proseguire nelle ulteriori operazioni utili al rinnovo di validità della patente di guida. I casi individuati sono i seguenti: 1) se dal sistema informativo risultano ostatività; 2) se vi sono discordanze tra i dati presenti nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente da rinnovare; 3) se il titolare di patente ha adito un medico monocratico ma ricorra la necessità della visita collegiale, o se dall'anagrafe degli abilitati alla guida risulti che il conducente deve sottoporsi a visita presso una Commissione medica locale; 4) se nell'anagrafe degli abilitati alla guida sono presenti motivi ostativi che impediscono il rinnovo della patente. In riferimento al punto 2) il titolare può richiedere al medico certificatore (monocratico o CML) di procedere alla visita medica di controllo, con il rilascio all'utente, in caso di esito positivo, al posto della ricevuta (allegato 1), la comunicazione dell'”estratto dei contenuti della relazione medica” (allegato 2) sulla quale è apposta la fotografia che si autentica e la firma del titolare della patente di guida. Per poter ottenere il rinnovo della patente, tale certificazione medica va esibita presso l'Ufficio della Motorizzazione territorialmente competente dove va anche inoltrata richiesta di duplicato a titolo di conferma di validità. La ricevuta di presentazione dell'istanza di duplicato unitamente all'originale della comunicazione dei contenuti del certificato medico è valida ai fini della circolazione fino alla consegna del duplicato della patente di guida, rinnovata nella validità, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio. Si evidenzia che non è consentita la circolazione con la sola comunicazione dell'”estratto dei contenuti della relazione medica”. In merito il Ministero dell'Interno con la circolare 300/A/262/14/109/4 d.d. 13 gennaio 2014 ha precisato che nell'ipotesi che il conducente esibisca l'originale di detto estratto, ma non la richiesta di duplicato all'Ufficio provinciale della MTCT, sarà contestata la violazione dell'art. 180 commi 1 e 7 del CdS, con l'invito, ai sensi del successivo comma 8, ad esibire la patente di guida rinnovata nella validità o la richiesta del duplicato ovvero fornire informazioni in merito. In riferimento agli altri punti, qualora il medico monocratico o la commissione medica locale non procedano alla visita medica per la conferma di validità per motivi ostativi di varia natura, invitano il conducente a recarsi presso un Ufficio della MCTC, al fine di regolarizzare la propria posizione. La presenza di un provvedimento di revoca, sospensione o revisione della patente nella banca dati del Ministero comporta, in ogni caso, la non rinnovabilità della patente. Come già detto le nuove procedure sono applicabili a partire dal 9 gennaio 2014, ma per consentire ai medici e alle strutture sanitarie di raggiungere gradualmente la piena operatività è consentito fino al 7 febbraio 2014, il rilascio di certificato medico in modalità cartacea con le modalità in vigore fino all'8 gennaio, con successiva spedizione del tagliando autoadesivo. Dall'8 di febbraio 2014 non saranno più esperibili procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida difformi da quelle descritte. RECAPITO ALL'UTENZA DELLA PATENTE DI GUIDA Il servizio di recapito dell’invio in assicurazione contenente la patente di guida, è svolto con modalità tali da massimizzare la possibilità della consegna presso l’indirizzo indicato dal titolare e comunque agevolandone il ritiro, in caso di mancato recapito, presso gli Uffici Postali che effettuano il servizio di giacenza. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con circolare n. 31010 d.d. 18 dicembre 2013 ha fornito precise direttive e chiarimenti agli Uffici periferici provinciali della MCTC relative alle procedure di recapito della patente di guida emesse a seguito di duplicato, comprese anche quelle emesse per smarrimento/furto/distruzione. 1) Inesitate per impossibile recapito: le patenti, che a seguito del primo tentativo di recapito, risultino impossibili da recapitare per le seguenti motivazioni: rifiuto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente, destinatario irreperibile, destinatario deceduto, destinatario sconosciuto, destinatario trasferito, verranno restituite all'UCO e successivamente annullate e distrutte; 2) Inesitate per mancato ritiro presso l'Ufficio Postale: le patenti che, al 60° giorno dalla data del secondo tentativo di recapito non saranno ritirate presso l'Ufficio Postale, dal titolare o da un suo delegato, verranno restituite all'UCO e successivamente annullate e distrutte. Nel caso in cui, a seguito di denuncia di smarrimento/furto/distruzione o per conferma della validità, il duplicato della patente ricevuto dall'utente risulti riportare dati non corretti o di scarsa qualità potrà essere richiesto dal titolare della patente un duplicato presso un qualsiasi Ufficio della Motorizzazione Civile, senza ulteriori oneri a suo carico. Le modalità di recapito della patente di guida all'indirizzo del suo titolare sono dettagliatamente riportate nella circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 18260/RU del 12.07.2013. ULTERIORI PRECISAZIONI VALIDITA' COME DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA L'art. 35 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 individua i documenti di identità e di riconoscimento, stabilendo che quando viene richiesto un documento di identità, esso può essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto , la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione ecc...., purché muniti di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. Anche la nuova patente europea, benché priva dell'indicazione della