APPUNTI DI DIRITTO MUSULMANO* SOMMARIO Parte I – Nozioni generali ................................................................................... 3 1. Introduzione ................................................................................................................ 3 2. Le origini ..................................................................................................................... 3 3. L’Islām dopo Maometto............................................................................................. 5 4. I cinque pilastri dell’Islām ......................................................................................... 6 5. Le fonti del diritto ...................................................................................................... 8 5.1. Il Corano .......................................................................................................................... 8 5.2. La Sunna .......................................................................................................................... 9 5.3. L’Iğmā’........................................................................................................................... 10 5.4. Il Qiyās............................................................................................................................ 11 5.5. Le fonti subordinate ...................................................................................................... 12 5.6. Il ra’y .............................................................................................................................. 14 6. La scienza giuridica .................................................................................................. 14 6.1. Il fiqh .............................................................................................................................. 15 6.2. La chiusura delle porte dell’Iğtihād ............................................................................ 16 6.3. Le principali scuole giuridiche ..................................................................................... 16 6.3.1. La scuola malikita ......................................................................................................... 17 6.3.2. La scuola hanafita.......................................................................................................... 17 6.3.3. La scuola shafiita ........................................................................................................... 17 6.3.4. La scuola hanbalita ........................................................................................................ 18 7. Islām e potere ............................................................................................................ 18 7.1. La legittimazione del potere politico ........................................................................... 19 7.2. Il potere politico nel succedersi delle dinastie ............................................................ 21 7.3. L’amministrazione della giustizia................................................................................ 22 7.3.1. I qādī ............................................................................................................................. 23 7.3.2. I mazalim ....................................................................................................................... 24 * Il presente scritto è il frutto dell’attività di rielaborazione, integrazione ed aggiornamento al 2010 (operata da Francesca Raia e da Francesco Randone, con la collaborazione di Daniele Ferrari ed il coordinamento di Paolo Passaglia) degli appunti tratti dalle lezioni tenute da Kristina Touzenis presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, negli anni accademici 2005-2006 e 2006-2007. 8. L’Islām nell’età contemporanea ............................................................................. 24 8.1. La recezione di modelli europei ................................................................................... 25 8.2. Le dinamiche costituzionali .......................................................................................... 27 Parte II – Cenni sui «rami» del diritto ............................................................ 30 1. «Radici» e «rami» del diritto ................................................................................... 30 2. Il diritto privato ........................................................................................................ 30 2.1. I soggetti ......................................................................................................................... 31 2.1.1. La posizione giuridica della donna ................................................................................ 31 2.1.2. La condizione del minore .............................................................................................. 33 2.1.3. Le persone giuridiche .................................................................................................... 34 2.2. Il matrimonio ................................................................................................................. 34 2.2.1. Caratteri generali ........................................................................................................... 34 2.2.2. Il matrimonio come negozio giuridico .......................................................................... 35 2.2.3. La poligamia .................................................................................................................. 37 2.2.4. I rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi ............................................................. 38 2.2.5. Lo scioglimento del matrimonio ................................................................................... 39 2.3. Le successioni ................................................................................................................ 40 2.3.1. Principi generali ............................................................................................................ 40 2.3.2. La successione legittima ................................................................................................ 41 2.3.3. La successione volontaria.............................................................................................. 42 2.4. I diritti reali ................................................................................................................... 42 2.4.1. I beni.............................................................................................................................. 42 2.4.2. Il diritto di proprietà ...................................................................................................... 42 2.4.3. Gli altri diritti reali ........................................................................................................ 43 2.4.4. Il possesso ..................................................................................................................... 44 2.5. Le obbligazioni .............................................................................................................. 44 2.5.1. I principi generali .......................................................................................................... 44 2.5.2. Le obbligazioni contrattuali........................................................................................... 44 2.5.3. Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali.................................................................... 46 2.5.4. Le obbligazioni nascenti da fatto illecito....................................................................... 46 3. Il diritto penale ......................................................................................................... 47 3.1. Premessa ........................................................................................................................ 47 3.2. Le pene huddud ............................................................................................................. 48 3.3. Le pene qişāş .................................................................................................................. 51 3.4. Le pene ta’zīr ................................................................................................................. 53 II Parte I – Nozioni generali 1. Introduzione L’Islām («sottomissione a Dio», ma anche «pace» o «via della pace») è una religione fondata sul Corano, testo sacro rivelato da Dio (in arabo: Allāh), e sull’insegnamento di Maometto (Muhammad), l’ultimo Profeta. L’apparente paradosso per il quale il fondatore della religione è anche l’ultimo profeta si spiega con il collegamento dell’Islām alle altre due grandi religioni monoteistiche, l’Ebraismo ed il Cristianesimo, di cui l’Islām si pone come l’evoluzione definitiva ed il perfezionamento: vengono, quindi, riconosciuti come profeti quelli della tradizione ebraico-cristiana, a partire da Abramo fino a Gesù. Nata nel VII secolo d.C. nella penisola arabica, la religione si è diffusa nel corso dei secoli grazie principalmente alle conquiste militari del popolo musulmano (termine, questo, che designa i fedeli dell’Islām), divenendo la fede preminente nel Medio Oriente, nel Nord Africa ed alcune zone dell’Asia meridionale. Le migrazioni internazionali hanno poi contribuito a diffondere la religione anche in Europa (dove, peraltro, i musulmani avevano conquistato, nel corso della storia, la penisola iberica e buona parte della penisola balcanica) e, sia pure in minor misura, nel Nord e nel Sudamerica. L’Islām è, attualmente, la seconda religione come seguito, con oltre un miliardo e mezzo di fedeli (la stima è di fine 2009), superata solo dal Cristianesimo (che conta oltre due miliardi di fedeli). Da notare è che il dato dell’Islām ha visto una triplicazione negli ultimi quaranta anni (nel 1970, le stime indicavano circa cinquecentocinquanta milioni di fedeli), dovuta essenzialmente agli elevati tassi di crescita demografica dei paesi a forte presenza musulmana, la cui graduatoria vede, ai primi posti, l’Indonesia, il Pakistan, l’India, il Bangladesh, la Nigeria, l’Egitto, l’Iran e la Turchia. In Europa, il numero complessivo di musulmani è stimato in circa trentotto milioni, mentre nelle Americhe si resta al di sotto dei cinque milioni. 2. Le origini L’Arabia, la «culla dell’Islām», è una terra che, in principio, era abitata da pagani e da tribù di nomadi, i c.d. beduini, «gli abitanti della badia» (ossia della steppa), dediti all’allevamento transumante nelle regioni della Penisola araba. Anche il Profeta Maometto, pur essendo nato a La Mecca intorno al 570 d.C. da una famiglia di mercanti, visse la sua infanzia tra i beduini, essendo stato affidato dalla madre alla sua balia Halima Bint Abd Allāh, della tribù dei Banu Sa’d, che effettuava piccolo nomadismo intorno a Yathrib. Rimasto orfano intorno ai sei anni, Maometto fu cresciuto dal nonno paterno (’Abd al-Muttali) e poi dallo zio materno (Abū Tālib). I numerosi viaggi intrapresi per via dell’attività mercantile familiare, dapprima con lo zio e poi come agente della ricca e colta vedova Khadīğa, dettero a Maometto occasione di ampliare in maniera significativa le sue conoscenze in campo religioso e sociale (entrando in contatto, ad esempio, anche con comunità ebraiche e cristiane). Sposata Khadīğa nel 595, poté dedicarsi alle sue riflessioni spirituali in modo pressoché esclusivo. Intorno al 610 Maometto iniziò ad effettuare regolari ritiri in una caverna presso il monte Hirā, vicino a La Mecca, durante i quali, secondo opinione comune, si ritiene abbia ricevuto la sua prima rivelazione (all’età di quarant’anni) dopo un periodo di meditazione nel mese di ramadān (nel calendario musulmano, il nono mese dell’anno, di 30 giorni: dai fedeli musulmani sarà scelto come mese della preghiera islamica e della meditazione). Durante questa esperienza gli apparve l’arcangelo Gabriele, che lo esortò a diventare Messaggero (rasul) di Allāh. Dopo la rivelazione, Maometto cominciò a predicare a La Mecca, dove sempre più persone seguivano i suoi insegnamenti, perché la sua predicazione era nata come messaggio di giustizia, verso l’ingiustizia di coloro che regnavano e detenevano il potere nella città. Tuttavia, il suo definirsi profeta od inviato da Dio fu accolto dalle famiglie influenti come un tentativo di impadronirsi del potere politico della città, senza contare che le autorità reagirono con sdegno alla concezione di Allāh come unico vero Dio. La crescente opposizione nei suoi confronti portò i regnanti de La Mecca a bandire, che si recò, con i suoi adepti, nella città di Medina: la sua fuga o egira (hiğra) avvenne nel 622, data che ha segnato il primo anno del calendario islamico. A Medina il profeta divenne un leader religioso e politico, svolgendo il ruolo di mediatore nelle controversie tribali e, in questa veste, fu scelto quale il governatore-legislatore di una nuova società costituita su base religiosa, la comunità musulmana (la Umma), destinata a superare il tribalismo della società araba. Negli anni successivi, la comunità musulmana estese sempre di più la sua influenza sulle tribù che erano vicine a Medina e nel 630, ormai abbastanza potente, Maometto ritornò a La Mecca. Nella città santa entrò nel più importante santuario islamico (il tempio della Ka’ba) e lì distrusse tutte le immagini degli idoli pagani, perché solo lui poteva farlo, in tal modo dimostrando concretamente e materialmente il rilevante potere che aveva acquistato, tanto che ancor oggi il pellegrinaggio dei musulmani alla Mecca rappresenta anche un modo per onorare e riconoscere il grande potere di Maometto. Nel frattempo, la Umma musulmana si era affermata come l’entità più forte e numerosa dell’intera penisola araba, tanto che nel 630 la maggior parte delle tribù si sottomise e a coloro che erano rimasti pagani fu imposto un ultimatum di quattro mesi: se non si fossero convertiti, sarebbe stato possibile ucciderli impunemente. Era, quindi, una battaglia, non solo per la conquista del potere, ma anche per diffondere la nuova religione; il termine che designava questa lotta è il medesimo che più tardi verrà usato per designare la «guerra santa» (Jihād). La Umma era ormai a tutti gli effetti un ordinamento cementato da vincoli ideologici e la sottomissione all’Islām rappresentava il criterio di appartenenza alla Comunità (il Profeta Maometto poneva appunto al centro la trasformazione della tribù come aggregato politico fondato sul vincolo di sangue, vero o fittizio, in un nuovo aggregato sociale, basato sul vincolo religioso, aperto a tutti coloro che via via, accettando il suo messaggio religioso, si convertivano all’Islām). Prima della sua morte, avvenuta nel 632 d.C., il Profeta riuscì ad unificare vaste regioni 4 dell’Arabia in un solo regno fondato su vincoli religiosi, assai più stringenti degli antichi legami tribali e familiari. 3. L’Islām dopo Maometto Le prime tre generazioni successive alla morte del Profeta rappresentarono un periodo assai significativo, in quanto è in quel momento che si definirono molti dei caratteri peculiari dell’Islām e la nascente società islamica creò le proprie istituzioni giuridiche. I diretti successori del Profeta furono i quattro Califfi di Medina, detti anche al-Khulafā’ al-Rashīdūn, «Califfi ben diretti», ovvero «Luogotenenti [dell’Inviato di Dio] e da Lui ben diretti sulla retta via». I quattro Califfi avevano tutti un rapporto di parentela con Maometto ed erano appartenuti alla schiera dei suoi primi discepoli. Si sostiene che il Califfato sia stato un periodo particolarmente «illuminato» e «ispirato», perché i Califfi avevano avuto il contatto diretto con Maometto. Tutti i quattro Califfi vennero assassinati. L’ultimo ad essere ucciso, perché inviso a molti, fu Alì, che era figlio dello zio di Maometto, Abū Tālib, quindi suo cugino ed allo stesso tempo suo genero, in quanto sposato con la figlia Fatima. Con Alì si ebbe la divisione del mondo islamico in Sunniti e Sciiti, ma tale spaccatura all’interno dell’Islām non fu dovuta a ragioni religiose, bensì a ragioni di tipo politico: lo scisma avvenne proprio in ordine a chi dovesse detenere il potere. Gli Sciiti (un piccolo gruppo di musulmani eterodossi il cui nome deriva da Shī’a, il partito di Alì) sosteneva che il capo della Umma dovesse essere un diretto discendente di Maometto e, dunque, il ruolo di guida di tutto il gruppo (Imām, «colui che guida la preghiera») dovesse spettare ad Alì stesso, quale unico rappresentante della famiglia del Profeta, nonché alla sua discendenza. Gli Sciiti hanno avuto undici Imām e il dodicesimo (Muhammad ibn al-Hasan, detto al-Mahdī) rimase alla guida di questo gruppo, finché nell’anno 874, all’età di cinque anni, decise di nascondersi, continuando a comunicare con la Comunità attraverso quattro lettere dove scrisse quello che la Comunità stessa avrebbe dovuto fare, per poi scomparire definitivamente. A tal proposito, si ricorda che tra gli Sciiti vi sono varie sette; la principale è la c.d. «dodicesima setta» che è, appunto, quella che attende ancora il ritorno del dodicesimo Imām per guidare i musulmani. Di contro, la corrente ortodossa principale dell’Islām, ovvero i Sunniti (il cui nome deriva da Sunna, «tradizione»), credevano che fosse necessario individuare nella Comunità il Califfo, quale vicario di Maometto, eletto dal popolo (anche se in realtà scelto da e tra i potenti della Umma) e non necessariamente discendente del Profeta. Dopo la morte di Alì, il potere rimase nelle mani delle dinastia sunnita degli Omayyadi (661-750), che portò a compimento le tendenze già presenti nella Comunità musulmana al tempo del Profeta. Sotto questa prima dinastia la sede del califfato restò, per un periodo, a Damasco, finché, nel 749, un movimento di ispirazione sciita portò all’affermazione di una nuova dinastia (quella degli Abbàsidi), che trasferì la capitale in Iraq, a Baghdad, e lì creò il nuovo «Califfato di Baghdad» (750-1259). All’epoca, però, il territorio era troppo grande per 5 essere controllato e il potere venne sempre più affidato a piccole dinastie di principi (gli emiri) che, pur dipendendo sempre dal potere centrale, guadagnarono nel tempo una crescente autonomia. Dopo il 1258 (anno della conquista di Baghdad da parte dei Mongoli), il mondo musulmano si spezzò: da una parte il dominio era dei Mongoli, che erano avanzati fino alla Siria, dall’altra, dei Mamelucchi (Mamlūk, plurale mamālīk), popolo che si era affrancato da una condizione iniziale di schiavitù, andando ad occupare le più alte gerarchie militari e, poi, a fondare una dinastia (la cui forza non fu comunque mai paragonabile a quella dei Mongoli). La dinastia degli Abbàsidi continuerà, però, a governare in Egitto fino al XVI secolo. Nonostante la spaccatura interna, l’Islām si diffuse molto in fretta. Nel secolo successivo alla morte di Maometto, iniziò la decadenza del Regno persiano e dell’Impero bizantino ed i conquistatori arabi si spinsero dal Nord-Africa all’Europa, attraverso Gibilterra, arrestandosi a Poitiers, in Francia. Per molti secoli gli Arabi dominarono il sud della penisola iberica (l’Andalusia), dove hanno lasciato marcate tracce della loro cultura. L’Islām è stata religione dominante anche del Nord-Africa e da qui si diffuse nell’Africa occidentale ed orientale. Ad est, l’Islām, molto diffuso nel sub-continente indiano, è arrivato sino all’Indonesia (da queste considerazioni si intuisce che, quando si parla del «mondo musulmano», non ci si riferisce ad un mondo omogeneo, poiché vi sono molte diversità, di talché da una zona geografica all’altra è possibile incontrare numerose e diverse correnti dell’Islām). Infine, a partire dal 1517 circa, sotto l’Impero ottomano che dominò gran parte del mondo musulmano, califfo della Comunità islamica divenne il Sultano turco e, quindi, la capitale venne spostata ad Istanbul. Il Sultanato della dinastia ottomana conobbe la sua fine dopo la prima guerra mondiale ed il Califfato ne seguì le sorti nel 1924, data a partire dalla quale nessun califfo è stato più a capo delle comunità musulmane. 