Suprema Corte di Cassazione

Roma - 14/02/2014 – Prot.31
Ai Segretari Generali Regionali
Alle Strutture Regionali
Alle Strutture Territoriali
Ai Responsabili Sindacali
Agli iscritti e-news
Oggetto: Suprema Corte di Cassazione - Sentenza n. 24533 del 30 ottobre 2013
In allegato Vi rimettiamo la circolare a firma congiunta FLAEI E FNP con la quale si è commentata la
sentenza della Corte di Cassazione n. 24533 del 30 ottobre 2013 con specifico riferimento alle istanze di
rimborso IRPEF avanzate da alcuni pensionati sul controvalore dell’agevolazione sull’energia elettrica.
Per LA SEGRETERIA NAZIONALE
Massimo Saotta e Carlo De Masi
All.: c.s.
Alle Strutture Regionali e Territoriali
FNP-CISL e FLAEI-CISL
Ai RR.TT. Reg.li e Terr.li FNP-CISL
Ai Quadri Sindacali FLAEI
All’Ufficio Legale FNP-CISL
Agli Iscritti e-News FLAEI
Loro Sedi
Roma, 11 febbraio 2014
Oggetto: Suprema Corte di Cassazione - Sentenza n. 24533 del 30 ottobre
2013
La sentenza n. 24.533 del 30 ottobre 2013 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione
Lavoro, sancisce alcuni principi che, in quanto universali, sono applicabili anche ai
pensionati elettrici e che chiariscono questioni sulle quali vi è stata anche diversa
interpretazione non solo da parte di Associazioni che aggregano i pensionati elettrici,
ma anche di Commissioni tributarie che si sono pronunciate in merito a ricorsi inerenti
il rimborso dell'IRPEF applicata sullo sconto dell'energia elettrica.
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso avverso la decisione della Corte
d'Appello di Napoli che, sentenza n. 6325/2009 aveva riconosciuto agli ex dipendenti il
diritto a continuare ad usufruire dal 1° luglio 2004 della erogazione del gas a tariffa
ridotta, così come previsto dagli accordi aziendali del 15 febbraio 1980 e del 17
dicembre 1984.
Con l'accordo aziendale del 17 dicembre 1984 si era infatti stabilito che, a decorrere
dal 1° aprile 1985, a tutti i dipendenti e pensionati, che già godevano della fornitura
del gas a tariffa agevolata, sarebbe stato corrisposto un assegno mensile in
sostituzione di tale beneficio. L'accordo prevedeva che gli stessi dipendenti e
pensionati potessero mantenere la fruizione del gas a tariffa agevolata, previa opzione
da esercitare nel termine di novanta giorni.
Gli ex dipendenti interessati dal ricorso avevano esercitato l'opzione per il beneficio in
natura.
Successivamente, la Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas e
la Napoletanagas Clienti avevano comunicato alle organizzazioni sindacali, con note
distinte, che, a decorrere dal 1° luglio 2004 non avrebbero più riconosciuto ai
dipendenti e ai pensionati le particolari condizioni di tariffa ridotta previste dai
precedenti accordi aziendali.
Quindi con secondo accordo sindacale datato 16 marzo 2004 era stata stabilita
l'attribuzione, per i soli dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 2004, di un
importo ad persona non assorbibile di Euro 25,30 per quattordici mensilità, in luogo
della fornitura di gas a tariffa agevolata.
Di conseguenza, per effetto di una determinazione unilaterale, gli optanti rimasero
privi sia del beneficio in natura sia della corrispondente attribuzione economica
mensile.
Federazione Nazionale Pensionati Cisl - Via Castelfidardo 47, 00185 Roma
Telefono 06/448811 - Fax 06/4440552 - E-mail [email protected] - www.pensionati.cisl.it
La Corte d'Appello di Napoli nel pronunciarsi a favore degli optanti ha ritenuto che:
 l'erogazione del gas a tariffa ridotta, in alternativa all'assegno, costituiva un
beneficio avente natura retributiva, nella forma di retribuzione differita;
 esso era entrato a far parte del patrimonio individuale di ogni singolo
lavoratore alla stregua di un vero e proprio diritto quesito, insuscettibile di
essere revocato unilateralmente dalla controparte;
 l'accordo aziendale del 16 marzo 2004 che aveva abrogato tale beneficio per i
soli pensionati, senza alcuna contropartita, era inefficace nei confronti degli
stessi.
