Risposta ai quesiti entro il 22 - 08 - Azienda Provinciale per i Servizi

Procedura aperta, suddivisa in 7 lotti distinti, per l’affidamento della FORNITURA di
dispositivi medici per prestazioni di assistenza protesica e del SER VIZIO DI
MANUTENZIONE degli stessi, occorrenti all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di
Trento
RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI ENTRO IL 24 LUGLIO 2014
1. In merito alla richiesta di cui alle Norme di partecipazione punto 2 (dichiarazione) lettera
d) Possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi degli artt. 42 e 43 del
DLgs 163/2006 con riferimento al lotto 7 (manutenzione) la richiesta delle forniture
analoghe risponderebbe ad Euro 419.065,00 euro (sommando 1+2+3) annue minime si
chiede:
prima domanda: è esaustivo avere tali forniture analoghe anche per i singoli punti (Euro
(1) 97.735,00+ (2) 241.250,00+ (3) 80.080,00) oppure bisogna avere per forza il totale di
Euro 419.065,00?
seconda domanda: per forniture analoghe si possono inserire anche la fornitura dei
dispositivi medici essendo l'oggetto di gara ("fornitura di dispositivi medici per prestazioni
di assistenza protesica e servizio di manutenzione degli stessi")?
Risposta: con riferimento alla prima domanda si precisa che il valore del Lotto n. 7 è pari
ad € 585.065,00 e come precisato al punto 2 lett. d) delle Norme di partecipazione ai fini
della dimostrazione dei requisiti richiesti è necessario dichiarare di aver effettuato
forniture e/o servizi, in relazione al valore del lotto per il quale presenti offerta, per un
importo pari almeno all’importo annuo a base d’asta del lotto (IVA esclusa) in almeno uno
dei 3 (tre) anni indicati (2011 – 2012 – 2013). Con riferimento alla seconda domanda si
precisa che possono essere indicate sia forniture che servizi inerenti l’oggetto di gara, che
dunque possono andare a sommarsi in ragione dell’unicità della gara e dei destinatari
(utenti) finali di forniture e servizi.
RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI ENTRO IL 31 LUGLIO 2014
2. Abbiamo preso visione del capitolato per la nuova gara fornitura ausili e sanificazione per
l'APSS di Trento, pubblicata il 21/7. La complessità e le richieste in esso contenute sono
sicuramente compatibili con i termini previsti per la presentazione delle offerte, se non
fosse che siamo in procinto del mese di agosto, periodo in cui storicamente (e possiamo
garantire che è ancora così nel nostro settore) il periodo feriale incide molto sull'attività.
Per questo motivo risultano di difficile concretizzazione una serie di operazioni,
fondamentali per una buona redazione dell'offerta …”omissis”
Per queste ed altre
motivazioni tecniche, che se ritenuto opportuno potranno essere meglio specificate ma
che ovviamente riguardano espressamente la possibilità di recepire tutte le informazioni
necessarie per la stesura dell'offerta, chiediamo cortesemente di valutare fin d'ora (e
ritengo corretto farlo ora e non in prossimità di scadenza) una breve proroga dei termini di
scadenza (proporremmo il 16 settembre) proprio per poter avere a disposizione almeno tre
settimane complete per quanto sopra indicato.
Risposta: Non si ravvisano – allo stato – elementi validi per concedere proroga dei termini,
considerato sia il rispetto della tempistica (come peraltro lo stesso interrogante ha
evidenziato) prevista dal codice Appalti sia il fatto che la documentazione di gara è tutta
posta a disposizione delle offerenti sul sito Internet della Stazione appaltante alla sezione
“Bandi di gara” (dal 19 luglio 2014) e che la stessa contiene tutte le informazioni necessarie
per poter predisporre l’offerta tecnica, tanto più che non viene richiesta la presentazione
di alcuna campionatura in contemporanea con il deposito dell’offerta.