4. I cinque pilastri dell’Islām La religione islamica consiste in fede (al-iman) e pratica (al-din). Ogni musulmano, uomo o donna, è tenuto ad osservare (pena una sanzione morale o materiale) i doveri posti dalla Sharī’a, cioè «la strada giusta» (alla lettera, «via [diritta] rivelata da Dio», ma si può anche tradurre con «legge divina»), un corpo di norme che serve a guidare l’intera vita di un musulmano, tanto che in essa convivono regole teologiche, morali, rituali e quelle che potrebbero definirsi di diritto privato, affiancate da norme fiscali, penali, processuali e di diritto bellico. La Sharī’a poggia sui c.d. «cinque pilastri dell’Islām» (arkān al-Islām). a. Šahāda (letteralmente «testimonianza»): è la professione di fede islamica, che consiste nel rendere testimonianza di credere in Allāh come unico Dio e in Maometto come ultimo profeta. La testimonianza di fede viene fatta attraverso la seguente formula: «Non c’è altro Dio all’infuori di Allāh e Maometto è il suo Profeta». La prima parte di questa dichiarazione rappresenta il movimento dell’uomo verso il Divino ed il suo distinguere il reale (Dio) da tutto ciò che non lo è, ossia che è al di fuori di questa relazione. Nella seconda parte, invece, Dio si muove in direzione dell’uomo e attraverso il Profeta Maometto comunica agli uomini il 6 suo messaggio. Per diventare musulmani e, quindi, convertirsi all’Islām, basta pronunciare la Šahāda davanti a «probi testimoni musulmani» o ad un dottore della legge islamica. Nello spirito del Corano, quest’atto personale e volontario ha valore di contratto e nessuno ne può mettere in discussione la sincerità, se non con una solenne dichiarazione di abiura. b. Salāt: è l’adorazione, talvolta tradotta con «preghiera», e consiste in una prostrazione rituale in cui la precisione dei movimenti è importante quanto l’esercizio spirituale che li accompagna. Essa rappresenta il momento privilegiato del rapporto intimo con Dio, un collegamento diretto, non esistendo intermediari tra Allāh e l’adoratore. I musulmani (in particolare, i Sunniti) devono compiere la Salāt cinque volte al giorno: al mattino (al-fajr), a mezzogiorno (ad-zuhr), nel pomeriggio (al-’asr), al tramonto (al-maghrib) e la sera (al-’isha). Le condizioni perché l’adorazione quotidiana sia valida sono: lo stato di purezza rituale (wudu), ottenuto mediante un’abluzione maggiore o minore, a seconda del grado di impurità provocato da secrezioni corporee, rapporti sessuali, contatto con animali e così via; l’utilizzo di un vestiario appropriato; la sua esecuzione nel momento giusto; la scelta del luogo idoneo e, infine, l’orientamento in direzione della Ka’ba de La Mecca (qibla). Ogni venerdì a mezzogiorno si svolge la preghiera collettiva (jumu’ah) che vede, in genere, separati uomini e donne, e che è ritenuta obbligatoria per i primi, ma non per le seconde. c. Zakāt: è l’elemosina, la carità obbligatoria. Uno dei principi fondamentali dell’Islām è, infatti, il credo che tutte le cose appartengano a Dio e che il benessere appartenga solo agli uomini meritevoli di fiducia. Il significato originale della parola Zakāt è sia «purificazione» che «crescita» e fare Zakāt significa dare una specifica percentuale di certe proprietà (c.d. «imposta coranica») a favore di poveri e bisognosi. In passato la Zakāt era raccolta dai governi musulmani e poi ridistribuita secondo meccanismi prestabiliti; oggi, invece, è rimessa alla coscienza dei fedeli. d. Sawm: è il digiuno nel mese di ramādan. Il digiuno consiste nell’astensione dal mangiare, dal bere, dal fumare, dai rapporti sessuali e dall’assumere alcun tipo di sostanze (anche medicinali) dall’alba sino al tramonto. Tutti i musulmani puberi, maschi e femmine, capaci di intendere e di volere sono tenuti all’obbligo del digiuno, tranne che siano malati o in viaggio. Il digiuno è considerato principalmente un momento di purificazione spirituale, rappresentando la libertà dell’uomo dal proprio «io» e dai desideri che ne derivano. Distaccandosi dalle comodità del mondo, una persona che digiuna accresce la sua vita spirituale. e. Hağğ: è il pellegrinaggio annuale alla Mecca. Questo obbligo religioso, intenso ed impegnativo, che ha luogo negli ultimi dieci giorni del mese di dhū ’l-Hiğğa (il dodicesimo del calendario musulmano), deve essere adempiuto da ogni musulmano adulto almeno una volta nella vita, purché sia in grado di affrontarlo fisicamente ed economicamente. Il pellegrino deve indossare una tenuta distintiva composta da due pezze di stoffa non cucite, per lo più di colore bianco che non mostrino differenze di classe sociale e di cultura, 7 perché tutti sono uguali davanti a Dio. L’esecuzione del Hağğ coinvolge una serie di rituali tra cui il c.d. tawāf, ovvero il giro per sette volte in senso antiorario attorno al tempio della Ka’ba situato al centro di una grande spianata sacra (matàf). Dopo aver percorso sette volte a passo affrettato il tragitto fra Safā e Marwa (sa’y), altri momenti essenziali sono rappresentati dalla sosta (wuqūf) nella pianura di ’Arafāt, qualche chilometro a sud de La Mecca, dalla ifād («corsa vertiginosa») attraverso la stretta gola di Muzdalifa, dalla «lapidazione» di tre pilastri rappresentanti il diavolo, dal sacrificio di animali (’id al-adhā) e, infine, dalla tonsura dei capelli che esaurisce l’intera cerimonia. Il pellegrinaggio a La Mecca permette l’incontro della comunità musulmana mondiale ed è simbolo di un viaggio interiore all’interno di se stessi. 5. Le fonti del diritto Secondo la definitiva sistemazione dottrinale, gli usūl al-fiqh (le «radici» o le basi del diritto), assimilabili a quelle che definiamo «fonti del diritto», sono quattro, e segnatamente (in ordine gerarchico decrescente): il Corano, la Sunna, l’Iğmā’ ed il Qiyās. A queste fonti si aggiungono poi fonti ulteriori, subordinate alle suddette, quali la consuetudine, le presunzioni sussidiarie nel ragionamento giuridico, l’interpretazione dei dottori e la giurisprudenza forense. 5.1. Il Corano La base dell’Islām è il Corano (in arabo Qu’ān), il testo sacro della religione islamica che letteralmente può significare sia «la lettura» o «la recitazione salmodiata», sia il complesso delle rivelazioni ricevute. Per i musulmani il Corano rappresenta il messaggio rivelato quattordici secoli fa da Allāh e destinato ad ogni uomo sulla terra a prescindere dalla sua affiliazione religiosa. Tale testo contiene, quindi, la raccolta delle rivelazioni ricevute da Maometto nel corso degli anni (nel periodo che va all’incirca dal 613 al 632) e fu trascritto per la prima volta dopo la sua morte da parte di alcuni suoi discepoli (la redazione ufficiale, cioè quella di un testo definitivo che costituisce sostanzialmente il Corano accolto da tutti i musulmani, fu opera di Uthmān, Califfo tra il 644 ed il 656 d.C.). Per la grande maggioranza dei musulmani, il Corano è considerato come la «parola di Dio», dettata alla lettera, come una fonte che è arrivata «direttamente dal cielo, da Dio», attraverso il profeta Maometto; in questo si differenzia dalla Bibbia, che invece è formata da una serie di racconti scritti dagli uomini che espongono quello che hanno visto e sentito. Il libro è diviso in 114 capitoli (detti sūre, letteralmente «righe») disposti secondo un ordine decrescente per lunghezza, che rende problematica la comprensione del testo ad una lettura superficiale. Alla raccolta così ordinata venne premessa la breve sūra (Al-Fātiha), detta «l’Aprente il Libro», che costituisce un’invocazione in sette versetti ripetuta nel corso delle cinque preghiere che i musulmani devono recitare ogni giorno e che è considerata la quintessenza dell’Islām. Ogni sūra è a sua volta divisa in versetti (ayah, letteralmente «segni di Dio»), che da un minimo di tre vanno ad un massimo di 286, per un totale di 6236. Sono molto brevi nelle 8 ultime sūre, mentre risultano piuttosto lunghi nelle prime. Si ritiene che il Corano, presentando uno stile essenzialmente allusivo, si rivolga a persone che già conoscono gran parte del suo contenuto. Lungi dall’essere autoesplicativo, può essere compreso solo appoggiandosi a materiale esterno al testo e le difficoltà stesse che presenta come fonte storica (ad esempio, l’assenza di una coerente struttura narrativa), costituiscono senz’altro una prova a favore della sua autenticità e per i musulmani rappresenta anche un modello inarrivabile di lingua e di stile. Le sūre sono divise in «meccane» e «medinesi», a seconda del periodo della loro rivelazione: le prime sono state rivelate anteriormente alla fuga del Profeta Maometto da La Mecca a Medina, le seconde sono invece quelle successive all’egira. Questa divisione non identifica peraltro il luogo della rivelazione, ma il periodo storico. In generale si può sostenere che, mentre le sūre meccane, il cui argomento è tutto religioso e morale, sono più brevi e, pertanto, di contenuto più intenso ed immediato da un punto di vista emotivo (si racconta di conversioni improvvise al solo sentire la loro predicazione), le sūre medinesi risalgono, invece, al periodo in cui il profeta Maometto era divenuto anche capo politico della neonata Comunità islamica e sono caratterizzate da norme religiose e istruzioni attinenti alla vita della Comunità. La materia giuridica del Corano compare proprio nelle rivelazioni del decennio medinese. In senso lato, per i musulmani tutto il Corano è legge, in quanto Dio proclama se stesso in un libro in cui ogni versetto può essere ritenuto un precetto divino. Tuttavia, solo una piccola parte (circa un decimo) del totale dei versetti contiene prescrizioni che possono essere tradotte in precise norme giuridiche. Troviamo così il divieto di consumare certi cibi e bevande (vino, maiale, animali uccisi nel corso di cerimonie pagane), norme sulla testimonianza, norme di diritto familiare (matrimonio, divorzio, successioni), di diritto penale (i crimini huddud) e di diritto commerciale (come la proibizione dell’usura e varie forme di contratto). Tali precetti sono, però, caratterizzati da una certa ambiguità, data la previsione di norme di carattere contraddittorio, perché rivelate in epoche diverse: contraddizioni che il Corano stesso giustifica asserendo che Dio può abrogare sue precedenti disposizioni e sostituirle con regole nuove. Da qui la necessità, in tali casi, di conoscere quale sia il versetto cronologicamente anteriore e quale sia quello posteriore abrogante, qualunque sia la loro rispettiva posizione nel libro. Alla frammentarietà e incompiutezza come pure all’oscurità di alcuni vocaboli o di alcuni versetti pone rimedio l’altra fonte, rappresentata dalla Sunna. 5.2. La Sunna Con il termine «Sunna» si designa la «tradizione», il modo abituale di comportarsi, la consuetudine ed anche il modello di comportamento. Nell’Arabia preislamica, designava il modo abituale di agire degli antenati. Con la diffusione dell’Islām il termine assunse un significato tecnico indicante il modo di comportarsi del Profeta nelle varie circostanze pubbliche, la sua consuetudine, le sue norme di condotta consistenti in un detto (qawl), in un fatto (fi’l) o in un silenzio (sukūt), inteso come assenso, non in quanto profeta, ma in quanto 9 uomo come tutti gli altri, la cui condotta è ispirata dalla divinità ed alla quale, di conseguenza, è stata attribuita dalla Comunità efficacia normativa. Il concetto di Sunna ha avuto uno sviluppo assai articolato, dato che uno dei problemi più complessi di tutta la storia del diritto islamico è quello della sua autenticità, potendo trovarsi sovente di fronte a tradizioni fortemente divergenti tra loro. Il concetto è stato definitivamente fissato ad opera di Muhammad al-Shāfi’ī, uno dei massimi giuristi dell’Islām e fondatore della scuola giuridica Shafiita (v. infra, par. 6.3.3.), il quale avrebbe fatto prevalere la dottrina della inderogabilità delle tradizioni risalenti al Profeta rispetto a quelle di qualsiasi altra autorità e quella dell’autonomia della stessa fonte rispetto al Corano. Fonti di cognizione della Sunna sono rappresentate dagli Ahadīth (singolare: Hadīth), ovvero racconti o tradizioni che riferiscono un comportamento di Maometto e che sono stati trasmessi oralmente da una catena di trasmettitori degni di fede (isnād, ovvero «sostegno»). Lo studio delle tradizioni, che riguardano, naturalmente, ogni campo, non solo quello giuridico, è oggetto di una particolare scienza che ha posto attenzione, non tanto al contenuto del racconto, quanto alla catena dei trasmettitori, in quanto si ritiene che un racconto sia tanto più veritiero, quanto più sono degni di fede i trasmettitori del racconto stesso. Ed è, dunque, in base alla veridicità, autorevolezza e numero dei trasmettitori che tali tradizioni sono state classificate in: Sunna sahīh (sana, esatta), ovvero la tradizione perfetta che non ha alcun anello mancante nella catena dei trasmettitori; Sunna hasan (bella), ovvero la tradizione di perfezione minore, ma tuttavia con valido carattere normativo; Sunna da ’if (debole), ovvero la tradizione con carattere puramente esemplificativo, priva di valore normativo. È da evidenziare che la fonte ritenuta più attendibile di numerosi Ahadīth è una donna, e cioè la terza moglie del Profeta, Aisha bint Abi Bakr. Aisha, difatti, visse a lungo dopo la morte di Maometto e divenne una figura importante nella tradizione orale. Famosa per la sua conoscenza, appresa per frequentazione diretta del marito, Aisha fu un punto di riferimento per le generazioni successive, ricordando a memoria i detti di Maometto, e raggiungendo una posizione di alto rilievo nella società islamica di Medina, tanto che le fu conferito il titolo onorifico di Umm al-Mu’minīn, ovvero «Madre dei credenti». L’altra grande classificazione degli Ahadīth riguarda il numero dei testimoni o trasmettitori per ciascun anello della catena, in quanto se sono molti sin dalle origini la tradizione è detta «amplissimamente trasmessa» (mutawātir), se i primi trasmettitori sono parecchi è «notoria» (mashūr), se il narratore è uno solo è detta «unica» (ahad). Questa mancanza di linearità nelle fonti di cognizione della Sunna rende necessario considerare, ai fini di una coerente comprensione del diritto islamico, anche le altre due fonti, ovvero l’Iğmā’ e il Qiyās. 5.3. L’Iğmā’ L’Iğmā’ (abbreviazione dell’espressione Iğmā al-Umma, cioè «accordo di opinione della Comunità») è il consenso della Comunità, in una data epoca e su un dato argomento che rientri nel campo della Sharī’a. L’idea che l’Iğmā debba essere considerata una delle radici del diritto è stata avallata da un 10 Hadīth del Profeta, secondo il quale «la mia Comunità non si troverà mai d’accordo su un errore». Sotto certi aspetti, la funzione dell’Iğmā può apparire superiore a quella dello stesso Corano e della Sunna, dato che la autentica interpretazione di queste due fonti è garantita, agli occhi dei credenti, proprio dal giudizio concorde delle generazioni di musulmani. È, pertanto, molto frequente nei trattati il richiamo all’Iğmā, quale giustificazione di singoli istituti e norme. La religione islamica, mancando di una chiesa docente e di una gerarchia ecclesiastica, non ha mai avuto concili o assemblee di dottori per risolvere questioni giuridiche o teologiche dubbie. A quest’assenza l’Islām supplisce con il principio di «infallibilità dell’Iğmā», che si è costituito spontaneamente nel corso dei secoli. Non a caso, il giurista Muhammad al-Shāfi’ī dichiarava che «l’Iğmā è Sunna», nel senso che il consenso opera come la tradizione. Un problema che si è posto con riguardo all’Iğmā è quello relativo ai criteri per consentirne l’identificazione. L’Hadīth attribuito a Maometto fa riferimento al consenso della Comunità nel suo insieme; tuttavia, è chiaro che tale requisito, sebbene potesse avere una sua ragion d’essere con riguardo alla ristretta comunità di Medina, non poteva e non può trovare applicazione nelle complesse e vaste civiltà che si sono succedute nel tempo. Le teorie degli studiosi per rinvenire il consenso rispetto ad una determinata regola sono state fra le più svariate; tra di esse, la più nota (parimenti poco praticabile) è quella che, per l’adozione un Iğmā legittimo, impone la raccolta dei consensi di tutti gli studiosi di una certa epoca. Occorre ricordare che esiste, peraltro, un contrasto di opinione fra le scuole giuridiche teologiche, non solo sull’Iğmā stesso, ma anche sulla sua limitazione alla sola opinione concorde dei compagni del Profeta o, al più, alle prime tre generazioni di musulmani, in quanto gli unici ritenuti un modello insuperabile di fede. Gli Sciiti, addirittura, o non ammettono l’Iğmā o lo restringono ai discendenti diretti di Maometto seguaci della dottrina sciita e lo riconoscono solo in quanto sia da ritenere che rappresenti l’opinione dell’Imām occulto e infallibile. Seppure la questione continui a rimanere a tutt’oggi irrisolta, si può registrare una certa tendenza a convalidare l’Iğmā quando se ne trovi il fondamento testuale in un manuale. Recentemente alcuni autori musulmani modernisti hanno tentato di dare un significato nuovo al consenso, facendolo coincidere con la pubblica opinione o con l’accordo di dottori e politici in assemblee più o meno elettive, ma tali forme nuove di consenso, così lontane da quelle consolidate dalla tradizione, sono state accettate solo sporadicamente e per breve tempo. 5.4. Il Qiyās Il Qiyās è una forma di ragionamento sillogistico o analogico. Il sostantivo in arabo significa «comparazione di un termine con un altro, misurazione»; nella logica è il sillogismo; nel linguaggio tecnico-giuridico è la deduzione per analogia. Il Qiyās consiste nell’applicazione della analogia ad un caso o atto nuovo oppure non ancora esaminato, non menzionato nel Corano o negli Ahadīth e il presupposto del Qiyās è che fra il caso nuovo preso in esame e quello originario di riferimento vi sia una «somiglianza indubbia ed evidente», oppure che appaia logico applicare al caso nuovo la causa determinante della 11 qualificazione giuridica dell’azione o del precetto del caso originario. Più in particolare, i concetti basilari da tenere presenti per l’applicazione del Qiyās sono quattro: far (il caso nuovo che richiede una soluzione); asl (il caso originario, simile al far ma già risolto, tratto spesso da un Hadīth o da un verso del Corano); illa (il ragionamento che combina far e asl); huqm (la regola trasferibile, attraverso l’uso della ragione, dall’asl al far – si tratta di una sorta di ratio decidendi). Si distinguono un Qiyās ğalī (analogia palese), se il caso di riferimento è presente nel Corano e nella Sunna, e un Qiyās khafī (analogia nascosta), se non è contenuta né nel Corano né nella Sunna. Il Qiyās è, tra le fonti giuridiche, la più contrastata e quella che ha più faticato ad affermarsi. Il problema è stato quello di aver spesso confuso il ragionamento analogico con il buon senso individuale (ra’y). Vi è, inoltre, divergenza di opinioni sull’ampiezza maggiore o minore del ricorso al procedimento analogico, dato che occorre riferirsi a fatti del Corano o della Sunna che non si possono generalizzare o estrapolare dal loro contesto storico. Spesso la deduzione, infatti, rischia di portare ad una modifica della norma giuridica, se non addirittura ad una contraddizione. Esso, in ogni caso, consente l’adeguamento a nuovi fenomeni, rappresentando, in tal senso, una forma di interpretazione storico-evolutiva del diritto islamico. Gli esempi più noti di ragionamento analogico sono quelli riguardanti le bevande alcoliche: mentre alcuni dottori della legge ritengono che vadano considerati proibiti solo i prodotti della fermentazione della palma da dattero e della vite, altri, applicando il Qiyās, estendono il divieto a tutte le bevande alcoliche, poiché la ragione della proibizione (vale a dire la possibilità di ubriacarsi, azione vietata da Maometto) costituisce un comune denominatore. Oggi, seguendo lo stesso ragionamento analogico, si applica la stessa regola anche alle droghe, per il fatto che danno effetti simili a quelli dell’alcol. In realtà, occorre precisare che, se molto spesso queste regole vengono oggi considerate come divieti imperativi (per la cui violazione vengono comminate pene assai severe), nel Medioevo la tendenza era opposta, in quanto gli espedienti interpretativi servivano per rendere più lievi le pene coraniche. Non a caso, molti sostengono che la migliore letteratura islamica di epoca medievale sia stata prodotta anche grazie all’uso di certi alcolici. 5.5. Le fonti subordinate In forma subordinata alle «radici» del diritto ora esposte, la scienza del diritto musulmano ha ammesso alcune fonti ulteriori. a. Una prima fonte è la consuetudine (’urf, ādal), che può essere generale (’urf āmm), particolare (khāss) o locale (mahallī). Ricopre un ruolo non indifferente e non mancano talune eccezioni a principi generali introdotti ad opera della consuetudine che è stata in tal modo il veicolo di penetrazione nell’Islām di elementi stranieri. Naturalmente, per il riconoscimento della consuetudine è richiesto che essa non sia in contrasto con la Sharī’a, ma di fatto tale richiesta ha avuto valore solo teorico, poiché nella pratica sono state riscontrate anche consuetudini contrarie. Si noti che in alcune regioni del mondo islamico la consuetudine ha addirittura prevalso sulla Sharī’a, come nelle regioni berbere del Maghreb e in Indonesia. La simbiosi fra ’urf e Sharī’a, del resto, è stata fondamentale in quanto la seconda, molto 12 ideologica e spesso astratta, non trattava tutti gli aspetti della vita quotidiana, così che la consuetudine consentiva di completarla e la rendeva più pragmatica. Quel che si richiedeva era che l’’urf non fosse in contrasto con la Sharī’a; di fatto, tuttavia, tale richiesta ha avuto un valore prevalentemente teorico, visto che nella pratica sono state riconosciute anche consuetudini praeter o contra legem. b. Le presunzioni sussidiarie nel ragionamento giuridico, indicate con diversi nomi tecnici a seconda della scuola giuridica (istihsān, maslaha, istishāb) e di cui la dottrina musulmana si è largamente servita, hanno impresso al sistema rigido degli usūl al-fiqh una certa flessibilità ed adattabilità, anche se talora hanno contribuito, in un certo senso, ad alimentare le divergenze di opinioni. c. Viene poi in rilievo l’interpretazione dei dottori, cioè dei c.d. ’ulamā (da ’ilm, «scienza, sapienza»). Secondo la dottrina islamica, poiché le azioni umane non sono stabilite dall’uomo, ma prestabilite da Dio, per la qualificazione giuridica delle azioni stesse si deve usare uno sforzo interpretativo dell’intelletto (Iğtihād) volto a conoscere la qualificazione stessa. Il dottore della legge deve dare fondo alle sue capacità intellettive per discernere i particolari della volontà divina. L’attività interpretativa si è largamente sviluppata intorno al Corano, utilizzando mezzi diversi, cioè la grammatica, la logica, l’allegoria, ed è stata estensiva o restrittiva. Per la Sunna, come è stato rilevato, lo sforzo è stato prevalentemente concentrato sulla verifica della autenticità delle tradizioni attraverso la valutazione della veridicità dei trasmettitori. Un lavoro intenso di interpretazione è stato effettuato anche sull’Iğmā’ e sul Qiyās. Mediante l’attività interpretativa, si è così compiuta un’opera di vera e propria creazione, tale da qualificare il diritto musulmano come un diritto dottrinale in cui la dottrina è stata, per un lungo periodo storico, creatrice di diritto. L’Iğtihād, se approvata e sostenuta dal consenso, può fornire lo strumento per l’adeguamento della Sharī’a alle esigenze di società diverse nei tempi e nei luoghi, anch’essa con un ruolo di interpretazione evolutiva. d. La giurisprudenza (’amal) è costituita da un’ampia letteratura specifica, che consiste in raccolte di formulari, pareri legali astratti (fatāwa), soluzioni di fattispecie concrete che tengono conto della giurisprudenza che vi è, in parte, riassunta. È però la dottrina che fissa per scritto la prassi, la quale non rappresenta, a rigori, una vera e propria giurisprudenza alla quale si possa far ricorso direttamente e che valga come «precedente». L’’amal è, dunque, un prodotto giudiziario e dottrinale al tempo stesso, che contiene alcuni elementi di innovazione rispetto ai quali, per i dottori della legge, si pone da sempre il problema della loro liceità e del loro valore giuridico. Per alcuni, la soluzione di tale problema potrebbe consistere nell’ammettere che un’innovazione possa essere seguita se è fondata sull’opinione dottrinale di un esperto qualificato di giurisprudenza islamica (faqih), anche se la sua opinione differisce da quella più notoria, oppure ne deve essere dimostrato l’uso con il normale accertamento mediante testimoni degni di fede. Ma è sempre la necessità e l’utilità pubblica che debbono ispirare la soluzione da adottare. In quest’ambito rientra la fatwā, l’autorevole opinione di uno studioso (muftī) sul particolare comportamento di un individuo. A tale opinione spesso ricorrevano i giudici, data la non agevole interpretazione delle fonti del diritto islamico e, dunque, la difficoltà di trovare 13 una soluzione alle questioni giuridiche. Tale strumento non ha perso la propria rilevanza neppure nella società islamica contemporanea: basti pensare al caso di Salman Rushdie, rispetto al quale pende una fatwā dello Āyatollāh Khomeyni con cui si condanna per apostasia e blasfemia una parte della sua produzione letteraria (ed in particolare I versetti satanici, del 1988, una storia fantastica, ma chiaramente allusiva nei confronti della figura di Maometto e, quindi, ritenuta blasfema). 