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Usura sul mutuo? Doccia fredda su chi vuole rivalersi sulla banca - Il S...
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Argomenti: Giustizia | Andrea Mirenda | Massimiliano
Sacchi | Nicola Mazzocca | Maurizia Giusta | Napoli |
Corte di Cassazione | Banca d'Italia
di Marcello Frisone 10 maggio 2014
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Nuove sentenze di tribunali di merito che confermano che i
tassi moratori promessi in contratto non vanno sommati
aritmeticamente con quelli degli interessi corrispettivi (si veda
da ultimo anche «Plus24» in edicola sabato 10 maggio).
Provvedimenti che bocciano così le aspettative dei clienti di
rivalersi nei confronti delle banche che avrebbero applicato
tassi usurari sui prestiti ipotecari. Ma vediamoli nel dettaglio.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, sentenza 18 aprile
2014, n. 5949 (dottor Massimiliano Sacchi), in una causa in cui un cliente si era opposto a
un decreto ingiuntivo notificatogli dalla banca per il recupero delle rate insolute di un
mutuo fondiario, ha osservato che la "nota" sentenza della Cassazione 350/2013 (si veda
«Plus24» del 15 febbraio scorso) non ha assolutamente stabilito che i tassi degli interessi
corrispettivi (nel caso deciso dal Tribunale partenopeo pari al 6,75%) debbano essere
sommati con quelli degli interessi di mora (8,75%) e poi confrontati con la soglia d'usura
(8,865%). Nel caso specifico il tasso di mora era determinato semplicemente come il tasso
corrispettivo (6,75%) maggiorato di uno spread fisso del 2% (e quindi complessivamente
pari al 8,75%, di per sé inferiore alla soglia d'usura) ma da nessuna clausola del contratto
era dato evincere che i due tassi – corrispettivi e moratori – dovessero essere sommati. Nel
caso in questione, quindi, il cliente è stato condannato a pagare alla banca tutte le rate
(226mila euro oltre a 13mila euro di spese legali).
Ancora il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, sentenza 15 aprile 2014 (dottor Nicola
Mazzocca), nel corso di un giudizio sommario (ai sensi dell'articolo 702-bis del Codice di
procedura civile), ha respinto la domanda del cliente mutuatario il quale sosteneva che il
suo mutuo fosse usurario in quanto sommando il tasso d'interesse corrispettivo (5,50%)
con quello moratorio (pari alla soglia d'usura del 6,795%) si sarebbe giunti a un tasso del
12,295% superiore alla soglia del 6,795%. Il Tribunale ha affermato tuttavia che questa
soluzione non può trovare conforto nella sentenza della Cassazione 350/2013, se a essa si
dà la corretta interpretazione. La Cassazione, ha osservato il giudice napoletano, si è
semplicemente limitata a ribadire che il tasso di mora deve rispettare la soglia d'usura ma
non che esso debba essere sommato a quello corrispettivo. Ciò che la Cassazione ha
rilevato era che il tasso di mora, preso di per sé e non sommato a quello corrispettivo ma
soltanto determinato come tasso corrispettivo maggiorato di uno spread, era usurario, con
le conseguenze restitutorie previste dall'articolo 1815 del Codice civile. Il Tribunale ha
anche precisato che il tasso moratorio ha natura sostitutiva e non additiva rispetto a quello
corrispettivo. Se si aderisse all'interpretazione della sommatoria, nel caso analizzato, il
tasso di mora avrebbe dovuto essere al massimo dell'1,295%, per evitare – una volta
sommato al corrispettivo - il superamento della soglia. Il Tribunale conclude sostenendo
che tale conclusione sarebbe assurda in quanto si avrebbe un tasso di mora addirittura
inferiore a quello corrispettivo.
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di Maximilian Cellino
Il Tribunale di Verona, Terza Sezione civile, sentenza 30 aprile 2014 dottor Andrea
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Mirenda, (si veda «Plus24» in edicola il 10 maggio) ha definito come "tasso creativo"
quello derivante dalla sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio per giungere a
confermare che questo tasso complessivo non può assolutamente essere confrontato con la
soglia d'usura in quanto questa, in base alle istruzioni di Banca d'Italia, non tiene conto –
correttamente, secondo il Tribunale scaligero – degli interessi di mora sul mutuo.
Operando il confronto si paragonerebbero due dati disomogenei.
Infine, sempre in tema di usura (ma non di somma tra tassi corrispettivi e quelli di mora)
la necessità di rispettare le istruzioni di Banca d'Italia (e quindi di non tenere conto della
Commissione di massimo scoperto nel calcolo di un tasso d'interesse di un'apertura di
credito da confrontare con la soglia d'usura) è sostenuta anche dal Tribunale di Torino,
sentenza 17 febbraio 2014, n. 1244 (dottoressa Maurizia Giusta).
di Redazione Radiocor
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