residenza, viene ricompresa tra i documenti di riconoscimento (ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare) non avendo come primaria funzione quella di identificare il titolare ,come conviene per i documenti di identità (la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare). SCADENZA DELLA PATENTE DI GUIDA IN SEDE DI RILASCIO O RINNOVO A partire dal 17 settembre 2012, dopo uno scontro istituzionale fra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si è giunti alla conclusione che in occasione del primo rilascio o del primo rinnovo di una patente di guida di categoria AM, A1, A2, A, B1, B, BE che hanno “scadenza ordinaria”, la scadenza della validità della stessa è prorogata sino alla data del compleanno del titolare, come disposto dall'art. 7, commi 1 e 2 del DL 5/2012 (decreto semplificazioni) convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012che ha modificato l'art.1, comma 1, lett. c), d) ed e) del DPR 445/2000. Restano escluse nell'ambito di applicazione della citata norma: 1) le patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, le CQC; 2) le patenti per le quali, ancorchè ricomprese nelle categorie da AM a BE. L'accertamento dei requisiti dell'idoneità psicofisica alla guida sia, a qualunque titolo, demandato alla competenza di una commissione medica locale nonché quelle per le quali, per lo stesso accertamento, debba procedersi ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del CdS. Tabella sinottica della validità delle patenti di guida ex art. 126 CdS CATEGORIA AM, A1, A2, A, B1, B e BE AM, A1, A2, A, B1, B e BE - SPECIALI C1, C1E, C e CE (anche speciali) ETÀ DEL TITOLARE DURATA • Fino a 50 anni • 10 anni • superati 50 anni • 5 anni • superati 70 anni • 3 anni • superati 80 anni • 2 anni • Fino a 70 anni • 5 anni • superati 70 anni • 3 anni Fino a 65 anni 5 anni Superati 65 anni 2 anni (rinnovo in CML)** ** al compimento del sessantacinquesimo anni di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t., salva la possibilità di elevare tale limite di età sino a sessantotto anni mediante il rilascio di un attestato annuale della CML. CATEGORIA D1, D1E, D e DE (anche speciali) ETÀ DEL TITOLARE DURATA • Fino a 7 anni • 5 anni* • superati 70 anni • 3 anni* • superati 80 anni • 2 anni* * Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, lettera b), cioè la possibilità di ottenere annualmente un attestato della CML, sino al compimento del sessantottesimo anno di età e così continuare a mantenere la titolarità effettiva delle patenti di categoria D1, D1E, D e DE al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE. Articolo 126 Durata e conferma della validità della patente di guida come modificato dalla Legge 120/2010, in vigore dal 13 agosto 2010 Articolo 126 Durata e conferma della validità della patente di guida come modificato dal D.lgs 59/2011, in vigore dal 19 gennaio 2013 1 Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. 2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente della categoria D è valida per cinque anni. 3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente. 4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'articolo 116, commi 8 e 8-bis, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici. 4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità. 5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di validità. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità. 5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5. 6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130. 7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida. 2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. 3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t. 4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE. 5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni. 7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida. 8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità. 9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovrà confermare la patente ai sensi del comma 8. 10. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130. 11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 ad euro 624. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6. 12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità. Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 – certificato medico monocratico Modello “card” patente di guida europea Allegato 4 - certificato Commissione Medica Locale Allegato 5 DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA Allegato I al DLG 16.1.2013 n. 2 1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello UE di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1. La scheda è fabbricata in policarbonato. I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373. 2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da: - produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale; - contraffazione: modificando le proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso. La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione. a) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche: - schede insensibili ai raggi UV; - fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa; - elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia; - incisione al laser; - nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato). b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive), definite con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo: - inchiostri a variazione cromatica, - inchiostro termocromatico, - ologrammi su misura, - immagini variabili incise al laser, - inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente, - stampa iridescente, - filigrana digitale sullo sfondo, - pigmenti