3. In merito al Lotto 5 facente parte della fornitura indicata all’oggetto, si pongono i seguenti
quesiti:
1) E’ confermata l’obbligatorietà della consegna a domicilio delle protesi mammarie?
Questo tipo di procedura può risultare di difficile espletazione e di estremo
discomfort per le pazienti aventi diritto: la scelta della forma e della taglia di una
protesi mammaria non può infatti prescindere da una prova diretta in ambiente
confortevole dotato di specchio, di materiale tessile (reggiseni) con cui effettuare le
prove, di molte taglie e forme disponibili, e di personale specializzato che dedichi il
proprio tempo al ‘fitting’ della protesi stessa.
2) Cosa si intende con la seguente richiesta, e come può essere espletata per le protesi
mammarie (in silicone): “Tutti gli ausili (esclusi cuscini e materassi) dovranno
riportare il numero e anno di autorizzazione impresso in maniera indelebile sul
bene (escluse incisioni sull’ausilio)”.
3) Cosa si intende, nella scheda tecnica, con le seguenti diciture:
a. Identificativo di registrazione (è il codice ministeriale?)
b. Conformità alle norme tecniche cosa indicare?)
c. Peso: di quale taglia va indicato il peso?
d. Densità: cosa si intende, relativamente alle protesi mammarie in silicone?
Risposta:
1) E’ confermata l’obbligatorietà della prova e della consegna a domicilio. E’ ammessa
l’eventuale prova in luogo diverso solo se concordata per il singolo caso con APSS e
può essere concessa solo qualora il paziente acconsenta. In quest’ultimo caso il
luogo deve essere agevolmente raggiungibile dall’assistito.
2) Il numero può essere impresso sulla confezione o in altro punto idoneo a consentire
comunque l’univoco collegamento tra l’autorizzazione e il numero d’inventario di
quella protesi.
3) a) è il codice identificativo di registrazione in banca dati dei dispositivi medici del
Ministero della Salute;
b) nel campo “conformità alle norme tecniche “ vanno indicate le norme tecniche
cui il prodotto è conforme;
c) va indicato il peso (massa) delle taglie offerte;
d) s’intende la densità del materiale di riempimento.
RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI ENTRO L’8 AGOSTO 2014
4.
Si pongono i seguenti quesiti:
• Nel capitolato tecnico d'appalto, nella tabella descrittiva degli ausili"GRUPPO A" e
"GRUPPO B" non sono elencati i letti manuali con relativo quantitativo da
ricondizionare. Sono effettivamente esclusi dalla procedura o è una dimenticanza?
L'eventuale presenza dei letti manuali comporterebbe anche una revisione della
base del servizio visto che i quantitativi risulterebbero maggiori?
• La stesura di un contratto di manutenzione FULL RISK parte dal presupposto di
avere una esatta conoscenza del parco ausili (modello, marca, tipologia); l'unico
dato a disposizione è l'età presunta. E' possibile pertanto ottenere un dettaglio di
quanto sopra esposto?
La genericità della catalogazione ausili è dato non esaustivo per la simulazione degli
interventi oltre che non permette una esatta quantificazione dei ricambi, i cui costi
sono ovviamente differenti a seconda delle aziende produttrici.
Risposta:
• I letti manuali sono esclusi dalla procedura.
• Per quanto riguarda gli ausili in Full Risk:
i modelli e le marche delle carrozzine elettriche sono diversi in quanto ausili
dell’elenco 1 prescritti personalmente per ogni assistito; la tipologia degli ausili, per
quanto varia, è comunque tale da permettere la stima di valori medi per quello che
riguarda l’onerosità degli interventi manutentivi, come peraltro riportato nel D.M.
332/1999 nelle sezioni relative alle riparazioni.
Gli altri ausili in full-risk presenti a magazzino, appartenenti all’elenco 2 e 3, sono
costituiti prevalentemente dai modelli che sono stati aggiudicati nelle ultime gare.