5.6. Il ra’y Il ra’y (il ragionamento personale, il buon senso individuale) costituisce un elemento centrale nello sviluppo del diritto islamico. Inizialmente, il ra’y serviva, non tanto per l’elaborazione di regole specifiche, quanto per l’elaborazione di «massime», che divennero un mezzo per «spiegare» la legge in modo che tutti, anche i meno istruiti, potessero capire quali precetti seguire. L’accettazione di una massima avveniva sulla base di prove che ne dimostrassero la provenienza da consuetudini o proverbi precedentemente esistenti che, quando avevano origine pre-islamica, venivano trasformati ed «islamizzati». Il ra’y ebbe una grande influenza nel periodo iniziale della creazione del fiqh. Una parte degli studiosi continuarono a farne largo uso anche quando, con l’istituzione del taqlīd, fu definitivamente proclamata la chiusura delle porte dell’interpretazione indipendente ed il ra’y divenne un mero strumento attraverso cui sviluppare analogie. Significativa, al riguardo, è la dottrina della scuola hanafita (v. infra, par. 6.3.2.), ed in particolare di Abū Yūsuf, che usava il ra’y in modo molto «libero». Rispettando in modo solo formale la tradizione, che prescriveva di citare l’Hadīth da cui veniva estrapolato il ra’y, egli formulava ragionamenti che spesso non avevano alcuna attinenza con i dettami contenuti nell’Hadīth di riferimento; si trattava di un modo per creare nuove regole o adeguare le vecchie al cambiamento dei tempi, evitando di operare cesure nette con la tradizione (ad Abū Yūsuf successe Muhammad al-Shaybānī, che tentò una riorganizzazione della scuola hanafita, nella prospettiva di un uso del ra’y più fedele agli Ahadīth citati). 6. La scienza giuridica Dopo la morte di Maometto, la Sharī’a divenne il comando che, in quanto proveniente da Dio, doveva ritenersi eterno ed immutabile. Tuttavia, già pochi anni dopo la morte del Profeta la società era cambiata e si poneva la necessità di regole specifiche per tutti i problemi che si sarebbero potuti creare. Così la Sharī’a non è rimasta statica, ma è mutata. In effetti, l’immutabilità del diritto musulmano non è contenuta in un precetto divino; tuttavia, visto che non esiste una fonte superiore che impone di seguire l’Iğmā come regola immutabile, può darsi che con il passare del tempo venga a mancare il consenso generale su quella regola, che viene infine superata. In pratica, è l’Iğmā stesso che, se per un verso può attribuire il crisma dell’immutabilità ad una data regola, per un altro verso può portare a modificarla. 14 6.1. Il fiqh La dottrina classica dell’Islām è il risultato di un processo storico complesso, durato circa 300 anni (tra il VII e il X secolo d.C.), in cui i dottori della legge islamica (gli ’ulamā) cercano di interpretare la Sharī’a in modo da adattarla alla mutata realtà storica e sociale, dando vita al c.d. fiqh, che significa «conoscenza, comprensione, sapere, intelligenza», ma più spesso è tradotto come «scienza del diritto religioso dell’Islām»: fiqh è, dunque, la conoscenza della ripartizione sciaraitica delle azioni umane, nel senso di atto obbligatorio (fard o wāğib), proibito (harām, mahzūr), consigliato (mandūb, mustahabb), sconsigliato (makrūh) e libero (ğāi’z, mubāh). Il «cammino della conoscenza» fu intrapreso dai primi ’ulamā dando forte impulso innanzitutto agli studi grammaticali e linguistici, specie in relazione al Corano, necessario passaggio verso una meno ardua comprensione del testo sacro. Successivamente, man mano che si diffondeva l’uso della scrittura, grande cura fu riservata alla compilazione delle sempre più imponenti raccolte di narrazioni degli eventi verificatisi durante le fasi iniziali della storia dell’Islām, a partire dalla generazione dei compagni di Maometto e da quella successiva dei suoi seguaci, lette alla luce di una cauta interpretazione analogica (Qiyās) e di una prudente interpretazione personale (Iğtihād) da parte degli stessi dottori. Il fiqh è dunque costituito dai numerosi manuali che gli studiosi hanno prodotto nel corso degli anni, in particolare dall’VIII al X secolo, per mezzo dei quali si elabora e si spiega la Sharī’a. In questi testi si trova l’interpretazione delle regole giuridiche previste nel Corano e negli Ahadīth. Il fiqh, che ha un valore di fonte giurispudenziale, è stato creato dall’uomo ed è quindi mutabile, anche se molto spesso è stato incluso nel concetto di Sharī’a, acquisendo così il carattere statico tipico delle regole – del Corano e degli Ahadīth – va ad interpretare. Da notare è che, attualmente, i modernisti cercano di liberare la Sharī’a da queste contaminazioni del fiqh, per individuare la Sharī’a vera e propria. Il processo di creazione del fiqh può farsi iniziare con l’avvento della dinastia sunnita degli Omayyadi (661-750) che, intorno al 720, rappresentava la dinastia dominante. Lo sviluppo della scienza giuridica fu originato dal risveglio del sentimento religioso discendente dal progressivo allontanamento dai precetti islamici di cui venne accusata la dinastia omayyade. In particolare, si contestò la mancata applicazione dei principi «universalistici» del messaggio islamico, che non faceva distinzione fra le varie etnie e culture che avessero abbracciato l’Islām: i convertiti non-arabi (i c.d. mawālī), ovvero i persiani, i greci, i mesopotamici, i berberi e persino gli ebrei, erano, infatti, rimasti esclusi dalle più significative e lucrose cariche politiche e venivano discriminati anche all’interno delle compagini militari che proseguivano nella potente spinta conquistatrice in direzione delle aree asiatiche, africane ed europee aperte all’islamizzazione. Si diffuse, quindi, nella Umma, la comunità musulmana, l’idea della necessità di valorizzare l’elemento religioso ed i principi ad esso collegati, piuttosto che quello etnico. Una tale esigenza dottrinale venne supportata dalla nuova dinastia regnante, quella degli Abbàsidi (750-1258), sotto la quale si dichiarò di voler dare origine ad una società 15 musulmana giusta con l’aiuto dei dottori della legge, che avrebbero dovuto precisare le regole ed i modelli di comportamento da seguire al fine di conformarsi ai principi religiosi. Il carattere utopistico di questa aspirazione sarebbe stato ben dimostrato dall’evoluzione del sistema di governo imposto dagli Abbàsidi. 6.2. La chiusura delle porte dell’Iğtihād In corrispondenza all’allontanamento tra potere e religione, il dinamismo dottrinale derivante dallo studio diretto sulle fonti, cioè sugli usūl al-fiqh, ha lasciato spazio alla proclamazione da parte degli stessi ’ulamā della c.d. «chiusura delle porte dell’Iğtihād», ovvero dell’interpretazione indipendente: gli studiosi si sono così impegnati ad attenersi al solo criterio dell’imitazione (taqlīd), in base al quale il giurista stesso non deve rifarsi direttamente alle fonti, ma alla precedente dottrina. Il vitale processo esegetico veniva bloccato (in particolare per i Sunniti), a far tempo dall’855 d.C., anno in cui era morto colui che fu dai più ritenuto l’ultimo grande «dotto», l’iracheno Ahmad Ibn Hanbal. Si pensò allora che il lavoro esegetico non avrebbe più potuto conoscere significativi apporti e fu dunque proclamata la «chiusura delle porte dell’Iğtihād», con la necessità per i dotti di attenersi al solo criterio del taqlīd, all’interno della cornice oramai definitivamente fissata: tale era la giustificazione teorica dell’avvertita opportunità di impedire pro futuro interpretazioni troppo libere dei precetti religiosi, poste in essere ad uso del potere politico. In buona sostanza, questa chiusura, consolidatasi intorno al X sec. d.C., ha portato a riconoscere come conclusa l’esperienza dell’Iğtihād e avviata l’era del taqlīd: ormai tutto era stabilito e perciò non si poteva più cambiare alcunché; l’unica cosa che gli studiosi potevano fare era imitare quello che i loro predecessori avevano fatto. 6.3. Le principali scuole giuridiche Fin dal I secolo dell’Islām (cioè il VII-VIII secolo d.C.), i sapienti dediti allo studio della legge religiosa (detti anche «dottori della legge») presero a riunirsi in scuole o indirizzi giuridici. Le scuole, che inizialmente si distinguevano sulla base della connotazione geografica, in seguito sono state qualificate con il nome del giurista più autorevole. Quattro sono le scuole principali nelle quali ancora oggi si riconoscono i musulmani, o, meglio, i musulmani sunniti (che costituiscono la grande maggioranza della Umma): quella malikita, quella hanafita, quella shafiita e quella hanbalita (le denominazioni risalgono all’XIXII secolo). Oltre a queste quattro scuole, si annoverava, fino alla sua scomparsa attorno alla metà del Medioevo, la scuola degli zahiris. Nel corso del tempo, le scuole si sono differenziate, non solo per l’interpretazione di singoli istituti, ma anche per l’individuazione delle stesse fonti del diritto. Dato che le quattro scuole sono tutte considerate ortodosse, le differenze sono ritenute «doni» di Dio, che ha lasciato agli uomini più possibilità. Ciascun musulmano, infatti, se deve appartenere ad una delle scuole e seguirne i precetti, allo stesso tempo può passare da una scuola ad un’altra. 16 6.3.1. La scuola malikita La scuola malikita prende il nome dal medinese Mālik ibn Anas, autore della più antica compilazione di diritto islamico, il Kitab al-Muwatta («Libro della strada spianata»), un’opera, contenente dottrina e tradizioni (la maggior parte delle quali non risalgono al profeta Maometto, ma ad alcune autorità appartenenti alle prime generazioni di musulmani), che riflette un periodo di contraddizioni, di instabilità e di confusione, tanto da non chiarire quali regole fossero da ritenersi valide e quali no. Tale scuola, la primogenita fra le scuole di giurisprudenza musulmana, nasce a Medina e si caratterizza per aver fatto largo ricorso alla Sunna, al Qiyās e ad alcuni criteri ermeneutici sussidiari, per aver riconosciuto, diversamente da altre scuole, l’Iğmā e per aver utilizzato in misura ridotta il ra’y (il ragionamento individuale). La scuola malikita, originariamente diffusasi soprattutto nel Maghreb ed in Andalusia (e, durante la dominazione musulmana, anche in Sicilia), è oggi la scuola dominante in Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto e risulta essere quella che ha supportato i più riusciti tentativi di modernizzazione del diritto islamico. 6.3.2. La scuola hanafita La scuola hanafita deriva il proprio nome da Abū Hanīfa. Si tratta di una scuola nata in una città commerciale (Kufa), caratterizzata dagli scambi e dalle interazioni fra arabi e non arabi, fra musulmani e non musulmani. Il risultato è stato quello di una scuola tanto aperta da permettere alle donne di contrattare il proprio matrimonio senza l’intermediazione di un uomo, come invece richiedono tutte le altre scuole; una scuola tendenzialmente libera, che spesso ritiene illegittimi gli Ahadīth, prediligendo il ragionamento individuale (ra’y) e quello analogico (Qiyās), quest’ultimo svolto in una forma più rudimentale rispetto alle elaborazioni della dottrina successiva. Gli hanafiti hanno sviluppato il concetto dell’istihsān (la «preferenza dei giuristi»), secondo cui il giurista è libero di scegliere, tra molteplici regole ed opinioni diverse, quella maggiormente rispondente alla singola fattispecie che si trova ad esaminare. Si tratta di un modo per creare nuove regole e per superare la rigidità del sistema delle fonti musulmane. Una delle caratteristiche che gli hanafiti hanno sempre mantenuto inalterata è consistita nel fatto che, mentre le altre scuole si sono professate rigidamente legate alla propria dottrina (che addirittura hanno qualificato come immutabile), per poi trovarsi inevitabilmente costrette a cedere a numerosi compromessi dovuti al passare del tempo, gli hanafiti hanno apertamente dichiarato che la loro dottrina sarebbe potuta cambiare in futuro. La scuola hanafita, che da sempre si propone come la scuola più liberale, si è dapprima affermata in Iraq, per poi diffondersi in altre zone, fra cui l’Iran, il Maghreb e la Sicilia, imponendosi addirittura, sotto la dominazione ottomana, come scuola ufficiale. Ancora oggi, quella hanafita è la scuola giuridica più seguita tra i musulmani dei Balcani, nel Caucaso, in Asia centrale, in Afghanistan, in Pakistan, in India ed in Cina. 6.3.3. La scuola shafiita Verso la fine dell’VIII secolo, le due prime scuole si trovarono in aperto conflitto, un 17 conflitto riconducibile alla netta alternativa – che segna un aspetto caratteristico della scienza islamica – tra coloro che danno preminenza al ra’y e coloro che seguono prevalentemente l’Hadīth. Per trovare un punto d’incontro tra le due impostazioni, superando con ciò gli ostacoli alla creazione di una teoria uniforme dell’Islām, è intervenuto Muhammad al-Shāfi’ī, il fondatore della scuola shafiita, il quale era stato, a Medina, diretto discepolo di Mālik. Alla scuola shafiita – che ha inciso, più che sui contenuti del diritto islamico, sul metodo utilizzato dalla giurisprudenza – va riconosciuto il merito di aver dato una sistemazione razionale alle disorganiche regole dottrinali preesistenti, con ciò sviluppando una solida teoria sulle fonti del diritto islamico: proprio sulla base di questa teoria, del resto, si propugnava la convergenza tra le diverse scuole. Al-Shāfi’ī attribuì grande importanza al Corano, inteso quale fonte in cui è possibile trovare la risposta a qualunque problema e le indicazioni per la sua stessa interpretazione. Egli riconobbe, altresì, un grande peso alla Sunna, percepita come fonte divina di completamento del Corano: il presupposto teorico della valenza della Sunna è stato rinvenuto in un verso della scrittura in cui si afferma il dovere, per i musulmani, di «obbedire ad Allāh ed al suo Profeta»; la scuola shafiita è stata quindi la prima ad aver sostenuto l’origine divina del pensiero di Maometto. La scuola shafiita riconosce anche il Qiyās ed ammette il ricorso alla presunzione di diritto, secondo la quale, in presenza di uno stato di fatto, si presume che tale stato perduri sino a prova contraria. Le fonti, con Al-Shāfi’ī, vengono indicate in maniera dettagliata e devono essere seguite nell’ordine in cui sono elencate. La teoria di Al-Shāfi’ī lascia, tuttavia, poco spazio al ragionamento individuale (ra’y). In concreto, le due precedenti scuole hanno trovato, nella teorica shafiita, un punto di convergenza solo parziale, perché se è vero che il sistema delle fonti elaborato è stato, in qualche modo, canonizzato (con la contestuale accettazione dell’autorità della scuola shafiita), è altrettanto vero che la scuola malikita e quella hanafita hanno mantenuto (e mantengono) la centralità de facto di fonti diverse: rispettivamente, il consenso della Comunità ed il ragionamento dei giuristi. La scuola shafiita è oggi diffusa in Bahrein, Yemen, Pakistan, Giordania, Palestina, India, Indonesia ed Egitto. 6.3.4. La scuola hanbalita La scuola hanbalita, prende il nome da Ahmad Ibn Hanbal, discepolo di Al-Shāfi’ī, e si caratterizza per il fatto di rifiutare, quanto meno formalmente, ogni tipo di ragionamento umano. Gli hanbaliti, pur non ammettendo il Qiyās ed il ra’y, in realtà utilizzano l’analogia ed adattano la legge alla società. Fra le fonti riconosciute dalla scuola hanbalita, quelle più importanti sono, anche a livello di utilizzazione pratica, il Corano e la Sunna. 7. Islām e potere 18 Sin dalle origini, nell’Islām la dimensione religiosa si è intersecata con quella del potere temporale, legittimandolo e condizionandolo. Non sono mancati, tuttavia, casi di reciproca influenza, donde l’opportunità di dar conto, sia pure in estrema sintesi, dei rapporti tra le due sfere. 7.1. La legittimazione del potere politico L’autorità del Profeta Maometto era di tipo personale, assoluta, teocratica, unitaria e pienamente riconosciuta dai suoi seguaci, che mostravano di voler così rinunciare, pur con qualche resistenza, al particolarismo tribale, accettando l’Islām e con questo l’autorità prestabilita da Dio. Con gli immediati successori del Profeta nel ruolo politico, ovviamente, la sovranità continuava ad essere diretta e personale, ma aveva, al contempo, un’origine umana e contrattualistica, giacché nessuno poteva congiungere all’autorità politica quella religiosa che era propria del solo Maometto. Tuttavia, con il passare del tempo, l’autorità politica diventò particolarmente potente, pur rimanendo del tutto pacifico che la Sharī’a costituisse vincolo insormontabile e fattore di legittimazione per ogni potere politico. La concezione di Stato autoreferenziale e sovrano era contraria ai principi ed ai valori di fondo dell’Islām, secondo cui l’origine della sovranità era imputabile unicamente a Dio. In questa prospettiva, la Sharī’a diventava strumento della sovranità divina ed i governi traevano legittimazione solo dall’obbedienza a Dio, con la conseguenza che le varie forme di manifestazione della sovranità erano del tutto neutre e indifferenti, purché rispettassero le regole della Sharī’a: proprio a causa della derivazione divina del potere non trovava applicazione il principio del princeps legibus solutus. Il condizionamento di matrice religiosa fa sì che manchi, nella tradizione islamica, l’idea di Stato, nel senso che oggi si dà a questo termine, essendo la comunità dei credenti unica in quanto unita dalla sottomissione a Dio (Islām), anche se può essere divisa in entità politiche diverse. È la Sharī’a, fondamentalmente, a costituire il formante dell’intera comunità musulmana e quindi anche dello Stato e del suo diritto. Lo Stato islamico, nella sua versione tradizionale, è – diversamente da quanto avviene in Occidente – «ideologico e non territoriale». Da quanto detto, non può sorprendere l’assenza, nella Sharī’a, di una vera e propria teoria dello Stato che ne costituisca il fondamento giuridico, anche se oggi si è soliti rintracciarlo nella Sunna in base alla quale Maometto riuniva i suoi compagni laddove vi fosse stata la necessità di decidere su questioni riguardanti l’intera comunità. Nel versetto coranico 4,59, poi, si invitano i credenti ad obbedire a Dio, al Suo Messaggero e a «quelli di voi che detengono l’autorità», ed un hadīth, sorto presumibilmente dopo la morte di Maometto, ha poi desunto il principio di obbedienza del popolo nei confronti del potere politico, impersonato dal Califfo. Il concetto di «obbedienza a Dio» è, del resto, riscontrabile nello stesso termine Islām, ma nel significato più ristretto secondo cui Dio sarebbe l’«unica» entità cui il singolo dovrebbe essere subordinato, non essendo consentito ad alcun uomo di sottomettere un altro uomo, né tanto meno di porsi come intermediario necessario tra i fedeli e Dio. È evidente, però, come questo precetto, di natura astratta e facilmente adattabile al mondo islamico delle origini, non 19 potesse che incontrare serie difficoltà di applicazione nel momento in cui la comunità, una volta espansa, necessitava di uno o più centri politico-decisionali, diversi dall’entità divina seppur ad essa ricollegabili, in quanto da questa derivanti la propria legittimazione. Ecco quindi giustificate le «manipolazioni» che hanno portato all’impostazione della teoria dello Stato incentrata sull’obbedienza al capo della comunità. Il principio dell’obbedienza al governante veniva, però, spesso temperato dalla convinzione in base alla quale, se il capo non avesse agito da buon musulmano ed in maniera «giusta», sarebbe stato consentito al popolo ribellarsi e rovesciare il proprio governo, ciò che non mancò di provocare periodi di notevole tensione tra i gruppi nei quali la comunità musulmana si era divisa, e segnatamente tra i Karijiti ed i Sunniti, con i primi, sottomessi ai secondi, che davano luogo a rivolte (motivate dalla violazione dei principi della Sharī’a da parte dei governanti) che venivano sovente represse nel sangue. Intorno al XII secolo nacque una dottrina (Siyasah Shariyyah) secondo la quale il ruolo fondamentale del governo doveva essere quello di proteggere e tutelare il benessere collettivo. L’idea da cui questa teoria muoveva era che il governo potesse stabilire alcune regole che limitassero in qualche modo la libertà del popolo, al fine di meglio garantire il benessere complessivo di quest’ultimo e sempre, ovviamente, nei limiti dei principi guida della Sharī’a. Ma il governo abusò anche di questo spazio di autonomia, inizialmente pensato come ulteriore strumento di garanzia del bene pubblico. Sul tema, un cenno merita, per i suoi caratteri del tutto innovativi, la dottrina di uno studioso vissuto nella prima metà del XIV secolo, Ibn Taimiya. Egli definiva l’autorità politica in relazione alla sua funzione specifica e non alle qualificazioni personali del capo. Secondo la concezione tradizionale, il leader