infrarossi o fosforescenti, - caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto. 3. La patente si compone di due facciate: La pagina 1 contiene: a) la dicitura "patente di guida" stampata in carattere maiuscolo e grassetto; b) la dicitura "Repubblica italiana" stampata in carattere maiuscolo e grassetto; Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo, può essere disposto che le suddette diciture siano altresì stampate, per gli uffici appartenenti ad ambiti territoriali ai quali è riconosciuta autonomia linguistica, nelle rispettive lingue. c) la sigla distintiva dello Stato italiano "I", stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue: 1) cognome del titolare; 2) nome/i del titolare; 3) data e luogo di nascita del titolare; 4) a) data di rilascio della patente; b) data di scadenza della patente; c) designazione dell'autorità che rilascia la patente; 5) numero della patente; 6) fotografia del titolare; 7) firma del titolare 9) e) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate; la dicitura "modello UE" in lingua italiana e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue dell'Unione europea, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente: - Свидетелство за управление на МПС - Permiso de Conduccion - Øidièský prùkaz - Kørekort - Führerschein - Juhiluba - ¢äåéá ÏäÞãçóçò - Driving Licence - Permis de conduire - Ceaduas Tiomana - Patente di guida - Vadîtâja apliecîba - Vairuotojo paþymëjimas - Vezetõi engedely - Licenzja tas-Sewqan - Rijbewijs - Prawo Jazdy - Carta de Condução - Permis de conducere - Vodièský preukaz - Vozniško dovoljenje - Ajokortti - Körkort; f) colori di riferimento: - blu: Pantone Reflex Blue, - giallo: Pantone Yellow. La pagina 2 contiene: a) 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare: le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate; 10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria: questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA); 11) la data di scadenza per ciascuna categoria; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA); 12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata. I codici sono stabiliti nel modo seguente: Codici da 01 a 99: codici unionali armonizzati CONDUCENTE (motivi medici) 01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi 01.01 Occhiali 01.02 Lenti a contatto 01.03 Occhiali protettivi 01.04 Lente opaca 01.05 Occlusore oculare 01.06 Occhiali o lenti a contatto 02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione 02.01 Apparecchi acustici monoauricolari 02.02 Apparecchi acustici biauricolari 03. Protesi/ortosi per gli arti 03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori 03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori 05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici) 05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto) 05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città/regione 05.03 Guida senza passeggeri 05.04 Velocità di guida limitata a... km/h 05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente 05.06 Guida senza rimorchio 05.07 Guida non autorizzata in autostrada 05.08 Niente alcool MODIFICHE DEL VEICOLO 10. Cambio di velocità modificato 10.01 Cambio manuale 10.02 Cambio automatico 10.03 Cambio elettronico 10.04 Leva del cambio adattata 10.05 Senza cambio marce secondario 15. Frizione modificata 15.01 Pedale della frizione adattato 15.02 Frizione manuale 15.03 Frizione automatica 15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile 20. Dispositivi di frenatura modificati 20.01 Pedale del freno modificato 20.02 Pedale del freno allargato 20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro 20.04 Pedale del freno ad asola 20.05 Pedale del freno basculante 20.06 Freno di servizio manuale (adattato) 20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato 20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza 20.09 Freno di stazionamento modificato 20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico 20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato) 20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile 20.13 Freno a ginocchio 20.14 Freno di servizio a comando elettrico 25. Dispositivi di accelerazione modificati 25.01 Pedale dell'acceleratore modificato 25.02 Acceleratore ad asola 25.03 Pedale dell'acceleratore basculante 25.04 Acceleratore manuale 25.05 Acceleratore a ginocchio 25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.) 25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno 25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro 25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile 30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione 30.01 Pedali paralleli 30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi) 30.03 Acceleratore e freno a slitta 30.04 Acceleratore e freno a slitta per otrosi 30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili 30.06 Fondo rialzato 30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno 30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno 30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore 30.10 Sostegno per calcagno/gamba 30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico 35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.) 35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida 35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) nè dal sistema combinato di accelerazione e frenatura 40. Sterzo modificato 40.01 Servosterzo standard 40.02 Servosterzo rinforzato 40.03 Sterzo con sistema di sicurezza 40.04 Piantone del volante prolungato 40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.) 40.06 Volante inclinabile 40.07 Volante verticale 40.08 Volante orizzontale 40.09 Sterzo controllato tramite piede 40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.) 