Sollevatori: modello n712 e Gemini160 della ditta Ksp Italia srl; modello 10.77/150
della ditta Vassilli srl.
Montascale a ruote: modello Scoiattolo 2000 della ditta T.G.R., modello T06 e modello
T10 Scalacombi della ditta Vimec.
Montascale a cingoli: modello Jolly Standard della ditta T.G.R., modello T09 Roby
della ditta Vimec.
Aspiratori chirurgici: modello Vario e modello Clario della ditta Medela Healthcare e
modello LSU della ditta Laerdal.
I modelli presenti varieranno a seguito dell’aggiudicazione della nuova gara.
5. Ai fini della comprova della capacità tecnica e professionale nel disciplinare di gara viene
richiesto:
“ELENCO delle principali forniture prestate, nel settore oggetto di gara (“fornitura di
dispositivi medici di dispositivi medici per prestazioni di assistenza protesica e servizio di
manutenzione degli stessi”) nel corso degli ultimi tre anni (2011, 2012, 2013), dalla quale
si evinca, a pena di non ammissione, che la concorrente ha effettuato forniture e/o servizi,
in relazione al valore del lotto per il quale presenti offerta, per un importo pari almeno
all’importo annuo a base d’asta del lotto (IVA esclusa) in almeno uno dei 3 (tre) anni
indicati.”
Il D.lgs. 163/2006, art. 41, comma 3, dispone:
“Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la
costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste,
può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.”
Dal momento cha la scrivente ha iniziato l’attività da meno di tre anni, al fine di
consentire la più ampia partecipazione alla gara, chiede di comprovare la capacità tecnica
e economica in modalità alternative rispetto a quanto indicato dai documenti di gara,
ovvero si chiede di considerare validi ai fini della comprova della capacita tecnica ed
economica per il servizio di cui al lotto 7:
• avere l’iscrizione per il servizio oggetto di gara all’interno della CCIAA
• avere un fatturato per servizi di global service su apparecchiature elettromedicali,
comprendente la manutenzione su protesi e ausili, nel triennio 2011 – 2013 per un
importo pari almeno all’importo annuo a base d’asta del lotto (IVA esclusa) in almeno
uno dei 3 (tre) anni indicati.
In alternativa
Di avere attivo almeno un contratto per “SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA
DEGLI AUSILI TERAPEUTICI PER DISABILI DATI IN USO AGLI ASSISTITI ASL” di
importo non inferiore a 585.065,00 (importo annuo a base d’asta del lotto 7) euro + IVA
per la durata complessiva dell’appalto (5 anni).
Si chiede pertanto di confermare che sono considerato analoghi a quelli di gara i servizi di
global service delle apparecchiature elettromedicali.
Risposta:
L’art. 41 del D.lgs 163/2006 si riferisce esclusivamente alla documentazione da
presentare a supporto della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e
finanziaria delle imprese concorrenti. Il terzo comma consente alle concorrenti, per
giustificati motivi, tra i quali quello della costituzione o l’inizio dell’attività da meno di
tre anni, di comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Documentazione che
l’impresa dovrà inserire nel plico unitamente all’altra documentazione amministrativa e
che sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara.
Il seguente art. 42 disciplina invece la dimostrazione della capacità tecnica e
professionale delle imprese concorrenti le cui modalità devono essere puntualmente
indicati negli atti di gara e non sono derogabili, essendo fissate a pena di esclusione.
Pertanto, si ribadisce che ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e
professionale per la partecipazione alla gara in oggetto è richiesto: l’elenco delle
principali forniture prestate, nel settore oggetto di gara (“fornitura di dispositivi medici
di dispositivi medici per prestazioni di assistenza protesica e servizio di manutenzione
degli stessi”) nel corso degli ultimi tre anni (2011, 2012, 2013), dalla quale si evinca, a
pena di non ammissione, che la concorrente ha effettuato forniture e/o servizi, in
relazione al valore del lotto per il quale presenti offerta, per un importo pari almeno
all’importo annuo a base d’asta del lotto (IVA esclusa) in almeno uno dei 3 (tre) anni
indicati.