doveva essere un uomo virtuoso e saggio, profondo conoscitore della Sharī’a e, preferibilmente, appartenente alla tribù del profeta Maometto: «capo infallibile», rappresentava una sorta di modello di perfezione cui tutto il popolo doveva tendere. Secondo Ibn Taimiya, era invece necessario abbandonare questo approccio che portava a vagheggiare il modello ideale di califfo virtuoso, in nome di una visione del potere che fosse, al contrario, pragmatica e funzionale, in quanto strettamente ancorata alle diverse situazioni pratiche ed ai diversi contesti specifici che di volta in volta si fossero presentanti e, per questo, più rispondente alle esigenze ed al benessere della comunità. In quest’ottica, non assumeva rilevanza alcuna il fatto che il califfo provenisse o meno da Medina o che incarnasse tutte le virtù del buon musulmano, né costituiva elemento imprescindibile il sesso maschile: ciò che non poteva mancare erano le capacità di governo adeguate al contesto storico-sociale. Il capo non era, quindi, un predestinato, ma una qualsiasi persona capace di perseguire unicamente il bene del popolo. Il realismo estremo di Taimiya non era incompatibile con i principi della Sharī’a, la quale era anzi considerata il sostrato indispensabile per tenere lontana la corruzione dilagante nei palazzi del potere. Per la stessa ragione, egli arrivò a teorizzare la liceità della Jihād nei confronti dei governanti che, pur dichiarandosi musulmani, non si comportassero come tali e caldeggiò la guerra santa contro quei governanti che non seguivano i dettami della Sharī’a. Storicamente, però, l’avvertita esigenza di assicurare una stabilità politica portò al consolidamento del principio per cui il popolo era tenuto ad obbedire sempre e comunque al 20 proprio capo: il contesto storico ha portato allo stravolgimento della teoria di nonsottomissione inizialmente sviluppata da Maometto. Del resto, durante i regni dei Mongoli e dei Mamelucchi, la teoria secondo la quale sarebbe un diritto del popolo quello di ribellarsi ai governanti ingiusti e miscredenti acquistò sempre maggior peso, soprattutto alla luce del fatto che i Mongoli non erano originariamente musulmani e che si erano convertititi all’Islām per motivi essenzialmente politici. Questo precetto costituì, quindi, un’arma in più a favore dei Mamelucchi che ambivano alla conquista del territorio. In quanto discendente di una dinastia musulmana, il khalīfa Mameluk divenne ben presto incontestabile e inamovibile (è proprio da tali principi di inamovibilità e non contestazione del potere che si andarono imponendo nel tempo, che si fa spesso discendere, nei dibattiti contemporanei, la intrinseca non-democraticità dell’Islām; ad una analisi meno superficiale, è sufficiente rievocare queste vicende storiche per comprendere quanto le contingenze storiche abbiano pesato sull’interpretazione della Sharī’a). Conseguenza ultima di queste affermazioni è stato l’avallo di politiche anche scarsamente consonanti con le regole religiose. Gli studiosi del diritto, nella maggioranza dei casi, non sono stati quindi in grado di vincolare il potere politico al rispetto dei principi della Sharī’a. La principale causa di questa tendenza va ricercata, oltre che nella già rilevata limitatezza di principi riconducibili al diritto pubblico all’interno del Corano e della Sunna, nel progressivo affermarsi, in via di prassi, di un tacito accordo tra studiosi e potere politico: gli studiosi riconoscevano piena legittimità al leader ed alle norme da questi emanate, a condizione che lo Stato continuasse, almeno formalmente, a considerare il diritto religioso come fondamentale e preminente rispetto a quello statale, ma, soprattutto, a condizione che gli studiosi potessero conservare il prestigio di cui godevano in seno alla società e mantenere gli incarichi pubblici che detenevano. Accanto a queste degenerazioni, non mancano esempi di illustri studiosi che si dimostrarono incorruttibili, rifiutando di ricoprire cariche giuridicamente molto influenti pur di preservare la libertà di elaborare le proprie teorie fedelmente alla Sharī’a: anche questo aspetto ha contribuito a rafforzare il perenne divario tra teoria e pratica, che ha rappresentato una costante nel mondo islamico. Ancora oggi, l’alternativa tra obbedienza assoluta al potere e obbedienza condizionata al rispetto dei precetti religiosi ha una grande influenza, nella misura in cui, da un lato, molti governi propugnano la regola dell’obbedienza quale strumento di «ricatto» nei confronti della popolazione, sulla base dell’assunto per cui chi non segue i capi non è un buon musulmano, in quanto contravviene ad una regola della Sharī’a; dall’altro, invece, le frange estremiste o ribelli, per lo più costituite da integralisti, allo scopo di fare pressione sui politici, tentano (non di rado espressamente rifacendosi alla teoria di Ibn Taimiya) di imporre l’idea per cui il governo non è legittimo in quanto poco rispettoso dell’Islām e per questo va abbattuto. 7.2. Il potere politico nel succedersi delle dinastie Come detto, un versetto coranico invita i credenti ad obbedire a Dio, al Suo Messaggero ed 21 a «quelli di voi che detengono l’autorità». L’espressione «quelli di voi» (minkum) è stata interpretata, non solo nel senso – ovvio – che il capo della comunità debba essere un fedele dell’Islām, ma anche come indizio del fatto che l’autorità debba in ultima analisi provenire dal popolo. In linea di principio, in effetti, l’Islām propone per l’individuazione del capo l’idea della libera scelta (ikhtiyar), principio che, tuttavia, è stato in larga misura corretto e adattato dalla dottrina, preoccupata che il principio di legittimazione popolare, per il fatto di investire il popolo di un ruolo particolarmente incisivo, potesse determinare di fatto periodi di forte instabilità politica. Questo potere di libera scelta – hanno sostenuto i trattatisti – deve essere collegato ad una scelta oculata e non può quindi essere affidato a tutti indiscriminatamente, ma va riservato a coloro che per affidabilità morale, cultura religiosa e posizione sociale meglio si fanno interpreti delle esigenze complessive della Umma. Si è arrivati, in tal modo, a definire l’investitura del capo come un vero e proprio contratto, col quale i maggiorenti della comunità giuridica (coloro che hanno il potere di legare e sciogliere: ahl al-hall wa ’l-aqd) prestavano un giuramento d’obbedienza all’eletto (bay’a) a nome di tutto il popolo, mentre la persona investita si impegnava, a sua volta, ad osservare ed a far osservare la legge, ad amministrare correttamente la giustizia ed a promuovere il benessere generale. Il capo, cioè il Califfo (khalīfa), era unico per tutto il territorio sotto la dinastia degli Omayyadi; tuttavia, questa regola fu poi parzialmente derogata dagli Abbàsidi, i quali, dopo aver conquistato anche parte della penisola iberica, si videro costretti ad insediare un altro khalīfa nei nuovi territori, per poter più efficacemente amministrare il regno. Da qui l’affermarsi della regola secondo la quale, nel caso in cui il territorio fosse diviso in più parti da un mare, era consentito istituire più khalīfa. Durante il periodo degli Abbàsidi si assistette anche ad un’ulteriore importante evoluzione in tema di istituzioni di governo: già prima della conquista mongola di Baghdad, avvenuta nel 1258, in conseguenza della quale gli Abbàsidi persero il potere, iniziò un periodo di decadenza, durante il quale essi disseminarono il loro territorio di sultan, ovvero di vicekhalīfa, cui competeva il governo delle province. Mentre il khalīfa riassumeva i caratteri di guida sia temporale che religiosa della comunità, il sultan era detentore del solo potere temporale, ma il potere dei sultan andò progressivamente espandendosi in ambito locale, tanto che essi spesso riuscivano ad ottenere l’incarico dal khalīfa centrale, in cambio della garanzia, per quest’ultimo, di poter emettere la propria moneta nella provincia di riferimento e di essere sempre menzionato nella preghiera del venerdì. Gli Abbàsidi furono l’ultima vera dinastia musulmana. Dopo di loro, si spezzò, come si è visto (supra, par. 3.) l’unità politica della comunità musulmana. 7.3. L’amministrazione della giustizia La stretta interrelazione tra Sharī’a e dimensione temporale è ulteriormente testimoniata dalle modalità attraverso cui veniva amministrata la giustizia. Il sistema era incentrato sulla figura del qādī, cui si aggiungeva una giurisdizione direttamente riconducibile al capo politico, cioè quella del mazalim. 22 7.3.1. I qādī A garantire il rispetto del diritto erano preposti, in linea di principio, i qādī, che sostituirono la figura dell’hakam (arbitro) presente nella società preislamica. Il qādī aveva giurisdizione esclusiva sui musulmani e limitata ad alcune materie per i non musulmani, i quali avevano (e in alcuni paesi islamici ancora hanno) propri tribunali, ecclesiastici o rabbinici. I non musulmani potevano comunque adire il qādī anche in materie riservate alle proprie giurisdizioni confessionali: in tal caso, il qādī fungeva da arbitro e il suo giudizio veniva reso secondo equità. Secondo le fonti disponibili, i qādī devono aver svolto un ruolo di primaria importanza, con la loro giurisprudenza, nella formazione del diritto musulmano classico, contribuendo in modo determinante al processo di adattamento delle tradizioni e delle prassi preislamiche al messaggio coranico. L’ufficio del qādī si affermò definitivamente verso la fine del Califfato omayyade (prima metà del VIII secolo d.C.). Il Califfo, in quanto capo della Comunità musulmana e titolare di tutti i poteri giuridicamente necessari per l’amministrazione di questa, rappresentava anche il vertice del potere giudiziario e, in questa veste, gli spettava la nomina dei qādī, i quali agivano come suoi delegati e rappresentanti, diretti (se nominati direttamente dal califfo) o indiretti (e a gradi successivi, se nominati da parte di agenti intermediari). Molto frequentemente, dietro l’elezione dei qādī c’era anche il consenso degli studiosi, in particolare degli ’ulamā, i quali, al fine di preservare la loro indipendenza e beneficiando del forte potere comunque conferito dalla loro autorevolezza in fatto di interpretazione della legge islamica, tendevano, nella maggior parte dei casi, a mantenersi, almeno formalmente, al di fuori dell’apparato statale di governo, che opera nel diverso ambito della «legge secolare». L’atto di nomina aveva natura contrattuale e consisteva in un’offerta seguita ad una accettazione del qādī in presenza di almeno due testimoni. Attraverso di esso, il califfo (o un suo intermediario) nominava colui che, oltre alla formazione culturale adeguata, possedesse i requisiti richiesti, e cioè l’essere musulmano, libero, di sesso maschile, pubere, sano di mente, integro fisicamente e moralmente ed intellettualmente capace. Da notare è che l’Islām sunnita ha ammesso anche l’autorità dei qādī nominati da sovrani non musulmani, fondando tale potere di nomina sul principio di necessità (darūra). La giustizia è sempre stata amministrata, fino ad epoca contemporanea, dal qādī in quanto giudice monocratico, giacché si è sempre ritenuto che la pluralità all’interno dell’organo giudicante non consentisse di dispiegare l’iğtihād, cioè lo sforzo individuale necessario per giungere all’accertamento della verità. Tuttavia, veniva raccomandato al giudice di ricorrere ai consigli di giuristi qualificati, che emettevano, se del caso, una fatwā. La competenza del qādī era generale, estendendosi sia alla materia penale che a quella civile; per il carattere religioso della sua funzione, gli erano devolute anche attribuzioni di natura amministrativa, quale l’amministrazione di moschee e di beni waqf (fondazioni pie). Non esistevano gradi di giurisdizione: il qādī, quale organo monocratico, statuiva sovranamente. 23 Il processo si caratterizzava per il fatto che l’impulso processuale spettasse al giudice, sempre in diretto contatto con le parti; queste ultime erano in posizione di rigorosa parità. Poteva constatarsi uno scarso formalismo (donde il carattere meramente strumentale delle non numerose norme processuali) ed una generale rapidità dei giudizi. Il giudizio si iniziava d’ufficio ovvero, nella generalità dei casi, mediante atto di citazione da parte di un privato, trasmesso alla controparte a cura del giudice. Tanto l’attore quanto il convenuto – la distinzione tra questi non era sempre agevole, visto che era effettuata, non solo in base all’atto introduttivo della causa ma, talora, in base all’oggetto di questa o all’onere della prova – dovevano comparire in giudizio personalmente o, quando ammesso, per mezzo di un loro rappresentante (wakīl), o del wasī (esecutore testamentario), ovvero, nel caso di un incapace, del walī (tutore). Previo, in certi casi, il tentativo di conciliazione da parte del giudice, venivano pubblicamente acquisite le prove, vale a dire principalmente la confessione (īqrar) o la testimonianza (šahāda), che, insieme con il giuramento, avevano una fondamentale importanza; la tradizione eminentemente orale (connessa all’elevato tasso di analfabetismo) veniva confermata dalla necessità, affinché un documento scritto avesse efficacia probatoria, che il suo contenuto fosse confermato da almeno due testimoni. In difetto di prove, si ammetteva il ricorso a presunzioni. Dopo aver proceduto all’interrogatorio finale, il giudice pronunciava la sentenza, che poteva essere scritta, ma che aveva prevalentemente forma orale. La sentenza non conteneva mai una motivazione ed era inappellabile, anche se poteva essere soggetta a revisione (per errore materiale o di diritto, ma solo per erronea applicazione di norme tratte da una delle due fonti fondamentali, ovvero il Corano e la Sunna) da parte del giudice che l’aveva pronunciata. 7.3.2. I mazalim Il sistema tradizionale di amministrazione della giustizia, specie nel passaggio dalla dinastia degli Omayyadi a quella degli Abbàsidi, mostrò gravi inefficienze. Per rimediare a queste, si istituì una corte (mazalim), cui venne attribuita la funzione di garantire e tutelare i cittadini nei confronti dei titolari del potere, in modo che anche i funzionari del governo e gli uomini influenti potessero essere portati innanzi alla giustizia. Il mazalim, anche in ragione dell’oggetto della sua giurisdizione, operava con una certa flessibilità, essendo vincolato in misura minore rispetto al qādī alle regole del fiqh. In concreto, anche l’attività del mazalim venne ben presto piegata strumentalmente alla tutela degli interessi del governo, divenendo una vera e propria corte nelle mani di quest’ultimo. Da notare è, però, che i principi di tutela dei cittadini nei confronti degli abusi del potere, che erano stati alla base dell’istituzione del mazalim, vennero rivitalizzati intorno al 1800, quando si sentì nuovamente l’esigenza di offrire ai cittadini una garanzia di tipo giurisdizionale nei confronti dei soprusi dei pubblici funzionari e della polizia. 8. L’Islām nell’età contemporanea A seguito delle pesanti sconfitte patite dall’Impero ottomano nel corso della prima guerra mondiale, si giunse, nel 1922, all’abolizione del sultanato ed alla proclamazione, nell’anno 24 successivo, della Repubblica turca. Sopravvisse per poco la dignità califfale, ma nel 1924 l’Assemblea nazionale dichiarò conclusa anche questa esperienza, almeno nella linea dinastica del casato ottomano. Con la nascita dello Stato nazione, i mutamenti del modo di essere del diritto islamico verificatisi durante l’Impero degli Ottomani andarono progressivamente rafforzandosi. Innanzitutto, si fece strada la convinzione per cui era possibile concepire un diritto ed una giustizia anche al di fuori della Sharī’a, derivante dalla volontà del governo e racchiusa in leggi e codici. Inoltre, nacque l’idea della cittadinanza e dell’uguaglianza di tutti di fronte alla legge statale, poco gradita ai non musulmani che nell’Impero ottomano godevano di ampi spazi di autonomia. Si venne successivamente a creare un diritto pubblico distinto dalla Sharī’a, dalle consuetudini e dalla tradizione, che produsse quale effetto ulteriore un sentimento di nazionalismo, talvolta anche molto marcato. Il processo di codificazione, già avviato nei decenni precedenti, era imposto dall’alto e si proponeva, in ultima analisi, di rispondere all’esigenza d’inserimento del mondo musulmano nello scenario mondiale. Per il fatto stesso di possedere questi caratteri, esso incontrò alcune resistenze, soprattutto all’interno della nuova classe media, animata da un certo risentimento nei confronti dell’Occidente: i membri di questa classe sociale, infatti, consapevoli dell’arretratezza dei Paesi islamici rispetto a quelli occidentali, sia dal punto di vista tecnologico che da quello politico, percepivano questa situazione come una diretta conseguenza del lungo dominio occidentale cui i popoli islamici erano stati sottomessi e che aveva impedito loro di evolversi. Ne derivò una sorta di conflitto ideologico interno alla società, che ancora oggi pare essere irrisolto e che riguarda il modo in cui si possa conciliare sviluppo tecnologico e politico, da un lato, e pregiudiziale rifiuto di tutto ciò che viene da fuori, in quanto considerato cattivo e immorale (specie da parte dei fondamentalisti), dall’altro. Occorre, quindi, verificare in che misura la Sharī’a si sia adattata a quei fenomeni di modernizzazione dell’ordinamento che, specie per gli inevitabili influssi occidentali, si sono spesso tradotti, oltre che nelle esperienze di codificazione cui si accennava, anche in veri e propri processi costituzionali. 8.1. La recezione di modelli europei Già a partire dalla seconda metà del secolo XIX, si è verificato un processo, più o meno significativo a seconda dei territori, di recezione di modelli normativi di natura romanistica, che hanno avuto come effetto la diffusione di una cultura giuridica di tipo laico. Nel 1877 fu promulgato il Codice civile ottomano (Megĕlle), comprendente la disciplina dei contratti e delle obbligazioni e la procedura civile. Il suo scopo doveva essere quello di fornire ai tribunali civili, appena creati, un’autorevole sintesi della dottrina giuridica musulmana e di evitare così il ricorso diretto alle opere dei giuristi, che si erano dimostrate di difficile comprensione e dunque scarsamente utilizzabili. La Megĕlle rimase in vigore anche negli stati sorti dalle ceneri dell’Impero ottomano dopo il 1918 e venne applicata quale diritto civile dai tribunali laici contemporanei, fino a quando non fu sostituito dai nuovi codici civili. Il processo di nazionalizzazione imposto dall’alto e del tutto estraneo al mondo musulmano, di cui la Megĕlle era espressione, necessitava, tuttavia, di una legittimazione 25 formale, che gli ottomani non tardarono a trovare nel dichiararsi musulmani «autentici» e agganciando così la loro idea di Stato ai principi dell’islamismo puro. In realtà, se si analizza il Codice, è facile notare come esso fosse fondamentalmente ispirato alla tradizione europea più che ai principi della Sharī’a, che venivano utilizzati più che altro in chiave di legittimazione dell’esercizio del potere normativo da parte dei vertici politici. Al di fuori dell’Impero ottomano (e dopo la sua fine), durante il colonialismo, molti Paesi (ad eccezione di quelli della penisola araba) furono influenzati dal diritto europeo; per contrastare tale fenomeno si svilupparono diversi movimenti nazionalistici, alcuni dei quali intendevano avvicinare il diritto musulmano a quello europeo, mentre altri volevano tornare all’Islām puro, rompendo i contatti con l’occidente. Al termine del colonialismo, la maggior parte dei Paesi che avevano subito l’influenza europea elaborarono dei codici, simili a quelli occidentali. Al giorno d’oggi, si può dire che il diritto musulmano abbia cessato di avere applicazione in Turchia, in Albania, oltre che nelle repubbliche islamiche dell’Asia centrale già integrate nell’Unione sovietica. Negli altri paesi, esso coesiste con il diritto «statale» e dà luogo ad una pluralità di forme di produzione giuridica, cui si aggiunge, sovente, anche il diritto di matrice consuetudinaria. Il diritto politico è si è concentrato in molti settori dell’ordinamento, tuttavia in non pochi casi il diritto religioso ha mostrato una significativa capacità di resistenza. Ad esempio, l’istituto matrimoniale è stato oggetto di numerosi interventi, in ordine all’età minima dei nubendi ed al consenso della donna, nonché alla forma di celebrazione del matrimonio ed alla sua prova. I tentativi che sono stati fatti per limitare il carattere poligamico del matrimonio hanno avuto un pieno e formale successo, però, solo in Tunisia ed in Turchia (quest’ultima a seguito della recezione del Codice civile svizzero). D’altro canto, non bisogna neppure trascurare l’impatto che il diritto politico, con norme di derivazione europea, ha avuto in ambiti non compiutamente regolati dal diritto islamico. In generale, infatti, queste norme hanno occupato spazi che, o erano vuoti, o non trovavano un apparato normativo rigidamente riportabile alla Sharī’a, come è avvenuto, in primo luogo, nel campo del diritto pubblico, dove la regolazione degli apparati di potere era del tutto carente, o del diritto commerciale, dove esigenze economiche imponevano un maggiore avvicinamento ad altri modelli. In altri casi, le regole di derivazione europea hanno addirittura prevalso, scalzando quelle già esistenti. Solo per menzionare un caso emblematico, nel sistema processuale, la prova sovrana è passata da essere quella testimoniale ad essere quella documentale; analogamente, si è ammessa – contrariamente a quanto previsto nel diritto islamico – la difesa tecnica. I rapporti tra diritto politico e diritto religioso sono, poi, ulteriormente complicati là dove – come in Africa – è forte il diritto consuetudinario, con il che diviene particolarmente problematico sceverare gli apporti delle diverse componenti. In generale, se si può affermare che il diritto musulmano esercita ancora la propria attrazione sul diritto degli stati islamici contemporanei, sia su quelli di orientamento tradizionalista, come l’Arabia Saudita, in quanto diritto «nazionale», sia su quelli di orientamento modernista, in quanto ideale che influenza e pur sempre ispira la legislazione 26 secolare, è tuttavia innegabile che tendenze innovatrici hanno avuto una notevole incidenza, facendo emergere confronti che spesso hanno portato a dinamiche conflittuali. Queste tendenze hanno determinato un deciso mutamento della fisionomia del diritto stesso, segnando il passaggio da un diritto tradizionale islamico non statale ad un diritto, in molti casi, di derivazione statale che riconosce comunque la primazia di valori non statali, quelli della Sharī’a, assunta quale «supernorma» di riferimento. In altri casi, l’evoluzione del diritto islamico si è avuta, oltre che per le influenze occidentali (le c.d. tendenze moderniste), anche per il suo intrinseco «pragmatismo». Teoria e pratica, spesso, si sono fuse, ponendo le basi per un equilibrio tra la teoria del diritto proposta dagli ’ulamā ed il recepimento, per via legislativa, degli aspetti più pratici rintracciabili nelle pieghe della Sharī’a: tutta la storia del diritto islamico si basa, del resto, proprio sul contrasto teoria-pratica e sull’influenza del contesto storico-sociale. A seguito dei processi evolutivi menzionati, il diritto musulmano appare oggi come un diritto misto, con pesanti penetrazioni del diritto occidentale in relazione ai singoli istituti (ad esempio, il leasing, l’appalto) o alle singole discipline (come il diritto della navigazione o il diritto dei titoli di credito), che non intaccano, tuttavia, il nocciolo di valori che derivano dalle norme religiosa della Sharī’a. 8.2. Le dinamiche costituzionali L’evoluzione del diritto islamico ha interessato anche il campo del diritto pubblico, costituzionale ed amministrativo. Emblematico è l’esempio dell’Iran teocratico, sciita rivoluzionario, che ha adottato una forma repubblicana molto lontana dalle tradizioni islamiche e, del pari, è notevole la recezione di modelli propri della tradizione giuridica occidentale ad opera della Turchia, che fa parte, dal 1949, del Consiglio d’Europa e che è tra i paesi candidati all’adesione all’Unione europea. Altri interessanti esempi delle trasformazioni del sistema politico-istituzionale sono rappresentati dalle esperienze costituzionali degli stati del Maghreb (Algeria, Tunisia e Marocco) che, a seguito della proclamazione dell’indipendenza, hanno elaborato una Costituzione, poi approvata con referendum, in cui i principi ispiratori, mutuati dalla tradizione francese, avrebbero dovuto essere quelli della sovranità popolare, della rappresentanza parlamentare e della separazione dei poteri. Tuttavia, non si può negare che queste carte costituzionali, al di là dell’apparente richiamo a tali principi, abbiano delineato un ordinamento pesantemente sbilanciato a favore di un solo organo: il re, nel caso del Marocco, il Presidente della Repubblica, in Algeria, e il «padre dell’indipendenza nazionale» in Tunisia. La recezione da parte degli paesi musulmani dei modelli di governo occidentale e, soprattutto, dei principi che li avevano ispirati, dunque, è stata solo parziale, con l’inevitabile conseguenza che il sistema di governo ha frequentemente conosciuto episodi di paralisi o, viceversa, significative strumentalizzazioni delle nuove regole costituzionali. Per ovviare a questi effetti negativi, da cui hanno avuto origine anche pesanti crisi socio- 27 economiche, molti paesi del sud del Mediterraneo hanno cercato di intraprendere politiche di liberalizzazione politica e di maggiore democratizzazione dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa dello Stato, sia attraverso riforme tese a potenziare il circuito democratico o il pluralismo partitico, sia attraverso tentativi di potenziamento del pluralismo di tipo territoriale. Accanto a queste modifiche costituzionali, su pressione dell’Unione europea, sono anche state introdotte norme tese alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo. Nei molti Stati che si proclamano islamici, il rapporto che intercorre tra le istituzioni di governo e l’individuo si caratterizza in modo tale per cui le autorità pubbliche, ostili ad ogni forma di libertà individuale, finiscono per opprimere le differenti opposizioni attraverso un forte controllo dei mezzi di comunicazione e delle altre fonti di opinione non allineate alla politica governativa. L’Islām viene così adattato alle esigenze del potere, che tende ad annullare ogni diversità d’opinione in quanto potenzialmente pericolosa per il mantenimento dello stesso, laddove ad un’attenta lettura del Corano si può constatare come molti siano i versi che prescrivono il rispetto per la diversità all’interno di ogni comunità, da quella piccola e locale a quella internazionale: un verso assai significativo, ad esempio, recita che l’intera umanità è un popolo e che le differenze, che inevitabilmente intercorrono tra gli individui, non vanno considerate come un mezzo da cui desumere la superiorità o l’inferiorità tra esseri umani, quanto piuttosto come una ricchezza, nella misura in cui tutti possono trarne beneficio in termini di crescita personale; ancora, un altro verso, disponendo che Dio ha creato il mondo in tribù e nazioni diverse affinché l’una potesse capire l’altra, muove dalla prospettiva della comprensione e del dialogo reciproco tra i popoli. Per comprendere appieno il significato della religione negli Stati contemporanei, non può non tenersi conto che essa ha costituito un fattore decisivo, oltre che per l’affermazione dell’identità nazionale della popolazione in un contesto di acquisizione dell’indipendenza dopo la fase della colonizzazione europea, anche in chiave di legittimazione dei nuovi poteri pubblici. Non è un caso, dunque, che, l’aspetto confessionale ricorra in tutte le costituzioni dei paesi di religione musulmana; soltanto la Costituzione turca fa eccezione in questo senso, non recando alcuna disposizione che ponga l’Islām come religione di Stato. La maggior parte delle costituzioni islamiche, che hanno recepito il moderno diritto pubblico occidentale, sono, dunque, caratterizzate da alcuni principi confessionali che proclamano l’Islām «religione di Stato» e la Sharī’a viene spesso considerata la principale fonte del diritto. È abbastanza agevole comprendere come questa particolare connotazione del sistema di governo dei paesi di religione musulmana sia, a sua volta, frutto della caratterizzazione della Sharī’a all’interno del Corano che compenetra in sé due aspetti: da un lato essa è «verità» religiosa rivelata da Dio, dall’altro è «legge», codice di comportamento. Di questo duplice modo d’essere della Sharī’a va inevitabilmente tenuto conto anche in sede di analisi dei processi costituenti che si sono avuti in questi paesi a seguito del raggiungimento dell’indipendenza. Da ciò deriva, in primo luogo, che il principio di laicità dello Stato, tipico delle costituzioni occidentali ed inteso quale «irrilevanza per lo stato dei rapporti derivanti dalle convinzioni religiose, nel senso di considerarli fatti privati da affidare esclusivamente 28 alla coscienza dei credenti» (Mortati), è ben lontano dall’affermarsi, con tutte le conseguenze che da questa impostazione possono derivare in termini di limitazione della libertà religiosa del singolo, essendo molte le previsioni normative che, al contrario, garantiscono uno status di assoluto privilegio per i credenti musulmani. Il problema della libertà religiosa è, anzi, emblematico della perenne difficoltà di far coesistere il diritto religioso e quello positivo, di derivazione statale, nei paesi arabi. La difficoltà di un incontro tra i due diritti è direttamente riscontrabile nel rapporto tra poteri statali e Islām, nella misura in cui le operazioni finalizzate a sostituire progressivamente le legge divina con il diritto positivo dello Stato conducono spesso ad inevitabili conflitti tra la legittimità del potere politico, espressione della volontà popolare, ed il potere religioso che continua ad esercitare un ruolo di prim’ordine in seno alla società. Il più delle volte, il conflitto, non risolto, si traduce nella sostanziale convivenza della Sharī’a (che comprende quasi esclusivamente regole di diritto privato e penale) ed il diritto statale o con l’applicazione del diritto musulmano in via residuale rispetto a quello positivo o, ancora, attraverso esperienze di normazione di matrice politica che tengono conto de (e spesso inglobano) i principi della Sharī’a. Anche da questa mescolanza di discipline di origine diversa nascono le notevoli difficoltà dell’interprete, che si scontra con una realtà del diritto vivente difficile da ricostruire. 29 Parte II – Cenni sui «rami» del diritto 1. «Radici» e «rami» del diritto La scienza del diritto musulmano (’ilm al fiqh) prevede una summa divisio tra usūl al-fiqh (le «radici» del diritto: v. supra, par. 5.), e furū’ al-fiqh, i «rami» del diritto. I furū’ al-fiqh sono le varie branche del diritto islamico e costituiscono l’insieme degli istituti giuridici, rappresentando il vero e proprio corpus delle regole sciaraitiche. I furū’ alfiqh vengono suddivisi in ’Ibadāt o regole del culto (anche di natura patrimoniale), quindi regole relative al rapporto tra l’uomo e il Creatore, e Mu’āmalāt o regole giuridiche relative ai rapporti che si svolgono in dimensione «orizzontale» tra l’uomo e i suoi simili. L’ordine delle trattazioni di Mu’āmalāt inizia dal matrimonio, prosegue con i diritti patrimoniali (suddivisi in diritti reali e obbligazioni) e si conclude con le successioni. Una peculiarità del diritto islamico, di cui conviene dar conto sin da ora, concerne la classificazione degli atti dal punto di vista della liceità: se il nostro sistema si basa su un dualismo lecito-illecito, secondo cui ciò che non è espressamente vietato è permesso, la Sharī’a distingue, invece, cinque gradi di liceità degli atti: da un lato c’è l’harām (ciò che è proibito), che racchiude tutti i divieti, dall’altro c’è l’halāl (ciò che è permesso), nel cui ambito si distinguono quattro diversi tipi di azione in base alla seguente scala di qualificazioni religiose: 1) obblighi (riferiti al singolo – es.: la preghiera rituale, il digiuno etc. – oppure collettivi, cioè il cui compimento da parte di un certo numero di individui esime tutti gli altri – es.: la preghiera per i morti, la guerra santa etc.), 2) azioni raccomandate, 3) azioni indifferenti, 4) azioni disapprovate. In ogni caso, come detta uno dei principi fondamentali della Sharī’a, solo chi compie un’azione harām è passibile di punizione. 2. Il diritto privato Un primo profilo relativo alla materia del diritto privato afferisce alla soggettività giuridica. Un dato che emerge è relativo al fatto che il diritto islamico sembra presentare significative analogie con le categorie del diritto privato di tipo occidentale, in cui la capacità di un soggetto si esprime nelle due differenti proiezioni della capacità giuridica e della capacità di agire: la prima esprime la capacità del soggetto di essere titolari di diritti e obblighi mentre la seconda la capacità di compiere validi atti giuridici. Maggiormente distanti dalla tradizione occidentale sono, al contrario, gli aspetti legati al concetto di «persona giuridica», del tutto assente nel diritto musulmano, nonché quelli, più in generale, riconducibili al diritto di famiglia, dove ancora oggi, nonostante le moderne sistemazioni legislative, il diritto musulmano manifesta un forte legame con la tradizione classica, scontando la presenza di un evidente tessuto di valori e canoni religiosi. Legata maggiormente alla tradizione è, in particolare, la posizione giuridica della donna che, all’interno dei rapporti familiari, non gode di una condizione di assoluta parità rispetto all’uomo, essendo il suo ruolo confinato in una precisa suddivisione dei ruoli. Diversità si colgono, da un punto di vista dogmatico, in tema di successioni, mentre, in tema di obbligazioni e diritti reali, gli istituti giuridici sembrano richiamare quelli di tipo occidentale, pur nell’ambito di una disciplina giuridica dove non mancano, anche qui, forti condizionamenti di tipo religioso. 2.1. I soggetti La capacità giuridica di un soggetto è l’ahliyya. Secondo il diritto musulmano tradizionale, per godere della piena capacità giuridica non è sufficiente essere uomo, ma occorre anche essere libero e, soprattutto, musulmano (l’apostasia dall’Islām, oltre ad essere considerata come un grave reato, è anche causa di perdita della capacità giuridica). In generale, la capacità giuridica si acquisisce con la nascita e si perde con la morte; esiste, tuttavia, un’interessante eccezione a questa regola che riguarda la capacità del nascituro: il bambino non ancora venuto alla luce può ereditare senza particolari limitazioni, purché l’evento della nascita si realizzi entro sei mesi dalla morte del de cuius. a. La capacità giuridica si concretizza in varie forme e gradi, a seconda del censo e della posizione sociale. Il grado più basso della scala era quello assegnato agli schiavi. Lo schiavo era considerato una merce, quindi era solo «oggetto di diritto»: tuttavia, il favor libertatis, specialmente se si trattava di uno schiavo musulmano, limitava le conseguenze logicogiuridiche derivanti dalla sua condizione ed allo schiavo venivano così riconosciuti una sorta di diritti attenuati rispetto ai liberi. Si diventava schiavi per nascita o per prigionia di guerra, ma non per «autovendita in schiavitù»; la schiavitù poteva cessare per cause volontarie, unilaterali o bilaterali (si riconosceva infatti allo schiavo la capacità di affrancarsi mediante l’acquisto della libertà) o per cause derivanti dal diritto, tra le quali, ad esempio, si annoverava la manomissione della schiava che aveva partorito un figlio al padrone (la umn walād, la madre del fanciullo) al momento della morte del padrone. Da notare è che comunque, oggi, la schiavitù è vietata in tutto il mondo musulmano Il grado più alto era invece quello del maschio, adulto, maturo e sano. Si rammenta, in questa sede, che il maschio «adulto» è, secondo il diritto musulmano, colui il quale ha superato il quindicesimo anno di età. b. La capacità di agire e di disporre dei propri beni può essere limitata per cause di varia natura, quali impubertà, sesso femminile, difetti fisici ed infermità di corpo e mente, stato di insolvenza, condotta etica riprovevole e malattia mortale. In conseguenza della confessionalità del sistema, gli appartenenti alle religioni ebraica e cristiana e, successivamente, anche zoroastriana e indù potevano godere di una limitata capacità allorché acquistavano, stabilmente o temporaneamente, uno status riconosciuto dall’Islām. Con il politeisti idolatri v’era, invece, solo un rapporto di natura bellica, cioè di Jihād (guerra santa). Un ulteriore requisito veniva richiesto ai testimoni nei processi: l’essere «buoni musulmani», potendo però tale regola essere derogata per mezzo di un’autorizzazione del qādī. 2.1.1. La posizione giuridica della donna Dal punto di vista meramente giuridico e per quanto riguarda obblighi, diritti e dignità 31 umana, per uomini e donne il diritto musulmano classico sembra prospettare, in linea teorica, una condizione di parità, essendo la comunità islamica fondata sul principio dell’eguaglianza dei credenti e della loro fratellanza nella fede. Questo principio sembra essersi consolidato anche tra le correnti più integraliste della scienza giuridica, salvo poi l’insistere da parte di queste ultime su una diversa attribuzione di diritti, naturale conseguenza di una sostanziale differenza di ruolo riconosciuta a uomini e donne all’interno della società. Anche muovendo da un’analisi di quanto il Corano prescrive in proposito, è utile considerare come molti versi di contenuto etico-morale, considerati eterni e pronunciati alla Mecca tendano, in più occasioni, a garantire l’assoluta parità tra i sessi, determinando così una netta cesura rispetto alle civiltà pre-islamiche, in cui quella del genere femminile era, senza dubbio, una condizione di assoluta inferiorità e sottomissione. Oltre a quanto si vedrà in ordine al matrimonio, un aspetto di indubbio interesse, che segna una diversità con la tradizione pregressa, è rappresentato dalla capacità della donna in tema di successioni. Nelle tribù pre-islamiche le donne erano escluse dalla successione: solo i discendenti in linea maschile potevano ereditare; nel diritto islamico, al contrario, le donne possono ottenere fino alla metà dell’eredità. Nonostante queste considerazioni, è innegabile che nell’Islām, ed anche in quello contemporaneo, in talune situazioni particolari, la donna non sembra ancora aver raggiunto quella pienezza di diritti e facoltà che invece è assicurata negli ordinamenti occidentali. Se la condizione di parità tra uomo e donna assume un significato pregnante in riferimento alla comunità musulmana nel suo complesso, intesa quale comunità dei credenti, di diversa natura è la valutazione in ordine ai rapporti scaturenti dall’unione matrimoniale. In questo ristretto ambito, come si vedrà, l’uomo gode di una posizione di sostanziale preminenza, cui si associa anche un rilevante potere correttivo nei riguardi della moglie, che trova la sua principale ratio nel sinallagma derivante dal negozio giuridico tra i coniugi. Ulteriore elemento di diseguaglianza attiene al campo del processo penale: la donna ha, infatti, una capacità di testimoniare ridotta rispetto a quella dell’uomo. La sua testimonianza vale la metà: se per la costituzione di una prova valida ai fini processuali è imposta la concordanza delle dichiarazioni rese da due testimoni maschi, ne servono invece quattro per raggiungere lo stesso risultato nel caso in cui vi sia disponibilità di soli testimoni di sesso femminile. Altro esempio di una non perfetta parità tra i sessi, che tuttavia tende ad essere superato dalle interpretazioni più moderne, riguarda l’esercizio del potere giurisdizionale e attiene, in particolare, alla capacità della donna di ricoprire l’ufficio di qādī. La Sharī’a non lo esclude espressamente, ma tale eventualità ha incontrato grosse resistenze da parte della dottrina in base all’assunto per cui la donna sarebbe «non razionale» e quindi inidonea a giudicare. Al contrario, va segnalata la presa di posizione dei modernisti, fortemente critici al riguardo, in quanto considerare la donna non razionale svilirebbe l’opera di Dio. Gli interpreti del diritto si sono divisi, più in generale, sulla possibilità o meno per il genere femminile di raggiungere posizioni di potere e prestigio sociale: in senso negativo, i tradizionalisti evidenziano come non sia mai esistita una profetessa nel mondo islamico. A fronte di questa opinione, i modernisti hanno, al contrario, interpretato tale circostanza da un 32 punto di vista storico-sociale e non, dunque, propriamente religioso. Le varie società islamiche si erano fondate, infatti, su modelli tipicamente patriarcali tali, per cui sarebbe stato impossibile, da parte dell’intera collettività, riconoscere ad una donna autorevolezza e prestigio sociale in virtù delle parole da questa pronunciate. 2.1.2. La condizione del minore Uno dei primi diritti dei soggetti minori è quello ad avere un padre. L’attribuzione della paternità di un bambino è il dato che costituisce la base di tutti i diritti del bambino stesso: dal diritto di essere nutrito, educato e protetto al diritto di avere un tutore che, eventualmente, gestisca il suo patrimonio. L’attribuzione di paternità discende automaticamente dall’esistenza di un matrimonio valido: il padre diviene così immediatamente responsabile del bambino nato. Questo principio rappresenta il presupposto per l’attribuzione della paternità, anche qualora possano sussistere dubbi circa l’effettività di questa. Si ritiene infatti che, anche nel caso in cui due coniugi abbiano divorziato, il bambino nato entro i nove mesi successivi a tale divorzio sia figlio legittimo dell’ex-marito della donna. La durata riconosciuta per lo stato di gravidanza varia da sei mesi a due anni: ciò significa che il marito può riconoscere come proprio un bambino nato entro due anni dallo scioglimento del matrimonio ed il suo rifiuto potrebbe dar luogo ad un’accusa di adulterio. Tale termine tuttavia non ha natura perentoria, in quanto si registrano casi in cui il minore é stato riconosciuto, anche se nato dopo il periodo indicato come massimo. Lo stesso principio di automatica attribuzione della paternità sulla base dell’esistenza di un matrimonio valido implica che, qualora una donna commetta adulterio (considerato uno dei crimini più gravi nell’ordinamento islamico), ciò non comporti l’attribuzione della paternità del bambino eventualmente nato da tal rapporto extra-coniugale a persona diversa dal legittimo marito della donna, a meno che egli non rifiuti espressamente qualsiasi responsabilità. La ragione fondante di questo principio sembra riposare sulla volontà di assicurare in ogni caso un padre legittimo. Sebbene il riconoscimento di paternità di una persona di origini sconosciute equivalga di fatto ad un’adozione, l’istituto dell’adozione in quanto tale non esiste, perché negato dal Corano. Il bambino abbandonato in tenera età può venir dichiarato proprio figlio da chiunque lo voglia e, fino a prova contraria, egli è libero e musulmano, a meno che non sia stato trovato in un quartiere non musulmano. Se nessuno lo reclama, chi lo ha trovato può esercitare su di lui una sorta di potestà genitoriale, tuttavia limitata rispetto a quella che potrebbe esercitare il genitore legittimo. Per quanto riguarda la cura e la tutela dei minori, si distinguono tre diverse tipologie di legittimi tutori (wilāya), avuto riguardo alla crescita, all’educazione spirituale ed alla gestione del patrimonio. a. Una prima tipologia di tutore che si prende cura della crescita e dello sviluppo complessivi del bambino, durante tutto il periodo di Hadana, che comprende sostanzialmente tutta l’infanzia, e termina per le femmine con la pubertà (verso i quindici anni, a meno che queste non contraggano matrimonio prima), mentre, per i maschi, fra i sette ed i nove anni. 33 Normalmente tali funzioni tutorie sono affidate alle donne della famiglia, considerate più adatte a prendersi cura dei bambini. Peraltro, non si tratta di un dovere, ma solo di un diritto, che la madre perde se contrae un successivo matrimonio con una persona che non sia parente del minore: in questo caso, come in quello in cui la madre muoia, il diritto passa alla parente più prossima, innanzitutto della madre, ed in secondo luogo del padre. b. La seconda figura di tutore rappresenta una sorta di guida spirituale per il bambino, all’interno di tutto il suo percorso di crescita, fino al raggiungimento della pubertà. Si ritiene che gli uomini della famiglia (padre, nonni) siano le figure più indicate per assolvere a questo compito. Questo ruolo di mentore del fanciullo deve essere contemperato con una peculiarità della cultura islamica, che ha sempre riconosciuto ai bambini il diritto di avere proprie opinioni e responsabilità in ragione della loro crescita. Tale pedagogia del mondo islamico, capace di valorizzare la volontà del fanciullo, appare innovativa, anche rispetto alla cultura occidentale, che, tradizionalmente, e fino a tempi recenti, non ha riconosciuto ai minori alcuna capacità di scelta. c. Il terzo tutore rileva, rispetto al minore, da un punto di vista patrimoniale, in quanto è la persona responsabile della gestione di eventuali proprietà del bambino, che è, perciò, anche capace di ricevere eredità. Anche per quanto riguarda i compiti di amministrazione del patrimonio, gli uomini sono indicati come le persone più idonee. Qualora il bambino sia orfano, sarà il qādī ad amministrare il patrimonio diligentemente e nel modo più favorevole per il minore stesso. 