40.11 Volante con impugnatura a manovella 40.12 Volante dotato di ortosi della mano 40.13 Con ortosi collegata al tendine 42. Retrovisore/i modificato/i 42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro 42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango 42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico 42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico 42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore 42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico 43. Sedile conducente modificato 43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali 43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo 43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto 43.04 Sedile conducente dotato di braccioli 43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato 43.06 Cinture di sicurezza modificate 43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti 44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio) 44.01 Impianto frenante su una sola leva 44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore 44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore 44.04 Leva dell'acceleratore (adattata) 44.05 Cambio e frizione manuale (adattati) 44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i) 44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.) 44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente 45. Solo per motocicli con sidecar 50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) 51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo) QUESTIONI AMMINISTRATIVE 70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL) 71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR) 72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1) 73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1) 74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) 75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) 76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante (C1E) 77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1E) 78. Limitata a veicoli con cambio automatico 79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE 90.01:: a sinistra 90.02:: a destra 90.03:: sinistra 90.04:: destra 90.05:: mano 90.06:: piede 90.07:: utilizzabile. 95. Il conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... [ad esempio: 95.01.01.2012] 96. Conducente che ha superato una prova di capacità e di comportamento in conformità delle disposizioni dell'allegato V. - Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente. - Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11 13. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente. b) la spiegazione delle seguenti rubriche numerate che si trovano a pagina 1 e 2 della patente; 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12. c) Sul modello UE di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente. 4. Disposizioni particolari a) La patente di guida reca, sulla pagina 1, nell'angolo inferiore sul lato sinistro, una banda trasversale tricolore verde, bianca e rossa. L'apposizione di tale simbolo nazionale è sottoposto all'esito favorevole della notifica del presente decreto alla Commissione Europea. b) Le informazioni contenute nella parte anteriore e posteriore della patente devono essere leggibili a occhio nudo, utilizzando un carattere di minimo 5 punti per le voci 9-12 sulla pagina 2 della patente. Allegato 6 Prot. n. ________________ _________________ Data INVITO AD ESIBIRE DOCUMENTI E/O FORNIRE INFORMAZIONI (art. 180, comma 8, CDS) Ai sensi dell’art 180 comma 8 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 ed ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada, si invita il/la Signor/a: Cognome ______________________________________________ Nome __________________________ nat.. il________________________________________ a _______________________________________ residente a _____________________ (___) in via/c.so/p.za ______________________________________ ___________________________________________ nr. _______; A presentarsi presso questo Comando di Polizia Locale, sito in ____________ via ______________ tel. _____________; fax ______________ il giorno___________________________________ alle ore ________________________ entro ___________ giorni dalla consegna ovvero dalla notifica del presente atto, presentandosi presso l’Ufficio □ Pagamento Violazioni □ Infortunistica stradale □ altro _____ ____________________________________ avente il seguente orario __________________________________per: ESIBIRE IL SEGUENTE DOCUMENTO: □ patente di guida □ Autorizzazione ad esercitarsi alla guida □ C.A.P. □ C.F.P. □ C.Q.C. □ certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori □ Documento di riconoscimento carta di circolazione del veicolo __________________________________ targato □ _________________ □ certificato di idoneità tecnica del veicolo ___________________________ targa/telaio ______________ □ certificato di circolazione del veicolo _______________________________targa/telaio ______________ □ certificato di assicurazione del veicolo ______________________________targato _________________ □ altro( specificare la documentazione richiesta _______________________________________________ ____________________________________________________________________________ __________ FORNIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI: ____________________________________________________________________________ __________ ____________________________________________________________________________ __________ Qualora, senza giustificato motivo, non si ottemperi al presente invito per fornire le informazioni richieste