6. In merito al Deposito Cauzionale provvisorio, sul disciplinare di gara a pagina 2/25 e
8/25 sono indicati gli importi per la fidejussione e si precisa che per usufruire del
beneficio di cui al comma 7 dell'art. 75 del DLgs 163/2016, l'impresa concorrente deve
essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9000 Da qui
sembrerebbe che la certificazione non sia obbligatoria Sempre nel disciplinare tuttavia
nella dichiarazione di cui al punto 2 occorre indicare di essere in possesso della
certificazione ISO9001:2008.
Domanda: il possesso di tale certificazione è condizione obbligatoria la cui mancanza è
causa di esclusione?
Sempre in merito al Deposito Cauzionale sul disciplinare a pagina 8/25 si nomina una
fideiussione bancaria, mentre sul capitolato speciale all'art. 8 punto b) viene indicata la
possibilità di una polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata
Domanda: Per il Deposito Cauzionale è obbligatorio presentare una fideiussione
bancaria oppure è possibile presentare fideiussione assicurativa rilasciata da compagnia
autorizzata?
Risposta:
1) Trattasi di due distinte certificazioni richieste per finalità diverse:
• la dichiarazione relativa al possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000 rileva
esclusivamente ai fini della determinazione dell’importo da versare a titolo di
cauzione provvisoria - come espressamente previsto all’art. 75, comma 7, del
Codice appalti - per cui l’unica conseguenza del mancato possesso della
certificazione comporta che la Ditta partecipante dovrà versare l’intero importo
della cauzione anziché la metà;
• la dichiarazione relativa al possesso della certificazione ISO 9001:2008 rileva
invece ai fini della partecipazione alla procedura di gara in quanto requisito
richiesto ai sensi dell’art 42, comma 1 lett. m) del Codice appalti.
2) Come espressamente previsto al punto 3 delle Norme di partecipazione (pag. 7/25) il
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO deve essere costituito, a scelta
del’offerente, nei modi previsti dall’art. 75 del DLgs 163/2006 (fideiussione bancaria
o assicurativa). L’inciso finale di cui al punto n. 3 delle Norme di partecipazione è
riferito esclusivamente al caso in cui l’offerente scelga l’opzione di prestare il
deposito cauzionale provvisorio sottoforma di fideiussione bancaria, nel qual caso vi
dovrà essere apposta la marca da bollo.
7. In riferimento alla gara in oggetto e relativamente al lotto 5, avremmo bisogno di sapere di
quali protesi mammarie si tratta.
Risposta:
Sono protesi mammarie esterne definitive così come descritte dal D.M. 332/1999.
RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI ENTRO IL 22 AGOSTO 2014
8.
Con riferimento all’offerta tecnica da presentarsi per la partecipazione al lotto n. 7
(servizio di manutenzione) si ritiene che alcuni requisiti tecnici contenuti nelle Norme di
Partecipazione siano ostativi della libera concorrenza e ledano la par condicio tra i
concorrenti in quanto arrecanti indebito vantaggio all’operatore economico gestore del
servizio o, comunque, ad operatori economici già presenti sul territorio di competenza.
A tale proposito si rileva quanto segue:
• Norme di Partecipazione, Art. 2 “offerta tecnica lotto 7”, comma 3): magazzino e officina
con indirizzo, planimetria e volumetria relativi alla sede operativa, con chiara
individuazione delle varie zone (ove possibile anche con almeno 2 fotografie per
locale). L’offerente deve dimostrare di avere un titolo giuridico valido di disponibilità
dei locali da adibire a magazzino/officina. Quanto sopra potrà essere verificato con
sopralluogo dalla commissione tecnica: la previsione tra i requisiti di partecipazione
della disponibilità di un magazzino per tutta la durata dell'appalto non è in linea con i
principi di libera concorrenza, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei
servizi e di parità di trattamento; al riguardo, il requisito medesimo dovrebbe sempre
essere previsto solo nella forma di "impegno" per l'aggiudicatario.