2.1.3. Le persone giuridiche In tema di soggetti giuridici, una notevole differenza con il diritto occidentale è rappresentata dalla sostanziale assenza, nel diritto musulmano, del concetto di persona giuridica; un corollario di questa concezione è rappresentato dal fatto che anche l’erario (bayt al-māl) viene considerato quale il complesso dei beni di proprietà dell’intera comunità musulmana. Particolare rilievo assume, per la vicinanza rispetto al concetto di persona giuridica, l’istituto del waqf (fondazione pia, manomorta), costituito mediante immobilizzazione della «sostanza» (’ayn) di un bene di proprietà del fondatore e contestuale destinazione dei proventi a scopo caritatevole. Un carattere essenziale del waqf è la permanenza dello scopo che, in ogni caso, deve essere conforme ai principi dell’Islām: di conseguenza, in caso di morte dei beneficiari, per esempio, occorrerà nominare ulteriori beneficiari. Oggetto del waqf sono, per lo più, beni immobili ma anche, per consuetudine, determinati beni mobili, come ad esempio i libri. Infine, risultano particolarmente dettagliate sia le regole relative all’amministrazione del waqf, sia quelle concernenti il suo uso per uno scopo diverso da quello indicato dal fondatore. 2.2. Il matrimonio 2.2.1. Caratteri generali Il diritto di famiglia costituisce il ramo del diritto musulmano maggiormente ancorato alla legge divina, essendo lo stesso regolamentato, per molti tratti, nella rivelazione coranica. Gran 34 parte dei versetti giuridici del Corano, infatti, prescrizioni volte a disciplinare la materia delle relazioni familiari che si instaurano successivamente al matrimonio. Tuttavia, anche queste norme presentano significativi limiti, che hanno favorito un’opera di complessiva sistemazione ed adattamento degli interpreti anche in questo settore. Da un lato, infatti, va considerato che anche le norme coraniche si presentano spesso oscure e per certi aspetti contraddittorie, dall’altro, sono del tutto assenti formulazioni tecniche relative agli effetti giuridici di fatti o atti rilevanti. Queste due circostanze spiegano, dunque, il motivo per cui, sebbene il matrimonio e le istituzioni ad esso correlate trovino un preciso riferimento nella legge divina, la loro completa definizione debba attribuirsi all’opera degli interpreti delle scuole giuridiche. Quanto all’ampiezza dell’attività interpretativa, il fondamento coranico ha portato, per molto tempo, a ritenere queste disposizioni come assolutamente intangibili ed immutabili, favorendo un tipo di interpretazione rigorosa che non lasciava spazio a modifiche ed adattamenti. Solo dalla fine del diciannovesimo secolo, in concomitanza con i processi di modernizzazione dei paesi islamici, anche il nucleo del diritto sciaraitico rappresentato dal diritto di famiglia ha conosciuto una nuova interpretazione, volta, in generale, a temperare la severità della normativa religiosa. L’attività interpretativa ha così portato ad una riformulazione delle norme sciaraitiche nei codici di diritto di famiglia, denominati «statuto personale», caratterizzati comunque da rilevanti differenze sia nello stile che nei contenuti. Il peso delle diverse scuole si fa sentire, in effetti, principalmente nell’ambito del diritto di famiglia. 2.2.2. Il matrimonio come negozio giuridico Tutte le scuole, in accordo alla tradizione della Sharī’a, considerano il matrimonio (nikāh) quale un contratto sanzionato dalla legge divina, e non un sacramento religioso (come per la religione cristiana). Nonostante questa configurazione, il matrimonio rientra negli atti fortemente raccomandati, in quanto è, in primo luogo, un’istituzione giuridica volta a regolare l’ordine sociale. Al matrimonio sono, infatti, intrinsecamente legati gli obiettivi della cura della prole legittima e delle legalizzazioni dei rapporti sessuali. In secondo luogo, la famiglia costituisce per ogni musulmano l’ambiente più consono per realizzare e professare al meglio la fede musulmana. Al fine di descrivere l’istituto matrimoniale, si possono evidenziare le diverse fasi di formazione del negozio matrimoniale e la loro disciplina. a. Il matrimonio è preceduto dal fidanzamento, in cui entrambe le parti esprimono la volontà di contrarre il matrimonio. In qualsiasi momento, durante detto periodo, ciascun contraente può sottrarsi alla promessa fatta, salvo il diritto della controparte di chiedere un compenso per eventuali danni subiti dal mancato rispetto dell’impegno preso. Il contratto prematrimoniale si conclude per mezzo di un’offerta (Ijab) e di un’accettazione (Qabul), che devono essere manifestate contestualmente da due persone «adulte» e «mentalmente sane». b. Oltre alla sussistenza dei due elementi essenziali del contratto prematrimoniale (età 35 adulta, sanità di mente), ai fini della validità del matrimonio è necessaria la presenza di tre ulteriori requisiti fondamentali. Innanzi tutto, non devono rintracciarsi elementi nel negozio che rendano il vincolo temporaneo e non duraturo nel tempo: il matrimonio musulmano, infatti, nonostante sia comunque previsto lo scioglimento, è concluso per essere durevole. In secondo luogo, l’atto deve essere pubblico: sono necessari almeno due testimoni al momento dello scambio dei consensi (offerta e accettazione); tali testimoni devono essere liberi, due uomini oppure un uomo e due donne. Infine, si individua una serie di divieti, parziali o totali, a contrarre matrimonio: a. non sussistenza di alcun legame, in primo luogo di tipo familiare, tra i due soggetti che possa impedire il matrimonio: in particolare, un uomo non può sposare né un antenato di sesso femminile (madre, nonna, zia), né una figlia o una nipote, una sorella o una sorellastra; un uomo non può nemmeno congiungersi con donne che siano legate alle parenti di una moglie e quindi acquisite; inoltre, non possono sposarsi due persone che sono state allattate allo stesso seno (fratelli di latte nutriti per almeno quindici giorni dalla stessa nutrice); b. tra le parti non deve essere stato sciolto un precedente matrimonio per triplice ripudio (a meno che la donna non abbia nel frattempo contratto un matrimonio effettivamente consumato con un altro uomo, che viene denominato «colui che rende nuovamente lecita la donna»); c. i nubendi non debbono trovarsi in stato di malattia mortale, donde la proibizione di contrarre matrimonio nell’imminenza della morte; d. . un uomo non può sposare una donna che professi una religione pagana, cioè diversa da quella musulmana, ebraica o cristiana (per l’uomo è, dunque, lecito sposare solo donne che, benché non musulmane, appartengano all’ahl al-kitāb – letteralmente: Gente del libro – , siano cioè ebree o cristiane; la donna, invece, può sposare solo un uomo musulmano: quest’ultima regola, che differenzia nettamente l’uomo dalla donna, deriva dalla posizione di preminenza assunta nella famiglia musulmana fondata sul vincolo di sangue, dall’uomo capofamiglia, che ha un diritto di coercizione domestica sulla moglie e sui figli; e. all’uomo è consentito sposarsi con una donna di condizione economica pari o inferiore alla propria, ma non più elevata (ciò perché si ritiene che l’uomo sia in grado di arricchire la donna, ma che essa non possa fare altrettanto); f. vi sono, infine, alcuni impedimenti «temporanei» alla validità del matrimonio, il più significativo dei quali è rappresentato dalla condizione della donna che divorzia da un altro uomo (quando una coppia divorzia, infatti, la donna deve osservare un periodo (Idda) durante il quale non può sposarsi con un altro uomo; il periodo di «ritiro legale» della donna a seguito dello scioglimento di un matrimonio consumato, per una donna incinta, dura fino alla nascita del bambino; se la donna non è incinta, lo stesso dura quattro mesi e dieci giorni, nel caso in cui il marito sia morto, mentre in tutti gli altri casi esso dura l’arco di tre mestruazioni, ovvero, se è una donna non mestruata, tre mesi). Qualora siano state rispettate tutte le limitazioni descritte, il matrimonio è valido, senza la necessità di alcuna cerimonia religiosa. Questo negozio giuridico è, del resto, il solo atto giuridicamente rilevante nella conclusione del matrimonio: né l’intimità tra uomo e donna, né la consumazione sono elementi essenziali per la conclusione del matrimonio, ma sono fatti che possono acquisire una loro rilevanza giuridica solo al momento dello scioglimento. c. Requisito essenziale del contratto di matrimonio è l’obbligo dell’uomo di pagare una somma, detta Mahr (o donativo nuziale), quale simbolo della serietà delle sue intenzioni e segno della legittimità dell’unione. Il Mahr può anche non avere contenuto patrimoniale ed 36 essere, perciò, puramente simbolico. Inoltre, va precisato che la moglie può permettere al marito di stabilire l’entità del Mahr, il che può anche significare la rinuncia al suo diritto. L’ammontare minimo del Mahr è di dieci dirham e, se non viene fissato, il marito dovrà pagare un Mahr equo, tenendo conto di alcune qualità personali della sposa, in primis della sua posizione sociale. Quanto alle modalità di pagamento del dono, è consuetudine effettuarne parte subito e rinviare il restante ad un momento successivo, ma è possibile anche versare subito l’intera somma o rimandare del tutto il versamento: la parte non ancora pagata è dovuta in caso di morte di uno degli sposi ed in caso di ripudio, se il matrimonio è stato consumato; se, al contrario, il ripudio avviene prima della consumazione del matrimonio, la moglie ha diritto alla metà del dono pattuito. È evidente come l’obbligazione del marito di pagare il Mahr in caso di ripudio limiti fortemente la sua libertà di decisione in tal senso. d. Per quanto attiene al momento della conclusione del contratto, va tenuto conto di una divergenza fra le scuole giuridiche circa i soggetti del contratto matrimoniale: secondo gli shafiiti, soggetti sono l’uomo e l’agnate maschio più vicino alla donna, che funge da curatore matrimoniale (walī), esprimendo per lei il consenso (in mancanza di agnati il curatore è nominato dal giudice), mentre la donna è solo l’oggetto del contratto; per altre scuole, invece, la donna è soggetto, pur essendo richiesta, a pena di nullità, la presenza del curatore matrimoniale che deve «integrare» con la propria dichiarazione la volontà che la donna è chiamata a manifestare. Anche su tale aspetto, e sul ruolo del walī, vi sono, però, alcuni elementi di novità nelle legislazioni civili dei paesi arabi. Si tende, innanzitutto, a ridurre la funzione svolta dal walī, sino ad eliminare, o per lo meno ridurre, la possibilità di contrarre matrimonio in età precoce. In alcuni paesi, infatti, sono state introdotte norme che prevedono una soglia di età al di sotto della quale è proibito sposarsi ed una soglia di età prima della quale è prevista un’autorizzazione giudiziaria. Altri paesi hanno adottato, invece, la soluzione di non rendere azionabili i diritti derivanti da un matrimonio non registrato, per cui il matrimonio concluso ad un’età inferiore a quella consentita mantiene la propria validità, ma non viene rilasciata la certificazione necessaria affinché il giudice conosca della causa matrimoniale. In alcuni ordinamenti, si è del tutto eliminata la figura del walī, mentre in altri si riconosce comunque validità ad un matrimonio concluso senza il suo intervento. La scuola di pensiero hanafita è l’unica che riconosce alla donna libertà assoluta sia nello scegliere il proprio marito sia nel concludere il contratto di matrimonio da sola; ma, se si mostra tanto liberale nel concedere alla donna la piena facoltà di scelta del coniuge, la stessa scuola pone condizioni molto rigorose in tema di compatibilità tra uomo e donna. A quest’ultimo fine, infatti, rilevano elementi quali la situazione economica dell’uomo, la professione che esercita, la condizione sociale dei coniugi (che devono essere liberi: la teoria risale al periodo in cui esisteva ancora la categoria degli schiavi) e la religione professata. Quanto alla religione, infatti, è preferibile (anche se, come detto, non tassativo) che sia l’uomo che la donna siano musulmani. 2.2.3. La poligamia Con riferimento alla posizione giuridica della donna, un elemento di differenziazione 37 rispetto alle civiltà preislamiche concerne il differente approccio rispetto alla poligamia e, in particolare, al numero delle mogli. Se prima dell’affermarsi dall’Islām non si avevano limitazioni di sorta, il Corano fissa il numero massimo in quattro. Nonostante questa evoluzione, è indubbio, tuttavia, che la poligamia sia considerata, ancora oggi, un forte elemento di squilibrio tra i sessi e di destabilizzazione della famiglia, tant’è che essa è stata oggetto di una profonda riflessione critica anche all’interno del mondo musulmano fin dal diciannovesimo secolo. Il versetto coranico che consente ad un uomo di sposare fino a quattro mogli è stato così riletto alla luce di un altro versetto, in cui si stabiliva che gli uomini non potessero comunque mai agire con assoluta equità con le loro mogli, in quanto solo Maometto sarebbe stato un marito tanto giusto e capace da garantire alle sue quattro mogli un trattamento paritario. Queste interpretazioni hanno, inevitabilmente, sortito un effetto rilevante da un punto di vista della prassi. Ad oggi, infatti, la pratica della poligamia è stata di fatto abolita in buona parte dei popoli musulmani. Tuttavia, nonostante queste recenti evoluzioni favorite dalla scienza del diritto, negli strati sociali medio-bassi delle popolazioni, ancora oggi essa continua ad avere diffusione. 2.2.4. I rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi Il principale obbligo di natura patrimoniale gravante sul marito e derivante dal negozio giuridico consiste nel mantenimento della moglie, che deve comprendere cibo, vestiario e alloggio, ovvero una casa o almeno una stanza separata che possa essere chiusa a chiave e, per le benestanti, anche una persona addetta al suo servizio. La corrispettività delle prestazioni trova ulteriore riscontro nella circostanza per cui il marito non è obbligato ad assicurare alla moglie il mantenimento fino a quando il matrimonio non sia stato consumato. La moglie non è tenuta a sostenere alcuna spesa relativa alla conduzione del matrimonio; tuttavia, il suo diritto al mantenimento viene sospeso se è minorenne, se è disobbediente (in particolare, se lascia la casa senza autorizzazione o se rifiuta il rapporto coniugale), se viene incarcerata per debiti, se compie il pellegrinaggio non in compagnia del marito o se viene rapita. Se il marito si assenta senza provvedere al mantenimento della moglie, il qādī può autorizzarla a provvedervi autonomamente, ma il marito risulta comunque coinvolto nelle attività che essa pone in essere per il proprio mantenimento, poiché queste vengono compiute attraverso la spendita del suo nome. Il diritto al mantenimento persiste anche durante la ’idda (il periodo di «ritiro legale»), purché il matrimonio non sia stato sciolto per colpa della moglie. Al di là dell’obbligo di mantenimento da parte del marito, nei rapporti patrimoniali tra coniugi vige il sistema della netta separazione dei beni. La donna può amministrare il suo patrimonio, disponendone liberamente, fatta eccezione per gli atti di liberalità, che richiedono il consenso del marito, il quale amministra anche i beni oggetto di donativo nuziale. Per quanto riguarda i rapporti personali, emerge un quadro fortemente squilibrato a favore del marito. Tale supremazia si fa risalire ad una specifica disposizione coranica dove viene previsto esplicitamente che «gli uomini hanno autorità sulle donne, in virtù della preferenza che Dio ha loro accordato su di esse ed a causa delle spese che sostengono per assicurarne il 38 mantenimento». L’obbligo del mantenimento, si configura, dunque, come espressione di un sinallagma contrattuale che costituisce il principale fondamento giuridico di una sostanziale disparità a livello personale, in una dimensione che unisce profili religiosi e contrattuali, riversandosi, in ultima analisi, sulla condizione giuridica personale. Il potere del marito è piuttosto ampio e comprende anche un limitato diritto di correzione: alla donna può essere proibito di uscire e le possono essere imposti dei limiti con riguardo all’accesso di ospiti in casa. La moglie disobbediente, poi, può incorrere in provvedimenti correzionali da parte del marito e perdere il diritto al mantenimento. Dal canto suo, la moglie può rifiutare, sia per sé che per i figli, di accompagnare il marito nei viaggi. Alla moglie, più in generale, fa capo l’obbligo di prestare obbedienza al marito e di mettersi a sua disposizione. 2.2.5. Lo scioglimento del matrimonio Tre sono i tipi di scioglimento del matrimonio cui le parti possono ricorrere senza l’intervento del qādī. Ad essi si aggiungono altre fattispecie che conducono al medesimo effetto. a. Il primo tipo è il divorzio Talaq (alla lettera, «ti ripudio»). La formula vuole che, perché il divorzio sia definitivo, il marito debba pronunciare la parola Talaq per tre volte. Dopo il primo Talaq inizia l’Idda (periodo di tre mesi), durante il quale è possibile un ripensamento da parte dell’uomo e, quindi, il ricongiungimento. Quando l’uomo pronuncia il secondo Talaq, è ammesso ancora un suo ripensamento nei tre mesi successivi, ma, in questo caso, è necessaria la stipulazione di un nuovo contratto e il contestuale versamento del Mahr. Con il terzo Talaq il divorzio diviene definitivo e i due coniugi non possono tornare insieme se non dopo che la donna si sia sposata e poi divorziata da un altro uomo ed in questa eventualità è necessario, ovviamente, concludere un ulteriore contratto di matrimonio. Il fatto che il ripudio debba avvenire in tre fasi e richieda un arco temporale piuttosto lungo assolve, come è chiaro, a finalità disincentivanti. Da quanto detto, si evince, dunque, che il ripudio può essere revocabile o definitivo e la differenza deriva dal modo in cui viene formulato. Nella prassi, il triplice ripudio è divenuto la più comune forma di divorzio e, se il marito è tenuto a pronunciare tre distinti ripudi nel corso di tre successivi stati di purità da mestruazioni della moglie, si è, tuttavia, sviluppata la consuetudine di pronunciare il triplice ripudio con una sola dichiarazione. Alle varianti del ripudio appartengono la mubāra’a, che è lo scioglimento del matrimonio di comune accordo, con la reciproca rinuncia ad ogni obbligazione finanziaria, e la īlā’, lo scioglimento del matrimonio per giuramento del marito di astenersi dal rapporto sessuale per quattro mesi; se il marito mantiene il giuramento ciò ha l’effetto di un ripudio definitivo ma, come in ogni altro giuramento, la īlā’ può essere ritirata facendo ricorso alla kaffāra (espiazione religiosa) o ad una pena autoimposta, a seconda dei casi. b. Il secondo tipo di divorzio è il Tafwid. È la donna, in questo caso, a ripudiare l’uomo, dopo però che quest’ultimo le ha concesso la facoltà di farlo. c. Il terzo tipo è il divorzio Hul: la donna abbandona la casa del marito, senza prendere però il resto del Mahr. In un certo senso, è come se la donna comprasse la propria libertà. 39 Quest’ultimo è spesso usato oggi dalle donne come via giuridicamente riconosciuta per divorziare (in assenza di uno dei requisiti richiesti, elencati di seguito, per il divorzio legale a mezzo del qādī). d. Altre forme di divorzio sono considerati i giuramenti imprecatori, con i quali la moglie viene indicata come donna con la quale è proibito il matrimonio. Il matrimonio può venir sciolto anche dal li´ān, istituto del diritto penale, in base al quale il marito afferma, sotto giuramento, che la moglie ha avuto rapporti sessuali illeciti o di non essere il padre del figlio che le è nato; la moglie, se si presenta l’occasione, afferma sotto giuramento il contrario. Tali affermazioni sono espresse in formule rigorose dal carattere magico. Inoltre, il matrimonio termina se diviene invalido in seguito ad apostasia dell’Islām di uno dei coniugi. e. Vi è poi lo scioglimento del matrimonio solitamente pronunciato dal qādī, di sua iniziativa, nei casi di serio impedimento al matrimonio, o su richiesta di uno degli sposi, eccezionalmente dal walī (curatore matrimoniale), nell’esercizio del suo diritto di obiezione, o dalla moglie. L’uomo può rivolgersi al qādī ed ottenere il divorzio in vari casi: se la moglie presenta gravi difetti fisici o è mentalmente disturbata e se egli si converte e la donna no. La donna, a sua volta, può ottenere il divorzio se il marito soffre di gravi difetti fisici o mentali, se la accusa in modo infondato di non essere pura, se è scomparso, se ella si converte e il marito rifiuta di farlo, se il marito non è in grado di mantenerla in maniera adeguata (questo motivo non è riconosciuto valido dalla scuola hanafita), se la maltratta (motivo riconosciuto solo dalle scuole malikita e hanbalita), se rifiuta l’ordine del qādī di divorziare, se non può o non vuole avere rapporti sessuali o se la tratta diversamente rispetto alle altre mogli. Il contratto di matrimonio può anche essere sottoposto a condizione risolutiva. In questo caso il vincolo si scioglie automaticamente, qualora si verifichi l’evento dedotto in condizione. Altra causa di scioglimento automatico del matrimonio è il cambiamento del domicilio da parte di uno dei due coniugi. Questa ipotesi si verifica, di regola, nel caso di matrimoni non musulmani. Per i musulmani, infatti, è molto più difficile, dal momento che, in teoria, la donna dovrebbe sempre seguire l’uomo che decide di cambiare domicilio. La condizione della donna, comunque, anche una volta divorziata, non è quella di una persona libera: dovrà tornare infatti a casa del padre e dipendere nuovamente da un uomo. Quanto al destino dei figli maschi a seguito di divorzio, questi restano con la madre fino ai sette-nove anni, mentre le figlie femmine fino all’adolescenza, ma, se la donna si risposa o si trasferisce in un luogo lontano, rinuncia indirettamente al suo diritto e i figli tornano dal padre. 