VERSAMENTI F24 Le novità dal 1° ottobre 2014

VERSAMENTI F24
Le novità dal 1° ottobre 2014
A partire dal 1° ottobre 2014 i versamenti con F24 che comportano compensazioni o importi
superiori a 1000 euro dovranno essere presentati in un modo particolare sia per i titolari di
partita Iva sia per i privati. Qui di seguito la disposizione.
A decorrere dal 1° ottobre 2014 i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, cioè con modello F24, sono eseguiti:
a)
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle
Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di
importo pari a zero;
b)
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano
effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c)
esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il
saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
Quali sono i versamenti di cui all’art 17 del D.Lvo 241/1997?
Si tratta dei versamenti che passano dal modello F24.
I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle
altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti
dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del
credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi
superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
• alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse;
• all'imposta sul valore aggiunto;
• alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
• ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
• ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
• agli interessi previsti in caso di pagamento rateale.
Quali sono i servizi telematici di pagamento dell’Agenzia delle Entrate?
I servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento del
modello F24 sono:
• F24 ON LINE
• F24 WEB
• F24 CUMULATIVO
Di seguito il sito dell’Agenzia delle Entrate dedicato al pagamento dell’F24. Per effettuare il
versamento tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Fisconline ed Entratel) è necessario essere
utenti abilitati e possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con
l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane.
Chi sono gli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate?
Si tratta dei servizi di home banking delle banche e delle poste italiane o i servizi di remote
banking, cbi, offerti dal sistema bancario.
Nella sostanza cosa cambia?
Per i soggetti con partita iva occorre presentare l’F24 con saldo zero obbligatoriamente
utilizzando i servizi di pagamento dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) come è già
previsto per l’utilizzo del credito iva annuale per importi superiori a 5000 euro
Per i privati privi di partita iva non è più possibile presentare l’F24 cartaceo in banca o posta se
c’è una compensazione con saldo finale positivo, se il saldo finale supera i 1000 euro e se il
saldo finale è zero. In quest’ultimo caso è obbligatorio passare dai canali telematici dell’Agenzia
delle Entrate.
Rimaniamo in attesa di una circolare illustrativa che chiarisca la nuova disposizione.
Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni
e approfondimenti (011 4513.202-222; [email protected][email protected]).
Servizio Fiscale Tributario
15/07/2014