• Norme di Partecipazione, Art. 2 “offerta tecnica lotto 7”, comma 5): stato del parco
macchine (numero di furgoni, dotazione in termini di pedane di carico, ecc.) e
documentazione fotografica degli allestimenti (separazione vani, foto delle pedane,
ecc): così come per il precedente comma 3) - la richiesta lede la par condicio in quanto
offre indiscutibile vantaggio ad operatori economici già presenti sul territorio o
all’operatore economico gestore del servizio, salvo che non autorizzino i partecipanti a
produrre documentazione di apparecchiature già in uso ma non necessariamente
allocate presso i magazzini di destinazione del servizio.
• Norme di Partecipazione, Art. 3 “criteri di aggiudicazione” metodologia di attribuzione
dei punteggi tecnici: il punteggio tecnico viene in buona parte assegnato con riguardo
alla struttura organizzativa (e quindi alle caratteristiche qualitative e alla localizzazione
del magazzino in proprietà o nella disponibilità certificata dal concorrente) ed alla
strumentazione posseduta per la manutenzione: si ritiene che il punteggio attribuito
alla struttura organizzativa (criterio A) ed alla strumentazione posseduta (sub-criterio
C2) sia eccessivo in quanto ben 15 punti dei 60 massimi previsti per la qualità, risultano
di fatto attribuiti secondo un criterio a vantaggio del/i solo/i operatore/i economico/i di
cui sopra, diminuendo sensibilmente le possibilità di aggiudicazione della gara ad altri
operatori.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, nell’ottica di una maggiore partecipazione
possibile alla gara e nell’interesse della Pubblica Amministrazione, fermo restando che si
resta in attesa di un Vostro cortese riscontro alle osservazioni fornite che, ad avviso della
meno della par condicio tra tutti i potenziali concorrenti, si richiede:
Di voler posticipare il termine ultimo di presentazione delle offerte di almeno 15 giorni;
Di confermare che l’obbligo di fornire il titolo giuridico valido di disponibilità dei locali
possa essere adempiuto successivamente alla data di aggiudicazione entro un termine
ritenuto congruo e comunque nel rispetto dei termini previsti per la sottoscrizione del
contratto ovvero tramite sottoscrizione di impegno del concorrente a disporre, in caso di
aggiudicazione, di un magazzino con le caratteristiche richieste dal disciplinare (anche,
eventualmente tramite contratto tra le parti contraenti con dichiarazione di intenti a
stipulare contratto di locazione condizionato nell’efficacia all’effettiva aggiudicazione
dell’appalto) e che tale impegno costituirà titolo giuridico/requisito idoneo e sufficiente sia
per l’ammissione alla gara sia per l’assegnazione del punteggio tecnico massimo previsto
per il magazzino medesimo.
Risposta:
• Ai fini della partecipazione alla gara è espressamente richiesta la dichiarazione di cui
alla lett. g) delle Norme di partecipazione (vedasi pag. 4/25 e fac simile Allegato n. 1 alle
Norme di partecipazione titolato “Domanda di partecipazione contenente dichiarazione
sostitutiva di atto notorio”) che così recita: “di avere in corso un contratto di proprietà,
di locazione o altro titolo idoneo che garantisca la disponibilità di spazi ad uso
magazzino/officina”. E’ pertanto evidente che il titolo giuridico valido – che non
comporta né la proprietà né il possesso effettivo dei locali ma che ben può essere
soddisfatto anche con un documento che attesti la disponibilità dei locali
nell’eventualità di aggiudicazione del servizio – è un requisito che deve essere
posseduto per partecipare alla gara.