2.3. Le successioni 2.3.1. Principi generali Nel diritto musulmano, esiste la figura giuridica dell’erede solamente nell’ipotesi di 40 successione legittima, cioè nei casi in cui è la legge ad istituire tale figura precisandone le caratteristiche nonché la misura dei diritti sul patrimonio del de cuius, che ha, quindi, una limitata possibilità di destinare i propri beni a soggetti terzi, estranei a quelli legittimati dalla legge. Le ragioni dell’esclusione dalla successione sono: l’essere schiavo, l’aver causato la morte del defunto, la differenza di religione e di domicilio, mentre motivi di attribuzione della qualità di erede sono la consanguineità, il matrimonio e la clientela. Da notare è altresì che non esiste la successione a titolo universale. Per quel che attiene al patrimonio del defunto, da esso vengono dedotti innanzi tutto i costi del funerale e, in secondo luogo, i debiti che la morte del debitore rende immediatamente esigibili. Per converso, i crediti del defunto entrano a far parte del suo patrimonio. Molti contratti sono sciolti alla morte di uno dei contraenti. Quanto all’oggetto dell’eredità, può essere ereditato non solo ciò che ha un valore pecuniario ma anche altri diritti, come ad esempio quello di esigere la legge del taglione. 2.3.2. La successione legittima Il diritto stabilisce quote fisse per la successione con un ordine di precedenza dal parente più prossimo ai restanti. È questa la successione legittima che si apre sui due terzi del patrimonio che, pertanto, sono indisponibili. Dunque, i due terzi del patrimonio ereditario spettano agli eredi legittimi. Al marito spetta un quarto dell’intero patrimonio se ha figli o nipoti, metà se non ha figli, mentre alla moglie un ottavo se ha figli (in presenza di più mogli, esse devono dividersi quell’ottavo), un quarto se non ha figli, e così via. Da quanto appena detto, emerge il privilegio del sesso maschile nell’ambito della successione, espressione di una tendenza che, differentemente dalle tradizioni europee, tende a frazionare il patrimonio più che a conservarlo intatto. In questo senso, vanno anche lette le regole relative alla successione che prevedono un ordine di soggetti qualificati come eredi e presuppongono un’organizzazione patriarcale della famiglia. In generale, il parente più prossimo esclude il più distante: i parenti da parte di padre e di madre escludono quelli dalla sola parte di padre, e una persona che ha diritto a una quota ereditaria esclude tutti coloro che sono imparentati con il deceduto attraverso questa persona. Chi è escluso per aver causato la morte del defunto non esclude gli altri: i suoi figli, ad esempio, non perdono il diritto alla successione. Il testamento può inoltre contenere la designazione di un esecutore e/o di un tutore (wasī). Le disposizioni testamentarie sono, quindi, limitate, nella successione legittima, alla nomina di un esecutore e/o tutore testamentario (wasī). Il wasī deve accettare l’incarico, prima o dopo la morte del disponente, e la sua funzione principale è, in primo luogo, quella di ripartire l’eredità. Il wasī, nominato con tale atto, è anche un rappresentante degli eredi minori o assenti e amministra la loro parte di eredità, ma, a quest’ultimo scopo, può essere nominata un’altra persona. La sua responsabilità è limitata, ed il suo operato è sottoposto al controllo del qādī, che può autonominarsi wasī o rimuoverlo dall’incarico per incapacità o disonestà. In nessun modo è possibile ereditare un debito, che ha la precedenza su qualsiasi quota ereditaria: se il patrimonio del defunto non è sufficiente a saldare il debito, questo si estingue, senza gravare sugli eredi. 41 2.3.3. La successione volontaria Del terzo del patrimonio che residua dalla successione legittima il de cuius può disporre mediante atto di ultima volontà (wasiyya), la cui efficacia è comunque subordinata al consenso degli eredi o alla loro inesistenza. Tale atto non è assimilabile al testamento, in quanto con esso non può costituirsi alcun erede. Da questo punto di vista la wasiyya crea un diritto in rem e non un semplice diritto da far valere contro gli eredi. Qualora le disposizioni di ultima volontà superino un terzo del patrimonio ereditario, salvo il consenso degli eredi, il totale viene ridotto ad un terzo, in base ad un complicato sistema di computo basato sulle priorità. Le questioni concernenti tali disposizioni sono interpretate in base alla casistica, con tendenza a considerarle valide ogniqualvolta sia possibile. Esse possono essere revocate con una dichiarazione o attraverso un comportamento, in particolare mediante l’alienazione del loro oggetto, o mediante un atto. La disposizione di ultima volontà diventa nulla se il beneficiario premuore, mentre se questi muore successivamente al disponente, ma prima dell’accettazione formale, il suo diritto viene trasferito agli eredi suoi. 2.4. I diritti reali 2.4.1. I beni Nel diritto islamico si è soliti ripartire il concetto di proprietà in ayn (la proprietà di una cosa specifica, concretamente esistente), dayn (la proprietà di una cosa fungibile o di una cosa di cui si deve ancora entrare in possesso) e manfa’a (il reddito). Quest’ultima, in particolare, consiste nel diritto all’uso del bene, che è considerato come scindibile e alienabile indipendentemente dalla proprietà. Nel concetto giuridico di cosa (māl), si individuano due elementi economici: il capitale (raqaba) e il reddito (manfa’a). Tale distinzione permette agli esperti del fiqh di distinguere e classificare i numerosi istituti giuridici nella sfera dei diritti patrimoniali. Ad esempio, il caso del waqf, come si è visto, comporta l’immobilizzazione di una raqada con la devoluzione della manfa’a per uno scopo pio (qurba). Oltre tale distinzione, che è intrinseca al bene stesso e al di là delle classiche categorie romanistiche, la scienza del fiqh è solita anche distinguere tra cose utili ed inutili, nascondibili e non nascondibili, pure ed impure. I beni sono, inoltre, suddivisi in tre categorie, a seconda di ciò che si può misurare, pesare, contare. Alcune categorie di beni, poi, non sono commerciabili, a causa della loro stessa natura. Si tratta di ciò che non appartiene a nessuno (es. animali selvatici), l’acqua (che è considerata così sacra che non è possibile negare ad alcuno di poter bere da un pozzo di proprietà altrui), le proprietà di Dio (il suolo de La Mecca), i beni futuri, le cose che sono parte di altri beni (es. la chiave di una casa), le cose che non sono sotto la custodia del venditore o non di sua proprietà e, infine, le cose sacre. 2.4.2. Il diritto di proprietà Una prima sintetica disamina in merito ai diritti sui beni va fatta con riguardo al diritto di proprietà e, in particolare, ai modi di acquisto di essa. Rispetto a questa tematica, si nota una certa analogia con il diritto di derivazione romanistica. Anche nel diritto islamico, infatti, si annoverano: l’occupazione (istilā), la 42 specificazione (fawāt), la bonifica delle terre morte (ihyā al-mawāt) e l’accessione. In riferimento a queste, causa di acquisto della proprietà è il lavoro, nonché la traditio (taslīm) e il retratto (shuf’a), che per gli hanafiti è concesso anche al proprietario viciniore (in analogia con quanto previsto dal diritto bizantino). Inoltre, il possesso di un oggetto, in presenza di un titolo giustificativo (hawz bil-haqq) e della buona fede, se protratto ininterrottamente per un certo periodo di tempo, per i soli malikiti è causa di acquisto della proprietà (in modo analogo, dunque, all’istituto romanistico dell’usucapione). Il diritto di proprietà può avere ad oggetto anche cose che prima erano res nullius. In questo caso, assume una forte rilevanza l’intenzione di possedere una cosa (miyya). Quale esempio di tale fattispecie si può far riferimento alla distinzione tra proprietà della miniera (ma’din) e tesoro (rikāz) in essa rinvenuto: la miniera appartiene al proprietario del terreno, al suo scopritore solo quando il terreno non sia di nessuno, mentre il tesoro appartiene, in ogni caso, a chi lo trova. Sulle cose smarrite da altri, si acquista la sola custodia, tuttavia il pragmatismo tipico del diritto islamico consente al custode di acquisire la proprietà del bene, attraverso una donazione del bene a se stesso, a seguito di un pubblico annuncio del ritrovamento. Al fine di prevenire eventuali dispute sulla titolarità di un bene, lo stesso pragmatismo sembra essere alla base della regola secondo cui, al fine della titolarità del bene, si è soliti fare riferimento al criterio della «fattura», secondo cui chi ha creato la cosa prevale su chi l’abbia usata. Nell’ipotesi in cui, viceversa, un soggetto abbia utilizzato un bene ritenendolo erroneamente di sua proprietà, quand’anche da quest’uso non sia derivato un danneggiamento del bene, il diritto musulmano consente al vero proprietario di chiedere un risarcimento. Sempre in tema di proprietà, singolare è la qualificazione dell’istituto del «condominio» (shirkat al-milk), in quanto viene concepito come una proprietà plurima parziale. Quale ulteriore esempio di una declinazione più ampia del diritto di proprietà in ragione di una più ampia platea di titolari, va accennato al fatto che lo stesso diritto può essere riconosciuto anche in capo ad intere collettività (villaggi, tribù, etc.) ovvero all’intera comunità islamica nel suo complesso (Umma): in questi casi si parla di «proprietà collettiva». 2.4.3. Gli altri diritti reali Con riferimento agli altri diritti reali viene in considerazione, innanzitutto, l’istituto dell’usufrutto (milk al-manfa’a). In riferimento ad esso, seppur si debba rilevare la mancanza di una precisa casistica, è comunque possibile desumere una nozione generale del diritto, che consiste nella facoltà di usare il bene e di percepirne i frutti, lasciandone inalterata la raqaba (il capitale). Le facoltà in cui si sostanzia il diritto d’usufrutto sono temporanee ed è possibile trasferirne l’esercizio, ma non la titolarità. Possono essere oggetto di usufrutto solo i beni mobili inconsumabili; tuttavia, con riguardo ai beni consumabili e, quindi, suscettibili di un uso ripetuto, è previsto un istituto similare al «quasi-usufrutto» giustinianeo. Analogamente al diritto romanistico, poi, anche nel diritto islamico si è soliti operare la distinzione tra diritto di uso e diritto di abitazione e si riconoscono istituti del tutto identici alle servitù, senza, tuttavia, che esista un corrispondente concetto generale. È interessante, infine, rilevare la caratterizzazione del diritto di superficie (inqād), il quale 43 è concepito come una contitolarità dell’area e della costruzione. 2.4.4. Il possesso Il possesso (variamente indicato da vocaboli polisensi quali yad, qabd, hiyāza, etc., che ne possono indicare anche un elemento costitutivo immateriale ovvero ricollegarsi alla «detenzione»), sempre che il possessore del bene sia munito di un titolo astrattamente idoneo, è un mezzo di acquisto della proprietà. A sua volta, il possesso può essere acquistato direttamente o indirettamente, ma, in ogni caso, perché possa realizzarsi l’acquisto, è necessaria la sussistenza dell’animus possidendi (niyya). Il possesso di un bene può esercitarsi personalmente o indirettamente per mezzo di uno schiavo o di coloro che detengono il bene in nome di altri. Quest’ultimo è il caso del locatario (musta ’ğir), del depositario (mūda’) o del comodatario (musta’ir), che detengono il bene per il tramite delle rispettive controparti. Coloro ai quali siano imposte limitazioni alla capacità di agire possono possedere un bene per mezzo di un soggetto nominato quale «tutore» (il walī), che può ben essere il padre ovvero un soggetto terzo. Con riferimento alle categorie di beni oggetto del possesso, questi possono essere cose corporali ed incorporali (come la servitù, l’usufrutto ovvero le opere dello schiavo). Riguardo ai mezzi per la tutela del possesso, infine, si può dire che risultano distinti da quelli posti a tutela della proprietà ma, in generale, il concetto di tutela del possesso è assente nel diritto musulmano e spesso le dispute relative al possesso, che possono influenzare l’attribuzione della proprietà, vengono risolte in modo casuale. 2.5. Le obbligazioni 2.5.1. I principi generali Benché nel diritto islamico manchi una definizione generale di «obbligazione», parte della dottrina ha cercato di ricavare dalla casistica delle fonti una sorta di «teoria generale delle obbligazioni». Da tale operazione ermeneutica non emerge alcuna caratteristica peculiare del diritto islamico per quanto riguarda le fonti e le cause di estinzione delle obbligazioni, e così pure in materia di adempimento contrattuale. In modo analogo a quanto accade nel diritto di origine romanistica è, infatti, possibile operare un’ontologica distinzione tra le obbligazioni in base alla loro fonte in: obbligazioni derivanti da fatto lecito (iltizām) e obbligazioni derivanti da fatto illecito (dhimma). Gli hanafiti, operando un’ulteriore distinzione, articolano la classificazione, in base alla fonte (asbāb), in dichiarazioni di volontà (tasarruf qawlī), ripartite in dichiarazioni unilaterali (come nella promessa) o bilaterale (come nel contratto) e in fatto illecito (tasarrf fi’lī). 2.5.2. Le obbligazioni contrattuali Essendo la società pre-islamica una società (anche) di mercanti, il diritto civile islamico è, tendenzialmente, un diritto dei contratti e del commercio e come tale incentrato, sostanzialmente, sull’accordo, nascente dalla volontà delle parti (aqd), e sul concetto economico di scambio. La centralità dell’elemento del consenso, quale fase di formazione del 44 contenuto negoziale, è particolarmente evidente nei contratti commutativi della proprietà (milk), che hanno per oggetto il capitale (raqaba) e il reddito (manfa’a), tra i quali è preminente la posizione della compravendita (bay’). Infatti, il relativo contratto si perfeziona con lo scambio del consenso, che può consistere anche in una mera stretta di mano. Analogamente avviene per la permuta. Nell’ambito del sistema bancario, la tipologia contrattuale appare invece più complessa, in quanto caratterizzata da clausole particolari relative al prezzo della vendita, secondo lo schema per cui la rivendita della cosa avviene a prezzo fisso e anticipatamente concordato con l’acquirente, al fine, anche, di aggirare il divieto di usura, tutt’ora vigente (marābaha). Pur persistendo un divieto di usura a carattere generale, si registra comunque la presenza di tecniche finanziarie in base alle quali si può lucrare sui prestiti di denaro o di beni. Ad esempio, una particolare forma di contratto associativo di capitale e lavoro è il qirād (per malikiti e shafiiti), o mudāraba (per hanafiti e hanbaliti), che si presenta come una «accomandita» e, pur non essendo una società vera e propria, consiste in un rapporto fiduciario che si instaura tra un investitore o un gruppo di investitori che affidano un capitale o una mercanzia ad un agente che commercia per conto di essi. È un contratto di natura societaria, ma solo con riguardo alla distribuzione dei profitti, in quanto è solo l’accomandante (l’investitore) che subisce perdite finanziarie. Tale forma di contratto è oggi particolarmente in uso nel settore degli investimenti finanziari. Relativamente ai contratti di società, i modelli originari che prevedevano cessione sia del capitale (raqaba) che del reddito (manfa’a) sono stati quasi completamente sostituiti dai modelli contrattuali societari, di regolamentazione statuale, desunti dalle esperienze europee di common law (company, corporation e partnership) e dai modelli dell’Europa continentale. I contratti associativi di capitale e lavoro, al contrario, sono stati quasi totalmente assorbiti dai recenti tentativi di codificazione. Tra queste, in particolare, le figure di contratti agrari hanno mantenuto l’originario impianto. Si ricordano, a mero titolo di esempio, le società di seminagione (muzāra’a), le società di irrigazione (musāqā) e le società di piantagione (mughārasa). Per quanto riguarda il settore commerciale, nel diritto del commercio e dei trasporti si distingue la locazione (iğāra in senso lato), come contratto commutativo del solo reddito (manfa’a), nelle tre figure della locatio conductio rei (kirā), della locatio conductio operarum (iğāra in senso stretto) e la locatio conductio operis (ğu’l). È interessante rilevare come le diverse scuole giuridiche riconducano il trasporto delle merci in una categoria ovvero in un’altra: la scuola malikita, ad esempio, fa rientrare il contratto di trasporto nella locatio rei, se effettuato mediante animali o cose inanimate, viceversa, se effettuato da uno schiavo, è ricondotto nella locatio operarum. Con riferimento alla fase di stipula di un contratto ed ai fini della validità dello stesso non vi possono essere dubbi sul tipo di cosa (genere e specie), sulla quantità e qualità, sulla data della consegna, sul luogo in cui si effettuerà la consegna e sull’eventuale necessità di trasporto. Ogni disposizione ritenuta non equa, così come ogni interesse calcolato sul bene, rende nullo il contratto per la parte che viene toccata dal vizio. Quanto alla voluntas, requisito indefettibile per la valida conclusione di un accordo 45 contrattuale, alcuni giuristi ritengono sia essenziale la volontà interiore, per altri sono sufficienti solo alcune manifestazioni esteriori della volontà. Ad ogni modo, come nel sistema occidentale dei contratti, si è soliti guardare allo stato mentale della persona (costringimento fisico o psichico, stato di coscienza alterato dall’assunzione di droghe o alcol, volontaria o meno). Le parti devono concordare sui termini della pattuizione, ma il consenso può essere stabilito anche da comportamenti concludenti. Perché un contratto sia valido è necessario avere l’adeguata maturità: il minore (fino ai 7-9 anni) non è ritenuto capace di stipulare validamente un contratto. La maturità si raggiunge alla pubertà, per le donne al compimento dei 15 anni ovvero alla prima mestruazione. Per i malikiti, una donna non sposata non è capace, quando è sposata, le viene viceversa riconosciuta una parziale capacità. Inoltre, non sono permessi pagamenti anticipati, ma la dazione del corrispettivo può avvenire solo al momento della consegna. Nei casi in cui la consegna sia tardiva o abbia ad oggetto merce difettosa, è possibile la restituzione richiedendo una nuova consegna, ovvero, in alternativa, l’annullamento del contratto. Degna di attenzione è la disciplina della mora nell’adempimento (matl), in quanto presenta soluzioni completamente diverse rispetto quelle romanistiche, anche e soprattutto in considerazione del divieto di porre interessi. Al debitore moroso, pertanto, nulla potrà esser chiesto a titolo di risarcimento per il ritardo o il mancato adempimento. Nella concezione islamica, che lega profondamente le vicende della vita terrena a quelle spirituali, l’inadempimento contrattuale senza giusta causa rende l’inadempiente responsabile solo nei confronti di Allāh e della propria coscienza. In tempi più recenti, tuttavia, l’evoluzione della dottrina ha attribuito alla mora i caratteri di un vero e proprio fatto illecito, ammettendo così una tutela di tipo risarcitorio del danno cagionato al creditore; tale risarcimento andrà quindi ad aggiungersi all’obbligazione originaria. Per quanto attiene al profilo della responsabilità, il diritto islamico, non riconoscendo il concetto di «persona giuridica», prevede che il soggetto che prenda parte a qualsiasi forma di società o cooperazione sia responsabile unicamente delle proprie azioni. 2.5.3. Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali Accanto ai contratti di scambio, il diritto islamico conosce gli atti unilaterali, i quali si perfezionano con la materiale presa di possesso del bene da parte del soggetto beneficiario; requisito che non può mancare in capo a quest’ultimo è l’animus di ricevere. Tra questi si enumerano la donazione (hiba), il mutuo, il comodato (’āriyya), il deposito (’idā) ed il contratto di mandato (wikalā). 2.5.4. Le obbligazioni nascenti da fatto illecito Le obbligazioni da fatto illecito derivano tendenzialmente dal furto (sariqa, inteso come appropriazione non violenta della cosa), dal danneggiamento (ta’addī, che comprende anche il ritardo senza giusta causa nell’adempimento) e da tutte le ipotesi di usurpazione della cosa (in sé o del suo godimento). Dal fatto illecito, sorge l’obbligo di risarcimento del danno patito 46 (ghurm). Alcuni giuristi riconducono in tale categoria le obbligazioni nascenti dai delitti commessi contro la persona (omicidio e lesioni personali), le cui conseguenze patrimoniali si confondono con la stessa sanzione penale, come alternativa all’applicazione della legge del taglione (qişāş). 