e/o esibire i documenti suindicati l’interessato è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 180/8 C.d.S. pari a Euro 419,00 + Euro 1,00 quali spese accessorie (tot. 420,00). Riduzione del 30% per il pagamento entro 5 giorni - Euro 293,00 + Euro 1,00). A questa violazione può inoltre conseguire l’applicazione della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. L’interessato verbalizzante/I ________________ _________________ Il/I RELATA DI NOTIFICAZIONE L’anno ______________, addì ____________ del mese di _______________________, alle ore ________ in _________________________ ___________________________noi sottoscritti Uff./Ag. di P. G._______________________ ______________________________________________________________________________________; appartenenti al Corpo di Polizia Locale di ___________________ diamo atto a chi di dovere che in data , ora e luogo di cui sopra, abbiamo notificato il presente invito a________ ____________________________________ _______________________________________________________________________________________ __________________ mediante consegna di copia nelle mani di_____________________________________________________in qualità di _______________________________________________ Il ricevente ______________ L’Ufficiale/Ag. di P.G. _____________________ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 15 novembre 2013 Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente. (13A10011) (G.U. n. 289 del 10-12-2013) IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada», come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida», e dal Capo I del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che modifica ed integra le disposizioni del citato decreto legislativo n. 59 del 2011; Visto in particolare l'art. 119, commi 2 e 4, e 126, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, concernente l'individuazione dei soggetti certificatori in materia di requisiti di idoneita' psico-fisica alla guida; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2013, n. 231 - recante «Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validita' della patente», adottato ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120; Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto 9 agosto 2013, che rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero della salute, la disciplina applicativa delle nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validita' della patente; Ritenuto, pertanto, di disciplinare le predette procedure, in coerenza con il predetto decreto 9 agosto 2013 ed in particolare con le finalita' di digitalizzazione delle procedure e dematerializzazione della documentazioni ivi richiamate; Acquisito il parere favorevole del Ministero della salute con nota prot. n. LEG 0006182-P-12/11/2013; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, disciplina le procedure necessarie affinche' i medici e le strutture di cui all'art. 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le commissioni mediche locali di cui al comma 4 dello stesso art. 119 e le strutture di cui all'art. 201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in sede di rinnovo di validita' di una patente di guida, procedano alla trasmissione telematica della comunicazione dei contenuti del certificato medico, della foto e della firma del titolare della patente stessa, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto ministeriale, nonche' alla stampa e consegna della ricevuta dell'avvenuta conferma di validita' della patente di guida, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale. 2. Il presente decreto disciplina altresi' le procedure che dovranno essere esperite qualora l'acquisizione e verifica dei dati e della documentazione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013 non dia esito positivo. 3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto le domande di conferma di validita' di una patente di guida, presentate prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validita' stessa. Art. 2 Requisiti per l'accesso alla procedura informatica 1. Per procedere all'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, i soggetti di cui allo stesso articolo devono accedere al sistema informatico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, attraverso sito web Il Portale dell'Automobilista. A tal fine devono: a) richiedere l'attribuzione di apposite credenziali di accesso al predetto sistema informatico all'ufficio della motorizzazione territorialmente competente in base ai criteri definiti dagli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni; b) accedere al sito internet www.ilportaledellautomobilista.it con le suddette credenziali; c) acquisire il numero di identificazione personale (PIN) che il sistema informatico genera. 2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), e' esperita dai medesimi soggetti legittimati a chiedere il codice di identificazione ai sensi dell'art. 1, commi 1 ed 1-bis, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni, e gia' titolari dello stesso codice. Art. 3 Operazioni propedeutiche alla conferma di validita' della patente di guida in via telematica 1. Prima di procedere alla trasmissione dell'estratto dei contenuti della relazione medica per l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica, utile al rinnovo di validita' di una patente di guida, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, esperito l'accesso al portale dell'automobilista attraverso le credenziali ed il PIN di cui all'art. 2, effettuano una verifica di rinnovabilita' della patente di guida attraverso modalita' telematica, inserendo i dati in apposita maschera che propone il sistema informatico. Art. 4 Conferma di validita' della patente di guida in via telematica 1. In caso di esito positivo della verifica di cui all'art. 3, il medico o, se del caso, la commissione medica locale procedono alla trasmissione dell'estratto dei contenuti della relazione medica. La relazione medica e' redatta sulla base di modalita' definite con provvedimento del Ministero della salute. 