Roma - 14/02/2014 – Prot.31 Ai Segretari Generali Regionali Alle Strutture Regionali Alle Strutture Territoriali Ai Responsabili Sindacali Agli iscritti e-news Oggetto: Suprema Corte di Cassazione - Sentenza n. 24533 del 30 ottobre 2013 In allegato Vi rimettiamo la circolare a firma congiunta FLAEI E FNP con la quale si è commentata la sentenza della Corte di Cassazione n. 24533 del 30 ottobre 2013 con specifico riferimento alle istanze di rimborso IRPEF avanzate da alcuni pensionati sul controvalore dell’agevolazione sull’energia elettrica. Per LA SEGRETERIA NAZIONALE Massimo Saotta e Carlo De Masi All.: c.s. Alle Strutture Regionali e Territoriali FNP-CISL e FLAEI-CISL Ai RR.TT. Reg.li e Terr.li FNP-CISL Ai Quadri Sindacali FLAEI All’Ufficio Legale FNP-CISL Agli Iscritti e-News FLAEI Loro Sedi Roma, 11 febbraio 2014 Oggetto: Suprema Corte di Cassazione - Sentenza n. 24533 del 30 ottobre 2013 La sentenza n. 24.533 del 30 ottobre 2013 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, sancisce alcuni principi che, in quanto universali, sono applicabili anche ai pensionati elettrici e che chiariscono questioni sulle quali vi è stata anche diversa interpretazione non solo da parte di Associazioni che aggregano i pensionati elettrici, ma anche di Commissioni tributarie che si sono pronunciate in merito a ricorsi inerenti il rimborso dell'IRPEF applicata sullo sconto dell'energia elettrica. La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso avverso la decisione della Corte d'Appello di Napoli che, sentenza n. 6325/2009 aveva riconosciuto agli ex dipendenti il diritto a continuare ad usufruire dal 1° luglio 2004 della erogazione del gas a tariffa ridotta, così come previsto dagli accordi aziendali del 15 febbraio 1980 e del 17 dicembre 1984. Con l'accordo aziendale del 17 dicembre 1984 si era infatti stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 1985, a tutti i dipendenti e pensionati, che già godevano della fornitura del gas a tariffa agevolata, sarebbe stato corrisposto un assegno mensile in sostituzione di tale beneficio. L'accordo prevedeva che gli stessi dipendenti e pensionati potessero mantenere la fruizione del gas a tariffa agevolata, previa opzione da esercitare nel termine di novanta giorni. Gli ex dipendenti interessati dal ricorso avevano esercitato l'opzione per il beneficio in natura. Successivamente, la Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas e la Napoletanagas Clienti avevano comunicato alle organizzazioni sindacali, con note distinte, che, a decorrere dal 1° luglio 2004 non avrebbero più riconosciuto ai dipendenti e ai pensionati le particolari condizioni di tariffa ridotta previste dai precedenti accordi aziendali. Quindi con secondo accordo sindacale datato 16 marzo 2004 era stata stabilita l'attribuzione, per i soli dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 2004, di un importo ad persona non assorbibile di Euro 25,30 per quattordici mensilità, in luogo della fornitura di gas a tariffa agevolata. Di conseguenza, per effetto di una determinazione unilaterale, gli optanti rimasero privi sia del beneficio in natura sia della corrispondente attribuzione economica mensile. Federazione Nazionale Pensionati Cisl - Via Castelfidardo 47, 00185 Roma Telefono 06/448811 - Fax 06/4440552 - E-mail [email protected] - www.pensionati.cisl.it La Corte d'Appello di Napoli nel pronunciarsi a favore degli optanti ha ritenuto che: l'erogazione del gas a tariffa ridotta, in alternativa all'assegno, costituiva un beneficio avente natura retributiva, nella forma di retribuzione differita; esso era entrato a far parte del patrimonio individuale di ogni singolo lavoratore alla stregua di un vero e proprio diritto quesito, insuscettibile di essere revocato unilateralmente dalla controparte; l'accordo aziendale del 16 marzo 2004 che aveva abrogato tale beneficio per i soli pensionati, senza alcuna contropartita, era inefficace nei confronti degli stessi. Avverso questa sentenza, le aziende hanno proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, tra le diverse motivazioni, che: > il beneficio del gas a tariffa ridotta non avesse carattere retributivo, trattandosi di una mera agevolazione non ricollegabile alla prestazione lavorativa; > che il beneficio del gas a tariffa agevolata non costituisse un diritto quesito per i pensionati. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati detti motivi, dando ragione ai pensionati. Per chi optò per la permanenza del beneficio in natura, l'opzione comportò, da un lato, la corresponsione di una retribuzione inferiore rispetto a quella percepita dai lavoratori che avevano optato per l'erogazione dell'assegno e, dall'altro, la determinazione, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, di una pensione in misura inferiore rispetto a quella degli altri colleghi perché calcolata su una retribuzione non comprensiva di tale assegno. In merito alla soppressione dei benefici tramite revoca o disdetta dei relativi accordi, la Corte di Cassazione ha affermato che, in ogni caso, non possono venire lesi i diritti intangibili dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, entrati in via definitiva nel patrimonio dei lavoratori medesimi. Non si tratta, quindi, di una mera aspettativa di conservazione di un beneficio contrattuale, ma di una posizione già consolidata, sulla quale non poteva incidere la determinazione unilaterale del datore di lavoro di recedere dai precedenti accordi, seguita dall'accordo aziendale del 16 marzo 2004. La Corte di Cassazione ha ritenuto, invece, fondata la pretesa della Napoletana Gas di non doversi accollare la differenza del prezzo di vendita del gas fornito a tariffa agevolata, nel cedere il ramo d'azienda alla Napoletana Gas Cliente; quest’ultima ha diversamente sostenuto che i pensionati non potevano far valere le loro pretese nei suoi confronti, essendo cessati dal servizio prima della cessione del ramo d'azienda. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la richiesta, perché pensionati avevano ed hanno diritto al beneficio della tariffa agevolata del gas. La società Napoletanagas Clienti resta, pertanto, obbligata alla somministrazione del gas a tariffa agevolata a decorrere dal 1° luglio 2004. La sentenza della Corte di Cassazione, affermando che il beneficio è un diritto avente natura retributiva, contraddice le sentenze di quelle pochissime Commissioni tributarie provinciali che hanno escluso dall’area impositiva il controvalore dello sconto sull’energia elettrica, praticato ai pensionati, sulla base della diversità soggettiva tra il sostituto d’imposta (INPS) e l’ente erogante il benefit (Enel) e considerando lo sconto non ascrivibile ai “redditi in natura”, ma piuttosto ai benefici di natura commerciale nell’ambito di un rapporto di natura esclusivamente privatistica. A tale riguardo, le scriventi Federazioni ribadiscono il principio con la quale avevano argomentato l’infondatezza della presentazione delle domande di rimborso dell’IRPEF applicata sul controvalore dello sconto sull’energia elettrica. Le motivazioni della stessa sentenza della Corte Suprema fanno ritenere lungimirante l'accordo di superamento/trasformazione dello sconto sull'energia elettrica per i dipendenti in servizio, in quanto è stato lasciato impregiudicato il beneficio a favore dei pensionati che, come visto, anche a fronte delle numerose riorganizzazioni e cessioni di rami d'azienda, rappresenta un diritto individuale intangibile e non revocabile, salvo specifico accordo tra il singolo pensionato e l'Ente erogatore. La Cassazione ha, di fatto, riconosciuto il diritto dei pensionati in data antecedente all'applicazione dell'accordo di trasformazione dello sconto sull'energia elettrica a continuare a godere dell’erogazione dell'energia elettrica a tariffa agevolata. Cordiali saluti. Per la Segreteria Nazionale Flaei-Cisl Massimo Saotta e Carlo De Masi Per la Segreteria Nazionale FNP Loreno Coli
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