• Premesso che non è richiesto che le attrezzature siano allocate presso i magazzini di
destinazione del servizio (vedasi punto 5 delle Norme di partecipazione), i partecipanti
potranno produrre la documentazione di apparecchiature già in uso purché,
ovviamente, si attesti l’impegno all’utilizzo del medesimo numero e tipologia di
attrezzature nel caso di aggiudicazione.
• Le considerazioni e le illazioni svolte sono espressione di opinioni dell’interrogante u
dunque non possono essere intese come quesiti cui dare risposta
Quanto alla richiesta di proroga dei termini di consegna, essa è all’attenzione della
direzione aziendale e, quanto prima, si darà comunicazione della scelta operata.
9.
Norme di partecipazione:
Nella sezione inerente "Prova e campionatura" viene riportato quanto segue:
"Su esplicita richiesta................................ la campionatura dei concorrenti non
aggiudicatari potrà essere restituita a cura e spese dei medesimi, qualora non abbia subito
alterazioni durante le prove, ovvero smaltita a cura dell'APSS che si riserva, in
quest'ultima ipotesi, di addebitare eventuali spese di smaltimento sostenute".
Quesiti:
• Nel caso di alterazioni dei prodotti legate alle prove le ditte che hanno prodotto la
campionatura procederanno alla fatturazione di quanto non risulterebbe più
vendibile?
• Nel caso di ausili con funzionamento a batteria, sarà l'APSS che garantirà del
corretto ciclo di ricarica delle batterie in modo tale da mantenerne inalterata la
funzionalità?
• Nel caso in cui tale situazione non fosse correttamente gestita, APSS rimborserà il
costo della sostituzione delle batterie?
• Nel caso in cui APSS optasse per lo smaltimento dei beni, potrà deciderlo
unilateralmente? In caso di risposta affermativa per quale motivo potrebbe
addebitare i relativi costi alla ditta che ha fornito la campionatura?
Risposta:
Come espressamente previsto dalle Norme di partecipazione la presentazione di
eventuale campionatura deve avvenire, a titolo gratuito, senza alcun rimborso da
parte di APSS.
Per quanto riguarda la restituzione della campionatura ai concorrenti non
aggiudicatari, la stessa potrà essere restituita a cura e spese dei medesimi, qualora
non abbia subito alterazioni durante le prove, ovvero smaltita a cura dell’APSS che
si riserva, in quest’ultima ipotesi, la facoltà di addebitare eventuali spese di
smaltimento sostenute. Si precisa che l’eventuale smaltimento e il conseguente
addebito delle spese, avverrà nell’ipotesi in cui la ditta non provveda al ritiro della
campionatura nei tempi e modi richiesti da APSS.
APSS avrà comunque cura di testare i beni consegnati in campionatura secondo il
manuale d’uso del produttore.
Capitolato speciale:
Nell'art. 7 viene riportato che la spesa per pubblicazioni ed atti vari ammonta a €
7.000,00 circa e verrà addebitata alle ditte aggiudicatarie.
Quesito:
Tale spesa è omnicomprensiva per l'intero periodo di durata dell'appalto, proroga
inclusa?
Risposta:
Sì, ferma restando la normativa in materia cui APSS si attiene scrupolosamente.
Capitolato tecnico “Servizi connessi alla fornitura”:
"Qualora vi sia contemporanea richiesta di letto e materasso, la consegna dei due ausili
dovrà essere effettuata contestualmente. Nel caso in cui il letto autorizzato all'assistito
(manuale o elettrico) sia stato sanificato, la ditta aggiudicataria del lotto 1 dovrà
consegnarlo alla ditta incaricata da APSS del servizio di manutenzione degli ausili
protesici perché provveda ad effettuare un'unica consegna al domicilio dell'assistito".
Quesiti:
Come verrà gestita l'eventuale consegna se solo uno dei due presidi viene codificato
come urgente?
Risposta:
Prevale la tipologia di consegna con maggiore priorità, ovvero la consegna viene
complessivamente considerata urgente.