2. All'esito della visita, il medico o, se del caso, la commissione medica compilano l'apposita maschera proposta dal sistema informatico e conforme all'allegato 1 del presente decreto. Alla maschera sono allegati, telematicamente, la fotografia e la firma del titolare di patente nella specifica sezione dell'allegato 1. Eventuali prescrizioni mediche per il conducente e adattamenti per il veicolo sono indicati attraverso l'iscrizione, nella predetta maschera, degli specifici codici e sub-codici di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni; b) inseriscono i dati relativi agli estremi dell'attestazione di pagamento relativa ai diritti dovuti ai sensi dell'art. 126, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; c) comunicano al sistema informatico, usando l'apposito comando presente sulla maschera, l'avvenuto completamento delle operazioni di conferma di validita'. 3. Concluse con esito positivo le operazioni di cui al comma 2, il sistema informatico genera la ricevuta dell'avvenuta conferma di validita' della patente di guida di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, conforme all'allegato 2 del presente decreto, che e' stampata e consegnata immediatamente all'interessato, previa apposizione di firma e timbro del medico che ha effettuato la visita o, se del caso, del presidente della commissione medica locale. Art. 5 Esito negativo della conferma di validita' della patente di guida in via telematica 1. La verifica di cui all'art. 3 da' esito negativo, e non consente di proseguire nelle ulteriori operazioni utili al rinnovo di validita' della patente di guida, se: a) la patente di guida rientra nei casi di cui all'art. 1, comma 3; b) se vi e' discordanza tra i dati presenti nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente da rinnovarsi; c) se il titolare di patente ha adito un medico monocratico ma ricorra una delle condizioni di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o se dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che il conducente deve sottoporsi a visita presso una commissione medica locale; d) se nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida sono presenti ostativi che impediscono il rinnovo della patente. 2. Nei casi di cui alla lettera b), il medico certificatore o, se del caso, la commissione medica locale, su richiesta del titolare della patente, possono comunque procedere, in caso di esito positivo della visita, a redigere la comunicazione dell'estratto dei contenuti della relazione medica, di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, conforme all'allegato 1, su supporto cartaceo non in bollo, sulla quale e' apposta la fotografia che si autentica e la firma del titolare della patente di guida. Tale certificazione e' esibita in originale e prodotta in copia presso l'ufficio della motorizzazione, territorialmente competente in ragione del luogo ove e' stata effettuata la visita medica, unitamente ad una seconda fotografia, identica a quella autenticata, ed alla domanda di emissione di duplicato a titolo di conferma di validita' della patente, redatta su apposito modello relativo alle operazioni di motorizzazione sulla patente di guida. La ricevuta di presentazione dell'istanza di duplicato, unitamente all'originale della comunicazione dei contenuti del certificato medico, e' valida ai fini della circolazione fino alla consegna del duplicato della patente di guida, rinnovata nella validita', e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), il medico monocratico adito non effettua la visita medica per la conferma di validita' ed invita il conducente e' invitato a recarsi presso una commissione medica locale. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), il medico certificatore o, se del caso, la commissione medica locale non effettuano la visita medica per la conferma di validita' ed invitano il conducente a recarsi presso un ufficio della motorizzazione, per verificare la natura dell'ostativo riscontrato e, se del caso, regolarizzare la propria posizione nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La presenza di un provvedimento di revoca, sospensione o revisione della patente nella predetta anagrafe comporta, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma. Art. 6 Diritti e tariffe 1. Ai fini dell'emissione di un duplicato della patente di guida per conferma di validita', ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 5, comma 2, il titolare della stessa deve esibire un'attestazione di versamento effettuato a titolo imposta di bollo sul duplicato della patente, ed una a titolo di diritto di motorizzazione. Art. 7 Modifiche tecniche agli allegati 1. Qualora, per evoluzioni o adeguamento del sistema informatico, debba procedersi a modifiche tecniche degli allegati al presente decreto, a cio' si provvede con decreto del direttore generale per la Motorizzazione. Art. 8 Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione dell'art. 2 che e' applicabile dal giorno successivo. 2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al comma 1, non sono piu' esperibili procedure di comunicazione del rinnovo di validita' della patente di guida difformi da quelle previste dal presente decreto. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 novembre 2013 Il Capo Dipartimento: Fumero Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
© Copyright 2024 ExpyDoc