VERSAMENTI F24 Le novità dal 1° ottobre 2014 A partire dal 1° ottobre 2014 i versamenti con F24 che comportano compensazioni o importi superiori a 1000 euro dovranno essere presentati in un modo particolare sia per i titolari di partita Iva sia per i privati. Qui di seguito la disposizione. A decorrere dal 1° ottobre 2014 i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cioè con modello F24, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. Quali sono i versamenti di cui all’art 17 del D.Lvo 241/1997? Si tratta dei versamenti che passano dal modello F24. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: • alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse; • all'imposta sul valore aggiunto; • alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; • ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; • ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; • agli interessi previsti in caso di pagamento rateale. Quali sono i servizi telematici di pagamento dell’Agenzia delle Entrate? I servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento del modello F24 sono: • F24 ON LINE • F24 WEB • F24 CUMULATIVO Di seguito il sito dell’Agenzia delle Entrate dedicato al pagamento dell’F24. Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Fisconline ed Entratel) è necessario essere utenti abilitati e possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane. Chi sono gli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate? Si tratta dei servizi di home banking delle banche e delle poste italiane o i servizi di remote banking, cbi, offerti dal sistema bancario. Nella sostanza cosa cambia? Per i soggetti con partita iva occorre presentare l’F24 con saldo zero obbligatoriamente utilizzando i servizi di pagamento dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) come è già previsto per l’utilizzo del credito iva annuale per importi superiori a 5000 euro Per i privati privi di partita iva non è più possibile presentare l’F24 cartaceo in banca o posta se c’è una compensazione con saldo finale positivo, se il saldo finale supera i 1000 euro e se il saldo finale è zero. In quest’ultimo caso è obbligatorio passare dai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Rimaniamo in attesa di una circolare illustrativa che chiarisca la nuova disposizione. Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (011 4513.202-222; [email protected] – [email protected]). Servizio Fiscale Tributario 15/07/2014
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