La ditta che effettuerà la consegna contestuale dovrà occuparsi anche dell'istruzione
del prodotto eventualmente non di sua competenza?
Risposta:
In caso di ricondizionamento (sanificazione) solo il materasso non è di competenza
di chi effettua l’eventuale consegna congiunta (ovvero la ditta aggiudicataria del
lotto 7); quest’ultima potrà fornire le istruzioni sul materasso, il quale sarà comunque
dotato del manuale d’uso.
Analogamente, sarà la ditta che effettua la consegna contestuale a verificare la
conformità dell'impianto elettrico oltre che l'idoneità dell'ambiente di utilizzo?
Risposta:
Sì, dovrà eseguire la verifica d’idoneità ambientale e dell’impianto elettrico.
"Il personale della ditta avrà cura di verificare l'idoneità degli ambienti e, nel caso di
incongruità , la segnalerà agli uffici competenti dell'APSS".
Considerazione: la prescrizione medico specialistica di un ausilio tiene solitamente
conto sia degli aspetti funzionali / assistenziali dell'assistito oltre che dell'idoneità del
contesto ambientale di utilizzo.
Quesito:
Nel caso in cui la consegna dell'ausilio non possa essere effettuata proprio alla luce di
una non idoneità dell'ambiente di utilizzo, la ditta potrà comunque fatturare un costo
di consegna dal momento che la stessa non è stata possibile per cause non dipendenti
dall'attività codificata?
Risposta:
Nel caso di mancata consegna (causa inidoneità ambientale) la ditta non potrà fatturare
alcun costo.
"Si segnala che, con riferimento alle attrezzature che necessitano di connessione alla
rete elettrica, sarà cura della ditta verificare l'idoneità dell'impianto (es. presenza
messa a terra per apparecchiature di Classe I e, nel caso di non idoneità, lo
comunicherà tempestivamente ai competenti uffici".
Considerazioni: Per le apparecchiature di Classe I, quindi dotata di conduttore GW
di terra e che necessita di collegamento dell'impianto di dispersione, serve la verifica
attraverso la produzione della dichiarazione della conformità dell'impianto: Se
manca tale dichiarazione, occorre controllare che l'impianto sia protetto per contatti
accidentali con interruttore differenziale 0.03A, occorre controllare la misura
dell'impianto per la resistenza di terra, che sia presente nella presa dove sarà
collegata l'apparecchiatura, che abbia un valore adeguato (inferiore ai 100 ohm); la
misura della resistenza di terra (resistività del terreno) è preliminare alla stesura di
qualunque progetto di sicurezza di un impianto elettrico / elettronico (messa a terra)
o di apparecchiature di protezione dalle scariche atmosferiche (parafulmine).
Occorre altresì controllare il supporto portafrutti / presa, che deve essere prodotto in
materiale isolante o dotato di messa a terra. Qualora l'impianto sia datato, è
necessario portare la messa a terra anche provvisoria. Per le apparecchiature di
Classe II, non essendo necessaria la messa a terra, l'impianto deve quanto meno
essere dotato di differenziale ed avere le dichiarazioni di conformità.
Quesito:
Come può essere richiesto che la responsabilità relativa alla conformità dell'impianto
elettrico, in considerazione di quanto sopra descritto, sia in capo alla ditta fornitrice?
Risposta:
Alla ditta fornitrice non è richiesta l’attestazione della conformità dell’impianto
elettrico prevista dalla normativa per gli impianti elettrici civili.
Si precisa che la verifica richiesta in capitolato, a carico dell’aggiudicatario, non è
necessaria per la fornitura di apparecchiature in cui la protezione contro i contatti
indiretti sia basata sul doppio isolamento (classe II).Infatti, la norma tecnica IEC
60601-1-11, relativa alle apparecchiature elettromedicali ad uso domestico, prescrive
il doppio isolamento per gestire l’eventuale non adeguatezza dell’impianto elettrico.