Avverso questa sentenza,
le aziende hanno proposto ricorso per Cassazione,
sostenendo, tra le diverse motivazioni, che:
> il beneficio del gas a tariffa ridotta non avesse carattere retributivo, trattandosi di
una mera agevolazione non ricollegabile alla prestazione lavorativa;
> che il beneficio del gas a tariffa agevolata non costituisse un diritto quesito per i
pensionati.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati detti motivi, dando ragione ai pensionati.
Per chi optò per la permanenza del beneficio in natura, l'opzione comportò, da un lato,
la corresponsione di una retribuzione inferiore rispetto a quella percepita dai lavoratori
che avevano optato per l'erogazione dell'assegno e, dall'altro, la determinazione,
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, di una pensione in misura inferiore
rispetto a quella degli altri colleghi perché calcolata su una retribuzione non
comprensiva di tale assegno.
In merito alla soppressione dei benefici tramite revoca o disdetta dei relativi accordi, la
Corte di Cassazione ha affermato che, in ogni caso, non possono venire lesi i diritti
intangibili dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, entrati in
via definitiva nel patrimonio dei lavoratori medesimi.
Non si tratta, quindi, di una mera aspettativa di conservazione di un beneficio
contrattuale, ma di una posizione già consolidata, sulla quale non poteva incidere la
determinazione unilaterale del datore di lavoro di recedere dai precedenti accordi,
seguita dall'accordo aziendale del 16 marzo 2004.
La Corte di Cassazione ha ritenuto, invece, fondata la pretesa della Napoletana Gas di
non doversi accollare la differenza del prezzo di vendita del gas fornito a tariffa
agevolata, nel cedere il ramo d'azienda alla Napoletana Gas Cliente; quest’ultima ha
diversamente sostenuto che i pensionati non potevano far valere le loro pretese nei
suoi confronti, essendo cessati dal servizio prima della cessione del ramo d'azienda.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la richiesta, perché pensionati avevano ed
hanno diritto al beneficio della tariffa agevolata del gas.
La società Napoletanagas Clienti resta, pertanto, obbligata alla somministrazione del
gas a tariffa agevolata a decorrere dal 1° luglio 2004.
La sentenza della Corte di Cassazione, affermando che il beneficio è un diritto avente
natura retributiva, contraddice le sentenze di quelle pochissime Commissioni tributarie
provinciali che hanno escluso dall’area impositiva il controvalore dello sconto
sull’energia elettrica, praticato ai pensionati, sulla base della diversità soggettiva tra il
sostituto d’imposta (INPS) e l’ente erogante il benefit (Enel) e considerando lo sconto
non ascrivibile ai “redditi in natura”, ma piuttosto ai benefici di natura commerciale
nell’ambito di un rapporto di natura esclusivamente privatistica.
A tale riguardo, le scriventi Federazioni ribadiscono il principio con la quale avevano
argomentato l’infondatezza della presentazione delle domande di rimborso dell’IRPEF
applicata sul controvalore dello sconto sull’energia elettrica.
Le motivazioni della stessa sentenza della Corte Suprema fanno ritenere lungimirante
l'accordo di superamento/trasformazione dello sconto sull'energia elettrica per i
dipendenti in servizio, in quanto è stato lasciato impregiudicato il beneficio a favore dei
pensionati che, come visto, anche a fronte delle numerose riorganizzazioni e cessioni
di rami d'azienda, rappresenta un diritto individuale intangibile e non revocabile, salvo
specifico accordo tra il singolo pensionato e l'Ente erogatore.
La Cassazione ha, di fatto, riconosciuto il diritto dei pensionati in data antecedente
all'applicazione dell'accordo di trasformazione dello sconto sull'energia elettrica a
continuare a godere dell’erogazione dell'energia elettrica a tariffa agevolata.
Cordiali saluti.
Per la Segreteria Nazionale Flaei-Cisl
Massimo Saotta e Carlo De Masi
Per la Segreteria Nazionale FNP
Loreno Coli