3. Il diritto penale 3.1. Premessa In via preliminare, si deve rilevare che, per il diritto islamico, il divieto di commettere reati, nonché la loro punizione, é ascrivibile direttamente al volere di Allāh. Nel Corano, infatti, un versetto recita che Allāh chiede al proprio popolo di far del bene a tutti, non solo ai propri familiari, e proibisce tutti gli atti vergognosi, ingiusti e di ribellione. Questa considerazione, che costituisce anche il fondamento del potere punitivo riconosciuto allo Stato, evidenzia la stretta correlazione esistente tra fattispecie criminosa e peccato. Con riferimento alle fonti di produzione delle fattispecie penali, il diritto islamico è solito riconoscere l’esistenza di due fonti: l’una derivante dalla vendetta personale, l’altra relativa alla punibilità per i crimini commessi avverso la religione. Tuttavia, la distinzione dei reati (ğināyāt) è operata in base alle modalità sanzionatorie e non, come accade nei sistemi penali occidentali, con riguardo alle tipologie della condotta posta in essere. Le pene (e quindi i reati) sono distinti in: pene huddud, previste direttamente nel Corano; pene qişāş, punite secondo il principio del taglione; pene ta’zīr, rimesse alla discrezionalità del giudice. È opportuno ricordare che nella concezione islamica si enumera tra i compiti dello Stato e della società civile l’impegno ad evitare che si commettano reati huddud, in una generale e superiore prospettiva di protezione della sicurezza pubblica e di tutela dell’individuo. Un ruolo importante, ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo nella commissione di un reato, viene riconosciuto allo shubba, ovvero alla «somiglianza» che si può configurare tra un atto illegale ed uno legale. In questo caso la condotta viene scriminata, completamente o parzialmente, proprio in ragione della convinzione da parte del soggetto agente della liceità della condotta posta in essere. A precisazione, infine, di quanto si dirà – in particolare a proposito del sistema sanzionatorio – va premesso che, al giorno d’oggi, solo in Arabia Saudita le pene sono quelle descritte. A titolo esemplificativo, in Yemen è necessario il previo assenso del Governo o della Corte per dar luogo a punizioni fisiche; in Pakistan, che per molto tempo ha seguito regole simili a quelle della Gran Bretagna, a partire dal 1979 sono state reintrodotte alcune punizioni fisiche da parte del nuovo regime; in Turchia, Egitto, Siria e Libano le punizioni fisiche sono poco applicate. Altri paesi sono a metà strada: per esempio, in Malesia si registra la convivenza del diritto islamico classico con regole tratte dal diritto penale occidentale. 47 3.2. Le pene huddud Le offese punite con le pene huddud sono offese contro Allāh e contro l’ordine costituito e sono represse per il tramite dell’apparato statuale che, materialmente, infligge le punizioni. L’hadd (singolare di huddud) è un diritto o rivendicazione di Allāh, per cui non è possibile alcun perdono o alcuna composizione pacifica della controversia, possibili, invece, per le altre categorie di pene. Tuttavia, il carattere profondamente religioso della pena è tale da riconoscere un importante ruolo al pentimento attivo del colpevole. Le fattispecie punite con le huddud comprendono: l’adulterio (zina); la falsa accusa di aver commesso adulterio (qadhf); il bere vino (shurb al-khamr); il furto (sariqa); la rapina (kat’altarīk); l’apostasia (riddah); la ribellione (baghi). In generale, va ricordato che tutte le pene huddud sono frutto di elaborazione successiva di pene già esistenti durante la fase pre-islamica. Inoltre, ognuna di queste offese comporta una punizione molto severa, anche se la fattispecie viene ad essere integrata solo in presenza di specifici elementi; e proprio la presenza di tali previsioni per l’integrazione della fattispecie penalmente rilevante ha consentito che nella maggior parte delle situazioni venissero comminate pene ta’zīr, invece di quelle huddud. Inoltre, va precisato come sia la stessa società islamica, oltre al suo apparato statale, a scoraggiare la commissione di fatti lesivi delle previsioni coraniche. In tal senso, vanno interpretati, per esempio, la consuetudine di sposarsi molto presto (per osteggiare la commissione di adulterio), la fornitura a tutti i cittadini dei mezzi primari di sostentamento (al fine di limitare la commissione di furti), le limitazioni relative la vendita di sostanze stupefacenti o alcoliche (per scongiurare la tentazione di bere). Per quanto concerne le punizioni previste per le offese in esame, queste consistono nella pena capitale a mezzo di lapidazione o decapitazione, il taglio delle mani o altre parti del corpo e le frustate. Queste punizioni, particolarmente severe, sono tuttavia caratterizzate da talune limitazioni, tali che, sulla base di alcuni elementi di fatto, le punizioni possono essere notevolmente attenuate. Ci sono, innanzitutto, dei limiti temporali ristretti entro cui il qādī può accettare testimonianze (di solito entro un mese dall’offesa) e, anche qualora l’imputato confessi di aver commesso un’offesa hadd, se successivamente ritratta, non può essere punito. In questo senso, è utile precisare che, affinché un’offesa hadd possa essere punita, la regola che vale per qualunque reato è che l’imputato ammetta di averlo commesso o che due testimoni (quattro nel caso di zina) fossero presenti all’atto e riportino la descrizione di quanto visto. Qualora invece risultasse che anche uno solo dei quattro testimoni di un caso di zina abbia ritrattato o mentito, tutti e quattro saranno puniti per qadhf. Venendo ad esaminare più direttamente alcune delle fattispecie penali sopra richiamate, con riferimento all’adulterio (zina), nel caso in cui chi commette l’offesa risulti sposato, è prevista come punizione la lapidazione, altrimenti una serie di cento frustate. La particolare severità delle pene previste trova giustificazione nel forte radicamento, nel mondo islamico, del principio della tutela della famiglia. Relativamente a questa previsione, in seguito alla «islamizzazione» del Pakistan (dal 1979) sono sorti alcuni problemi per quanto riguarda le fattispecie di violenza sessuale. L’uomo che commette tale reato è punito analogamente al reato di zina, ma solo se egli confessa o se si 48 presentano i quattro testimoni. Allorché nessuno dei due elementi sussista, sarà la donna che ha denunciato la violenza a rischiare di essere punita per zina. Si deve comunque precisare che l’originale previsione del reato di zina nella Sharī’a solo indirettamente comprendeva anche episodi di violenza sessuale, trattandosi all’epoca di un fenomeno molto meno diffuso rispetto ad oggi (per una serie di motivi di ordine sociale, ad esempio l’età matrimoniale molto inferiore rispetto alle consuetudini contemporanee, o la possibilità di avere concubine). Le conseguenze distorte dell’applicazione concreta di tale previsione (es. la mancata punizione dei testimoni che hanno omesso soccorso, o l’eventuale ingiusta punizione della stessa vittima della violenza) non vanno quindi attribuite ad originari intenti della Sharī’a, ma, piuttosto, a forti strumentalizzazioni da parte del potere politico pakistano onde infondere un clima di paura e creare una situazione di ancor più forte sottomissione delle donne. I casi di omosessualità sono puniti analogamente a casi di zina. È molto difficile raggiungere il livello di prova (quattro testimoni) per il crimine di zina e il fatto che esista la punizione per qadhf limita molto la possibilità di applicare la punizione hadd, almeno secondo la Sharī’a. Si segnala, infine, che il fondatore della scuola malikita introdusse la pena detentiva, in luogo della pena capitale o delle frustate. Per quanto riguarda, invece, la diffamazione, la punizione prevista per tale reato consiste in ottanta frustate, quaranta se commessa da uno schiavo. Il reato è integrato allorquando, asserendo di aver di assistito a violenza sessuale o adulterio, manchi la testimonianza ovvero, sussistendo la testimonianza, uno o più testimoni cambino o ritirino la propria deposizione. L’uso di sostanze alcoliche è un reato che non mira a punire il bere in sé, ma, piuttosto lo stato di ubriachezza, che induce il soggetto a perdere il controllo e a non rendersi conto di quanto sta facendo. La punizione prevista è costituita da una serie di ottanta frustate (per la scuola shafiita solo quaranta). Sussiste però la regola per cui non si possa applicare alcuna punizione qualora non si avverta più odore di alcol nella persona che ha commesso l’offesa. L’Islām, inoltre, non punisce i dipendenti dall’alcol i quali, al contrario, vengono messi in cura e puniti solo se ricadono nell’alcolismo. Il furto consiste, per definizione, nel sottrarre un bene di proprietà altrui. La sariqa si ha quando un mukallaf (un soggetto adulto e sano di mente), che può anche essere uno schiavo, si impadronisce di nascosto di qualcosa del valore di almeno 10 dirham su cui egli non ha diritto di proprietà (milk) o la sua presunzione (subhat milk) e che sia custodito. È necessario che l’autore del furto riesca ad ottenere il pieno e totale possesso della cosa in modo segreto, senza avere sulla cosa stessa né la proprietà né la custodia. La commissione di un furto prevede l’amputazione di una mano, solitamente la destra, ma tale operazione non deve risultare inutilmente crudele e, per questo motivo, si prevede che sia eseguita da un medico autorizzato. 49 Qualora il furto venga ripetuto una seconda volta dalla stessa persona, è prevista l’amputazione dell’altra mano. Ad un terzo episodio segue invece quella di un piede e così via. Il furto è punito così severamente al fine di proteggere la proprietà, uno dei principi cardine della società islamica e, ovviamente, al fine di tutelare l’ordine pubblico, affinché non regni un clima di generale sospetto e diffidenza. Vi è poi una teoria che afferma che, prima di punire un furto con una pena hadd, è necessario accertarsi che non sia stato compiuto per grave necessità, perché, altrimenti, non può essere applicata la suddetta punizione. Il furto di alcune particolari categorie di beni non è punito con pena hadd, bensì con pena ta’zīr, ovvero secondo discrezionalità del giudice. Trattasi dei beni immobili, dei beni disponibili in ingenti quantità (frutta, pesci, legname…), delle res nullius, delle cose consumabili (per es. il cibo), dei simboli e dei testi religiosi, delle proprietà considerate senza valore (maiali, alcol, strumenti musicali, …), di tutto ciò che non è solitamente qualificato come proprietà (l’esempio più ricorrente è quello dei bambini, ma vi rientrano anche la moglie, il marito ed i familiari stretti), qualsiasi cosa sottratta con l’inganno. Alla luce di questo lungo elenco, è evidente come sia, nella realtà, assai ristretto il campo di applicazione delle pene huddud per il furto. Il carattere della segretezza del furto esclude l’applicabilità della pena hadd alle ipotesi di furto manifesto o per gli scippi; mentre quello della custodia esclude che il furto hadd possa essere integrato da un congiunto o un soggetto che aveva la piena disponibilità di accedere al luogo in cui il bene è custodito. La fattispecie è pienamente integrata allorquando si ravvisi la concreta sottrazione del bene dal luogo in cui essa è custodita, mentre è esclusa allorquando il soggetto si trovi nelle vicinanze del luogo in cui è custodito il bene o in ipotesi di tentativo. Quanto alla rapina, essendo considerata un reato più violento del furto, poiché sostanzialmente consiste in un furto a mano armata, essa è punita con la decapitazione, nel caso in cui a causa della rapina vi sia stato un omicidio; in caso contrario, si procede all’amputazione della mano destra e del piede sinistro. Talora la rapina è punita anche con l’espulsione dal paese senza possibilità di ritornare, in quanto il rischio cagionato alla sicurezza pubblica potrebbe danneggiare irrimediabilmente le attività commerciali. Qualora, invece, un soggetto sia arrestato subito prima di compiere la rapina, sarà scarcerato solo a seguito del suo pentimento. È proprio l’interferenza della rapina con il commercio a costituire il principale fondamento della particolare asprezza delle pene previste. Il reato di apostasia (riddah) è punito con la decapitazione, se commesso da un uomo, con la reclusione (finché non sopraggiunga il pentimento), se commesso da una donna. Occorre puntualizzare che, per il carattere religioso dello Stato islamico, il reato in questione acquista anche il significato di un tradimento nei confronti dello Stato. Tuttavia, vige la regola per cui, anche se si tratta di un uomo, egli deve essere comunque segregato in un luogo dove verrà tentata una sua riconversione religiosa, che, qualora si verificasse, lo salverebbe dalla decapitazione. È fondamentale ricordare che si tratta sempre e comunque di un atto volontario, tanto nella 50 commissione del reato quanto nel perdono conseguente al pentimento. Il reato di ribellione consiste sostanzialmente in un colpo di Stato, ovvero un tentativo di far cadere con la forza il governo legittimo. Si devono preventivamente considerare le richieste dei ribelli; se queste sono inammissibili, si deve cercare di sopire la ribellione senza ricorrere alla forza. Se questo tentativo si dimostra vano, si possono legittimamente inviare le forze armate per reprimere i ribelli. Se un soggetto viene arrestato durante un episodio di ribellione sarà ucciso solo se mostri resistenza, altrimenti si procederà ad una punizione stabilita dal qādī (e che pertanto sarà una pena ta’zīr). Ad ogni modo, qualora il soggetto rimanga ucciso durante la repressione dell’episodio, si ritiene che ciò rappresenti una giusta punizione. In teoria, se le richieste avanzate dai ribelli risultassero meritevoli, il governo dovrebbe cadere, in quanto non conforme ai principi islamici, ed i suoi componenti essere sottoposti ad una punizione ta’zīr. 3.3. Le pene qişāş Le offese punite con le qişāş, pur essendo in gran parte eredità del diritto pre-islamico, hanno comunque subito vari adattamenti nella società islamica. Si tratta di reati di sangue e, in particolare, di offese dirette alla persona o alla sua integrità fisica, come l’omicidio e qualsiasi violenza o lesione fisica. Essi vengono puniti mediante pene previste per lo più dal Corano e dalla Sunna, che circoscrivono molto, dunque, la discrezionalità del giudice. La punizione consiste, principalmente, nella legge del taglione, che riconosce la possibilità ad una persona che abbia ricevuto un’offesa di infliggere all’offensore una pena uguale all’offesa ricevuta. La pena da infliggere – a discrezione della vittima o della sua famiglia – può essere sostituita dal prezzo del sangue o del perdono. Esistono varie tipologie di lesione. Esse possono essere classificate secondo un ordine di gravità: l’omicidio premeditato; l’omicidio doloso; l’omicidio colposo; la lesione fisica intenzionale; la lesione fisica non intenzionale. Quanto alla corretta individuazione della fattispecie, essa non si basa sulla determinazione del dato intenzionale, ma su un criterio estremamente pragmatico, ovvero la determinazione dell’arma o dello strumento usato. Ad esempio, qualora sia stata uccisa una persona con uno strumento non usato abitualmente per uccidere, si ritiene che non si tratti di omicidio intenzionale. L’omicidio premeditato è considerato l’offesa più grave. In tale ipotesi, il diritto islamico contempla, come accennato, la schema della vendetta privata: chi uccide può essere ucciso da chi ne ha il diritto, senza che questo ulteriore omicidio sia punibile, purché sia operato nei confronti dell’effettivo colpevole e si sia trattato di un atto deliberato ed ingiusto sulla base di una valutazione dei tribunali. In questo senso, un omicidio per legittima difesa da un attacco ingiusto, o per soccorrere qualcuno, non può in alcun modo essere punito. La presenza di cause di giustificazione che escludono la punibilità 51 rappresenta, dunque, un importante approdo del diritto islamico rispetto alla tradizione del periodo pre-islamico, in cui spesso da un omicidio derivavano vendette personali a catena e faide tribali. Chi ha il diritto di uccidere un assassino può, in via alternativa, chiedere al colpevole un risarcimento pecuniario (dyya), il cui ammontare sarà direttamente proporzionale alla gravità dell’omicidio. La persona che ha il diritto o di uccidere l’assassino o di chiedergli un risarcimento è il familiare più stretto della vittima. Qualora si tratti di un minore, sarà il suo tutore a scegliere per lui. In ogni caso, sussiste sempre la possibilità, per la famiglia della vittima, di perdonare: non verrà quindi eseguita alcuna vendetta né sarà attuata alcuna compensazione finanziaria. L’assassino, ad ogni modo, perde il suo eventuale diritto all’eredità della vittima. A proposito dello schema della vendetta privata, va ricordato che vi è stato un dibattito giurisprudenziale relativo al riconoscimento del valore da riconoscere alla dichiarazione della vittima che, immediatamente prima di morire, chieda che non sia fatta vendetta; si tratterebbe, infatti, di un’ultima volontà, che per alcuni implica l’obbligo di poter ricevere unicamente un risarcimento. Le vittime non hanno tutte il medesimo «valore». La diversità della disciplina riflette, ancora una volta, la diversità tra i generi: una donna vale, infatti, la metà di un uomo, per cui, qualora sia uccisa da un uomo ed i familiari chiedano il risarcimento, questo è equivalente alla metà di quello previsto per la morte di un uomo. Il criterio è analogo per quanto riguarda quei fatti che coinvolgono i musulmani e non musulmani. Questi ultimi vengono equiparati alle donne ma, a differenza di quanto avviene nel caso in cui la vittima sia una donna, il musulmano che ha ucciso un non musulmano può essere punito solo tramite pagamento del risarcimento. Nel caso di omicidio commesso da più persone, non potendosi definire il grado di responsabilità per ciascuno, si prevede il solo risarcimento a titolo compensativo del danno cagionato (diyya). L’omicidio doloso e l’omicidio colposo sono sanzionati con un risarcimento pecuniario o tramite una punizione religiosa scelta dallo stesso colpevole (digiuno, preghiera, etc.), definita kaffara. Anche in questi casi è comunque prevista l’eventuale esclusione dall’eredità della vittima e in alcuni casi si contempla anche la possibilità di una multa decisa dal qādī. Nel caso specifico di omicidio colposo, esiste un’attenuante: qualora, infatti, si tratti solo di un incidente avvenuto non per diretto coinvolgimento della persona, si ritiene che l’unica pena possibile sia un pagamento a titolo risarcitorio. A titolo di esempio si può citare la fattispecie in cui la morte è avvenuta a seguito della caduta accidentale in un pozzo costruito entro la proprietà del soggetto responsabile. Esiste un dibattito tra giuristi in merito all’ipotesi di un omicidio commesso da un uomo che abbia sorpreso la propria sorella, moglie o figlia a commettere adulterio. Alcuni sostengono che tale atto sia sempre legittimo e non punibile, anche qualora abbia semplicemente visto i due adulteri in circostanze sospette; altri ritengono che sia necessario aver assistito in prima persona al compimento dell’atto. 52 L’omicidio può configurarsi anche in relazione a comportamenti omissivi, come, ad esempio, il rifiuto di dare da bere o da mangiare. Sulla fattispecie vi sono comunque opinioni contrastanti in dottrina: per alcuni, questa integra l’ipotesi di omicidio deliberato, per il fondatore della scuola hanafita, non lo è. Con riferimento, invece, al reato di lesioni, colui il quale ha recato intenzionalmente una lesione fisica a qualcuno è punito con la medesima lesione, quando ciò sia possibile; altrimenti è tenuto al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, in misura minore rispetto al normale risarcimento previsto per il reato di omicidio. Una lesione non intenzionale può invece essere punita solo tramite risarcimento. Non possono essere considerati responsabili per questa categoria di reati, e non possono pertanto essere puniti per l’atto commesso, i minori, i malati di mente ed i soggetti che hanno agito sotto l’effetto di droghe assunte involontariamente o comunque sotto l’effetto collaterale di medicinali assunti, in quanto in queste tre ipotesi si rileva il difetto di volontarietà dell’atto. Anche per i reati previsti in questa categoria è, infine, contemplata la possibilità che la vittima o, a seconda dei casi, un familiare, perdonino il colpevole, sottraendolo così alla punizione. 3.4. Le pene ta’zīr Le punizioni ta’zīr sono decise dal qādī. Letteralmente ta’zīr significa «disapprovazione, rieducazione». Si tratta di offese che mettono in pericolo la pratica religiosa, lo sviluppo della mente, il diritto di procreare, la sicurezza personale e la proprietà. Questi sono diritti e principi protetti anche dai sistemi di pene huddud e qişāş, ma, qualora l’offesa non sia abbastanza grave per rientrare in una di queste ipotesi, essa sarà punita con pena ta’zīr. Analogamente accade qualora vi siano prove insufficienti o testimonianze discordanti. Infine, sono inclusi in questa categoria di reati anche i crimini contrari all’ordine pubblico, atti che violano norme dell’Islām (come gli atti osceni, la disubbidienza della moglie, etc.). Perché tali atti vengano puniti è necessario che la persona danneggiata si rivolga al qādī denunciando l’accaduto. Prima di stabilire la pena, il qādī dovrà valutarne la gravità e accertarne la veridicità, e potranno risultare rilevanti, per la sua decisione, eventuali precedenti simili compiuti dalla stessa persona. Le pene previste consistono in multe, nella reclusione, in frustate e nella pena capitale (per casi di sodomia, in analogia con casi di zina). La vittima ha un ruolo centrale, in quanto ha la possibilità anche in questi casi di scegliere di perdonare il colpevole, sottraendolo alla pena. Una punizione ta’zīr può essere evitata anche con il sincero pentimento del colpevole, che deve pure dimostrare di riconoscere e volersi pienamente conformare ai giusti principi dell’Islām. 53
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