Per la fornitura di elettromedicali in cui la protezione contro i contatti indiretti sia
basata sulla messa a terra delle parti conduttrici (classe I), si richiede di procedere
alla verifica mediante accertamento della presenza di idoneo interruttore
differenziale, determinazione strumentale della resistenza globale di terra e test del
corretto funzionamento dell’interruttore differenziale (RCD).
Nell'impossibilità di eseguire la consegna dal momento che la famiglia non è in grado
di produrre il certificato di conformità dell'impianto elettrico, la stessa non va
eseguita?
Risposta:
In caso di non idoneità dell’impianto (di cui al punto precedente) la consegna non va
eseguita; come indicato nel capitolato, l’esito negativo della verifica deve in ogni
caso essere tempestivamente comunicato ad APSS.
Nel caso in cui la consegna dell'ausilio non possa essere effettuata proprio alla luce di
una impossibilità di verificare l'idoneità dell'impianto elettrico, la ditta potrà
comunque fatturare un costo di consegna dal momento che la stessa non è stata
possibile per cause non dipendenti dall'attività codificata?
Risposta:
In caso di esito negativo della verifica, non verrà riconosciuto alcun compenso.
Essendo la ditta aggiudicataria responsabile della sola fornitura su ordine e richiesta
APSS, la responsabilità della fonte di utilizzo non è più corretto resti in capo al
cliente finale che decide dove collegare l'apparecchiatura?
Risposta:
No, in quanto la fornitura non deve introdurre un rischio aggiuntivo per il paziente
e quindi si ritiene necessaria la verifica come sopra riportata.
Procedura di riassegnazione - "La ditta aggiudicataria, su richiesta APSS, deve garantire
la prova degli ausili al domicilio degli assistiti"
Quesiti:
Essendo tale requisito non inserito nelle prestazioni standard, avrà una quotazione a
parte?
In caso di risposta negativa, si prega APSS di dare un'indicazione del numero massimo
di prove richiedibili mensilmente; l'assenza di tale dato farebbe presupporre una
standardizzazione del requisito prova dell'ausilio prima della procedura di
riassegnazione.
Risposta:
L’ausilio viene ricercato a magazzino sulla base delle indicazioni della prescrizione, la
prova ha la funzione prevalente di verificare la necessità di particolari adattamenti. Il
ricorso alla prova sarà dunque estremamente limitato. Per la prova non andata a buon fine
non è previsto alcun compenso.
Ausili non riparabili
Quesito:
Essendo la ditta aggiudicataria tenuta a conservare gli ausili non riparabili da rottamare
in spazi chiusi e ben protetti, si prega di specificare, non essendo descritto nulla a tale
proposito, la periodicità con cui APSS autorizzerà la riparazione; per ragioni di gestione
degli spazi necessari si ritiene che l'impegno dovrà essere almeno mensile.
Risposta:
Gli ausili da rottamare dovranno essere collocati all’interno della sede operativa e
comunque al riparo dalle intemperie. La periodicità dell’autorizzazione alla dismissione
sarà concordata con la ditta aggiudicataria tenendo sicuramente conto delle esigenze di
quest’ultima.
10.
Risultano in circolazione ausili con tappezzerie addirittura impregnanti non lavabili, in
questo caso è prevista l’intera sostituzione delle sellerie?
Risposta:
Premesso che “per ricondizionamento s’intende l’insieme delle attività di manutenzione e
decontaminazione, atte al ripristino dell’ausilio in modo che risulti in possesso di tutti i
necessari requisiti di sicurezza, di funzionalità e di aspetto, con caratteristiche paragonabili
al nuovo”, la ditta aggiudicataria deve garantire che le attività di sanitizzazione assicurino
la sicurezza contro la contaminazione. La sostituzione delle imbottiture, ove sia necessaria,
deve essere quindi eseguita per garantire il rispetto di quanto sopra.